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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9935 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6359 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025
TRA
, nato a [...], il 06.03.1958 - C.F. ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Duca Ferrante della Marra 3, elett.te dom.to presso in Napoli, alla Piazza Carità n.32, presso lo studio rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Gramegna e Filippo Mario Gramegna, Pt_2 giusta procura in atti;
Appellante
E
- C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via S. Giacomo Dei Capri n. 129/C, presso lo studio dell'avv. Fulvia Pastore, in virtù di procura in atti;
Appellato
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo pec alla controparte in data
19.12.19, impugnava la sentenza n. 1630/2025, emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Napoli e depositata in data 30.01.2025, con cui veniva revocato il d.i. n. 2442/21 e disposta la
1 condanna di e al pagamento dell'importo di € 713,00, oltre al 6% di interessi Parte_1 CP_2 come previsti dall'art. 15 del regolamento condominiale e alla condanna dell'opponente Parte_1 al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, l'appellante spiegava i seguenti motivi di gravame:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e illegittimità del mutamento della domanda;
2. violazione dell'art. 115 e 116 per omessa valutazione del materiale probatorio e insussistenza del credito vantato sotto il profilo dell'an e del quantum;
3. violazione e falsa applicazione delle disposizioni normative di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c..
Pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1630/2025 del Giudice di Pace di Napoli, e in riforma dell'impugnata pronuncia, l'appellante chiedeva di revocare la statuizione di condanna al pagamento dell'importo di € 713,00, oltre al 6% di interessi, e rigettare la richiesta di accertamento del credito e relativa condanna al pagamento, formulata nella comparsa di costituzione e risposta;
nonché di revocare la statuizione in ordine alle spese e competenze di lite e, per l'effetto, condannare il , nonché l'Avv. Fulvia Pastore, alla restituzione delle Controparte_1 somme versate in esecuzione integrale della sentenza del Giudice di Pace di Napoli, oltre interessi legali decorrenti dall'esecuzione sino all'effettivo ristoro e condannare il Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze professionali del I e II grado di giudizio.
[...]
Si costituiva tempestivamente il , eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti ex art. 342 c.p.c., nonché la nullità della citazione per erronea indicazione del dott. quale amministratore del Condominio, Controparte_3 essendo quest'ultimo cessato dalla carica già dal 2023. L'appellato osservava, poi, che CP_1 il Giudice di Pace aveva fatto corretta applicazione dell'orientamento secondo cui non vi è mutatio libelli laddove la nuova domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Nel merito, parte appellata osservava che il credito azionato era certo, liquido ed esigibile, in quanto gli importi richiesti erano oneri ordinari per gli anni 2018 e 2019, così come approvati nel bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019, con delibera assembleare del 6.1.2020 non impugnata, oltre a due quote per spese straordinarie per sostituzione porta ingresso cantinola € 14.36 e abbattimento tronco palma € 11,24.
In data 24.10.25, il procedimento veniva riservato in decisione. 2 Tanto premesso, va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. per mancata individuazione degli specifici capi della decisione impugnati e, in relazione ad essi, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado e delle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Invero,
l'appellante ha individuato in modo chiaro ed esauriente l'oggetto dell'appello, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono (cfr. pag. 5, 8, 9 e 10 dell'appello). Nell'appello, inoltre, sono state sviluppate in una parte argomentativa, seppur sintetica, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
Infondata è, anche, l'eccezione di nullità della citazione per la erronea indicazione del dott.
[...] quale amministratore del sebbene avesse in quel momento già cessato la sua CP_3 CP_1 carica. È noto, infatti, che, nel caso in cui sia convenuta in giudizio una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato (principio da ritenersi applicabili al ), CP_1
l'errata o omessa indicazione del suo legale rappresentante incide sulla validità dell'atto di citazione soltanto ove si traduca in assoluta incertezza nell'individuazione dell'ente convenuto (in tal senso ex multis Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 1167/2017 e Cass. Civ., sez V, sentenza n. 12039/2009). Con specifico riguarda all'appello, inoltre, i Giudici di legittimità hanno chiarito che “Nella citazione in appello di una persona giuridica, tanto l'inesatta ed incompleta indicazione della sua denominazione, quanto l'errata o l'omessa individuazione del legale rappresentante di essa incidono sulla validità dell'atto soltanto ove le stesse si traducano nell'assoluta incertezza della sua indicazione, la cui valutazione è rimessa al Giudice di merito, il quale può escludere la nullità dell'appello nel caso in cui ritenga di poter individuare la persona giuridica appellata, nonostante l'errore di nome, attraverso gli atti processuali collegati all'atto di appello, come la notifica, l'iscrizione a ruolo o la costituzione in giudizio, la sentenza impugnata o gli altri atti del giudizio di primo grado” (Cass.
Civ., sez II, sentenza n. 12655/2009).
Alla luce di tali principi, l'eccezione di nullità della citazione è infondata, in quanto l'erronea indicazione dell'amministratore, cessato dall'attività nel corso del primo grado di giudizio, non ha potuto determinare il sorgere di alcuna confusione di soggetti. In ogni caso, la costituzione tempestiva del nel giudizio di appello induce il Tribunale a ritenere che l'atto abbia, comunque, CP_1 raggiunto il suo scopo e che alcuna confusione in merito al destinatario dell'atto di appello possa sussistere, essendo lo stesso notificato alla parte presso il suo difensore.
3 Venendo al primo motivo di impugnazione, lo stesso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Non corrisponde al vero l'assunto secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe provveduto su di una presunta pretesa creditoria mai fatta valere in sede di procedimento monitorio, in violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c..
È, infatti, pacifico che il , nel giudizio monitorio, errava nell'individuare l'immobile di CP_1 proprietà dei sig.ri , al quale gli oneri condominiali azionati si riferivano. In particolare, oggetto Pt_1 del ricorso per d.i. era la somma di euro 2.049,60 a titolo di oneri condominiali relativi all'unità immobiliare, di proprietà di e , sito in Napoli Largo Corigliano n. 9, piano Parte_1 CP_2
7, interno 15, dati catastali riportati in C.F. di detto Comune alla sezione AVV, foglio 7, particella 356, subalterno 78; in sede di giudizio di opposizione, il chiedeva la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo nella misura di euro 999,60 relativamente all'immobile sito in Napoli Largo Corigliano n.
9, piano 7, interno 10, individuato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli al foglio 7 particella
356 subalterno 12.
Tuttavia, l'eccezione di parte appellante secondo cui l'opposto, correggendo l'interno e i dati catastali del cespite, avrebbe operato una mutatio libelli inammissibile non ha pregio. Sul punto, basti ricordare l'orientamento ormai consolidato secondo il quale la mutatio libelli sussiste quando si introduce «nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo, perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente» (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. II, n. 32146 del 12/12/2018). Del resto, i Giudici di legittimità hanno più volte chiarito che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.”
(cfr. Cass, Sez. Un., n. 12310/15 e Cass., Sez. Un., n. 22404/18 Cass. n. 9633/2022, conf. Id. n.
2529/2006, Id. n. 23294/2006, Id. n. 11415/2004).
4 È evidente che ciò non è avvenuto nel caso di specie, non essendo intervenuta alcuna modifica dei fatti posti a fondamento della domanda, né l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di contenzioso;
risulta, piuttosto, che l'appellato, originario ricorrente, abbia commesso un errore materiale nella redazione del ricorso per decreto ingiuntivo, indicando un numero di interno sbagliato
(A15 anziché A10) dell'appartamento al quale gli oneri condominiali si riferivano.
Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 12470 del 26/08/2002: “Non determina mutamento della domanda la rettifica conseguente alla correzione dell'errore materiale commesso nella redazione della citazione e risultante dal documento in essa menzionato”.
Ammissibile è, pertanto, la correzione operata dal nel primo atto difensivo nel giudizio CP_1 di opposizione dinanzi al Giudice di Pace. Al ricorso per d.i., infatti, erano allegati sia il verbale di assemblea 6.10.2020, che il consuntivo 2018 e il preventivo 2019, documentazione dalla quale emergeva, sin da subito, con chiarezza che le somme oggetto del d.i., specificamente suddivise nel ricorso si riferivano all'interno A10 e non A15, considerando anche il pregresso invio, in data
9.7.2020, del sollecito per il pagamento di tali somme.
Va, conseguentemente, confermata la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha statuito che “In ordine all'errore materiale relativo alla identificazione del cespite va detto che è facoltà dell'opposto - attore in senso sostanziale - precisare nella fase dell'opposizione la propria domanda, così come l'opposto ha fatto nella comparsa di costituzione in cui ha precisato che gli oneri condominiali richiesti erano relativi all'immobile contraddistinto dall'interno A10.”
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta una violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., per omessa valutazione del materiale probatorio depositato nel giudizio di primo grado, che, a suo avviso, proverebbe l'intervenuto pagamento degli oneri condominiali per cui è stata azionata la pretesa monitoria e precisamente:
− € 498,78, per l'anno 2018, a mezzo bonifico bancario, tratto su banca del 28.6.2018: CP_4
(che, nella causale, indica il riferimento alla quota degli oneri ordinari 2018 per tutti gli appartamenti);
− € 285,00, per l'anno 2018 a mezzo bollettino postale, del 1.4.2021, come da comunicazione mail, con le relative imputazioni di pagamento;
− € 291, 94, quali quote ordinarie per l'anno 2019, come specificamente imputate, nella comunicazione mail del 1.4.2021.
5 Si tratta di pagamenti che, come si evidenzierà meglio nel prosieguo, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non sono stati ignorati dal Giudice di prime cure, bensì tenuti in considerazione ai fini del decidere. In particolare, occorre evidenziare che, nel giudizio di opposizione, è stato lo stesso a chiarire che, a fronte dell'iniziale credito vantato di € 2.049.60 per l'immobile CP_1 contraddistinto dall'interno A10, nelle more del giudizio, aveva effettuato dei pagamenti CP_2 per complessivi € 1.050,00 e di euro 286,00. Conseguentemente, il riduceva Parte_1 CP_1 la sua pretesa ad € 713,00, pari alla differenza tra quanto originariamente aveva chiesto in sede monitoria e i sopravvenuti pagamenti.
Come emerge dalla mail del 1.4.2021, inviata da all'amministratore, e dalla ricevuta del Parte_1 pagamento a mezzo bollettino postale di € 621,97 del 3.4.21, la somma di € 286,00, scomputata dal credito azionato, corrisponde alla quota relativa agli oneri condominiali 2018 e 2019 del pagamento complessivo di € 621,97. Al contrario, non poteva essere scomputata l'ulteriore somma di € 335,97, avendo lo stesso imputato tale somma a quote ordinarie 2020 e I e II bimestre 2021, che Parte_1 non erano oggetto del decreto ingiuntivo.
Allo stesso modo, non poteva essere considerato, ai fini del decidere, il bonifico di € 498,78, disposto dall'appellante in favore del , in data 28.06.2018. Sebbene, infatti, tale pagamento si CP_1 riferisse agli oneri 2018, si trattava evidentemente degli oneri condominiali relativi anche ad altri immobili di cui era comproprietario l'appellante (A15, A17 c01, c09 c10 bis) e, comunque, di oneri oggetto del preventivo 2018, scomputati già nel calcolo del saldo indicato nel consuntivo 2018, oggetto del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, anche il secondo motivo di appello è infondato e non trova accoglimento.
Invero, pur evidenziando il Tribunale come l'impugnata sentenza sia, sul punto carente nella motivazione, devono condividersi le conclusioni cui perveniva il Giudice di Pace. Dal materiale probatorio in atti, invero, non risulta una piena e convincente prova di pagamenti ulteriori di Pt_1
da doversi imputare al credito azionato dal ad esclusione della somma di €
[...] CP_1
286,00, debitamente scomputata già nel giudizio di primo grado. In ordine a tale profilo, pertanto, non si può ritenere che il Giudice di prime cure, abbia omesso di valutare il materiale probatorio prodotto dall'odierno appellante, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione in merito alla statuizione sulle spese di lite.
Costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui “Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della 6 domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 26918/2018). È corretto, quindi, l'assunto per cui la parte vittoriosa non può, in nessun caso, essere condannata, neppure parzialmente, a pagare le spese della controparte. Ciò in quanto, come chiarito dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 13430/2007, “L'obbligo del rimborso delle spese processuali che si fonda sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rilevatore, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuali cui
è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario.”
Tuttavia, nel caso di specie, non si può ritenere che l'opponente, odierno appellante, sia parte vittoriosa nel giudizio di opposizione. Invero, come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo non trova la sua giustificazione nell'accoglimento di uno dei motivi oggetto dell'opposizione, bensì nel sopravvenuto pagamento parziale da parte dell'opponente. Si tratta, però, di adempimento parziale intervenuto il 28.06.2021 e, quindi, soltanto successivamente all'emissione del d.i. opposto (avvenuta in data 21.5.2021) ed alla notificazione dello stesso (datata
8.6.2021). Ne deriva che sussiste comunque soccombenza virtuale dell'opponente, anche relativamente a questo importo di € 286,00.
Ritiene, pertanto, questo Tribunale che sia condivisibile, e non contraria agli artt. 91 e 92 c.p.c., la decisione del Giudice di Pace di porre le spese di lite a carico dell'opponente. È pacifico, infatti, che
“Il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8428/2014).
Le spese di lite di questo grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al
D.M. 55/14, applicati secondo lo scaglione per valore della causa.
7 Il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Robustella, sull'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1630/2025, emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata pronuncia;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio Parte_1 in favore dell'appellato, che liquida in € 662,00 per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali al 15%, come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Napoli in data 24.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio mirato, Dott.ssa Francesca Marrone.
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