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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2024, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Gemma Carlomusto Consigliere
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 699 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Cefaloni Roberto, come da procura in atti
APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Medici Carmine, Controparte_1
come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 940/2019 del Tribunale di
Tivoli, pubblicata il 12 luglio 2019
RAGIONI DELLA DECISIONE e hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2 innanzi al Tribunale di Tivoli, chiedendo Controparte_1
l'accertamento del diritto di proprietà, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in San Cesareo, Via di Campo Gillaro n. 33, sul presupposto di aver esercitato sugli stessi, da oltre trenta anni, un possesso ininterrotto e non contestato.
r.g. n. 1 ha contestato la domanda in fatto e in diritto, Controparte_1 chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, ha chiesto: - l'accertamento della proprietà in suo favore degli immobili di causa;
- l'accertamento della cessazione del comodato stipulato con gli attori, e, per l'effetto, la condanna degli stessi alla restituzione dei beni in suo favore e al risarcimento del danno da illecita occupazione. ha dedotto, per quel che qui interessa: - che Controparte_1
e avevano ricevuto in locazione nel Parte_1 Persona_1
1988 dall'Avv. V. EL una porzione del piano primo dell'unità immobiliare sita in San Cesareo, Via Campo Gillaro n. 33 e un piccolo appezzamento di terreno accessorio ad essa;
che, in ragione dell'assenza del certificato di abitabilità, la locazione era stata risolta e con successivo accordo del 15.10.1989, intercorso tra e l'Avv. Parte_1
EL, si era stabilito che il primo continuasse ad abitare l'immobile versando mensilmente un'indennità di occupazione a titolo risarcitorio;
- che, pertanto, gli attori avevano utilizzato il bene a titolo di detenzione e non di possesso sino alla morte dell'Avv. EL avvenuta il 27.08.1994;
- che la medesima, quale erede universale dell'Avv. EL, come da testamento olografo del 19.04.1991 pubblicato il 10.10.1994, aveva tollerato la permanenza del RA nell'immobile, concedendoglielo in comodato;
- che la medesima si era sempre occupata delle questioni inerenti agli immobili di causa, pagando le bollette e le imposte;
- che, pertanto, gli attori avrebbero dovuto dimostrare l'interversione del possesso. A seguito dell'istanza di verificazione proposta da parte convenuta, in ragione del disconoscimento di parte attrice delle scritture private da essa prodotte, è stata disposta consulenza grafologica su tali documenti, fra cui, per quel che qui interessa, le scritture private rispettivamente datate 29 maggio 1988 e 15 ottobre 1989, la quale ha accertato l'autenticità della sottoscrizione di Parte_1
Il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso: “1) rigetta tutte le domande ed eccezioni proposte da parte attrice;
2) rigetta tutte le domande ed eccezioni proposte da parte convenuta;
3) pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico solidale delle parti per quote eguali;
4) compensa le spese del presente giudizio”.
A fondamento della decisione di rigetto della domanda di usucapione, il Tribunale ha osservato che “…gli attori si sono limitati ad affermare nell'atto di citazione che “hanno esercitato il possesso dei suindicati immobili da oltre trent'anni, in forma pubblica, pacifica ed esclusiva, nonché in modo continuativo nel tempo e provvedendo alla loro manutenzione”, che “non hanno ricevuto alcuna contestazione circa il possesso degli immobili de quo attraverso azioni giudiziarie né alcuna rivendicazione in merito alla titolarità degli stessi da parte di terzi”. Si tratta r.g. n. 2 di allegazioni estremamente generiche, prive di dettagli e in quanto tali inidonee a rappresentare compiutamente all'organo giudicante gli stessi presupposti della fattispecie di usucapione. Peraltro, la mera affermazione di possedere da oltre vent'anni gli immobili rivendicati è del tutto insufficiente per attestare l'esercizio del possesso utile ad usucapire, dovendosi invece allegare specifici atti con cui colui che agisce per l'usucapione ha manifestato all'esterno la propria inequivoca volontà di godere e disporre dei beni alla stregua di un proprietario, con conseguente disconoscimento delle ragioni dominicali dei titolari formali del diritto di proprietà. Nel caso di specie nessuna specifica allegazione è stata prodotta in tal senso da parte attrice”. A fondamento del rigetto delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, il Tribunale ha osservato, in relazione alla domanda ex art. 948 c.c., che: “(…) Affinché la domanda possa accogliersi, occorre che l'attore fornisca la prova del diritto di proprietà sul bene rivendicato. A tal fine si afferma che l'attore che agisce in rivendicazione deve provare il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario (Cfr. Cass. Civ. n. 11521/1999). In particolare, in caso di azione di rivendicazione proposta da colui che assume di aver acquistato un diritto mediante testamento o altro titolo mortis causa, si è ritenuto insufficiente la produzione in giudizio della denuncia di successione, attesa la natura meramente indiziaria della stessa (cfr. Cass. Civ. n. 14395/2004). Parimenti insufficiente di per sé è stata ritenuta l'accettazione dell'eredità, la quale non è idonea a dimostrare la sussistenza del diritto rivendicato in capo all'attore (cfr. Cass. Civ. n. 21940/2018). Ciò per l'evidente ragione che il testamento non può trasmettere all'erede diritti che non appartenevano al testatore al momento della sua morte, sicché occorre dimostrare, oltre al titolo testamentario, anche il titolo di acquisto del de cuius, in modo da consentire la riconducibilità del diritto rivendicato alla massa ereditaria trasmessa mortis causa in capo all'erede. Calando i predetti principi nel caso di specie, deve ritenersi che la convenuta non abbia dimostrato compiutamente la titolarità del diritto di proprietà in suo favore sugli immobili per cui è causa. Invero, la parte convenuta ha prodotto nel presente giudizio il testamento olografo di defunto il 27.08.1994 come da certificato di morte in Persona_2 atti e assunto quale precedente proprietario degli immobili per cui è causa, ritenendolo titolo sufficiente a dimostrare la titolarità del diritto di proprietà rivendicato (cfr. all. 7 fasc. convenuta). Tuttavia, si tratta di prova insufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di rivendicazione. Innanzi tutto, il testamento non contiene alcuna elencazione dei diritti appartenenti al defunto, sicché non consente di individuare nemmeno in via indiziaria quali fossero i diritti trasmessi dal testatore. In secondo luogo, la convenuta non ha prodotto alcun atto di denuncia di successione, né alcun atto di accettazione dell'eredità predetta. Al di là di tali profili, si deve r.g. n. 3 rilevare che la convenuta non ha prodotto il titolo di acquisto della proprietà degli immobili rivendicati riferibile al testatore Persona_2 sicché non risulta provato che gli immobili per cui è causa ricadevano nell'asse ereditario del de cuius al momento della sua morte. Ciò preclude di ritenere dimostrata in radice la titolarità dei diritti rivendicati in capo alla convenuta.”