CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7668 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa IL Di EO – Presidente estensore dott. ssa Patrizia Mannacio – Consigliere dott. Pasquale Cabato – Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 1309 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
(P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Lorenzo Coraggio
- appellante
e
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gallo CP_1 P.IVA_2
- appellato avverso sentenza Tribunale di Roma n. 9215/2019
oggetto somministrazione conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro CP_1
19.060,41 a titolo di fatture emesse nei confronti della LI OS Spa
(ora ) e non pagate. Parte_1
L'allora LI OS spa proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma nei suoi confronti.
Il Tribunale rigettava l'opposizione, con condanna dell'attore alle spese di lite.
Avverso la sentenza propone appello il per la riforma della Parte_1
medesima, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni così formulate “in via principale:
- dichiarare l'inesistenza della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo opposto per mancata estrazione dei documenti informatici dal fascicolo d'ufficio e per omessa apposizione di firma digitale sul ricorso medesimo e sulla procura alle liti notificati in via telematica, in violazione e falsa applicazione dell'art.
9-bis, D.L. n. 90/2014 (conv. in L. n. 114/2014), dell'art.
125 c.p.c. dell'art.
3-bis, L. n. 53/94 e dell'art. 20, D. Lgs. n. 82/2005;
- dichiarare l'insussistenza di prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in violazione e falsa applicazione dell'art. 634, comma 2 c.p.c., e comunque l'assoluta carenza probatoria in ordine alla dimostrazione dell'esistenza dei crediti azionati;
in via subordinata:
- dichiarare la tempestività e ritualità della contestazione relativa alla assenza di richiesta e/o accettazione dei lavori relativi alle fatture nn. C126041437 di
2.810,32 e C126040622 del 6.12.2012, con conseguente declaratoria di carenza probatoria assoluta in merito alle ragioni giustificative del crediti ingiunti per, rispettivamente, euro 2.810,32 ed euro 10.347,39.”
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza di primo grado.
A seguito di rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini per il deposito di scritti difensivi, in data 04/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Presidente del collegio sostituisce, per esigenze di carico di ruolo, il GA relatore.
L'appellante fonda il gravame su tre motivi d'appello.
Con il primo motivo chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha omesso di rilevare l'inesistenza della notifica per omessa apposizione di firma digitale sugli atti notificati in via telematica.
In particolare, l'appellante, reiterando l'eccezione formulata già in sede di opposizione, eccepisce l'inesistenza della notifica per omessa apposizione di firma digitale sul ricorso per decreto ingiuntivo e sulla procura alle liti, notificati in via telematica.
Sostiene che la sentenza impugnata ha errato nel respingere tale eccezione sulla base del fatto che si sarebbe trattato di una semplice irregolarità, sanabile attraverso il tempestivo esercizio del diritto di difesa ad opera dell'ingiunta.
Tale motivo è infondato.
Il Giudice di prime cure, con ordinanza succintamente motivata ha rigettato l'eccezione sollevata dall'opponente. In particolare, il Giudice ha correttamente rilevato che “… l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, tanto che la LI
OS S.p.A. ha proposto opposizione nei termini, né risulta in concreto lamentata alcuna difformità tra gli atti notificati e quelli presenti nel fascicolo telematico, con particolare riguardo al ricorso e alla procura alle liti”.
Da ciò consegue la infondatezza della doglianza sollevata dall'appellante di omessa rilevazione dell'inesistenza della notifica.
Inoltre, la fondatezza di tale doglianza è smentita altresì dallo stesso appellante che nell'articolare il motivo ha proprio citato l'ordinanza con cui il giudice ha respinto tale eccezione, non essendo rilevabile alcuna omissione sul punto.
L'appellante poi, riformulando il motivo così come proposto, deduce
“…l'erroneità della sentenza impugnata e la necessità della sua riforma, nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di inesistenza della notifica per mancata estrazione dei documenti informatici dal fascicolo d'ufficio e per omessa apposizione di firma digitale sul ricorso per decreto ingiuntivo e sulla procura alle liti notificati in via telematica, in violazione e falsa applicazione di tutte le norme sopra citate”.
