Articolo 10 bis della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745
Articolo 10Articolo 10 ter
Versione
23 aprile 1967
Art. 10-bis. ((Gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle societa', che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica sono esonerati dalla ritenuta prevista dall'articolo 10 della presente legge, a condizione che il rappresentante legale dell'ente, entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello in cui e' deliberata la distribuzione degli utili, abbia presentato al competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette la distinta delle azioni possedute, attestando per iscritto che gli utili relativi sono di esclusiva pertinenza dell'ente. La distinta e l'attestazione devono essere vistate dall'autorita' governativa che esercita il controllo e la vigilanza sulla amministrazione dell'ente.
L'Ispettorato compartimentale trasmette alle societa' emittenti, entro il 20 dicembre, l'elenco degli enti che hanno presentato la distinta, con l'indicazione del numero delle azioni in essa comprese.
L'Amministrazione finanziaria puo' procedere alla ispezione della contabilita' degli enti che hanno presentato la distinta con le modalita' stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
In caso di omessa o irregolare tenuta della contabilita' l'importo della ritenuta, in misura pari al trenta per cento dell'ammontare degli utili riscossi in esonero da essa, e' iscritto a ruolo a nome dell'ente, insieme con una sopratassa del dieci per cento, a norma degli articoli 168, secondo comma e 183 lettera b) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di falsita' dell'attestazione di cui al comma precedente, fermo restando il disposto dell'articolo 15 della presente legge, si applicano al rappresentante legale dell'ente le pene stabilite dall'articolo 483 del Codice penale.
L'esonero dalla ritenuta previsto da quest'articolo si applica per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo d'acconto, e' deliberata dopo il 31 dicembre 1967, sempre che, per gli utili distribuiti nel 1968, entro il mese di ottobre del 1967 siano state presentate la distinta e l'attestazione di cui al primo comma))
Entrata in vigore il 23 aprile 1967
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