. In relazione alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento della cessazione del contratto di comodato e, per l'effetto, la condanna degli attori alla restituzione dei beni di causa, il Tribunale ha osservato: “ La convenuta, assumendo di aver concesso in comodato gli immobili per cui è causa agli odierni attori, domanda la restituzione dei detti beni ai sensi dell'art. 1810 c.c. Sul punto si deve rilevare che chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio, ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare. Dalla natura contrattuale del rapporto deriva che il comodante, laddove intenda ottenere la restituzione del bene concesso in godimento, deve allegare e dimostrare l'esistenza del titolo negoziale fondante il rapporto di comodato la mancata restituzione del bene da parte del comodatario o comunque l'estinzione del titolo che giustificava la detenzione del bene, essendo onere del comodatario eccepire e dimostrare l'esistenza di altro titolo che legittimi la protrazione del godimento dell'immobile in suo favore (cfr. Cass. Civ. n. 20371/2013). Dunque, ai fini della restituzione, il comodante ha l'onere di dimostrare solo che, in accordo con il comodatario, abbia consegnato a questo il bene e che tale bene non sia stato restituito nei termini pattuiti ovvero che il titolo sia venuto meno per qualsiasi altra ragione. Ciò chiarito, nel caso di specie la convenuta assume che e Persona_1 abbiano ricevuto in locazione gli immobili per cui è Parte_1 causa dal precedente proprietario con atto di locazione del Persona_2
09.12.1988; che con successivo atto di intesa del 15.10.1989 EL e hanno convenuto che questi continuasse ad abitare detti Parte_1 immobili fino a nuova sistemazione;
che a seguito della morte di EL, la convenuta, quale erede di questo, ha concesso detti immobili già occupati dall'odierno attore, in comodato d'uso. Orbene, si deve rilevare che il contratto di locazione prodotto da parte convenuta, e avente come parti solo e essendo l'odierno attore Persona_1 Persona_2 menzionato solo come soggetto che avrebbe abitato l'immobile, è stato stipulato in relazione a degli immobili siti in “Zagarolo, sobborgo San Cesareo, localiltà La Faeta, sulla strada Maremmana III al km. 2,500” senza alcuna identificazione catastale degli stessi (cfr. all. 5 fasc. convenuta). Si tratta di immobili che appaiono diversi da quelli oggetto della domanda attorea, i quali sono indicati come siti in San Cesareo Via di Campo Gillaro n. 33. Peraltro, nelle allegazioni di parte convenuta non è
r.g. n. 4 data alcuna spiegazione di tale incongruità nell'ubicazione degli immobili;
né, come già accennato, gli stessi sono individuati nel contratto con i dati catastali. Inutile ai fini dell'identificazione dell'immobile locato è altresì la scrittura di cui all'allegato 4 del fascicolo di parte convenuta, riferibile all'odierno attore alla luce delle risultanze della CTU in atti, non individuando questa alcun immobile preciso come oggetto della futura locazione (cfr. all. 4 fasc. convenuta). L'attore inoltre ha contestato di aver mai ricevuto gli immobili per cui è causa in locazione. Ne consegue che il contratto di locazione prodotto da parte convenuta appare attenere a immobili diversi da quelli oggetto del presente giudizio. Parimenti deve rilevarsi che il successivo atto di intesa del 15.10.1989 tra EL e l'odierno attore da ritenere riferibile a quest'ultimo Parte_1 alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il CTU nel corso del processo (cfr. relazione peritale in atti), fa riferimento ancora una volta ad un edificio “sito sulla Strada Maremmana III al km. 2,4”, il quale è dichiarato occupato dall'attore a seguito dell'abbandono di esso da parte del fratello
“ ”, soggetto presumibilmente coincidente con CP_2 Persona_1 stante il contenuto del contratto di locazione del 1988 (cfr. All. 6 fasc. convenuta). Anche tale accordo pare attenere dunque a immobili diversi da quelli oggetto del presente giudizio. Ciò posto, non risulta dunque dimostrato che l'odierna convenuta abbia concesso in comodato i beni per cui è causa a Infatti, la convenuta afferma di aver Parte_1 concesso in godimento al RA gli stessi immobili che erano stati oggetto della locazione del 1988 e del successivo accordo del 1989, i quali come rilevato non sono riconducibili a quelli oggetto del presente giudizio. Inoltre, le allegazioni di parte convenuta in ordine all'accordo di comodato appaiono molto generiche, non avendo fornito la stessa ulteriori dettagli in ordine alla conclusione del comodato, essendosi limitata ad affermare di avere riconosciuto per spirito di benevolenza il godimento degli immobili in favore dell'attore che già li occupava in ragione dei pregressi accordi con EL. Pertanto, la non coincidenza degli immobili oggetto degli accordi allegati da parte convenuta, la mancata spiegazione da parte della stessa delle ragioni di tale mancata coincidenza, la genericità delle allegazioni finalizzate a dimostrare l'esistenza del titolo negoziale dedotto, importano il rigetto della domanda di restituzione avanzata dalla convenuta”. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1
e formulando le seguenti conclusioni:” Voglia l'Ecc.ma Parte_2
Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 940/2019 del Tribunale Civile di Tivoli, resa fra le parti e meglio descritta in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni formulate sul punto in primo grado da parte dagli appellanti, contrariis rejectis, visto l'art. 1158 e ss. del codice civile: - accertare che i sigg.ri e hanno esercitato Parte_1 Parte_2 il possesso: - su parte dell'immobile sito in San Cesareo (RM), Via di r.g. n. 5 Campo Gillaro n. 33, piano terra, distinto al TA RR (mai trasferito al del Comune di Zagarolo (RM), al Foglio 63, Particella 413, CP_3 relativamente al locale cantina frontale al viale di accesso al fabbricato, - su parte dell'immobile sito in San Cesareo (RM), Via di Campo Gillaro n. 33, piano primo, distinto al N. C.E. U. del Comune di Zagarolo (RM), al Foglio 63, Particella 413, Sub. 2, Categoria A/7 classe 2, relativamente all'appartamento sito sopra il locale cantina, e composto da un locale cucina, bagno e tre stanze, il tutto frontale al viale di accesso al fabbricato,
- sul terreno sito nel Comune di San Cesareo (RM), censito al TA RR del Comune di Zagarolo (RM), al Foglio 63, Particella 2, in forma pubblica, pacifica, continuata ed esclusiva e che lo stesso si è protratto ininterrottamente per oltre venti anni;
- per l'effetto, dichiarare i sigg. e in virtù dell'intervenuta usucapione, ai Parte_1 Parte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 1158 e ss. del cod. cív., proprietari delle stesse porzioni immobiliari. Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare di Roma 2, con sollievo per il Conservatore da ogni responsabilità. Con conferma dei restanti capi della sentenza e vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi”. ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello. Ha proposto appello incidentale, chiedendo: “(..) annullare e/o riformare la suddetta sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha rigettato le domande riconvenzionali proposte dall'appellante in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio iscritto al n. R.G. 300708/2013, e, per l'effetto, così provvedere: 1. - accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1810 c.c., cessato il rapporto di comodato relativamente alla porzione dell'appartamento concessa in comodato gratuito agli appellati, come identificato nelle ragioni in diritto del presente atto, e, per l'effetto, condannare i medesimi attori alla restituzione immediata dello stesso;
2. - in via subordinata, condannare gli attori alla restituzione della predetta porzione dell'appartamento ai sensi dell'art. 948 c.c.; 3. - in ogni caso, condannare gli attori a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'occupazione illecita ed abusiva degli immobili per cui è causa, così come verranno liquidati e quantificati in corso di giudizio, con attribuzione di interessi legali e svalutazione monetaria;
4. - in ogni caso, condannare le parti appellate, in solido tra loro o chi di dovere, al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”. La causa, all'udienza del 14 marzo 2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Premette la Corte che i motivi posti a base dell'appello incidentale verranno esaminati prima di quelli posti a base dell'appello principale.
con il primo motivo di appello incidentale, ha Controparte_1 censurato il capo di sentenza relativo al rigetto della domanda di cessazione r.g. n. 6 del contratto di comodato e delle correlate domande di rilascio e di risarcimento del danno, per violazione degli artt. 101 e 115 c.p.c. Ha dedotto che il Giudice di prime cure è caduto in errore, ritenendo che il «contratto di locazione prodotto da parte convenuta appare attenere a immobili diversi da quelli oggetto del presente giudizio» e che anche l'accordo del 15/10/1989 appare «attenere… a immobili diversi da quelli oggetto del presente giudizio», in conseguenza del rilievo per cui il suddetto contratto di locazione farebbe riferimento «a degli immobili siti in
“Zagarolo, sobborgo San Cesareo, località La Faeta, sulla strada Maremmana III al km. 2,500”» ed analogamente «il successivo atto di intesa del 15.10.1989 tra EL e l'odierno attore Parte_1 farebbe riferimento «ad un edificio “sito sulla Strada Maremmana III al km. 2,4”» ). Tuttavia, secondo l'appellante incidentale, se il Tribunale avesse sollevato la questione d'ufficio assegnando alle parti i termini di cui all'art. 101 c.p.c., avrebbe potuto chiarire le seguenti circostanze: - all'epoca della sottoscrizione delle predette scritture private il Comune di San Cesareo non era un comune autonomo ma una frazione del Comune di Zagarolo, per cui gli immobili per cui è causa erano correttamente indicati come situati in «Zagarolo, sobborgo San Cesareo»; - il Comune di San Cesareo è stato istituito solo con legge regionale 23 maggio 1990, n. 32 (si legge nell'art. 2 “il comune di San Cesareo è istituito sul territorio della frazione di San Cesareo previo distacco dal comune di Zagarolo di cui attualmente la nominata frazione di San Cesareo fa parte, secondo la linea risultante dalla planimetria allegata alla presente legge, in cui sono indicati i confini del nuovo comune”); - all'epoca della sottoscrizione delle predette scritture, alla proprietà dell'avv. EL, sulla quale sono situati gli immobili occupati dal sig. e dalla sig.ra si accedeva dalla Pt_1 Pt_2
Strada Maremmana III al km. 2,4, mentre, a seguito di successiva sistemazione stradale, l'accesso al fondo è ora su via di Campo Gillaro, che confluisce dopo poche decine di metri sulla predetta Strada Maremmana. In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto affermare la coincidenza tra gli immobili di causa con quelli di cui alle scritture private in forza del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., posto che gli attori si erano limitati a disconoscere la sottoscrizione di tali scritture ma non anche la mancata coincidenza tra i beni indicati nelle scritture e i beni di causa. Premette la Corte che la censura attinente alla violazione dell'art. 101 c.p.c., con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del fondamentale diritto di difesa, per avere il Tribunale posto a fondamento della decisione la mancata coincidenza dell'immobile oggetto di causa con gli immobili di cui al contratto di locazione, così disattendendo l'obbligo di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, è infondata, in quanto tale obbligo si estende solo alle questioni di fatto che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste alle parti.
r.g. n. 7 Per tal motivo, il Tribunale non avrebbe dovuto sottoporre alle parti la questione relativa alla contraddittorietà dei documenti, e, quindi, del difetto di prova. L'art. 101 c.p.c. ha ad oggetto le questioni non considerate dalle parti e passibili di rilievo d'ufficio, non certo le questioni attinenti all'onere della prova sui fatti posti a fondamento delle rispettive domande. Opinando diversamente dovrebbe ritenersi che il giudice ogni qualvolta ritenga insufficiente e/o contraddittoria la prova dei fatti costitutivi e/o estintivi debba sollevare la questione, consentendo alle parti di integrare la prova, così stravolgendo il sistema normativo, caratterizzato dal principio dispositivo, dal principio dell'onere della prova e dalle correlate preclusioni. E' invece fondata la censura relativa alla violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto gli attori non hanno contestato la coincidenza degli immobili di cui alle scritture private depositate dalla convenuta con quelli di causa, anzi, al contrario, proprio al fine di contrastare la tesi avversaria, basata sull'esistenza di una detenzione, ne hanno disconosciuto la firma, che, tuttavia, è risultata autentica all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio. E' evidente che, ove avessero ritenuto la non coincidenza tra gli immobili, non avrebbero avuto nessun interesse a disconoscere le sottoscrizioni.
Tuttavia, la fondatezza di tale censura non comporta la riforma del capo di sentenza che ha rigettato le domande basate sull'esistenza di un comodato, in quanto il Tribunale ha rigettato tali domande anche per “la genericità delle allegazioni finalizzate a dimostrare l'esistenza del titolo negoziale dedotto”, ossia del comodato, “non avendo fornito la stessa ulteriori dettagli in ordine alla conclusione del comodato, essendosi limitata ad affermare di avere riconosciuto per spirito di benevolenza il godimento degli immobili in favore dell'attore che già li occupava in ragione dei pregressi accordi con EL”. L'appellante incidentale ha censurato tale motivo della decisione, sostenendo che, una volta stabilita la coincidenza degli immobili a suo tempo concessi in locazione dal de cuius e quelli per i quali gli attori avevano preteso di esercitarne il possesso ad usucapionem, la sig.ra
quale istituita erede dall'avv. EL come da testamento CP_1 olografo del 19/4/1991, pubblicato per atto nel notaio del Per_3
10/10/1994, rep. 79607, racc. n. 9142, è subentrata nel rapporto di locazione già intercorso tra il de cuius ed il sig. Persona_4
pur non ritenendo a lei opponibile il preesistente rapporto
[...] locatizio, la stessa ha concesso loro di continuare a godere dello spirito di benevolenza con il quale erano stati trattati dal defunto parente, così di fatto riconoscendogli un diritto personale di godimento quali semplici detentori della porzione immobiliare che gli era stata in precedenza
r.g. n. 8 concessa in locazione dal de cuius, assimilabile quoad effectum ad un comodato precario ai sensi dell'art. 1810 c.c. Ebbene, come detto anche dall'appellante incidentale, tra
[...]
