Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 13/04/2026, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01075/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2026, proposto da
Eurogestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Rosario Calanni Fraccono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Monforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
del D.D. n. 328 del 26 gennaio 2026, con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha disposto l’annullamento d’ufficio della deliberazione n. 4999/DG del 16 ottobre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa MA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 13 maggio 2025, Eurogestioni S.p.A. emetteva nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina due fatture - la n. 20 di € 267.853,69 e la n. 21 di € 89.587,50 aventi come causale “ adeguamento delle rette RSA ” rispettivamente per l’anno 2024 e per il primo quadrimestre dell’anno 2025 - facendo riferimento all’art. 28, comma 16, della l.r. 18 novembre 2024, n. 28, secondo cui “ L’assessorato regionale della salute è autorizzato, a decorrere dall’anno finanziario 2024, a riconoscere l’adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, alle comunità terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, che applicano i CCNL di categoria, nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del servizio sanitario regionale nel rispetto del piano operativo di consolidamento e sviluppo ”.
Nonostante la pendenza di questione di legittimità costituzionale sulla predetta norma regionale (in riferimento agli artt. 81 e 117, comma 3, della Costituzione e all’art. 17, comma 1, lettera b ) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), con deliberazione n. 4999/DG del 16 ottobre 2025, l’A.S.P. di Messina si determinava a liquidare la fattura n. 20, in virtù dell’impegno assunto da Eurogestioni S.p.A. a restituire integralmente e/o mediante compensazione diretta le somme portate dalla fattura per l’ipotesi di dichiarazione d’incostituzionalità della normativa regionale.
Con ordinanza n. 169 del 21 novembre 2025, la Corte Costituzionale dichiarava estinto il processo per rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, avendo la Regione Siciliana abrogato il comma 16 dell’art. 28 della l.r. n. 28/2024, giusta art. 9, comma 5, della l.r. 12 agosto 2025, n. 29.
Con nota prot. n. 0256296/25 del 18 dicembre 2025, l’A.S.P. di Messina avviava il procedimento di recupero delle somme corrisposte in quanto ritenute “ non dovute ” in ragione dell’avvenuta abrogazione dell’art. 28, comma 26, della l.r. n. 28/2024.
In conseguenza, Eurogestioni S.p.A. adiva il Tribunale di Messina (r.g. n. 249/2026), chiedendo di “ accertare e dichiarare l’insussistenza del diritto dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina a pretendere la restituzione dalla società Eurogestioni S.p.A. della somma di € 267.853,69, corrisposta in esecuzione della deliberazione n. 4999/DG del 16.10.2025, e, per l’effetto, disapplicare in quanto illegittimo e/o inefficace il procedimento di recupero avviato con nota prot. n. 0256296/25 del 18.12.2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ”.
Con D.D. n. 328 del 26 gennaio 2026, l’A.S.P. di Messina disponeva l’annullamento d’ufficio della deliberazione n. 4999/DG del 16 ottobre 2025, essendo l’abrogazione della norma regionale intervenuta - in virtù dell’art. 9, comma 5, della l.r. 12 agosto 2025, n. 29 - in data precedente rispetto all’adozione della deliberazione n. 4999/DG del 16 ottobre 2025.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, l’A.S.P. di Messina, articolando i seguenti motivi di censura:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO ;
II. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM” ;
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 OCTIES, COMMA 2, L. 241/90. PRINCIPIO DI NON ANNULLABILITÀ PER VIZI NON INVALIDANTI.
Resiste al ricorso l’A.S.P. di Messina, deducendone l’infondatezza nel merito.
Formulato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 26 marzo 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale:
- poiché “ i rapporti fra le Ausl e le strutture private, anche a seguito del passaggio dal regime di convenzionamento al regime dell’accreditamento, hanno conservato immutata la propria natura di concessione di pubblico servizio, le controversie ad essi relative appartengono, in forza del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. c), alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, ad eccezione di “quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” che restano invece soggette alla giurisdizione del giudice ordinario; sono tali le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla P.A. per la tutela d’interessi generali; al contrario, ove la controversia esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario si configura secondo il binomio “potere-interesse” e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. Sez. U. n. 10149 del 2012) ” (T.A.R. Catania Sicilia sez. IV, 14 maggio 2025, n. 1575);
- “ le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sull’intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo ” (Cassazione civile sez. un., 10 novembre 2025, n. 29613).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che si faccia questione di pretese meramente patrimoniali nell’ambito di un rapporto di natura paritetica tra l’Amministrazione sanitaria e la struttura ricorrente.
Invero, l’A.S.P. di Messina ha saldato la fattura n. 20 emessa da Eurogestioni S.p.A. senza alcuna valutazione di natura discrezionale, dando applicazione all’art. 28, comma 26, della l.r. n. 28/2024, che stabiliva “ l’adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, alle comunità terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, che applicano i CCNL di categoria, nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del servizio sanitario regionale nel rispetto del piano operativo di consolidamento e sviluppo ”.
Successivamente all’abrogazione della suddetta norma regionale e all’estinzione del giudizio di costituzionalità pendente, sempre l’A.S.P. ha provveduto ad avviare la procedura di recupero (oggetto del giudizio civile) e ad accertare - col provvedimento oggetto dell’odierno giudizio (e al di là del nomen iuris impiegato) - la non debenza della somma liquidata.
La controversia ha, quindi, ad oggetto l’accertamento non già dell’esistenza o del contenuto del rapporto pubblicistico presupposto, ma soltanto l’effettiva debenza degli adeguamenti per come stabiliti dalla norma regionale abrogata, senza impingere in valutazioni sull’azione autoritativa dell’Amministrazione sul rapporto sottostante o sull’esercizio di poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi.
In conseguenza, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria, innanzi alla quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
EP LE, Presidente
MA UC, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA UC | EP LE |
IL SEGRETARIO