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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 212/2023 R.G. promossa
DA
( , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Salvatrice Feccia;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti Ivano
Marcedone, Manlio Galeano e Pier Luigi Tomaselli;
Appellato
OGGETTO: accertamento negativo di indebito assistenziale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale di Siracusa dell'8.6.2021, l'odierno appellante esponeva di avere ricevuto in data 15.7.2020 una comunicazione con la quale l' CP_1
gli contestava l'indebita percezione della somma di € 23.254,20 nel periodo dall'1.10.2016 al 30.6.2020 in relazione alla prestazione di pensione cat. INVCIV n.
07053677. Deduceva che in data 8.1.2016 la commissione medica per l'accertamento dell'handicap (ASL Augusta) lo sottoponeva a visita medica riscontrandolo affetto da: “ ictus cerebrale con reliquati funzionali emiparetici a sn
e disatria;
ipertensione e diabete mellito niddm, prostatectomia con turbe della continenza con alterazioni dell'Alvo in esiti ileo paralitico” e lo giudicava “ portatore di handicap in situazione di gravità” disponendo la revisione entro lo stesso anno;
che in data 11.2.2016, a seguito di visita medica per l'accertamento dell'invalidità civile, la Commissione medica, riscontrando il ricorrente affetto dalle patologie summenzionate, giudicava lo stesso “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80)” disponendone la revisione a 7 mesi;
che in data 28.4.2016 il Ministro Della Difesa – Dipartimento Militare Medicina
Legale Messina – Commissione Medica Ospedaliera Distaccata di Augusta, a seguito di visita medica collegiale, dichiarava il ricorrente: “Permanentemente ed assolutamente non idoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa”, con segnalazione della perdita dei requisiti fisici e psichici per il mantenimento della patente di guida; che l'8.9.2016, a seguito di visita per l'accertamento dell'invalidità civile, veniva confermata la diagnosi e dichiarato non più rivedibile;
che il 3.7.2017, sottoposto a visita per i benefici della L. 104/92, veniva riscontrata una emiparesi ed il ricorrente veniva dichiarato invalido con capacità di deambulare notevolmente ridotta e giudicato “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3
c.3 L. 104/1992”; che in data 7.10.2019 veniva sottoposto a controllo per il permanere dei benefici della L. 104/1992 e la Commissione Medica lo riteneva non più rivedibile e “Portatore di handicap ex art. 3 c. 1 L. 104/92”; che il giorno successivo, in data 8.10.2019, veniva ricoverato con urgenza per l'insorgenza di nuovi episodi di epilessia e diagnosticato “ sospetto ictus” e veniva dimesso in data
24 ottobre 2019; che a seguito di tali eventi e della conseguente protesi ventilatoria con modalità CPAP, avrebbe dovuto essere riconosciuto l'aggravamento delle condizioni del ricorrente;
che in data 15.7.2020, l' richiedeva indietro il CP_1
pagamento dei ratei di pensione erogati dall'1.10.2016 al 30.6.2020.
Sulla base di tali fatti, chiedeva al Tribunale di Siracusa la revoca della richiesta avanzata nei suoi confronti dall' di restituzione della somma di € CP_1
23.254,20 erogata a titolo di pensione n. 07053677 cat. INVCIV essendo stato il ricorrente riconosciuto portatore di handicap ex art. 3 c. 3 L. 104/90 dall'1.10.2016 al 30.6.2020; in via subordinata chiedeva che la restituzione delle somme fosse disposta dal mese di novembre 2019, successivo alla visita della Commissione medica collegiale tenutasi in data 7 ottobre 2019 che lo ha giudicato non più portatore di handicap grave, sino al giugno 2020, con vittoria di spese e compensi del giudizio. Evidenziava l'assenza di dolo.
L' contestava il ricorso avversario di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Il Tribunale, rilevando preliminarmente la non applicabilità dell'art. 52 comma 2 Legge 88/86 e dell'art. 13 Legge 412/92 – norme che disciplinano la diversa ipotesi dell'indebito previdenziale - concludeva affermando che la prestazione indennità di accompagnamento oggetto dell'indebito non era dovuta a far data dalla visita di revisione dell'8.9.2016, il cui esito era stato comunicato tempestivamente il 22.9.2016; il verbale comunicato dava atto del venir meno del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Dichiarava legittima la ripetizione di indebito disposta dall' , con CP_1
compensazione delle spese processuali.