e l'Avv. EL non è mai intercorso un rapporto di Pt_1 comodato, in quanto con l'ultimo contratto del 15 ottobre del 1989 stipulato tra i medesimi si era stabilito che il primo continuasse ad abitare l'immobile versando un'indennità di occupazione mensile a titolo risarcitorio, sostanzialmente era stato concordato il godimento dell'immobile a fronte del pagamento di una somma di denaro mensile. Tale contratto, a prescindere dalle espressioni utilizzate dalle parti (indennità di occupazione in luogo di canone), rientra, dunque, nel novero dei contratti di locazione e non certo dei contratti di comodato, che presuppongono il godimento del bene gratuitamente. Pertanto, se l'appellante incidentale avesse voluto far valere la sua posizione di erede, come parrebbe, avrebbe dovuto chiedere la risoluzione del contratto di locazione.
invece, sul presupposto dell'inopponibilità del Controparte_1 contratto di locazione ad essa (in merito a tale inopponibilità peraltro non indica le motivazioni, da cui non avrebbe potuto prescindere, atteso che è lei stessa ad affermare che “quale istituita erede dall'avv. EL come da testamento olografo del 19/4/1991, pubblicato per atto nel notaio Per_3 del 10/10/1994, rep. 79607, racc. n. 9142, è subentrata nel rapporto di locazione”), o comunque sull'asserita novazione del contratto di locazione in un contratto di comodato precario alla morte dell'Avv. EL, giustificata dall'omesso pagamento dei canoni da parte degli odierni appellanti (dimenticando tuttavia che ai sensi dell'art. 1230 c.c. la volontà novativa deve risultare in modo non equivoco e non può certo desumersi dall'omesso pagamento dei canoni), ha chiesto la risoluzione del contratto di comodato. In sostanza, come condivisibilmente osservato dal Tribunale, le deduzioni, in merito all'esistenza del comodato, peraltro confuse e contraddittorie, sono state generiche e non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
Passando ad esaminare l'ulteriore censura mossa dall'appellante incidentale attinente al capo relativo al rigetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 948 c.c., premette la Corte che il Tribunale, dopo aver premesso, tra l'altro, .che l'attore che agisce in rivendicazione deve provare il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario, e che, in caso di azione di rivendicazione proposta da colui che assume di aver acquistato un diritto mediante testamento o altro titolo mortis causa, è insufficiente la produzione in giudizio della denuncia di successione, attesa la natura meramente indiziaria della stessa, così come è insufficiente l'accettazione dell'eredità, la quale non è idonea a dimostrare la sussistenza del diritto rivendicato in capo all'attore, per l'evidente ragione che il testamento non r.g. n. 9 può trasmettere all'erede diritti che non appartenevano al testatore al momento della sua morte, sicché occorre dimostrare, oltre al titolo testamentario, anche il titolo di acquisto del de cuius, in modo da consentire la riconducibilità del diritto rivendicato alla massa ereditaria trasmessa mortis causa in capo all'erede, ha rigettato la domanda, atteso che aveva depositato solo il testamento olografo di Controparte_1
che oltretutto non conteneva alcuna elencazione dei Persona_2 diritti appartenenti al defunto, sicché non consentiva di individuare nemmeno in via indiziaria quali fossero i diritti trasmessi dal testatore, e non anche, come sarebbe stato suo onere, il titolo di acquisto della proprietà degli immobili rivendicati riferibile al testatore Persona_2 sicché non risultava provato che gli immobili per cui è causa ricadessero nell'asse ereditario del de cuius al momento della sua morte. Tale motivazione, per la sua linearità e conformità ai principi che regolano l'onere probatorio in materia di azione di rivendicazione, è pienamente condivisibile. L'appellante incidentale ha evidenziato, per la prima volta in questa sede, che il diritto di proprietà dell' Avv. EL in ordine agli immobili per cui è causa era stato accertato con sentenza del Tribunale di Roma, sez. I, del 21 luglio 1965, n. 4924, resa nell'ambito di una controversia dallo stesso promossa contro le Parte_3
non depositata nel giudizio di primo grado in quanto non
[...] ne era a conoscenza, essendo stata rinvenuta in epoca successiva al deposito della sentenza del Tribunale di Tivoli del 12 luglio 2019, n. 940, oggetto del presente gravame. Ha chiesto, su tale presupposto, l'ammissione del documento ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Ha chiesto, altresì, di essere ammessa ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., al deposito dei seguenti documenti:– nota di trascrizione (numero formalità 8604, registro generale d'ordine n. 15061 del 29/5/1942) di un atto a rogito per notaio del 18/5/1942, riguardante i beni Per_5 per cui è causa;
2. – avviso di accertamento di valore n. 37352, notificato a il 22/5/1943, relativo al suddetto atto di vendita per notaio Parte_4 [...]
del 18/5/1942; 3. – un foglio di mappa (61), da cui risultano i beni Per_5 per cui è causa, foglio 63 Zagarolo, ed un appunto scritto a mano sempre relativo ai predetti beni, ritrovati all'esito di un lavoro di ricerca. Osserva la Corte che non ci sono i presupposti per l'operatività della norma di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c.
In forza di tale norma è consentito dare ingresso in grado d'appello soltanto a documenti che la parte dimostri di non aver tempestivamente prodotto per causa a sé non imputabile.
Esula dalla causa non imputabile la mera difficoltà nella ricerca ed r.g. n. 10 individuazione dei documenti.
L'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovassero è dipesa non da causa di forza maggiore ma da sua colpa/negligenza.
In sostanza, non ha dimostrato l'impossibilità di Controparte_1 produrre nel giudizio di primo grado i documenti attestanti la proprietà dei beni in capo all'Avv. Lionelli per causa alla medesima non imputabile, non avendo dimostrato, in particolare, di avere fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente tali documenti, al fine di produrli nel giudizio di primo grado, e di non esserci riuscita per causa a lei non imputabile.
In conclusione, la causa non imputabile si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile alla mera dimenticanza e/o alla difficoltà di ritrovare i documenti, venendo in rilievo in tal caso un comportamento negligente della parte, la quale è tenuta a controllare la documentazione utile alla causa, attivandosi in tutte le sedi necessarie (conservatorie, notai, ecc.) per la sua acquisizione.
Per quanto fin qui detto, il capo di sentenza in esame deve essere confermato.
Passando ad esaminare l'appello principale, osserva la Corte che gli appellanti hanno censurato la sentenza, in primo luogo, per aver respinto la domanda di usucapione sul presupposto della genericità delle deduzioni in merito all'asserito possesso del bene per il tempo utile ad usucapire, non avendo gli stessi estrinsecato con quali atti avrebbero manifestato all'esterno la propria inequivoca volontà di godere e di disporre dei beni alla stregua di un proprietario.
Hanno dedotto che avevano specificato di aver posseduto in via esclusiva, pubblica, pacifica e continuativa gli immobili oggetto di causa, deducendo ì di averne effettuato la manutenzione (punto 3 della citazione e cap. 4 dei capitoli di prova in atto di citazione), di non essere mai stato contestato il loro possesso (punto 4 dell'atto di citazione), di averli goduti direttamente e facendone proprie le utilità (punto 5 dell'atto di citazione e 4 dei capitoli di prova in atto di citazione), di averli curati e mantenuti a proprie spese (ancora punto 5 dell'atto di citazione), di aver avuto libero accesso ad essi (capitolo 2 della richiesta istruttoria in atto di citazione a pag. 5) di aver abitato l'appartamento e di aver coltivato ad orto il terreno (pag. 4, III cpv. delle note ex art. 183 cpc I termine e produzione documentale dei certificati storici anagrafici indicata in citazione).
Il Tribunale, ad avviso degli appellanti, a fronte delle dedotte e precise r.g. n. 11 circostanze in ordine all'esercizio del possesso, avrebbe dovuto ammettere le prove articolate nelle note ex art. 183 cpc, anzi avrebbe dovuto ritenere tali circostanze provate in quanto non contestate, sol se si consideri che il rapporto di fatto con la cosa ha costituito circostanza pacifica, avendo sostenuto parte convenuta il solo difetto dell'animus possidendi.
Osserva la Corte che se è vero che l'elemento oggettivo della relazione di fatto (corpus) con il bene da parte degli odierni appellanti non è stato contestato, è anche vero che ha sostenuto fin dal Controparte_1 giudizio di primo grado e lo ha ribadito anche in tale sede che siffatta relazione di fatto con il bene è stata esercitata come detenzione qualificata in conseguenza del contratto di locazione stipulato con l'Avv. EL e che non vi sia stata alcuna deduzione e prova in merito alla necessaria interversione.
Ebbene, pacifica l'esistenza del contratto di locazione, a seguito dell'esito della consulenza grafica, che ha riconosciuto autentica la sottoscrizione apposta su di esso da parte di e pacifica Parte_1 la qualità di locatore dell'Avv. EL, in quanto l'omesso raggiungimento della prova del suo diritto di proprietà sul bene non incide sulla sua legittimazione a locare, essendo sufficiente a tal fine avere la disponibilità giuridica del bene, sarebbe stato necessario da parte degli appellanti dedurre e provare l'interversione del possesso, ossia di avere compiuto idonee attività materiali in opposizione al proprietario, in cui si sostanzia, per l'appunto, l'interversione del possesso, da intendersi quale mutamento della detenzione in possesso. Essa è contemplata dall'art. 1141 c.c. a mente del quale il mutamento della detenzione in possesso non può aver luogo finché il titolo della detenzione non venga ad essere mutato per fatto proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta dal detentore contro il possessore. L'opposizione nei confronti del proprietario deve essere inequivocabilmente diretta contro di lui, in modo da essere portata a sua conoscenza. E' necessaria, pertanto, una manifestazione esterna dalla quale sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta in opposizione al proprietario/possessore. L'interversione del possesso, quindi, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali (manutenzione straordinaria, ecc.) e giuridiche (concessione a terzi dell'uso del bene) in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso nomine proprio, richiede che l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il proprietario e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso r.g. n. 12 la detenzione precedentemente esercitata. Dunque, ove la relazione con la res abbia avuto inizio a titolo di detenzione, il protrarsi anche a lungo del godimento del bene, nonostante la scadenza del termine di durata del rapporto contrattuale attributivo della detenzione stessa, l'inerzia del proprietario nel richiedere la restituzione della res, la mera esternazione dell'animus possidendi fatta a persone diverse dal proprietario del bene, sono circostanze inidonee a configurare un'opposizione al possessore (Cass. n. 899/13). Ciò detto, si osserva che l'aver utilizzato i beni, provvedendo alla loro manutenzione, coltivando il terreno ed abitando nell'appartamento - circostanze queste dedotte ed oggetto dei capitoli di prova, e comunque non contestate-, lungi dal costituire atti di interversione del possesso, non sono altro che il riflesso dei diritti del conduttore a cui viene trasmesso il pieno godimento della res locata. Sarebbe stato necessario da parte dell'appellante dedurre e provare di avere compiuto idonee attività materiali in opposizione al proprietario, in cui si sostanzia, per l'appunto, l'interversione del possesso, da intendersi quale mutamento della detenzione in possesso. Nel silenzio deduttivo e probatorio relativamente ad atti di interversione, l'appello non può che essere rigettato. In ragione dell'esito del giudizio, di compensano le spese di lite.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
compensa le spese di lite;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n.
228/12, per il pagamento da parte degli appellanti e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11 giugno 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 13