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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/07/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1175/2024 introdotto con ricorso depositato in data 09.08.2024 da
(C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
TO DE TR (AP) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura C. Di Filippo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Monferrato (AL) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Micaela Buschi
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 24.09.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone” OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Le parti hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni congiunte: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno pronunciare la separazione tra i signori
e stabilendo altresì che: - i coniugi vivranno Controparte_1 Parte_1
separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
- le figlie minori ed Per_1 Per_2
sono affidate ad entrambi i genitori secondo le modalità DEl'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
- la casa coniugale sita in San TO DE TR (AP), Via Fratelli Cervi n.24, viene assegnata alla IG.ra ; Parte_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
17:00 alle 21:30, e a fine settimana alterni dal venerdì alle ore 17:00 alla domenica alle ore 21:30, nel periodo DEla frequenza scolastica. Durante l'estate ed anche nel periodo scolastico quando il sig. avrà trovato una abitazione CP_1
logisticamente più rispondente alle esigenze scolastiche e extrascolastiche DEle figlie minori che frequentano scuola ed attività extracurricolari nel Comune di San
TO DE TR, il padre potrà tenere con sé le figlie, nel week end a lui spettante, dal venerdì alle ore 17:00 fino al lunedì mattina. Inoltre, il padre potrà tenerle con sé in occasione DEla sospensione DEle lezioni scolastiche per più di due giorni (c.d. ponti), in tal caso le preleverà dalla loro abitazione nel giorno DEla sospensione DEle lezioni scolastiche dalle ore 17:00 fino alla ripresa DEle lezioni scolastiche quando le condurrà direttamente a scuola. Nel periodo natalizio ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé le figlie dalla sospensione DEle lezioni scolastiche fino alle ore 21:00 DE 30.12 o dalle ore 21:00 DE 30.12 fino alla ripresa DEle lezioni scolastiche, quando le riaccompagnerà a scuola. Nel periodo pasquale il padre potrà tenere con sé le figlie, ad anni alterni, dalla sospensione DEle lezioni scolastiche fino alle ore 21:00 DE giorno di Pasqua o dalle ore 21:00 di tale giorno fino alla ripresa DEle lezioni scolastiche. Inoltre, il padre potrà tenere con sé le figlie per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo. In ogni caso, nei periodi di festività alternati si stabilisce che il quando ha con sé le figlie nei periodi di sospensione DEle CP_1
lezioni scolastiche, dovrà riaccompagnare le figlie a scuola nel giorno di ripresa DEle lezioni. - porre a carico DE sig. 350 euro a titolo di mantenimento per CP_1
ciascuna figlia minore e di 100 euro a titolo di mantenimento DEla moglie, oltre il 50% DEle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse DEle figlie, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello Marche e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati DE
Distretto; - l'assegno unico familiare verrà riscosso integralmente dalla sig.ra
- il signor , attualmente residente in [...] CP_1
Antoni, 31, si impegna a trovare una abitazione logisticamente più rispondente alle esigenze scolastiche e extrascolastiche DEle figlie minori che frequentano scuola ed attività extracurricolari nel Comune di San TO DE TR. Spese di lite compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.08.2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 12/06/2016 la ricorrente contraeva matrimonio concordatario con il sig.
, scegliendo il regime DEla separazione dei beni. Il matrimonio Controparte_1
veniva iscritto al n. 53, parte 2, serie C DEeg.1 Registro degli Atti di Matrimonio DEl'anno 2016 DE Comune di San TO DE TR (AP);
- la coppia ha due figlie: , nata a [...] il [...], cod. fisc. Per_1 [...]
, di anni 12, e nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F._3 Per_2 [...]
, di anni 8; C.F._4
- i coniugi, da settembre 2021, hanno stabilito la residenza familiare in San TO DE TR in Via Fratelli Cervi n. 24, presso l'appartamento di proprietà dei genitori DE resistente, concesso in comodato gratuito per l'abitazione familiare meglio distinto al NCEU DE detto Comune al foglio31 part. 403 sub 7 e sub 16;
- il distacco, ormai maturato tra i coniugi per aspetti comportamentali reiteratamente agìti dal sig. , ha determinato il definitivo venir meno DEl'affectio CP_1
coniugalis e l'impossibilità di ipotizzare una futura convivenza mentre vani sono stati i tentativi di addivenire ad una separazione consensuale;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con decreto DE 11.09.2024, il Presidente DE Tribunale designava il giudice relatore, cui DEegava la trattazione DE procedimento, e fissava l'udienza DE 13.03.2025 per la prima comparizione DEle parti innanzi al magistrato DEegato.
In data 03.02.2025 si costituiva in giudizio impugnando e Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, prodotto e richiesto in quanto infondato in fatto ed in diritto e non corrispondente al vero.
All'udienza DE 13.03.2025 il Giudice adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviava la causa all'udienza DE 10.07.2025 per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo;
in tale data, il Giudice, preso atto DEl'accordo raggiunto tra le parti, fissava l'udienza DE 22.07.2025 per la rimessione DEla causa in decisione al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stessi. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi DEle parti stesse nonché, soprattutto, quelli DEle figlie minori e Per_1
Per_2
Stante la natura necessitata DEla controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, le spese di lite sono da compensarsi, integralmente, tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, recependo le condizioni concordate tra le parti come in epigrafe rappresentate, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura DEla Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile DE Comune di San TO DE
TR in quanto l'atto è stato trascritto nel registro atti di matrimonio di detto
Comune al n. 53, parte 2, serie C DEeg.1;
3. affida le figlie minori ed ad entrambi i genitori secondo le modalità Per_1 Per_2
DEl'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
4. assegna la casa coniugale sita in San TO DE TR (AP), Via Fratelli Cervi
n. 24, alla IG.ra Parte_1
5. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle 21:30, e a fine settimana alterni dal venerdì alle ore
17:00 alla domenica alle ore 21:30, nel periodo DEla frequenza scolastica. Durante
l'estate ed anche nel periodo scolastico, quando il sig. avrà trovato una CP_1
abitazione logisticamente più rispondente alle esigenze scolastiche e extrascolastiche DEle figlie minori che frequentano scuola ed attività extracurricolari nel Comune di San TO DE TR, il padre potrà tenere con sé le figlie, nel week end a lui spettante, dal venerdì alle ore 17:00 fino al lunedì mattina. Inoltre, il padre potrà tenerle con sé in occasione DEla sospensione DEle lezioni scolastiche per più di due giorni (c.d. ponti), in tal caso le preleverà dalla loro abitazione nel giorno DEla sospensione DEle lezioni scolastiche dalle ore 17:00 fino alla ripresa DEle lezioni scolastiche quando le condurrà direttamente a scuola.
Nel periodo natalizio ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé le figlie dalla sospensione DEle lezioni scolastiche fino alle ore 21:00 DE 30.12 o dalle ore 21:00 DE 30.12 fino alla ripresa DEle lezioni scolastiche, quando le riaccompagnerà a scuola. Nel periodo pasquale il padre potrà tenere con sé le figlie, ad anni alterni, dalla sospensione DEle lezioni scolastiche fino alle ore 21:00 DE giorno di Pasqua o dalle ore 21:00 di tale giorno fino alla ripresa DEle lezioni scolastiche. Inoltre, il padre potrà tenere con sé le figlie per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo. In ogni caso, nei periodi di festività alternati si stabilisce che il quando ha con sé le figlie nei periodi di sospensione DEle lezioni CP_1
scolastiche, dovrà riaccompagnare le figlie a scuola nel giorno di ripresa DEle lezioni;
6. pone a carico DE sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la CP_1 Pt_1
somma di 350 euro a titolo di mantenimento per ciascuna figlia minore e di 100 euro a titolo di mantenimento DEla moglie, oltre il 50% DEle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse DEle figlie, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello
Marche e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati DE Distretto;
7. dispone che l'assegno unico familiare venga riscosso integralmente dalla sig.ra
Pt_1
8. spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 24/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1175/2024 introdotto con ricorso depositato in data 09.08.2024 da
(C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
TO DE TR (AP) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura C. Di Filippo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Monferrato (AL) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Micaela Buschi
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 24.09.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone” OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Le parti hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni congiunte: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno pronunciare la separazione tra i signori
e stabilendo altresì che: - i coniugi vivranno Controparte_1 Parte_1
separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
- le figlie minori ed Per_1 Per_2
sono affidate ad entrambi i genitori secondo le modalità DEl'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
- la casa coniugale sita in San TO DE TR (AP), Via Fratelli Cervi n.24, viene assegnata alla IG.ra ; Parte_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
17:00 alle 21:30, e a fine settimana alterni dal venerdì alle ore 17:00 alla domenica alle ore 21:30, nel periodo DEla frequenza scolastica. Durante l'estate ed anche nel periodo scolastico quando il sig. avrà trovato una abitazione CP_1
logisticamente più rispondente alle esigenze scolastiche e extrascolastiche DEle figlie minori che frequentano scuola ed attività extracurricolari nel Comune di San
TO DE TR, il padre potrà tenere con sé le figlie, nel week end a lui spettante, dal venerdì alle ore 17:00 fino al lunedì mattina. Inoltre, il padre potrà tenerle con sé in occasione DEla sospensione DEle lezioni scolastiche per più di due giorni (c.d. ponti), in tal caso le preleverà dalla loro abitazione nel giorno DEla sospensione DEle lezioni scolastiche dalle ore 17:00 fino alla ripresa DEle lezioni scolastiche quando le condurrà direttamente a scuola. Nel periodo natalizio ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé le figlie dalla sospensione DEle lezioni scolastiche fino alle ore 21:00 DE 30.12 o dalle ore 21:00 DE 30.12 fino alla ripresa DEle lezioni scolastiche, quando le riaccompagnerà a scuola. Nel periodo pasquale il padre potrà tenere con sé le figlie, ad anni alterni, dalla sospensione DEle lezioni scolastiche fino alle ore 21:00 DE giorno di Pasqua o dalle ore 21:00 di tale giorno fino alla ripresa DEle lezioni scolastiche. Inoltre, il padre potrà tenere con sé le figlie per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo. In ogni caso, nei periodi di festività alternati si stabilisce che il quando ha con sé le figlie nei periodi di sospensione DEle CP_1
lezioni scolastiche, dovrà riaccompagnare le figlie a scuola nel giorno di ripresa DEle lezioni. - porre a carico DE sig. 350 euro a titolo di mantenimento per CP_1
ciascuna figlia minore e di 100 euro a titolo di mantenimento DEla moglie, oltre il 50% DEle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse DEle figlie, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello Marche e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati DE
Distretto; - l'assegno unico familiare verrà riscosso integralmente dalla sig.ra
- il signor , attualmente residente in [...] CP_1
Antoni, 31, si impegna a trovare una abitazione logisticamente più rispondente alle esigenze scolastiche e extrascolastiche DEle figlie minori che frequentano scuola ed attività extracurricolari nel Comune di San TO DE TR. Spese di lite compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.08.2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 12/06/2016 la ricorrente contraeva matrimonio concordatario con il sig.
, scegliendo il regime DEla separazione dei beni. Il matrimonio Controparte_1
veniva iscritto al n. 53, parte 2, serie C DEeg.1 Registro degli Atti di Matrimonio DEl'anno 2016 DE Comune di San TO DE TR (AP);
- la coppia ha due figlie: , nata a [...] il [...], cod. fisc. Per_1 [...]
, di anni 12, e nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F._3 Per_2 [...]
, di anni 8; C.F._4
- i coniugi, da settembre 2021, hanno stabilito la residenza familiare in San TO DE TR in Via Fratelli Cervi n. 24, presso l'appartamento di proprietà dei genitori DE resistente, concesso in comodato gratuito per l'abitazione familiare meglio distinto al NCEU DE detto Comune al foglio31 part. 403 sub 7 e sub 16;
- il distacco, ormai maturato tra i coniugi per aspetti comportamentali reiteratamente agìti dal sig. , ha determinato il definitivo venir meno DEl'affectio CP_1
coniugalis e l'impossibilità di ipotizzare una futura convivenza mentre vani sono stati i tentativi di addivenire ad una separazione consensuale;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con decreto DE 11.09.2024, il Presidente DE Tribunale designava il giudice relatore, cui DEegava la trattazione DE procedimento, e fissava l'udienza DE 13.03.2025 per la prima comparizione DEle parti innanzi al magistrato DEegato.
In data 03.02.2025 si costituiva in giudizio impugnando e Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, prodotto e richiesto in quanto infondato in fatto ed in diritto e non corrispondente al vero.
All'udienza DE 13.03.2025 il Giudice adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviava la causa all'udienza DE 10.07.2025 per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo;
in tale data, il Giudice, preso atto DEl'accordo raggiunto tra le parti, fissava l'udienza DE 22.07.2025 per la rimessione DEla causa in decisione al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stessi. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi DEle parti stesse nonché, soprattutto, quelli DEle figlie minori e Per_1
Per_2
Stante la natura necessitata DEla controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, le spese di lite sono da compensarsi, integralmente, tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, recependo le condizioni concordate tra le parti come in epigrafe rappresentate, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura DEla Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile DE Comune di San TO DE
TR in quanto l'atto è stato trascritto nel registro atti di matrimonio di detto
Comune al n. 53, parte 2, serie C DEeg.1;
3. affida le figlie minori ed ad entrambi i genitori secondo le modalità Per_1 Per_2
DEl'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
4. assegna la casa coniugale sita in San TO DE TR (AP), Via Fratelli Cervi
n. 24, alla IG.ra Parte_1
5. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle 21:30, e a fine settimana alterni dal venerdì alle ore
17:00 alla domenica alle ore 21:30, nel periodo DEla frequenza scolastica. Durante
l'estate ed anche nel periodo scolastico, quando il sig. avrà trovato una CP_1
abitazione logisticamente più rispondente alle esigenze scolastiche e extrascolastiche DEle figlie minori che frequentano scuola ed attività extracurricolari nel Comune di San TO DE TR, il padre potrà tenere con sé le figlie, nel week end a lui spettante, dal venerdì alle ore 17:00 fino al lunedì mattina. Inoltre, il padre potrà tenerle con sé in occasione DEla sospensione DEle lezioni scolastiche per più di due giorni (c.d. ponti), in tal caso le preleverà dalla loro abitazione nel giorno DEla sospensione DEle lezioni scolastiche dalle ore 17:00 fino alla ripresa DEle lezioni scolastiche quando le condurrà direttamente a scuola.
Nel periodo natalizio ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé le figlie dalla sospensione DEle lezioni scolastiche fino alle ore 21:00 DE 30.12 o dalle ore 21:00 DE 30.12 fino alla ripresa DEle lezioni scolastiche, quando le riaccompagnerà a scuola. Nel periodo pasquale il padre potrà tenere con sé le figlie, ad anni alterni, dalla sospensione DEle lezioni scolastiche fino alle ore 21:00 DE giorno di Pasqua o dalle ore 21:00 di tale giorno fino alla ripresa DEle lezioni scolastiche. Inoltre, il padre potrà tenere con sé le figlie per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo. In ogni caso, nei periodi di festività alternati si stabilisce che il quando ha con sé le figlie nei periodi di sospensione DEle lezioni CP_1
scolastiche, dovrà riaccompagnare le figlie a scuola nel giorno di ripresa DEle lezioni;
6. pone a carico DE sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la CP_1 Pt_1
somma di 350 euro a titolo di mantenimento per ciascuna figlia minore e di 100 euro a titolo di mantenimento DEla moglie, oltre il 50% DEle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse DEle figlie, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello
Marche e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati DE Distretto;
7. dispone che l'assegno unico familiare venga riscosso integralmente dalla sig.ra
Pt_1
8. spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 24/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi