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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Domenico Pellegrini Presidente
- Dott. Giovanni Maddaleni Giudice rel.
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 07/02/02/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 3269/2023 promosso da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
Difensore: avv. Silvio Morando
Domicilio eletto: Genova Via T. Invrea 11/6
presso lo studio del difensore
Per la dichiarazione di morte presunta di
Persona_1
nata il [...] a [...]
scomparsa il 20/03/2010
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto del 10.11.2023),
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Chiede l'accoglimento del ricorso introduttivo, come precisato a verbale di udienza del 30.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso al fine di ottenere Parte_2
la dichiarazione di morte presunta di , Persona_1
nata il [...] a [...], scomparsa il 20/03/2010, allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- di essere figlia di , nata il [...] a Persona_1
YA UI (Ecuador), scomparsa in data 20/03/2010;
- che la sua scomparsa è stata denunciata dal marito Persona_2
, nato in [...] il [...], come risultante dalla denuncia di
[...]
scomparsa prodotta in atti;
- che sono trascorsi più di dieci anni dall'ultima notizia della madre;
- che , marito della scomparsa, è stato Persona_2
condannato con sentenza del Tribunale di Genova, confermata in appello, alla pena di anni sedici e mesi sei di reclusione per aver cagionato la morte della moglie, , come risultante dalla sentenza del Persona_1
Tribunale di Genova e della Corte d'Assise d'Appello di Genova passata in giudicato in data 27/02/2014 e prodotta in copia autentica;
- che il corpo della sig.ra non è mai stato Persona_1
ritrovato;
- che non esiste alcun procuratore o rappresentante legale della scomparsa, né persona che sarebbe gravata da obbligazioni o perderebbe diritti per effetto della morte della stessa;
- che la sig.ra aveva tre figli, Persona_1 [...]
Parte_2 Persona_3 [...]
; Persona_4
- la ricorrente vive in Italia ed ha interesse a far dichiarare la morte presunta della sig.ra al fine anche di poter espletare Persona_1
le pratiche ereditarie rimaste in sospeso.
Su tali presupposti la ricorrente chiedeva la dichiarazione della morte presunta di , nata il [...] a [...] Persona_1
(Ecuador).
Nelle successive difese la ricorrente dava poi atto di aver ottemperato alla disposta pubblicazione della propria domanda, allegando le copie delle inserzioni pubblicate, secondo le modalità ordinate, sulla Gazzetta Ufficiale e sulle Edizioni Genovesi de il
Secolo XIX e della Repubblica.
Comparsa personalmente all'udienza del 30 gennaio 2025, unitamente al fratello sig.
, la ricorrente dava atto che la sorella sig.ra Persona_4
non era presente, ma le aveva conferito procura Persona_3
speciale a rappresentarla, che il difensore esibiva provvedendo poi al deposito nel fascicolo processuale telematico.
I due figli della scomparsa, interpellati dal Giudice, concordavano circa il fatto che la madre fosse morta, dato il tempo trascorso e ritenuto che, in considerazioni dei rapporti esistenti, la stessa se fosse stata in vita mai avrebbe interrotto i rapporti con i figli.
La sig.ra ribadiva di parlare anche per conto della sorella, pienamente Per_2
d'accordo per fare dichiarare la morte presunta della madre.
All'esito, il difensore della ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di
[...]
, nata il [...] a [...], Persona_1
scomparsa il 20/03/2010, deve essere rigettata perché la sua morte risulta essere stata accertata con la sentenza passata in giudicato prodotta in atti.
Infatti, la sentenza n. 1393/11 pronunciata dal Tribunale di Genova, Ufficio del G.I.P., il 28/02/2012, che ha previsto la condanna dell'imputato in relazione ai reati di omicidio volontario e distruzione di cadavere e che è divenuta irrevocabile il
27/02/2014 con conferma della condanna dell'imputato relativamente ai già menzionati reati, ha accertato in via definitiva l'accadimento dell'evento morte di
. Persona_1
L'istituto giuridico della “morte presunta” viceversa fa riferimento ad una presunzione di legge: infatti, la “morte presunta” proprio perché presunta prevede in astratto la possibilità che vi possa essere il ritorno della persona scomparsa e che la stessa sia ancora potenzialmente in vita, mentre nel caso specifico la morte di Persona_1
è divenuta, per l'ordinamento giuridico, un evento definitivamente
[...]
certo, essendo stata accertata con la già menzionata sentenza passata in giudicato.
Non essendo peraltro stato rinvenuto il cadavere di , Persona_1
ne consegue che il procedimento che potrà essere instaurato ai fini della regolarizzazione anagrafica sia quello previsto dall'art. 78 DPR 396/2000 proprio per il caso che non sia possibile il rinvenimento del cadavere come quello di specie.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
Rigetta la domanda.
Nulla sulle spese.
Trasmette al P.M. in sede perché valuti se instaurare il procedimento di cui all'Art. 78 DPR 396/2000.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge.
Cosi deciso in Genova nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Dott. Domenico Pellegrini