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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4231 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
SA TO Presidente
Beatrice Marrani Consigliera
SS TA Consigliere rel.
All'udienza dell'11/12/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
1310/2025 del Ruolo Generale degli affari contenziosi e vertente tra
, con l'avv. Roberto Perrino Parte_1 appellante
e
, in persona del Deliberante Team Controparte_1
Controversie del Lavoro della con l'avv. Prof. Controparte_2
LA MI appellata ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: reclamo ex art. 1 comma 58 legge n. 92/2012
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello, depositato in data 26.05.2025, impugnava la Parte_1 sentenza in oggetto, con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato integralmente il ricorso da lei proposto, per i seguenti motivi: 1) Intempestività del licenziamento;
2) errata valutazione delle prove e del materiale istruttorio;
3) insussistenza della giusta causa. Svolte articolate censure e dedotti svariati profili di erroneità della gravata sentenza, ha concluso chiedendo: -in via preliminare, di “sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata decisione”; nel merito, di “accogliere il formulato gravame e per il suo effetto, in riforma dell'impugnata, di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato per tutte le motivazioni sopra dedotte,
e condannare la società resistente al risarcimento del danno nella misura che sin da ora si quantifica nel doppio delle retribuzioni mensili lorde che il lavoratore avrebbe percepito sino alla pensione, scatti di carriera inclusi, emolumenti aggiuntivi proporzionati a quelli degli anni precedenti, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, ovvero in via equitativa;
e che comunque tenga anche conto della
“perdita di chance” per la dipendente, in rapporto agli anni di servizio, alla possibile ulteriore carriera, nonché alla difficoltà di trovare un altro lavoro per tutte le ragioni soggettive (età) ed oggettive (area di competenza, localizzazione, ecc.) del mercato del lavoro nonché della commisurazione all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno dell'effetto del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. Il tutto oltre interessi
e rivalutazione;
in subordine, condannare la società resistente a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista”; - in ulteriore subordine, ed in parziale riforma della sentenza impugnata: “accertare il giustificato motivo soggettivo in sostituzione dell'addotta giusta causa;
-con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Con provvedimento del 7 luglio 2025 questo Collegio dichiarava il non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
5021/2025, essendo pervenuta comunicazione da parte della appellata di CP_2 avvenuto adempimento da parte della lavoratrice del pagamento delle spese di lite da parte della ricorrente.
Con memoria del 09.09.2025, l'Istituto Bancario eccepiva: 1) l'inammissibilità del ricorso;
2) l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese avanzate da parte appellante.
Pertanto, chiedeva il rigetto del reclamo avversario. All'udienza del 25/09/2025 le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per trattative in corso.
All'odierna udienza le parti, congiuntamente, hanno formulato proposta conciliativa alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto l'accordo conciliativo, le stesse hanno richiesto che fosse dichiarata estinzione del processo.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi, nella specie, applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello.
Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11.12.2025
La Consigliera est. La Presidente
SS TA SA TO
2
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
SA TO Presidente
Beatrice Marrani Consigliera
SS TA Consigliere rel.
All'udienza dell'11/12/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
1310/2025 del Ruolo Generale degli affari contenziosi e vertente tra
, con l'avv. Roberto Perrino Parte_1 appellante
e
, in persona del Deliberante Team Controparte_1
Controversie del Lavoro della con l'avv. Prof. Controparte_2
LA MI appellata ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: reclamo ex art. 1 comma 58 legge n. 92/2012
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello, depositato in data 26.05.2025, impugnava la Parte_1 sentenza in oggetto, con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato integralmente il ricorso da lei proposto, per i seguenti motivi: 1) Intempestività del licenziamento;
2) errata valutazione delle prove e del materiale istruttorio;
3) insussistenza della giusta causa. Svolte articolate censure e dedotti svariati profili di erroneità della gravata sentenza, ha concluso chiedendo: -in via preliminare, di “sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata decisione”; nel merito, di “accogliere il formulato gravame e per il suo effetto, in riforma dell'impugnata, di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato per tutte le motivazioni sopra dedotte,
e condannare la società resistente al risarcimento del danno nella misura che sin da ora si quantifica nel doppio delle retribuzioni mensili lorde che il lavoratore avrebbe percepito sino alla pensione, scatti di carriera inclusi, emolumenti aggiuntivi proporzionati a quelli degli anni precedenti, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, ovvero in via equitativa;
e che comunque tenga anche conto della
“perdita di chance” per la dipendente, in rapporto agli anni di servizio, alla possibile ulteriore carriera, nonché alla difficoltà di trovare un altro lavoro per tutte le ragioni soggettive (età) ed oggettive (area di competenza, localizzazione, ecc.) del mercato del lavoro nonché della commisurazione all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno dell'effetto del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. Il tutto oltre interessi
e rivalutazione;
in subordine, condannare la società resistente a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista”; - in ulteriore subordine, ed in parziale riforma della sentenza impugnata: “accertare il giustificato motivo soggettivo in sostituzione dell'addotta giusta causa;
-con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Con provvedimento del 7 luglio 2025 questo Collegio dichiarava il non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
5021/2025, essendo pervenuta comunicazione da parte della appellata di CP_2 avvenuto adempimento da parte della lavoratrice del pagamento delle spese di lite da parte della ricorrente.
Con memoria del 09.09.2025, l'Istituto Bancario eccepiva: 1) l'inammissibilità del ricorso;
2) l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese avanzate da parte appellante.
Pertanto, chiedeva il rigetto del reclamo avversario. All'udienza del 25/09/2025 le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per trattative in corso.
All'odierna udienza le parti, congiuntamente, hanno formulato proposta conciliativa alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto l'accordo conciliativo, le stesse hanno richiesto che fosse dichiarata estinzione del processo.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi, nella specie, applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello.
Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11.12.2025
La Consigliera est. La Presidente
SS TA SA TO
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