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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1346/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 3.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv.to Mauro Longo, in forza di procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio
APPELLANTI
E
, c.f. CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv.to Silvia Mucciante, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
titolare dell'omonima impresa individuale, conveniva in giudizio, innanzi al CP_1
Tribunale di Civitavecchia, d deducendo che: Parte_1 Parte_2
- nel luglio 2015, i convenuti gli avevano affidato l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'immobile sito in Bracciano, via Pratigliolo snc, così come previsti nel progetto pagina 1 di 16 redatto dal geometra oltre ad altri interventi non previsti nel progetto CP_2 stesso;
- il anche sulla base del computo metrico estimativo a firma del geometra CP_1 [...] aveva quantificato in € 16.370,00 (oltre IVA) la somma che sarebbe occorsa CP_3 per i lavori;
- raggiunto l'accordo con i committenti, i lavori erano stati eseguiti e portati a termine tra il mese di luglio e il mese di settembre 2015;
- a fronte dell'esecuzione delle opere commissionate, i coniugi nulla Controparte_4 avevano corrisposto, ad eccezione di parte del costo per il materiale occorso per la realizzazione delle opere, pari a € 2.765,00, corrisposti direttamente ai fornitori, sicché il era creditore della somma di € 13.605,00 (oltre IVA); CP_1
- vani erano stati i solleciti di pagamento;
- l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita del 6.11.2015 era stato riscontrato con mail del 9.12.2015, a firma del legale dei committenti, i quali non avevano negato l'effettuazione delle opere, ma avevano contestato, in maniera generica e tardiva, l'esecuzione delle stesse, pur non avendo il mai ricevuto CP_1 alcuna lagnanza.
Chiedeva, quindi, in via principale, di accertare l'inadempimento contrattuale del e della Pt_1
con condanna, in solido tra loro ovvero ciascuno per le proprie responsabilità, al Pt_2 pagamento della suddetta somma, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, dichiarare l'indebito arricchimento conseguito dai convenuti in danno all'attore, con condanna dei predetti al pagamento, in via solidale ovvero ciascuno per le proprie responsabilità, della detta somma a titolo di indennizzo, o di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
***
Si costituivano in giudizio il e la eccependo, ai sensi dell'art. 1182 c.c., che Pt_1 Pt_2 competente era il Tribunale di Viterbo o il Tribunale di Roma e deducendo che:
- sin da subito, segnatamente nel mese di settembre 2015, avevano contestato più volte all'attore e al suo presunto collaboratore , sia la lentezza nella Parte_3 realizzazione delle opere, sia che le stesse non erano state realizzate ad opera d'arte;
- il aveva deciso quindi di interrompere ogni rapporto e non si presentava più sul CP_1 cantiere, tanto che i medesimi commissionavano ad altra impresa edile il pagina 2 di 16 proseguimento delle opere da terminare e il ripristino di quelle non eseguite a regola d'arte;
- contrariamente a quanto riferito da parte attrice, il corrispettivo complessivo delle opere commissionate ammontava a € 13.600,00;
- subito dopo aver accettato l'offerta dall'attore, avevano versato a quest'ultimo, in contanti, l'importo complessivo di € 10.000,00 in più tranches;
- avevano inoltre acquistato materiali per € 2.765,00.
Chiedevano, pertanto, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia
e, nel merito, respingere la domanda attorea.
***
Con sentenza n. 994/2021, R.G. n. 1481/2016, pubblicata in data 4.10.2021, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 13.605,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, e alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice, dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto non era stato contestato il criterio di collegamento indicato nell'art. 20 c.p.c., e dopo aver richiamato i principi in tema di onere della prova nell'ipotesi di inadempimento contrattuale, così, in sintesi, motivava:
- secondo costante giurisprudenza di legittimità, il contratto di appalto può essere concluso anche per facta concludentia (cfr. Cass., sent. n. 22616/2009; Cass., sent. n. 16530/2016);
- ne consegue che stabilire se l'accordo sia stato o meno raggiunto per consenso manifestato in forma orale o anche tacitamente, per facta concludentia, in relazione alle circostanze del caso concreto, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass., sent. n. 15112/2000);
- a tal fine assume rilevanza anche la prova testimoniale con riguardo alla effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte in un contratto di appalto concluso per fatti concludenti, in quanto la prova dell'esecuzione delle stesse rappresenta certamente un fatto indicativo della conclusione del contratto stesso (cfr. Cass., sent. n. 6963/2001; Cass., sent. n. 22616/2009);
- nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno confermato l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti, nonché la regolare esecuzione delle opere commissionate alla parte attrice;
- in primo luogo, i testimoni escussi (sentito all'udienza del 18.5.2018), , Parte_3 Testimone_1
(sentiti all'udienza del 13.7.2018) e (sentito Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 all'udienza del 12.10.2018) hanno tutti confermato complessivamente l'esecuzione delle opere indicate nell'atto di citazione e corrispondenti a quelle indicate nel computo metrico estimativo redatto dal geom.
(doc. 3, atto di citazione); Controparte_5
- viceversa, è rimasta indimostrata la circostanza prospettata dai convenuti che, a base dei lavori, vi fosse il preventivo da essi depositato in atti (sub doc. 2, comparsa di costituzione e risposta), ciò in quanto, in pagina 3 di 16 primo luogo, il predetto preventivo non reca alcuna sottoscrizione e, in secondo luogo, in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 12.10.2018, l'attore ha disconosciuto di essere l'autore del documento;
- infine, l'unico testimone che ha riferito di aver visto il preventivo posto a base dei lavori, Testimone_5
(sentito all'udienza del 12.10.2018), ha dichiarato che si trattava di un documento sottoscritto con una sigla, il che esclude che si tratti del documento in questione che, come detto, non reca alcuna sottoscrizione;
- quanto alle contestazioni sollevate dai convenuti in merito alla cattiva/omessa esecuzione delle opere commissionate si osserva quanto segue: in ordine alla mancata esecuzione delle opere di cui ai punti nn. 4 e 10 del doc. 2 depositato dalla parte convenuta, tale eccezione risulta priva di rilevanza, poiché trattasi di lavorazioni per le quali la parte attrice non ha chiesto alcun corrispettivo, non essendo presenti nell'elenco delle opere di cui all'atto di citazione, essendo invece ricomprese nel preventivo depositato dalla parte convenuta che, come già evidenziato, non può essere posto a base dei lavori in discorso;
- quanto alla contestazione circa la sussistenza di presunti vizi nelle opere realizzate dalla parte attrice, vale appena evidenziare che, anche all'esito delle prove orali esperite in corso di giudizio, è rimasto indimostrato che i convenuti avessero denunciato tempestivamente i vizi nei termini previsti dall'art. 1667 c.c., entro sessanta giorni dalla loro scoperta, sicché, non avendo i convenuti assolto all'onere probatorio su di essi gravante, gli stessi sono decaduti dalla garanzia ex art. 1667 c.c.;
- infine, quanto all'eccezione di avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo dell'appalto, all'esito dell'istruttoria nessuno dei testi ha confermato il pagamento in contanti degli acconti, per complessivi € 10.000,00 e anche il teste ha dichiarato genericamente “di avere Testimone_5 assistito, in due circostanze, alla consegna di somme di denaro da parte dei sig.ri al sig. Controparte_4
. Dopo la consegna i sig.ri e firmavano un foglio che veniva conservato dal sig. Pt_3 Pt_3 Pt_1 Pt_1
Preciso altresì che non conoscendo il sig. di persona, non posso dire se c'era nelle circostanze”, CP_1 fatti questi che appaiono oltremodo generici e non circostanziati nel tempo o nello spazio;
- peraltro, trattandosi di rilevanti somme di denaro, era onere del debitore, secondo le normali regole prudenziali che governano i traffici commerciali, munirsi di quietanza di pagamento in forma scritta ovvero effettuare pagamenti mediante mezzi idonei a lasciare traccia della relativa transazione (Cass. civ., n. 7940/2020; Cass. civ. n. 5884/1993);
- l'eccezione va dunque rigettata;
- in conclusione, accertata l'esistenza del contratto per cui è causa, nonché l'esecuzione dei lavori indicati nell'atto di citazione e nel computo metrico estimativo redatto dal geom. i convenuti Controparte_5 devono essere condannati al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 13.605,00 pari alla differenza tra il valore delle opere risulta dall'atto di citazione e dal Parte_4 computo metrico del geom. (€ 16.370,00), detratto il prezzo dei materiali direttamente CP_5 corrisposto dai committenti (€ 2.765,00), oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
***
Hanno proposto appello ed chiedendo alla Corte, previa Parte_1 Parte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva o esecuzione della sentenza, di dichiarare pagina 4 di 16 l'incompetenza per territorio del Tribunale di Civitavecchia in favore del Tribunale di Viterbo o del Tribunale di Roma e, nel merito, respingere la domanda attorea.
***
Si è costituito, in data 13.7.2022, chiedendo alla Corte, previo rigetto della CP_1 richiesta di sospensiva, di rigettare l'appello.
***
Con ordinanza del 15.9.2022, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 293 c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 26.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 3.7.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Il primo motivo di appello è rubricato ‹‹Eccezione di incompetenza per territorio››.
Lamenta parte appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nella memoria di costituzione erano stati spiegati i motivi posti a fondamento dell'eccezione; infatti, premesso che l'art. 20 c.p.c. stabilisce che “per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”, l'art. 1182, comma 3,
c.c. prevede che l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (nella fattispecie, Bassano
Romano), sicché l'attore avrebbe dovuto proporre la domanda innanzi al Tribunale di Viterbo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.; in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui la somma di denaro debba ancora essere liquidata e la sua determinazione richieda indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, troverebbe applicazione l'art. 1182, comma 4, c.c., secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (nella fattispecie, Roma).
***
Il motivo è infondato.
L'art. 20 c.p.c. prevede che, per le cause relative a diritti di obbligazione, è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
pagina 5 di 16 La norma in esame indica quindi due fori facoltativi, speciali e derogabili per volontà delle parti.
Si tratta di fori elettivamente concorrenti, pertanto l'attore potrà scegliere liberamente l'uno o l'altro.
Ora, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione
"a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione
- comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato;
vertendosi in tema di eccezione di rito e in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (Cass. n. 17374 del
20/08/2020).
Ebbene, i convenuti, in primo grado, hanno contestato l'incompetenza territoriale del giudice adito solo in riferimento al luogo nel quale doveva essere adempiuta l'obbligazione, senza muovere alcuna contestazione con riguardo al criterio del luogo in cui è sorta l'obbligazione stessa.
Ne consegue che il Tribunale, facendo corretta applicazione del citato principio di diritto, ha condivisibilmente disatteso l'eccezione.
***
Saranno ora trattati congiuntamente, in quanto connessi, il secondo e il terzo motivo di gravame.
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Il secondo motivo è rubricato ‹‹Errata valutazione dei mezzi di prova – sussistenza dell'inadempimento contrattuale della ditta Controparte_6
Lamenta parte appellante che il giudice avrebbe accolto la domanda sull'assunto che, mentre gli appellanti avevano depositato una scrittura privata non sottoscritta, l'appellato invece avrebbe depositato una scrittura munita di sottoscrizione, così dimenticando di riferire che le pagina 6 di 16 stesse opere erano elencate in entrambe “le sottoscrizioni” e che parte appellante aveva depositato una relazione redatta dal geometra , titolare dell'impresa che aveva CP_7 concluso i lavori dopo l'abbandono del cantiere, che accertava che le opere commissionate risultavano non realizzate a regola d'arte, che alcune erano incomplete e altre neanche iniziate (quelle di cui ai punti 4 e 10 del preventivo prodotto dai convenuti), come poi ribadito dal all'udienza del 12.10.2018; il giudice avrebbe ritenuto sufficiente che ‹‹i testi di CP_7 controparte abbiano asserito che i lavori effettuati era quelli indicati nel preventivo allegato dall'attore senza che si sia poi fermato a verificare – vista le contestazioni degli appellanti – se dette opere erano quantomeno eseguite correttamente››; il valore delle opere non realizzate o non eseguite a regola d'arte ammontava a € 14.062,00; il Tribunale non avrebbe, altresì, tenuto conto del fatto che il Pt_1 si era lamentato più volte dell'errata esecuzione delle opere, come confermato dal teste l'appaltatore, in sostanza, non aveva fornito la prova dell'avvenuta Testimone_5 esecuzione e/o corretta esecuzione delle attività per le quali aveva richiesto il pagamento del compenso e per il quale non aveva emesso neanche la fattura commerciale.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹Sussistenza del rispetto dei termini 1667 c.c. – Applicabilità dell'art. 1669 c.c.››.
parte appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i vizi delle CP_8 opere erano stati contestati nel pieno rispetto dell'art. 1667 c.c.; invero, ‹‹Nel caso di specie, non avendo l'appaltatore eseguito il collaudo delle opere che asserisce aver realizzato impedendo in tal modo di poter far verificare ai committenti la regolarità delle stesse e non essendo gli appellanti dei tecnici, questi ultimi incaricavano il geometra di accertare e verificare la regolarità delle opere realizzate dal CP_7 CP_1
Il sopralluogo del sig. come risulta dalla relazione e come dallo stesso confermato in sede di escussione CP_7 avveniva in data 16.10.2015. Il termine per la contestazione delle opere era quindi – qualora si tenga conto dell'art. 1667 c.c. – il 15.12.2015›; i vizi delle opere erano stati contestati con la mail del 9.12.2015
a firma del legale dei committenti;
inoltre, al tempo della costituzione in primo grado del Pt_1
e della (avvenuta il 25.6.2016) non era decorso neanche il termine di cui all'art. 1668 Pt_2
c.c., quindi gli appellanti potevano far valere la garanzia, in quanto le difformità o i vizi erano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che fossero decorsi i due anni dalla consegna (art. 1667, comma 3, c.c.); ad ogni modo, la qualificazione della domanda spettava al giudice e la denuncia contenuta nella comparsa di costituzione doveva ritenersi idonea ai sensi dell'art. 1669 c.c. (che prevede, per la denuncia il termine annuale), norma cui la fattispecie era riconducibile.
*** I motivi sono infondati.
pagina 7 di 16 Il primo giudice, come si è visto, ha affermato che ben cinque testimoni hanno tutti confermato complessivamente l'esecuzione delle opere indicate nell'atto di citazione alle lettere da a) a k) e, del tutto correttamente, ha escluso che, a base dei lavori, potessi porsi il preventivo depositato dai convenuti (all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta), privo di sottoscrizione (e disconosciuto dal , evidenziando che il teste di parte convenuta CP_1 aveva riferito di un preventivo siglato, il che escludeva che potesse trattarsi Testimone_5 di quello sub all. 2.
In particolare, si osserva che anche il teste di parte convenuta (e non Testimone_4
, come erroneamente indicato nell'atto di appello), escusso in prova contraria, sul cap. 4 CP_7 di parte attrice (avente ad oggetto le opere sub lett. a-k della citazione) ha affermato: “Si è vero, posso dire che le opere elencate sono state realizzate dalla precedente ditta. Su gran parte di esse siamo nuovamente intervenuti, nel mese di ottobre 2015, perché non erano state ultimate secondo le regole dell'arte”.
Le opere di cui l'attore chiedeva il pagamento erano state quindi eseguite e completate.
Ne consegue che l'appaltatore, a fronte dell'eccezione dei committenti, ha fornito la prova dell'esecuzione dei lavori in questione.
Quanto alle opere non realizzate, sub n. 4 e n. 10 del preventivo prodotto dai convenuti, del pari corretta è la statuizione del Tribunale che ha definito l'eccezione irrilevante, dal momento che, ferma la inutilizzabilità del preventivo per la minor somma di € 13.600,00, privo di sottoscrizione, l'attore non ha reclamato il pagamento con riguardo a dette voci, come risulta dalla lettura della citazione.
Ciò assorbe, ovviamente, le contestazioni degli appellanti sul rifacimento del tetto in legno e non in cemento armato, riconosciuto dall'attore in sede di interrogatorio formale.
Procedendo oltre, secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto accertare che le opere non erano state eseguite a regola d'arte.
Ora, una volta accertata, all'esito dell'istruttoria, l'ultimazione delle opere, trova applicazione la garanzia di cui all'art. 1667 c.c.
È vero che le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che, allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore, l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito pagina 8 di 16 l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. n. 1701/2025; Cass. n.
98/2019; Cass. n. 936/2010).
Tuttavia, in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore (Cass. n. 10579/2012).
La denuncia è richiesta dall'ultimo comma dell'art. 1667 c.c. anche nel caso di eccezione di inadempimento (cfr. Cass. n. 936/2010 citata, in motivazione).
Ciò detto, gli appellanti deducono di aver rispettato il termine di decadenza in quanto avevano denunciato i vizi con la mail del 9.12.2015 a firma del proprio legale (all. 5 di parte attrice).
Tuttavia, la mail in questione non può essere in alcun modo considerata denuncia dei vizi.
Con la stessa, infatti, il legale dei committenti ha riscontrato la nota del legale del del CP_1
6.11.2015 e ha comunicato che i propri assistiti nulla dovevano al predetto, il quale aveva arrecato loro numerosi danni, di cui riservavano “la quantificazione e l'azione per il risarcimento”.
È evidente come il contenuto di tale missiva rimanga su un piano di estrema genericità, che chiaramente non consente all'appaltatore di avere cognizione, sia pure in maniera concisa, dei vizi riscontrati (Cass. n. 11520/2011).
Com'è noto, non è necessaria una denuncia specifica e analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo (Cass. n. 644/1999).
A tal fine, non è certo sufficiente il mero richiamo a “numerosi danni” non meglio specificati, neppure per tipologia.
Inconferente, inoltre, è il richiamo operato dagli appellanti alla denuncia che sarebbe contenuta nella comparsa di costituzione, ai fini della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 1669 c.c., non essendo stata dedotta in primo grado, a sostegno dell'eccezione,
l'esistenza di gravi difetti di costruzione e alterazioni che, in modo apprezzabile, avevano ridotto il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura, come pagina 9 di 16 risulta dalla lettura della comparsa di costituzione e della prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. (quest'ultima incentrata esclusivamente sull'eccezione di incompetenza per territorio).
Né è dato evincere siffatta deduzione dal preventivo a firma del geom. (richiamato in Tes_4 comparsa), che, lungi dall'indicare in maniera chiara eventuali alterazioni nei termini appena indicati, contiene soltanto l'elenco delle opere (alcune delle quali di ripristino) da effettuare nell'immobile, senza specificare quali sarebbero i gravi difetti che, pur non determinando la
"rovina" od il "pericolo di rovina", incidevano negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile, tanto che tale preventivo non può essere nemmeno definito come
“perizia” di parte.
Entrambi i motivi devono dunque essere rigettati.
*** Il quarto motivo denuncia ‹‹Errata determinazione e valutazione delle prove in tema di pagamento del corrispettivo››.
Sostengono gli appellanti che della realizzazione delle opere era stato incaricato Parte_3
, il quale, non avendo una propria impresa, aveva indicato il proprio collaboratore
[...]
che formalmente, quindi, risultava come appaltatore;
la circostanza era stata CP_1 implicitamente confermata dal teste , il quale aveva però mentito sull'unica circostanza Pt_3 che a lui interessava, ovvero sul fatto che – a dire del teste – i convenuti non avevano versato acconti al e, per esso, al durante l'esecuzione delle opere;
l'assunto era tuttavia CP_1 Pt_3 smentito ‹‹dalle ricevute di pagamento attestante il versamento degli acconti al per un importo di euro CP_1
10.000,00 circa, purtroppo di cui non è stata ammesso il deposito, e dall'altra dai documenti 3 e 4 depositati dai concludenti››, nonché dal fatto che il 30.7.2015 e avevano acquistato presso la CP_1 Pt_3
portandola con loro, la merce per € 1.500,60, pagata in contanti per l'importo CP_9 indicato in fattura;
la invece faceva consegnare la merce direttamente sul CP_9 cantiere ove veniva rinvenuto il (vedi buoni di consegna), che si occupava del Pt_3 pagamento, eseguendolo in parte in contanti e in parte con assegno bancario, come risultava dalla documentazione allegata al doc. 4; lo stesso attore in citazione aveva confermato che la merce era stata pagata direttamente dal ma in realtà ciò era avvenuto in modo diverso Pt_1 da quanto prospettato da parte attrice nel capitolo 7) dell'atto di citazione;
al 30.7.2015 (data delle fatture e delle bolle di consegna) il aveva già incassato dai convenuti € 7.000,00 CP_1 circa in contanti, somma in cui rientrava anche il costo dei materiali e che veniva utilizzata, in base agli accordi, per l'acquisto degli stessi sia a mezzo contanti che con assegno bancario;
come emergeva anche dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_3 Testimone_5 doveva ritenersi certo, quindi, che le somme erano state incassate dall'impresa; il Tribunale pagina 10 di 16 avrebbe dovuto valutare con la massima attenzione le dichiarazioni del teste , in quanto Pt_3 erano in evidente contrasto con le allegazioni dell'attore e con la documentazione depositata dagli appellanti, nonché con le dichiarazioni dei testi escussi.
*** Il motivo è infondato.
Si premette, innanzitutto, che non è contestato il pagamento da parte del e della Pt_1 ai fornitori (IL NI e RI TR), in quanto riconosciuti Pt_2 espressamente da parte attrice.
I convenuti, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio, hanno dedotto di aver corrisposto ai fornitori la somma di € 1.500,00 e di € 1.265,00 e di aver versato al l'ulteriore importo di € 10.000,00 in contanti. CP_1
Come correttamente rilevato dal Tribunale, nessuno dei testi ha confermato il pagamento di tali acconti, o comunque di somme eccedenti quelle necessarie al pagamento dei materiali.
Infatti, premesso che l'attore, in sede di interrogatorio formale, ha negato il versamento di acconti, il teste , all'udienza del 18.5.2018, ha affermato che il sollecitava il Pt_3 CP_1 affinché gli corrispondesse un acconto sul totale pattuito (testimonianza che contrasta, Pt_1 quindi, con quanto sostenuto oggi dagli appellanti, secondo i quali non sarebbero mai emerse nel corso del giudizio le lamentele dell'impresa) e che il aveva rassicurato il sul Pt_1 CP_1 fatto che gli avrebbe versato un acconto (capp. 10 e 11 di parte attrice).
Quest'ultima circostanza è confermata anche dal teste (all'udienza del Testimone_3
13.7.2018) che ha confermato i solleciti del al e ha precisato “di non avere CP_1 Pt_1 assistito ai singoli pagamenti” (cap. 11 di parte attrice).
Tale precisazione dimostra soltanto che nessun pagamento è avvenuto alla presenza del teste e non indica certo, come invece sostengono gli appellanti, “che i pagamenti erano stati eseguiti, lui ne era a conoscenza, ma non aveva assistito alla loro dazione”.
Il teste ha poi affermato (all'udienza del 12.10.2018) di avere assistito, in due Testimone_5 circostanze, alla consegna di somme di denaro da parte del e della l . Pt_1 Pt_2 Pt_3
Tale ultima testimonianza è stata correttamente ritenuta oltremodo generica e non circostanziata nel tempo e nello spazio dal primo giudice, il quale, fra l'altro, ha, con statuizione che merita di essere pienamente condivisa, osservato che si trattava di somme di denaro rilevanti e che sarebbe stato onere del debitore, secondo le normali regole di prudenza, munirsi di quietanza di pagamento o effettuare pagamenti in modo tracciabile.
pagina 11 di 16 In ogni caso, quanto riferito dal teste non prova che i committenti abbiano versato gli asseriti acconti al ben potendo i versamenti delle somme di denaro corrispondere proprio alla CP_1 somma in contanti utilizzata per il pagamento del materiale.
Non si comprende, infine, a cosa si riferisca parte appellante laddove afferma laconicamente che non sarebbe stato ammesso il deposito delle ricevute di pagamento attestanti il versamento degli acconti per € 10.000,00, né è stata articolata una censura sul punto.
In conclusione, le doglianze formulate dagli appellanti in via deduttiva (cfr. pag. 17 dell'atto di appello: “L'unica deduzione possibile e veritiera, è che agli appellanti aveva già consegnato all'attore il denaro in contante poi utilizzato anche per i pagamenti”) non sono idonee a scalfire l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale, poiché né dalla documentazione versata in atti né dalle testimonianze è emersa la prova dei dedotti pagamenti.
*** Il quinto motivo denuncia ‹‹Inattendibilità del teste Tes_6
L'appellante lamenta che il Tribunale, di fronte alla eccepita inattendibilità del teste , alla Pt_3 luce del ruolo che questi aveva avuto nella vicenda, e stante il suo interesse economico all'esito del giudizio, avrebbe dovuto valutare con la massima attenzione le sue dichiarazioni, le quali sono in evidente contrasto con le allegazioni dell'attore e con la documentazione depositata dagli odierni appellanti, nonché con le dichiarazioni dei testi escussi.
*** Il motivo è infondato.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità
(Cass. n. 21239/2019).
Inoltre (cfr. Cass. n. 7623/2016), la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 12988/2013), con l'unico limite di supportare con pagina 12 di 16 adeguata e congrua motivazione l'esito del procedimento accertativo e valutativo seguito
(Cass. n. 1380/2006; Cass. n. 2090/2004).
Ora, il Tribunale ha tratto il proprio convincimento dall'escussione di più testi, oltre che dalle argomentazioni in ordine all'entità della somma, e non dalla sola testimonianza del , e Pt_3 ha concluso che non vi era prova dell'avvenuto pagamento in contanti della somma di €
10.000,00.
Siffatta statuizione non è inficiata dalle censure mosse all'attendibilità del teste , Pt_3 dovendosi ribadire che il giudice ha valutato con la giusta attenzione tutte le risultanze probatorie nel loro complesso, sicché il motivo deve essere disatteso.
*** Il sesto motivo denuncia ‹‹Inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e ss››.
Sostengono gli appellanti che su tale domanda subordinata, inammissibile, il Tribunale nulla aveva deciso, né risulta che la stessa fosse stata assorbita nella domanda principale.
Pertanto, il rigetto della domanda subordinata avrebbe indotto il primo giudice a valutare in maniera più equa la condanna alle spese sino ad arrivare a una compensazione delle stesse.
*** Il motivo è infondato.
Il aveva proposto, in via subordinata, la domanda di indebito arricchimento. CP_1
L'esame della seconda domanda, per il nesso di subordinazione che ex lege le correla, poteva avvenire solo una volta che fosse stata risolta negativamente la verifica circa la ricorrenza del titolo della prima (cfr. Cass. n. 33954/2023), in quanto la domanda di ingiustificato arricchimento, può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento (cfr. Cass. n. 14944/2022).
Ne consegue che, correttamente, il giudice, avendo accolto la domanda principale, non ha esaminato né deciso la domanda subordinata.
*** Il settimo motivo denuncia ‹‹Erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di compensare le spese di lite (violazione dell'art. 92 c.p.c.) Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3
c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma, 1, n. 5 c.p.c.)››.
Lamentano gli appellanti che ‹‹a prescindere dall'esito del giudizio, sussistevano ampie e giustificate ragioni che avrebbero dovuto condurre ad una decisione di compensazione delle spese di lite. Ragioni che possono essere ravvisate nella particolarità delle questioni trattate e negli elementi istruttori acquisiti, che rendevano certamente non temeraria la posizione dell'odierna ricorrente››. pagina 13 di 16 *** Il motivo è infondato.
L'art. 92 comma 2 c.p.c., come novellato dall'art. 13, comma primo, del d.l. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevede che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero
La tassatività di tale elencazione ha subìto un parziale temperamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha ripristinato il predetto potere discrezionale, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Pur dovendosi escludere il carattere eccezionale della compensazione, non limitata ad ipotesi tassativamente previste ma riferibile anche ad altre situazioni la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, se è vero che nel nostro ordinamento processuale coesistono criteri diversi di regolamentazione delle spese di lite, non tutti improntati al principio di soccombenza e destinati a far fronte a situazioni diverse, è anche vero, però, che al di fuori di tali ipotesi torna a trovare applicazione la regola generale, la quale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale, in tal senso deponendo chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla
«gravità ed eccezionalità» delle ragioni richieste ai fini della compensazione (Cass. S.U. n.
32061/2022, in motivazione).
Tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. n. 6424/2024).
Ciò detto, è evidente come non rientrino fra le gravi ed eccezionali ragioni gli elementi genericamente indicati dagli appellanti e come non siano configurabili altri elementi.
Ne consegue che correttamente le spese sono state poste a carico della parte soccombente, in base all'esito finale della lite.
*** In conclusione, l'appello deve essere respinto.
***
pagina 14 di 16 La domanda di condanna per lite temeraria, formulata dall'appellato, deve essere respinta.
Difettano, ad avviso della Corte, i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., vale a dire l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e quelli di cui al successivo comma 3, e cioè l'aver abusato dello strumento processuale, posto che la responsabilità per lite temeraria non consegue alla mera infondatezza della domanda, ma necessita della mala fede o colpa grave, elementi che nella specie non si ravvisano, così come non si ravvisa l'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dall'infondatezza delle azionate pretese (cfr. Cass. n. 26545 del
30/09/2021).
*** Gli appellanti devono essere condannati in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Civitavecchia n. 994/2021, R.G. n. 1481/2016, pubblicata il 4.10.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna ed al pagamento, in solido, in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.809,00 per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Silvia Mucciante, dichiaratosi antistatario;
pagina 15 di 16 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 3.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1346/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 3.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv.to Mauro Longo, in forza di procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio
APPELLANTI
E
, c.f. CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv.to Silvia Mucciante, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
titolare dell'omonima impresa individuale, conveniva in giudizio, innanzi al CP_1
Tribunale di Civitavecchia, d deducendo che: Parte_1 Parte_2
- nel luglio 2015, i convenuti gli avevano affidato l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'immobile sito in Bracciano, via Pratigliolo snc, così come previsti nel progetto pagina 1 di 16 redatto dal geometra oltre ad altri interventi non previsti nel progetto CP_2 stesso;
- il anche sulla base del computo metrico estimativo a firma del geometra CP_1 [...] aveva quantificato in € 16.370,00 (oltre IVA) la somma che sarebbe occorsa CP_3 per i lavori;
- raggiunto l'accordo con i committenti, i lavori erano stati eseguiti e portati a termine tra il mese di luglio e il mese di settembre 2015;
- a fronte dell'esecuzione delle opere commissionate, i coniugi nulla Controparte_4 avevano corrisposto, ad eccezione di parte del costo per il materiale occorso per la realizzazione delle opere, pari a € 2.765,00, corrisposti direttamente ai fornitori, sicché il era creditore della somma di € 13.605,00 (oltre IVA); CP_1
- vani erano stati i solleciti di pagamento;
- l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita del 6.11.2015 era stato riscontrato con mail del 9.12.2015, a firma del legale dei committenti, i quali non avevano negato l'effettuazione delle opere, ma avevano contestato, in maniera generica e tardiva, l'esecuzione delle stesse, pur non avendo il mai ricevuto CP_1 alcuna lagnanza.
Chiedeva, quindi, in via principale, di accertare l'inadempimento contrattuale del e della Pt_1
con condanna, in solido tra loro ovvero ciascuno per le proprie responsabilità, al Pt_2 pagamento della suddetta somma, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, dichiarare l'indebito arricchimento conseguito dai convenuti in danno all'attore, con condanna dei predetti al pagamento, in via solidale ovvero ciascuno per le proprie responsabilità, della detta somma a titolo di indennizzo, o di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
***
Si costituivano in giudizio il e la eccependo, ai sensi dell'art. 1182 c.c., che Pt_1 Pt_2 competente era il Tribunale di Viterbo o il Tribunale di Roma e deducendo che:
- sin da subito, segnatamente nel mese di settembre 2015, avevano contestato più volte all'attore e al suo presunto collaboratore , sia la lentezza nella Parte_3 realizzazione delle opere, sia che le stesse non erano state realizzate ad opera d'arte;
- il aveva deciso quindi di interrompere ogni rapporto e non si presentava più sul CP_1 cantiere, tanto che i medesimi commissionavano ad altra impresa edile il pagina 2 di 16 proseguimento delle opere da terminare e il ripristino di quelle non eseguite a regola d'arte;
- contrariamente a quanto riferito da parte attrice, il corrispettivo complessivo delle opere commissionate ammontava a € 13.600,00;
- subito dopo aver accettato l'offerta dall'attore, avevano versato a quest'ultimo, in contanti, l'importo complessivo di € 10.000,00 in più tranches;
- avevano inoltre acquistato materiali per € 2.765,00.
Chiedevano, pertanto, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia
e, nel merito, respingere la domanda attorea.
***
Con sentenza n. 994/2021, R.G. n. 1481/2016, pubblicata in data 4.10.2021, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 13.605,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, e alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice, dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto non era stato contestato il criterio di collegamento indicato nell'art. 20 c.p.c., e dopo aver richiamato i principi in tema di onere della prova nell'ipotesi di inadempimento contrattuale, così, in sintesi, motivava:
- secondo costante giurisprudenza di legittimità, il contratto di appalto può essere concluso anche per facta concludentia (cfr. Cass., sent. n. 22616/2009; Cass., sent. n. 16530/2016);
- ne consegue che stabilire se l'accordo sia stato o meno raggiunto per consenso manifestato in forma orale o anche tacitamente, per facta concludentia, in relazione alle circostanze del caso concreto, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass., sent. n. 15112/2000);
- a tal fine assume rilevanza anche la prova testimoniale con riguardo alla effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte in un contratto di appalto concluso per fatti concludenti, in quanto la prova dell'esecuzione delle stesse rappresenta certamente un fatto indicativo della conclusione del contratto stesso (cfr. Cass., sent. n. 6963/2001; Cass., sent. n. 22616/2009);
- nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno confermato l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti, nonché la regolare esecuzione delle opere commissionate alla parte attrice;
- in primo luogo, i testimoni escussi (sentito all'udienza del 18.5.2018), , Parte_3 Testimone_1
(sentiti all'udienza del 13.7.2018) e (sentito Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 all'udienza del 12.10.2018) hanno tutti confermato complessivamente l'esecuzione delle opere indicate nell'atto di citazione e corrispondenti a quelle indicate nel computo metrico estimativo redatto dal geom.