Anche sotto tale profilo il motivo è infondato, alla luce del principio del raggiungimento dello scopo.
In particolare, l'odierna appellante ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa proponendo opposizione a decreto ingiuntivo nel termine previsto dall'articolo
645 cpc.
La Corte condivide il ragionamento svolto dal Giudice di prime cure, secondo cui
“possano estendersi alla fattispecie in esame i principi già affermati in relazione alla notifica della sentenza in copia non autentica dalla Corte di legittimità, secondo cui trattasi di mera irregolarità, che non incide sulla validità della notificazione e non impedisce il decorso del termine breve di impugnazione (cfr.
Cass. n. 16317/2004; Cass. n. 4553/2012; Cass. n. 10224/2014)”; nonché
Ordinanza n. 20747 del 16/08/2018 e da ultimo,
Ordinanza n. 23396 del 01/08/2023.
Con il secondo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di insussistenza di prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e/o di assoluta carenza probatoria in ordine all'esistenza dei crediti azionati.
In particolare, l'appellante sostiene che un semplice promemoria, pur autenticato da pubblico ufficiale, non solo non costituisce prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma non è altresì in grado di dimostrare l'esistenza del credito.
Con il terzo motivo, poi, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la tardività della contestazione dell'opponente di non aver mai richiesto l'esecuzione dei lavori relativi alle fatture nn. C126041437 di euro
2.810,32 e C126040622 del 6.12.2012.
Il Tribunale, a detta dell'appellante, ha omesso di rilevare che solo con la I° memoria ex art. 183 c.p.c., aveva fornito delucidazioni precise e CP_1
puntuali in merito all'origine delle fatture in esame, che l'opponente in sede di primo esame aveva erroneamente ritenuto di aver già (parzialmente) onorato.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
In primo luogo, l'autentica del notaio consente di attestare la conformità dei dati relativi alle fatture riportate nell'estratto conto ai documenti informatici di cui alle scritture tenute in modo informatico a norma di legge.
Ebbene, l'appellante non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale, né la misura dei consumi di gas naturale e l'esecuzione di lavori all'impianto del gas.
In particolare, l'appellante lamenta di non aver mai ricevuto la fattura di €
17.660,00, azionata per il minor importo di € 5.902,00. Tuttavia, poiché il ha pagato parzialmente, ha riconosciuto implicitamente la sussistenza Parte_1
di tale debito imputabile alla predetta fattura.
E anche dalla titolarità dell'utenza alla LI OS risulta l'imputabilità del debito.
A nulla rileva la richiesta di voltura presentata dalla società in quanto dalla Contr documentazione risulta che tale richiesta sia pervenuta ad n data 18.5.2012; che alla richiesta di voltura era seguita la cessazione della fornitura e l'emissione della fattura di conguaglio, oggetto di contestazione.
Poiché dalla fattura risulta che il conguaglio è relativo al periodo dal 17.11.2011 al 9.4.2012, ne consegue che i consumi riguardano un lasso temporale in cui la voltura non era stata ancora effettuata e l'utenza era ancora intestata alla
LI.
Il collegio ritiene condivisibile, poi, la motivazione del Tribunale per cui “il dedotto mancato recapito della fattura non fa certo venir meno il credito del fornitore per i consumi, quantificati tra l'altro sulla base di letture rilevate dal
Distributore”.
Con riferimento, poi, alle altre due fatture - per € 2.810,32 e per € 10.347,29 - relative all'esecuzione di lavori all'impianto del gas, appare corretta la ricostruzione fattuale effettuata in primo grado dal Giudice, in quanto trova corrispondenza nella documentazione depositata dalle parti.
L'appellante ha in un primo momento riconosciuto lo svolgimento di lavori nei villini con l'utenza intitolata alla LI;
per poi contestarli in un secondo momento, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (nell'opposizione a decreto ingiuntivo si legge “due fatture fatte oggetto d'ingiunzione (le nn.
C126041437 di 2.810,32 e C126040622 di 10.347,29 euro del 6 dicembre 2012) che erano state emesse per errore con riferimento all'esecuzione di lavori relativi all'impianto del gas in via Rinaldo D'Ami nel comparto Z15 in località Torrino a Cont Roma già regolarmente fatturati dall' e, ad essa, integralmente pagati dalla
LI (sub 3). Le ragioni dell'indebita pretesa erano state ampiamente e dettagliatamente spiegate il 30 maggio 2013 (sub 4) dal sottoscritto procuratore Cont all' , addirittura, da questa riconosciute in una nota che, seppur in maniera contraddittoria e confusa (sub 5), evidenziava incontrovertibilmente l'esistenza di un errore contabile nel quale era incorsa la società erogatrice del gas.”)
La doglianza per cui la contestazione sarebbe stata svolta solo in sede di memorie Contr ex art 183, n.2 a seguito della prima memoria di contenente delucidazioni precise e puntuali è infondata. Contr Già in sede di comparsa, ha depositato il documento 8, in cui, forniva chiarimenti alla LI OS in ordine alle suddette fatture, trattandosi di lavori eseguiti per gli ordini di servizio IG14346752 e IG14334076.
Pertanto, correttamente la sentenza impugnata prevede che “l'esecuzione dei lavori di cui all'offerta e all'accettazione dettagliatamente indicate nelle due fatture e di cui agli ordini di servizio menzionati nella risposta al reclamo deve dunque ritenersi fatto incontestato, con gli effetti previsti dall'art. 115 c.p.c.” Le doglianze sollevate dal a sostegno del gravame risultano Parte_1
infondate; ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei valori minimi, data la semplicità delle questioni trattate.
Va peraltro dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9215 dell'anno 2019, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che si liquidano in complessivi euro 2.906,00 oltre accessori di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di importo pari al contributo unificato.
Roma, li 18 dicembre 2024
Il Presidente estensore
IL Di EO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa IL Di EO – Presidente estensore dott. ssa Patrizia Mannacio – Consigliere dott. Pasquale Cabato – Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 1309 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
(P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Lorenzo Coraggio
- appellante
e
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gallo CP_1 P.IVA_2
- appellato avverso sentenza Tribunale di Roma n. 9215/2019
oggetto somministrazione conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro CP_1
19.060,41 a titolo di fatture emesse nei confronti della LI OS Spa
(ora ) e non pagate. Parte_1
L'allora LI OS spa proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma nei suoi confronti.
Il Tribunale rigettava l'opposizione, con condanna dell'attore alle spese di lite.
Avverso la sentenza propone appello il per la riforma della Parte_1
medesima, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni così formulate “in via principale:
- dichiarare l'inesistenza della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo opposto per mancata estrazione dei documenti informatici dal fascicolo d'ufficio e per omessa apposizione di firma digitale sul ricorso medesimo e sulla procura alle liti notificati in via telematica, in violazione e falsa applicazione dell'art.
9-bis, D.L. n. 90/2014 (conv. in L. n. 114/2014), dell'art.
125 c.p.c. dell'art.
3-bis, L. n. 53/94 e dell'art. 20, D. Lgs. n. 82/2005;
- dichiarare l'insussistenza di prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in violazione e falsa applicazione dell'art. 634, comma 2 c.p.c., e comunque l'assoluta carenza probatoria in ordine alla dimostrazione dell'esistenza dei crediti azionati;
in via subordinata:
- dichiarare la tempestività e ritualità della contestazione relativa alla assenza di richiesta e/o accettazione dei lavori relativi alle fatture nn. C126041437 di
2.810,32 e C126040622 del 6.12.2012, con conseguente declaratoria di carenza probatoria assoluta in merito alle ragioni giustificative del crediti ingiunti per, rispettivamente, euro 2.810,32 ed euro 10.347,39.”
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza di primo grado.
A seguito di rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini per il deposito di scritti difensivi, in data 04/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Presidente del collegio sostituisce, per esigenze di carico di ruolo, il GA relatore.
L'appellante fonda il gravame su tre motivi d'appello.
Con il primo motivo chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha omesso di rilevare l'inesistenza della notifica per omessa apposizione di firma digitale sugli atti notificati in via telematica.
In particolare, l'appellante, reiterando l'eccezione formulata già in sede di opposizione, eccepisce l'inesistenza della notifica per omessa apposizione di firma digitale sul ricorso per decreto ingiuntivo e sulla procura alle liti, notificati in via telematica.
Sostiene che la sentenza impugnata ha errato nel respingere tale eccezione sulla base del fatto che si sarebbe trattato di una semplice irregolarità, sanabile attraverso il tempestivo esercizio del diritto di difesa ad opera dell'ingiunta.
Tale motivo è infondato.
Il Giudice di prime cure, con ordinanza succintamente motivata ha rigettato l'eccezione sollevata dall'opponente. In particolare, il Giudice ha correttamente rilevato che “… l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, tanto che la LI
OS S.p.A. ha proposto opposizione nei termini, né risulta in concreto lamentata alcuna difformità tra gli atti notificati e quelli presenti nel fascicolo telematico, con particolare riguardo al ricorso e alla procura alle liti”.
Da ciò consegue la infondatezza della doglianza sollevata dall'appellante di omessa rilevazione dell'inesistenza della notifica.
Inoltre, la fondatezza di tale doglianza è smentita altresì dallo stesso appellante che nell'articolare il motivo ha proprio citato l'ordinanza con cui il giudice ha respinto tale eccezione, non essendo rilevabile alcuna omissione sul punto.
L'appellante poi, riformulando il motivo così come proposto, deduce
“…l'erroneità della sentenza impugnata e la necessità della sua riforma, nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di inesistenza della notifica per mancata estrazione dei documenti informatici dal fascicolo d'ufficio e per omessa apposizione di firma digitale sul ricorso per decreto ingiuntivo e sulla procura alle liti notificati in via telematica, in violazione e falsa applicazione di tutte le norme sopra citate”.
Anche sotto tale profilo il motivo è infondato, alla luce del principio del raggiungimento dello scopo.
In particolare, l'odierna appellante ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa proponendo opposizione a decreto ingiuntivo nel termine previsto dall'articolo
645 cpc.
La Corte condivide il ragionamento svolto dal Giudice di prime cure, secondo cui
“possano estendersi alla fattispecie in esame i principi già affermati in relazione alla notifica della sentenza in copia non autentica dalla Corte di legittimità, secondo cui trattasi di mera irregolarità, che non incide sulla validità della notificazione e non impedisce il decorso del termine breve di impugnazione (cfr.
Cass. n. 16317/2004; Cass. n. 4553/2012; Cass. n. 10224/2014)”; nonché
Ordinanza n. 20747 del 16/08/2018 e da ultimo,
Ordinanza n. 23396 del 01/08/2023.
Con il secondo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di insussistenza di prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e/o di assoluta carenza probatoria in ordine all'esistenza dei crediti azionati.
In particolare, l'appellante sostiene che un semplice promemoria, pur autenticato da pubblico ufficiale, non solo non costituisce prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma non è altresì in grado di dimostrare l'esistenza del credito.
Con il terzo motivo, poi, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la tardività della contestazione dell'opponente di non aver mai richiesto l'esecuzione dei lavori relativi alle fatture nn. C126041437 di euro
2.810,32 e C126040622 del 6.12.2012.
Il Tribunale, a detta dell'appellante, ha omesso di rilevare che solo con la I° memoria ex art. 183 c.p.c., aveva fornito delucidazioni precise e CP_1
puntuali in merito all'origine delle fatture in esame, che l'opponente in sede di primo esame aveva erroneamente ritenuto di aver già (parzialmente) onorato.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
In primo luogo, l'autentica del notaio consente di attestare la conformità dei dati relativi alle fatture riportate nell'estratto conto ai documenti informatici di cui alle scritture tenute in modo informatico a norma di legge.
Ebbene, l'appellante non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale, né la misura dei consumi di gas naturale e l'esecuzione di lavori all'impianto del gas.
In particolare, l'appellante lamenta di non aver mai ricevuto la fattura di €
17.660,00, azionata per il minor importo di € 5.902,00. Tuttavia, poiché il ha pagato parzialmente, ha riconosciuto implicitamente la sussistenza Parte_1
di tale debito imputabile alla predetta fattura.
E anche dalla titolarità dell'utenza alla LI OS risulta l'imputabilità del debito.
A nulla rileva la richiesta di voltura presentata dalla società in quanto dalla Contr documentazione risulta che tale richiesta sia pervenuta ad n data 18.5.2012; che alla richiesta di voltura era seguita la cessazione della fornitura e l'emissione della fattura di conguaglio, oggetto di contestazione.
Poiché dalla fattura risulta che il conguaglio è relativo al periodo dal 17.11.2011 al 9.4.2012, ne consegue che i consumi riguardano un lasso temporale in cui la voltura non era stata ancora effettuata e l'utenza era ancora intestata alla
LI.
Il collegio ritiene condivisibile, poi, la motivazione del Tribunale per cui “il dedotto mancato recapito della fattura non fa certo venir meno il credito del fornitore per i consumi, quantificati tra l'altro sulla base di letture rilevate dal
Distributore”.
Con riferimento, poi, alle altre due fatture - per € 2.810,32 e per € 10.347,29 - relative all'esecuzione di lavori all'impianto del gas, appare corretta la ricostruzione fattuale effettuata in primo grado dal Giudice, in quanto trova corrispondenza nella documentazione depositata dalle parti.
L'appellante ha in un primo momento riconosciuto lo svolgimento di lavori nei villini con l'utenza intitolata alla LI;
per poi contestarli in un secondo momento, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (nell'opposizione a decreto ingiuntivo si legge “due fatture fatte oggetto d'ingiunzione (le nn.
C126041437 di 2.810,32 e C126040622 di 10.347,29 euro del 6 dicembre 2012) che erano state emesse per errore con riferimento all'esecuzione di lavori relativi all'impianto del gas in via Rinaldo D'Ami nel comparto Z15 in località Torrino a Cont Roma già regolarmente fatturati dall' e, ad essa, integralmente pagati dalla
LI (sub 3). Le ragioni dell'indebita pretesa erano state ampiamente e dettagliatamente spiegate il 30 maggio 2013 (sub 4) dal sottoscritto procuratore Cont all' , addirittura, da questa riconosciute in una nota che, seppur in maniera contraddittoria e confusa (sub 5), evidenziava incontrovertibilmente l'esistenza di un errore contabile nel quale era incorsa la società erogatrice del gas.”)
La doglianza per cui la contestazione sarebbe stata svolta solo in sede di memorie Contr ex art 183, n.2 a seguito della prima memoria di contenente delucidazioni precise e puntuali è infondata. Contr Già in sede di comparsa, ha depositato il documento 8, in cui, forniva chiarimenti alla LI OS in ordine alle suddette fatture, trattandosi di lavori eseguiti per gli ordini di servizio IG14346752 e IG14334076.
Pertanto, correttamente la sentenza impugnata prevede che “l'esecuzione dei lavori di cui all'offerta e all'accettazione dettagliatamente indicate nelle due fatture e di cui agli ordini di servizio menzionati nella risposta al reclamo deve dunque ritenersi fatto incontestato, con gli effetti previsti dall'art. 115 c.p.c.” Le doglianze sollevate dal a sostegno del gravame risultano Parte_1
infondate; ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei valori minimi, data la semplicità delle questioni trattate.
Va peraltro dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9215 dell'anno 2019, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che si liquidano in complessivi euro 2.906,00 oltre accessori di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di importo pari al contributo unificato.
Roma, li 18 dicembre 2024
Il Presidente estensore
IL Di EO