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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 359/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Michele Scolamiero giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato in virtù di procura generale Notar di Fiumicino del 23/01/2023, rep. 37590; Persona_1 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 21/03/2023 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
818/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “accertare che lo stato patologico della Sig.ra è tale da rendere la Sig.ra persona Parte_1 Pt_1 invalida con riduzione della capacità lavorativa con grado 74% con diritto all'assegno mensile di assistenza e tale percentuale sussisteva sin dalla data della domanda amministrativa;
”Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta chiarimenti della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con i chiarimenti depositati in data
19/03/2025, che la documentazione prodotta nella presente fase non variano il quadro patologico già individuato in fase di ATPO, ovvero di :” Cardiopatia ipertrofica non ostruttiva in II Classe NYHA. Blocco di branca sinistra. Diabete mellito n.i.d. in discreto compenso metabolico. Stato ansioso”.
Il CTU, a fronte dell'immutato quadro sanitario, ha pertanto confermato la precedente valutazione resa in sede di ATP, ovvero valutando la ricorrente invalida nella misura del 67% a decorrere dall'01/11/2022.
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_2 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
3.1 Relativamente al procedimento di accertamento tecnico preventivo, sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative al presente giudizio di merito sono invece sopportate da parte resistente, stante la produzione in atti di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. debitamente sottoscritta.
Per questi motivi
le spese relative alla CTU espletata in entrambi le fasi vanno poste invece a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo (tenuto CP_1 conto della natura puramente integrativa dell'elaborato depositato in sede di merito).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che Pt_1
Pag. 2 di 3 [nata il [...] a [...]], NON si trova Pt_1 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, mentre si trova a decorrere dall'01/11/2022 nelle condizioni proprie del riconoscimento dei benefici socio-assistenziali previsti per gli invalidi nella misura del 67%;
2) compensa le spese processuali con riferimento alla fase di ATPO mentre dichiara sopportate le spese di lite in fase di merito da parte vittoriosa;
CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 08/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 359/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Michele Scolamiero giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato in virtù di procura generale Notar di Fiumicino del 23/01/2023, rep. 37590; Persona_1 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 21/03/2023 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
818/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “accertare che lo stato patologico della Sig.ra è tale da rendere la Sig.ra persona Parte_1 Pt_1 invalida con riduzione della capacità lavorativa con grado 74% con diritto all'assegno mensile di assistenza e tale percentuale sussisteva sin dalla data della domanda amministrativa;
”Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta chiarimenti della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con i chiarimenti depositati in data
19/03/2025, che la documentazione prodotta nella presente fase non variano il quadro patologico già individuato in fase di ATPO, ovvero di :” Cardiopatia ipertrofica non ostruttiva in II Classe NYHA. Blocco di branca sinistra. Diabete mellito n.i.d. in discreto compenso metabolico. Stato ansioso”.
Il CTU, a fronte dell'immutato quadro sanitario, ha pertanto confermato la precedente valutazione resa in sede di ATP, ovvero valutando la ricorrente invalida nella misura del 67% a decorrere dall'01/11/2022.
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_2 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
3.1 Relativamente al procedimento di accertamento tecnico preventivo, sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative al presente giudizio di merito sono invece sopportate da parte resistente, stante la produzione in atti di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. debitamente sottoscritta.
Per questi motivi
le spese relative alla CTU espletata in entrambi le fasi vanno poste invece a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo (tenuto CP_1 conto della natura puramente integrativa dell'elaborato depositato in sede di merito).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che Pt_1
Pag. 2 di 3 [nata il [...] a [...]], NON si trova Pt_1 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, mentre si trova a decorrere dall'01/11/2022 nelle condizioni proprie del riconoscimento dei benefici socio-assistenziali previsti per gli invalidi nella misura del 67%;
2) compensa le spese processuali con riferimento alla fase di ATPO mentre dichiara sopportate le spese di lite in fase di merito da parte vittoriosa;
CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 08/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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