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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5638/2021
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5638/2021
Oggi 5 marzo 2025, alle ore 11:14, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. RICCARDO LANA oggi sostituito dall'avv. Parte_1
il quale dà atto dell'intervenuto accordo raggiunto dalle parti in Controparte_1
forza della documentazione da ultimo prodotta in data 04.03.2025; chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere;
- per l'avv. SIMONA Parte_2
PAVONE oggi sostituito dall'avv. ADRIANA BAZZANO la quale insiste nelle eccezioni preliminari formulate in atti e verbali di causa, precisa le conclusioni riportandosi a quelle riportate in sede di comparsa di costituzione e risposta e ai verbali di causa;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
19:07, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in pubblica udienza - assenti le parti e i loro difensori - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 8 N. R.G. 5638/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5638/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Lana, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
C.F. , con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Simona Pavone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 05.03.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La società e i suoi fideiussori, e Parte_3 Parte_4 Parte_1
, hanno agito nei confronti della cessionaria del credito della
[...] Parte_2
al fine di accertare e dichiarare che il saldo del conto Controparte_2
corrente n. 399345 è a credito per la società attrice, anziché a debito, per effetto dell'invalida pattuizione e applicazione, da parte della Controparte_2
di interessi usurari, con indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e illegittima applicazione di remunerazioni in difetto di valida pattuizione per iscritto.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la deducendo ed Parte_2 eccependo: a) l'inammissibilità della domanda avversaria per violazione del principio del ne bis in idem; b) l'improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
c) l'infondatezza nel merito della domanda.
3. - La causa è stata posta in decisione all'udienza del 15.01.2024 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, all'esito della relativa discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4. - Con sentenza parziale n. 73/2024 del 15.01.2024, il Tribunale ha dichiarato: a) inammissibile la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_3 [...]
per violazione del “giudicato esplicito di cui alla sentenza n. 1604/2019 emessa Pt_2
dal Tribunale di Siracusa in data 10.09.2019 nel procedimento di cui al n. 6034/2015
r.g. (cfr. doc. 4, fasc. convenuta), il cui gravame è stato dichiarato inammissibile dalla
Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 2050/2021 del 28.10.2021, emessa nel procedimento di cui al n. 352/2020 r.g. (cfr. doc. 5, fasc. convenuta)”; b) improcedibile la domanda proposta da nei confronti della atteso il Parte_4 Parte_2
mancato espletamento della procedura di mediazione.
5. - Quindi, la causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza emessa in pari data, per il prosieguo del giudizio tra e la Parte_1 Parte_2
6. - Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e non depositate le relative memorie da alcuna delle parti in lite, la causa è stata posta in decisione
Pag. 3 di 8 all'odierna udienza del 05.03.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
7. - Tanto premesso, va preliminarmente escluso che la causa possa definirsi con declaratoria di cessata materia del contendere, tenuto conto che la documentazione versata in atti dalla parte attrice (cfr. depositi telematici del 16.12.2024 e del
04.03.2025) appare idonea ad attestare l'intervenuta conclusione inter partes di una transazione avente per oggetto un rapporto contrattuale del tutto diverso da quello oggetto del presente giudizio.
8. - Nel merito, la domanda è infondata e va respinta.
8.1. - La parte attrice ha chiesto procedersi al ricalcolo dei rapporti di dare e avere tra le parti e la condanna della convenuta al pagamento delle somme indebitamente percette, asserendo che, nel corso del rapporto di conto corrente n. 399345, originariamente intrattenuto dalla con la quest'ultima Parte_3 Controparte_2
avrebbe applicato: a) interessi ultralegali in difetto di pattuizione scritta;
b) in alcuni trimestri, interessi usurari;
c) anatocismo non consentito;
d) commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite per iscritto e, comunque, variate unilateralmente dalla banca.
8.2. - Le censure attoree, oltre a prestarsi ad una valutazione di manifesta genericità, appaiono comunque infondate.
8.3. - A totale smentita delle doglianze attoree, infatti, la convenuta ha versato in atti copia del contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 399345 dell'8.08.2000, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della Parte_3
recante, tra l'altro, la specifica pattuizione per iscritto del tasso degli interessi a
[...]
credito e a debito per la correntista (con specifica indicazione del tasso annuo nominale
- TAN - e di quello effettivo - TAE), la pari periodicità (trimestrale) nel conteggio degli interessi (con il conseguente rispetto del disposto di cui all'art. 120 TUB, comma 2 aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, secondo cui: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività Bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in
Pag. 4 di 8 conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”; e del comma 2 dell'art. 2 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, secondo cui: “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori
e debitori”), nonché l'ammontare delle spese e della c.m.s. per eventuali sconfinamenti.
8.4. - Deve, inoltre, ritenersi irrilevante l'eventuale superamento delle soglie di usura in alcuni trimestri successivi alla data di stipula contrattuale, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione le quali, con sentenza n. 24675/2017, hanno sancito l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta.
8.5. - La parte attrice, inoltre, non ha in alcun modo spiegato come si sarebbe concretamente atteggiata, in relazione al contratto dedotto in lite, la lamentata applicazione di interessi usurari.
Ed invero, al di là di un mero richiamo a norme e principi astrattamente applicabili in materia di usura bancaria, nell'atto introduttivo del presente giudizio (unico scritto difensivo depositato da parte attrice) non sono stati dedotti il TEG e il TSU applicabili ratione temporis sulla scorta del decreto ministeriale di riferimento (neppure indicato), non risultando, pertanto, possibile effettuare alcuna verifica sulla legittima pattuizione degli interessi contrattuali, in difetto di qualsivoglia allegazione degli elementi in virtù dei quali la parte attrice avrebbe dovuto provare l'entità usuraria degli interessi, in ottemperanza a un onere sulla stessa incombente (sugli oneri di allegazione e prova in tema di usurarietà degli interessi moratori, ma con principio estensibile a qualsiasi tipo di interesse, cfr. Sez. Un., n. 19597/2020).
8.6. - Nel caso in esame, dunque, non è dato procedersi ad alcun ricalcolo del rapporto di conto corrente in esame, in assenza di nullità contrattuali che possano determinare un risultato diverso e maggiormente vantaggioso a favore della società correntista.
8.7. - In ogni caso, tale ricalcolo sarebbe impossibile a cagione della mancata produzione degli estratti conto afferenti il rapporto in contestazione, dall'apertura sino all'eventuale chiusura/passaggio in sofferenza.
Pag. 5 di 8 La parte attrice, invero, si è limitata a versare in atti soltanto alcuni estratti scalari che coprono - peraltro in maniera del tutto discontinua - un periodo di tempo compreso tra il
2001 e il 2005, non risultando in alcun modo documentato il successivo periodo sino all'attualità (cfr. doc. 2, fasc. att.).
8.7.1. - Sul punto, giova ricordare che, in ossequio alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., nelle cause promosse dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Sicché, colui il quale intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi, spese, commissioni o altre “voci” non pattuiti o invalidamente pattuiti - ha lo specifico onere di produrre il titolo del rapporto dedotto in lite e la serie competa degli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
L'eventuale incompletezza degli estratti conto ridonda ai danni del correntista, su cui grava l'onere della prova degli addebiti illegittimi, sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr., sul tema, Cass. n. 30822/2018), salvo che: a) lo stesso correntista fornisca precisi elementi di prova atti a dar ragione del pregresso andamento del conto, così da consentirne la ricostruzione per il periodo non documentato dagli estratti conto;
b) al periodo in questione possa comunque assegnarsi un saldo di diverso ammontare, più favorevole al cliente (ciò che, ad esempio, può verificarsi in ragione della condotta processuale della banca, la quale ritenga di stralciare, in tutto o in parte, il credito maturato in detto arco di tempo o di riconoscersi addirittura debitrice di una data somma per le movimentazioni occorse nello stesso periodo) (cfr., in questi termini, Cass. n. 11543/2019).
Dunque, laddove il correntista assuma la veste di attore, è costui a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo dovrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, ossia sul dato più sfavorevole all'attore (cfr. Cass. n.
11543/2019, in motivazione).
