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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/02/2024, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1154/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PINTO GIAN Parte_1 P.IVA_1
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA BONIFACIO LUPI 14 presso il difensore avv. Pt_1
PINTO GIAN LUCA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERAFINI Controparte_1 C.F._1
YARA, elettivamente domiciliato in VIA PUCCINOTTI 56 presso il difensore avv. Pt_1
SERAFINI YARA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto ricorso ex lege 92/2012 avverso il licenziamento per giusta causa Controparte_1 comunicato da (d'ora in avanti ) con lettera del 30.4.2021 Controparte_2 Pt_1
(preceduta da contestazione disciplinare del 9.4.2021), sul presupposto della sua natura ritorsiva e, comunque, della insussistenza (materiale e giuridica) del fatto contestato;
ha domandato, in tesi, le tutele di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 18 L. 300/70 e, in ipotesi, quelle di cui ai commi 4 o 5 del medesimo art. 18.
A seguito di costituzione di (che ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso, Pt_1
domandandone il rigetto), il Tribunale di Firenze – istruita la fase sommaria documentalmente, a mezzo audizione di sommari informatori e espletamento di CTU medico-legale – ha ritenuto che la condotta addebitata, pur materialmente sussistente, non avesse assunto rilievo disciplinare e – ritenuto il recesso privo di natura ritorsiva – ha accordato alla lavoratrice la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, L. 300/1970, a cui è quindi stata condannata . Pt_1
Con il presente ricorso quest'ultima società ha proposto tempestiva opposizione avverso la suddetta ordinanza, contestando le ragioni poste a base del provvedimento giudiziale ed insistendo per il rigetto delle domande di e, in via subordinata, per l'applicazione della tutela di cui ai commi 5 e 6 CP_1 dell'art. 18 L. 300/70.
costituendosi nel presente giudizio, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 introducendo l'allegazione della eventuale (in ipotesi) sproporzione della sanzione irrogato e reiterando, per il resto, le difese e le contestazioni già fatte valere nella precedente fase, fondate anche alla luce dei motivi di opposizione fatti valere;
ha quindi insistito per l'accoglimento delle domande svolte con l'originario ricorso.
Ritenuto sufficientemente istruito già in sede sommaria, il procedimento è stato rinviato per discussione all'udienza del 31.1.2024, all'esito della quale è stato preso in decisione ai sensi dell'art. 1, comma 57,
L. 92/2012.
***
dipendente a tempo indeterminato della resistente con orario part time (20 ore Controparte_1 settimanali) e qualifica di impiegata “addetta generica” ed inquadramento al livello IV del CCNL applicato, al momento dei fatti di causa era adibita al reparto pescheria del punto vendita di Montemurlo
e aveva fatto rientro al lavoro (dal 29.3.2021) dopo un periodo di assenza per malattia susseguente ad intervento chirurgico alla mano sinistra cui si era sottoposta il 24.2.2021 per diagnosticata “neurolisi nervo mediano” derivata da “sindrome del tunnel carpale” (con prognosi la cui scadenza - inizialmente fissata al 6.4.2021 - era stata successivamente anticipata dal medico curante al 28.3.2023).
La contestazione disciplinare del 9.4.2021 (su cui si fonda il licenziamento per giusta causa del
30.4.2021) ha addebitato alla lavoratrice lo svolgimento di attività lavorativa - durante il periodo di assenza per malattia - in sei giornate (cinque presso uno studio professionale di geometri e architetti di
Pistoia: 11.3.2021, 16.3.2021, 18.3.2021, 19.3.2021, e 26.3.2021; una presso un cantiere: 24.3.2021), condotte qualificate disciplinarmente rilevanti “sotto il profilo dell'incompatibilità della dedotta malattia con l'attività lavorativa svolta” presso e “sotto quello della ritardata guarigione”, Pt_1 oltre che con riferimento in ogni caso ad “un utilizzo indebito dell'istituto della malattia per finalità diverse da quelle per cui la legge appronta la relativa tutela, anche in danno del Suo datore di lavoro, in violazione dei Suoi obblighi legali e contrattuali, con particolare riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede”.
L'ampia istruttoria condotta in sede sommaria (compresa l'elaborazione della CTU medico legale, i cui esiti il giudicante condivide e fa propri, perché non contestati dalle parti e congruamente motivati e frutto di attenta analisi della documentazione in atti) ha permesso di dimostrare che:
a) l'attività lavorativa svolta da nei giorni sopra indicati (comportamento non contestato nella sua CP_1 verificazione storica) non sia stata tale da simulare lo stato di malattia o che questa fosse inesistente, essendo risultata l'effettività dell'intervento chirurgico dalla documentazione medica in atti e dalla presenza della cicatrice chirurgica sul polso sinistro;
b) la medesima attività lavorativa resa presso lo studio professionale di geometra e, in un caso, presso un cantiere
(con utilizzo di un metro laser per circa 15 minuti: vd. deposizione teste non abbia Tes_1
determinato alcun rischio di aggravamento della patologia o ritardo nella ripresa lavorativa (vd. CTU in atti), come del resto comprovato dal fatto che – nonostante tale attività – la data di scadenza della prognosi è stata anticipata;
c) nelle date di cui sopra (e, quindi, ancora nel periodo finale di malattia) la malattia fosse impeditiva della prestazione lavorativa, in quanto era inidonea allo svolgimento delle mansioni proprie di CP_1
addetta alla pescheria (necessitanti l'utilizzo di entrambe le mani: vd. dichiarazioni tesi Tes_2
e , nonché ad ogni altra mansione comportante il sovraccarico funzionale e la
[...] Testimone_3
flessione del polso operato, quali le mansioni equivalenti (e in precedenza già solte dalla lavoratrice) di addetta alle casse e addetta alle casse self-service (vd. CTU in atti);
d) la medesima malattia non avrebbe invece precluso alla odierna opposta di svolgere prestazione lavorativa presso il box informazioni, in quanto la relativa mansione non richiedeva “movimentazione manuale di carichi, posture incongrue protratte del polso e neppure movimento ripetitivi dell'arto superiore”
(così la CTU).
, senza alcunché contestare relativamente alle parti motivazionali dell'ordinanza relative ai Pt_1
precedenti punti a), b) e c) (che, in ogni caso, devono intendersi ribadite in questa sede e poste a fondamento dell'odierna decisione), ha proposto opposizione dolendosi che il Tribunale – nonostante quanto valutato in sede peritale con riferimento alle mansioni del box informazioni (precedente punto d)
– abbia ritenuto conforme agli obblighi di correttezza e buona fede il comportamento della lavoratrice che abbia omesso di porre a disposizione la propria prestazione per tale ultimo ruolo (compatibile con la sua malattia), decidendo invece di recarsi presso altro datore di lavoro a svolgere attività lavorativa per la quale è stata retribuita (in aggiunta all'anticipo del trattamento di malattia erogatole da ) e Pt_1
così ponendo in essere una condotta per la quale in sede penale è stata rinviata in giudizio con l'imputazione del reato di truffa ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (vd. I MOTIVO dell'opposizione “Sulla possibilità di svolgere le proprie mansioni presso il box informazione”)1.
Ritenuto che l'eccezione sul punto svolta dalla lavoratrice di violazione del principio di immodificabilità della contestazione sia infondato (il profilo in esame rientra nel perimetro della contestazione disciplinare laddove in essa la condotta è stata qualificata in ogni caso come un “utilizzo indebito dell'istituto della malattia per finalità diverse” da quelle di legge) e rilevato, quindi, che esso debba essere esaminato, non vi sono ragioni per ritenere che rientrasse nella condotta esigibile sul piano dei rapporti contrattuali improntati ai criteri di correttezza e buona fede la messa a disposizione della lavoratrice per una mansione mai svolta (circostanza pacifica), molto diversa da quelle fino ad allora rese (sempre di natura “operativa” e non di carattere “amministrativo”) e, rispetto alla quale, il datore di lavoro mai aveva manifestato un'esigenza organizzativa di copertura, anche solo in termini temporanei, viepiù considerando – proprio alla luce del documento contenente l'elenco delle attività da svolgere presso il box informazioni: doc. 12 fasc. – la specificità di alcune mansioni (es., inserimento Pt_1
fatture e bolle, attività legale al prestito sociale, gestione pratiche), che avrebbe dovuto rendere CP_1
in un arco temporale limitato (una settimana), per di più contestualmente ad una formazione “on the job”
(come riferito da ). Pt_1
Né può ritenersi che in questa sede abbia rilievo dirimente il rinvio a giudizio disposto nei confronti della lavoratrice, sia perché non è dato ancora sapere quale sarà l'esito del processo, sia perché in ogni caso è richiesta in questa sede una valutazione autonoma e non necessariamente sovrapponibile a quella penale.
Pertanto, la condotta addebitata, pur verificatasi sul piano della materialità storica, ha integrato un comportamento legittimo, privo di rilevanza giuridica sul piano disciplinare (e la cui illiceità, come detto, non può trarsi di per sé dalla pendenza del procedimento penale).
In questo senso, deve richiamarsi quella giurisprudenza che, in caso di fatto materialmente sussistente ma privo del carattere della illiceità, ha individuato, quale tutela applicabile, quella reintegratoria di cui al comma 4 dell'art. 18 L. 300/1970 (Cass., 12102/2018, Cass., ord., 3665/2019 richiamate nell'ordinanza opposta), ritenendo integrata un'ipotesi di “insussistenza del fatto contestato”. È quindi infondato anche il II MOTIVO dell'opposizione (“Sulla erronea applicazione della tutela reintgratoria”), basato sull'asserita sussistenza di un comportamento comunque “illecito” e
“antigiuridico” perché oggetto di parallelo procedimento penale. Tale infondatezza rende superfluo l'esame delle difese svolte (in denegata ipotesi) dalla lavoratrice in punto di violazione del principio di proporzionalità della sanzione espulsiva.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata
Infine, è da rigettare anche la domanda di dichiarazione di nullità del recesso perché ritenuto ritorsivo, reiterata dalla lavoratrice in questo giudizio. Al riguardo, ha dato dimostrazione che il mancato Pt_1
accoglimento delle richieste di di trasformazione del proprio orario (da tempo parziale a tempo CP_1
pieno) è dipesa dalla insussistenza in capo alla lavoratrice dei requisiti (esigenza solo temporanea di incremento dell'orario nel reparto) a tal fine richiesti dal contratto integrativo aziendale (teste
[...]
e doc. 4 fasc. ), mentre la conversazione WhatsApp intrattenuta con una collega e Tes_4 Pt_1
concernente la mancata fornitura di guanti di lattice e il riferimento alla fornitura aziendale delle mascherine chirurgiche (doc. 18 fasc. attiene a critiche al sindacato e, infine, l'asserita accusa CP_1
di creare dissensi che la direttrice del negozio le avrebbe rivolto non è stata provata.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite del presente giudizio di opposizione sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, visto l'art. 1, comma 57, L. 92/2012, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta il ricorso in opposizione presentato da e conferma l'ordinanza di Parte_1
questo Tribunale del 13.3.2023;
2) rigetta la domanda di di dichiarazione di nullità del ricorso perché ritorsivo;
Controparte_1
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite dell'odierno giudizio di opposizione.
Firenze, 20 febbraio 2024
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La lavoratrice ha ripreso servizio al termine del periodo di malattia determinato dal medico curante, avendo legittimamente fatto pieno affidamento nella valutazione tecnica del sanitario circa la prognosi della cessazione della inabilità lavorativa. La mansione astrattamente compatibile con la sua patologia non
è stata mai svolta dalla lavoratrice, in quanto non ricompresa nel suo bagaglio professionale, si sarebbe reso necessario un periodo di formazione specifica, né la convenuta ha dedotto e fornito alcuna prova circa la possibilità in concreto di una esigenza di impiego della lavoratrice in detta mansione. Pare infine esorbitante attribuire al dovere di correttezza e buona fede, come preteso dalla parte datoriale, un contenuto così ampio e generico di onere di messa a disposizione oltre le mansioni svolte e la formazione posseduta dalla lavoratrice” (così pag. 5 dell'ordinanza opposta).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1154/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PINTO GIAN Parte_1 P.IVA_1
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA BONIFACIO LUPI 14 presso il difensore avv. Pt_1
PINTO GIAN LUCA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERAFINI Controparte_1 C.F._1
YARA, elettivamente domiciliato in VIA PUCCINOTTI 56 presso il difensore avv. Pt_1
SERAFINI YARA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto ricorso ex lege 92/2012 avverso il licenziamento per giusta causa Controparte_1 comunicato da (d'ora in avanti ) con lettera del 30.4.2021 Controparte_2 Pt_1
(preceduta da contestazione disciplinare del 9.4.2021), sul presupposto della sua natura ritorsiva e, comunque, della insussistenza (materiale e giuridica) del fatto contestato;
ha domandato, in tesi, le tutele di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 18 L. 300/70 e, in ipotesi, quelle di cui ai commi 4 o 5 del medesimo art. 18.
A seguito di costituzione di (che ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso, Pt_1
domandandone il rigetto), il Tribunale di Firenze – istruita la fase sommaria documentalmente, a mezzo audizione di sommari informatori e espletamento di CTU medico-legale – ha ritenuto che la condotta addebitata, pur materialmente sussistente, non avesse assunto rilievo disciplinare e – ritenuto il recesso privo di natura ritorsiva – ha accordato alla lavoratrice la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, L. 300/1970, a cui è quindi stata condannata . Pt_1
Con il presente ricorso quest'ultima società ha proposto tempestiva opposizione avverso la suddetta ordinanza, contestando le ragioni poste a base del provvedimento giudiziale ed insistendo per il rigetto delle domande di e, in via subordinata, per l'applicazione della tutela di cui ai commi 5 e 6 CP_1 dell'art. 18 L. 300/70.
costituendosi nel presente giudizio, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 introducendo l'allegazione della eventuale (in ipotesi) sproporzione della sanzione irrogato e reiterando, per il resto, le difese e le contestazioni già fatte valere nella precedente fase, fondate anche alla luce dei motivi di opposizione fatti valere;
ha quindi insistito per l'accoglimento delle domande svolte con l'originario ricorso.
Ritenuto sufficientemente istruito già in sede sommaria, il procedimento è stato rinviato per discussione all'udienza del 31.1.2024, all'esito della quale è stato preso in decisione ai sensi dell'art. 1, comma 57,
L. 92/2012.
***
dipendente a tempo indeterminato della resistente con orario part time (20 ore Controparte_1 settimanali) e qualifica di impiegata “addetta generica” ed inquadramento al livello IV del CCNL applicato, al momento dei fatti di causa era adibita al reparto pescheria del punto vendita di Montemurlo
e aveva fatto rientro al lavoro (dal 29.3.2021) dopo un periodo di assenza per malattia susseguente ad intervento chirurgico alla mano sinistra cui si era sottoposta il 24.2.2021 per diagnosticata “neurolisi nervo mediano” derivata da “sindrome del tunnel carpale” (con prognosi la cui scadenza - inizialmente fissata al 6.4.2021 - era stata successivamente anticipata dal medico curante al 28.3.2023).
La contestazione disciplinare del 9.4.2021 (su cui si fonda il licenziamento per giusta causa del
30.4.2021) ha addebitato alla lavoratrice lo svolgimento di attività lavorativa - durante il periodo di assenza per malattia - in sei giornate (cinque presso uno studio professionale di geometri e architetti di
Pistoia: 11.3.2021, 16.3.2021, 18.3.2021, 19.3.2021, e 26.3.2021; una presso un cantiere: 24.3.2021), condotte qualificate disciplinarmente rilevanti “sotto il profilo dell'incompatibilità della dedotta malattia con l'attività lavorativa svolta” presso e “sotto quello della ritardata guarigione”, Pt_1 oltre che con riferimento in ogni caso ad “un utilizzo indebito dell'istituto della malattia per finalità diverse da quelle per cui la legge appronta la relativa tutela, anche in danno del Suo datore di lavoro, in violazione dei Suoi obblighi legali e contrattuali, con particolare riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede”.
L'ampia istruttoria condotta in sede sommaria (compresa l'elaborazione della CTU medico legale, i cui esiti il giudicante condivide e fa propri, perché non contestati dalle parti e congruamente motivati e frutto di attenta analisi della documentazione in atti) ha permesso di dimostrare che:
a) l'attività lavorativa svolta da nei giorni sopra indicati (comportamento non contestato nella sua CP_1 verificazione storica) non sia stata tale da simulare lo stato di malattia o che questa fosse inesistente, essendo risultata l'effettività dell'intervento chirurgico dalla documentazione medica in atti e dalla presenza della cicatrice chirurgica sul polso sinistro;
b) la medesima attività lavorativa resa presso lo studio professionale di geometra e, in un caso, presso un cantiere
(con utilizzo di un metro laser per circa 15 minuti: vd. deposizione teste non abbia Tes_1
determinato alcun rischio di aggravamento della patologia o ritardo nella ripresa lavorativa (vd. CTU in atti), come del resto comprovato dal fatto che – nonostante tale attività – la data di scadenza della prognosi è stata anticipata;
c) nelle date di cui sopra (e, quindi, ancora nel periodo finale di malattia) la malattia fosse impeditiva della prestazione lavorativa, in quanto era inidonea allo svolgimento delle mansioni proprie di CP_1
addetta alla pescheria (necessitanti l'utilizzo di entrambe le mani: vd. dichiarazioni tesi Tes_2
e , nonché ad ogni altra mansione comportante il sovraccarico funzionale e la
[...] Testimone_3
flessione del polso operato, quali le mansioni equivalenti (e in precedenza già solte dalla lavoratrice) di addetta alle casse e addetta alle casse self-service (vd. CTU in atti);
d) la medesima malattia non avrebbe invece precluso alla odierna opposta di svolgere prestazione lavorativa presso il box informazioni, in quanto la relativa mansione non richiedeva “movimentazione manuale di carichi, posture incongrue protratte del polso e neppure movimento ripetitivi dell'arto superiore”
(così la CTU).
, senza alcunché contestare relativamente alle parti motivazionali dell'ordinanza relative ai Pt_1
precedenti punti a), b) e c) (che, in ogni caso, devono intendersi ribadite in questa sede e poste a fondamento dell'odierna decisione), ha proposto opposizione dolendosi che il Tribunale – nonostante quanto valutato in sede peritale con riferimento alle mansioni del box informazioni (precedente punto d)
– abbia ritenuto conforme agli obblighi di correttezza e buona fede il comportamento della lavoratrice che abbia omesso di porre a disposizione la propria prestazione per tale ultimo ruolo (compatibile con la sua malattia), decidendo invece di recarsi presso altro datore di lavoro a svolgere attività lavorativa per la quale è stata retribuita (in aggiunta all'anticipo del trattamento di malattia erogatole da ) e Pt_1
così ponendo in essere una condotta per la quale in sede penale è stata rinviata in giudizio con l'imputazione del reato di truffa ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (vd. I MOTIVO dell'opposizione “Sulla possibilità di svolgere le proprie mansioni presso il box informazione”)1.
Ritenuto che l'eccezione sul punto svolta dalla lavoratrice di violazione del principio di immodificabilità della contestazione sia infondato (il profilo in esame rientra nel perimetro della contestazione disciplinare laddove in essa la condotta è stata qualificata in ogni caso come un “utilizzo indebito dell'istituto della malattia per finalità diverse” da quelle di legge) e rilevato, quindi, che esso debba essere esaminato, non vi sono ragioni per ritenere che rientrasse nella condotta esigibile sul piano dei rapporti contrattuali improntati ai criteri di correttezza e buona fede la messa a disposizione della lavoratrice per una mansione mai svolta (circostanza pacifica), molto diversa da quelle fino ad allora rese (sempre di natura “operativa” e non di carattere “amministrativo”) e, rispetto alla quale, il datore di lavoro mai aveva manifestato un'esigenza organizzativa di copertura, anche solo in termini temporanei, viepiù considerando – proprio alla luce del documento contenente l'elenco delle attività da svolgere presso il box informazioni: doc. 12 fasc. – la specificità di alcune mansioni (es., inserimento Pt_1
fatture e bolle, attività legale al prestito sociale, gestione pratiche), che avrebbe dovuto rendere CP_1
in un arco temporale limitato (una settimana), per di più contestualmente ad una formazione “on the job”
(come riferito da ). Pt_1
Né può ritenersi che in questa sede abbia rilievo dirimente il rinvio a giudizio disposto nei confronti della lavoratrice, sia perché non è dato ancora sapere quale sarà l'esito del processo, sia perché in ogni caso è richiesta in questa sede una valutazione autonoma e non necessariamente sovrapponibile a quella penale.
Pertanto, la condotta addebitata, pur verificatasi sul piano della materialità storica, ha integrato un comportamento legittimo, privo di rilevanza giuridica sul piano disciplinare (e la cui illiceità, come detto, non può trarsi di per sé dalla pendenza del procedimento penale).
In questo senso, deve richiamarsi quella giurisprudenza che, in caso di fatto materialmente sussistente ma privo del carattere della illiceità, ha individuato, quale tutela applicabile, quella reintegratoria di cui al comma 4 dell'art. 18 L. 300/1970 (Cass., 12102/2018, Cass., ord., 3665/2019 richiamate nell'ordinanza opposta), ritenendo integrata un'ipotesi di “insussistenza del fatto contestato”. È quindi infondato anche il II MOTIVO dell'opposizione (“Sulla erronea applicazione della tutela reintgratoria”), basato sull'asserita sussistenza di un comportamento comunque “illecito” e
“antigiuridico” perché oggetto di parallelo procedimento penale. Tale infondatezza rende superfluo l'esame delle difese svolte (in denegata ipotesi) dalla lavoratrice in punto di violazione del principio di proporzionalità della sanzione espulsiva.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata
Infine, è da rigettare anche la domanda di dichiarazione di nullità del recesso perché ritenuto ritorsivo, reiterata dalla lavoratrice in questo giudizio. Al riguardo, ha dato dimostrazione che il mancato Pt_1
accoglimento delle richieste di di trasformazione del proprio orario (da tempo parziale a tempo CP_1
pieno) è dipesa dalla insussistenza in capo alla lavoratrice dei requisiti (esigenza solo temporanea di incremento dell'orario nel reparto) a tal fine richiesti dal contratto integrativo aziendale (teste
[...]
e doc. 4 fasc. ), mentre la conversazione WhatsApp intrattenuta con una collega e Tes_4 Pt_1
concernente la mancata fornitura di guanti di lattice e il riferimento alla fornitura aziendale delle mascherine chirurgiche (doc. 18 fasc. attiene a critiche al sindacato e, infine, l'asserita accusa CP_1
di creare dissensi che la direttrice del negozio le avrebbe rivolto non è stata provata.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite del presente giudizio di opposizione sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, visto l'art. 1, comma 57, L. 92/2012, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta il ricorso in opposizione presentato da e conferma l'ordinanza di Parte_1
questo Tribunale del 13.3.2023;
2) rigetta la domanda di di dichiarazione di nullità del ricorso perché ritorsivo;
Controparte_1
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite dell'odierno giudizio di opposizione.
Firenze, 20 febbraio 2024
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La lavoratrice ha ripreso servizio al termine del periodo di malattia determinato dal medico curante, avendo legittimamente fatto pieno affidamento nella valutazione tecnica del sanitario circa la prognosi della cessazione della inabilità lavorativa. La mansione astrattamente compatibile con la sua patologia non
è stata mai svolta dalla lavoratrice, in quanto non ricompresa nel suo bagaglio professionale, si sarebbe reso necessario un periodo di formazione specifica, né la convenuta ha dedotto e fornito alcuna prova circa la possibilità in concreto di una esigenza di impiego della lavoratrice in detta mansione. Pare infine esorbitante attribuire al dovere di correttezza e buona fede, come preteso dalla parte datoriale, un contenuto così ampio e generico di onere di messa a disposizione oltre le mansioni svolte e la formazione posseduta dalla lavoratrice” (così pag. 5 dell'ordinanza opposta).