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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 18/12/2024,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 3453/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. NAPPI NOEMI, Pt_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 4 83020 MARZANO DI NOLA presso il difensore avv.
NAPPI NOEMI
RICORRENTE contro
(C.F. - rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 01 marzo 2023 avverso il provvedimento del
Questore di Prato del 18 gennaio 2023 - notificato il 30 gennaio 2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Pt_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 18/12/2024
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Pubblico Ministero pagina 1 di 6 Come da atto di intervento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio Ricorso nato in [...] il [...], contestava il provvedimento di Pt_1
diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di . CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 05.07.2022 la Commissione
Territoriale di Firenze, sezione Perugia, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati:
- Risultava che l'istante era giunto in Italia nel 2019; ha presentato istanza di protezione esaminata e rigettata dalla competente Commissione. Ha presentato quindi istanza di protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 nel mese di giugno 2022;
- Ha ritenuto che un allontanamento del territorio nazionale non comportasse una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto il richiedente aveva un'integrazione basata esclusivamente su rapporti di lavoro discontinui, mentre il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale deve essere collegato ad un inserimento stabile e duraturo che nel caso non si evince;
Il Questore, in data 18 gennaio 2023, rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, sezione Perugia, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Con Decreto dell'11 febbraio 2024, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 4 aprile 2024 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale la causa veniva assunta in riserva.
Costituitasi l'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica in data 08 marzo 2024, ribadiva le ragioni del diniego come espresse nel provvedimento del Questore sulla base del parere della Commissione
Territoriale di Firenze, sezione Perugia, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero in data 21.02.2024 depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, elenco precedenti dattiloscopici.
Il Giudice, ritenuto necessario procedere all'audizione del ricorrente, fissava l'udienza dell'11 settembre 2024 nella quale il ricorrente dichiarava:
“ADR: Sono arrivato nel 2020;
ADR: Ho 29 anni e vivo ad in Piazza San Donato. Condivido un appartamento con miei amici CP_2
connazionali;
pagina 2 di 6 ADR: sono di religione mussulmana;
ADR: Non sono sposato né fidanzato;
ADR: In Italia sono da solo;
non ho qui familiari;
ADR: Qui mi trovo bene;
ADR: Ho fatto domanda per frequentare corso di italiano;
ADR: Lavoro in una fabbrica di oro come operaio;
ho un contratto a tempo indeterminato per 8 ore;
ADR: Quando non lavoro non esco e non ho amici;
ADR: Ho lasciato il mio paese perché la mia famiglia aveva tanti debiti e in Pakistan non c'era lavoro;
Sono partito nel 2015;
ADR: Mi hanno aiutato dei miei amici per lasciare il Paese;
sono venuto in parte a piedi;
ADR: Sono arrivato in Germania e sono stato lì per 4 anni;
poi mi hanno rifiutato la protezione internazionale;
ADR: Così sono venuto in Italia;
ADR: Vorrei tornare nel mio Paese ma ritornando poi a vivere qui in Italia.”
Veniva fissata nuova udienza il giorno 27 novembre 2024, al fine di conoscere lo stato della domanda di protezione internazionale del ricorrente.
All'udienza del 18 dicembre 2024, la difesa del ricorrente dichiarava che la domanda di
[...]
si era conclusa con un provvedimento di rigetto;
il Giudice delegato rimetteva quindi la Parte_2
causa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non pagina 3 di 6 refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere pagina 4 di 6 umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, è arrivato in Italia nel 2019; in questi anni ha sempre cercato di lavorare, adattandosi alle richieste del mercato del lavoro;
ha infatti prodotto in giudizio le buste paghe annualità 2021-2024, Cud
2024, estratto previdenziale aggiornato e contratto di lavoro in essere presso la Silver TR ad
. Nonostante ancora i redditi percepiti dal ricorrente siano bassi, significativo risulta l'impegno CP_2
sostenuto dallo stesso per integrarsi, dimostrato anche con la volontà di apprendere la lingua italiana conseguendo la certificazione linguistica - A1 e iscrivendosi al corso per conseguire il livello A2.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Pakistan, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione. Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento
“quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Delle spese di lite
pagina 5 di 6 La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte che ha chiesto al COA di
Firenze l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto al deposito della delibera di ammissione e dell'istanza di liquidazione.
Considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione umanitaria sono emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce ad (C.F. – CUI Pt_1 CodiceFiscale_2
il diritto alla protezione speciale;
C.F._3
2. Dispone che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
3. Compensa le spese di lite;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 su relazione del giudice Dr.
Roberto Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 20 gennaio 2025
Il Presidente
dott.ssa pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 18/12/2024,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 3453/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. NAPPI NOEMI, Pt_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 4 83020 MARZANO DI NOLA presso il difensore avv.
NAPPI NOEMI
RICORRENTE contro
(C.F. - rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 01 marzo 2023 avverso il provvedimento del
Questore di Prato del 18 gennaio 2023 - notificato il 30 gennaio 2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Pt_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 18/12/2024
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Pubblico Ministero pagina 1 di 6 Come da atto di intervento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio Ricorso nato in [...] il [...], contestava il provvedimento di Pt_1
diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di . CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 05.07.2022 la Commissione
Territoriale di Firenze, sezione Perugia, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati:
- Risultava che l'istante era giunto in Italia nel 2019; ha presentato istanza di protezione esaminata e rigettata dalla competente Commissione. Ha presentato quindi istanza di protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 nel mese di giugno 2022;
- Ha ritenuto che un allontanamento del territorio nazionale non comportasse una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto il richiedente aveva un'integrazione basata esclusivamente su rapporti di lavoro discontinui, mentre il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale deve essere collegato ad un inserimento stabile e duraturo che nel caso non si evince;
Il Questore, in data 18 gennaio 2023, rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, sezione Perugia, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Con Decreto dell'11 febbraio 2024, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 4 aprile 2024 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale la causa veniva assunta in riserva.
Costituitasi l'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica in data 08 marzo 2024, ribadiva le ragioni del diniego come espresse nel provvedimento del Questore sulla base del parere della Commissione
Territoriale di Firenze, sezione Perugia, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero in data 21.02.2024 depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, elenco precedenti dattiloscopici.
Il Giudice, ritenuto necessario procedere all'audizione del ricorrente, fissava l'udienza dell'11 settembre 2024 nella quale il ricorrente dichiarava:
“ADR: Sono arrivato nel 2020;
ADR: Ho 29 anni e vivo ad in Piazza San Donato. Condivido un appartamento con miei amici CP_2
connazionali;
pagina 2 di 6 ADR: sono di religione mussulmana;
ADR: Non sono sposato né fidanzato;
ADR: In Italia sono da solo;
non ho qui familiari;
ADR: Qui mi trovo bene;
ADR: Ho fatto domanda per frequentare corso di italiano;
ADR: Lavoro in una fabbrica di oro come operaio;
ho un contratto a tempo indeterminato per 8 ore;
ADR: Quando non lavoro non esco e non ho amici;
ADR: Ho lasciato il mio paese perché la mia famiglia aveva tanti debiti e in Pakistan non c'era lavoro;
Sono partito nel 2015;
ADR: Mi hanno aiutato dei miei amici per lasciare il Paese;
sono venuto in parte a piedi;
ADR: Sono arrivato in Germania e sono stato lì per 4 anni;
poi mi hanno rifiutato la protezione internazionale;
ADR: Così sono venuto in Italia;
ADR: Vorrei tornare nel mio Paese ma ritornando poi a vivere qui in Italia.”
Veniva fissata nuova udienza il giorno 27 novembre 2024, al fine di conoscere lo stato della domanda di protezione internazionale del ricorrente.
All'udienza del 18 dicembre 2024, la difesa del ricorrente dichiarava che la domanda di
[...]
si era conclusa con un provvedimento di rigetto;
il Giudice delegato rimetteva quindi la Parte_2
causa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non pagina 3 di 6 refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere pagina 4 di 6 umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, è arrivato in Italia nel 2019; in questi anni ha sempre cercato di lavorare, adattandosi alle richieste del mercato del lavoro;
ha infatti prodotto in giudizio le buste paghe annualità 2021-2024, Cud
2024, estratto previdenziale aggiornato e contratto di lavoro in essere presso la Silver TR ad
. Nonostante ancora i redditi percepiti dal ricorrente siano bassi, significativo risulta l'impegno CP_2
sostenuto dallo stesso per integrarsi, dimostrato anche con la volontà di apprendere la lingua italiana conseguendo la certificazione linguistica - A1 e iscrivendosi al corso per conseguire il livello A2.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Pakistan, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione. Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento
“quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Delle spese di lite
pagina 5 di 6 La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte che ha chiesto al COA di
Firenze l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto al deposito della delibera di ammissione e dell'istanza di liquidazione.
Considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione umanitaria sono emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce ad (C.F. – CUI Pt_1 CodiceFiscale_2
il diritto alla protezione speciale;
C.F._3
2. Dispone che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
3. Compensa le spese di lite;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 su relazione del giudice Dr.
Roberto Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 20 gennaio 2025
Il Presidente
dott.ssa pagina 6 di 6