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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 210/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere Estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 210/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Marina Pivoni, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via Fratelli Pella, 20/A
APPELLANTE Contro
in qualità di Impresa Designata per l'Umbria dal Controparte_1 Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (P. IVA ), in P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.
Giampiero Molinari, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via Verzaro, 53
APPELLANTE INCIDENTALE E contro
(C.F. Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE Avente ad OGGETTO: “lesione personale” CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1507/2022, emessa dal
Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 28.10.2022, pubblicata il 02.11.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 468/2015, con la quale era stata accertata la responsabilità esclusiva di Controparte_2 alla guida di veicolo non identificato, per il sinistro stradale verificatosi in data 29.08.2011, e, per l'effetto, accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale avanzata dal medesimo avverso convenuta contumace, e Parte_1 Controparte_2
in qualità di Impresa Designata dal Fondo di Controparte_1 Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Umbria.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: 1) dell'erronea valutazione della testimonianza resa dal teste oculare, IG. il quale ha Testimone_1 sempre escluso che il veicolo condotto da potesse essere Controparte_2 identificato nella Opel Corsa di di Napoli, cognato della Persona_1
pagina 1 di 19 conducente, e della conseguente omessa condanna di Controparte_1
ex art. 96, comma 3, c.p.c. per aver temerariamente resistito in
[...] giudizio, affermando il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della previa identificazione del veicolo nell'Opel Corsa di
[...] ; 2) dell'erronea liquidazione del danno non patrimoniale, per aver R_ ritenuto che il IG. avesse 54 anni e non già 53 alla data della Pt_1 guarigione clinica, e dell'insufficiente personalizzazione del danno non patrimoniale, da quantificarsi almeno nel 30% del danno biologico;
3) dell'erroneo rigetto delle prove testimoniali dirette a comprovare la sofferenza soggettiva interiore del danneggiato;
4) domandando altresì la produzione di documento e di nuovo capitolo di prova diretto a comprovare la perdurante attività lavorativa del danneggiato “ai fini della quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa generica quale lesione della cenestesi lavorativa”; 5) dell'omessa valutazione delle parestesie sofferte dal in sede di C.T.U., meramente descritte e Pt_1 non già valutate nella quantificazione della lesione invalidante;
6) dell'erronea valutazione della violazione dei canoni di sinteticità a cura del procuratore di parte attrice, obbligata a difendersi dalle lesioni alla propria reputazione, in violazione dei doveri di lealtà e proibità, e della conseguente erronea riduzione del 30% delle spese di lite in ragione della prolissità degli scritti difensivi;
7) della pronuncia extrapetita su domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica mai proposta, avendo parte attrice unicamente richiesto “il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa generica, anche sotto il profilo della lesione della cenestesi lavorativa, quale pregiudizio di carattere non patrimoniale da considerare ai fini della personalizzazione del danno biologico dinamico/relazionale permanente”; 8) dell'erroneo rigetto della domanda ex artt. 88 e 89 c.p.c.;
9) dell'erronea liquidazione delle spese di lite, in ragione della mancata applicazione dello scaglione di valore da 52.000 € a 260.000,00 €, dell'omesso aumento del 50% in ragione della complessità oggettiva della causa, dell'erronea decurtazione del 30% in ragione della prolissità degli scritti difensivi di parte attrice, in applicazione di art. 46 disp. Att.
C.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, benché non applicabile ratione temporis;
10) dell'erronea condanna dei convenuti in solido tra loro, benché l'obbligazione dell'Impresa Designata abbia natura sostitutiva rispetto a quella del danneggiante.
In data 21.07.2023 si è costituita l'appellata Controparte_1 in qualità di Impresa designata per l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante principale, opponendosi alle istanze istruttorie e proponendo altresì appello incidentale, dolendosi: 1) dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 283, lett. a), d. lgs. n.
209/2005, per essere stati identificati sia il conducente che il veicolo condotto;
2) dell'omesso accertamento del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro.
pagina 2 di 19 3. Con ordinanza del 07.08.2024 il Consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 19.03.2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'erronea applicazione del parametro equitativo tabellare, avuto riguardo all'età del danneggiato al momento dell'evento di danno, ed all'erronea decurtazione delle spese di lite in ragione della prolissità degli scritti di parte, ai sensi dell'art. 46, comma 4, disp. att. C.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, non applicabile ratione temporis.
L'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre dichiararsi l'inammissibilità del settimo e decimo motivo d'impugnazione principale per carenza d'interesse ad agire.
L'appellante si duole, rispettivamente, della pronuncia extrapetita su domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica mai proposta, avendo parte attrice unicamente richiesto “il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa generica, anche sotto il profilo della lesione della cenestesi lavorativa, quale pregiudizio di carattere non patrimoniale da considerare ai fini della personalizzazione del danno biologico dinamico/relazionale permanente” e dell'erronea condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno in favore di parte attrice, benché l'obbligazione dell'Impresa
Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada abbia natura sostitutiva rispetto a quella del danneggiante. Ebbene, il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica – asseritamente non proposta - non ha comportato alcuna conseguenza per parte attrice, non avendone il Giudice di prime cure tenuto conto neppure in sede di liquidazione delle spese di lite. Ancor più, la condanna solidale dei convenuti configura un vantaggio per il danneggiato, autorizzato a domandare il risarcimento del danno, per l'intero, indistintamente nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali ed avrebbe, se del caso, dovuto essere impugnata dall'appellata contumace, IG.ra Da tanto consegue la carenza di interesse ad P_ agire con riguardo ai suddetti motivi d'impugnazione.
5. Il primo motivo d'impugnazione principale ed il primo motivo d'impugnazione incidentale devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze mosse – dolendosi gli appellanti, per un verso, dell'omesso accertamento della radicale estraneità del veicolo di proprietà del IG. al sinistro de quo e, Persona_1 conseguentemente, dell'omessa condanna della convenuta per lite temeraria e, per altro verso, del difetto di legittimazione passiva di
[...]
in qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_1 per le vittime della strada per la Regione Umbria, in ragione dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 283, lett. a), d. lgs. n.
209/2005, per essere stati identificati sia il conducente, IG.ra P_
, che il veicolo condotto, Opel Corsa di proprietà del cognato della
[...]
pagina 3 di 19 , IG.ra - sono infondati e devono essere P_ Persona_1 rigettati.
In primo luogo, in tema di legittimazione, perché sussista la legittimazione attiva o passiva è necessario e sufficiente che un soggetto affermi la propria titolarità del lato attivo di un diritto
(legittimazione attiva) e che ad un soggetto sia attribuita titolarità del lato passivo di un diritto (legittimazione passiva), senza che sull'esistenza di tali condizioni dell'azione venga ad influire la concreta titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, la quale viene a tradursi in una mera questione di merito che conduce conseguentemente non ad una pronuncia in rito sulla legittimazione, ma ad una pronuncia in merito sulla possibilità di accogliere la domanda. Ebbene, sin dall'atto di citazione nel giudizio di primo grado il IG. ha Pt_1 rappresentato di essere stato investito da veicolo condotto dalla IG.ra ma non identificato, con ciò radicando la legittimazione passiva P_ di in qualità di Impresa designata dal Fondo di Controparte_1 Garanzia per le vittime della strada per la Regione Umbria. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva ivi reiterata dall'appellante incidentale.
5.1 Nel merito, giova, inoltre, premettersi che nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, può agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di solidarietà vittime della strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze oggettive, non dipendenti da sua negligenza;
la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell'impresa designata rispetto a tale sinistro rimarrà stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l'identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso (Cassazione civile sez. III -
22/11/2016, n. 23710). In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs.
n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto
(Cassazione civile , sez. III , 19/04/2023 , n. 10540; Cassazione civile , sez. III , 15/02/2024 , n. 4213). Peraltro, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il pagina 4 di 19 danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cassazione civile sez. VI -
15/04/2021, n. 9873). La presentazione di denuncia contro ignoti non costituisce, dunque, condizione di proponibilità della domanda avverso il
Fondo di solidarietà né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo non identificato, purché non risulti provato che l'omessa identificazione del veicolo sia dipesa da circostanze imputabili a negligenza della vittima.
5.2 Tanto premesso, correttamente, il Giudice di prime cure, avuto riguardo al complessivo materiale istruttorio e, peculiarmente, agli atti dell'istruttoria dibattimentale svoltasi in sede penale (all.ti 14 e 15 parte attrice), ha accertato che, anche all'esito delle indagini svolte dalle forze di polizia e dell'esito dei procedimenti penali incardinati a carico della IG.ra , il veicolo dalla medesima condotto è rimasto P_ non identificato ovvero dubitativamente identificato. Ciò in quanto, nonostante la medesima conducente, IG.ra , dapprima fuggita e P_ successivamente identificatasi, ed il marito, IG. abbiano Parte_2 dichiarato che al momento del sinistro la si trovava alla guida P_ di Opel Corsa di colore nero di proprietà del cognato, IG. Persona_1 del quale tuttavia non ricordava il numero di targa, a bordo del quale si trovava anche la figlia, che, una volta fuggita, la conducente aveva raggiunto il marito ed il cognato al Percorso Verde di Perugia e che quest'ultimo aveva fatto immediato rientro presso la propria residenza, in
Campania, - dichiarazioni in ogni caso prive di valore confessorio nei riguardi di -, le discordanze emerse in sede istruttorie non Persona_1 consentono di ritenere “più probabile che non” che il veicolo condotto dalla al momento del sinistro fosse effettivamente la Opel Corsa P_ del cognato, In primo luogo, infatti, gli agenti della Persona_1 Polizia Municipale incaricati delle dovute indagini, hanno accertato che la
IG.ra risultava, all'epoca dei fatti, intestataria di due Controparte_2 veicoli, nessuno dei quali una Opel Corsa, mentre il IG. Parte_2 marito della conducente e fratello di risultava Persona_1 intestatario di più veicoli, tra i quali una Citroen ZX station-wagon targata AJ045FF, ben potendo, dunque, la trovarsi alla guida di P_ uno di tali veicoli, contrariamente a quanto riferito. In secondo luogo, il testimone oculare, IG. nelle s.i.t. rese nell'immediatezza Testimone_1 dell'evento di danno, dichiarava di trovarsi alla guida del proprio motociclo quando l'autovettura “di colore scuro” che lo precedeva, con a bordo due persone giovani, delle quali tuttavia non sapeva identificare il sesso, svoltava improvvisamente a sinistra occupando l'opposta corsia di marcia e causando il sinistro, precisando di non essere riuscito a prendere il numero di targa ma di poter affermare che le prime lettere erano “AJ” e pagina 5 di 19 che vi fosse attaccato un adesivo rotondo riportante l'effige di un grifetto rosso. Il danneggiato, IG. dichiarava, invece, che, Pt_1 mentre si trovava a bordo del proprio motociclo, un veicolo di colore scuro, forse un'Opel Corsa vecchio modello, ometteva di dargli la precedenza. Gli agenti di NA CC incaricati di eseguire i dovuti accertamenti hanno verificato che il IG. risultava Persona_1 effettivamente intestatario di un'autovettura Opel Corsa di colore nero, non assicurata, che, tuttavia, non risultava incidentata ed aveva un numero di targa (CM389DW) non coincidente con le iniziali riferite dal testimone oculare. Infine, il medesimo testimone oculare, durante l'istruttoria dibattimentale penale, escludeva esplicitamente che il veicolo mostratogli in fotografia, di proprietà del potesse essere coinvolto Persona_1 nel sinistro, affermando che il veicolo coinvolto era un Opel Corsa di un modello anteriore rispetto a quello mostratogli (“l'Opel Corsa non è questo modello. È il modello precedente a questo, quello che ha il fanalino piccolo sotto, quello ovalino, all'incirca”), confermando di ricordare benissimo che le iniziali della targa erano “AJ”. A ben vedere, dunque, il marito della , risultava intestatario di un P_ Parte_2 veicolo di modello differente ma le iniziali della cui targa erano le medesime di quelle indicate dal testimone oculare;
il cognato, R_
, invece, risultava intestatario di un'auto del medesimo tipo e
[...] colore, ma di modello successivo rispetto a quella descritta dal testimone oculare, con targa differente e risultante, in ogni caso, non incidentata.
La contraddittorietà delle risultanze istruttorie, pertanto, non consente di ritenere provato, neppure in forza del più mite criterio di accertamento civilistico del “più probabile che non”, che il veicolo condotto dalla fosse effettivamente l'Opel Corsa targata CM389DW di proprietà di P_
Parte attrice ha, dunque, correttamente provato che Persona_1 l'evento di danno è stato cagionato da veicolo rimasto non identificato per causa ad essa non imputabile, con ciò comprovando il proprio diritto al risarcimento del danno ex art. 283, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 209/2005.
5.3 Né le negligenze nella conduzione dell'attività investigativa a cura della Polizia Giudiziaria di Perugia e di NA Trocchia – come invocate dall'appellante incidentale - possono essere in alcun modo imputate al danneggiato, il quale, caduto a terra a causa del sinistro ed immediatamente condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Silvestrini
a causa delle lesioni riportate e, pertanto, impossibilitato a provvedere all'identificazione del veicolo in fuga, ha, al contrario, repentinamente offerto resoconto lineare della dinamica del sinistro, sporto denuncia avverso la e sollecitato le autorità competenti ad attivarsi onde P_ conseguire l'identificazione del veicolo. Né al danneggiato in seguito a sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato può richiedersi una cd. probatio diabolica dell'impossibilità di identificare il veicolo, negandogli altrimenti le tutele normativamente previste a presidio proprio di tale peculiare ipotesi. Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, […] l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima - in linea con l' art. 1, comma 4, della direttiva Ce del Consiglio del 30
pagina 6 di 19 dicembre 1983, n. 84/5 , trasfuso nell' art. 10, comma 1, della direttiva
CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103 - sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima (Cassazione civile , sez. VI , 17/12/2019 , n. 33444). Orbene, nel caso di specie, in cui il conducente del veicolo non identificato si è dato alla fuga pressoché nell'immediatezza del fatto – come comprovato dalle concordi dichiarazioni del testimone oculare, IG. -, ricorre, Tes_1 dunque, certamente, un'ipotesi idonea a fondare la responsabilità risarcitoria di in qualità di impresa designata Controparte_1 dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a) C.d.A. (d.lgs. n. 209/2005), in misura proporzionale al grado di responsabilità nella causazione dell'evento ascrivibile al conducente del veicolo non identificato, in ossequio della ratio normativa sottesa al Codice della Strada, di massima tutela della vittima, come anche perseguita in caso di sinistro in cui sia coinvolto veicolo non assicurato, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. b) C.d.A. (d.lgs. n. 209/2005). Ne consegue il rigetto del primo motivo d'impugnazione incidentale.
5.3 Nondimeno, correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di condanna della convenuta ex art. 96, comma 3, c.p.c., perché assolutamente infondata. La convenuta, ha, infatti, legittimamente esercitato il proprio diritto di difesa limitandosi ad evidenziare le ritenute incongruenze emergenti dalle risultanze istruttorie – ancorché inidonee a fondare l'identificazione del veicolo. Non risulta, dunque, affatto comprovato che la convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Ne consegue il rigetto del primo motivo d'impugnazione principale.
6. Il secondo motivo d'impugnazione incidentale deve essere trattato preliminarmente in quanto involgente la dinamica del sinistro e l'omesso accertamento del concorso di colpa del danneggiato, è infondato e deve essere rigettato. Correttamente, infatti, il Giudice di prime cure, - con motivazione da intendersi ivi integralmente richiamata (cap. 4, pagg.
7,8,9) - ha accertato la dinamica del sinistro in forza delle concordi risultanze istruttorie ed il superamento della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. in forza dell'integrale ascrivibilità dell'evento di danno all'esclusiva responsabilità della conducente del veicolo non identificato, IG.ra per essersi dapprima fermata P_ nell'intento di svoltare a sinistra ed aver poi, inopinatamente, ripreso la svolta a sinistra, omettendo di verificare che l'opposta corsia di marcia fosse libera e di dare la precedenza al motociclo condotto dal IG.
, con ciò urtandolo all'interno della sua corsia di marcia e Pt_1 cagionandone la caduta a terra. Le dichiarazioni rese dal danneggiato, IG.
, dapprima agli agenti della Polizia Municipale in data 05.09.2011, Pt_1 poi nella denuncia presentata avverso la IG.ra ed infine durante P_ il procedimento penale svoltosi a carico della medesima dinanzi al
Tribunale di Perugia, risultano, peraltro, assolutamente congruenti con le pagina 7 di 19 risultanze istruttorie e non sono in alcun modo idonee ad invalidare l'accertamento della dinamica del sinistro compiuto dal Giudice di prime cure. Il danneggiato ha, infatti, sempre dichiarato che al momento del sinistro aveva rallentato fortemente, fino quasi a fermarsi, in considerazione della svolta dei veicoli che lo precedevano;
che stava, pertanto, procedendo a velocità assolutamente moderata;
che aveva visto nell'opposto senso di marcia un veicolo di colore scuro fermo nella corsia adibita alla manovra di svolta a sinistra, adibita all'immissione sulla rampa di accesso a Via Canali;
che, improvvisamente, il conducente del veicolo non identificato svoltava a sinistra occupando la sua corsia di marcia;
che, nonostante avesse provato a frenare in tempo utile ed a spostarsi alla propria sinistra (pertanto, verso il centro della carreggiata), non riusciva ad evitare il veicolo ed impattava con la parte anteriore del proprio motociclo contro la parte laterale destra posteriore dell'auto. Peraltro, la planimetria inserita nel rapporto della Polizia
Municipale (all. 8 parte convenuta) non comprova affatto che l'urto si sarebbe verificato in prossimità dell'aiuola spartitraffico, ma, al contrario, che il punto d'urto è stato rinvenuto proprio al centro della corsia di marcia di pertinenza del motociclista. Del pari, la circostanza che il motociclista ha impattato contro il lato posteriore destro del veicolo comprova unicamente che la occupava trasversalmente la P_ corsia di marcia di pertinenza del e che, nonostante costui abbia Pt_1 deviato la propria direzione di marcia verso sinistra, la conducente del veicolo non ha completato la svolta prima che il motociclista sopraggiungesse. Inoltre, la circostanza che il tenesse una Pt_1 velocità inadeguata – come asserito dall'appellante incidentale - risulta smentita dalle dichiarazioni rese dal teste oculare, IG. il Tes_1 quale, pur non potendo esattamente quantificare la velocità di marcia del motociclista, ha affermato che il medesimo procedeva sicuramente ad una velocità di marcia inferiore a 50 km/h in quanto la strada era trafficata – circostanza confermata da quanto riferito dal medesimo Né la Pt_1 violazione del limite di velocità del danneggiato può desumersi dalla mera circostanza che il medesimo non sia riuscito ad evitare l'impatto con il veicolo non identificato, acclarato che, come dichiarato dal danneggiato e confermato dal teste oculare IG. il veicolo, dapprima fermatosi Tes_1 per la svolta, ha improvvisamente invaso la corsia di marcia del Pt_1 con ciò dapprima inducendo il motociclista a confidare nel rispetto del
Codice della Strada da parte del conducente del veicolo non identificato ed a proseguire ordinariamente nella propria marcia, per poi invadere la sua corsia di marcia a circa 10 metri dall'intersezione ed impedirgli di adottare qualsiasi misura idonea ad evitare l'impatto. Non risulta, dunque, provato il concorso di colpa del danneggiato.
7. Tanto premesso il punto di an, il terzo, quarto e quinto motivo d'impugnazione – a mente dei quali l'appellante principale si duole dell'erroneo rigetto delle prove testimoniali richieste e dirette a comprovare la sofferenza soggettiva interiore del danneggiato, domandando altresì la produzione di documento e di nuovo capitolo di prova diretti a pagina 8 di 19 comprovare la perdurante attività lavorativa del danneggiato, nonché dell'omessa valutazione delle parestesie sofferte dal in sede di Pt_1 C.T.U. - devono essere trattati preliminarmente e congiuntamente e sono infondati.
Correttamente, il Giudice di prime cure ha rigettato le prove testimoniali richieste e dirette a comprovare la sofferenza soggettiva interiore del danneggiato, in quanto involgenti capitoli di prova di carattere valutativo ovvero de relato actoris. L'omessa devoluzione di domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica alla cognizione della Corte e, per altro verso, la già ritenuta personalizzazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente in ragione del danno da perdita della capacità lavorativa generica – conseguentemente parametrato sul carattere permanente della medesima invalidità e non ridotto in ragione della prossima età pensionabile del danneggiato - determina, altresì,
l'inutilità della produzione documentale dell'appellante principale diretta a comprovare la perdurante attività lavorativa del danneggiato – ancorché ritenuta ammissibile con ordinanza 11.10.2023 – nonché l'inutilità del nuovo capitolo di prova al medesimo fine richiesto – già ritenuta con la medesima ordinanza.
7.1 Il Giudice di prime cure ha, altresì, correttamente aderito alle risultanze della Consulenza tecnica medico-legale, espletata dal dott.
Medico Specialista in Medicina Legale e Psichiatria, in Persona_2 quanto assolutamente condivisibili in ragione della minuziosa analisi della documentazione in atti, della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle valutazioni compiute. In risposta alle osservazioni di parte attrice circa l'omessa valutazione delle parestesie al braccio sofferte dal danneggiato, il Consulente ha, inoltre, esaustivamente chiarito che il danno biologico sofferto dal danneggiato è stato già compiutamente descritto nella sua espressività clinica (“lieve ipomiotrofia, articolarità della scapolo-omerale limitata circa 1/3 nella elevazione e retropulsione, pronosupinazione limitata di pari grado, estensione di gomito incompleta di circa 30°, deficit flessorio di circa ¼.
Deficit di forza prensile apprezzabile. Riferita dolorabilità articolare, specie sotto sforzo, con presenza di parestesie e disestesie a tutto il braccio”) e che le parestesie sofferte dal danneggiato sono state, pertanto, già valutate in sede di quantificazione del danno biologico. Né può ritenersi che il Consulente, espressamente incaricato dell'accertamento e della quantificazione del danno biologico, si sia inopinatamente limitato a descrivere le parestesie omettendo di tenerne conto in sede di quantificazione del danno biologico, come asserito dall'appellante.
L'appellante, infine, si duole dell'omesso richiamo del C.T.U., non già al fine di considerare dette personalizzazione nella quantificazione del danno biologico quanto al fine di considerare “dette parestesie ai fini della personalizzazione del danno biologico/dinamico-relazionale permanente, ossia in termini di sofferenza interiore”. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, il danno morale, che va ad pagina 9 di 19 integrare il danno non patrimoniale da lesione alla salute e consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore, non può essere oggetto di valutazione medico-legale in ragione del suo carattere strettamente personale e, pertanto, deve necessariamente formare oggetto di serrata valutazione giudiziale ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Il medesimo appellante ha, peraltro, riconosciuto che
“l'accertamento del danno da sofferenza soggettiva interiore, ossia del dolore come sofferenza emotiva è di esclusiva competenza del giudice e non del C.T.U.”. Infine, nel caso di specie la componente cd. morale del danno non patrimoniale è stata già integralmente liquidata e quella biologica è stata personalizzata proprio in ragione del particolare dolore dell'animo patito dal danneggiato in conseguenza della lesione invalidante. Ne consegue l'infondatezza del quinto motivo d'impugnazione e delle istanze di integrazione della Consulenza tecnica medico-legale.
8. Il secondo motivo d'impugnazione principale è parzialmente fondato, limitatamente all'erronea applicazione del parametro tabellare con riguardo all'età del danneggiato al momento dell'evento di danno.
Le doglianze riguardo all'erronea liquidazione tabellare del danno non patrimoniale per aver il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto che il danneggiato avesse 54 anni e, non già, 53 al momento dell'evento di danno, sono fondate. Correttamente, infatti, il Giudice di prime cure ha assunto a parametro di riferimento i valori standard previsti dalle Tabelle di Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica, permanente e transitorio, in quanto considerate dalla giurisprudenza di legittimità come parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno, a garanzia di uniforme applicazione del diritto sul territorio dello Stato (Corte Cass., sez. III, sent. N.
12408/ 2011), fermo restandone il carattere solo para-normativo e non vincolante per il giudice di merito delle medesime (come recentemente ribadito da Corte Cass., sent. N. 22859/ 2020), e fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all'età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno, nel cd. sistema del punto variabile ancorato alle fasce d'età. Nonostante la recente pubblicazione delle tabelle ministeriali per la liquidazione di lesioni di non lieve entità (cd. tabelle lesioni macropermanenti), ai sensi dell'art. 138 d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), per espressa previsione normativa, il parametro tabellare continuerà a trovare applicazione in tutti i giudizi involgenti sinistri (ovvero danni derivanti da errore medico) che si siano verificati in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato in GU n. 40 del
18.02.2025, e, pertanto, al 05.03.2025. Ai sensi dell'art. 5 del medesimo d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, recante “Disposizioni transitorie”, “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”. Ne consegue l'inapplicabilità delle tabelle ministeriali al caso di specie, in cui deve continuare ad aversi riguardo al parametro tabellare milanese.
Nondimeno, erroneamente, il Giudice di prime cure ha liquidato il danno non pagina 10 di 19 patrimoniale avendo riguardo al valore standard previsto dalle tabelle di
Milano per un'invalidità del 15% sofferta da un soggetto di 54 anni benché al momento dell'evento lesivo il IG. avesse 53 anni. Pt_1
8.1 Le doglianze dell'appellante principale circa l'erronea personalizzazione del parametro tabellare sono, al contrario, infondate.
L'appellante si duole dell'erroneità della personalizzazione in misura pari al 18% del parametro tabellare e, non già, al 30%, peculiarmente in ragione dell'asserita parziale valutazione della sofferenza nocicettiva (dolore derivante dalla lesione invalidante) e della sofferenza interiore (intesa come dolore dell'animo) nonché dell'omessa valutazione della sofferenza menomazione-correlata (derivante dal pregiudizio dinamico-esistenziale quotidiano correlato alla lesione invalidante e, peculiarmente, dalle difficoltà incontrate nell'espletamento delle attività quotidiane, anche a causa delle parestesie al braccio ed alla mano destra, anche tenuto conto del fatto che il vive da solo e non può contare sull'aiuto di Pt_1 nessuno), della sofferenza correlata alla maggior difficoltà nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative (danno alla capacità lavorativa generica) e della sofferenza soggettiva interiore sofferta durante la partecipazione ai procedimenti penali promossi a carico della
IG.ra L'appellante si duole, infine, dell'omessa Controparte_2 valutazione del carattere permanente di tale sofferenza morale e della liquidazione di una personalizzazione del danno non patrimoniale pressoché analoga alla sola somma da liquidarsi a ristoro del solo danno da riduzione della capacità lavorativa generica, quantificata dal C.T.U. nella misura del 15% dell'invalidità totale.
In primo luogo preme ribadirsi che, a partire dalle Sezioni Unite del 2008,
n. 26972, la categoria del danno non patrimoniale è stata ricondotta ad unità, ricomprendendo entro tale unica, generale ed onnicomprensiva categoria di danno risarcibile tutte le ripercussioni negative sul valore- uomo che si siano verificate in seguito alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e riconoscendo alle ulteriori sottocategorie enucleate dalla giurisprudenza valenza puramente descrittiva del pregiudizio sofferto dalla vittima, ai fini di un'integrale ristoro del danno, senza che queste possano tuttavia individuare autonome categorie di danno, onde evitare di ristorare più volte il medesimo pregiudizio e, pertanto, di pervenire ad un'indebita locupletazione del danneggiato. Il principio cardine in materia di risarcimento del danno non patrimoniale è, infatti, quello dell'integrale compensazione del danno, e non oltre. A partire da tali Sezioni Unite anche le Tabelle Milanesi in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico- fisica, che fungono da parametro uniformante di valutazione equitativa del danno, sono state debitamente aggiornate, onde tener conto, congiuntamente, sia dei pregiudizi di tipo dinamico-relazionale che dei pregiudizi di tipo morale ordinariamente conseguenti a ciascuna lesione del bene salute ed al conseguente grado di invalidità patito dal danneggiato. Ciò non toglie che, in ossequio al principio di integrale ristoro del danno, il giudice possa operare una personalizzazione del danno, mediante una variazione in aumento pagina 11 di 19 del valore standard del risarcimento, qualora siano stati allegati e provati ulteriori pregiudizi morali e dinamico-relazioni, specifici e peculiari del caso concreto, eccezionali e non ricomprendibili entro le ordinarie conseguenze di ciascuna lesione invalidante, già equitativamente considerate nella liquidazione tabellare del danno.
In aggiunta alla natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale, concordemente affermata onde evitare erronee duplicazioni risarcitorie derivanti dalla molteplice valutazione del medesimo pregiudizio a diverso titolo, deve, inoltre, valorizzarsi il principio di autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, da cui consegue l'obbligo per il giudice di merito che, a fronte di un'accertata lesione invalidante, intenda liquidare sia il pregiudizio biologico che il pregiudizio morale previsto dal parametro tabellare, di accertare i pregiudizi morali che siano in concreto derivati dalla lesione invalidante, senza fare ricorso ad alcun automatismo, salva la facoltà di avvalersi della massima d'esperienza per cui ad un dato tipo di lesione possa conseguire un determinato grado di sofferenza soggettiva. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 7513/2018, ha, chiarito che “in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio”: solo allorché il pregiudizio morale correlato alla lesione invalidante (e, pertanto, la sofferenza psicologica derivante dalla menomazione alla propria integrità psico-fisica, il dolore dell'animo derivante dall'impossibilità di attendere come prima alle ordinarie incombenze quotidiane) sia stato correttamente allegato e provato “non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”. Tale orientamento ha ricevuto l'avallo di Cass. Civ., sez.
III, n. 25164/2020 – che ha ribadito il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma
"danno morale" non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato, di talché, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in
pagina 12 di 19 caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di
Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno”- nonché di Cassazione civile sez. III - 12/07/2023, n. 19922, costituendo, oggi, principio assolutamente pacifico e consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Da tanto consegue che la sofferenza nocicettiva (dolore derivante dalla lesione invalidante), la sofferenza interiore (intesa come dolore dell'animo), la sofferenza menomazione-correlata (derivante dal pregiudizio dinamico-esistenziale quotidiano correlato alla lesione invalidante e, peculiarmente, dalle difficoltà incontrate nell'espletamento delle attività quotidiane, anche a causa delle parestesie al braccio ed alla mano destra e del fatto che il viva da solo) costituiscono null'altro che Pt_1 differenti descrizioni del medesimo pregiudizio interiore, ordinariamente correlato alla lesione, da ritenersi provato in forza dell'id quod plerumque accidit, alla luce della massima d'esperienza per cui ad una data lesione invalidante consegua ordinariamente un determinato pregiudizio morale e già integralmente ristorato mediante la liquidazione della cd. componente morale del parametro tabellare. Laddove, infatti, tale pregiudizio morale, in tutte le sue differenti esplicazioni, non fosse stato provato, il danneggiato non avrebbe avuto diritto neppure alla liquidazione della componente morale del parametro tabellare. Né tali differenti esplicazioni del dolore dell'animo ordinariamente correlato alla lesione invalidante possono giustificare duplicazioni risarcitorie ed essere considerate più volte, nella liquidazione della componente morale del parametro tabellare standard ed a titolo di personalizzazione, salvo che sia comprovata la particolare ed eccezionale gravità del dolore dell'animo derivante dalla lesione invalidante. Tali pregiudizi sono stati, dunque, già correttamente considerati ed integralmente ristorati in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, nella duplice componente biologica
(dinamico-esistenziale) e morale.
8.2 Altresì, correttamente, il Giudice di prime cure ha liquidato un'ulteriore somma, pari al 18% del parametro standard tabellare, a titolo di personalizzazione, che risulta assolutamente congrua, in quanto ampiamente satisfattiva della ritenuta gravità del dolore correlato: alla lesione invalidante, come condivisa dal C.T.U. (ancorché la sofferenza interiore, per giurisprudenza consolidata, non sia suscettibile di valutazione medico-legale); alla partecipazione ai procedimenti penali a carico della;
nonché alla maggior difficoltà incontrata dal P_ danneggiato nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative (danno alla capacità lavorativa generica). Il danno di natura non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, fonda, infatti, una personalizzazione in aumento del parametro equitativo tabellare qualora siano ravvisabili conseguenze ulteriori rispetto a quelle già ordinariamente considerate, secondo l'id quod plerumque accidit, dal parametro tabellare. Fermo che il giudice può operare una personalizzazione pagina 13 di 19 del danno, mediante una variazione in aumento del valore standard del risarcimento solo qualora siano stati allegati e provati ulteriori pregiudizi morali e dinamico-relazioni, specifici e peculiari del caso concreto, eccezionali e non ricomprendibili entro le ordinarie conseguenze di ciascuna lesione invalidante, già equitativamente considerate nella liquidazione tabellare del danno (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 25164/
2020), il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello non patrimoniale, poiché tale pregiudizio non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione all'efficienza psicofisica, e va perciò valutato unitariamente in termini di cenestesi lavorativa attraverso un appesantimento del danno biologico in via di personalizzazione, salvo il caso – non provato nel caso di specie - in cui la maggiore usura e penosità del lavoro non determinino la riduzione della capacità di produrre reddito, nel qual caso, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale (Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019,
n. 28988). La maggior difficoltà, per il IG. , di espletare le Pt_1 proprie mansioni lavorative è stata, dunque, già correttamente accertata ed integralmente ristorata in sede di personalizzazione del danno non patrimoniale. A tal proposito, le doglianze circa la liquidazione di una personalizzazione del danno non patrimoniale pressoché analoga alla somma da liquidarsi a ristoro del solo danno da riduzione della capacità lavorativa generica, quantificata dal C.T.U. nella misura del 15% dell'invalidità totale, benché siffatta personalizzazione sarebbe stata diretta a ristorare anche il particolare ed eccezionale dolore dell'animo sofferto dal danneggiato in conseguenza della lesione invalidante, del contegno della conducente e dalla partecipazione ai procedimenti penali a carico della stessa, è infondata. Erroneamente, infatti, l'appellante propone un calcolo della percentuale del 15% sulla somma complessivamente liquidabile a ristoro del danno non patrimoniale, nella duplice componente biologica e morale, con ciò desumendone l'inidoneità della somma complessivamente liquidata a titolo di personalizzazione (in quanto pressoché analoga alla prima) a ristorare tutti pregiudizi morali considerati ai fini della personalizzazione. Tuttavia, “In tema di liquidazione del danno, nell'applicazione delle tabelle milanesi
l'eventuale personalizzazione può essere riconosciuta solo sulla quota relativa al danno biologico, depurata della componente relativa al danno morale” (Cassazione civile sez. III - 27/07/2024, n. 21062). Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'incremento della (sola) componente biologica del danno di una percentuale pari al 15% in ragione della sola lesione della capacità lavorativa generica è, con tutta evidenza, inferiore alla somma complessivamente accordata a titolo di personalizzazione, in percentuale pari al 18% della medesima componente biologica, a ristoro anche degli ulteriori pregiudizi considerati ai fini della personalizzazione. La quantificazione percentuale operata dal Giudice di prime cure risulta, dunque, corretta, in quanto ampiamente satisfattiva del pregiudizio morale assunto a fondamento della ritenuta personalizzazione.
Assolutamente infondate, risultano, le doglianze circa l'omessa valutazione pagina 14 di 19 del carattere permanente della sofferenza interiore. Il Giudice di prime cure ha, infatti, liquidato il pregiudizio morale sofferto dal danneggiato assumendo a parametro di riferimento le tabelle di Milano in materia di lesione permanente dell'integrità psico-fisica che, con tutta evidenza, tengono già conto del carattere permanente del medesimo pregiudizio.
Conseguentemente, la personalizzazione del parametro tabellare tiene già conto del carattere permanente del pregiudizio. Da tanto consegue l'infondatezza delle istanze di ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale in considerazione della prosecuzione dell'attività lavorativa a cura del danneggiato, anche oltre l'età pensionabile: la somma liquidata a ristoro della maggior usurarietà del lavoro è stata, infatti, già calcolata in termini di appesantimento del risarcimento dovuto a ristoro dell'invalidità permanente (che presuppone, dunque, che il danneggiato continui a soffrire le conseguenze invalidanti sino al raggiungimento dell'aspettativa di vita media) e non è stata affatto defalcata in ragione dell'imminente raggiungimento dell'età pensionabile del danneggiato.
L'effettiva prosecuzione dell'attività lavorativa oltre l'età pensionabile non determina, dunque, il diritto ad alcun incremento delle somme liquidate
(a titolo di personalizzazione) a ristoro del danno alla cenestesi lavorativa generica, già ristorata sino al raggiungimento dell'aspettativa di vita media.
8.3 Tanto premesso, a ristoro dell'invalidità permanente complessivamente sofferta dal IG. , di anni 53 all'epoca dell'evento di danno, Pt_1 devono essere liquidati complessivi € 45.699,78 (dei quali € 40.179,00 a ristoro della componente dinamico-esistenziale e morale del danno;
€
5.520,78 a titolo di personalizzazione, pari al 18% della componente biologica del parametro tabellare), già considerata la rivalutazione monetaria. Conclusivamente, dunque, ferma la liquidazione della somma complessiva di € 19.460,21, oltre rivalutazione ed interessi, come già operata dal Giudice di prime cure all'esito della corretta decurtazione delle somme già percepite dal danneggiato in conseguenza del medesimo evento di danno - rispettivamente da a titolo di infortunio in CP_3 itinere, e da a titolo di provvisionale, Controparte_1 correttamente maggiorate degli interessi legali in ragione della previa corresponsione delle somme -, e Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, devono essere condannate al pagamento di ulteriori €
4.699,78 a ristoro del danno non patrimoniale da invalidità permanente,
(pari alla differenza fra € 45.699,78 liquidati all'esito del presente grado di giudizio ed € 41.000,00 a medesimo titolo liquidati dal Giudice di prime cure), da devalutare a ritroso fino al 29.08.2011 e poi da rivalutarsi di anno in anno fino alla pronuncia applicando per ogni scaglione gli interessi compensativi, oltre interessi ex art. 1284, comma
1, c.c. dalla pronuncia al saldo, come già previsto dal Giudice di prime cure.
9. Il sesto e nono motivo d'impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze mosse e sono parzialmente fondati, limitatamente all'erronea applicazione dell'art.
pagina 15 di 19 46 disp. Att. C.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, benché non applicabile ratione temporis.
Il Giudice di prime cure ha erroneamente decurtato il 30% delle spese di lite in ragione della prolissità degli scritti difensivi, in applicazione del nuovo art. 46, comma 4, disp. Att. C.p.c., come modificato dal d.lgs.
n. 149/2022, nonostante l'art. 35 del medesimo d.lgs. n. 149/2022, recante disposizioni transitorie, nella versione vigente al momento della pronuncia, prevedesse espressamente che le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo dovessero applicarsi ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023. Da tanto consegue l'inapplicabilità della decurtazione. Al contrario, il Giudice di prime cure ha correttamente valutato lo scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014: anche computando la provvisionale liquidata in corso di causa, il valore della causa risulta, infatti, compreso entro € 52.000 e deve, dunque, applicarsi lo scaglione di riferimento compreso fra € 26.000,00 ed € 52.000,00.
Infine, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto la complessità media della lite, che non giustificava alcuna variazione in aumento dei parametri standard di cui al D.M. 55/2014. A tal proposito, la circostanza che il difensore di parte attrice abbia fornito argomentazioni giuridiche
“frutto dello studio di innumerevoli sentenze dei giudici di merito e di legittimità”, se ha di certo aumentato la prolissità degli scritti, non è idonea a qualificare la causa come di particolare difficoltà, trattandosi di ordinario giudizio involgente responsabilità risarcitoria da sinistro stradale con veicolo non identificato. Pertanto, fermo il già ritenuto aumento di un terzo per manifesta fondatezza ex art. 4, comma 8, D.M.
55/2014, e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 devono essere condannate alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 835,96 per esborsi ed € 10.155,00 Parte_1 quale compenso professionale, oltre accessori di legge.
10. L'ottavo motivo d'impugnazione, infine, è infondato e deve essere rigettato. Correttamente, infatti, il Giudice di prime cure ha ritenuto infondate le doglianze circa la violazione dei doveri di lealtà e proibità di cui all'art. 88 c.p.c. ed escluso la ravvisabilità di espressioni sconvenienti ed offensive, rigettando la richiesta di cancellazione delle stesse e di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., come avanzate da entrambe le parti. Non sono, infatti, ravvisabili violazioni deontologiche imputabili al legale di parte convenuta che impongano di riferirne all'autorità competente ovvero espressioni esorbitanti rispetto all'ordinaria dialettica processuale e connotate da effettiva sconvenienza e lesività, tali da fondare un ordine di cancellazione ovvero il diritto al risarcimento del danno. A tal proposito, la circostanza che parte convenuta abbia evidenziato che l'attore ha omesso di evocare in giudizio il IG. perché “alla luce delle indagini preliminari che si erano Persona_1 concluse nel senso della non identificazione dell'auto che avrebbe causato il sinistro era convinta della estraneità dello stesso al fatto” e che tale decisione sarebbe stata assunta da parte attrice “dopo aver conferito personalmente con lo stesso”, non risulta in alcun modo lesiva dell'onore pagina 16 di 19 ovvero della reputazione di parte attrice. Parte attrice avrebbe, infatti, ben potuto convincersi dell'estraneità del al sinistro anche R_ all'esito di un colloquio personale con il medesimo, senza che dal riferito colloquio debba desumersi l'illazione circa la sussistenza di un accordo illecito con il – come inopinatamente affermato dall'appellante in R_ sede di reiterazione dell'istanza. Del pari, la valutazione di esorbitanza delle richieste risarcitorie di parte attrice espressa dalla convenuta risulta perfettamente aderente all'ordinaria dialettica processuale delle parti ed è priva di qualsivoglia lesività nei confronti dell'onore ovvero della reputazione di parte attrice e del suo legale.
10.1 Infine, non è ravvisabile alcuna violazione deontologica imputabile al legale di parte convenuta ovvero espressioni esorbitanti rispetto all'ordinaria dialettica processuale, tali da fondare un ordine di cancellazione ovvero il diritto al risarcimento del danno, neppure nel presente grado di giudizio. In particolare, l'appellante chiede la cancellazione della frase contenuta nella Comparsa conclusionale di
, a mente della quale “Quanto poi al merito della Controparte_4 causa e in particolare al lungo iter processuale del giudizio di primo grado, il sottoscritto difensore –anche per non gravare la lettura e il lavoro della Corte –si riporta integralmente a quanto esposto nella propria comparsa di costituzione con appello incidentale del 20/07/2023”, ritenendo che da tale espressione, in uno con la ricostruzione dello svolgimento del processo di primo grado, dovrebbe desumersi il “fine denigratorio di mettere in cattiva luce lo scrivente difensore per le scelte difensive”.
Nondimeno, l'interpretazione offerta dall'appellante non risulta in alcun modo corroborata dal tenore letterale dell'inciso, privo di qualsivoglia lesività oggettiva dell'onore del difensore. Né il mero esercizio del diritto di critica delle scelte difensive di controparte, nel rispetto dei limiti di continenza, pertinenza e veridicità delle affermazioni rese, quale estrinsecazione del generale diritto, costituzionalmente garantito, di libera manifestazione del pensiero, specie nell'ambito della dialettica processuale ordinariamente correlata all'esercizio del diritto di difesa, può essere arbitrariamente compresso in ragione di impressione del tutto parziali e soggettive del destinatario sino ad inopinatamente censurare espressioni prive di qualsivoglia offensività. Del pari, l'inciso contenuto nella Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale di
[...]
a pag. 6, a mente della quale “La società convenuta Controparte_1 sollecitava più volte il legale avversario a comunicare le coordinate bancarie dell'attore al fine di poter eseguire il pagamento di quanto dovuto, sennonchè lo stesso in data 27/01/2020-ovvero ben 9 mesi dopo la richiamata ordinanza -depositava due distinte istanze volte a ottenere, con la prima, il richiamo del C.T.U. e con la seconda la correzione dell'errore materiale del provvedimento nella parte in cui il GOT non aveva riconosciuto gli interessi sulle somme rivalutate e non aveva liquidato il danno emergente”, risulta privo di qualsivoglia efficacia lesiva dei diritti immateriali della persona costituzionalmente garantiti facenti capo a parte attrice ovvero al suo difensore e non configura alcun abuso della pagina 17 di 19 potestas agendi imputabile all'appellante incidentale. L'appellante principale domanda, infine, la cancellazione dell'inciso contenuto nella
Comparsa conclusionale di a mente della quale: Controparte_1
“Prima di argomentare sul punto, la società convenuta tiene a sottolineare come nel giudizio di primo grado il difensore avversario si fosse fermamente “opposta all'ammissione della planimetria allegata al rapporto della Polizia Municipale” (n.d.r. prodotto dalla con la seconda CP_5 memoria ex art 183 C.P.C.) perché (testuale) “tale documento non è contenuto nei fascicoli delle indagini preliminari e non è in possesso della difesa del legale del IG. che pertanto non è posto in Pt_1 condizione diverificare se lo stesso si riferisce al sinistro di cui è causa” (cfr. pag. 13 della terza memoria ex art. 183 C.P.C. di parte attrice), dubitando quindi non solo dell'autenticità del rapporto prodotto dalla Compagnia, ma addirittura della correttezza di quest'ultima. Rimessa alla Corte ogni valutazione in ordine alla produzione incompleta del rapporto della Polizia Municipale da parte dell'attore”. Anche in tal caso il tenore letterale dell'inciso non risulta in alcun modo lesivo dei diritti immateriali dell'appellante principale né esorbitante rispetto all'ordinaria dialettica processuale delle parti. Conclusivamente, dunque, le espressioni denunciate sono, ictu oculi, prive di qualsivoglia offensività. Non è, dunque, ravvisabile alcuna lesione di diritti immateriali della persona costituzionalmente garantiti né può pervenirsi ad un'arbitraria compressione della libertà di parola costituzionalmente garantita e del diritto di difesa delle parti in ragione di meri malumori, impressioni soggettive ovvero interpretazioni soggettivistiche delle controparti.
11. Conclusivamente, l'appello principale è solo parzialmente fondato.
L'appello incidentale è infondato.
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, tenuto conto della complessità media della lite. L'accoglimento meramente parziale dell'appello principale, limitatamente all'erronea applicazione del parametro tabellare in sede di valutazione equitativa del danno ed all'erronea applicazione dell'art. 46 disp.att. c.p.c. a cura del Giudice di prime cure, ne giustifica la compensazione per la metà.
12.1 11. Non è ravvisabile, infine, alcun abuso dello strumento processuale imputabile ex art. 96, comma 3, c.p.c., all'appellante incidentale, limitatasi ad eccepire l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 283, lett. a), d. lgs. n. 209/2005, per essere stati identificati sia il conducente che il veicolo condotto, e l'omesso accertamento del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro, nel pieno esercizio del proprio diritto di difesa. Né siffatta condanna può conseguire alla mera infondatezza delle doglianze, legittimamente mosse nel pieno esercizio del proprio diritto di agire e contraddire in giudizio.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
pagina 18 di 19 Accoglie parzialmente l'appello principale, rigetta l'appello incidentale proposto da in qualità di Impresa Designata per Controparte_1 l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1507/2022, emessa dal Tribunale di
Perugia, in composizione monocratica, in data 28.10.2022, pubblicata il
02.11.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 468/2015:
1. Condanna in qualità di Impresa Designata Controparte_1 per l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e in solido tra loro, al risarcimento di ulteriori € Controparte_2 4.699,78 in favore di a ristoro dell'invalidità Parte_1 permanente sofferta in conseguenza del sinistro de quo, da devalutare a ritroso fino al 29.08.2011 e poi da rivalutarsi di anno in anno fino alla pronuncia applicando per ogni scaglione gli interessi compensativi, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pronuncia al saldo;
2. Condanna in qualità di Impresa Designata Controparte_1 per l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e in solido tra loro, alla refusione delle spese di Controparte_2 lite del primo grado di giudizio in favore dell'avv. Marina Pavoni, dichiaratasi antistataria, liquidate in € 835,96 per esborsi ed €
10.155,00 quale compenso professionale, oltre accessori di legge;
3. Condanna in qualità di Impresa Designata Controparte_1 per l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e in solido tra loro, alla refusione delle spese di Controparte_2 lite del presente grado di giudizio in favore dell'avv. Marina Pavoni, dichiaratasi antistataria, liquidate in € 1.923,00 oltre accessori di legge, da compensarsi per la metà;
4. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di Controparte_1
in qualità di Impresa Designata per l'Umbria dal Fondo di
[...] Garanzia per le Vittime della Strada.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 19 di 19
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere Estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 210/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Marina Pivoni, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via Fratelli Pella, 20/A
APPELLANTE Contro
in qualità di Impresa Designata per l'Umbria dal Controparte_1 Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (P. IVA ), in P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.
Giampiero Molinari, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via Verzaro, 53
APPELLANTE INCIDENTALE E contro
(C.F. Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE Avente ad OGGETTO: “lesione personale” CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1507/2022, emessa dal
Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 28.10.2022, pubblicata il 02.11.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 468/2015, con la quale era stata accertata la responsabilità esclusiva di Controparte_2 alla guida di veicolo non identificato, per il sinistro stradale verificatosi in data 29.08.2011, e, per l'effetto, accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale avanzata dal medesimo avverso convenuta contumace, e Parte_1 Controparte_2
in qualità di Impresa Designata dal Fondo di Controparte_1 Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Umbria.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: 1) dell'erronea valutazione della testimonianza resa dal teste oculare, IG. il quale ha Testimone_1 sempre escluso che il veicolo condotto da potesse essere Controparte_2 identificato nella Opel Corsa di di Napoli, cognato della Persona_1
pagina 1 di 19 conducente, e della conseguente omessa condanna di Controparte_1
ex art. 96, comma 3, c.p.c. per aver temerariamente resistito in
[...] giudizio, affermando il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della previa identificazione del veicolo nell'Opel Corsa di
[...] ; 2) dell'erronea liquidazione del danno non patrimoniale, per aver R_ ritenuto che il IG. avesse 54 anni e non già 53 alla data della Pt_1 guarigione clinica, e dell'insufficiente personalizzazione del danno non patrimoniale, da quantificarsi almeno nel 30% del danno biologico;
3) dell'erroneo rigetto delle prove testimoniali dirette a comprovare la sofferenza soggettiva interiore del danneggiato;
4) domandando altresì la produzione di documento e di nuovo capitolo di prova diretto a comprovare la perdurante attività lavorativa del danneggiato “ai fini della quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa generica quale lesione della cenestesi lavorativa”; 5) dell'omessa valutazione delle parestesie sofferte dal in sede di C.T.U., meramente descritte e Pt_1 non già valutate nella quantificazione della lesione invalidante;
6) dell'erronea valutazione della violazione dei canoni di sinteticità a cura del procuratore di parte attrice, obbligata a difendersi dalle lesioni alla propria reputazione, in violazione dei doveri di lealtà e proibità, e della conseguente erronea riduzione del 30% delle spese di lite in ragione della prolissità degli scritti difensivi;
7) della pronuncia extrapetita su domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica mai proposta, avendo parte attrice unicamente richiesto “il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa generica, anche sotto il profilo della lesione della cenestesi lavorativa, quale pregiudizio di carattere non patrimoniale da considerare ai fini della personalizzazione del danno biologico dinamico/relazionale permanente”; 8) dell'erroneo rigetto della domanda ex artt. 88 e 89 c.p.c.;
9) dell'erronea liquidazione delle spese di lite, in ragione della mancata applicazione dello scaglione di valore da 52.000 € a 260.000,00 €, dell'omesso aumento del 50% in ragione della complessità oggettiva della causa, dell'erronea decurtazione del 30% in ragione della prolissità degli scritti difensivi di parte attrice, in applicazione di art. 46 disp. Att.
C.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, benché non applicabile ratione temporis;
10) dell'erronea condanna dei convenuti in solido tra loro, benché l'obbligazione dell'Impresa Designata abbia natura sostitutiva rispetto a quella del danneggiante.
In data 21.07.2023 si è costituita l'appellata Controparte_1 in qualità di Impresa designata per l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante principale, opponendosi alle istanze istruttorie e proponendo altresì appello incidentale, dolendosi: 1) dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 283, lett. a), d. lgs. n.
209/2005, per essere stati identificati sia il conducente che il veicolo condotto;
2) dell'omesso accertamento del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro.
pagina 2 di 19 3. Con ordinanza del 07.08.2024 il Consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 19.03.2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'erronea applicazione del parametro equitativo tabellare, avuto riguardo all'età del danneggiato al momento dell'evento di danno, ed all'erronea decurtazione delle spese di lite in ragione della prolissità degli scritti di parte, ai sensi dell'art. 46, comma 4, disp. att. C.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, non applicabile ratione temporis.
L'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre dichiararsi l'inammissibilità del settimo e decimo motivo d'impugnazione principale per carenza d'interesse ad agire.
L'appellante si duole, rispettivamente, della pronuncia extrapetita su domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica mai proposta, avendo parte attrice unicamente richiesto “il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa generica, anche sotto il profilo della lesione della cenestesi lavorativa, quale pregiudizio di carattere non patrimoniale da considerare ai fini della personalizzazione del danno biologico dinamico/relazionale permanente” e dell'erronea condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno in favore di parte attrice, benché l'obbligazione dell'Impresa
Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada abbia natura sostitutiva rispetto a quella del danneggiante. Ebbene, il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica – asseritamente non proposta - non ha comportato alcuna conseguenza per parte attrice, non avendone il Giudice di prime cure tenuto conto neppure in sede di liquidazione delle spese di lite. Ancor più, la condanna solidale dei convenuti configura un vantaggio per il danneggiato, autorizzato a domandare il risarcimento del danno, per l'intero, indistintamente nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali ed avrebbe, se del caso, dovuto essere impugnata dall'appellata contumace, IG.ra Da tanto consegue la carenza di interesse ad P_ agire con riguardo ai suddetti motivi d'impugnazione.
5. Il primo motivo d'impugnazione principale ed il primo motivo d'impugnazione incidentale devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze mosse – dolendosi gli appellanti, per un verso, dell'omesso accertamento della radicale estraneità del veicolo di proprietà del IG. al sinistro de quo e, Persona_1 conseguentemente, dell'omessa condanna della convenuta per lite temeraria e, per altro verso, del difetto di legittimazione passiva di
[...]
in qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_1 per le vittime della strada per la Regione Umbria, in ragione dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 283, lett. a), d. lgs. n.
209/2005, per essere stati identificati sia il conducente, IG.ra P_
, che il veicolo condotto, Opel Corsa di proprietà del cognato della
[...]
pagina 3 di 19 , IG.ra - sono infondati e devono essere P_ Persona_1 rigettati.
In primo luogo, in tema di legittimazione, perché sussista la legittimazione attiva o passiva è necessario e sufficiente che un soggetto affermi la propria titolarità del lato attivo di un diritto
(legittimazione attiva) e che ad un soggetto sia attribuita titolarità del lato passivo di un diritto (legittimazione passiva), senza che sull'esistenza di tali condizioni dell'azione venga ad influire la concreta titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, la quale viene a tradursi in una mera questione di merito che conduce conseguentemente non ad una pronuncia in rito sulla legittimazione, ma ad una pronuncia in merito sulla possibilità di accogliere la domanda. Ebbene, sin dall'atto di citazione nel giudizio di primo grado il IG. ha Pt_1 rappresentato di essere stato investito da veicolo condotto dalla IG.ra ma non identificato, con ciò radicando la legittimazione passiva P_ di in qualità di Impresa designata dal Fondo di Controparte_1 Garanzia per le vittime della strada per la Regione Umbria. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva ivi reiterata dall'appellante incidentale.
5.1 Nel merito, giova, inoltre, premettersi che nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, può agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di solidarietà vittime della strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze oggettive, non dipendenti da sua negligenza;
la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell'impresa designata rispetto a tale sinistro rimarrà stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l'identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso (Cassazione civile sez. III -
22/11/2016, n. 23710). In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs.
n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto
(Cassazione civile , sez. III , 19/04/2023 , n. 10540; Cassazione civile , sez. III , 15/02/2024 , n. 4213). Peraltro, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il pagina 4 di 19 danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cassazione civile sez. VI -
15/04/2021, n. 9873). La presentazione di denuncia contro ignoti non costituisce, dunque, condizione di proponibilità della domanda avverso il
Fondo di solidarietà né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo non identificato, purché non risulti provato che l'omessa identificazione del veicolo sia dipesa da circostanze imputabili a negligenza della vittima.
5.2 Tanto premesso, correttamente, il Giudice di prime cure, avuto riguardo al complessivo materiale istruttorio e, peculiarmente, agli atti dell'istruttoria dibattimentale svoltasi in sede penale (all.ti 14 e 15 parte attrice), ha accertato che, anche all'esito delle indagini svolte dalle forze di polizia e dell'esito dei procedimenti penali incardinati a carico della IG.ra , il veicolo dalla medesima condotto è rimasto P_ non identificato ovvero dubitativamente identificato. Ciò in quanto, nonostante la medesima conducente, IG.ra , dapprima fuggita e P_ successivamente identificatasi, ed il marito, IG. abbiano Parte_2 dichiarato che al momento del sinistro la si trovava alla guida P_ di Opel Corsa di colore nero di proprietà del cognato, IG. Persona_1 del quale tuttavia non ricordava il numero di targa, a bordo del quale si trovava anche la figlia, che, una volta fuggita, la conducente aveva raggiunto il marito ed il cognato al Percorso Verde di Perugia e che quest'ultimo aveva fatto immediato rientro presso la propria residenza, in
Campania, - dichiarazioni in ogni caso prive di valore confessorio nei riguardi di -, le discordanze emerse in sede istruttorie non Persona_1 consentono di ritenere “più probabile che non” che il veicolo condotto dalla al momento del sinistro fosse effettivamente la Opel Corsa P_ del cognato, In primo luogo, infatti, gli agenti della Persona_1 Polizia Municipale incaricati delle dovute indagini, hanno accertato che la
IG.ra risultava, all'epoca dei fatti, intestataria di due Controparte_2 veicoli, nessuno dei quali una Opel Corsa, mentre il IG. Parte_2 marito della conducente e fratello di risultava Persona_1 intestatario di più veicoli, tra i quali una Citroen ZX station-wagon targata AJ045FF, ben potendo, dunque, la trovarsi alla guida di P_ uno di tali veicoli, contrariamente a quanto riferito. In secondo luogo, il testimone oculare, IG. nelle s.i.t. rese nell'immediatezza Testimone_1 dell'evento di danno, dichiarava di trovarsi alla guida del proprio motociclo quando l'autovettura “di colore scuro” che lo precedeva, con a bordo due persone giovani, delle quali tuttavia non sapeva identificare il sesso, svoltava improvvisamente a sinistra occupando l'opposta corsia di marcia e causando il sinistro, precisando di non essere riuscito a prendere il numero di targa ma di poter affermare che le prime lettere erano “AJ” e pagina 5 di 19 che vi fosse attaccato un adesivo rotondo riportante l'effige di un grifetto rosso. Il danneggiato, IG. dichiarava, invece, che, Pt_1 mentre si trovava a bordo del proprio motociclo, un veicolo di colore scuro, forse un'Opel Corsa vecchio modello, ometteva di dargli la precedenza. Gli agenti di NA CC incaricati di eseguire i dovuti accertamenti hanno verificato che il IG. risultava Persona_1 effettivamente intestatario di un'autovettura Opel Corsa di colore nero, non assicurata, che, tuttavia, non risultava incidentata ed aveva un numero di targa (CM389DW) non coincidente con le iniziali riferite dal testimone oculare. Infine, il medesimo testimone oculare, durante l'istruttoria dibattimentale penale, escludeva esplicitamente che il veicolo mostratogli in fotografia, di proprietà del potesse essere coinvolto Persona_1 nel sinistro, affermando che il veicolo coinvolto era un Opel Corsa di un modello anteriore rispetto a quello mostratogli (“l'Opel Corsa non è questo modello. È il modello precedente a questo, quello che ha il fanalino piccolo sotto, quello ovalino, all'incirca”), confermando di ricordare benissimo che le iniziali della targa erano “AJ”. A ben vedere, dunque, il marito della , risultava intestatario di un P_ Parte_2 veicolo di modello differente ma le iniziali della cui targa erano le medesime di quelle indicate dal testimone oculare;
il cognato, R_
, invece, risultava intestatario di un'auto del medesimo tipo e
[...] colore, ma di modello successivo rispetto a quella descritta dal testimone oculare, con targa differente e risultante, in ogni caso, non incidentata.
La contraddittorietà delle risultanze istruttorie, pertanto, non consente di ritenere provato, neppure in forza del più mite criterio di accertamento civilistico del “più probabile che non”, che il veicolo condotto dalla fosse effettivamente l'Opel Corsa targata CM389DW di proprietà di P_
Parte attrice ha, dunque, correttamente provato che Persona_1 l'evento di danno è stato cagionato da veicolo rimasto non identificato per causa ad essa non imputabile, con ciò comprovando il proprio diritto al risarcimento del danno ex art. 283, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 209/2005.
5.3 Né le negligenze nella conduzione dell'attività investigativa a cura della Polizia Giudiziaria di Perugia e di NA Trocchia – come invocate dall'appellante incidentale - possono essere in alcun modo imputate al danneggiato, il quale, caduto a terra a causa del sinistro ed immediatamente condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Silvestrini
a causa delle lesioni riportate e, pertanto, impossibilitato a provvedere all'identificazione del veicolo in fuga, ha, al contrario, repentinamente offerto resoconto lineare della dinamica del sinistro, sporto denuncia avverso la e sollecitato le autorità competenti ad attivarsi onde P_ conseguire l'identificazione del veicolo. Né al danneggiato in seguito a sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato può richiedersi una cd. probatio diabolica dell'impossibilità di identificare il veicolo, negandogli altrimenti le tutele normativamente previste a presidio proprio di tale peculiare ipotesi. Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, […] l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima - in linea con l' art. 1, comma 4, della direttiva Ce del Consiglio del 30
pagina 6 di 19 dicembre 1983, n. 84/5 , trasfuso nell' art. 10, comma 1, della direttiva
CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103 - sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima (Cassazione civile , sez. VI , 17/12/2019 , n. 33444). Orbene, nel caso di specie, in cui il conducente del veicolo non identificato si è dato alla fuga pressoché nell'immediatezza del fatto – come comprovato dalle concordi dichiarazioni del testimone oculare, IG. -, ricorre, Tes_1 dunque, certamente, un'ipotesi idonea a fondare la responsabilità risarcitoria di in qualità di impresa designata Controparte_1 dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a) C.d.A. (d.lgs. n. 209/2005), in misura proporzionale al grado di responsabilità nella causazione dell'evento ascrivibile al conducente del veicolo non identificato, in ossequio della ratio normativa sottesa al Codice della Strada, di massima tutela della vittima, come anche perseguita in caso di sinistro in cui sia coinvolto veicolo non assicurato, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. b) C.d.A. (d.lgs. n. 209/2005). Ne consegue il rigetto del primo motivo d'impugnazione incidentale.
5.3 Nondimeno, correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di condanna della convenuta ex art. 96, comma 3, c.p.c., perché assolutamente infondata. La convenuta, ha, infatti, legittimamente esercitato il proprio diritto di difesa limitandosi ad evidenziare le ritenute incongruenze emergenti dalle risultanze istruttorie – ancorché inidonee a fondare l'identificazione del veicolo. Non risulta, dunque, affatto comprovato che la convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Ne consegue il rigetto del primo motivo d'impugnazione principale.
6. Il secondo motivo d'impugnazione incidentale deve essere trattato preliminarmente in quanto involgente la dinamica del sinistro e l'omesso accertamento del concorso di colpa del danneggiato, è infondato e deve essere rigettato. Correttamente, infatti, il Giudice di prime cure, - con motivazione da intendersi ivi integralmente richiamata (cap. 4, pagg.
7,8,9) - ha accertato la dinamica del sinistro in forza delle concordi risultanze istruttorie ed il superamento della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. in forza dell'integrale ascrivibilità dell'evento di danno all'esclusiva responsabilità della conducente del veicolo non identificato, IG.ra per essersi dapprima fermata P_ nell'intento di svoltare a sinistra ed aver poi, inopinatamente, ripreso la svolta a sinistra, omettendo di verificare che l'opposta corsia di marcia fosse libera e di dare la precedenza al motociclo condotto dal IG.
, con ciò urtandolo all'interno della sua corsia di marcia e Pt_1 cagionandone la caduta a terra. Le dichiarazioni rese dal danneggiato, IG.
, dapprima agli agenti della Polizia Municipale in data 05.09.2011, Pt_1 poi nella denuncia presentata avverso la IG.ra ed infine durante P_ il procedimento penale svoltosi a carico della medesima dinanzi al
Tribunale di Perugia, risultano, peraltro, assolutamente congruenti con le pagina 7 di 19 risultanze istruttorie e non sono in alcun modo idonee ad invalidare l'accertamento della dinamica del sinistro compiuto dal Giudice di prime cure. Il danneggiato ha, infatti, sempre dichiarato che al momento del sinistro aveva rallentato fortemente, fino quasi a fermarsi, in considerazione della svolta dei veicoli che lo precedevano;
che stava, pertanto, procedendo a velocità assolutamente moderata;
che aveva visto nell'opposto senso di marcia un veicolo di colore scuro fermo nella corsia adibita alla manovra di svolta a sinistra, adibita all'immissione sulla rampa di accesso a Via Canali;
che, improvvisamente, il conducente del veicolo non identificato svoltava a sinistra occupando la sua corsia di marcia;
che, nonostante avesse provato a frenare in tempo utile ed a spostarsi alla propria sinistra (pertanto, verso il centro della carreggiata), non riusciva ad evitare il veicolo ed impattava con la parte anteriore del proprio motociclo contro la parte laterale destra posteriore dell'auto. Peraltro, la planimetria inserita nel rapporto della Polizia
Municipale (all. 8 parte convenuta) non comprova affatto che l'urto si sarebbe verificato in prossimità dell'aiuola spartitraffico, ma, al contrario, che il punto d'urto è stato rinvenuto proprio al centro della corsia di marcia di pertinenza del motociclista. Del pari, la circostanza che il motociclista ha impattato contro il lato posteriore destro del veicolo comprova unicamente che la occupava trasversalmente la P_ corsia di marcia di pertinenza del e che, nonostante costui abbia Pt_1 deviato la propria direzione di marcia verso sinistra, la conducente del veicolo non ha completato la svolta prima che il motociclista sopraggiungesse. Inoltre, la circostanza che il tenesse una Pt_1 velocità inadeguata – come asserito dall'appellante incidentale - risulta smentita dalle dichiarazioni rese dal teste oculare, IG. il Tes_1 quale, pur non potendo esattamente quantificare la velocità di marcia del motociclista, ha affermato che il medesimo procedeva sicuramente ad una velocità di marcia inferiore a 50 km/h in quanto la strada era trafficata – circostanza confermata da quanto riferito dal medesimo Né la Pt_1 violazione del limite di velocità del danneggiato può desumersi dalla mera circostanza che il medesimo non sia riuscito ad evitare l'impatto con il veicolo non identificato, acclarato che, come dichiarato dal danneggiato e confermato dal teste oculare IG. il veicolo, dapprima fermatosi Tes_1 per la svolta, ha improvvisamente invaso la corsia di marcia del Pt_1 con ciò dapprima inducendo il motociclista a confidare nel rispetto del
Codice della Strada da parte del conducente del veicolo non identificato ed a proseguire ordinariamente nella propria marcia, per poi invadere la sua corsia di marcia a circa 10 metri dall'intersezione ed impedirgli di adottare qualsiasi misura idonea ad evitare l'impatto. Non risulta, dunque, provato il concorso di colpa del danneggiato.
7. Tanto premesso il punto di an, il terzo, quarto e quinto motivo d'impugnazione – a mente dei quali l'appellante principale si duole dell'erroneo rigetto delle prove testimoniali richieste e dirette a comprovare la sofferenza soggettiva interiore del danneggiato, domandando altresì la produzione di documento e di nuovo capitolo di prova diretti a pagina 8 di 19 comprovare la perdurante attività lavorativa del danneggiato, nonché dell'omessa valutazione delle parestesie sofferte dal in sede di Pt_1 C.T.U. - devono essere trattati preliminarmente e congiuntamente e sono infondati.
Correttamente, il Giudice di prime cure ha rigettato le prove testimoniali richieste e dirette a comprovare la sofferenza soggettiva interiore del danneggiato, in quanto involgenti capitoli di prova di carattere valutativo ovvero de relato actoris. L'omessa devoluzione di domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica alla cognizione della Corte e, per altro verso, la già ritenuta personalizzazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente in ragione del danno da perdita della capacità lavorativa generica – conseguentemente parametrato sul carattere permanente della medesima invalidità e non ridotto in ragione della prossima età pensionabile del danneggiato - determina, altresì,
l'inutilità della produzione documentale dell'appellante principale diretta a comprovare la perdurante attività lavorativa del danneggiato – ancorché ritenuta ammissibile con ordinanza 11.10.2023 – nonché l'inutilità del nuovo capitolo di prova al medesimo fine richiesto – già ritenuta con la medesima ordinanza.
7.1 Il Giudice di prime cure ha, altresì, correttamente aderito alle risultanze della Consulenza tecnica medico-legale, espletata dal dott.
Medico Specialista in Medicina Legale e Psichiatria, in Persona_2 quanto assolutamente condivisibili in ragione della minuziosa analisi della documentazione in atti, della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle valutazioni compiute. In risposta alle osservazioni di parte attrice circa l'omessa valutazione delle parestesie al braccio sofferte dal danneggiato, il Consulente ha, inoltre, esaustivamente chiarito che il danno biologico sofferto dal danneggiato è stato già compiutamente descritto nella sua espressività clinica (“lieve ipomiotrofia, articolarità della scapolo-omerale limitata circa 1/3 nella elevazione e retropulsione, pronosupinazione limitata di pari grado, estensione di gomito incompleta di circa 30°, deficit flessorio di circa ¼.
Deficit di forza prensile apprezzabile. Riferita dolorabilità articolare, specie sotto sforzo, con presenza di parestesie e disestesie a tutto il braccio”) e che le parestesie sofferte dal danneggiato sono state, pertanto, già valutate in sede di quantificazione del danno biologico. Né può ritenersi che il Consulente, espressamente incaricato dell'accertamento e della quantificazione del danno biologico, si sia inopinatamente limitato a descrivere le parestesie omettendo di tenerne conto in sede di quantificazione del danno biologico, come asserito dall'appellante.
L'appellante, infine, si duole dell'omesso richiamo del C.T.U., non già al fine di considerare dette personalizzazione nella quantificazione del danno biologico quanto al fine di considerare “dette parestesie ai fini della personalizzazione del danno biologico/dinamico-relazionale permanente, ossia in termini di sofferenza interiore”. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, il danno morale, che va ad pagina 9 di 19 integrare il danno non patrimoniale da lesione alla salute e consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore, non può essere oggetto di valutazione medico-legale in ragione del suo carattere strettamente personale e, pertanto, deve necessariamente formare oggetto di serrata valutazione giudiziale ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Il medesimo appellante ha, peraltro, riconosciuto che
“l'accertamento del danno da sofferenza soggettiva interiore, ossia del dolore come sofferenza emotiva è di esclusiva competenza del giudice e non del C.T.U.”. Infine, nel caso di specie la componente cd. morale del danno non patrimoniale è stata già integralmente liquidata e quella biologica è stata personalizzata proprio in ragione del particolare dolore dell'animo patito dal danneggiato in conseguenza della lesione invalidante. Ne consegue l'infondatezza del quinto motivo d'impugnazione e delle istanze di integrazione della Consulenza tecnica medico-legale.
8. Il secondo motivo d'impugnazione principale è parzialmente fondato, limitatamente all'erronea applicazione del parametro tabellare con riguardo all'età del danneggiato al momento dell'evento di danno.
Le doglianze riguardo all'erronea liquidazione tabellare del danno non patrimoniale per aver il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto che il danneggiato avesse 54 anni e, non già, 53 al momento dell'evento di danno, sono fondate. Correttamente, infatti, il Giudice di prime cure ha assunto a parametro di riferimento i valori standard previsti dalle Tabelle di Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica, permanente e transitorio, in quanto considerate dalla giurisprudenza di legittimità come parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno, a garanzia di uniforme applicazione del diritto sul territorio dello Stato (Corte Cass., sez. III, sent. N.
12408/ 2011), fermo restandone il carattere solo para-normativo e non vincolante per il giudice di merito delle medesime (come recentemente ribadito da Corte Cass., sent. N. 22859/ 2020), e fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all'età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno, nel cd. sistema del punto variabile ancorato alle fasce d'età. Nonostante la recente pubblicazione delle tabelle ministeriali per la liquidazione di lesioni di non lieve entità (cd. tabelle lesioni macropermanenti), ai sensi dell'art. 138 d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), per espressa previsione normativa, il parametro tabellare continuerà a trovare applicazione in tutti i giudizi involgenti sinistri (ovvero danni derivanti da errore medico) che si siano verificati in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato in GU n. 40 del
18.02.2025, e, pertanto, al 05.03.2025. Ai sensi dell'art. 5 del medesimo d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, recante “Disposizioni transitorie”, “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”. Ne consegue l'inapplicabilità delle tabelle ministeriali al caso di specie, in cui deve continuare ad aversi riguardo al parametro tabellare milanese.
Nondimeno, erroneamente, il Giudice di prime cure ha liquidato il danno non pagina 10 di 19 patrimoniale avendo riguardo al valore standard previsto dalle tabelle di
Milano per un'invalidità del 15% sofferta da un soggetto di 54 anni benché al momento dell'evento lesivo il IG. avesse 53 anni. Pt_1
8.1 Le doglianze dell'appellante principale circa l'erronea personalizzazione del parametro tabellare sono, al contrario, infondate.
L'appellante si duole dell'erroneità della personalizzazione in misura pari al 18% del parametro tabellare e, non già, al 30%, peculiarmente in ragione dell'asserita parziale valutazione della sofferenza nocicettiva (dolore derivante dalla lesione invalidante) e della sofferenza interiore (intesa come dolore dell'animo) nonché dell'omessa valutazione della sofferenza menomazione-correlata (derivante dal pregiudizio dinamico-esistenziale quotidiano correlato alla lesione invalidante e, peculiarmente, dalle difficoltà incontrate nell'espletamento delle attività quotidiane, anche a causa delle parestesie al braccio ed alla mano destra, anche tenuto conto del fatto che il vive da solo e non può contare sull'aiuto di Pt_1 nessuno), della sofferenza correlata alla maggior difficoltà nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative (danno alla capacità lavorativa generica) e della sofferenza soggettiva interiore sofferta durante la partecipazione ai procedimenti penali promossi a carico della
IG.ra L'appellante si duole, infine, dell'omessa Controparte_2 valutazione del carattere permanente di tale sofferenza morale e della liquidazione di una personalizzazione del danno non patrimoniale pressoché analoga alla sola somma da liquidarsi a ristoro del solo danno da riduzione della capacità lavorativa generica, quantificata dal C.T.U. nella misura del 15% dell'invalidità totale.
In primo luogo preme ribadirsi che, a partire dalle Sezioni Unite del 2008,
n. 26972, la categoria del danno non patrimoniale è stata ricondotta ad unità, ricomprendendo entro tale unica, generale ed onnicomprensiva categoria di danno risarcibile tutte le ripercussioni negative sul valore- uomo che si siano verificate in seguito alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e riconoscendo alle ulteriori sottocategorie enucleate dalla giurisprudenza valenza puramente descrittiva del pregiudizio sofferto dalla vittima, ai fini di un'integrale ristoro del danno, senza che queste possano tuttavia individuare autonome categorie di danno, onde evitare di ristorare più volte il medesimo pregiudizio e, pertanto, di pervenire ad un'indebita locupletazione del danneggiato. Il principio cardine in materia di risarcimento del danno non patrimoniale è, infatti, quello dell'integrale compensazione del danno, e non oltre. A partire da tali Sezioni Unite anche le Tabelle Milanesi in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico- fisica, che fungono da parametro uniformante di valutazione equitativa del danno, sono state debitamente aggiornate, onde tener conto, congiuntamente, sia dei pregiudizi di tipo dinamico-relazionale che dei pregiudizi di tipo morale ordinariamente conseguenti a ciascuna lesione del bene salute ed al conseguente grado di invalidità patito dal danneggiato. Ciò non toglie che, in ossequio al principio di integrale ristoro del danno, il giudice possa operare una personalizzazione del danno, mediante una variazione in aumento pagina 11 di 19 del valore standard del risarcimento, qualora siano stati allegati e provati ulteriori pregiudizi morali e dinamico-relazioni, specifici e peculiari del caso concreto, eccezionali e non ricomprendibili entro le ordinarie conseguenze di ciascuna lesione invalidante, già equitativamente considerate nella liquidazione tabellare del danno.
In aggiunta alla natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale, concordemente affermata onde evitare erronee duplicazioni risarcitorie derivanti dalla molteplice valutazione del medesimo pregiudizio a diverso titolo, deve, inoltre, valorizzarsi il principio di autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, da cui consegue l'obbligo per il giudice di merito che, a fronte di un'accertata lesione invalidante, intenda liquidare sia il pregiudizio biologico che il pregiudizio morale previsto dal parametro tabellare, di accertare i pregiudizi morali che siano in concreto derivati dalla lesione invalidante, senza fare ricorso ad alcun automatismo, salva la facoltà di avvalersi della massima d'esperienza per cui ad un dato tipo di lesione possa conseguire un determinato grado di sofferenza soggettiva. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 7513/2018, ha, chiarito che “in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio”: solo allorché il pregiudizio morale correlato alla lesione invalidante (e, pertanto, la sofferenza psicologica derivante dalla menomazione alla propria integrità psico-fisica, il dolore dell'animo derivante dall'impossibilità di attendere come prima alle ordinarie incombenze quotidiane) sia stato correttamente allegato e provato “non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”. Tale orientamento ha ricevuto l'avallo di Cass. Civ., sez.
III, n. 25164/2020 – che ha ribadito il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma
"danno morale" non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato, di talché, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in
pagina 12 di 19 caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di
Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno”- nonché di Cassazione civile sez. III - 12/07/2023, n. 19922, costituendo, oggi, principio assolutamente pacifico e consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Da tanto consegue che la sofferenza nocicettiva (dolore derivante dalla lesione invalidante), la sofferenza interiore (intesa come dolore dell'animo), la sofferenza menomazione-correlata (derivante dal pregiudizio dinamico-esistenziale quotidiano correlato alla lesione invalidante e, peculiarmente, dalle difficoltà incontrate nell'espletamento delle attività quotidiane, anche a causa delle parestesie al braccio ed alla mano destra e del fatto che il viva da solo) costituiscono null'altro che Pt_1 differenti descrizioni del medesimo pregiudizio interiore, ordinariamente correlato alla lesione, da ritenersi provato in forza dell'id quod plerumque accidit, alla luce della massima d'esperienza per cui ad una data lesione invalidante consegua ordinariamente un determinato pregiudizio morale e già integralmente ristorato mediante la liquidazione della cd. componente morale del parametro tabellare. Laddove, infatti, tale pregiudizio morale, in tutte le sue differenti esplicazioni, non fosse stato provato, il danneggiato non avrebbe avuto diritto neppure alla liquidazione della componente morale del parametro tabellare. Né tali differenti esplicazioni del dolore dell'animo ordinariamente correlato alla lesione invalidante possono giustificare duplicazioni risarcitorie ed essere considerate più volte, nella liquidazione della componente morale del parametro tabellare standard ed a titolo di personalizzazione, salvo che sia comprovata la particolare ed eccezionale gravità del dolore dell'animo derivante dalla lesione invalidante. Tali pregiudizi sono stati, dunque, già correttamente considerati ed integralmente ristorati in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, nella duplice componente biologica
(dinamico-esistenziale) e morale.
8.2 Altresì, correttamente, il Giudice di prime cure ha liquidato un'ulteriore somma, pari al 18% del parametro standard tabellare, a titolo di personalizzazione, che risulta assolutamente congrua, in quanto ampiamente satisfattiva della ritenuta gravità del dolore correlato: alla lesione invalidante, come condivisa dal C.T.U. (ancorché la sofferenza interiore, per giurisprudenza consolidata, non sia suscettibile di valutazione medico-legale); alla partecipazione ai procedimenti penali a carico della;
nonché alla maggior difficoltà incontrata dal P_ danneggiato nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative (danno alla capacità lavorativa generica). Il danno di natura non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, fonda, infatti, una personalizzazione in aumento del parametro equitativo tabellare qualora siano ravvisabili conseguenze ulteriori rispetto a quelle già ordinariamente considerate, secondo l'id quod plerumque accidit, dal parametro tabellare. Fermo che il giudice può operare una personalizzazione pagina 13 di 19 del danno, mediante una variazione in aumento del valore standard del risarcimento solo qualora siano stati allegati e provati ulteriori pregiudizi morali e dinamico-relazioni, specifici e peculiari del caso concreto, eccezionali e non ricomprendibili entro le ordinarie conseguenze di ciascuna lesione invalidante, già equitativamente considerate nella liquidazione tabellare del danno (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 25164/
2020), il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello non patrimoniale, poiché tale pregiudizio non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione all'efficienza psicofisica, e va perciò valutato unitariamente in termini di cenestesi lavorativa attraverso un appesantimento del danno biologico in via di personalizzazione, salvo il caso – non provato nel caso di specie - in cui la maggiore usura e penosità del lavoro non determinino la riduzione della capacità di produrre reddito, nel qual caso, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale (Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019,
n. 28988). La maggior difficoltà, per il IG. , di espletare le Pt_1 proprie mansioni lavorative è stata, dunque, già correttamente accertata ed integralmente ristorata in sede di personalizzazione del danno non patrimoniale. A tal proposito, le doglianze circa la liquidazione di una personalizzazione del danno non patrimoniale pressoché analoga alla somma da liquidarsi a ristoro del solo danno da riduzione della capacità lavorativa generica, quantificata dal C.T.U. nella misura del 15% dell'invalidità totale, benché siffatta personalizzazione sarebbe stata diretta a ristorare anche il particolare ed eccezionale dolore dell'animo sofferto dal danneggiato in conseguenza della lesione invalidante, del contegno della conducente e dalla partecipazione ai procedimenti penali a carico della stessa, è infondata. Erroneamente, infatti, l'appellante propone un calcolo della percentuale del 15% sulla somma complessivamente liquidabile a ristoro del danno non patrimoniale, nella duplice componente biologica e morale, con ciò desumendone l'inidoneità della somma complessivamente liquidata a titolo di personalizzazione (in quanto pressoché analoga alla prima) a ristorare tutti pregiudizi morali considerati ai fini della personalizzazione. Tuttavia, “In tema di liquidazione del danno, nell'applicazione delle tabelle milanesi
l'eventuale personalizzazione può essere riconosciuta solo sulla quota relativa al danno biologico, depurata della componente relativa al danno morale” (Cassazione civile sez. III - 27/07/2024, n. 21062). Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'incremento della (sola) componente biologica del danno di una percentuale pari al 15% in ragione della sola lesione della capacità lavorativa generica è, con tutta evidenza, inferiore alla somma complessivamente accordata a titolo di personalizzazione, in percentuale pari al 18% della medesima componente biologica, a ristoro anche degli ulteriori pregiudizi considerati ai fini della personalizzazione. La quantificazione percentuale operata dal Giudice di prime cure risulta, dunque, corretta, in quanto ampiamente satisfattiva del pregiudizio morale assunto a fondamento della ritenuta personalizzazione.
Assolutamente infondate, risultano, le doglianze circa l'omessa valutazione pagina 14 di 19 del carattere permanente della sofferenza interiore. Il Giudice di prime cure ha, infatti, liquidato il pregiudizio morale sofferto dal danneggiato assumendo a parametro di riferimento le tabelle di Milano in materia di lesione permanente dell'integrità psico-fisica che, con tutta evidenza, tengono già conto del carattere permanente del medesimo pregiudizio.
Conseguentemente, la personalizzazione del parametro tabellare tiene già conto del carattere permanente del pregiudizio. Da tanto consegue l'infondatezza delle istanze di ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale in considerazione della prosecuzione dell'attività lavorativa a cura del danneggiato, anche oltre l'età pensionabile: la somma liquidata a ristoro della maggior usurarietà del lavoro è stata, infatti, già calcolata in termini di appesantimento del risarcimento dovuto a ristoro dell'invalidità permanente (che presuppone, dunque, che il danneggiato continui a soffrire le conseguenze invalidanti sino al raggiungimento dell'aspettativa di vita media) e non è stata affatto defalcata in ragione dell'imminente raggiungimento dell'età pensionabile del danneggiato.
L'effettiva prosecuzione dell'attività lavorativa oltre l'età pensionabile non determina, dunque, il diritto ad alcun incremento delle somme liquidate
(a titolo di personalizzazione) a ristoro del danno alla cenestesi lavorativa generica, già ristorata sino al raggiungimento dell'aspettativa di vita media.
8.3 Tanto premesso, a ristoro dell'invalidità permanente complessivamente sofferta dal IG. , di anni 53 all'epoca dell'evento di danno, Pt_1 devono essere liquidati complessivi € 45.699,78 (dei quali € 40.179,00 a ristoro della componente dinamico-esistenziale e morale del danno;
€
5.520,78 a titolo di personalizzazione, pari al 18% della componente biologica del parametro tabellare), già considerata la rivalutazione monetaria. Conclusivamente, dunque, ferma la liquidazione della somma complessiva di € 19.460,21, oltre rivalutazione ed interessi, come già operata dal Giudice di prime cure all'esito della corretta decurtazione delle somme già percepite dal danneggiato in conseguenza del medesimo evento di danno - rispettivamente da a titolo di infortunio in CP_3 itinere, e da a titolo di provvisionale, Controparte_1 correttamente maggiorate degli interessi legali in ragione della previa corresponsione delle somme -, e Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, devono essere condannate al pagamento di ulteriori €
4.699,78 a ristoro del danno non patrimoniale da invalidità permanente,
(pari alla differenza fra € 45.699,78 liquidati all'esito del presente grado di giudizio ed € 41.000,00 a medesimo titolo liquidati dal Giudice di prime cure), da devalutare a ritroso fino al 29.08.2011 e poi da rivalutarsi di anno in anno fino alla pronuncia applicando per ogni scaglione gli interessi compensativi, oltre interessi ex art. 1284, comma
1, c.c. dalla pronuncia al saldo, come già previsto dal Giudice di prime cure.
9. Il sesto e nono motivo d'impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze mosse e sono parzialmente fondati, limitatamente all'erronea applicazione dell'art.
pagina 15 di 19 46 disp. Att. C.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, benché non applicabile ratione temporis.
Il Giudice di prime cure ha erroneamente decurtato il 30% delle spese di lite in ragione della prolissità degli scritti difensivi, in applicazione del nuovo art. 46, comma 4, disp. Att. C.p.c., come modificato dal d.lgs.
n. 149/2022, nonostante l'art. 35 del medesimo d.lgs. n. 149/2022, recante disposizioni transitorie, nella versione vigente al momento della pronuncia, prevedesse espressamente che le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo dovessero applicarsi ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023. Da tanto consegue l'inapplicabilità della decurtazione. Al contrario, il Giudice di prime cure ha correttamente valutato lo scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014: anche computando la provvisionale liquidata in corso di causa, il valore della causa risulta, infatti, compreso entro € 52.000 e deve, dunque, applicarsi lo scaglione di riferimento compreso fra € 26.000,00 ed € 52.000,00.
Infine, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto la complessità media della lite, che non giustificava alcuna variazione in aumento dei parametri standard di cui al D.M. 55/2014. A tal proposito, la circostanza che il difensore di parte attrice abbia fornito argomentazioni giuridiche
“frutto dello studio di innumerevoli sentenze dei giudici di merito e di legittimità”, se ha di certo aumentato la prolissità degli scritti, non è idonea a qualificare la causa come di particolare difficoltà, trattandosi di ordinario giudizio involgente responsabilità risarcitoria da sinistro stradale con veicolo non identificato. Pertanto, fermo il già ritenuto aumento di un terzo per manifesta fondatezza ex art. 4, comma 8, D.M.
55/2014, e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 devono essere condannate alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 835,96 per esborsi ed € 10.155,00 Parte_1 quale compenso professionale, oltre accessori di legge.
10. L'ottavo motivo d'impugnazione, infine, è infondato e deve essere rigettato. Correttamente, infatti, il Giudice di prime cure ha ritenuto infondate le doglianze circa la violazione dei doveri di lealtà e proibità di cui all'art. 88 c.p.c. ed escluso la ravvisabilità di espressioni sconvenienti ed offensive, rigettando la richiesta di cancellazione delle stesse e di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., come avanzate da entrambe le parti. Non sono, infatti, ravvisabili violazioni deontologiche imputabili al legale di parte convenuta che impongano di riferirne all'autorità competente ovvero espressioni esorbitanti rispetto all'ordinaria dialettica processuale e connotate da effettiva sconvenienza e lesività, tali da fondare un ordine di cancellazione ovvero il diritto al risarcimento del danno. A tal proposito, la circostanza che parte convenuta abbia evidenziato che l'attore ha omesso di evocare in giudizio il IG. perché “alla luce delle indagini preliminari che si erano Persona_1 concluse nel senso della non identificazione dell'auto che avrebbe causato il sinistro era convinta della estraneità dello stesso al fatto” e che tale decisione sarebbe stata assunta da parte attrice “dopo aver conferito personalmente con lo stesso”, non risulta in alcun modo lesiva dell'onore pagina 16 di 19 ovvero della reputazione di parte attrice. Parte attrice avrebbe, infatti, ben potuto convincersi dell'estraneità del al sinistro anche R_ all'esito di un colloquio personale con il medesimo, senza che dal riferito colloquio debba desumersi l'illazione circa la sussistenza di un accordo illecito con il – come inopinatamente affermato dall'appellante in R_ sede di reiterazione dell'istanza. Del pari, la valutazione di esorbitanza delle richieste risarcitorie di parte attrice espressa dalla convenuta risulta perfettamente aderente all'ordinaria dialettica processuale delle parti ed è priva di qualsivoglia lesività nei confronti dell'onore ovvero della reputazione di parte attrice e del suo legale.
10.1 Infine, non è ravvisabile alcuna violazione deontologica imputabile al legale di parte convenuta ovvero espressioni esorbitanti rispetto all'ordinaria dialettica processuale, tali da fondare un ordine di cancellazione ovvero il diritto al risarcimento del danno, neppure nel presente grado di giudizio. In particolare, l'appellante chiede la cancellazione della frase contenuta nella Comparsa conclusionale di
, a mente della quale “Quanto poi al merito della Controparte_4 causa e in particolare al lungo iter processuale del giudizio di primo grado, il sottoscritto difensore –anche per non gravare la lettura e il lavoro della Corte –si riporta integralmente a quanto esposto nella propria comparsa di costituzione con appello incidentale del 20/07/2023”, ritenendo che da tale espressione, in uno con la ricostruzione dello svolgimento del processo di primo grado, dovrebbe desumersi il “fine denigratorio di mettere in cattiva luce lo scrivente difensore per le scelte difensive”.
Nondimeno, l'interpretazione offerta dall'appellante non risulta in alcun modo corroborata dal tenore letterale dell'inciso, privo di qualsivoglia lesività oggettiva dell'onore del difensore. Né il mero esercizio del diritto di critica delle scelte difensive di controparte, nel rispetto dei limiti di continenza, pertinenza e veridicità delle affermazioni rese, quale estrinsecazione del generale diritto, costituzionalmente garantito, di libera manifestazione del pensiero, specie nell'ambito della dialettica processuale ordinariamente correlata all'esercizio del diritto di difesa, può essere arbitrariamente compresso in ragione di impressione del tutto parziali e soggettive del destinatario sino ad inopinatamente censurare espressioni prive di qualsivoglia offensività. Del pari, l'inciso contenuto nella Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale di
[...]
a pag. 6, a mente della quale “La società convenuta Controparte_1 sollecitava più volte il legale avversario a comunicare le coordinate bancarie dell'attore al fine di poter eseguire il pagamento di quanto dovuto, sennonchè lo stesso in data 27/01/2020-ovvero ben 9 mesi dopo la richiamata ordinanza -depositava due distinte istanze volte a ottenere, con la prima, il richiamo del C.T.U. e con la seconda la correzione dell'errore materiale del provvedimento nella parte in cui il GOT non aveva riconosciuto gli interessi sulle somme rivalutate e non aveva liquidato il danno emergente”, risulta privo di qualsivoglia efficacia lesiva dei diritti immateriali della persona costituzionalmente garantiti facenti capo a parte attrice ovvero al suo difensore e non configura alcun abuso della pagina 17 di 19 potestas agendi imputabile all'appellante incidentale. L'appellante principale domanda, infine, la cancellazione dell'inciso contenuto nella
Comparsa conclusionale di a mente della quale: Controparte_1
“Prima di argomentare sul punto, la società convenuta tiene a sottolineare come nel giudizio di primo grado il difensore avversario si fosse fermamente “opposta all'ammissione della planimetria allegata al rapporto della Polizia Municipale” (n.d.r. prodotto dalla con la seconda CP_5 memoria ex art 183 C.P.C.) perché (testuale) “tale documento non è contenuto nei fascicoli delle indagini preliminari e non è in possesso della difesa del legale del IG. che pertanto non è posto in Pt_1 condizione diverificare se lo stesso si riferisce al sinistro di cui è causa” (cfr. pag. 13 della terza memoria ex art. 183 C.P.C. di parte attrice), dubitando quindi non solo dell'autenticità del rapporto prodotto dalla Compagnia, ma addirittura della correttezza di quest'ultima. Rimessa alla Corte ogni valutazione in ordine alla produzione incompleta del rapporto della Polizia Municipale da parte dell'attore”. Anche in tal caso il tenore letterale dell'inciso non risulta in alcun modo lesivo dei diritti immateriali dell'appellante principale né esorbitante rispetto all'ordinaria dialettica processuale delle parti. Conclusivamente, dunque, le espressioni denunciate sono, ictu oculi, prive di qualsivoglia offensività. Non è, dunque, ravvisabile alcuna lesione di diritti immateriali della persona costituzionalmente garantiti né può pervenirsi ad un'arbitraria compressione della libertà di parola costituzionalmente garantita e del diritto di difesa delle parti in ragione di meri malumori, impressioni soggettive ovvero interpretazioni soggettivistiche delle controparti.
11. Conclusivamente, l'appello principale è solo parzialmente fondato.
L'appello incidentale è infondato.
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, tenuto conto della complessità media della lite. L'accoglimento meramente parziale dell'appello principale, limitatamente all'erronea applicazione del parametro tabellare in sede di valutazione equitativa del danno ed all'erronea applicazione dell'art. 46 disp.att. c.p.c. a cura del Giudice di prime cure, ne giustifica la compensazione per la metà.
12.1 11. Non è ravvisabile, infine, alcun abuso dello strumento processuale imputabile ex art. 96, comma 3, c.p.c., all'appellante incidentale, limitatasi ad eccepire l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 283, lett. a), d. lgs. n. 209/2005, per essere stati identificati sia il conducente che il veicolo condotto, e l'omesso accertamento del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro, nel pieno esercizio del proprio diritto di difesa. Né siffatta condanna può conseguire alla mera infondatezza delle doglianze, legittimamente mosse nel pieno esercizio del proprio diritto di agire e contraddire in giudizio.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
pagina 18 di 19 Accoglie parzialmente l'appello principale, rigetta l'appello incidentale proposto da in qualità di Impresa Designata per Controparte_1 l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1507/2022, emessa dal Tribunale di
Perugia, in composizione monocratica, in data 28.10.2022, pubblicata il
02.11.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 468/2015:
1. Condanna in qualità di Impresa Designata Controparte_1 per l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e in solido tra loro, al risarcimento di ulteriori € Controparte_2 4.699,78 in favore di a ristoro dell'invalidità Parte_1 permanente sofferta in conseguenza del sinistro de quo, da devalutare a ritroso fino al 29.08.2011 e poi da rivalutarsi di anno in anno fino alla pronuncia applicando per ogni scaglione gli interessi compensativi, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pronuncia al saldo;
2. Condanna in qualità di Impresa Designata Controparte_1 per l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e in solido tra loro, alla refusione delle spese di Controparte_2 lite del primo grado di giudizio in favore dell'avv. Marina Pavoni, dichiaratasi antistataria, liquidate in € 835,96 per esborsi ed €
10.155,00 quale compenso professionale, oltre accessori di legge;
3. Condanna in qualità di Impresa Designata Controparte_1 per l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e in solido tra loro, alla refusione delle spese di Controparte_2 lite del presente grado di giudizio in favore dell'avv. Marina Pavoni, dichiaratasi antistataria, liquidate in € 1.923,00 oltre accessori di legge, da compensarsi per la metà;
4. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di Controparte_1
in qualità di Impresa Designata per l'Umbria dal Fondo di
[...] Garanzia per le Vittime della Strada.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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