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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 4599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4599 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5173/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
LU LL Presidente
Christian Colombo giudice relatore
EA AB giudice nel giudizio promosso da nato in [...] l'[...], con l'avvocato Giulia Pezzucchi Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia in data 12.3.2025 e notificato il 14.4.2025 di rigetto dell'istanza presentata l'1.6.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo
19 decreto legislativo 286/1998
b. di parte resistente: rigettare la domanda ha pronunciato la seguente sentenza
L'oggetto della domanda è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova
(art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del
1 di 4 Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; Oleksandr v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte Per_1 ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani,
Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare
“quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co.
3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'amministrazione resistente di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5 comma
6 decreto legislativo 286/1998, ma continua a essere tutelato dall'art. 8 c.e.d.u. e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2,
3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez. I 28162/2023).
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso del ricorrente.
Nei suoi atti difensivi ha affermato le seguenti circostanze:
− di essere giunto in Italia nell'anno 2016;
2 di 4 − di vivere dall'anno 2021 in nel progetto di cohousing gestito dalla Controparte_2 cooperativa sociale Controparte_3
− di aver studiato la lingua italiana presso la scuola gestita dalla cooperativa sociale Yakaar;
− di essere stato impiegato fin dal suo arrivo in Italia come lavoratore agricolo nei comuni dove veniva trasferito lavorando dal 2021 al 2022 ogni anno nella stagione estiva fino al periodo della vendemmia
− di essere rimasto “senza documenti” dopo il 2021 quando è stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale;
− che potenziali datori di lavoro non hanno considerato documento idoneo per la formalizzazione di un rapporto di lavoro la ricevuta dalla presentazione dell'istanza di protezione speciale;
− di essere stato assunto dal 16.7.2025 con contratto prorogato al 30.11.2025.
Le allegazioni riguardanti la vita lavorativa in Italia sono provate dai documenti da 4 a 8 e da quelli prodotti con la nota del 27.10.2025.
La sola durata del soggiorno in Italia non è sufficiente per affermare un pieno e irreversibile inserimento nel contesto sociale del Paese a fondamento del diritto previsto dall'articolo 8 c.e.d.u.
La vita lavorativa precedente all'anno 2025 non è stata considerata sufficiente a fondare il diritto fatto valere nel presente giudizio in occasione della domanda di protezione internazionale presentata nell'anno 2021. In ogni caso, si tratta di attività di durata minima (13 settimane e 10 giorni nell'anno
2021 e 13 settimane e 20 giorni nell'anno 2022).
Dalla presentazione dell'istanza di protezione speciale avvenuta l'1.6.2023 sino al momento della decisione, il ricorrente è riuscito a reperire soltanto un rapporto di lavoro a tempo determinato dal
16.7.2025 sino al 30.11.2025, ossia di poco più di 4 mesi in oltre 2 anni. Anche in questo caso la durata del rapporto è trascurabile rispetto al tempo trascorso in Italia.
Tale notevole difficoltà nel reperimento di un'attività lavorativa precaria evidenzia come il ricorrente non sia stato in grado di inserirsi nel mercato del lavoro.
Le difficoltà rappresentate dal ricorrente ed esposte sopra sono rimaste prive supporto adeguato probatorio proveniente da terzi.
Il ricorrente non ha fornito prova dell'esistenza del diritto previsto dall'articolo 8 c.e.d.u. a fondamento del rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Inoltre, le attuali condizioni di sicurezza della zona di provenienza del ricorrente non evidenziano impedimenti al rimpatrio.
ha registrato solo 1 evento di violenza organizzata (tra il 1.1.2024 e il 31.12.2024), registrato nella CP_4 regione di Ziguinchor (classificato come violenza contro civili;
0 vittime)1, 31 eventi di cui 20 classificati come
3 di 4 proteste (13 a Ziguinchor, 4 a , 3 a e 11 come scontri (7 a Ziguinchor, 2 a , 2 a , Per_3 Per_2 Per_3 Per_2 che hanno causato 4 vittime (correlate a scontri)2, mentre tra il 1 gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 11 eventi legati alla sicurezza [classificati come violenza politica]3 (di cui 2 classificati come battaglia, 9 classificati come “violenza di folla” [scontri/rivolte]), che hanno causato 4 vittime in totale4, e 57 eventi di protesta (0 vittime), di cui 50 classificate come pacifiche e 7 caratterizzate da intervento da parte delle autorità 5.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente va condannato al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
Il ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note Controparte_1 di trattazione e conclusive.
Le spese vanno determinate in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge e
Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento a favore del delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 1.453, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente
LU LL
4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 , Explorer, Organised Violence, Senegal/[ , Ziguinchor], 1.1.2024 – 31.12.2024, url , accesso del CP_4 Per_2 Per_3 25.3.2025; 2 , Senegal/[ , Ziguinchor], 1.1.2024 – 31.12.2024, CP_4 Controparte_5 Per_2 Per_3 url , accesso del 25.3.2025; 3 Si veda in calce alla scheda la definizione della categoria “Political Violence” utilizzata da Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) ; 4 , Explorer, Political Violence, Senegal, 1.1.2025 – 30.06.2025, url , accesso del 30.06.2025; CP_4 5 , Explorer, Type of Event: Protest, Senegal, 1.1.2025 – 30.06.2025, url , accesso del 30.06.2025; CP_4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
LU LL Presidente
Christian Colombo giudice relatore
EA AB giudice nel giudizio promosso da nato in [...] l'[...], con l'avvocato Giulia Pezzucchi Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia in data 12.3.2025 e notificato il 14.4.2025 di rigetto dell'istanza presentata l'1.6.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo
19 decreto legislativo 286/1998
b. di parte resistente: rigettare la domanda ha pronunciato la seguente sentenza
L'oggetto della domanda è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova
(art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del
1 di 4 Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; Oleksandr v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte Per_1 ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani,
Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare
“quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co.
3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'amministrazione resistente di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5 comma
6 decreto legislativo 286/1998, ma continua a essere tutelato dall'art. 8 c.e.d.u. e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2,
3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez. I 28162/2023).
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso del ricorrente.
Nei suoi atti difensivi ha affermato le seguenti circostanze:
− di essere giunto in Italia nell'anno 2016;
2 di 4 − di vivere dall'anno 2021 in nel progetto di cohousing gestito dalla Controparte_2 cooperativa sociale Controparte_3
− di aver studiato la lingua italiana presso la scuola gestita dalla cooperativa sociale Yakaar;
− di essere stato impiegato fin dal suo arrivo in Italia come lavoratore agricolo nei comuni dove veniva trasferito lavorando dal 2021 al 2022 ogni anno nella stagione estiva fino al periodo della vendemmia
− di essere rimasto “senza documenti” dopo il 2021 quando è stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale;
− che potenziali datori di lavoro non hanno considerato documento idoneo per la formalizzazione di un rapporto di lavoro la ricevuta dalla presentazione dell'istanza di protezione speciale;
− di essere stato assunto dal 16.7.2025 con contratto prorogato al 30.11.2025.
Le allegazioni riguardanti la vita lavorativa in Italia sono provate dai documenti da 4 a 8 e da quelli prodotti con la nota del 27.10.2025.
La sola durata del soggiorno in Italia non è sufficiente per affermare un pieno e irreversibile inserimento nel contesto sociale del Paese a fondamento del diritto previsto dall'articolo 8 c.e.d.u.
La vita lavorativa precedente all'anno 2025 non è stata considerata sufficiente a fondare il diritto fatto valere nel presente giudizio in occasione della domanda di protezione internazionale presentata nell'anno 2021. In ogni caso, si tratta di attività di durata minima (13 settimane e 10 giorni nell'anno
2021 e 13 settimane e 20 giorni nell'anno 2022).
Dalla presentazione dell'istanza di protezione speciale avvenuta l'1.6.2023 sino al momento della decisione, il ricorrente è riuscito a reperire soltanto un rapporto di lavoro a tempo determinato dal
16.7.2025 sino al 30.11.2025, ossia di poco più di 4 mesi in oltre 2 anni. Anche in questo caso la durata del rapporto è trascurabile rispetto al tempo trascorso in Italia.
Tale notevole difficoltà nel reperimento di un'attività lavorativa precaria evidenzia come il ricorrente non sia stato in grado di inserirsi nel mercato del lavoro.
Le difficoltà rappresentate dal ricorrente ed esposte sopra sono rimaste prive supporto adeguato probatorio proveniente da terzi.
Il ricorrente non ha fornito prova dell'esistenza del diritto previsto dall'articolo 8 c.e.d.u. a fondamento del rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Inoltre, le attuali condizioni di sicurezza della zona di provenienza del ricorrente non evidenziano impedimenti al rimpatrio.
ha registrato solo 1 evento di violenza organizzata (tra il 1.1.2024 e il 31.12.2024), registrato nella CP_4 regione di Ziguinchor (classificato come violenza contro civili;
0 vittime)1, 31 eventi di cui 20 classificati come
3 di 4 proteste (13 a Ziguinchor, 4 a , 3 a e 11 come scontri (7 a Ziguinchor, 2 a , 2 a , Per_3 Per_2 Per_3 Per_2 che hanno causato 4 vittime (correlate a scontri)2, mentre tra il 1 gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 11 eventi legati alla sicurezza [classificati come violenza politica]3 (di cui 2 classificati come battaglia, 9 classificati come “violenza di folla” [scontri/rivolte]), che hanno causato 4 vittime in totale4, e 57 eventi di protesta (0 vittime), di cui 50 classificate come pacifiche e 7 caratterizzate da intervento da parte delle autorità 5.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente va condannato al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
Il ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note Controparte_1 di trattazione e conclusive.
Le spese vanno determinate in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge e
Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento a favore del delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 1.453, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente
LU LL
4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 , Explorer, Organised Violence, Senegal/[ , Ziguinchor], 1.1.2024 – 31.12.2024, url , accesso del CP_4 Per_2 Per_3 25.3.2025; 2 , Senegal/[ , Ziguinchor], 1.1.2024 – 31.12.2024, CP_4 Controparte_5 Per_2 Per_3 url , accesso del 25.3.2025; 3 Si veda in calce alla scheda la definizione della categoria “Political Violence” utilizzata da Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) ; 4 , Explorer, Political Violence, Senegal, 1.1.2025 – 30.06.2025, url , accesso del 30.06.2025; CP_4 5 , Explorer, Type of Event: Protest, Senegal, 1.1.2025 – 30.06.2025, url , accesso del 30.06.2025; CP_4