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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
N. R.G. 945/2020
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 19.03.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avv. Simone Giovannetti, nell'interesse di e CP_1
di nella qualità di fideiussore e anche CP_2 Controparte_3
nella qualità di fideiussore;
dall'Avv. Vittorio Giacobbe, nell'interesse di dall'Avv. Marco Parte_1
Pesenti per e per essa Controparte_4 [...]
- letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la Controparte_5
seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 945/2020 R.G. avente per oggetto: contratti bancari promosso da
(P. IVA ) in persona della socia accomandataria CP_1 P.IVA_1
e legale rappresentante p.t. anche nella qualità di CP_2
fideiussore (C.F. e di n.q. di C.F._1 Controparte_3
socio accomandante (C.F. ) elettivamente C.F._2
domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall' Avv. Simone
Giovannetti, giusta procura in atti.
- parte attrice -
CONTRO
1 (codice fiscale Parte_1
partita IVA ) elettivamente domiciliata in P.IVA_2 P.IVA_3
indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Giacobbe, giusta procura in atti.
- convenuta–
(C.F. nella qualità di fideiussore CP_6 C.F._3
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Giovannetti, giusta procura in atti.
- intervenuta –
(già in persona del Controparte_4 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore (P.IVA e per essa quale P.IVA_4
mandataria (PI ) elettivamente Controparte_5 P.IVA_4
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Pesenti, giusta procura in atti.
- cessionaria intervenuta –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
Con atto di citazione notificato con PEC del 10.07.2020 gli attori in intestazione – premettendo: a) la titolarità di tre rapporti stipulati con
[...]
(filiale di Milazzo) costituiti da contratto di Parte_1
conto corrente ordinario n. 8021.77 (con saldo debitore di € 44.248,54 al
27.11.2017); conto corrente n. 8310.91 (estinto il 7.10.2005 con saldo pari pag. 2/32 a zero) conto corrente n. 8091.72 (con saldo al 30.09.2017 pari a zero); b) il recesso comunicato con raccomandata del 15.09.2014 da tutte le aperture di credito concesse e il recesso dei rapporti intrattenuti con raccomandata del 27.11.2017; c) il parziale riscontro della richiesta inoltrata ex art 119
T.U.B. stante la mancata consegna della lettera contratto, dei contratti di fido e delle modifiche intercorse - hanno chiesto, sul presupposto della natura di conto d'appoggio del conto corrente anticipi, nonché dei risultati della perizia di parte, la determinazione del nuovo saldo del conto in virtù della nullità derivante dalla applicazione di: interessi superiori al saggio legale privi di valida convenzione scritta - in assenza del contratto e delle lettere di modifica dei tassi, variati senza indicazione del parametro di riferimento - in misura superiore al tasso soglia;
di commissione di massimo scoperto, indeterminata ex artt. 1418 e 1346 c.c.; di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori – priva di pattuizione scritta/conformità alla pari reciprocità in assenza di consegna del contratto
– e la conseguente condanna al pagamento delle somme risultanti a credito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, eccependo, comunque, la compensazione, fino alla corrispondenza dei relativi importi, del credito che la società istante dovesse vantare nei confronti della Banca convenuta con eventuali debiti verso la stessa, con conseguente liberazione, limitatamente al relativo importo, della società e dei fideiussori. Hanno chiesto, infine, la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
Il procedimento si è svolto nella resistenza della PS
[...]
- eccipiente la carenza di legittimazione attiva dei Parte_1
garanti per tutte le domande relative ai rapporti intercorsi con la debitrice principale, nonché la prescrizione delle rimesse solutorie e, comunque, per pag. 3/32 le operazioni anteriori al 09.07.2010 – contestando la fondatezza degli assunti attorei e concludendo per il rigetto.
Con comparsa d'intervento depositata il 30.6.2021 si è costituita CP_6
nella qualità di fideiussore, “al fine di fare proprie le ragioni di
[...]
fatto e di diritto già argomentate” in citazione.
Con comparsa di intervento depositata il 6.7.2021 si è costituita
[...]
a mezzo della mandataria, quale nuova titolare del credito Controparte_4
in virtù di cessione a titolo oneroso e pro soluto con contratto del
28.12.2018 – come da adempimento pubblicitario eseguito ex art. 58 d.lgs.
n. 385/1993 in G.U. Parte Seconda n. 113 del 27.09.2018 – concludendo per il rigetto e, comunque, per la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla pretesa restitutoria-risarcitoria.
La causa, assegnati i termini per l'appendice di trattazione scritta, è stata istruita anche attraverso CTU contabile.
Viene decisa secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c. facultate le parti del deposito di scritti conclusivi.
In chiave qualificatoria, la domanda principale è sussumibile nello schema della azione di ripetizione dell'indebito, basata sul presupposto della nullità
delle clausole convenute o, comunque, applicate in concreto al rapporto di conto corrente ordinario n. 8021.77 (sorto in epoca antecedente al 31
dicembre 2000) al conto n. 8310.91 e al conto anticipi n. 8091.72.
Gli attori, in particolare, eccepiscono la presenza, sul conto corrente ordinario n. 8021.77 - con saldo debitore di € 44.248,54 alla data del
27.11.2017 (di cui € 38.289,68 saldo contabile da e/c e € 5.958,89 quali pag. 4/32 interessi a debito) caratterizzato dalla confluenza/addebito, su di esso, delle competenze trimestrali del conto corrente n. 8310.91 nonché, quanto al rapporto paritario anticipi s.b.f. n. 8091.72, costituente conto d'appoggio di confluenza dei crediti della correntista verso i terzi, non ancora scaduti, su cui la banca anticipa prima della data di scadenza, dall'accredito dei relativi importi sul conto corrente ordinario) – di addebiti, rilevabili dagli estratti conto e scalari, a titolo: di interessi anatocistici in violazione del divieto generale di cui all'art. 1283 c.c.; di commissione di massimo scoperto
(fino al 30 giugno 2009 per ogni trimestre sull'importo massimo di utilizzo) in assenza dei contratti e di valida sottoscrizione della relativa clausola, nonché in violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c.; di tasso di interesse debitore oggetto di variazione senza indicazione del parametro di riferimento, con conseguente nullità per indeterminatezza.
Tanto precisato in punto di inquadramento, premessa la infondatezza della
eccezione di carenza di legittimazione attiva dei fideiussori ribadita dalla difesa di PS in sede di note conclusive – in quanto, al di là della incerta deduzione circa la natura della garanzia (“A maggior ragione i
garanti sarebbero carenti di legittimazione passiva se la garanzia da essi prestata fosse autonoma”) non sarebbe, in ogni caso, precluso al garante di contratto autonomo di garanzia, far valere la nullità di clausole relative al rapporto principale perché contrarie e norme imperative (quale, con riferimento alla fattispecie, quelle in tema di violazione di anatocismo ex
art. 1283 c.c.) - dalla documentazione acquisita e dai risultati delle indagini pag. 5/32 peritali espletate è emersa, anzitutto, conferma della circostanza, dedotta sin dal libello introduttivo, relativa alla assenza dell'originario contratto
di conto corrente.
A fronte, infatti, della precisa allegazione attorea relativa alla inesistenza dei contratti originari (“l'Istituto di credito non ha fornito al correntista i contratti di apertura del conto correnti richiesti”: cfr. pag. 7 prima memoria istruttoria) nonché di non conforme esercizio dello ius variandi
(così intesa la prospettazione: “l'Istituto di credito non ha fornito al
correntista il contratto di apertura dei conti correnti né le successive modifiche intercorse sottoscritte dal cliente”: cfr. pag. 15 citazione) - al cospetto di istanza ex art. 119 T.U.B inoltrata prima della instaurazione del giudizio, cui non ha fatto seguito la produzione (anche) della originaria lettera contratto di c/c (cfr. docc. n. 3, n. 4A) n. 4B) n. 5 fascicolo attoreo) -
nonostante gli estratti conto documentino la presenza del rapporto bancario a partire dal primo trimestre del 2001 (cfr. doc. n. 6 fascicolo attoreo e paragrafo n. 2 “Documentazione esaminata ed analisi rapporti” relazione di CTU a firma dott.ssa ) - dalla lettura della CTU si Persona_1
ricava per il c/c n. 8021.77, la presenza di pattuizioni contenute nei
documenti di sintesi successivi alla apertura del rapporto (risalente,
quantomeno, al I trimestre 2001) - del 31 marzo 2005, del 30 giugno 2005, del 31 dicembre 2005 e del 31 dicembre 2014 (cfr. paragrafo n 3 “Prima verifica Ricalcolo al tasso legale sostitutivo”) – e che la verifica di corrispondenza tra le condizioni contenute nei documenti di sintesi e quelle pag. 6/32 applicate, in concreto, nel corso dei rapporto, ha portato ad emersione la difformità delle condizioni applicate.
È, al riguardo, appena il caso di evidenziare che per il conto ordinario n.
8021.77, dall'elaborato peritale emerge che lo scollamento riguarda, tra le altre, il periodo – ricompreso tra il 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2001; il 1°, 2°,
3° e 4° trimestre 2002; il 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2003; il 1°, 2° e 3°
trimestre 2004 – che precede la esistenza del documento di sintesi esaminato dalla CTU (cfr. paragrafo n 3 “Prima verifica Ricalcolo al tasso legale sostitutivo” ed allegati n. 7, n. 8, n. 9 alla relazione di CTU a firma dott.ssa ). Persona_1
Alla luce degli accertamenti peritali – condivisibili, sotto tale aspetto,
perché: i) basati sul vaglio della documentazione prodotta nei termini per le preclusioni istruttorie;
ii) in linea con il mandato, conferito già in considerazione delle eccezioni delle parti (cfr. ordinanza del 21.3.2023 tra cui anche quella di carenza di prova della titolarità del credito in testa alla cessionaria intervenuta); iii) in grado di superare i rilievi mossi dalla PS
sub specie di incompletezza degli estratti conto relativi al quarto trimestre del 2004 ed al primo, secondo e terzo trimestre del 2005 (cfr. pag. note conclusive datate 14.2.2025) non incontrando, la produzione incompleta di estratti conto, ragioni assolute di preclusione quando, come nella specie, dai dati emergenti dai documenti prodotti in giudizio sia possibile l'attività
ricostruttiva demandata al CTU (cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/06/2018,
n.14074) – può, dunque, predicarsi la fondatezza della contestazione pag. 7/32 relativa alla mancanza di contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza – e, specularmente, la infondatezza della tesi propugnata dalla cedente e dalla cessionaria de credito, quest'ultima, in particolare,
dolendosi della omessa produzione, in giudizio, non solo del contratto di conto corrente iniziale, ma anche gli eventuali successivi contratti di affidamento (cfr. pag. 6 note conclusive datate 14.2.2025) - in guisa da legittimare il ricorso, ai fini del ricalcolo, del regime sostitutivo ex art. 117
T.U.B.
La mancanza di contratto scritto recante tassi e condizioni, costituendo ipotesi di nullità di protezione, non può operare contro la parte nel cui interesse è prevista dal legislatore (quando, vale precisarlo, si deduca –
come nella specie – l'inesistenza di contratto originario e la sua mancata consegna pure nel contesto del procedimento ex art. 119 TUB).
Il tasso sostitutivo, peraltro, è invocabile anche al cospetto delle variazioni subite dai tassi di interesse e dalle commissioni, in virtù dell'avvicendamento dei documenti di sintesi senza il riscontro, in atti,
delle comunicazioni ex art. 118 T.U.B.
Trattasi, infatti, per la maggior parte delle ipotesi, di variazione in aumento.
Dal raffronto tra la documentazione acquisita e i risultati delle indagini peritali, in particolare, si evince: i) per il conto n. 8021.77 a fronte di previsione nel documento di sintesi del 31.3.2005 di un tasso debitore su scoperti non a fronte di fido pari al 13,55% e di una CMS pari al 1,140%
la successiva variazione in aumento, nel documento di sintesi del pag. 8/32 30.6.2005, del tasso debitore su scoperti non a fronte di fido pari a 13,56%
e di una CMS pari a 1,260%; ii) per il conto n. 8310.91 a fronte di previsione, nel documento di sintesi del 31.3.2005, di un tasso debitore su fido pari al 13,535% e di una CMS pari a 1,140%, la successiva variazione in aumento, nel documento di sintesi del 30.6.2005, di un tasso debitore su fido pari al 13,56% e di una CMS pari a 1,260%; iii) per il conto n. 8091.72
a fronte di previsione nel documento di sintesi del 31.3.2005, di un tasso debitore su fido pari all' 8,255% e di una CMS pari a 1,140% la successiva variazione in aumento, nel documento di sintesi del 31.12.2005, di una
CMS pari a 1,230% (cfr. paragrafo “ Prima verifica Ricalcolo al tasso legale sostitutivo” relazione di CTU a firma dott.ssa Persona_1
).
[...]
Ciò comporta la infondatezza dell'assunto – reiterato dalla difesa della
PS – secondo “gli attori non hanno mai dedotto esplicitamente la
carenza di forma scritta ed anzi hanno espressamente confermato la redazione per iscritto riconoscendo che: “La Società Parte_2
ha sottoscritto con la
[...] Parte_1
Filiale di Milazzo” (cfr. note conclusive datate 14.02.2025).
Né, d'altra parte il riferimento alla sottoscrizione, con la PS, dei tre rapporti menzionati – di cui è riportata, dalla convenuta, anche la sede della relativa menzione nel libello introduttivo “(v. atto di citazione, pag. 2, righe 11 e 12)” – è di qualche ostacolo potendo intendersi la sottoscrizione pag. 9/32 quale termine evocativo della stipulazione (in forma anche diversa da quella scritta).
In ogni caso, la assenza di contratto scritto risulta processualmente comprovata dalla mancanza di contratto originario, al cospetto di estratti conto risalenti al I trimestre 2001 e in presenza di deduzione – per la quale non sono richieste formule solenni - dotata di sufficiente univocità avendo, la difesa attorea, affermato “Si precisa che nel caso di specie l'Istituto di
credito non ha fornito copia dei contratti, ne discende che nel caso di
specie non sono sussistenti e che quindi gli interessi trimestrali sono stati applicati arbitrariamente dall'Istituto di credito”.
Sicché, ponendo mente al ricalcolo operato, dalle verifiche svolte dalla consulente è emerso che “il conto n. 8021.77 – in luogo del saldo di
chiusura al 27 novembre 2017 (debitore per euro 38.289,68) – a seguito
della rideterminazione degli interessi del conto medesimo e dei conti nn.
8310.91 e 8091.72 al tasso ex art. 117, comma 7, T.U.B., presenta un saldo
creditore pari ad euro 23.489,55:
per questi motivi
, la differenza da ricalcolo ammonta ad euro 61.779,23 (cfr. paragrafo “Prima verifica
Ricalcolo al tasso legale sostitutivo” relazione di CTU a firma dott.ssa
). Persona_1
Né, del resto, sono di ostacolo alla rideterminazione degli interessi ai tassi
BOT operata dalla CTU con riferimento al periodo successivo al I trimestre
2005, i rilievi mossi da e per essa Controparte_4 [...]
in quanto limitati alla deduzione relativa alla Controparte_5
pag. 10/32 previsione, nel documento di sintesi del 30/6/2005, della possibilità per la
Banca di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente (ius variandi) e della regolare comunicazione dei tassi di interesse e delle commissioni applicate al rapporto, con l'invio regolare degli estratti conto periodici e dei documenti di sintesi (cfr. da ultimo, note conclusive datate 14.2.2025) - si perviene a diversa valutazione.
Non basta la sola previsione della facoltà di esercizio, per la dello Pt_1
ius variandi occorrendo anche la prova della comunicazione inviata alla correntista quantomeno quando, come nella specie, si eccepisca la non conformità dell'esercizio dello ius variandi al paradigma normativo di cui all'art. 118 TUB.
Né, poi, è sufficiente surrogato “l'invio regolare degli estratti conto periodici”.
L'accertamento relativo alla operatività dei presupposti per l'applicazione del regime dei tassi sostitutivi – in quanto alla data del 31.3.2001 è già pienamente operante la disciplina di cui all'art. 117 T.U.B. (D.lgs.
385/1993) e, prima ancora, della legge sulla trasparenza bancaria (1992) in ordine alle conseguenze della inosservanza della forma scritta per la previsione di tassi di interesse debitori nei contratti bancari di conto corrente – è refluente, altresì, sul tema dell'anatocismo.
Al riguardo, dalla relazione di CTU trova, anzitutto, conferma l'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori avendo, infatti, la consulente dell'ufficio – previo esame degli pag. 11/32 estratti conto relativi ai tre rapporti esaminati – concluso che “dalla documentazione esaminata emerge che l'Istituto di Credito ha applicato la
capitalizzazione degli interessi debitori per tutta la durata dei rapporti oggetto di indagine”.
Più in particolare, dalla relazione di CTU si evince: a) “che in relazione ai
rapporti nn. 8310.91 e 8091.72 la summenzionata capitalizzazione ha
trovato concretizzazione mediante addebito dei relativi interessi debitori sul conto n. 8021.77”; b) che la capitalizzazione “ha trovato applicazione, sino al 4° trimestre 2016, con periodicità trimestrale”; c) che nell'anno
2017 la capitalizzazione “ha trovato concretizzazione con periodicità annuale” (cfr. paragrafo “Seconda verifica Capitalizzazione interessi debitori” relazione di CTU a firma dott.ssa ). Persona_1
Sicché, al cospetto di effettivo riscontro di applicazione di interesse
anatocistico, va dichiarata la illegittimità degli addebiti eseguiti a tale
titolo sul rapporto di conto corrente ordinario (oltreché sui rapporti le cui competenze, per come accertato dalla CTU, sono state addebitate – o meglio girate – sul conto ordinario avendo, la CTU, riscontrato “che gli
interessi applicati sui conti nn. 8310.91 e 8091.72 sono stati direttamente addebitati sul conto n. 8021.77”) con conseguente ripetibilità degli importi a tale titolo esatti (salva la verifica dell'incidenza della prescrizione eccepita dalla convenuta PS).
Né, del resto, pure ponendo mente alle difese svolte dalla convenuta – sotto il duplice profilo inerente: i) alla legittimità, a decorrere dal 01.07.2000,
pag. 12/32 della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia passivi che attivi, “in quanto conforme al disposto dell'art. 120 comma 2 D.Lgs 01.09.1993 n.
385, come modificato dall'art. 25 comma 2 D.Lgs 04.08.1999 n. 342, e della Delibera del CICR del 09.02.2000” ii) alla inoperatività della modifica apportata al secondo comma dell'art. 120 T.U.B. tramite il varo della novella di cui all'art. 1 comma 629 della L. 147/13, in mancanza del regolamento CICR previsto dalla citata disposizione nonché alla luce del sopravvento di ulteriore novella cui è seguita la delibera CICR del
03.08.2016 (in G.U. 10.09.2016 n. 221) recante previsione delle nuove modalità di calcolo degli interessi a decorrere dal 01.10.2016 (cfr. Comparsa di risposta per la
[...]
– può pervenirsi ad esito valutativo diverso. Parte_1
Trattandosi di rapporto esistente – per come si desume dagli estratti conto e confermato dall'accertamento peritale – almeno al I trimestre 2001, la mancanza di contratto scritto recante specifica sottoscrizione della clausola anatocistica, dotata di pari periodicità (per interessi attivi e passivi) non consente, a monte, di valutare la conformità al precetto contenuto nella delibera CICR 9.2.2000.
Né, a fortiori, potrebbe trovare cittadinanza la tesi – veicolata tramite rilievi ai risultati della espletata CTU (cfr. note conclusive datate
14.2.2025) - della legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, “anche se il conto fosse stato anteriore alla Delibera
CICR del 09.02.2000” dal momento che per i contratti pendenti alla data di pag. 13/32 entrata in vigore della detta delibera, è inapplicabile in maniera automatica il regime della capitalizzazione composta richiedendosi pattuizione in forma scritta, con pari periodicità e con sottoscrizione apposta dal correntista che, rispetto al divieto generale ex art. 1283 c.c., si trova al cospetto di una situazione deteriore.
Anche dalla CTU si trae conferma del superiore rilievo avendo, al riguardo, la perizia esplicitato “che sino al 1° trimestre 2005 la capitalizzazione
degli interessi debitori ha trovato concretizzazione in assenza di una
valida pattuizione idonea a legittimarne la relativa applicazione. Con
riferimento ai periodi successivi a quello testé menzionato, occorre altresì rilevare l'assenza di documentazione contrattuale idonea a rispettare la
prescrizione di cui agli artt. 6 e 7 della Delibera CICR 09 febbraio 2000: più in particolare, all'interno dei Documenti di sintesi prodotti in giudizio
risulta assente una specifica approvazione di una clausola legittimante
l'applicazione di siffatta forma di capitalizzazione.” (cfr. paragrafo
“Seconda verifica Capitalizzazione interessi debitori”).
Anche in sede di risposta ai rilievi, la CTU ha fornito spiegazione specifica e coerente – con ciò corroborando l'assunto della attendibilità delle relative conclusioni - alle osservazioni provenienti dalla CTP di
[...]
– i.e. “ non condivisione della scelta di eliminare la Controparte_4
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata sul conto n.
8021.77” stante la comunicazione di adeguamento mediante pubblicazione in G.U. n. 141 del 19.6.2000 (cfr. allegato I contenente Osservazioni di pag. 14/32 - evidenziando “1) che nei contratti/documenti Controparte_4
di sintesi esaminati manca una specifica approvazione di una clausola legittimante l'applicazione di una forma di capitalizzazione degli interessi
debitori nonché 2) che detta mancanza si ponga in contrasto con la
disciplina di cui agli articoli 6 e 7 della Delibera CICR 9 febbraio
2000”(cfr. paragrafo “
4. Risposta alle osservazioni”).
Trattasi d'altra parte, di conclusione coerente – non solo con i contenuti dell'ordinanza del 21.3.2023 – ma, altresì, con l'orientamento prevalente per cui la presenza di comunicazione negli estratti conto periodicamente inoltrati, ovvero la pubblicazione in G.U. di adeguamento alla delibera
CICR 9.2.2000 non può costituire valido surrogato della convenzione scritta della clausola, nel regime vigente a far data dalla entrata in vigore della detta delibera e fino alla entrata in vigore dell'art. 120 co. II T.U.B.
nuovo testo introdotto con la Legge di Stabilità per il 2014).
Ancora, inidoneo a superare la censura di illegittimità nella applicazione del regime di capitalizzazione trimestrale, è il rilievo attinente alla inoperatività del divieto di anatocismo introdotto all'art. 120 co. II T.U.B., in mancanza dell'emanazione della delibera del CICR.
A fronte, infatti, della legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia passivi che attivi – dedotta ed invocata dalla difesa della convenuta sulla scorta della modifica dell'art. 120 TUB di cui all'art. 1
comma 629 della L. 147/13 in quanto non immediatamente operativa in mancanza del previsto regolamento CICR che era imprescindibile ai sensi pag. 15/32 dell'art. 161 comma 5° TUB (cfr. comparsa di risposta PS) - il divieto, al contrario, è operante indipendentemente dalla entrata in vigore della delibera CICR (01.10.2016) potendo reputarsi operante già a far data
(1.1.2014) dalla entrata in vigore dell'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013,
(cfr. Cassazione civile sez. I, 30/07/2024, n.21344).
Sicché, respinte le difese proposte dalla PS – sostanzialmente coincidenti con quelle della cessionaria intervenuta – va rideterminato il saldo del conto corrente ordinario.
Nella duplice elaborazione operata dalla consulente va scelta quella che tiene in considerazione l'addebito degli interessi applicati sui conti nn.
8310.91 e 8091.72 direttamente sul conto n. 8021.77.
Dalla relazione di CTU, in particolare, “è emerso che il conto n. 8021.77 –
in luogo del saldo di chiusura al 27 novembre 2017 (debitore per euro
38.289,68) – a seguito della eliminazione degli effetti dati dalla
capitalizzazione degli interessi applicati sul conto medesimo e di quelli
applicati sui conti nn. 8310.91 e 8091.72, presenta un saldo creditore pari
ad euro 14.494,70:
per questi motivi
, la differenza da ricalcolo ammonta ad euro 52.784,38” (cfr. paragrafo “Seconda verifica Capitalizzazione interessi debitori” relazione di CTU a firma dott.ssa Persona_1
).
[...]
Quanto alla CMS, dalla relazione di CTU si evince conferma della applicazione in assenza di una preventiva pattuizione scritta dal 1°
trimestre 2001 sino al 1° trimestre 2004 e, per gli addebiti intervenuti a far pag. 16/32 data dal 1° trimestre 2005, l'applicazione in assenza di clausole contrattuali idonee a soddisfare il requisito della determinatezza atteso che tutti i
Documenti di sintesi analizzati – prodotti in atti dalla difesa attorea -
contengono una disciplina della CMS limitata alla sola indicazione di un tasso percentuale.
Anche dalla consultazione delle schede “documento di sintesi” relative alle aperture di credito su c/c n. 8310.91 n. 8091.72 e n. 8021.77 del 31.3.2005
e del 30.6.2005 non è dato riscontrare pattuizione chiara ed univoca in grado di spiegare con certezza se la commissione debba essere calcolata sul picco massimo dell'affidamento utilizzato dal cliente ovvero in percentuale sulla somma effettivamente prelevata nonché la periodicità di calcolo della commissione risultando, infatti, la dicitura “commissione trimestrale massimo scoperto” con indicazione di una percentuale e, poi, la dicitura – quest'ultima foriera di non piena univocità – “limite massimo somma commissioni applicate” (cfr. docc. n. 6, n. 7, n. 8 fascicolo attoreo).
Sicché - al di là della censura di nullità per difetto di causa, rispondendo, la
CMS, in linea teorica, alla funzione di remunerazione della per la Pt_1
messa a disposizione di somme per la correntista – acclarata la assenza di pattuizione scritta per le CMS applicate prima del primo trimestre 2005 e,
altresì, la nullità per insufficiente determinabilità ex art. 1346 c.c. - corretta
è la rielaborazione del saldo operata tramite eliminazione degli effetti prodotti dalla applicazione di somme a titolo di CMS.
pag. 17/32 Anche in tal caso, poiché le competenze relative ai due conti n. 8310.91 e
8091.72 sono state riversate sul c/c ordinario n. 8021.77 – Parte_3
avendo, in particolare, la CTU accertato “in considerazione del fatto che gli
importi applicati a titolo di CMS sui conti nn. 8310.91 e 8091.72 sono stati direttamente addebitati sul conto n. 8021.77” - va considerata la rielaborazione del saldo diretta alla eliminazione degli effetti dati dalla applicazione di somme a tale titolo tanto in relazione a detto conto quanto in relazione ai conti nn. 8310.91 e 8091.72.
Conseguentemente, ponendo mente alle conclusioni della CTU “è emerso
che il conto n. 8021.77 – in luogo del saldo di chiusura al 27 novembre
2017 (debitore per euro 38.289,68) – a seguito della eliminazione degli
effetti dati dalla applicazione di somme a titolo di CMS tanto sul conto
medesimo quanto sui conti nn. 8310.91 e 8091.72, presenta un saldo
creditore pari ad euro 9.063,91:
per questi motivi
, la differenza da ricalcolo ammonta ad euro 47.353,59” (cfr. paragrafo “Terza verifica
CMS” relazione di CTU a firma dott.ssa ). Persona_1
Dalla relazione di CTU, inoltre, è emersa, anzitutto, conferma dell'addebito a titolo di corrispettivo su accordato in relazione al rapporto di conto corrente n. 8021.77 ed al rapporto di conto corrente n. 8091.72, dal 3° trimestre 2009 al 4° trimestre 2014 (cfr. paragrafo “Quarta verifica
Corrispettivo su accordato”).
Sicché, poiché dalla relazione peritale è emersa anche la non riscontrabilità di pattuizioni scritte legittimanti l'addebito di somme a tale titolo;
la pag. 18/32 mancanza del previo esercizio dello ius variandi in conformità con la disciplina di cui all'art. 118 T.U.B. (relativamente all'addebito di somme a tale titolo) nonché l'inesistenza di una pattuizione intervenuta entro i limiti di cui all'art. 117 bis.co. I T.U.B. (introdotto dall'art.6 bis DL 201/2011
conv. con L.214/2011) – trovando, tali accertamenti, riscontro anche documentale in virtù della carenza di lettera contratto/nuovo documento di sintesi successivo al trimestre in cui è cessata la applicazione della CMS,
munito di sottoscrizione e propriamente relativo al corrispettivo sull'accordato nei limiti dello 0,5 % per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente (rivenendosi, al più, nel solo documento di sintesi del 31.12.2014, la previsione di una CIV (commissione istruttoria veloce) e di un tasso per sconfinamento in assenza di fido (rispondente al precetto ex
art. 117 bis co. II TUB ovvero per sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido ma non anche per remunerare la messa a disposizione di fondi e nei limiti segnati dal I comma dell'art. 117 bis
TUB) - è coerente la rielaborazione tesa ad eliminare gli effetti prodotti dalla applicazione di somme a titolo di corrispettivo su accordato– sotto tale profilo, peraltro, nemmeno attinta da contestazioni specifiche negli scritti conclusivi (cfr. note conclusive autorizzate datate 14.2.2025 nell'interesse di PS) o, comunque, in grado di superare la risposta alle osservazioni fornita dalla CTU ai rilievi della CTP di Controparte_4
relativi alla riconducibilità del corrispettivo sull'accordato
[...]
all'esercizio dello ius variandi.
pag. 19/32 Quanto, infatti, al corrispettivo su accordato, dalle verifiche svolte risulta ribadito: “1) che in alcuno dei documenti di sintesi prodotti in giudizio
sussiste una disciplina della commissione in questione e 2) che dalla documentazione prodotta non emerge l'esercizio dello ius variandi”) - (cfr. paragrafo “Quarta verifica Corrispettivo su accordato”).
La verifica dell'esercizio dello ius variandi in maniera non conforme al dettato normativo posto all'art. 118 T.U.B., del resto, si pone in linea con la carenza, in atti, della prova dell'adempimento degli obblighi di comunicazione delle modifiche contrattuali (sotto il profilo dell'invio e dell'effettiva ricezione da parte del cliente).
Trattandosi di voce di costo – corrispettivo sull'accordato – che grava sul correntista in quanto diretta a remunerare la messa a disposizione di fondi
(seppur entro i limiti segnati all'art. 117 bis T.U.B.) la stessa rientra tra le variazioni contrattuali per le quali è richiesta la comunicazione preventiva.
Ora, poiché “gli importi applicati a titolo di corrispettivo su accordato sul conto n. 8091.72 sono stati direttamente addebitati sul conto n. 8021.77”,
nel ricalcolo si procede considerando la seconda rielaborazione ovvero quella basata sulla emersione per il conto n. 8021.77 – in luogo del saldo di chiusura al 27 novembre 2017 (debitore per Euro 38.289,68) – a seguito della eliminazione degli effetti dati dalla applicazione di somme a titolo di corrispettivo su accordato tanto sul conto medesimo quanto sul conto n.
8091.72, “di un saldo debitore pari ad Euro 24.892,43:
per questi motivi
, la differenza da ricalcolo ammonta ad Euro 13.397,25”(cfr. paragrafo pag. 20/32 “Quarta verifica Corrispettivo su accordato” relazione di CTU a firma dott.ssa ). Persona_1
Occorre, a questo punto, confrontare i risultati della rielaborazione contabile con l'incidenza della prescrizione eccepita dalla convenuta
(PS).
Anzitutto, data la natura unitaria del rapporto di conto corrente, il dies a
quo per la prescrizione (ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. senza distinzione rispetto agli interessi) dell'azione di ripetizione proposta dal correntista inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto.
È, infatti, solo in questo momento che si attualizzano le reciproche pretese creditorie e, dunque, vi può essere tecnicamente un pagamento, ovvero un atto solutorio da ripetere.
Laddove, invece, emerga che il correntista ha effettuato nel corso del rapporto un "pagamento" - come quando il conto corrente sia in passivo o
"scoperto" oppure assistito da affidamento i cui limiti siano stati
travalicati - il dies a quo della prescrizione comincerà a decorrere dalla
data dell'annotazione in conto corrente della singola operazione (cfr.
S.U. n. 24418 del 2010).
Sotto il profilo metodologico, inoltre «al fine di verificare se un
versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre
previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati
dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo
passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del
pag. 21/32 concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio» (cfr. Cassazione civile, sez. I, 16/10/2024, n. 26867).
Sotto il profilo del riparto degli oneri probatori, pure presupposta la idoneità dell'eccezione secca - ovvero sollevata tramite mera allegazione della inerzia del titolare del diritto rispetto all'esercizio dello stesso e dichiarazione di voler profittare di tale inerzia, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie (S.U. n. 15895/2019) – e pure ritagliato in capo al correntista che agisce in ripetizione l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria della rimessa ripetibile ultradecennale, la relativa prova più essere fornita anche tramite elementi conoscitivi di consistenza presuntiva, a ciò non ostando la norma, ratione temporis
applicabile, di cui al primo comma dell'art. 117 T.U.B.
Quando il correntista deduca – come nella specie ove si assume che la richiesta di consegna ex art. 119 TUB dei contratti di apertura, contratti di fido e successive determinazioni e modifiche delle condizioni contrattuali dall'inizio di ciascun rapporto sino alla data odierna (cfr. pagg. 3-4
citazione) sia stata evasa parzialmente, senza consegna di copia dell'originario contratto di conto corrente – l'assenza di contratto scritto (di apertura di credito in c/c) è ammessa la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di pag. 22/32 una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (cfr.
Cassazione civile sez. I, 24/01/2024, n.2338).
Nella specie, ribadito che si verte nell'ipotesi in cui l'onere della prova della natura ripristinatoria delle rimesse su conto corrente - che si assumono indebite perché frutto di applicazione di clausole illegittime –
può essere fornito tramite elementi presuntivi/indiretti – stante il rilievo inerente alla mancanza di contratto scritto che regoli l'affidamento in c/c
(nemmeno sotto il profilo del contratto di apertura di c/c con previsione generica della facoltà di accesso ad apertura di credito) – dai risultati delle indagini peritali è emerso che “l'operatività degli affidamenti risulta
obiettiva in ragione della stabilità e non occasionalità della (pluriennale) esposizione a debito”(cfr. paragrafo “Sesta verifica Individuazione delle rimesse solutorie e computo degli effetti della prescrizione”).
Dalla relazione di CTU - incaricata della verifica sulla base della documentazione contabile a disposizione – si ricavano, infatti, gli elementi
per poter desumere la natura affidata del conto corrente di
corrispondenza n. 8021.77 (su cui, come detto, sono confluiti gli addebiti relativi ai conti tecnici n. 8310.91 e n. 8091.72).
pag. 23/32 , in particolare, verso la individuazione degli affidamenti concessi, Pt_4
“1) le basi di calcolo utilizzate ai fini del computo degli addebiti a titolo di
CMS e corrispettivo su accordato e 2) la distinzione operata per tassi “SU
FIDO” e “PER SCONFINAMENTI” (cfr. paragrafo “Sesta verifica
Individuazione delle rimesse solutorie e computo degli effetti della prescrizione”).
Per il periodo a partire dal I trimestre 2005, inoltre, gli stessi documenti di sintesi - prodotti dalla difesa attorea - delle aperture di credito in c/c contemplano costi aggiuntivi al tasso debitore a titolo di CMS.
Prendendo in esame il conto n. 8021.77, in particolare, si riscontra, la presenza - accanto al tasso debitore su scoperti non a fronte di fido:
13,55% (dal 13 gennaio 2005), al Tasso debitore su scoperti non a fronte di fido: 13,55% (dal 1° aprile 2005) - della Commissione massimo scoperto limite massimo: 1,140% (Documento di sintesi del 31 marzo 2005).
Ancora, prendendo in esame il Documento di sintesi del 30 giugno 2005, si riscontra accanto al tasso debitore fido: Euribor a 1 mese/365 più
maggiorazione del 5,136%, al tasso debitore su scoperti non a fronte di
fido: 13,56% (dal 1° luglio 2005) la presenza di Commissione massimo scoperto – limite massimo: 1,260%.
A ciò si aggiunge – per il periodo non coperto dalla produzione di apposita lettera contratto sottoscritta dalla correntista – in ogni caso, il risultato delle indagini peritali condotto sulla base degli estratti conto e scalari relativi ai movimenti registrati.
pag. 24/32 Al riguardo, dalla relazione di CTU si evince “che in relazione al rapporto
di conto corrente n. 8021.77 hanno trovato concretizzazione i seguenti
affidamenti: - Lire 50.000.000 dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre 2001; -
Euro 25.822,84 dal 1° ottobre 2001 al 30 giugno 2007; - Euro 34.758,49
dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2007; - Euro 25.577,76 dal 1° ottobre
2007 al 31 dicembre 2007; - Euro 26.330,84 dal 1° gennaio 2008 al 31
marzo 2008; - Euro 30.576,33 dal 1° aprile 2008 al 30 giugno 2008; -
Euro 38.618,08 dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008; - Euro 34.125,95
dal 1° ottobre 2008 al 31 dicembre 2008; - Euro 28.466,65 dal 1° gennaio
2009 al 31 marzo 2009; - Euro 25.822,84 dal 1° aprile 2009 al 30 giugno
2009; - Euro 51.202,00 dal 1° luglio 2009 al 30 settembre 2009; - Euro
45.822,00 dal 1° ottobre 2009 al 30 giugno 2013; - Euro 46.000,00 dal 1°
luglio 2013 al 30 settembre 2014; - Euro 12.000,00 dal 1° ottobre 2014 al
31 dicembre 2014”(cfr. relazione di CTU a firma dott.ssa Persona_1
).
[...]
La presenza di affidamento riscontrata – per l'importo di lire 50.000,000 –
già dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre 2001, al cospetto della dedotta mancanza di contratto scritto di accensione del rapporto – in violazione del regime di cui all'art. 117 TUB (che nel testo ratione temporis applicabile stabilisce, dopo la regola aurea della forma scritta «I contratti sono redatti
per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti» quella sanzionatoria della nullità di protezione per le ipotesi di inosservanza del comma 4
(assenza di contratto indicativo del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e pag. 25/32 condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora) e per le ipotesi di nullità indicate nel comma 6
(clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati) – depone per la
natura affidata del conto corrente ordinario n. 8021.77 in maniera continuativa e non occasionale, con conseguente attribuibilità alle rimesse di natura ripristinatoria e non solutoria e superamento dei rilievi mossi
alla CTU dalla CTP di (in termini di non Controparte_4
condivisione poiché: 1) in ragione dell'assenza di un contratto di apertura di credito “la verifica prescrizionale andava svolta sul presupposto dell'assenza di affidamenti”; 2) “la verifica prescrizionale andava svolta sui saldi non previamente rettificati”).
Ciò consente, dunque, di agganciare il dies a quo della prescrizione a far data dalla chiusura del conto.
Tale chiusura, considerata la comunicazione di recesso da tutti i rapporti,
può farsi coincidere con missiva spedita con raccomandata a.r. del
13.11.2017 di comunicazione di trasferimento a contenzioso, revoca di tutti gli affidamenti già accordati e recesso dei rapporti intrattenuti.
Né osta alle superiori considerazioni la circostanza – ribadita dalla difesa di
PS (cfr. note conclusive datate 14.2.2025) – relativa alla necessità di esclusione, dal ricalcolo, del conto corrente n. 8310.91, per intervenuta prescrizione, in quanto rapporto chiuso nel 2005 avendo, la CTU, in maniera esauriente concluso che “tanto il conto medesimo quanto il conto
pag. 26/32 n. 8091.72 sono qualificabili come meri conti di transito, funzionalmente
ed inscindibilmente collegato al conto ordinario:
per questi motivi
, si conferma la correttezza dei riconteggi operati”.
La condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuta la consulente officiata,
del resto, trova supporto nella conformità della valutazione operata con riguardo alla natura dei due conti tecnici in relazione al conto principale d'appoggio.
Tanto per gli addebiti illegittimi a titolo di anatocismo, quanto per gli addebiti illegittimi a titolo di CMS, infatti, la ricostruzione ben può
riguardare i rapporti che, come il conto anticipi, sono caratterizzati dal fatto che per le competenze di tale tipologia di rapporti avviene la c.d.
girocontazione delle competenze: «gli interessi passivi, le commissioni e le
spese maturati con riferimento al rapporto di anticipazione vengono
liquidati, in occasione della chiusura contabile di ogni periodo, sul conto corrente di riferimento» (cfr. Corte appello Firenze sez. II, 17/09/2024,
n.1582). Anzi, proprio la periodica girocontazione sul conto ordinario delle competenze maturate su quello anticipi è il meccanismo che determina, sul primo rapporto, la produzione di interessi su altri interessi.
A questo punto, può procedersi alla individuazione dei saldi rettificati,
secondo una valutazione complessiva che tenga conto delle singole verifiche condotte, in linea con i criteri relativi: i) alla natura affidata del conto ordinario su cui sono state girocontate le competenze dei conti tecnici
(e, quindi, considerando gli effetti prodotti sul c/c ordinario n. 8021.77 dai pag. 27/32 conti n. 8310.91 e n. 8091.72); ii) alla necessità di tenere in considerazione le ricostruzioni in cui è stata operata la verifica delle rimesse solutorie sui saldi previamente rettificati e, quindi, al netto di effetto prescrizionale.
Sicché, in linea con le conclusioni rassegnate dalla CTU – oggetto di esplicita adesione da parte della difesa attorea (cfr. pagg. 18-23 note conclusive datate 10.02.2025) – occorre fare riferimento all'attività di rettifica che ha fatto emergere una differenza da ricalcolo ammontante ad euro 82.169,67 (svolta in relazione al rapporto di conto corrente n. 8021.77
su cui sono state girocontate le competenze degli altri due conti tecnici) con conseguente emersione di un saldo alla data del 27 novembre 2017 - in luogo di quello risultante dagli estratti conto, debitore per euro 38.289,68 -
creditore per euro 43.879,99 (opzione, questa, coerente anche con l'acclarata natura ripristinatoria dei versamenti/competenze addebitate in quanto relativi a conto affidato e, dunque, postulando la infondatezza della eccezione di prescrizione, valutata in linea con la metodologia propugnata dalla giurisprudenza maggioritaria sopra richiamata).
Sicché, alla luce del saldo positivo a favore della correntista, all'esito del ricalcolo – posta l'esclusione della rivalutazione in quanto l'indebito oggettivo di cui all' art. 2033 c.c. costituisce un debito di valuta per il quale non è dovuta, in assenza di dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., la rivalutazione monetaria
(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2020, n. 7316) – va riconosciuto a favore della correntista attrice il diritto alla restituzione della somma di pag. 28/32 euro 43.879,99 oltre interessi dalla data della domanda – stante la presunzione di buona fede ex art. 2033 c.c. intesa come ignoranza dell'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/01/2025, n.423) - sino al soddisfo.
La pretesa restitutoria opera nei confronti della convenuta originaria,
cedente (PS) non già della cessionaria intervenuta
[...]
e per essa in virtù di Controparte_4 Controparte_5
contratto di cessione del credito del 28.12.2018
Infondata, invece, è la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori e fatta propria dalla interveniente giacché genericamente proposta (in parte espositiva: “In considerazione di quanto sopra è intenzione della
[...]
in persona del Legale Rappresentante p.t. anche CP_7 CP_2
quale fideiussore e del sig. quale fideiussore adire Controparte_3
l'autorità Giudiziaria al fine di eccepire la nullità delle clausole
contrattuali determinanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché l'applicazione di clausole contrattuali nulle ed ottenere la
restituzione di quanto ingiustamente corrisposto alla Banca oltre interessi
e rivalutazione monetaria nonché per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza di quanto detto”; in sede di conclusioni: “Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i Pt_1
danni subiti da parte attrice in conseguenza dei fatti sopradescritti, senza esclusione di sorta, danni da determinarsi, se del caso, in via equitativa”).
pag. 29/32 Né, del resto, alla assenza di più specifica prospettazione delle conseguenze che si assumono derivate dalla condotta tenuta in fase esecutiva del rapporto dalla PS – che si assume antigiuridica – può supplire la evocazione del criterio della valutazione equitativa attenendo, il giudizio equitativo, solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura. (cfr.
Cassazione civile sez. III, 16/05/2013, n.11968).
La sostanziale fondatezza delle domande svolte dalla società attrice conduce a regolare le spese di lite secondo la regola della soccombenza, ai parametri tabellari medi data la non esiguità delle questioni affrontate – anche sotto il profilo della pluralità di rilievi e osservazioni all'elaborato peritale– e il tasso di tecnicità proprio della materia trattata, considerando il valore della causa risultante dal decisum (scaglione fino a euro 52.000,00).
Nella liquidazione si include la voce per attività istruttoria/trattazione stante lo scambio delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e, altresì, l'esplicazione di attività difensiva all'interno del sub procedimento peritale.
La liquidazione va disposta a favore del difensore di parte attrice – che ha assunto la difesa anche di parte intervenuta senza con ciò procedersi all'incremento, data la identità della posizione processuale presidiata (come pure risulta dal tenore delle conclusioni rassegnate nelle note conclusive autorizzate e nelle note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 19.3.2025) –
dichiaratosi antistatario (cfr. note di trattazione scritta datate 17.3.2025 per l'udienza del 19.3.2025).
pag. 30/32 Anche le spese di CTU liquidate con separato decreto in atti seguono lo stesso regime e si pongono definitivamente a carico della convenuta e soccombente.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 945/2020, così provvede:
ACCOGLIE la domanda proposta da per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara la applicazione illegittima di interessi anatocistici, di interessi ultra legali e commissioni (incluso il corrispettivo su accordato) non pattuiti in forma scritta ed oggetto di variazione in assenza di comunicazione scritta ex art. 118 TUB, di CMS nulle e, per l'effetto, condanna la convenuta PS alla restituzione dell'indebito pari – all'esito del ricalcolo operato dalla CTU – ad euro
43.879,99 oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo come spiegato in parte motiva;
CONDANNA la PS convenuta e soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla difesa attorea e della terza intervenuta che si liquidano a favore del procuratore antistatario in complessivi euro 7.616,00
per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA
come per legge ed oltre euro 545,00 per spese vive (C.U. e marche)
forfetariamente determinate;
compensa, nei rapporti tra la PS e la cessionaria intervenuta, le spese sostenute da quest'ultima;
pag. 31/32 PONE definitivamente le spese di CTU liquidate con separato decreto in atti a carico della convenuta e della cessionaria intervenuta in solido.
Barcellona P.G. 22.4.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 32/32
N. R.G. 945/2020
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 19.03.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avv. Simone Giovannetti, nell'interesse di e CP_1
di nella qualità di fideiussore e anche CP_2 Controparte_3
nella qualità di fideiussore;
dall'Avv. Vittorio Giacobbe, nell'interesse di dall'Avv. Marco Parte_1
Pesenti per e per essa Controparte_4 [...]
- letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la Controparte_5
seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 945/2020 R.G. avente per oggetto: contratti bancari promosso da
(P. IVA ) in persona della socia accomandataria CP_1 P.IVA_1
e legale rappresentante p.t. anche nella qualità di CP_2
fideiussore (C.F. e di n.q. di C.F._1 Controparte_3
socio accomandante (C.F. ) elettivamente C.F._2
domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall' Avv. Simone
Giovannetti, giusta procura in atti.
- parte attrice -
CONTRO
1 (codice fiscale Parte_1
partita IVA ) elettivamente domiciliata in P.IVA_2 P.IVA_3
indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Giacobbe, giusta procura in atti.
- convenuta–
(C.F. nella qualità di fideiussore CP_6 C.F._3
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Giovannetti, giusta procura in atti.
- intervenuta –
(già in persona del Controparte_4 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore (P.IVA e per essa quale P.IVA_4
mandataria (PI ) elettivamente Controparte_5 P.IVA_4
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Pesenti, giusta procura in atti.
- cessionaria intervenuta –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
Con atto di citazione notificato con PEC del 10.07.2020 gli attori in intestazione – premettendo: a) la titolarità di tre rapporti stipulati con
[...]
(filiale di Milazzo) costituiti da contratto di Parte_1
conto corrente ordinario n. 8021.77 (con saldo debitore di € 44.248,54 al
27.11.2017); conto corrente n. 8310.91 (estinto il 7.10.2005 con saldo pari pag. 2/32 a zero) conto corrente n. 8091.72 (con saldo al 30.09.2017 pari a zero); b) il recesso comunicato con raccomandata del 15.09.2014 da tutte le aperture di credito concesse e il recesso dei rapporti intrattenuti con raccomandata del 27.11.2017; c) il parziale riscontro della richiesta inoltrata ex art 119
T.U.B. stante la mancata consegna della lettera contratto, dei contratti di fido e delle modifiche intercorse - hanno chiesto, sul presupposto della natura di conto d'appoggio del conto corrente anticipi, nonché dei risultati della perizia di parte, la determinazione del nuovo saldo del conto in virtù della nullità derivante dalla applicazione di: interessi superiori al saggio legale privi di valida convenzione scritta - in assenza del contratto e delle lettere di modifica dei tassi, variati senza indicazione del parametro di riferimento - in misura superiore al tasso soglia;
di commissione di massimo scoperto, indeterminata ex artt. 1418 e 1346 c.c.; di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori – priva di pattuizione scritta/conformità alla pari reciprocità in assenza di consegna del contratto
– e la conseguente condanna al pagamento delle somme risultanti a credito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, eccependo, comunque, la compensazione, fino alla corrispondenza dei relativi importi, del credito che la società istante dovesse vantare nei confronti della Banca convenuta con eventuali debiti verso la stessa, con conseguente liberazione, limitatamente al relativo importo, della società e dei fideiussori. Hanno chiesto, infine, la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
Il procedimento si è svolto nella resistenza della PS
[...]
- eccipiente la carenza di legittimazione attiva dei Parte_1
garanti per tutte le domande relative ai rapporti intercorsi con la debitrice principale, nonché la prescrizione delle rimesse solutorie e, comunque, per pag. 3/32 le operazioni anteriori al 09.07.2010 – contestando la fondatezza degli assunti attorei e concludendo per il rigetto.
Con comparsa d'intervento depositata il 30.6.2021 si è costituita CP_6
nella qualità di fideiussore, “al fine di fare proprie le ragioni di
[...]
fatto e di diritto già argomentate” in citazione.
Con comparsa di intervento depositata il 6.7.2021 si è costituita
[...]
a mezzo della mandataria, quale nuova titolare del credito Controparte_4
in virtù di cessione a titolo oneroso e pro soluto con contratto del
28.12.2018 – come da adempimento pubblicitario eseguito ex art. 58 d.lgs.
n. 385/1993 in G.U. Parte Seconda n. 113 del 27.09.2018 – concludendo per il rigetto e, comunque, per la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla pretesa restitutoria-risarcitoria.
La causa, assegnati i termini per l'appendice di trattazione scritta, è stata istruita anche attraverso CTU contabile.
Viene decisa secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c. facultate le parti del deposito di scritti conclusivi.
In chiave qualificatoria, la domanda principale è sussumibile nello schema della azione di ripetizione dell'indebito, basata sul presupposto della nullità
delle clausole convenute o, comunque, applicate in concreto al rapporto di conto corrente ordinario n. 8021.77 (sorto in epoca antecedente al 31
dicembre 2000) al conto n. 8310.91 e al conto anticipi n. 8091.72.
Gli attori, in particolare, eccepiscono la presenza, sul conto corrente ordinario n. 8021.77 - con saldo debitore di € 44.248,54 alla data del
27.11.2017 (di cui € 38.289,68 saldo contabile da e/c e € 5.958,89 quali pag. 4/32 interessi a debito) caratterizzato dalla confluenza/addebito, su di esso, delle competenze trimestrali del conto corrente n. 8310.91 nonché, quanto al rapporto paritario anticipi s.b.f. n. 8091.72, costituente conto d'appoggio di confluenza dei crediti della correntista verso i terzi, non ancora scaduti, su cui la banca anticipa prima della data di scadenza, dall'accredito dei relativi importi sul conto corrente ordinario) – di addebiti, rilevabili dagli estratti conto e scalari, a titolo: di interessi anatocistici in violazione del divieto generale di cui all'art. 1283 c.c.; di commissione di massimo scoperto
(fino al 30 giugno 2009 per ogni trimestre sull'importo massimo di utilizzo) in assenza dei contratti e di valida sottoscrizione della relativa clausola, nonché in violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c.; di tasso di interesse debitore oggetto di variazione senza indicazione del parametro di riferimento, con conseguente nullità per indeterminatezza.
Tanto precisato in punto di inquadramento, premessa la infondatezza della
eccezione di carenza di legittimazione attiva dei fideiussori ribadita dalla difesa di PS in sede di note conclusive – in quanto, al di là della incerta deduzione circa la natura della garanzia (“A maggior ragione i
garanti sarebbero carenti di legittimazione passiva se la garanzia da essi prestata fosse autonoma”) non sarebbe, in ogni caso, precluso al garante di contratto autonomo di garanzia, far valere la nullità di clausole relative al rapporto principale perché contrarie e norme imperative (quale, con riferimento alla fattispecie, quelle in tema di violazione di anatocismo ex
art. 1283 c.c.) - dalla documentazione acquisita e dai risultati delle indagini pag. 5/32 peritali espletate è emersa, anzitutto, conferma della circostanza, dedotta sin dal libello introduttivo, relativa alla assenza dell'originario contratto
di conto corrente.
A fronte, infatti, della precisa allegazione attorea relativa alla inesistenza dei contratti originari (“l'Istituto di credito non ha fornito al correntista i contratti di apertura del conto correnti richiesti”: cfr. pag. 7 prima memoria istruttoria) nonché di non conforme esercizio dello ius variandi
(così intesa la prospettazione: “l'Istituto di credito non ha fornito al
correntista il contratto di apertura dei conti correnti né le successive modifiche intercorse sottoscritte dal cliente”: cfr. pag. 15 citazione) - al cospetto di istanza ex art. 119 T.U.B inoltrata prima della instaurazione del giudizio, cui non ha fatto seguito la produzione (anche) della originaria lettera contratto di c/c (cfr. docc. n. 3, n. 4A) n. 4B) n. 5 fascicolo attoreo) -
nonostante gli estratti conto documentino la presenza del rapporto bancario a partire dal primo trimestre del 2001 (cfr. doc. n. 6 fascicolo attoreo e paragrafo n. 2 “Documentazione esaminata ed analisi rapporti” relazione di CTU a firma dott.ssa ) - dalla lettura della CTU si Persona_1
ricava per il c/c n. 8021.77, la presenza di pattuizioni contenute nei
documenti di sintesi successivi alla apertura del rapporto (risalente,
quantomeno, al I trimestre 2001) - del 31 marzo 2005, del 30 giugno 2005, del 31 dicembre 2005 e del 31 dicembre 2014 (cfr. paragrafo n 3 “Prima verifica Ricalcolo al tasso legale sostitutivo”) – e che la verifica di corrispondenza tra le condizioni contenute nei documenti di sintesi e quelle pag. 6/32 applicate, in concreto, nel corso dei rapporto, ha portato ad emersione la difformità delle condizioni applicate.
È, al riguardo, appena il caso di evidenziare che per il conto ordinario n.
8021.77, dall'elaborato peritale emerge che lo scollamento riguarda, tra le altre, il periodo – ricompreso tra il 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2001; il 1°, 2°,
3° e 4° trimestre 2002; il 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2003; il 1°, 2° e 3°
trimestre 2004 – che precede la esistenza del documento di sintesi esaminato dalla CTU (cfr. paragrafo n 3 “Prima verifica Ricalcolo al tasso legale sostitutivo” ed allegati n. 7, n. 8, n. 9 alla relazione di CTU a firma dott.ssa ). Persona_1
Alla luce degli accertamenti peritali – condivisibili, sotto tale aspetto,
perché: i) basati sul vaglio della documentazione prodotta nei termini per le preclusioni istruttorie;
ii) in linea con il mandato, conferito già in considerazione delle eccezioni delle parti (cfr. ordinanza del 21.3.2023 tra cui anche quella di carenza di prova della titolarità del credito in testa alla cessionaria intervenuta); iii) in grado di superare i rilievi mossi dalla PS
sub specie di incompletezza degli estratti conto relativi al quarto trimestre del 2004 ed al primo, secondo e terzo trimestre del 2005 (cfr. pag. note conclusive datate 14.2.2025) non incontrando, la produzione incompleta di estratti conto, ragioni assolute di preclusione quando, come nella specie, dai dati emergenti dai documenti prodotti in giudizio sia possibile l'attività
ricostruttiva demandata al CTU (cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/06/2018,
n.14074) – può, dunque, predicarsi la fondatezza della contestazione pag. 7/32 relativa alla mancanza di contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza – e, specularmente, la infondatezza della tesi propugnata dalla cedente e dalla cessionaria de credito, quest'ultima, in particolare,
dolendosi della omessa produzione, in giudizio, non solo del contratto di conto corrente iniziale, ma anche gli eventuali successivi contratti di affidamento (cfr. pag. 6 note conclusive datate 14.2.2025) - in guisa da legittimare il ricorso, ai fini del ricalcolo, del regime sostitutivo ex art. 117
T.U.B.
La mancanza di contratto scritto recante tassi e condizioni, costituendo ipotesi di nullità di protezione, non può operare contro la parte nel cui interesse è prevista dal legislatore (quando, vale precisarlo, si deduca –
come nella specie – l'inesistenza di contratto originario e la sua mancata consegna pure nel contesto del procedimento ex art. 119 TUB).
Il tasso sostitutivo, peraltro, è invocabile anche al cospetto delle variazioni subite dai tassi di interesse e dalle commissioni, in virtù dell'avvicendamento dei documenti di sintesi senza il riscontro, in atti,
delle comunicazioni ex art. 118 T.U.B.
Trattasi, infatti, per la maggior parte delle ipotesi, di variazione in aumento.
Dal raffronto tra la documentazione acquisita e i risultati delle indagini peritali, in particolare, si evince: i) per il conto n. 8021.77 a fronte di previsione nel documento di sintesi del 31.3.2005 di un tasso debitore su scoperti non a fronte di fido pari al 13,55% e di una CMS pari al 1,140%
la successiva variazione in aumento, nel documento di sintesi del pag. 8/32 30.6.2005, del tasso debitore su scoperti non a fronte di fido pari a 13,56%
e di una CMS pari a 1,260%; ii) per il conto n. 8310.91 a fronte di previsione, nel documento di sintesi del 31.3.2005, di un tasso debitore su fido pari al 13,535% e di una CMS pari a 1,140%, la successiva variazione in aumento, nel documento di sintesi del 30.6.2005, di un tasso debitore su fido pari al 13,56% e di una CMS pari a 1,260%; iii) per il conto n. 8091.72
a fronte di previsione nel documento di sintesi del 31.3.2005, di un tasso debitore su fido pari all' 8,255% e di una CMS pari a 1,140% la successiva variazione in aumento, nel documento di sintesi del 31.12.2005, di una
CMS pari a 1,230% (cfr. paragrafo “ Prima verifica Ricalcolo al tasso legale sostitutivo” relazione di CTU a firma dott.ssa Persona_1
).
[...]
Ciò comporta la infondatezza dell'assunto – reiterato dalla difesa della
PS – secondo “gli attori non hanno mai dedotto esplicitamente la
carenza di forma scritta ed anzi hanno espressamente confermato la redazione per iscritto riconoscendo che: “La Società Parte_2
ha sottoscritto con la
[...] Parte_1
Filiale di Milazzo” (cfr. note conclusive datate 14.02.2025).
Né, d'altra parte il riferimento alla sottoscrizione, con la PS, dei tre rapporti menzionati – di cui è riportata, dalla convenuta, anche la sede della relativa menzione nel libello introduttivo “(v. atto di citazione, pag. 2, righe 11 e 12)” – è di qualche ostacolo potendo intendersi la sottoscrizione pag. 9/32 quale termine evocativo della stipulazione (in forma anche diversa da quella scritta).
In ogni caso, la assenza di contratto scritto risulta processualmente comprovata dalla mancanza di contratto originario, al cospetto di estratti conto risalenti al I trimestre 2001 e in presenza di deduzione – per la quale non sono richieste formule solenni - dotata di sufficiente univocità avendo, la difesa attorea, affermato “Si precisa che nel caso di specie l'Istituto di
credito non ha fornito copia dei contratti, ne discende che nel caso di
specie non sono sussistenti e che quindi gli interessi trimestrali sono stati applicati arbitrariamente dall'Istituto di credito”.
Sicché, ponendo mente al ricalcolo operato, dalle verifiche svolte dalla consulente è emerso che “il conto n. 8021.77 – in luogo del saldo di
chiusura al 27 novembre 2017 (debitore per euro 38.289,68) – a seguito
della rideterminazione degli interessi del conto medesimo e dei conti nn.
8310.91 e 8091.72 al tasso ex art. 117, comma 7, T.U.B., presenta un saldo
creditore pari ad euro 23.489,55:
per questi motivi
, la differenza da ricalcolo ammonta ad euro 61.779,23 (cfr. paragrafo “Prima verifica
Ricalcolo al tasso legale sostitutivo” relazione di CTU a firma dott.ssa
). Persona_1
Né, del resto, sono di ostacolo alla rideterminazione degli interessi ai tassi
BOT operata dalla CTU con riferimento al periodo successivo al I trimestre
2005, i rilievi mossi da e per essa Controparte_4 [...]
in quanto limitati alla deduzione relativa alla Controparte_5
pag. 10/32 previsione, nel documento di sintesi del 30/6/2005, della possibilità per la
Banca di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente (ius variandi) e della regolare comunicazione dei tassi di interesse e delle commissioni applicate al rapporto, con l'invio regolare degli estratti conto periodici e dei documenti di sintesi (cfr. da ultimo, note conclusive datate 14.2.2025) - si perviene a diversa valutazione.
Non basta la sola previsione della facoltà di esercizio, per la dello Pt_1
ius variandi occorrendo anche la prova della comunicazione inviata alla correntista quantomeno quando, come nella specie, si eccepisca la non conformità dell'esercizio dello ius variandi al paradigma normativo di cui all'art. 118 TUB.
Né, poi, è sufficiente surrogato “l'invio regolare degli estratti conto periodici”.
L'accertamento relativo alla operatività dei presupposti per l'applicazione del regime dei tassi sostitutivi – in quanto alla data del 31.3.2001 è già pienamente operante la disciplina di cui all'art. 117 T.U.B. (D.lgs.
385/1993) e, prima ancora, della legge sulla trasparenza bancaria (1992) in ordine alle conseguenze della inosservanza della forma scritta per la previsione di tassi di interesse debitori nei contratti bancari di conto corrente – è refluente, altresì, sul tema dell'anatocismo.
Al riguardo, dalla relazione di CTU trova, anzitutto, conferma l'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori avendo, infatti, la consulente dell'ufficio – previo esame degli pag. 11/32 estratti conto relativi ai tre rapporti esaminati – concluso che “dalla documentazione esaminata emerge che l'Istituto di Credito ha applicato la
capitalizzazione degli interessi debitori per tutta la durata dei rapporti oggetto di indagine”.
Più in particolare, dalla relazione di CTU si evince: a) “che in relazione ai
rapporti nn. 8310.91 e 8091.72 la summenzionata capitalizzazione ha
trovato concretizzazione mediante addebito dei relativi interessi debitori sul conto n. 8021.77”; b) che la capitalizzazione “ha trovato applicazione, sino al 4° trimestre 2016, con periodicità trimestrale”; c) che nell'anno
2017 la capitalizzazione “ha trovato concretizzazione con periodicità annuale” (cfr. paragrafo “Seconda verifica Capitalizzazione interessi debitori” relazione di CTU a firma dott.ssa ). Persona_1
Sicché, al cospetto di effettivo riscontro di applicazione di interesse
anatocistico, va dichiarata la illegittimità degli addebiti eseguiti a tale
titolo sul rapporto di conto corrente ordinario (oltreché sui rapporti le cui competenze, per come accertato dalla CTU, sono state addebitate – o meglio girate – sul conto ordinario avendo, la CTU, riscontrato “che gli
interessi applicati sui conti nn. 8310.91 e 8091.72 sono stati direttamente addebitati sul conto n. 8021.77”) con conseguente ripetibilità degli importi a tale titolo esatti (salva la verifica dell'incidenza della prescrizione eccepita dalla convenuta PS).
Né, del resto, pure ponendo mente alle difese svolte dalla convenuta – sotto il duplice profilo inerente: i) alla legittimità, a decorrere dal 01.07.2000,
pag. 12/32 della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia passivi che attivi, “in quanto conforme al disposto dell'art. 120 comma 2 D.Lgs 01.09.1993 n.
385, come modificato dall'art. 25 comma 2 D.Lgs 04.08.1999 n. 342, e della Delibera del CICR del 09.02.2000” ii) alla inoperatività della modifica apportata al secondo comma dell'art. 120 T.U.B. tramite il varo della novella di cui all'art. 1 comma 629 della L. 147/13, in mancanza del regolamento CICR previsto dalla citata disposizione nonché alla luce del sopravvento di ulteriore novella cui è seguita la delibera CICR del
03.08.2016 (in G.U. 10.09.2016 n. 221) recante previsione delle nuove modalità di calcolo degli interessi a decorrere dal 01.10.2016 (cfr. Comparsa di risposta per la
[...]
– può pervenirsi ad esito valutativo diverso. Parte_1
Trattandosi di rapporto esistente – per come si desume dagli estratti conto e confermato dall'accertamento peritale – almeno al I trimestre 2001, la mancanza di contratto scritto recante specifica sottoscrizione della clausola anatocistica, dotata di pari periodicità (per interessi attivi e passivi) non consente, a monte, di valutare la conformità al precetto contenuto nella delibera CICR 9.2.2000.
Né, a fortiori, potrebbe trovare cittadinanza la tesi – veicolata tramite rilievi ai risultati della espletata CTU (cfr. note conclusive datate
14.2.2025) - della legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, “anche se il conto fosse stato anteriore alla Delibera
CICR del 09.02.2000” dal momento che per i contratti pendenti alla data di pag. 13/32 entrata in vigore della detta delibera, è inapplicabile in maniera automatica il regime della capitalizzazione composta richiedendosi pattuizione in forma scritta, con pari periodicità e con sottoscrizione apposta dal correntista che, rispetto al divieto generale ex art. 1283 c.c., si trova al cospetto di una situazione deteriore.
Anche dalla CTU si trae conferma del superiore rilievo avendo, al riguardo, la perizia esplicitato “che sino al 1° trimestre 2005 la capitalizzazione
degli interessi debitori ha trovato concretizzazione in assenza di una
valida pattuizione idonea a legittimarne la relativa applicazione. Con
riferimento ai periodi successivi a quello testé menzionato, occorre altresì rilevare l'assenza di documentazione contrattuale idonea a rispettare la
prescrizione di cui agli artt. 6 e 7 della Delibera CICR 09 febbraio 2000: più in particolare, all'interno dei Documenti di sintesi prodotti in giudizio
risulta assente una specifica approvazione di una clausola legittimante
l'applicazione di siffatta forma di capitalizzazione.” (cfr. paragrafo
“Seconda verifica Capitalizzazione interessi debitori”).
Anche in sede di risposta ai rilievi, la CTU ha fornito spiegazione specifica e coerente – con ciò corroborando l'assunto della attendibilità delle relative conclusioni - alle osservazioni provenienti dalla CTP di
[...]
– i.e. “ non condivisione della scelta di eliminare la Controparte_4
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata sul conto n.
8021.77” stante la comunicazione di adeguamento mediante pubblicazione in G.U. n. 141 del 19.6.2000 (cfr. allegato I contenente Osservazioni di pag. 14/32 - evidenziando “1) che nei contratti/documenti Controparte_4
di sintesi esaminati manca una specifica approvazione di una clausola legittimante l'applicazione di una forma di capitalizzazione degli interessi
debitori nonché 2) che detta mancanza si ponga in contrasto con la
disciplina di cui agli articoli 6 e 7 della Delibera CICR 9 febbraio
2000”(cfr. paragrafo “
4. Risposta alle osservazioni”).
Trattasi d'altra parte, di conclusione coerente – non solo con i contenuti dell'ordinanza del 21.3.2023 – ma, altresì, con l'orientamento prevalente per cui la presenza di comunicazione negli estratti conto periodicamente inoltrati, ovvero la pubblicazione in G.U. di adeguamento alla delibera
CICR 9.2.2000 non può costituire valido surrogato della convenzione scritta della clausola, nel regime vigente a far data dalla entrata in vigore della detta delibera e fino alla entrata in vigore dell'art. 120 co. II T.U.B.
nuovo testo introdotto con la Legge di Stabilità per il 2014).
Ancora, inidoneo a superare la censura di illegittimità nella applicazione del regime di capitalizzazione trimestrale, è il rilievo attinente alla inoperatività del divieto di anatocismo introdotto all'art. 120 co. II T.U.B., in mancanza dell'emanazione della delibera del CICR.
A fronte, infatti, della legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia passivi che attivi – dedotta ed invocata dalla difesa della convenuta sulla scorta della modifica dell'art. 120 TUB di cui all'art. 1
comma 629 della L. 147/13 in quanto non immediatamente operativa in mancanza del previsto regolamento CICR che era imprescindibile ai sensi pag. 15/32 dell'art. 161 comma 5° TUB (cfr. comparsa di risposta PS) - il divieto, al contrario, è operante indipendentemente dalla entrata in vigore della delibera CICR (01.10.2016) potendo reputarsi operante già a far data
(1.1.2014) dalla entrata in vigore dell'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013,
(cfr. Cassazione civile sez. I, 30/07/2024, n.21344).
Sicché, respinte le difese proposte dalla PS – sostanzialmente coincidenti con quelle della cessionaria intervenuta – va rideterminato il saldo del conto corrente ordinario.
Nella duplice elaborazione operata dalla consulente va scelta quella che tiene in considerazione l'addebito degli interessi applicati sui conti nn.
8310.91 e 8091.72 direttamente sul conto n. 8021.77.
Dalla relazione di CTU, in particolare, “è emerso che il conto n. 8021.77 –
in luogo del saldo di chiusura al 27 novembre 2017 (debitore per euro
38.289,68) – a seguito della eliminazione degli effetti dati dalla
capitalizzazione degli interessi applicati sul conto medesimo e di quelli
applicati sui conti nn. 8310.91 e 8091.72, presenta un saldo creditore pari
ad euro 14.494,70:
per questi motivi
, la differenza da ricalcolo ammonta ad euro 52.784,38” (cfr. paragrafo “Seconda verifica Capitalizzazione interessi debitori” relazione di CTU a firma dott.ssa Persona_1
).
[...]
Quanto alla CMS, dalla relazione di CTU si evince conferma della applicazione in assenza di una preventiva pattuizione scritta dal 1°
trimestre 2001 sino al 1° trimestre 2004 e, per gli addebiti intervenuti a far pag. 16/32 data dal 1° trimestre 2005, l'applicazione in assenza di clausole contrattuali idonee a soddisfare il requisito della determinatezza atteso che tutti i
Documenti di sintesi analizzati – prodotti in atti dalla difesa attorea -
contengono una disciplina della CMS limitata alla sola indicazione di un tasso percentuale.
Anche dalla consultazione delle schede “documento di sintesi” relative alle aperture di credito su c/c n. 8310.91 n. 8091.72 e n. 8021.77 del 31.3.2005
e del 30.6.2005 non è dato riscontrare pattuizione chiara ed univoca in grado di spiegare con certezza se la commissione debba essere calcolata sul picco massimo dell'affidamento utilizzato dal cliente ovvero in percentuale sulla somma effettivamente prelevata nonché la periodicità di calcolo della commissione risultando, infatti, la dicitura “commissione trimestrale massimo scoperto” con indicazione di una percentuale e, poi, la dicitura – quest'ultima foriera di non piena univocità – “limite massimo somma commissioni applicate” (cfr. docc. n. 6, n. 7, n. 8 fascicolo attoreo).
Sicché - al di là della censura di nullità per difetto di causa, rispondendo, la
CMS, in linea teorica, alla funzione di remunerazione della per la Pt_1
messa a disposizione di somme per la correntista – acclarata la assenza di pattuizione scritta per le CMS applicate prima del primo trimestre 2005 e,
altresì, la nullità per insufficiente determinabilità ex art. 1346 c.c. - corretta
è la rielaborazione del saldo operata tramite eliminazione degli effetti prodotti dalla applicazione di somme a titolo di CMS.
pag. 17/32 Anche in tal caso, poiché le competenze relative ai due conti n. 8310.91 e
8091.72 sono state riversate sul c/c ordinario n. 8021.77 – Parte_3
avendo, in particolare, la CTU accertato “in considerazione del fatto che gli
importi applicati a titolo di CMS sui conti nn. 8310.91 e 8091.72 sono stati direttamente addebitati sul conto n. 8021.77” - va considerata la rielaborazione del saldo diretta alla eliminazione degli effetti dati dalla applicazione di somme a tale titolo tanto in relazione a detto conto quanto in relazione ai conti nn. 8310.91 e 8091.72.
Conseguentemente, ponendo mente alle conclusioni della CTU “è emerso
che il conto n. 8021.77 – in luogo del saldo di chiusura al 27 novembre
2017 (debitore per euro 38.289,68) – a seguito della eliminazione degli
effetti dati dalla applicazione di somme a titolo di CMS tanto sul conto
medesimo quanto sui conti nn. 8310.91 e 8091.72, presenta un saldo
creditore pari ad euro 9.063,91:
per questi motivi
, la differenza da ricalcolo ammonta ad euro 47.353,59” (cfr. paragrafo “Terza verifica
CMS” relazione di CTU a firma dott.ssa ). Persona_1
Dalla relazione di CTU, inoltre, è emersa, anzitutto, conferma dell'addebito a titolo di corrispettivo su accordato in relazione al rapporto di conto corrente n. 8021.77 ed al rapporto di conto corrente n. 8091.72, dal 3° trimestre 2009 al 4° trimestre 2014 (cfr. paragrafo “Quarta verifica
Corrispettivo su accordato”).
Sicché, poiché dalla relazione peritale è emersa anche la non riscontrabilità di pattuizioni scritte legittimanti l'addebito di somme a tale titolo;
la pag. 18/32 mancanza del previo esercizio dello ius variandi in conformità con la disciplina di cui all'art. 118 T.U.B. (relativamente all'addebito di somme a tale titolo) nonché l'inesistenza di una pattuizione intervenuta entro i limiti di cui all'art. 117 bis.co. I T.U.B. (introdotto dall'art.6 bis DL 201/2011
conv. con L.214/2011) – trovando, tali accertamenti, riscontro anche documentale in virtù della carenza di lettera contratto/nuovo documento di sintesi successivo al trimestre in cui è cessata la applicazione della CMS,
munito di sottoscrizione e propriamente relativo al corrispettivo sull'accordato nei limiti dello 0,5 % per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente (rivenendosi, al più, nel solo documento di sintesi del 31.12.2014, la previsione di una CIV (commissione istruttoria veloce) e di un tasso per sconfinamento in assenza di fido (rispondente al precetto ex
art. 117 bis co. II TUB ovvero per sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido ma non anche per remunerare la messa a disposizione di fondi e nei limiti segnati dal I comma dell'art. 117 bis
TUB) - è coerente la rielaborazione tesa ad eliminare gli effetti prodotti dalla applicazione di somme a titolo di corrispettivo su accordato– sotto tale profilo, peraltro, nemmeno attinta da contestazioni specifiche negli scritti conclusivi (cfr. note conclusive autorizzate datate 14.2.2025 nell'interesse di PS) o, comunque, in grado di superare la risposta alle osservazioni fornita dalla CTU ai rilievi della CTP di Controparte_4
relativi alla riconducibilità del corrispettivo sull'accordato
[...]
all'esercizio dello ius variandi.
pag. 19/32 Quanto, infatti, al corrispettivo su accordato, dalle verifiche svolte risulta ribadito: “1) che in alcuno dei documenti di sintesi prodotti in giudizio
sussiste una disciplina della commissione in questione e 2) che dalla documentazione prodotta non emerge l'esercizio dello ius variandi”) - (cfr. paragrafo “Quarta verifica Corrispettivo su accordato”).
La verifica dell'esercizio dello ius variandi in maniera non conforme al dettato normativo posto all'art. 118 T.U.B., del resto, si pone in linea con la carenza, in atti, della prova dell'adempimento degli obblighi di comunicazione delle modifiche contrattuali (sotto il profilo dell'invio e dell'effettiva ricezione da parte del cliente).
Trattandosi di voce di costo – corrispettivo sull'accordato – che grava sul correntista in quanto diretta a remunerare la messa a disposizione di fondi
(seppur entro i limiti segnati all'art. 117 bis T.U.B.) la stessa rientra tra le variazioni contrattuali per le quali è richiesta la comunicazione preventiva.
Ora, poiché “gli importi applicati a titolo di corrispettivo su accordato sul conto n. 8091.72 sono stati direttamente addebitati sul conto n. 8021.77”,
nel ricalcolo si procede considerando la seconda rielaborazione ovvero quella basata sulla emersione per il conto n. 8021.77 – in luogo del saldo di chiusura al 27 novembre 2017 (debitore per Euro 38.289,68) – a seguito della eliminazione degli effetti dati dalla applicazione di somme a titolo di corrispettivo su accordato tanto sul conto medesimo quanto sul conto n.
8091.72, “di un saldo debitore pari ad Euro 24.892,43:
per questi motivi
, la differenza da ricalcolo ammonta ad Euro 13.397,25”(cfr. paragrafo pag. 20/32 “Quarta verifica Corrispettivo su accordato” relazione di CTU a firma dott.ssa ). Persona_1
Occorre, a questo punto, confrontare i risultati della rielaborazione contabile con l'incidenza della prescrizione eccepita dalla convenuta
(PS).
Anzitutto, data la natura unitaria del rapporto di conto corrente, il dies a
quo per la prescrizione (ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. senza distinzione rispetto agli interessi) dell'azione di ripetizione proposta dal correntista inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto.
È, infatti, solo in questo momento che si attualizzano le reciproche pretese creditorie e, dunque, vi può essere tecnicamente un pagamento, ovvero un atto solutorio da ripetere.
Laddove, invece, emerga che il correntista ha effettuato nel corso del rapporto un "pagamento" - come quando il conto corrente sia in passivo o
"scoperto" oppure assistito da affidamento i cui limiti siano stati
travalicati - il dies a quo della prescrizione comincerà a decorrere dalla
data dell'annotazione in conto corrente della singola operazione (cfr.
S.U. n. 24418 del 2010).
Sotto il profilo metodologico, inoltre «al fine di verificare se un
versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre
previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati
dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo
passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del
pag. 21/32 concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio» (cfr. Cassazione civile, sez. I, 16/10/2024, n. 26867).
Sotto il profilo del riparto degli oneri probatori, pure presupposta la idoneità dell'eccezione secca - ovvero sollevata tramite mera allegazione della inerzia del titolare del diritto rispetto all'esercizio dello stesso e dichiarazione di voler profittare di tale inerzia, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie (S.U. n. 15895/2019) – e pure ritagliato in capo al correntista che agisce in ripetizione l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria della rimessa ripetibile ultradecennale, la relativa prova più essere fornita anche tramite elementi conoscitivi di consistenza presuntiva, a ciò non ostando la norma, ratione temporis
applicabile, di cui al primo comma dell'art. 117 T.U.B.
Quando il correntista deduca – come nella specie ove si assume che la richiesta di consegna ex art. 119 TUB dei contratti di apertura, contratti di fido e successive determinazioni e modifiche delle condizioni contrattuali dall'inizio di ciascun rapporto sino alla data odierna (cfr. pagg. 3-4
citazione) sia stata evasa parzialmente, senza consegna di copia dell'originario contratto di conto corrente – l'assenza di contratto scritto (di apertura di credito in c/c) è ammessa la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di pag. 22/32 una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (cfr.
Cassazione civile sez. I, 24/01/2024, n.2338).
Nella specie, ribadito che si verte nell'ipotesi in cui l'onere della prova della natura ripristinatoria delle rimesse su conto corrente - che si assumono indebite perché frutto di applicazione di clausole illegittime –
può essere fornito tramite elementi presuntivi/indiretti – stante il rilievo inerente alla mancanza di contratto scritto che regoli l'affidamento in c/c
(nemmeno sotto il profilo del contratto di apertura di c/c con previsione generica della facoltà di accesso ad apertura di credito) – dai risultati delle indagini peritali è emerso che “l'operatività degli affidamenti risulta
obiettiva in ragione della stabilità e non occasionalità della (pluriennale) esposizione a debito”(cfr. paragrafo “Sesta verifica Individuazione delle rimesse solutorie e computo degli effetti della prescrizione”).
Dalla relazione di CTU - incaricata della verifica sulla base della documentazione contabile a disposizione – si ricavano, infatti, gli elementi
per poter desumere la natura affidata del conto corrente di
corrispondenza n. 8021.77 (su cui, come detto, sono confluiti gli addebiti relativi ai conti tecnici n. 8310.91 e n. 8091.72).
pag. 23/32 , in particolare, verso la individuazione degli affidamenti concessi, Pt_4
“1) le basi di calcolo utilizzate ai fini del computo degli addebiti a titolo di
CMS e corrispettivo su accordato e 2) la distinzione operata per tassi “SU
FIDO” e “PER SCONFINAMENTI” (cfr. paragrafo “Sesta verifica
Individuazione delle rimesse solutorie e computo degli effetti della prescrizione”).
Per il periodo a partire dal I trimestre 2005, inoltre, gli stessi documenti di sintesi - prodotti dalla difesa attorea - delle aperture di credito in c/c contemplano costi aggiuntivi al tasso debitore a titolo di CMS.
Prendendo in esame il conto n. 8021.77, in particolare, si riscontra, la presenza - accanto al tasso debitore su scoperti non a fronte di fido:
13,55% (dal 13 gennaio 2005), al Tasso debitore su scoperti non a fronte di fido: 13,55% (dal 1° aprile 2005) - della Commissione massimo scoperto limite massimo: 1,140% (Documento di sintesi del 31 marzo 2005).
Ancora, prendendo in esame il Documento di sintesi del 30 giugno 2005, si riscontra accanto al tasso debitore fido: Euribor a 1 mese/365 più
maggiorazione del 5,136%, al tasso debitore su scoperti non a fronte di
fido: 13,56% (dal 1° luglio 2005) la presenza di Commissione massimo scoperto – limite massimo: 1,260%.
A ciò si aggiunge – per il periodo non coperto dalla produzione di apposita lettera contratto sottoscritta dalla correntista – in ogni caso, il risultato delle indagini peritali condotto sulla base degli estratti conto e scalari relativi ai movimenti registrati.
pag. 24/32 Al riguardo, dalla relazione di CTU si evince “che in relazione al rapporto
di conto corrente n. 8021.77 hanno trovato concretizzazione i seguenti
affidamenti: - Lire 50.000.000 dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre 2001; -
Euro 25.822,84 dal 1° ottobre 2001 al 30 giugno 2007; - Euro 34.758,49
dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2007; - Euro 25.577,76 dal 1° ottobre
2007 al 31 dicembre 2007; - Euro 26.330,84 dal 1° gennaio 2008 al 31
marzo 2008; - Euro 30.576,33 dal 1° aprile 2008 al 30 giugno 2008; -
Euro 38.618,08 dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008; - Euro 34.125,95
dal 1° ottobre 2008 al 31 dicembre 2008; - Euro 28.466,65 dal 1° gennaio
2009 al 31 marzo 2009; - Euro 25.822,84 dal 1° aprile 2009 al 30 giugno
2009; - Euro 51.202,00 dal 1° luglio 2009 al 30 settembre 2009; - Euro
45.822,00 dal 1° ottobre 2009 al 30 giugno 2013; - Euro 46.000,00 dal 1°
luglio 2013 al 30 settembre 2014; - Euro 12.000,00 dal 1° ottobre 2014 al
31 dicembre 2014”(cfr. relazione di CTU a firma dott.ssa Persona_1
).
[...]
La presenza di affidamento riscontrata – per l'importo di lire 50.000,000 –
già dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre 2001, al cospetto della dedotta mancanza di contratto scritto di accensione del rapporto – in violazione del regime di cui all'art. 117 TUB (che nel testo ratione temporis applicabile stabilisce, dopo la regola aurea della forma scritta «I contratti sono redatti
per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti» quella sanzionatoria della nullità di protezione per le ipotesi di inosservanza del comma 4
(assenza di contratto indicativo del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e pag. 25/32 condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora) e per le ipotesi di nullità indicate nel comma 6
(clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati) – depone per la
natura affidata del conto corrente ordinario n. 8021.77 in maniera continuativa e non occasionale, con conseguente attribuibilità alle rimesse di natura ripristinatoria e non solutoria e superamento dei rilievi mossi
alla CTU dalla CTP di (in termini di non Controparte_4
condivisione poiché: 1) in ragione dell'assenza di un contratto di apertura di credito “la verifica prescrizionale andava svolta sul presupposto dell'assenza di affidamenti”; 2) “la verifica prescrizionale andava svolta sui saldi non previamente rettificati”).
Ciò consente, dunque, di agganciare il dies a quo della prescrizione a far data dalla chiusura del conto.
Tale chiusura, considerata la comunicazione di recesso da tutti i rapporti,
può farsi coincidere con missiva spedita con raccomandata a.r. del
13.11.2017 di comunicazione di trasferimento a contenzioso, revoca di tutti gli affidamenti già accordati e recesso dei rapporti intrattenuti.
Né osta alle superiori considerazioni la circostanza – ribadita dalla difesa di
PS (cfr. note conclusive datate 14.2.2025) – relativa alla necessità di esclusione, dal ricalcolo, del conto corrente n. 8310.91, per intervenuta prescrizione, in quanto rapporto chiuso nel 2005 avendo, la CTU, in maniera esauriente concluso che “tanto il conto medesimo quanto il conto
pag. 26/32 n. 8091.72 sono qualificabili come meri conti di transito, funzionalmente
ed inscindibilmente collegato al conto ordinario:
per questi motivi
, si conferma la correttezza dei riconteggi operati”.
La condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuta la consulente officiata,
del resto, trova supporto nella conformità della valutazione operata con riguardo alla natura dei due conti tecnici in relazione al conto principale d'appoggio.
Tanto per gli addebiti illegittimi a titolo di anatocismo, quanto per gli addebiti illegittimi a titolo di CMS, infatti, la ricostruzione ben può
riguardare i rapporti che, come il conto anticipi, sono caratterizzati dal fatto che per le competenze di tale tipologia di rapporti avviene la c.d.
girocontazione delle competenze: «gli interessi passivi, le commissioni e le
spese maturati con riferimento al rapporto di anticipazione vengono
liquidati, in occasione della chiusura contabile di ogni periodo, sul conto corrente di riferimento» (cfr. Corte appello Firenze sez. II, 17/09/2024,
n.1582). Anzi, proprio la periodica girocontazione sul conto ordinario delle competenze maturate su quello anticipi è il meccanismo che determina, sul primo rapporto, la produzione di interessi su altri interessi.
A questo punto, può procedersi alla individuazione dei saldi rettificati,
secondo una valutazione complessiva che tenga conto delle singole verifiche condotte, in linea con i criteri relativi: i) alla natura affidata del conto ordinario su cui sono state girocontate le competenze dei conti tecnici
(e, quindi, considerando gli effetti prodotti sul c/c ordinario n. 8021.77 dai pag. 27/32 conti n. 8310.91 e n. 8091.72); ii) alla necessità di tenere in considerazione le ricostruzioni in cui è stata operata la verifica delle rimesse solutorie sui saldi previamente rettificati e, quindi, al netto di effetto prescrizionale.
Sicché, in linea con le conclusioni rassegnate dalla CTU – oggetto di esplicita adesione da parte della difesa attorea (cfr. pagg. 18-23 note conclusive datate 10.02.2025) – occorre fare riferimento all'attività di rettifica che ha fatto emergere una differenza da ricalcolo ammontante ad euro 82.169,67 (svolta in relazione al rapporto di conto corrente n. 8021.77
su cui sono state girocontate le competenze degli altri due conti tecnici) con conseguente emersione di un saldo alla data del 27 novembre 2017 - in luogo di quello risultante dagli estratti conto, debitore per euro 38.289,68 -
creditore per euro 43.879,99 (opzione, questa, coerente anche con l'acclarata natura ripristinatoria dei versamenti/competenze addebitate in quanto relativi a conto affidato e, dunque, postulando la infondatezza della eccezione di prescrizione, valutata in linea con la metodologia propugnata dalla giurisprudenza maggioritaria sopra richiamata).
Sicché, alla luce del saldo positivo a favore della correntista, all'esito del ricalcolo – posta l'esclusione della rivalutazione in quanto l'indebito oggettivo di cui all' art. 2033 c.c. costituisce un debito di valuta per il quale non è dovuta, in assenza di dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., la rivalutazione monetaria
(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2020, n. 7316) – va riconosciuto a favore della correntista attrice il diritto alla restituzione della somma di pag. 28/32 euro 43.879,99 oltre interessi dalla data della domanda – stante la presunzione di buona fede ex art. 2033 c.c. intesa come ignoranza dell'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/01/2025, n.423) - sino al soddisfo.
La pretesa restitutoria opera nei confronti della convenuta originaria,
cedente (PS) non già della cessionaria intervenuta
[...]
e per essa in virtù di Controparte_4 Controparte_5
contratto di cessione del credito del 28.12.2018
Infondata, invece, è la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori e fatta propria dalla interveniente giacché genericamente proposta (in parte espositiva: “In considerazione di quanto sopra è intenzione della
[...]
in persona del Legale Rappresentante p.t. anche CP_7 CP_2
quale fideiussore e del sig. quale fideiussore adire Controparte_3
l'autorità Giudiziaria al fine di eccepire la nullità delle clausole
contrattuali determinanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché l'applicazione di clausole contrattuali nulle ed ottenere la
restituzione di quanto ingiustamente corrisposto alla Banca oltre interessi
e rivalutazione monetaria nonché per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza di quanto detto”; in sede di conclusioni: “Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i Pt_1
danni subiti da parte attrice in conseguenza dei fatti sopradescritti, senza esclusione di sorta, danni da determinarsi, se del caso, in via equitativa”).
pag. 29/32 Né, del resto, alla assenza di più specifica prospettazione delle conseguenze che si assumono derivate dalla condotta tenuta in fase esecutiva del rapporto dalla PS – che si assume antigiuridica – può supplire la evocazione del criterio della valutazione equitativa attenendo, il giudizio equitativo, solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura. (cfr.
Cassazione civile sez. III, 16/05/2013, n.11968).
La sostanziale fondatezza delle domande svolte dalla società attrice conduce a regolare le spese di lite secondo la regola della soccombenza, ai parametri tabellari medi data la non esiguità delle questioni affrontate – anche sotto il profilo della pluralità di rilievi e osservazioni all'elaborato peritale– e il tasso di tecnicità proprio della materia trattata, considerando il valore della causa risultante dal decisum (scaglione fino a euro 52.000,00).
Nella liquidazione si include la voce per attività istruttoria/trattazione stante lo scambio delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e, altresì, l'esplicazione di attività difensiva all'interno del sub procedimento peritale.
La liquidazione va disposta a favore del difensore di parte attrice – che ha assunto la difesa anche di parte intervenuta senza con ciò procedersi all'incremento, data la identità della posizione processuale presidiata (come pure risulta dal tenore delle conclusioni rassegnate nelle note conclusive autorizzate e nelle note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 19.3.2025) –
dichiaratosi antistatario (cfr. note di trattazione scritta datate 17.3.2025 per l'udienza del 19.3.2025).
pag. 30/32 Anche le spese di CTU liquidate con separato decreto in atti seguono lo stesso regime e si pongono definitivamente a carico della convenuta e soccombente.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 945/2020, così provvede:
ACCOGLIE la domanda proposta da per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara la applicazione illegittima di interessi anatocistici, di interessi ultra legali e commissioni (incluso il corrispettivo su accordato) non pattuiti in forma scritta ed oggetto di variazione in assenza di comunicazione scritta ex art. 118 TUB, di CMS nulle e, per l'effetto, condanna la convenuta PS alla restituzione dell'indebito pari – all'esito del ricalcolo operato dalla CTU – ad euro
43.879,99 oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo come spiegato in parte motiva;
CONDANNA la PS convenuta e soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla difesa attorea e della terza intervenuta che si liquidano a favore del procuratore antistatario in complessivi euro 7.616,00
per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA
come per legge ed oltre euro 545,00 per spese vive (C.U. e marche)
forfetariamente determinate;
compensa, nei rapporti tra la PS e la cessionaria intervenuta, le spese sostenute da quest'ultima;
pag. 31/32 PONE definitivamente le spese di CTU liquidate con separato decreto in atti a carico della convenuta e della cessionaria intervenuta in solido.
Barcellona P.G. 22.4.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 32/32