Pag. 6 di 8 8.7.2. - Per quanto in questa sede rileva, occorre tener conto del fatto che, a fronte della mancata produzione in giudizio della serie completa degli estratti conto relativi al c/c in contestazione, la parte attrice non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a ricostruire il periodo non documentato, né tantomeno può dirsi che la banca convenuta abbia posto in essere condotte processuali apprezzabili (neppure ai sensi dell'art. 116
c.p.c.) in senso più favorevole per la società correntista.
8.7.3. - Del resto, nel caso in esame sarebbe del tutto incongruo accedere ad eventuali soluzioni alternative (ad es., demandando al c.t.u. di elaborare una scrittura di ricongiunzione), laddove la parte attrice ben poteva colmare la propria lacuna probatoria attraverso una mera richiesta stragiudiziale alla (ex art. Controparte_2
119 TUB), e, in caso di inottemperanza da parte di quest'ultima, mediante una richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.
8.7.4. - Da ciò consegue che, anche laddove fossero ravvisabili nullità contrattuali idonee a determinare un saldo diverso e maggiormente favorevole per la società correntista (il che, comunque, va escluso per le ragioni dianzi esplicitate), non sarebbe comunque possibile procedere ad alcun ricalcolo e rettifica del saldo medesimo.
8.8. - Va infine rigettata, in quanto totalmente generica, la doglianza sollevata dalla parte attrice con riguardo alla facoltà del fideiussore di sollevare l'exceptio doli e l'exceptio nullitatis.
9. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (cause di valore sino ad € 52.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di ed in Parte_1
favore della per la fase decisionale ai valori minimi, attesa la ripetitività Parte_2 delle difese spiegate dalle parti all'odierna udienza di discussione orale, ed escluse le fasi di studio e introduttiva, in quanto già integralmente liquidate con sentenza parziale n. 73/2024 del 15.01.2024, nonché la fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto della natura documentale della controversia e considerato che nessuna delle parti ha depositato le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. nel termine all'uopo concesso.
Pag. 7 di 8
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5638/2021 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
Pt_2
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1 dalla che si liquidano in complessivi € 1.453,00 per compensi, Parte_2
oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 5 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5638/2021
Oggi 5 marzo 2025, alle ore 11:14, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. RICCARDO LANA oggi sostituito dall'avv. Parte_1
il quale dà atto dell'intervenuto accordo raggiunto dalle parti in Controparte_1
forza della documentazione da ultimo prodotta in data 04.03.2025; chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere;
- per l'avv. SIMONA Parte_2
PAVONE oggi sostituito dall'avv. ADRIANA BAZZANO la quale insiste nelle eccezioni preliminari formulate in atti e verbali di causa, precisa le conclusioni riportandosi a quelle riportate in sede di comparsa di costituzione e risposta e ai verbali di causa;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
19:07, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in pubblica udienza - assenti le parti e i loro difensori - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 8 N. R.G. 5638/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5638/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Lana, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
C.F. , con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Simona Pavone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 05.03.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La società e i suoi fideiussori, e Parte_3 Parte_4 Parte_1
, hanno agito nei confronti della cessionaria del credito della
[...] Parte_2
al fine di accertare e dichiarare che il saldo del conto Controparte_2
corrente n. 399345 è a credito per la società attrice, anziché a debito, per effetto dell'invalida pattuizione e applicazione, da parte della Controparte_2
di interessi usurari, con indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e illegittima applicazione di remunerazioni in difetto di valida pattuizione per iscritto.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la deducendo ed Parte_2 eccependo: a) l'inammissibilità della domanda avversaria per violazione del principio del ne bis in idem; b) l'improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
c) l'infondatezza nel merito della domanda.
3. - La causa è stata posta in decisione all'udienza del 15.01.2024 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, all'esito della relativa discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4. - Con sentenza parziale n. 73/2024 del 15.01.2024, il Tribunale ha dichiarato: a) inammissibile la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_3 [...]
per violazione del “giudicato esplicito di cui alla sentenza n. 1604/2019 emessa Pt_2
dal Tribunale di Siracusa in data 10.09.2019 nel procedimento di cui al n. 6034/2015
r.g. (cfr. doc. 4, fasc. convenuta), il cui gravame è stato dichiarato inammissibile dalla
Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 2050/2021 del 28.10.2021, emessa nel procedimento di cui al n. 352/2020 r.g. (cfr. doc. 5, fasc. convenuta)”; b) improcedibile la domanda proposta da nei confronti della atteso il Parte_4 Parte_2
mancato espletamento della procedura di mediazione.
5. - Quindi, la causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza emessa in pari data, per il prosieguo del giudizio tra e la Parte_1 Parte_2
6. - Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e non depositate le relative memorie da alcuna delle parti in lite, la causa è stata posta in decisione
Pag. 3 di 8 all'odierna udienza del 05.03.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
7. - Tanto premesso, va preliminarmente escluso che la causa possa definirsi con declaratoria di cessata materia del contendere, tenuto conto che la documentazione versata in atti dalla parte attrice (cfr. depositi telematici del 16.12.2024 e del
04.03.2025) appare idonea ad attestare l'intervenuta conclusione inter partes di una transazione avente per oggetto un rapporto contrattuale del tutto diverso da quello oggetto del presente giudizio.
8. - Nel merito, la domanda è infondata e va respinta.
8.1. - La parte attrice ha chiesto procedersi al ricalcolo dei rapporti di dare e avere tra le parti e la condanna della convenuta al pagamento delle somme indebitamente percette, asserendo che, nel corso del rapporto di conto corrente n. 399345, originariamente intrattenuto dalla con la quest'ultima Parte_3 Controparte_2
avrebbe applicato: a) interessi ultralegali in difetto di pattuizione scritta;
b) in alcuni trimestri, interessi usurari;
c) anatocismo non consentito;
d) commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite per iscritto e, comunque, variate unilateralmente dalla banca.
8.2. - Le censure attoree, oltre a prestarsi ad una valutazione di manifesta genericità, appaiono comunque infondate.
8.3. - A totale smentita delle doglianze attoree, infatti, la convenuta ha versato in atti copia del contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 399345 dell'8.08.2000, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della Parte_3
recante, tra l'altro, la specifica pattuizione per iscritto del tasso degli interessi a
[...]
credito e a debito per la correntista (con specifica indicazione del tasso annuo nominale
- TAN - e di quello effettivo - TAE), la pari periodicità (trimestrale) nel conteggio degli interessi (con il conseguente rispetto del disposto di cui all'art. 120 TUB, comma 2 aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, secondo cui: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività Bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in
Pag. 4 di 8 conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”; e del comma 2 dell'art. 2 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, secondo cui: “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori
e debitori”), nonché l'ammontare delle spese e della c.m.s. per eventuali sconfinamenti.
8.4. - Deve, inoltre, ritenersi irrilevante l'eventuale superamento delle soglie di usura in alcuni trimestri successivi alla data di stipula contrattuale, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione le quali, con sentenza n. 24675/2017, hanno sancito l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta.
8.5. - La parte attrice, inoltre, non ha in alcun modo spiegato come si sarebbe concretamente atteggiata, in relazione al contratto dedotto in lite, la lamentata applicazione di interessi usurari.
Ed invero, al di là di un mero richiamo a norme e principi astrattamente applicabili in materia di usura bancaria, nell'atto introduttivo del presente giudizio (unico scritto difensivo depositato da parte attrice) non sono stati dedotti il TEG e il TSU applicabili ratione temporis sulla scorta del decreto ministeriale di riferimento (neppure indicato), non risultando, pertanto, possibile effettuare alcuna verifica sulla legittima pattuizione degli interessi contrattuali, in difetto di qualsivoglia allegazione degli elementi in virtù dei quali la parte attrice avrebbe dovuto provare l'entità usuraria degli interessi, in ottemperanza a un onere sulla stessa incombente (sugli oneri di allegazione e prova in tema di usurarietà degli interessi moratori, ma con principio estensibile a qualsiasi tipo di interesse, cfr. Sez. Un., n. 19597/2020).
8.6. - Nel caso in esame, dunque, non è dato procedersi ad alcun ricalcolo del rapporto di conto corrente in esame, in assenza di nullità contrattuali che possano determinare un risultato diverso e maggiormente vantaggioso a favore della società correntista.
8.7. - In ogni caso, tale ricalcolo sarebbe impossibile a cagione della mancata produzione degli estratti conto afferenti il rapporto in contestazione, dall'apertura sino all'eventuale chiusura/passaggio in sofferenza.
Pag. 5 di 8 La parte attrice, invero, si è limitata a versare in atti soltanto alcuni estratti scalari che coprono - peraltro in maniera del tutto discontinua - un periodo di tempo compreso tra il
2001 e il 2005, non risultando in alcun modo documentato il successivo periodo sino all'attualità (cfr. doc. 2, fasc. att.).
8.7.1. - Sul punto, giova ricordare che, in ossequio alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., nelle cause promosse dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Sicché, colui il quale intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi, spese, commissioni o altre “voci” non pattuiti o invalidamente pattuiti - ha lo specifico onere di produrre il titolo del rapporto dedotto in lite e la serie competa degli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
L'eventuale incompletezza degli estratti conto ridonda ai danni del correntista, su cui grava l'onere della prova degli addebiti illegittimi, sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr., sul tema, Cass. n. 30822/2018), salvo che: a) lo stesso correntista fornisca precisi elementi di prova atti a dar ragione del pregresso andamento del conto, così da consentirne la ricostruzione per il periodo non documentato dagli estratti conto;
b) al periodo in questione possa comunque assegnarsi un saldo di diverso ammontare, più favorevole al cliente (ciò che, ad esempio, può verificarsi in ragione della condotta processuale della banca, la quale ritenga di stralciare, in tutto o in parte, il credito maturato in detto arco di tempo o di riconoscersi addirittura debitrice di una data somma per le movimentazioni occorse nello stesso periodo) (cfr., in questi termini, Cass. n. 11543/2019).
Dunque, laddove il correntista assuma la veste di attore, è costui a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo dovrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, ossia sul dato più sfavorevole all'attore (cfr. Cass. n.
11543/2019, in motivazione).
Pag. 6 di 8 8.7.2. - Per quanto in questa sede rileva, occorre tener conto del fatto che, a fronte della mancata produzione in giudizio della serie completa degli estratti conto relativi al c/c in contestazione, la parte attrice non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a ricostruire il periodo non documentato, né tantomeno può dirsi che la banca convenuta abbia posto in essere condotte processuali apprezzabili (neppure ai sensi dell'art. 116
c.p.c.) in senso più favorevole per la società correntista.
8.7.3. - Del resto, nel caso in esame sarebbe del tutto incongruo accedere ad eventuali soluzioni alternative (ad es., demandando al c.t.u. di elaborare una scrittura di ricongiunzione), laddove la parte attrice ben poteva colmare la propria lacuna probatoria attraverso una mera richiesta stragiudiziale alla (ex art. Controparte_2
119 TUB), e, in caso di inottemperanza da parte di quest'ultima, mediante una richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.
8.7.4. - Da ciò consegue che, anche laddove fossero ravvisabili nullità contrattuali idonee a determinare un saldo diverso e maggiormente favorevole per la società correntista (il che, comunque, va escluso per le ragioni dianzi esplicitate), non sarebbe comunque possibile procedere ad alcun ricalcolo e rettifica del saldo medesimo.
8.8. - Va infine rigettata, in quanto totalmente generica, la doglianza sollevata dalla parte attrice con riguardo alla facoltà del fideiussore di sollevare l'exceptio doli e l'exceptio nullitatis.
9. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (cause di valore sino ad € 52.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di ed in Parte_1
favore della per la fase decisionale ai valori minimi, attesa la ripetitività Parte_2 delle difese spiegate dalle parti all'odierna udienza di discussione orale, ed escluse le fasi di studio e introduttiva, in quanto già integralmente liquidate con sentenza parziale n. 73/2024 del 15.01.2024, nonché la fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto della natura documentale della controversia e considerato che nessuna delle parti ha depositato le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. nel termine all'uopo concesso.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5638/2021 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
Pt_2
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1 dalla che si liquidano in complessivi € 1.453,00 per compensi, Parte_2
oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 5 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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