Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1617/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
DECRETO DI OMOLOGA ex art. 445 bis, comma 5 c.p.c.
Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
1617/2023 R.G. promosso da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marisa Stura e Sonia Masetti;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dal dott. Controparte_1
Giuseppe Paolo;
RESISTENTE
°°°°°°°°°°°°°°°°
Il Giudice del Lavoro, dott. Vincenzo Conte, osserva e dispone: premesso che:
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. del 12.12.2023, chiedeva accertarsi le Parte_1 condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ex art. 13, L. n. 118/1971, nonché la situazione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;
- l' si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 05.01.2024, eccependo CP_2
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda;
rilevato che:
- il dott. ha accertato che “le condizioni di salute del sig. Per_1 Parte_1 comportano una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% (settantacinque per cento) a decorrere dal 27/3/2024.
Sussistono inoltre i requisiti indispensabili per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 104/1992” (cfr. pag. 20-21 C.T.U.); considerato che:
- le parti non hanno sollevato contestazioni nel termine loro concesso (cfr. decreto del
19.02.2025); ritenuta:
ritenuto che:
- sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura del 50%, poiché il requisito sanitario è maturato dopo la visita della commissione medica;
la restante quota del
50% deve essere posta a carico dell' in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da CP_2 liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. n. 147/2022; per le stesse ragioni le spese della CTU vanno poste a carico dell'ente convenuto;
P.Q.M.
visto l'art 445 bis c.p.c.:
1) OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario nei confronti di (nato in Parte_1
Marocco l'1.01.1974, residente in [...] 82 1, Nonantola, C.F.:
[...]
, secondo le risultanze indicate nella relazione del C.T.U., dott. C.F._1 Per_1
2) CONDANNA l' a rifondere al ricorrente il 50% delle spese di lite, che liquida nella CP_2 complessiva somma di €. 750,00 - già ridotta del 50% -, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) DICHIARA compensate le spese di lite nella misura del 50%;
4) PONE le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' ; CP_2
5) ORDINA la notifica del presente decreto alle parti e agli enti competenti.
Modena, 03 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Vincenzo Conte