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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 22 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 757/23 R.G., e vertente TRA
, nato a San Felice a [...], il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. Danilo de Vito;
- ricorrente – E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De Benedictis;
CP_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato 3.01.23, dapprima innanzi la Sezione I Civile, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000425841, notificata il 1.12.2022, per un importo complessivo di euro 10.00,00 (violazioni dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in relazione all'annualità 2016). A sostegno dell'opposizione deduceva l'omessa notifica del prodromico atto di accertamento, nonché la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto della estraneità dello stesso rispetto alla per effetto della Controparte_2 cessione delle intere quote di sua proprietà. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo con varie CP_1 argomentazioni il rigetto delle avverse pretese. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto “depositato oltre i 30 gg dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione”. Depositava, inoltre, documentazione comprovante la regolare notifica dell'avviso di accertamento. Evidenziava, infine, che “in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo Msg. n. 1931 del 24/05/2023, l'Ufficio competente ha ricalcolato la sanzione amministrativa per l'opposta ordinanza, che ammonta che ammonta ad E. 792,76”. In data 12.01.2024, il ricorrente depositava copia del modello F24 “relativo al pagamento della somma di Euro 396,38 quale metà della rideterminata somma di Euro 792,76 di cui alla memoria di costituzione dell' . Tuttavia, nelle note autorizzate del 16.09.24 rimarcava che il CP_1 CP_1 pagamento ridotto della metà non poteva considerarsi satisfattivo in quanto con riferimento alle sanzioni relative alle annualità 2016 è prevista la sola riduzione nella misura di legge, non anche l'ulteriore agevolazione del pagamento della metà. In data 12.12.2024, il ricorrente provvedeva a depositare copia del modello F24 “relativo al pagamento della somma di Euro 396,38 quale somma aggiuntiva al precedente versamento di pari importo”, così conformandosi a quanto indicato dall' nella memoria di costituzione. CP_1
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Va dichiarata cessata la materia del contendere, come da concorde richiesta delle parti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' Invero, ai sensi dell'art. 9, comma 5 e 6, D.Lgs. n. CP_1
8/16, il pagamento della sanzione ridotta entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della sanzione, estingue il procedimento. Con riferimento alle spese di lite, esse devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto, per un verso, dell'avvenuta rideterminazione in corso di causa della sanzione (con notevolissima riduzione dell'importo ingiunto) e dell'intervento normativo in corso di causa, accadimento che, di per sé solo, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 22.01.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato a San Felice a [...], il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. Danilo de Vito;
- ricorrente – E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De Benedictis;
CP_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato 3.01.23, dapprima innanzi la Sezione I Civile, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000425841, notificata il 1.12.2022, per un importo complessivo di euro 10.00,00 (violazioni dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in relazione all'annualità 2016). A sostegno dell'opposizione deduceva l'omessa notifica del prodromico atto di accertamento, nonché la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto della estraneità dello stesso rispetto alla per effetto della Controparte_2 cessione delle intere quote di sua proprietà. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo con varie CP_1 argomentazioni il rigetto delle avverse pretese. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto “depositato oltre i 30 gg dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione”. Depositava, inoltre, documentazione comprovante la regolare notifica dell'avviso di accertamento. Evidenziava, infine, che “in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo Msg. n. 1931 del 24/05/2023, l'Ufficio competente ha ricalcolato la sanzione amministrativa per l'opposta ordinanza, che ammonta che ammonta ad E. 792,76”. In data 12.01.2024, il ricorrente depositava copia del modello F24 “relativo al pagamento della somma di Euro 396,38 quale metà della rideterminata somma di Euro 792,76 di cui alla memoria di costituzione dell' . Tuttavia, nelle note autorizzate del 16.09.24 rimarcava che il CP_1 CP_1 pagamento ridotto della metà non poteva considerarsi satisfattivo in quanto con riferimento alle sanzioni relative alle annualità 2016 è prevista la sola riduzione nella misura di legge, non anche l'ulteriore agevolazione del pagamento della metà. In data 12.12.2024, il ricorrente provvedeva a depositare copia del modello F24 “relativo al pagamento della somma di Euro 396,38 quale somma aggiuntiva al precedente versamento di pari importo”, così conformandosi a quanto indicato dall' nella memoria di costituzione. CP_1
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Va dichiarata cessata la materia del contendere, come da concorde richiesta delle parti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' Invero, ai sensi dell'art. 9, comma 5 e 6, D.Lgs. n. CP_1
8/16, il pagamento della sanzione ridotta entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della sanzione, estingue il procedimento. Con riferimento alle spese di lite, esse devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto, per un verso, dell'avvenuta rideterminazione in corso di causa della sanzione (con notevolissima riduzione dell'importo ingiunto) e dell'intervento normativo in corso di causa, accadimento che, di per sé solo, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 22.01.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli