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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7755/2023 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Scioglimento di matrimonio iscritta al n. 7755/2023 RG promossa da
(CF ), con l'avv. CAROZZI Parte_1 C.F._1
ANGELA del foro di Lecco e CAVALLARO RO del foro di Bergamo
RICORRENTE
contro
(CF Controparte_1
), C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
nella persona dell'avv. GIAMMARIA PAOLA Controparte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 1 di 11
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1
pronunzia di scioglimento del matrimonio da lei contratto con il resistente
[...]
il 17/08/2014 nel Comune di Il Cairo Controparte_1
(Egitto) debitamente trascritto nei registri del Comune di MAPELLO (BG).
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto di avere avuto una figlia dal matrimonio, nata l'[...], ancora minore e di essersi separata giudizialmente dal Per_1
marito come da sentenza n. 1692/2020 del 13.11.2020, passata in giudicato, previa comparizione avanti al Presidente designato del Tribunale il 21.2.2019, evidenziando che da tale data la convivenza non era più ripresa, che la comunione di vita affetti non si era ricostituita e che pertanto era decorso il termine per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Dopo aver ricordato le condizioni della separazione, in particolare l'addebito pronunciato a carico del marito e l'affidamento super esclusivo a suo favore della minore , evidenziava come tutti gli sforzi profusi dai SS per il contatto tra padre e figlia erano risultati vani alla luce dell'interruzione dei rapporti da parte del padre, come l'assenza da parte sua di ogni contribuzione economica, tanto da giustificare la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Concludeva, oltre che per la pronuncia di stato, per la declaratoria della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, chiedeva la conferma dell'affido super-esclusivo a suo favore e delle visite da porsi solo in modalità protetta e solo dopo la valutazione dell'interesse della figlia, chiedeva un assegno di mantenimento di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie
Non si costituiva il resistente nonostante la regolare notifica del ricorso.
pagina 2 di 11 All'udienza ex art. 473bis-21 cpc il procuratore della ricorrente chiedeva di poter ottenere immediatamente la pronuncia di stato , lasciando al prosieguo le altre domande svolte. Il Giudice designato allora rimetteva la causa immediatamente in decisione rimettendola al Collegio e con sentenza parziale n. 984/2024 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio con la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo sulle ulteriori domande.
Nominata la Curatrice speciale per la minore stante la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, il giudice delegato confermava, quali provvedimenti provvisori ed urgenti le condizioni già indicate in seno alla separazione e la causa veniva rinviata per consentire l'adeguato esame della situazione correlata al padre anche con l'ausilio dei SS. Dopo il deposito della relazione dei SS veniva fissata l'udienza del
23.2.25 ai sensi dell'art. 473bis-28 cpc
Questo Collegio, alla luce della già intervenuta pronuncia di stato, dovrà esaminare la domanda di decadenza, quella di affido con la visita, la domanda di assegno di mantenimento.
- Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale
La principale domanda su cui decidere è pertanto quella ribadita in sede di precisazione delle conclusioni dalla ricorrente di pronuncia della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
L'art. 330 c.c. rubricato "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" prevede che "1.Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
2. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore". Dal tenore letterale della norma si desume che obiettivo del nostro legislatore è quello di tutelare e garantire il diritto del minore a crescere, essere amato, educato ed istruito, nonché mantenuto, ricevendo le pagina 3 di 11 dovute cure e le necessarie attenzioni dai propri genitori. Vale ricordare come tale diritto sia riconosciuto anche dalla Carta Costituzionale all'art. 30 ("E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità") . Ebbene gli artt. 330 e 333 c.c., poggiando sul principio costituzionale del diritto di tutela del minore, riconoscono al giudice - ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori è pregiudizievole per la crescita serena del minore - di intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie: dunque, perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario che la condotta del genitore abbia cagionato un grave pregiudizio al minore e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all'interesse del medesimo. La ratio della norma è, infatti, quella di garantire, assicurare al minore di crescere ed essere educato in un ambito familiare sereno, affidando al giudice il compito di constatare la possibilità di recupero del ruolo genitoriale. Serve, peraltro ricordare che la decadenza non ha alcun effetto sull'obbligo di mantenimento, come precisato dalla Suprema Corte già da tempo – basti all'uopo ricordare la massima secondo cui: "in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole" (Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559).
La natura del provvedimento appare così da un lato avente carattere “sanzionatorio”, ciò per gli inadempimenti già commessi dal/i genitore/i, ma anche potenzialmente
“preventivo”, in quanto miranti ad evitare la ripetizione dei danni già causati o la protrazione dei loro effetti, come mezzo a tutela della personalità del bambino, quando pagina 4 di 11 la condotta parentale si concreti in un vero “abbandono morale” tale da costituire grave violazione dei doveri inerenti alla potestà.
Il fatto che la decadenza dalla responsabilità genitoriale si ispiri alla esigenza d'ordine pubblico di garantire una evoluzione normale e positivamente feconda della personalità minorile, consente di ritenere che possa essere adottata d'ufficio, anche contro la volontà delle parti, poiché la tutela della prole potrebbe essere di fatto vanificata se dovesse dipendere dalla scelta di chi sulla prole stessa esercita la potestà e, inoltre, può essere disposta indipendentemente dalla circostanza che il genitore abbia agito con la coscienza di ledere gli interessi della prole, dovendo essere evitato, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio, anche solo eventuale, per il minore.
Anche il concetto dell'attualità della condotta pregiudizievole non esclude la possibilità di futura cattiva condotta, la quale può anche essere potenziale ed in fieri. Il giudice, in altri termini, nel pronunciarsi, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali
La competenza del Tribunale ordinario si impone appunto per la pendenza del giudizio di scioglimento del matrimonio in questo senso optando per la decisione del giudice competente per disciplinare appunto la pronuncia di stato con ciò anche evitando che si
Contro
Con abbiano più giudici diversi – e - a dover analizzare gli stessi comportamenti.
In tal senso vale la pena di richiamare l'art. 38, comma 1, disp. Att. cc (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 219 del 2012, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1. Gennaio 2013) da leggere appunto in tal senso ogni qualvolta si abbia un procedimento di cui agli artt, 330 e 333 cc. (vedi Cass. 11.2.2021 n. 3490)
pagina 5 di 11 Per la gravità delle conseguenze sorgenti dalla decadenza, il giudice deve esaminare in concreto ogni singolo elemento di fatto, in considerazione del fatto che, anche qualora la condotta del genitore risultasse pregiudizievole per il minore, il giudice non potrà adottare provvedimenti limitativi della potestà che, ove attuati, potrebbero
(paradossalmente) costituire fonte di un maggior danno per il figlio stesso.
La giurisprudenza ha avuto modo di tratteggiare un ampio spettro di comportamenti che sono stati ritenuti gravemente pregiudizievoli verso la prole e, dunque, motivo di decadenza dalla potestà genitoriale. La condotta gravemente pregiudizievole del genitore può consistere non solo in maltrattamenti o gravissime trascuratezze, ma anche in disinteresse ed incapacità di assistere i figli, mantenerli, istruirli od educarli convenientemente ( vedi Corte di Appello di Bologna, 11/05/1988). Il disinteresse può manifestarsi, ad esempio, non presenziando in momenti significativi per l'esistenza del minore (quali la nascita ed il battesimo), fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale ( vedi Tribunale per i minorenni de L'Aquila,
08/06/2007), qualora trascuri costantemente e per lungo periodo il proprio figlio in tenerissima età, privandolo d'ogni assistenza e rimanendo lontano da lui, (vedi Tribunale per i minorenni de L'Aquila, 03/04/2006), o non eserciti l'ufficio paterno né sotto il profilo educativo e dell'istruzione, né sotto il profilo del mantenimento (Tribunale per i minorenni di Bari, 04/06/1987).
Nel caso di specie si hanno importanti prove circa l'assoluto disinteresse del padre sia nei contatti con la figlia che nella cura o nei semplici rapporti anche soltanto telefonici.
Si ha infatti contezza del dato per cui a) il padre non vede la figlia dal gennaio 2023 e per la stessa non versa nulla a titolo di mantenimento;
b) inutili sono state tutte le iniziative pure assunte dai SS per facilitare ogni tipo di relazione con la minore spesso bloccata dal rifiuto puro e semplice del resistente;
c) la minore riporta numerose aspettative così deluse circa l'incontro con detto genitore tanto da aver richiesto specificatamente di non vedere più detto genitore;
d) da ultimo il , trasferitosi in CP_1
pagina 6 di 11 altra città (prima Milano, poi Como e quindi anche per un periodo in Toscana), ha anche riferito agli operatori sociali di non avere intenzione di vedere la figlia così da far scrivere al Curatore della minore “..il sig. pur manifestando a parole sentimenti di CP_1
affetto nei confronti della figlia, si dice esausto della situazione e con un atteggiamento del tutto rinunciatario, pronto, pur di non sottoporsi più alle richieste e alle prescrizioni degli operatori, a sacrificare il rapporto con la figlia, decidendo di non volerla più vedere
, disinteressandosene di fatto completamente”.
Se poi a ciò si aggiunge che tale fragilità era già esistente nel periodo della separazione
(si vedano le relazioni svolte in tale giudizio) sembra del tutto escluso la possibilità di una prognosi di miglioramento futura.
Da ciò la fondatezza e quindi l'accoglimento della richiesta di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente.
- Sulla forma di affido
Alla luce del comportamento del resistente, oggi conclamato con la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, è chiaro che occorra confermare la forma di affido super esclusivo a favore della madre: la figlia minore viene viene così Per_1
affidata ai sensi dell'art. 337 quater cc esclusivamente alla madre , la quale avrà, altresì, del tutto l'esclusivo onere di provvedere anche alla soluzione delle questioni fondamentali della medesima (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita ).
La declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale non comporta automaticamente né la perdita del diritto di visita come da ultimo riconfermato dalla sentenza n. 27171/2024.
Si ritiene equo mantenere, per quel che concerne il diritto di visita del padre, quanto già statuito in sede di separazione giudiziale e cioè le modalità protette in luogo neutro da concordarsi direttamente tra padre e SS competenti per territorio.
pagina 7 di 11 Relativamente all'obbligo di mantenimento, si ha la richiesta da parte della ricorrente di un importo di € 400,00 mensili (a fronte dell'importo di € 200,00 della separazione) e il contributo del 50% alle spese straordinarie relative al medesimo.
In assenza, tuttavia, di documentazione finanziaria o economica del resistente, non può allora che riconoscersi come minimo di sopravvivenza l'importo appunto di € 250,00 ritenuto oggi necessario da questo Tribunale cui deve essere aggiunto il 50% delle spese straordinarie secondo il nuovo protocollo di questo Tribunale , come inserito specificatamente in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in sede di dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 147/22 (causa di valore indeterminabile, di complessità bassa ai valori medi) . La liquidazione dell'onorario del Curatore verrà attuata con apposito decreto collegiale dopo la richiesta del medesimo
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la pronuncia di stato di cui alla sentenza n. 984/2024 data nel corso del presente giudizio disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) - Pronuncia, ai sensi dell'art. 330 cc, la decadenza di
[...]
dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia Controparte_1 Per_2
[...]
2) Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre , la quale Per_1 Parte_1
avrà altresì l'esclusiva responsabilità nell'assumere le decisioni di maggiore interesse per la medesima relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa oltre che per tutti i rapporti con la PA in materia di documenti specifici per la minore;
3) - dispone che il padre potrà vedere la figlia minore solo previ incontri protetti da concordare con i SS territorialmente competenti;
pagina 8 di 11 4) pone a carico del padre l'onere di versare entro il 10 di ogni mese per il mantenimento ordinario della minore un assegno di € 250,00 oltre rivalutazione istat annuale;
5) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per la figlia in ragione del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Per_1
Bergamo che si riporta integralmente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi pagina 9 di 11 post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente pagina 10 di 11 riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6) condanna il resistente alla rifusione delle spese a favore della ricorrente che si liquidano in € 98,00 di spese ed € 5.810,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per la fase iniziale, € 2.905,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 23.1.2025
IL PRESIDENTE est.
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