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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 57/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO (APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Unica Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Marco OR Presidente dott.ssa Silvia Capitano Giudice dott.ssa RI Verro Giudice rel. letto il ricorso ex artt. 40 e 41 CCII, proposto da Parte_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti ANTONIO DE SIMONE e WALTER
[...]
GIACOMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
, in persona del liquidatore , nato a [...] Controparte_1 Controparte_2
(AG) l'8/7/1965, C.F. – con sede legale in Favara (AG) (C.F e P.I. C.F._1
) iscritta nel registro delle imprese con il n. REA AG-182793, avente ad oggetto P.IVA_1
l'attività di noleggio di macchine per lavori edili.
Il Tribunale esaminato il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta in data
27.11.2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
, depositato in data 12/09/2025 da Controparte_1 [...]
esponente crediti per € 85.861,28 fondati su Parte_1
d.i. e successivo precetto;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, il cui credito non è contestato dalla società debitrice;
rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. visura camerale in atti); ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;
1
ritenuto che
la società è soggetta alle Controparte_1
disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato, in particolare, che la società, costituita con il patrocinio dell'Avv. Marco Giglio, non ha depositato i bilanci né ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, fondando le proprie difese sulla possibilità di addivenire a un accordo con il creditor procedente e sulla possibilità di accedere alla rottamazione dei debiti o a una procedura alternativa di composizione della crisi;
considerato tuttavia che, nel termine concesso a difesa, il resistente non ha provato di aver dato seguito alle intenzioni espresse;
premesso che, secondo quanto prescritto dagli artt. 121 e 2,I lett. d) CCII, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo soltanto quando dimostrino il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici, e segnatamente: a) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00; b) di aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; c) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00; ritenuto, pertanto, che grava sul debitore – in linea con il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e con il correlato principio della c.d. “prossimità della prova” – l'onere di provare la sua non assoggettabilità a fallimento, mediante la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità previsti dalla norma in questione;
considerato, inoltre, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49 comma 5 CCII), tenuto conto dei crediti esposti in ricorso e della esposizione debitoria riferita dall'Agenzia CP_3
per oltre 4 milioni di euro;
[...]
ritenuto che dalle suesposte risultanze risulta provato lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto dall'insufficienza dell'attivo a soddisfare tutti i creditori. Deve infatti evidenziarsi, in proposito, che per valutare se una società in liquidazione è in stato di insolvenza il giudice deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio sociale
2 consentono o meno di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori, essendo irrilevante l'insussistenza di liquidità sufficiente per l'adempimento delle obbligazioni (v. Cass. 16752/2013; nonché Cass. 13644/2013), liquidità che peraltro, nel caso di specie, la società debitrice ha dimostrato di non possedere (stante l'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente e l'ingente credito vantato da ); CP_4
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII; visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
in persona del liquidatore nato a [...]
[...] Controparte_2
l'8/7/1965, C.F. – con sede legale in Favara (AG) (C.F e P.I. C.F._1
) iscritta nel registro delle imprese con il n. REA AG-182793, avente ad oggetto P.IVA_1
l'attività di noleggio di macchine per lavori edili. nomina
Giudice Delegato la dott.ssa RI Verro;
nomina
Curatore il dott. con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla Persona_1
comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
3 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. –, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1
CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti
4 relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata
– un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
stabilisce il giorno 16.4.2026 ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna
5 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI Verro Marco OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Unica Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Marco OR Presidente dott.ssa Silvia Capitano Giudice dott.ssa RI Verro Giudice rel. letto il ricorso ex artt. 40 e 41 CCII, proposto da Parte_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti ANTONIO DE SIMONE e WALTER
[...]
GIACOMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
, in persona del liquidatore , nato a [...] Controparte_1 Controparte_2
(AG) l'8/7/1965, C.F. – con sede legale in Favara (AG) (C.F e P.I. C.F._1
) iscritta nel registro delle imprese con il n. REA AG-182793, avente ad oggetto P.IVA_1
l'attività di noleggio di macchine per lavori edili.
Il Tribunale esaminato il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta in data
27.11.2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
, depositato in data 12/09/2025 da Controparte_1 [...]
esponente crediti per € 85.861,28 fondati su Parte_1
d.i. e successivo precetto;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, il cui credito non è contestato dalla società debitrice;
rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. visura camerale in atti); ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;
1
ritenuto che
la società è soggetta alle Controparte_1
disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato, in particolare, che la società, costituita con il patrocinio dell'Avv. Marco Giglio, non ha depositato i bilanci né ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, fondando le proprie difese sulla possibilità di addivenire a un accordo con il creditor procedente e sulla possibilità di accedere alla rottamazione dei debiti o a una procedura alternativa di composizione della crisi;
considerato tuttavia che, nel termine concesso a difesa, il resistente non ha provato di aver dato seguito alle intenzioni espresse;
premesso che, secondo quanto prescritto dagli artt. 121 e 2,I lett. d) CCII, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo soltanto quando dimostrino il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici, e segnatamente: a) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00; b) di aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; c) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00; ritenuto, pertanto, che grava sul debitore – in linea con il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e con il correlato principio della c.d. “prossimità della prova” – l'onere di provare la sua non assoggettabilità a fallimento, mediante la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità previsti dalla norma in questione;
considerato, inoltre, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49 comma 5 CCII), tenuto conto dei crediti esposti in ricorso e della esposizione debitoria riferita dall'Agenzia CP_3
per oltre 4 milioni di euro;
[...]
ritenuto che dalle suesposte risultanze risulta provato lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto dall'insufficienza dell'attivo a soddisfare tutti i creditori. Deve infatti evidenziarsi, in proposito, che per valutare se una società in liquidazione è in stato di insolvenza il giudice deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio sociale
2 consentono o meno di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori, essendo irrilevante l'insussistenza di liquidità sufficiente per l'adempimento delle obbligazioni (v. Cass. 16752/2013; nonché Cass. 13644/2013), liquidità che peraltro, nel caso di specie, la società debitrice ha dimostrato di non possedere (stante l'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente e l'ingente credito vantato da ); CP_4
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII; visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
in persona del liquidatore nato a [...]
[...] Controparte_2
l'8/7/1965, C.F. – con sede legale in Favara (AG) (C.F e P.I. C.F._1
) iscritta nel registro delle imprese con il n. REA AG-182793, avente ad oggetto P.IVA_1
l'attività di noleggio di macchine per lavori edili. nomina
Giudice Delegato la dott.ssa RI Verro;
nomina
Curatore il dott. con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla Persona_1
comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
3 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. –, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1
CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti
4 relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata
– un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
stabilisce il giorno 16.4.2026 ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna
5 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI Verro Marco OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44
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