Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/03/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA
- Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6627 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Fasano,
come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: C.F. 2 ), rappresentato e difeso dall'avv. Sara Garofalo, Controparte_1 come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 23 gennaio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.10.2024, Parte 1 ha esposto: di aver contratto matrimonio con
Controparte 1 in AV (LE) il 7.7.2001; che dalla loro unione erano nati quattro figli e, cioè, Per il 22.5.2002, ormai coniugato, Per_2 il 30.12.2008, Per_3 il 16.5.2010 e Per_4 il 12.2.2016; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriali, in quanto convenuto aveva dimostrato scarso attaccamento allo svolgimento di attività lavorativa e si era disinteressato della prole, tanto che non contribuiva al loro mantenimento;
che il marito, inoltre, aveva fatto in più occasioni uso di sostanze alcoliche e aveva posto in essere atteggiamenti minacciosi ni confronti della moglie, tanto che questa aveva dovuto chiedere l'intervento dei Carabinieri;
che la casa coniugale, inoltre, sita in Melissano e realizzata in costanza di matrimonio su una area solare pervenuta al
che svolgeva l'attività di contadina e non godeva di un'occupazione stabile. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi con collocazione della prole minore presso di sé, assegnazione a sé della casa coniugale, esercizio del diritto di visita in favore del padre secondo le determinazioni di questo Tribunale, compatibilmente agli impegni scolastici e ludici dei minori, assegno mensile a carico del convenuto di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno dei tre figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Controparte 1 si è costituito, con memoria depositata il 23.12.2024, aderendo alla richiesta di separazione dei coniugi e deducendo che, nelle more, le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione in conformità all'accordo raggiunto.
Con istanza congiunta depositata il 15.1.2025, quindi, le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo, contestualmente depositato (scrittura privata in data 13.1.2025, sottoscritta da parti e difensori), sulle condizioni della separazione, nei seguenti termini:
1) I coniugi si autorizzano a vivere separati e a trasferire la loro residenza ovunque ritengano, anche all'estero, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'altro coniuge;
2) I figli minori IS, IN ed SI restano affidati ad entrambi i genitori, ma continueranno a vivere con la madre nella casa coniugale, di proprietà del sig.
LA IA, sita in Melissano alla via E. Colizzi n. 19; A 3) Il sig. LA IA si impegna, sin da ora, a donare ai propri figli la casa coniugale riportata nel C.U. al foglio 10 ptc. 110 sub 5, con riconoscimento del diritto di abitazione in favore della sig.ra AN IS;
4) Il sig. LA avrà facoltà di vedere i figli ogni giorno, compatibilmente con le esigenze degli stessi, e di tenerli con se, a fine settimana alterni, dalle ore 14 del sabato alle ore 20:00 della domenica, cosi' come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale;
5) I coniugi concordano, altresì, che i minori trascorreranno:
-per il periodo delle vacanze estive, con il padre, il periodo ininterrotto di 15 giorni in luglio o in agosto. Il predetto dovrà comunicare alla sig.ra AN tale periodo, con un preavviso di almeno 15 giorni;
- per il periodo delle vacanze Natalizie, ad anni alterni, il giorno di NATALE con la madre ed il giorno di CAPODANNO con il padre;
-per il periodo delle vacanze Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
6) I coniugi stabiliscono, altresì, che il criterio dell'alternanza verrà rispettato anche in occasione delle restanti festività, restando inteso che nel caso in cui il padre non potrà, per sopravvenuti impegni di lavoro o comprovate ragioni di salute o altri comprovati impedimenti, tenere con sé i minori nei giorni concordati con la madre, potrà recuperare quelli inutilizzati in altro periodo, sempre compatibilmente con gli impegni dell'altro coniuge e dei figli stessi;
7) Quando i figli pernotteranno con il padre, la madre potrà esercitare il diritto di visita, in orari da concordare;
8) Con riferimento al mantenimento dei figli, le parti concordano che il sig.
LA IA corrisponderà alla sig.ra AN IS:
a) sino a dicembre 2025, un assegno mensile di mantenimento di euro 100,00 per ciascun figlio, entro e non oltre il 5 di ogni mese da bonificare sul c/c IT
11B3253203200006572110076. Sino a tale data l'assegno unico verrà percepito da entrambi coniugi, ciascuno in ragione della metà, come per legge;
b) a decorrere da gennaio 2026, l'assegno unico verrà percepito, per intero, dalla sig.ra AN IS ed il sig. LA corrisponderà un assegno mensile di euro 100,00, per ciascun figlio, solo nel caso in cui il predetto lavori. Il sig.
SC si impegna a sottoscrivere la documentazione necessaria per consentire la percezione dell'intero assegno unico a favore della sig.a Manni IS.
c) il 50%, delle spese straordinarie per visite mediche specialistiche, purchè documentate e necessarie (non rientranti in quelle ordinarie e rimborsabili dal
S.S.N.) e quelle scolastiche, come quelle per la eventuale frequentazione di corsi per discipline artistiche, culturali e di preparazione fisica (palestra), purchè
concordate preventivamente per le quali si rimanda al Protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Lecce del quale i coniugi dichiarano di aver preso visione;
9) Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di aver acclarato ogni rapporto patrimoniale pendente e di null'altro avere e pretendere l'uno verso l'altro, ad eccezione di quanto convenuto con la presente convenzione, dandosi atto che nel regolamentare detti obblighi si è tenuto conto delle condizioni economiche di ciascuno dei coniugi.
Il piano genitoriale richiamato al punto 4) che precede è ilseguente:
PRINCIPI GENERALI DELLA GENITORIALITA' Condivisione delle decisioni
A. È nel miglior interesse dei minori che i genitori condividano le principali decisioni.
ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando il figlio si trova presso di lui.
| - ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
- ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola,
la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso al fascicolo scolastico dei minori.
- ogni genitore deve potersi attivare per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
- ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano dei minori. entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i minori.
- ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, nonché tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
B. Nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali i genitori sottoporranno la questione al tribunale al più presto.
Diritti dei figli
Ciascun minore ha diritto:
· alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
- a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori. Istruzione
I figli devono essere iscritti a scuola da entrambi i genitori che condivideranno la scelta dell'istituto scolastico.
Attività extra-curriculari
I genitori devono accordarsi per la scelta delle attività extra curriculari seguendo le aspirazioni dei minori e tutti i costi delle attività extra curriculari saranno pagati dai genitori per giusta metà.
Visite mediche
- I genitori discuteranno di tutte le cure mediche;
a titolo esemplificativo:
psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche.
- In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni dei minori, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore.
- Il genitore che programma gli appuntamenti per il minore informerà l'altro genitore tre giorni prima in modo che costui possa partecipare.
- L'eventuale sostituzione del medico sarà condivisa da entrambi i g enitori.
- Le spese mediche che non sono a carico del SSN saranno sostenute dai genitori per giusta metà.
Religione
I minori seguiranno la religione cattolica.
Calendarizzazione
entro il 10 settembre di ogni anno entrambi i genitori dovranno avere una copia del calendario scolastico in modo da adattare il calendario delle frequentazioni.
- se non diversamente specificato nel presente piano genitoriale, i periodi di pausa o le vacanze scolastiche dovranno iniziare alla fine dell'ultimo giorno previsto di lezioni prima delle vacanze o della pausa e finire la sera prima del primo giorno di lezioni regolari dopo la vacanza o la pausa.
- in caso di conflitti sul tempo durante le vacanze si deve osservare il calendario previsto da questo piano genitoriale.
Comunicazione con i figli
- ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate.
- ciascun genitore dovrà mantenere un telefono operativo e cioè utile allo scopo. i contatti telefonici tra genitore e figli potranno avvenire in qualsiasi momento e non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore.
su accordo dei genitori, solo i minori IS e IN sono muniti di telefonino;
-- l'accesso al computer dei minori sarà controllato dai genitori mediante l'utilizzo di apposita password da concordarsi.
Comunicazione tra i genitori
- i genitori comunicheranno attraverso telefono, whatsapp, sms e/o email.
Persone che si occupano della cura dei minori
- i genitori possono selezionare individualmente le persone che si
_prenderanno cura dei minori.
Risoluzione delle controversie i genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possano sorgere nel corso dell'esecuzione del presente piano genitoriale, senza la presenza dei figli.
Queste disposizioni non si applicano se è necessaria un'azione giudiziaria immediata per proteggere i minori in una situazione di emergenza.
Nel caso in cui i genitori non riescano ad appianare le controversie saranno liberi di rivolgersi al Tribunale.
Modifiche dell'accordo
- questo accordo può essere modificato;
tuttavia, le modifiche devono essere effettuate necessariamente in forma scritta e devono essere sottoscritte da entrambe le parti. Nel caso in cui i genitori non siano d'accordo rimane in vigore il presente piano genitoriale.
Criteri per gli spostamenti
- quando i minori si sposteranno da una casa all'altra è utile che portino con sé una nota di accompagno per le informazioni necessarie, che includono:
-medicine (in confezione originale) e relativi dosaggi;
- compiti a casa, progetti scolastici;
- attività sociali e relativo equipaggiamento;
- appuntamenti;
orari dei pasti e del riposo. Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra, nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza del figlio.
