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Sentenza 9 novembre 2020
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Parere definitivo 23 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 21 ottobre 2024
Decreto decisorio 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, decreto decisorio 24/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00123/2025 REG.PROV.PRES.
N. 00120/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2021, proposto da
OL Glave, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Iadanza Lanzaro e Costantino D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campomarino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Campobasso, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Molise, Sezione Prima, n. 308/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 79 co. 2, 35, co. 2 lett. a), 80, co. 3, 85, co. 1, cod. proc. amm.;
Vista l’ordinanza collegiale del 21 ottobre 2024 n. 8426, con cui è stata dichiarata l’interruzione del giudizio, ai sensi dell’art. 79, comma 2 cod. proc. amm.;
Rilevato che la segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di deposito della suindicata ordinanza in data 21 ottobre 2024, e che lo stesso risulta ricevuto;
Considerato che il presente giudizio non è stato proseguito ai sensi dell’art. 80, comma 2, cod. proc. amm., né riassunto, ai sensi dell’art. 80, comma 3, cod. proc. amm.;
Ritenuto pertanto che debba dichiararsi l’estinzione del giudizio di appello, ai sensi dell’art. 35, comma 2 lett. a) cod. proc. amm;
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per mancata prosecuzione e/o riassunzione.
Spese compensate.
Manda alla segreteria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
| Il Presidente |
| Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO