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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6985/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6985/2022 R.G. promoSS da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 18, c.f. , elettivamente domiciliato in Catania Via Oliveto CodiceFiscale_1
Scammacca n. 17 nello studio dell'avv.to Sebastiano Papotto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attore
Contro
(P. IVA ) con sede legale in Milano, Via Chiese n. 72, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante Dott.SS , rappresentata e difesa, in forza di CP_2 procura in atti, dall'Avv. Antonio Fulvio Amati, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano – Via Fontana n. 14; Convenuta -attrice in via riconvenzionale
e nei confronti di
, con sede in Roma, via Ombrone n. 2, C.F.: , in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura speciale alle liti, dall'avv. Maurizio Calabrò, nel cui studio di Catania Via Firenze n. 8 è elettivamente domiciliata;
Convenuta
------------
pagina 1 di 8 Conclusioni
All'udienza del 30 settembre 2024 le parti convenute costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare del Parte_1 contratto di somministrazione di energia elettrica di pertinenza dell'immobile sito in Catania
Via Pitadella n. 18, conveniva in giudizio e al fine di Controparte_1 Controparte_3
dichiararsi non dovuta la somma di euro 1.473,60 - di cui alle fatture n. 1319701 del
12/04/2021 con scadenza il 04/05/2021, pari ad € 358,73, n. 1340115 del 26/04/2021 con scadenza il 26/05/2021, pari ad € 252,39 e n. 1340115 del 26/04/2021 con scadenza il
26/05/2021, pari ad € 862,48 - di poi successivamente aggiornato ad €. 1.654,80, sì come pretesa a seguito della ricostruzione dei consumi relativamente al periodo 10 giugno 2015 – 8 novembre 2018 operata sull'assunta manomissione del contatore.
Affermava, per un verso, la illegittimità dell'operato delle società convenute per non aver provveduto alla istaurazione del contraddittorio durante le operazioni preliminari di sostituzione e rilevazione del contatore elettrico, effettuatesi in data 9 novembre 2018 e 4 aprile 2019, contestava, per altro verso, qualsivoglia responsabilità in ordine alla asserita manomissione del contatore, deduceva, infine, l'erronea ricostruzione dei consumi, opponeva, in ogni caso, l'estinzione per prescrizione dell'azionata pretesa creditoria.
Chiedeva condannarsi i convenuti al ripristino del servizio di erogazione ed al risarcimento dei danni occorsi a causa dell'illegittima sospensione della fornitura.
Integratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse responsive,
e , le quali chiedevano il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 Controparte_3 all'uopo specificamente opponendo la legittimità e correttezza della condotta tenuta, con pagina 2 di 8 riferimento sia alla fase di verifica e accertamento della manomissione del contatore elettrico che a quella di ricostruzione dell'energia non precedentemente registrata.
opponeva anche l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della Controparte_1
domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio ex Del.
Arera n. 209/2016 e chiedeva, in via riconvenzionale, condannarsi Parte_1
al pagamento della somma di €. €. 1.455,60 oltre interessi.
[...]
Senza svolgimento di attività istruttoria orale, acquisiti i documenti offerti in produzione, all'udienza del 30 settembre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
---------
Motivi della decisione
In via del tutto preliminare occorre precisare in ambito di somministrazione di energia elettrica, che, quanto alla dedotta fattispecie, svolge il ruolo che in paSSto è Controparte_1
stato a carico della primissima Enel, fornendo elettricità e gas ad un prezzo fiSSto dall'Autorità per l'energia, in egual modo alla situazione che si verificava in presenza del mercato vincolato: eroga energia, quindi, secondo le Tariffe del Servizio di Maggior Tutela.
Esso è soggetto giuridico distinto da che, di contro, è la società che Controparte_3
gestisce gran parte della rete elettrica di distribuzione, in media e baSS tensione, e si occupa principalmente delle operazioni di manutenzione, connessione dei vari utenti e di misura dell'energia elettrica prelevata o immeSS;
eSS ha rapporti diretti con i fornitori e con i produttori del mercato elettrico italiano e non con i clienti finali.
In punto di diritto, dunque, il rapporto contrattuale di somministrazione intercorre unicamente con , la quale riscuote i pagamenti ed è tenuta a rispondere, tra le Controparte_1
altre cose, delle anomalie delle fatturazioni nei confronti del contraente, ancorché devolute a diversa società: e tuttavia tal contratto è funzionalmente connesso con il diverso contratto di trasporto di energia elettrica che la società fornitrice stipula, nell'interesse dell'utente, con la società che sovrintende alla rete distributiva ( ) e, quanto al caso a mano, Controparte_3
ha proceduto a redigere il verbale di verifica e ricostruire i consumi.
pagina 3 di 8 Ciò detto, ritiene innanzitutto il Tribunale di dovere rigettare l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, sì come opposta da in seno alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta dovendosi al riguardo osservare che, per il settore della regolazione del servizio di pubblica utilità per l'energia elettrica ed il gas, nella situazione di mancata emanazione del regolamento previsto dall'art. 2, comma 24, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, “le controversie fra
l'utente ed il soggetto esercente il servizio non sono soggette alla condizione di procedibilità dell'esperimento di un tentativo di conciliazione obbligatorio avanti alle commissioni di conciliazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in quanto tale tentativo è stato previsto dal suddetto art. 2, comma 24, ma con attribuzione all'indicato regolamento della sua disciplina e, quindi, con procrastinazione della effettività della previsione al momento di emanazione ed entrata in vigore dello stesso, anteriormente al quale il tentativo di conciliazione avanti a dette commissioni è, quindi, quello del tutto facoltativo, esperibile secondo le previsioni della citata legge del 1993” (Cass. 2007 n.
11452).
In tal senso, da ultimo Cass. 2020 n. 8241 a tenore della quale “in tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, nel regime introdotto dalla Delibera
182/02/CONS dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'art. 1, comma 3, laddove prevede che l'art. 12 dell'annesso Allegato A entri in vigore immediatamente ancorché non siano funzionanti i Comitati regionali per le comunicazioni e, di conseguenza, che non sia esperibile il tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dall'art. 3 dello stesso Allegato, va interpretato nel senso che detto tentativo è meramente facoltativo dinanzi agli organismi alternativi ai Co.Re.Com. fino al funzionamento effettivo di questi ultimi”.
Venendo al merito della vicenda, le evidenze del processo verbale di accertamento redatto dai tecnici di , che fa fede fino a querela di falso dell'accertata Controparte_3
manomissione (Cass. 2020 n. 7075), attestano che, in occasione della verifica del gruppo di misura avvicendato nell'ambito della sostituzione massiva dei contatori elettronici, segnatamente in data 4 aprile 2019, è stata riscontrata, in presenza del delegato pagina 4 di 8 dell'intestatario dell'utenza, sì come formalmente convocato (cfr la lettera raccomandata ricevuta il 15 marzo 2019), la manipolazione del sigillo di base e dei tenoni posteriori in uno alla presenza di residuo di stagno estraneo al contatore.
Si tratta, come è di tutta evidenza, di circostanza che testimonia l'intervenuta pregreSS alterazione del gruppo di misura e la successiva bonifica intervenuta in data antecedente all'accesso dei tecnici che, per l'appunto, ebbero ad appurare che nel dato frangente la registrazione dei consumi era priva di errore: nello specifico, è accaduto che, dopo un primo periodo in cui l'utente ha potuto beneficiare della riduzione dei consumi fatturati, il contatore è stato riaperto e “bonificato”, al fine di occultare la precedente manomissione, per tal via ripristinandosi la normale registrazione di consumi.
Vi è stato così un arco temporale, ceSSto al momento della verifica, in cui il contatore ha contabilizzato erroneamente i consumi, il cui inizio è stato individuato da Controparte_3
al mese di febbraio 2013: la ricostruzione è stata poi limitata, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale, al periodo 10 giugno 2015/8 novembre 2018, data della sostituzione.
La detta elaborazione è stata effettuata, alla stregua dell'art. 11 Delibera Arera n. 200/99, in assenza di elementi obiettivi attestanti eventuali variazioni del profilo dei consumi, sulla base dei consumi storici di energia elettrica rilevati ed imputati al ed è stata Parte_1
contestata solo genericamente.
Determinanti, ai fini della decisione, d'altra parte, sono i report dei consumi afferenti all'intero periodo di somministrazione di energia elettrica, per vero attestanti, nei primi anni, consumi su valori medi incontestatamente congruenti con l'uso domestico residenziale (12
KWh/die), con picchi sino al 16,8 kWh/die e, di poi, a far data dal mese di febbraio 2013 e sino al mese di novembre 2018, consumi pari a 9,8 kWh/die, inferiori del 20% rispetto ai precedenti: si tratta di circa 70 mensilità, quasi del tutto contrassegnate da consumi oscillanti tra 8 e 9 kwh/die e solo sporadicamente superiori.
La conclusione è che, in difetto di specifica contestazione e di idonea prova contraria, i consumi dettagliatamente indicati in ogni singola fattura devono ritenersi effettivamente imputabili all'istante al pari degli importi ivi indicati.
pagina 5 di 8 Resta da rigettare l'eccezione di prescrizione, sì come formulata dalla difesa di
[...]
che all'uopo richiama la Legge n. 205/2017, (n.d.r. Legge di bilancio Parte_1
2018) che ha previsto all'art. 1, comma 4 che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.
L'assunto è che, trattandosi di consumi riferibili a fatture aventi data di scadenza al mese di maggio 2021 e non essendo nelle more intervenuto alcun atto valido a produrre l'effetto interruttivo, per gli stessi è maturata la prescrizione.
Esso è tuttavia infondato, se pur è vero che la normativa richiamata, che ha avuto attuazione con la Deliberazione n. 97/2018/R/COM del 22 febbraio 2018 dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha in effetti dato applicazione a quanto stabilito dalla citata Legge di Bilancio 2018, portando da 5 a 2 anni il periodo entro il quale epperò soltanto per le bollette della luce emesse dal 2 marzo 2018, lasciando al contempo la prescrizione di 5 anni per tutte le bollette della luce emesse sino al 1 marzo 2018: il ridotto termine di prescrizione biennale infatti non si applica allorquando “la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi dalla responsabilità accertata dell'utente” (art. 1 comma
5, Legge 27 dicembre 2017 n. 205), nel che si connota la dedotta fattispecie, per vero contrassegnata dalla condotta illecita nemmeno contestata dal , cui solo è dato di Parte_1 ascrivere l'evidente interesse ad alterare il sistema di rilevazione dei consumi.
Ora è pur vero che la detta disposizione normativa è stata abrogata dall'art. 1, comma
295, della Legge di bilancio 2020, epperò il combinato disposto degli artt. 2935 e 2941 cc
(tale ultimo, al n. 8, prevede la sospensione della prescrizione tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto) ben permette di affermare che, nel caso a mano, la prescrizione non è decorsa per l'intero arco temporale della manomissione sino al 4 novembre 2019 di talchè, considerato che con la e.mail del 28 agosto 2021 ha riconosciuto di avere già Parte_1 all'epoca ricevuto la richiesta di pagamento delle “supposte bollette impagate”, può affermarsi pagina 6 di 8 utilmente interrotto il dedotto termine di prescrizione, foss'anche biennale, di poi successivamente rinnovato con la domanda di condanna introdotta con la comparsa di costituzione e risposta di del 26 settembre 2022. Controparte_1
Trattandosi di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce - e non già di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti – trova, a tal riguardo, applicazione il principio di diritto a tenore del quale la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla ceSSzione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (Cass. 2020 n. 3314).
In conclusione, la domanda attorea va rigettata e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da , va condannato al Controparte_1 Parte_1 pagamento dell'importo di €. 1.455,60 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
L'esito del giudizio impone la condanna di parte attrice alla refusione, in favore di entrambi i convenuti, delle spese processuali: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022
(valore della causa da €. 1.101,00/€. 5.200,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6985/2022 RG, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuisce:
rigetta le domande proposte da che condanna, in Parte_1
accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, al pagamento, in favore di CP
, della somma di €. 1.455,60 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al
[...]
saldo effettivo.
pagina 7 di 8 Condanna alla refusione, in favore dei convenuti costituiti, delle Parte_1 spese processuali che si liquidano, per ciascuno, in €. 1.701,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 17 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6985/2022 R.G. promoSS da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 18, c.f. , elettivamente domiciliato in Catania Via Oliveto CodiceFiscale_1
Scammacca n. 17 nello studio dell'avv.to Sebastiano Papotto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attore
Contro
(P. IVA ) con sede legale in Milano, Via Chiese n. 72, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante Dott.SS , rappresentata e difesa, in forza di CP_2 procura in atti, dall'Avv. Antonio Fulvio Amati, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano – Via Fontana n. 14; Convenuta -attrice in via riconvenzionale
e nei confronti di
, con sede in Roma, via Ombrone n. 2, C.F.: , in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura speciale alle liti, dall'avv. Maurizio Calabrò, nel cui studio di Catania Via Firenze n. 8 è elettivamente domiciliata;
Convenuta
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pagina 1 di 8 Conclusioni
All'udienza del 30 settembre 2024 le parti convenute costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare del Parte_1 contratto di somministrazione di energia elettrica di pertinenza dell'immobile sito in Catania
Via Pitadella n. 18, conveniva in giudizio e al fine di Controparte_1 Controparte_3
dichiararsi non dovuta la somma di euro 1.473,60 - di cui alle fatture n. 1319701 del
12/04/2021 con scadenza il 04/05/2021, pari ad € 358,73, n. 1340115 del 26/04/2021 con scadenza il 26/05/2021, pari ad € 252,39 e n. 1340115 del 26/04/2021 con scadenza il
26/05/2021, pari ad € 862,48 - di poi successivamente aggiornato ad €. 1.654,80, sì come pretesa a seguito della ricostruzione dei consumi relativamente al periodo 10 giugno 2015 – 8 novembre 2018 operata sull'assunta manomissione del contatore.
Affermava, per un verso, la illegittimità dell'operato delle società convenute per non aver provveduto alla istaurazione del contraddittorio durante le operazioni preliminari di sostituzione e rilevazione del contatore elettrico, effettuatesi in data 9 novembre 2018 e 4 aprile 2019, contestava, per altro verso, qualsivoglia responsabilità in ordine alla asserita manomissione del contatore, deduceva, infine, l'erronea ricostruzione dei consumi, opponeva, in ogni caso, l'estinzione per prescrizione dell'azionata pretesa creditoria.
Chiedeva condannarsi i convenuti al ripristino del servizio di erogazione ed al risarcimento dei danni occorsi a causa dell'illegittima sospensione della fornitura.
Integratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse responsive,
e , le quali chiedevano il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 Controparte_3 all'uopo specificamente opponendo la legittimità e correttezza della condotta tenuta, con pagina 2 di 8 riferimento sia alla fase di verifica e accertamento della manomissione del contatore elettrico che a quella di ricostruzione dell'energia non precedentemente registrata.
opponeva anche l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della Controparte_1
domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio ex Del.
Arera n. 209/2016 e chiedeva, in via riconvenzionale, condannarsi Parte_1
al pagamento della somma di €. €. 1.455,60 oltre interessi.
[...]
Senza svolgimento di attività istruttoria orale, acquisiti i documenti offerti in produzione, all'udienza del 30 settembre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
In via del tutto preliminare occorre precisare in ambito di somministrazione di energia elettrica, che, quanto alla dedotta fattispecie, svolge il ruolo che in paSSto è Controparte_1
stato a carico della primissima Enel, fornendo elettricità e gas ad un prezzo fiSSto dall'Autorità per l'energia, in egual modo alla situazione che si verificava in presenza del mercato vincolato: eroga energia, quindi, secondo le Tariffe del Servizio di Maggior Tutela.
Esso è soggetto giuridico distinto da che, di contro, è la società che Controparte_3
gestisce gran parte della rete elettrica di distribuzione, in media e baSS tensione, e si occupa principalmente delle operazioni di manutenzione, connessione dei vari utenti e di misura dell'energia elettrica prelevata o immeSS;
eSS ha rapporti diretti con i fornitori e con i produttori del mercato elettrico italiano e non con i clienti finali.
In punto di diritto, dunque, il rapporto contrattuale di somministrazione intercorre unicamente con , la quale riscuote i pagamenti ed è tenuta a rispondere, tra le Controparte_1
altre cose, delle anomalie delle fatturazioni nei confronti del contraente, ancorché devolute a diversa società: e tuttavia tal contratto è funzionalmente connesso con il diverso contratto di trasporto di energia elettrica che la società fornitrice stipula, nell'interesse dell'utente, con la società che sovrintende alla rete distributiva ( ) e, quanto al caso a mano, Controparte_3
ha proceduto a redigere il verbale di verifica e ricostruire i consumi.
pagina 3 di 8 Ciò detto, ritiene innanzitutto il Tribunale di dovere rigettare l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, sì come opposta da in seno alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta dovendosi al riguardo osservare che, per il settore della regolazione del servizio di pubblica utilità per l'energia elettrica ed il gas, nella situazione di mancata emanazione del regolamento previsto dall'art. 2, comma 24, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, “le controversie fra
l'utente ed il soggetto esercente il servizio non sono soggette alla condizione di procedibilità dell'esperimento di un tentativo di conciliazione obbligatorio avanti alle commissioni di conciliazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in quanto tale tentativo è stato previsto dal suddetto art. 2, comma 24, ma con attribuzione all'indicato regolamento della sua disciplina e, quindi, con procrastinazione della effettività della previsione al momento di emanazione ed entrata in vigore dello stesso, anteriormente al quale il tentativo di conciliazione avanti a dette commissioni è, quindi, quello del tutto facoltativo, esperibile secondo le previsioni della citata legge del 1993” (Cass. 2007 n.
11452).
In tal senso, da ultimo Cass. 2020 n. 8241 a tenore della quale “in tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, nel regime introdotto dalla Delibera
182/02/CONS dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'art. 1, comma 3, laddove prevede che l'art. 12 dell'annesso Allegato A entri in vigore immediatamente ancorché non siano funzionanti i Comitati regionali per le comunicazioni e, di conseguenza, che non sia esperibile il tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dall'art. 3 dello stesso Allegato, va interpretato nel senso che detto tentativo è meramente facoltativo dinanzi agli organismi alternativi ai Co.Re.Com. fino al funzionamento effettivo di questi ultimi”.
Venendo al merito della vicenda, le evidenze del processo verbale di accertamento redatto dai tecnici di , che fa fede fino a querela di falso dell'accertata Controparte_3
manomissione (Cass. 2020 n. 7075), attestano che, in occasione della verifica del gruppo di misura avvicendato nell'ambito della sostituzione massiva dei contatori elettronici, segnatamente in data 4 aprile 2019, è stata riscontrata, in presenza del delegato pagina 4 di 8 dell'intestatario dell'utenza, sì come formalmente convocato (cfr la lettera raccomandata ricevuta il 15 marzo 2019), la manipolazione del sigillo di base e dei tenoni posteriori in uno alla presenza di residuo di stagno estraneo al contatore.
Si tratta, come è di tutta evidenza, di circostanza che testimonia l'intervenuta pregreSS alterazione del gruppo di misura e la successiva bonifica intervenuta in data antecedente all'accesso dei tecnici che, per l'appunto, ebbero ad appurare che nel dato frangente la registrazione dei consumi era priva di errore: nello specifico, è accaduto che, dopo un primo periodo in cui l'utente ha potuto beneficiare della riduzione dei consumi fatturati, il contatore è stato riaperto e “bonificato”, al fine di occultare la precedente manomissione, per tal via ripristinandosi la normale registrazione di consumi.
Vi è stato così un arco temporale, ceSSto al momento della verifica, in cui il contatore ha contabilizzato erroneamente i consumi, il cui inizio è stato individuato da Controparte_3
al mese di febbraio 2013: la ricostruzione è stata poi limitata, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale, al periodo 10 giugno 2015/8 novembre 2018, data della sostituzione.
La detta elaborazione è stata effettuata, alla stregua dell'art. 11 Delibera Arera n. 200/99, in assenza di elementi obiettivi attestanti eventuali variazioni del profilo dei consumi, sulla base dei consumi storici di energia elettrica rilevati ed imputati al ed è stata Parte_1
contestata solo genericamente.
Determinanti, ai fini della decisione, d'altra parte, sono i report dei consumi afferenti all'intero periodo di somministrazione di energia elettrica, per vero attestanti, nei primi anni, consumi su valori medi incontestatamente congruenti con l'uso domestico residenziale (12
KWh/die), con picchi sino al 16,8 kWh/die e, di poi, a far data dal mese di febbraio 2013 e sino al mese di novembre 2018, consumi pari a 9,8 kWh/die, inferiori del 20% rispetto ai precedenti: si tratta di circa 70 mensilità, quasi del tutto contrassegnate da consumi oscillanti tra 8 e 9 kwh/die e solo sporadicamente superiori.
La conclusione è che, in difetto di specifica contestazione e di idonea prova contraria, i consumi dettagliatamente indicati in ogni singola fattura devono ritenersi effettivamente imputabili all'istante al pari degli importi ivi indicati.
pagina 5 di 8 Resta da rigettare l'eccezione di prescrizione, sì come formulata dalla difesa di
[...]
che all'uopo richiama la Legge n. 205/2017, (n.d.r. Legge di bilancio Parte_1
2018) che ha previsto all'art. 1, comma 4 che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.
L'assunto è che, trattandosi di consumi riferibili a fatture aventi data di scadenza al mese di maggio 2021 e non essendo nelle more intervenuto alcun atto valido a produrre l'effetto interruttivo, per gli stessi è maturata la prescrizione.
Esso è tuttavia infondato, se pur è vero che la normativa richiamata, che ha avuto attuazione con la Deliberazione n. 97/2018/R/COM del 22 febbraio 2018 dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha in effetti dato applicazione a quanto stabilito dalla citata Legge di Bilancio 2018, portando da 5 a 2 anni il periodo entro il quale epperò soltanto per le bollette della luce emesse dal 2 marzo 2018, lasciando al contempo la prescrizione di 5 anni per tutte le bollette della luce emesse sino al 1 marzo 2018: il ridotto termine di prescrizione biennale infatti non si applica allorquando “la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi dalla responsabilità accertata dell'utente” (art. 1 comma
5, Legge 27 dicembre 2017 n. 205), nel che si connota la dedotta fattispecie, per vero contrassegnata dalla condotta illecita nemmeno contestata dal , cui solo è dato di Parte_1 ascrivere l'evidente interesse ad alterare il sistema di rilevazione dei consumi.
Ora è pur vero che la detta disposizione normativa è stata abrogata dall'art. 1, comma
295, della Legge di bilancio 2020, epperò il combinato disposto degli artt. 2935 e 2941 cc
(tale ultimo, al n. 8, prevede la sospensione della prescrizione tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto) ben permette di affermare che, nel caso a mano, la prescrizione non è decorsa per l'intero arco temporale della manomissione sino al 4 novembre 2019 di talchè, considerato che con la e.mail del 28 agosto 2021 ha riconosciuto di avere già Parte_1 all'epoca ricevuto la richiesta di pagamento delle “supposte bollette impagate”, può affermarsi pagina 6 di 8 utilmente interrotto il dedotto termine di prescrizione, foss'anche biennale, di poi successivamente rinnovato con la domanda di condanna introdotta con la comparsa di costituzione e risposta di del 26 settembre 2022. Controparte_1
Trattandosi di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce - e non già di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti – trova, a tal riguardo, applicazione il principio di diritto a tenore del quale la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla ceSSzione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (Cass. 2020 n. 3314).
In conclusione, la domanda attorea va rigettata e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da , va condannato al Controparte_1 Parte_1 pagamento dell'importo di €. 1.455,60 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
L'esito del giudizio impone la condanna di parte attrice alla refusione, in favore di entrambi i convenuti, delle spese processuali: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022
(valore della causa da €. 1.101,00/€. 5.200,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6985/2022 RG, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuisce:
rigetta le domande proposte da che condanna, in Parte_1
accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, al pagamento, in favore di CP
, della somma di €. 1.455,60 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al
[...]
saldo effettivo.
pagina 7 di 8 Condanna alla refusione, in favore dei convenuti costituiti, delle Parte_1 spese processuali che si liquidano, per ciascuno, in €. 1.701,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 17 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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