Il genitore fornirà all'altro tutti gli effetti personali del figlio.
Ogni genitore deve garantire che il figlio abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore.
Ogni genitore deve fare in modo che il figlio ritorni pulito, nutrito, con i vestiti, effetti personali e giocattoli che ha portato con sé.
Il genitore non collocatario provvederà a prendere il figlio a sua cura e spese.
Gli scambi avverranno a casa dei genitori o tal più dei nonni.
Se un genitore ha più di 15 minuti di ritardo, senza alcun preavviso, il genitore che ha con sé il minore può fare altri piani con il figlio.
Oltre ai genitori il minore può essere preso anche dai nonni e dagli zii.
Collocazione prevalente dei minori
I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente con la madre, e con diritto del padre di prenderli e tenerli con sé a fine settimana alterni, dalle ore 14 del sabato alle ore 20:00
della domenica.
Vacanze, pause scolastiche, giorni festivi
-i giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari
-il 1 novembre (festa di tutti i Santi): ciascun minore trascorrerà con il genitore non collocatario la giornata negli anni pari, mentre rimarrà con il genitore collocatario negli anni dispari (il tutto con inizio alle ore 10.00 e termine alle ore 21.00).
-il giorno 8 dicembre, (Immacolata Concezione): ciascun minore trascorrerà
con il genitore non collocatario la giornata negli anni dispari, mentre rimarrà
con il genitore collocatario negli anni pari (il tutto con inizio alle ore 10.00 e |
termine alle ore 21.00).
-vacanze di Natale: durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno le giornate dal 23 dicembre al 6 gennaio secondo il seguente calendario: negli anni pari entrambi i figli trascorreranno con la madre continuativamente i giorni dal 23 dicembre al 29 dicembre e con il padre continuativamente i giorni dal 30 dicembre al 6 gennaio con pernotto, mentre negli anni dispari il calendario sarà invertito.
- Pasqua e Pasquetta: i minori trascorreranno questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari con inizio alle ore 10:00 della domenica e termine alle ore 21:00 del lunedì.
- 25 Aprile (Anniversario della Liberazione): i minori trascorreranno questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari con inizio alle ore 10:00 e termine alle ore 21:00.
1 Maggio (Festa del Lavoro): i minori trascorreranno questa festa con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari con inizio alle ore
10:00 e termine alle ore 21:00.
2 Giugno (Festa nazionale della Repubblica): i minori trascorreranno questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari con inizio alle ore 10:00 e termine alle ore 21:00.
- Compleanno della madre (12 gennaio): i minori trascorreranno sempre questa giornata con la madre.
Compleanno del padre (1 aprile): i minori trascorreranno sempre questa giornata con il padre.
· Compleanno dei minori: i minori trascorreranno questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari, con inizio alle ore 10:00 e termine alle ore 21:00.
- Vacanze estive: il periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni scolastiche e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola ed in tale periodo i genitori manterranno l'attuale piano di frequentazioni anche durante la pausa estiva anche se ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé i minori quindici giorni consecutivi con pernotto che, in difetto di accordo, negli anni pari, saranno dall'1 al 15 agosto (per la madre) e dal 16 al 31 agosto (per il padre).
Calendario settimanale per le frequentazioni
Il regime di collocazione prevalente dei genitori è stato indicato in precedenza. Tuttavia, il genitore non collocatario potrà esercitare il diritto di visita sui figli conviventi con l'altro genitore ogni giorno dalle ore 18:00 alle ore 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici.
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza 23.1.2025, entrambe le parti, presenti di persona, hanno concordemente dichiarato di voler modificare, come di seguito riportato,
l'accordo, già in atti, sulle condizioni della separazione:
"-il punto 7 va riferito solo al periodo estivo in cui i figli staranno con il padre;
- il punto 8, lettere a) e b), è modificato prevedendo che l'assegno a carico del padre è determinato in euro 125,00 per ciascun figlio minore e che l'intera misura dell'A.U.U. per i figli sarà percepita dalla madre.".
All'esito della stessa udienza, infine, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato, in via temporanea e urgente, i coniugi a vivere separatamente alle condizioni tra loro concordate, sopra riportate, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, le condizioni concordate, come modificate all'udienza di comparizione del 23.1.2025, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato l'11.10.2024 da [...]
Pt 1 nei confronti di Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in AV (LE) il 7.7.2001 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 2001 n. 25 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione,
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.2.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore