Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 19/12/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
533/2025 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 80071/pensioni civili del registro di Segreteria,
TRA
il Sig. XX (C.F. omissis),
nato a [...] il omissis, ed ivi residente, in omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’Avv. Michela Scafetta (C.F. [...]), del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Roma, in viale dei Primati Sportivi, n. 19, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il presente procedimento all’indirizzo p.e.c. scafetta@pec.it;
- ricorrente -
CONTRO
- il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi di ragioneria – Ufficio VII – Trattamento Pensione e Previdenza, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, n 12, non costituito;
- il Ministero della difesa – Dipartimento Militare In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Di Medicina Legale – Roma, Commissione Medica Ospedaliera domiciliato ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, n 12, non costituito;
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
(C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all’atto di costituzione in giudizio, dall’Avv. Andrea Botta (CF[...]) p.e.c.
avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, fax n. 06-94527716;
- resistenti -
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza del 17.12.2025, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Carmela D’Agostino (per delega orale) per la parte ricorrente e l’Avv. Filippo Mangiapane per l’INPS, mentre nessuno è comparso per i Ministeri dell’interno e della difesa, come da verbale;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 28.6.2023, parte ricorrente agisce al fine di ottenere - previa impugnazione del silenzio - rifiuto formatosi sulla domanda inviata all’Ufficio Territoriale INPS di Roma Eur in data 10.11.2022, reiterata in data 11.2.2023, nonché avverso tutti gli altri atti antecedenti, presupposti e conseguenziali, tra cui:
a. la nota-provvedimento datata 12.01.2023 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, Ufficio VII – Trattamento Pensione e Previdenza, Pos. N. 86985/83161 notificata al difensore via pec in data 1.2.2023, che rappresenta
“Con riferimento all’istanza avanzata dal nominato in oggetto il 12/10/2015, per l’infermità a carico della colonna vertebrale, si rappresenta che nessun favorevole provvedimento può essere adottato”;
b. il verbale modello BL/B N. A71600455 datato 20/04/2017 e notificato in data 06 novembre 2017 con il quale il Ministero dell’Interno ha comunicato il diniego dell’aggravamento della riconosciuta causa di servizio dalla CMO di Roma per “segni clinici e strumentali di spondiloartrosi lombosacrale con In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ernia discale L4-L5”:
I. l’accertamento del silenzio - rifiuto formatosi sulla menzionata domanda, inviata dal ricorrente all’Ufficio Territoriale INPS di Roma Eur in data 10.11.2022, reiterata in data 11/02/2023;
II. l’annullamento (recte: disapplicazione) della menzionata nota-provvedimento datata 12.01.2023 del Ministero dell’interno;
III. l’annullamento (recte: disapplicazione) del verbale modello BL/B N. A71600455 datato 20/04/2017 e notificato in data 06 novembre 2017 con il quale il Ministero dell’interno ha comunicato il diniego dell’aggravamento della riconosciuta causa di servizio dalla CMO di Roma per “segni clinici e strumentali di spondiloartrosi lombosacrale con ernia discale L4-L5”;
IV. il riconoscimento del diritto futuro del ricorrente a percepire, nel momento della cessazione dal servizio, la pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e ss. del DPR n. 1092/1973 per la patologia “segni clinici e strumentali di spondiloartrosi lombosacrale con ernia discale L4-L5”, dipendente da causa di servizio ed ascrivibile complessivamente alla VII In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Categoria della Tabella A del DPR 30 dicembre 1981, n. 834, il tutto con vittoria delle spese di lite.
I.1 In punto di fatto rappresenta:
a. di essere in servizio presso il Ministero dell’interno, attualmente con la qualifica di Ispettore, dal novembre 1991;
b. i servizi prestati dal 1992 all’attualità;
c. di avere presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo per l’infermità: “segni clinici e strumentali di spondiloartrosi lombo-sacrale con ernia discale L4-L5”;
d. il Ministero, con provvedimento n. 769 del 28 febbraio 2014 ha riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della ripetuta infermità ed ha concesso l’equo indennizzo, di 8^ categoria, per la menomazione dell’integrità fisica derivante dall’infermità (all. 4);
e. in ragione del peggioramento clinico, in data 12.10.2015, presentava domanda per l’aggravamento della predetta infermità, (all.5);
f. in data 20.04.2017 il ricorrente veniva visitato presso la CMO, che riconfermava l’ascrivibilità alla 8° Categoria Tabella A, ma In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 escludeva l’aggravamento;
g. in data 21.12.2017 il ricorrente si sottoponeva a visita specialistica privata che diagnosticava che
“la patologia sofferta dal ricorrente, dipendente da causa di servizio, fosse ascrivibile alla 7 categoria della Tabella A…” (all. 6);
h. in data 07/11/2022 il difensore inoltrava istanza di accesso formale alla documentazione amministrativa al Ministero dell’interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al fine di ottenere copia del provvedimento che decidesse in merito alla domanda di aggravamento della causa di servizio;
i. con provvedimento datato 12.01.2023, notificato allo difensore in data 01.2.2023, il Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, Ufficio VII – Trattamento Pensione e Previdenza, inviava la “nota-provvedimento” mediante la quale affermava: “Con riferimento all’istanza avanzata dal nominato in oggetto il 12/10/2015, per l’infermità a carico della colonna vertebrale, si rappresenta che, nessun favorevole provvedimento può essere adottato.
A tal riguardo si precisa che tale richiesta non può In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 trovare accoglimento, atteso che la competente C.M.O. di Roma, come si evince dal processo verbale n. BL/B A71600455 del 20/04/2017, NON ha riscontrato evoluzione peggiorativa di detta infermità, confermando la categoria precedentemente attribuita…”.
j. In data 10.11.2022, il ricorrente inviava telematicamente istanza alla Sede Provinciale INPS di Roma Eur, reiterata in data 11/02/2023 per l’ammissione al trattamento di pensione privilegiata ordinaria;
k. il ricorrente non ha ottenuto alcuna risposta in merito alla domanda relativa al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria;
I.2 In punto di diritto, formula le seguenti censure:
I. manifesta illogicità del giudizio emesso dalla C.M.O. di ROMA, verbale BL/B A71600455 del 20/04/2017 di mancato riconoscimento dell’aggravamento della patologia;
II. illegittimità derivata del provvedimento del 12.01.2023 di diniego della domanda di aggravamento dell’infermità;
1.3 In conclusione, formula le domande sopra In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 riportate al paragrafo 1.
2. In data 11.11.2025 si è costituito l’INPS con memoria di costituzione.
2.1 In punto di fatto rappresenta che:
a. la domanda per il trattamento pensionistico è stata rigettata con nota del 21.11.2023, notificata al ricorrente in data 6.12.2023, con la seguente motivazione: “non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 10.11.2022, per il seguente motivo: la domanda non risulta essere stata presentata in seguito alla cessazione dal servizio presso l'Amministrazione come indicato agli artt. 167 e ss. D.P.R. 1092/73” (doc. 1 e 2).
2.2 In punto di diritto evidenzia che:
I. la domanda predetta è stata rigettata in quanto il ricorrente al momento della domanda (come anche oggi – doc. 4) era ancora in servizio, con conseguente carenza dei presupposti del riconoscimento ai densi degli artt. 167 e 168 del d.P.R. 1092/1973;
II. la pensione di privilegio viene liquidata dalla decorrenza, c.d. giuridica, dalla data del pensionamento, nella specie non ancora maturato;
III. il cumulo tra interessi e rivalutazione è ritenuto possibile dalla giurisprudenza nei limiti di una possibile eventuale integrazione degli interessi In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 legali, nel caso in cui l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi.
2.3 In conclusione, chiede:
I. in via via principale, rigettare la domanda nei confronti dell’INPS in quanto infondata in diritto;
II. in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso dichiarare in ogni caso non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute, se non nei limiti sopra esposti.
3. In data 6.5.2025 il Ministero della difesa –
Dipartimento Militare Di Medicina Legale – Roma, Commissione Medica Ospedaliera ha depositato documentazione sanitaria.
4. In data 24.11.2025 parte ricorrente ha depositato la nota in data 16.11.2023 di diniego della p.p.o. da parte dell’INPS.
5. Il Ministero dell’interno e il Ministero della difesa non si sono costituiti.
6. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere dichiarato in parte In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 inammissibile e, per il resto, deve essere rigettato in quanto infondato.
2. Parte ricorrente agisce al fine di ottenere -
previa impugnazione del silenzio - rifiuto formatosi sulla domanda inviata all’Ufficio Territoriale INPS di Roma Eur in data 10.11.2022, reiterata in data 11.2.2023, nonché avverso tutti gli altri atti antecedenti, presupposti e conseguenziali, tra cui:
a. la nota-provvedimento datata 12.01.2023 del Ministero dell’Interno, Pos.N. 86985/83161 notificata al difensore via pec in data 1.2.2023, che rappresenta “Con riferimento all’istanza avanzata dal nominato in oggetto il 12/10/2015, per l’infermità a carico della colonna vertebrale, si rappresenta che nessun favorevole provvedimento può essere adottato”;
c. il verbale modello BL/B N. A71600455 datato 20/04/2017 e notificato in data 06 novembre 2017 con il quale il Ministero dell’Interno ha comunicato il diniego dell’aggravamento;
I. l’accertamento del silenzio - rifiuto formatosi sulla menzionata domanda inviata dal ricorrente all’Ufficio Territoriale INPS di Roma Eur in data 10.11.2022, reiterata in data 11/02/2023;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 II. l’annullamento (recte: disapplicazione) della menzionata nota-provvedimento datata 12.01.2023 del Ministero dell’Interno;
III. l’annullamento (recte: disapplicazione) del verbale modello BL/B N. A71600455 datato 20/04/2017 e notificato in data 06 novembre 2017 con il quale il Ministero dell’Interno ha comunicato il diniego dell’aggravamento della riconosciuta causa di servizio dalla CMO di Roma per “segni clinici e strumentali di spondiloartrosi lombosacrale con ernia discale L4-L5”;
IV. il riconoscimento del diritto futuro del ricorrente a percepire, nel momento della cessazione dal servizio, la pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e ss. del DPR n. 1092/1973 per la patologia “segni clinici e strumentali di spondiloartrosi lombosacrale con ernia discale L4-L5”, dipendente da causa di servizio ed ascrivibile complessivamente alla VII Categoria della Tabella A del DPR 30 dicembre 1981, n. 834, il tutto con vittoria delle spese di lite.
3. In via pregiudiziale, deve dichiararsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 93 c.g.c., la contumacia del Ministero In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dell’interno e del Ministero della difesa, non costituitisi, sebbene ritualmente intimati.
4. Ancora in via pregiudiziale, occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa, atteso che ad esso sono contestati solo atti endoprocedimentali, non essendo detto Dicastero titolare né del rapporto di lavoro, che incardina la competenza circa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e fa capo al Ministero dell’interno, nella specie) né di quello previdenziale, che fa capo all’INPS.
5. Preliminarmente, deve darsi atto che il contenzioso attiene, da un lato, al silenzio -
rifiuto, in tesi, serbato dall’INPS sull’istanza di riconoscimento di pensione privilegiata, e, dall’altro, al mancato riconoscimento, da parte del Ministero dell’interno dell’aggravamento di infermità già riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
6. Quanto al riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, la domanda è pacificamente inammissibile, essendo il ricorrente ancora in servizio (e non avendo quindi maturato i requisiti per il collocamento in quiescenza per la pensione In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ordinaria, che costituiscono presupposto per richiedere la pensione privilegiata, quando il dipendente non sia cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio ex art. 167, primo comma, D.P.R. n. 1092 del 1973).
Peraltro, deve osservarsi incidenter tantum che la predetta domanda giudiziale sarebbe comunque da ritenersi improcedibile, atteso che l’INPS ha adottato a novembre 2023 espresso provvedimento negativo, correttamente fondato sulla permanenza in servizio di parte ricorrente.
7. In relazione al mancato riconoscimento dell’aggravamento sopra indicato, la domanda è infondata.
Difetta allo stato il requisito, necessario, del riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità per cui è causa.
7.1 Il riconoscimento di detto aggravamento è stato negato, con il decreto del Ministero dell’interno censurato, sulla base del disconoscimento operato dal competente organo medico-legale.
Tale decreto non consta sia mai stato utilmente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 impugnato innanzi al competente TAR da parte ricorrente in ordine a detto aggravamento.
Stante l’unicità, ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001, dell’accertamento sanitario, deriva che, allo stato, parte ricorrente non può vantare il riconoscimento di detto requisito.
7.2 Né le censure svolte da parte ricorrente al riguardo in questa sede appaiono cogliere nel segno.
Infatti, la parte non ha corredato il ricorso di perizia medico-legale, successiva al decreto ministeriale di diniego del 12.1.2023, che esternasse censure medico-legali su detto provvedimento (che si è conformato al parere del competente organo medico legale), così venendo meno agli oneri di allegazione, da un lato, e, dall’altro, probatorio su di essa incombente ex art. 2697 c.c., anche nell’ambito del processo pensionistico, dove i poteri istruttori del giudice non possono derogare all’onere probatorio incombente sulle parti.
8. Conclusivamente il ricorso è in parte inammissibile e per il resto infondato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo favore della parte resistente costituita; mentre non vi è luogo a In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 provvedere per dette spese in relazione alle restanti parti intimate, che non si sono costituite in giudizio.
10. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa;
- dichiara parzialmente inammissibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00
(mille,00) in favore dell’INPS;
- nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice Monocratico In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.
52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro IC AN IC CORTE DEI CONTI 19.12.2025 16:00:42 GMT+01:00