Avverso la sentenza n. 937/22 pubblicata il 5.10.2022 il soccombente ha proposto tempestivo appello al quale ha resistito l' . CP_1 La causa è posta in decisione all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento dopo la visita dell'8 settembre 2016 che aveva riconosciuto “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. Pt_1
2 e 12 L. 118/'71”.
Infatti, aveva percepito le somme erogate dall' in conseguenza Pt_1 CP_1
della decisione della commissione medica collegiale che lo aveva giudicato sin dall'8.1.2016: “Portatore di handicap in situazione di gravità ex L. 104 art. 3 c.3”, giudizio confermato con la visita del 3.7.2017, giudizio che dava diritto all'indennità di accompagnamento, sino alla visita del 7.10.2019 quando la commissione medica lo aveva giudicato: “Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 c.1 L. 104/'92”.
Deduce che, come sostenuto da numerose pronunce della Suprema Corte, non si fa luogo al recupero delle somme erogate salvo che si accerti che il beneficiario abbia agito con dolo, ovvero abbia posto in essere atti tali da indurre l'ente erogatore ala determinazione falsata della realtà.
2.L'appello è infondato.
L'indebito oggetto del giudizio deriva dall'accertamento con verbale dell'8.9.2016, comunicato il 22 settembre 2016, della insussistenza delle condizioni fisiche per godere dell'indennità di accompagnamento.
Il diritto a trattenere le somme non può derivare dal verbale che riconosce portatore di handicap in situazione di gravità (situazione accertata sino al Pt_1
7.10.2019). L'accertamento della situazione di portatore di handicap in situazione di gravità non comporta il diritto all'indennità di accompagnamento, prestazione fondata su requisiti sanitari diversi. La dedotta mancanza di dolo nel periodo successivo alla comunicazione del verbale che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento è irrilevante.
L'indebito oggetto del presente giudizio è un indebito assistenziale e, come indicato dal giudice di primo grado, l'indebito assistenziale determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente (Cassazione civile, sez. VI, 4/8/2022, n. 24180 che conferma la giurisprudenza citata dal giudice di primo grado). Il verbale che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario richiesto per godere dell'indennità di accompagnamento è stato comunicato all'odierno appellante in data 22.9.2016. La ripetizione dei ratei maturati dall'ottobre 2016 è dovuta.
Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese CP_1
processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 3300,00, oltre rimborso spese generali.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 212/2023 R.G. promossa
DA
( , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Salvatrice Feccia;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti Ivano
Marcedone, Manlio Galeano e Pier Luigi Tomaselli;
Appellato
OGGETTO: accertamento negativo di indebito assistenziale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale di Siracusa dell'8.6.2021, l'odierno appellante esponeva di avere ricevuto in data 15.7.2020 una comunicazione con la quale l' CP_1
gli contestava l'indebita percezione della somma di € 23.254,20 nel periodo dall'1.10.2016 al 30.6.2020 in relazione alla prestazione di pensione cat. INVCIV n.
07053677. Deduceva che in data 8.1.2016 la commissione medica per l'accertamento dell'handicap (ASL Augusta) lo sottoponeva a visita medica riscontrandolo affetto da: “ ictus cerebrale con reliquati funzionali emiparetici a sn
e disatria;
ipertensione e diabete mellito niddm, prostatectomia con turbe della continenza con alterazioni dell'Alvo in esiti ileo paralitico” e lo giudicava “ portatore di handicap in situazione di gravità” disponendo la revisione entro lo stesso anno;
che in data 11.2.2016, a seguito di visita medica per l'accertamento dell'invalidità civile, la Commissione medica, riscontrando il ricorrente affetto dalle patologie summenzionate, giudicava lo stesso “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80)” disponendone la revisione a 7 mesi;
che in data 28.4.2016 il Ministro Della Difesa – Dipartimento Militare Medicina
Legale Messina – Commissione Medica Ospedaliera Distaccata di Augusta, a seguito di visita medica collegiale, dichiarava il ricorrente: “Permanentemente ed assolutamente non idoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa”, con segnalazione della perdita dei requisiti fisici e psichici per il mantenimento della patente di guida; che l'8.9.2016, a seguito di visita per l'accertamento dell'invalidità civile, veniva confermata la diagnosi e dichiarato non più rivedibile;
che il 3.7.2017, sottoposto a visita per i benefici della L. 104/92, veniva riscontrata una emiparesi ed il ricorrente veniva dichiarato invalido con capacità di deambulare notevolmente ridotta e giudicato “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3
c.3 L. 104/1992”; che in data 7.10.2019 veniva sottoposto a controllo per il permanere dei benefici della L. 104/1992 e la Commissione Medica lo riteneva non più rivedibile e “Portatore di handicap ex art. 3 c. 1 L. 104/92”; che il giorno successivo, in data 8.10.2019, veniva ricoverato con urgenza per l'insorgenza di nuovi episodi di epilessia e diagnosticato “ sospetto ictus” e veniva dimesso in data
24 ottobre 2019; che a seguito di tali eventi e della conseguente protesi ventilatoria con modalità CPAP, avrebbe dovuto essere riconosciuto l'aggravamento delle condizioni del ricorrente;
che in data 15.7.2020, l' richiedeva indietro il CP_1
pagamento dei ratei di pensione erogati dall'1.10.2016 al 30.6.2020.
Sulla base di tali fatti, chiedeva al Tribunale di Siracusa la revoca della richiesta avanzata nei suoi confronti dall' di restituzione della somma di € CP_1
23.254,20 erogata a titolo di pensione n. 07053677 cat. INVCIV essendo stato il ricorrente riconosciuto portatore di handicap ex art. 3 c. 3 L. 104/90 dall'1.10.2016 al 30.6.2020; in via subordinata chiedeva che la restituzione delle somme fosse disposta dal mese di novembre 2019, successivo alla visita della Commissione medica collegiale tenutasi in data 7 ottobre 2019 che lo ha giudicato non più portatore di handicap grave, sino al giugno 2020, con vittoria di spese e compensi del giudizio. Evidenziava l'assenza di dolo.
L' contestava il ricorso avversario di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Il Tribunale, rilevando preliminarmente la non applicabilità dell'art. 52 comma 2 Legge 88/86 e dell'art. 13 Legge 412/92 – norme che disciplinano la diversa ipotesi dell'indebito previdenziale - concludeva affermando che la prestazione indennità di accompagnamento oggetto dell'indebito non era dovuta a far data dalla visita di revisione dell'8.9.2016, il cui esito era stato comunicato tempestivamente il 22.9.2016; il verbale comunicato dava atto del venir meno del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Dichiarava legittima la ripetizione di indebito disposta dall' , con CP_1
compensazione delle spese processuali.
Avverso la sentenza n. 937/22 pubblicata il 5.10.2022 il soccombente ha proposto tempestivo appello al quale ha resistito l' . CP_1 La causa è posta in decisione all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento dopo la visita dell'8 settembre 2016 che aveva riconosciuto “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. Pt_1
2 e 12 L. 118/'71”.
Infatti, aveva percepito le somme erogate dall' in conseguenza Pt_1 CP_1
della decisione della commissione medica collegiale che lo aveva giudicato sin dall'8.1.2016: “Portatore di handicap in situazione di gravità ex L. 104 art. 3 c.3”, giudizio confermato con la visita del 3.7.2017, giudizio che dava diritto all'indennità di accompagnamento, sino alla visita del 7.10.2019 quando la commissione medica lo aveva giudicato: “Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 c.1 L. 104/'92”.
Deduce che, come sostenuto da numerose pronunce della Suprema Corte, non si fa luogo al recupero delle somme erogate salvo che si accerti che il beneficiario abbia agito con dolo, ovvero abbia posto in essere atti tali da indurre l'ente erogatore ala determinazione falsata della realtà.
2.L'appello è infondato.
L'indebito oggetto del giudizio deriva dall'accertamento con verbale dell'8.9.2016, comunicato il 22 settembre 2016, della insussistenza delle condizioni fisiche per godere dell'indennità di accompagnamento.
Il diritto a trattenere le somme non può derivare dal verbale che riconosce portatore di handicap in situazione di gravità (situazione accertata sino al Pt_1
7.10.2019). L'accertamento della situazione di portatore di handicap in situazione di gravità non comporta il diritto all'indennità di accompagnamento, prestazione fondata su requisiti sanitari diversi. La dedotta mancanza di dolo nel periodo successivo alla comunicazione del verbale che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento è irrilevante.
L'indebito oggetto del presente giudizio è un indebito assistenziale e, come indicato dal giudice di primo grado, l'indebito assistenziale determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente (Cassazione civile, sez. VI, 4/8/2022, n. 24180 che conferma la giurisprudenza citata dal giudice di primo grado). Il verbale che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario richiesto per godere dell'indennità di accompagnamento è stato comunicato all'odierno appellante in data 22.9.2016. La ripetizione dei ratei maturati dall'ottobre 2016 è dovuta.
Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese CP_1
processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 3300,00, oltre rimborso spese generali.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi