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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5964 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, così composta: dott. Michele Caccese Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel./est. dott. Pasquale Ucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2734/2019, riservata in decisione il
19.11.2025 ed avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 1091/2019, depositata il 16.4.2019
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI AS (CF: ), domiciliatario in Napoli alla via A. De Gasperi, C.F._2
33;
Appellante
E
in persona del liquidatore l.r.p.t., dott. Controparte_1
, con sede in Napoli, alla Piazza Matteotti n. 7 (P.IVA: ), Controparte_2 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Eugenio Russo (C.F.
, domiciliatario in AS, Corso Trieste n. 146; C.F._3
Appellata
NONCHE'
1 in persona del liquidatore p.t.,; Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_4
Appellati non costituiti
Motivi della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, parte appellante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.1091/2019, depositata il
16.4.2019, con la quale, tra le altre statuizioni, sono state rigettate tutte le domande proposte dall'attore , con la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di Ha resistito solo Controparte_1 [...]
CP_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2025 nessuno è comparso e la
Corte ha rinviato la causa all'udienza del 19.11.2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; il rinvio è stato ritualmente notificato ai difensori delle parti.
A tale ultima udienza, tenuta in modalità cartolare, nessuno è comparso in difetto di deposito delle note scritte in sostituzione di udienza, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Trattandosi di procedimento instaurato in primo grado successivamente all'entrata in vigore del novellato art.181 c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c. (modifica introdotta con d.l.
n.112 del 2008, conv. nella legge n.133 del 2008), la mancata comparizione delle parti comporta non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale ed immediata dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia quest'ultima che, avendo portata decisoria e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art.338 c.p.c., va pronunciata dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 20.11.2025.
Il consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
2 Dott. Michele Caccese
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