(doc. 3, atto di citazione); Controparte_5
- viceversa, è rimasta indimostrata la circostanza prospettata dai convenuti che, a base dei lavori, vi fosse il preventivo da essi depositato in atti (sub doc. 2, comparsa di costituzione e risposta), ciò in quanto, in pagina 3 di 16 primo luogo, il predetto preventivo non reca alcuna sottoscrizione e, in secondo luogo, in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 12.10.2018, l'attore ha disconosciuto di essere l'autore del documento;
- infine, l'unico testimone che ha riferito di aver visto il preventivo posto a base dei lavori, Testimone_5
(sentito all'udienza del 12.10.2018), ha dichiarato che si trattava di un documento sottoscritto con una sigla, il che esclude che si tratti del documento in questione che, come detto, non reca alcuna sottoscrizione;
- quanto alle contestazioni sollevate dai convenuti in merito alla cattiva/omessa esecuzione delle opere commissionate si osserva quanto segue: in ordine alla mancata esecuzione delle opere di cui ai punti nn. 4 e 10 del doc. 2 depositato dalla parte convenuta, tale eccezione risulta priva di rilevanza, poiché trattasi di lavorazioni per le quali la parte attrice non ha chiesto alcun corrispettivo, non essendo presenti nell'elenco delle opere di cui all'atto di citazione, essendo invece ricomprese nel preventivo depositato dalla parte convenuta che, come già evidenziato, non può essere posto a base dei lavori in discorso;
- quanto alla contestazione circa la sussistenza di presunti vizi nelle opere realizzate dalla parte attrice, vale appena evidenziare che, anche all'esito delle prove orali esperite in corso di giudizio, è rimasto indimostrato che i convenuti avessero denunciato tempestivamente i vizi nei termini previsti dall'art. 1667 c.c., entro sessanta giorni dalla loro scoperta, sicché, non avendo i convenuti assolto all'onere probatorio su di essi gravante, gli stessi sono decaduti dalla garanzia ex art. 1667 c.c.;
- infine, quanto all'eccezione di avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo dell'appalto, all'esito dell'istruttoria nessuno dei testi ha confermato il pagamento in contanti degli acconti, per complessivi € 10.000,00 e anche il teste ha dichiarato genericamente “di avere Testimone_5 assistito, in due circostanze, alla consegna di somme di denaro da parte dei sig.ri al sig. Controparte_4
. Dopo la consegna i sig.ri e firmavano un foglio che veniva conservato dal sig. Pt_3 Pt_3 Pt_1 Pt_1
Preciso altresì che non conoscendo il sig. di persona, non posso dire se c'era nelle circostanze”, CP_1 fatti questi che appaiono oltremodo generici e non circostanziati nel tempo o nello spazio;
- peraltro, trattandosi di rilevanti somme di denaro, era onere del debitore, secondo le normali regole prudenziali che governano i traffici commerciali, munirsi di quietanza di pagamento in forma scritta ovvero effettuare pagamenti mediante mezzi idonei a lasciare traccia della relativa transazione (Cass. civ., n. 7940/2020; Cass. civ. n. 5884/1993);
- l'eccezione va dunque rigettata;
- in conclusione, accertata l'esistenza del contratto per cui è causa, nonché l'esecuzione dei lavori indicati nell'atto di citazione e nel computo metrico estimativo redatto dal geom. i convenuti Controparte_5 devono essere condannati al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 13.605,00 pari alla differenza tra il valore delle opere risulta dall'atto di citazione e dal Parte_4 computo metrico del geom. (€ 16.370,00), detratto il prezzo dei materiali direttamente CP_5 corrisposto dai committenti (€ 2.765,00), oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
***
Hanno proposto appello ed chiedendo alla Corte, previa Parte_1 Parte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva o esecuzione della sentenza, di dichiarare pagina 4 di 16 l'incompetenza per territorio del Tribunale di Civitavecchia in favore del Tribunale di Viterbo o del Tribunale di Roma e, nel merito, respingere la domanda attorea.
***
Si è costituito, in data 13.7.2022, chiedendo alla Corte, previo rigetto della CP_1 richiesta di sospensiva, di rigettare l'appello.
***
Con ordinanza del 15.9.2022, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 293 c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 26.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 3.7.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Il primo motivo di appello è rubricato ‹‹Eccezione di incompetenza per territorio››.
Lamenta parte appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nella memoria di costituzione erano stati spiegati i motivi posti a fondamento dell'eccezione; infatti, premesso che l'art. 20 c.p.c. stabilisce che “per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”, l'art. 1182, comma 3,
c.c. prevede che l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (nella fattispecie, Bassano
Romano), sicché l'attore avrebbe dovuto proporre la domanda innanzi al Tribunale di Viterbo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.; in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui la somma di denaro debba ancora essere liquidata e la sua determinazione richieda indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, troverebbe applicazione l'art. 1182, comma 4, c.c., secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (nella fattispecie, Roma).
***
Il motivo è infondato.
L'art. 20 c.p.c. prevede che, per le cause relative a diritti di obbligazione, è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
pagina 5 di 16 La norma in esame indica quindi due fori facoltativi, speciali e derogabili per volontà delle parti.
Si tratta di fori elettivamente concorrenti, pertanto l'attore potrà scegliere liberamente l'uno o l'altro.
Ora, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione
"a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione
- comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato;
vertendosi in tema di eccezione di rito e in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (Cass. n. 17374 del
20/08/2020).
Ebbene, i convenuti, in primo grado, hanno contestato l'incompetenza territoriale del giudice adito solo in riferimento al luogo nel quale doveva essere adempiuta l'obbligazione, senza muovere alcuna contestazione con riguardo al criterio del luogo in cui è sorta l'obbligazione stessa.
Ne consegue che il Tribunale, facendo corretta applicazione del citato principio di diritto, ha condivisibilmente disatteso l'eccezione.
***
Saranno ora trattati congiuntamente, in quanto connessi, il secondo e il terzo motivo di gravame.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹Errata valutazione dei mezzi di prova – sussistenza dell'inadempimento contrattuale della ditta Controparte_6
Lamenta parte appellante che il giudice avrebbe accolto la domanda sull'assunto che, mentre gli appellanti avevano depositato una scrittura privata non sottoscritta, l'appellato invece avrebbe depositato una scrittura munita di sottoscrizione, così dimenticando di riferire che le pagina 6 di 16 stesse opere erano elencate in entrambe “le sottoscrizioni” e che parte appellante aveva depositato una relazione redatta dal geometra , titolare dell'impresa che aveva CP_7 concluso i lavori dopo l'abbandono del cantiere, che accertava che le opere commissionate risultavano non realizzate a regola d'arte, che alcune erano incomplete e altre neanche iniziate (quelle di cui ai punti 4 e 10 del preventivo prodotto dai convenuti), come poi ribadito dal all'udienza del 12.10.2018; il giudice avrebbe ritenuto sufficiente che ‹‹i testi di CP_7 controparte abbiano asserito che i lavori effettuati era quelli indicati nel preventivo allegato dall'attore senza che si sia poi fermato a verificare – vista le contestazioni degli appellanti – se dette opere erano quantomeno eseguite correttamente››; il valore delle opere non realizzate o non eseguite a regola d'arte ammontava a € 14.062,00; il Tribunale non avrebbe, altresì, tenuto conto del fatto che il Pt_1 si era lamentato più volte dell'errata esecuzione delle opere, come confermato dal teste l'appaltatore, in sostanza, non aveva fornito la prova dell'avvenuta Testimone_5 esecuzione e/o corretta esecuzione delle attività per le quali aveva richiesto il pagamento del compenso e per il quale non aveva emesso neanche la fattura commerciale.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹Sussistenza del rispetto dei termini 1667 c.c. – Applicabilità dell'art. 1669 c.c.››.
parte appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i vizi delle CP_8 opere erano stati contestati nel pieno rispetto dell'art. 1667 c.c.; invero, ‹‹Nel caso di specie, non avendo l'appaltatore eseguito il collaudo delle opere che asserisce aver realizzato impedendo in tal modo di poter far verificare ai committenti la regolarità delle stesse e non essendo gli appellanti dei tecnici, questi ultimi incaricavano il geometra di accertare e verificare la regolarità delle opere realizzate dal CP_7 CP_1
Il sopralluogo del sig. come risulta dalla relazione e come dallo stesso confermato in sede di escussione CP_7 avveniva in data 16.10.2015. Il termine per la contestazione delle opere era quindi – qualora si tenga conto dell'art. 1667 c.c. – il 15.12.2015›; i vizi delle opere erano stati contestati con la mail del 9.12.2015
a firma del legale dei committenti;
inoltre, al tempo della costituzione in primo grado del Pt_1
e della (avvenuta il 25.6.2016) non era decorso neanche il termine di cui all'art. 1668 Pt_2
c.c., quindi gli appellanti potevano far valere la garanzia, in quanto le difformità o i vizi erano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che fossero decorsi i due anni dalla consegna (art. 1667, comma 3, c.c.); ad ogni modo, la qualificazione della domanda spettava al giudice e la denuncia contenuta nella comparsa di costituzione doveva ritenersi idonea ai sensi dell'art. 1669 c.c. (che prevede, per la denuncia il termine annuale), norma cui la fattispecie era riconducibile.
*** I motivi sono infondati.
pagina 7 di 16 Il primo giudice, come si è visto, ha affermato che ben cinque testimoni hanno tutti confermato complessivamente l'esecuzione delle opere indicate nell'atto di citazione alle lettere da a) a k) e, del tutto correttamente, ha escluso che, a base dei lavori, potessi porsi il preventivo depositato dai convenuti (all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta), privo di sottoscrizione (e disconosciuto dal , evidenziando che il teste di parte convenuta CP_1 aveva riferito di un preventivo siglato, il che escludeva che potesse trattarsi Testimone_5 di quello sub all. 2.
In particolare, si osserva che anche il teste di parte convenuta (e non Testimone_4
, come erroneamente indicato nell'atto di appello), escusso in prova contraria, sul cap. 4 CP_7 di parte attrice (avente ad oggetto le opere sub lett. a-k della citazione) ha affermato: “Si è vero, posso dire che le opere elencate sono state realizzate dalla precedente ditta. Su gran parte di esse siamo nuovamente intervenuti, nel mese di ottobre 2015, perché non erano state ultimate secondo le regole dell'arte”.
Le opere di cui l'attore chiedeva il pagamento erano state quindi eseguite e completate.
Ne consegue che l'appaltatore, a fronte dell'eccezione dei committenti, ha fornito la prova dell'esecuzione dei lavori in questione.
Quanto alle opere non realizzate, sub n. 4 e n. 10 del preventivo prodotto dai convenuti, del pari corretta è la statuizione del Tribunale che ha definito l'eccezione irrilevante, dal momento che, ferma la inutilizzabilità del preventivo per la minor somma di € 13.600,00, privo di sottoscrizione, l'attore non ha reclamato il pagamento con riguardo a dette voci, come risulta dalla lettura della citazione.
Ciò assorbe, ovviamente, le contestazioni degli appellanti sul rifacimento del tetto in legno e non in cemento armato, riconosciuto dall'attore in sede di interrogatorio formale.
Procedendo oltre, secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto accertare che le opere non erano state eseguite a regola d'arte.
Ora, una volta accertata, all'esito dell'istruttoria, l'ultimazione delle opere, trova applicazione la garanzia di cui all'art. 1667 c.c.
È vero che le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che, allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore, l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito pagina 8 di 16 l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. n. 1701/2025; Cass. n.
98/2019; Cass. n. 936/2010).
Tuttavia, in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore (Cass. n. 10579/2012).
La denuncia è richiesta dall'ultimo comma dell'art. 1667 c.c. anche nel caso di eccezione di inadempimento (cfr. Cass. n. 936/2010 citata, in motivazione).
Ciò detto, gli appellanti deducono di aver rispettato il termine di decadenza in quanto avevano denunciato i vizi con la mail del 9.12.2015 a firma del proprio legale (all. 5 di parte attrice).
Tuttavia, la mail in questione non può essere in alcun modo considerata denuncia dei vizi.
Con la stessa, infatti, il legale dei committenti ha riscontrato la nota del legale del del CP_1
6.11.2015 e ha comunicato che i propri assistiti nulla dovevano al predetto, il quale aveva arrecato loro numerosi danni, di cui riservavano “la quantificazione e l'azione per il risarcimento”.
È evidente come il contenuto di tale missiva rimanga su un piano di estrema genericità, che chiaramente non consente all'appaltatore di avere cognizione, sia pure in maniera concisa, dei vizi riscontrati (Cass. n. 11520/2011).
Com'è noto, non è necessaria una denuncia specifica e analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo (Cass. n. 644/1999).
A tal fine, non è certo sufficiente il mero richiamo a “numerosi danni” non meglio specificati, neppure per tipologia.
Inconferente, inoltre, è il richiamo operato dagli appellanti alla denuncia che sarebbe contenuta nella comparsa di costituzione, ai fini della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 1669 c.c., non essendo stata dedotta in primo grado, a sostegno dell'eccezione,
l'esistenza di gravi difetti di costruzione e alterazioni che, in modo apprezzabile, avevano ridotto il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura, come pagina 9 di 16 risulta dalla lettura della comparsa di costituzione e della prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. (quest'ultima incentrata esclusivamente sull'eccezione di incompetenza per territorio).
Né è dato evincere siffatta deduzione dal preventivo a firma del geom. (richiamato in Tes_4 comparsa), che, lungi dall'indicare in maniera chiara eventuali alterazioni nei termini appena indicati, contiene soltanto l'elenco delle opere (alcune delle quali di ripristino) da effettuare nell'immobile, senza specificare quali sarebbero i gravi difetti che, pur non determinando la
"rovina" od il "pericolo di rovina", incidevano negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile, tanto che tale preventivo non può essere nemmeno definito come
“perizia” di parte.
Entrambi i motivi devono dunque essere rigettati.
*** Il quarto motivo denuncia ‹‹Errata determinazione e valutazione delle prove in tema di pagamento del corrispettivo››.
Sostengono gli appellanti che della realizzazione delle opere era stato incaricato Parte_3
, il quale, non avendo una propria impresa, aveva indicato il proprio collaboratore
[...]
che formalmente, quindi, risultava come appaltatore;
la circostanza era stata CP_1 implicitamente confermata dal teste , il quale aveva però mentito sull'unica circostanza Pt_3 che a lui interessava, ovvero sul fatto che – a dire del teste – i convenuti non avevano versato acconti al e, per esso, al durante l'esecuzione delle opere;
l'assunto era tuttavia CP_1 Pt_3 smentito ‹‹dalle ricevute di pagamento attestante il versamento degli acconti al per un importo di euro CP_1
10.000,00 circa, purtroppo di cui non è stata ammesso il deposito, e dall'altra dai documenti 3 e 4 depositati dai concludenti››, nonché dal fatto che il 30.7.2015 e avevano acquistato presso la CP_1 Pt_3
portandola con loro, la merce per € 1.500,60, pagata in contanti per l'importo CP_9 indicato in fattura;
la invece faceva consegnare la merce direttamente sul CP_9 cantiere ove veniva rinvenuto il (vedi buoni di consegna), che si occupava del Pt_3 pagamento, eseguendolo in parte in contanti e in parte con assegno bancario, come risultava dalla documentazione allegata al doc. 4; lo stesso attore in citazione aveva confermato che la merce era stata pagata direttamente dal ma in realtà ciò era avvenuto in modo diverso Pt_1 da quanto prospettato da parte attrice nel capitolo 7) dell'atto di citazione;
al 30.7.2015 (data delle fatture e delle bolle di consegna) il aveva già incassato dai convenuti € 7.000,00 CP_1 circa in contanti, somma in cui rientrava anche il costo dei materiali e che veniva utilizzata, in base agli accordi, per l'acquisto degli stessi sia a mezzo contanti che con assegno bancario;
come emergeva anche dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_3 Testimone_5 doveva ritenersi certo, quindi, che le somme erano state incassate dall'impresa; il Tribunale pagina 10 di 16 avrebbe dovuto valutare con la massima attenzione le dichiarazioni del teste , in quanto Pt_3 erano in evidente contrasto con le allegazioni dell'attore e con la documentazione depositata dagli appellanti, nonché con le dichiarazioni dei testi escussi.
*** Il motivo è infondato.
Si premette, innanzitutto, che non è contestato il pagamento da parte del e della Pt_1 ai fornitori (IL NI e RI TR), in quanto riconosciuti Pt_2 espressamente da parte attrice.
I convenuti, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio, hanno dedotto di aver corrisposto ai fornitori la somma di € 1.500,00 e di € 1.265,00 e di aver versato al l'ulteriore importo di € 10.000,00 in contanti. CP_1
Come correttamente rilevato dal Tribunale, nessuno dei testi ha confermato il pagamento di tali acconti, o comunque di somme eccedenti quelle necessarie al pagamento dei materiali.
Infatti, premesso che l'attore, in sede di interrogatorio formale, ha negato il versamento di acconti, il teste , all'udienza del 18.5.2018, ha affermato che il sollecitava il Pt_3 CP_1 affinché gli corrispondesse un acconto sul totale pattuito (testimonianza che contrasta, Pt_1 quindi, con quanto sostenuto oggi dagli appellanti, secondo i quali non sarebbero mai emerse nel corso del giudizio le lamentele dell'impresa) e che il aveva rassicurato il sul Pt_1 CP_1 fatto che gli avrebbe versato un acconto (capp. 10 e 11 di parte attrice).
Quest'ultima circostanza è confermata anche dal teste (all'udienza del Testimone_3
13.7.2018) che ha confermato i solleciti del al e ha precisato “di non avere CP_1 Pt_1 assistito ai singoli pagamenti” (cap. 11 di parte attrice).
Tale precisazione dimostra soltanto che nessun pagamento è avvenuto alla presenza del teste e non indica certo, come invece sostengono gli appellanti, “che i pagamenti erano stati eseguiti, lui ne era a conoscenza, ma non aveva assistito alla loro dazione”.
Il teste ha poi affermato (all'udienza del 12.10.2018) di avere assistito, in due Testimone_5 circostanze, alla consegna di somme di denaro da parte del e della l . Pt_1 Pt_2 Pt_3
Tale ultima testimonianza è stata correttamente ritenuta oltremodo generica e non circostanziata nel tempo e nello spazio dal primo giudice, il quale, fra l'altro, ha, con statuizione che merita di essere pienamente condivisa, osservato che si trattava di somme di denaro rilevanti e che sarebbe stato onere del debitore, secondo le normali regole di prudenza, munirsi di quietanza di pagamento o effettuare pagamenti in modo tracciabile.
pagina 11 di 16 In ogni caso, quanto riferito dal teste non prova che i committenti abbiano versato gli asseriti acconti al ben potendo i versamenti delle somme di denaro corrispondere proprio alla CP_1 somma in contanti utilizzata per il pagamento del materiale.
Non si comprende, infine, a cosa si riferisca parte appellante laddove afferma laconicamente che non sarebbe stato ammesso il deposito delle ricevute di pagamento attestanti il versamento degli acconti per € 10.000,00, né è stata articolata una censura sul punto.
In conclusione, le doglianze formulate dagli appellanti in via deduttiva (cfr. pag. 17 dell'atto di appello: “L'unica deduzione possibile e veritiera, è che agli appellanti aveva già consegnato all'attore il denaro in contante poi utilizzato anche per i pagamenti”) non sono idonee a scalfire l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale, poiché né dalla documentazione versata in atti né dalle testimonianze è emersa la prova dei dedotti pagamenti.
*** Il quinto motivo denuncia ‹‹Inattendibilità del teste Tes_6
L'appellante lamenta che il Tribunale, di fronte alla eccepita inattendibilità del teste , alla Pt_3 luce del ruolo che questi aveva avuto nella vicenda, e stante il suo interesse economico all'esito del giudizio, avrebbe dovuto valutare con la massima attenzione le sue dichiarazioni, le quali sono in evidente contrasto con le allegazioni dell'attore e con la documentazione depositata dagli odierni appellanti, nonché con le dichiarazioni dei testi escussi.
*** Il motivo è infondato.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità
(Cass. n. 21239/2019).
Inoltre (cfr. Cass. n. 7623/2016), la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 12988/2013), con l'unico limite di supportare con pagina 12 di 16 adeguata e congrua motivazione l'esito del procedimento accertativo e valutativo seguito
(Cass. n. 1380/2006; Cass. n. 2090/2004).
Ora, il Tribunale ha tratto il proprio convincimento dall'escussione di più testi, oltre che dalle argomentazioni in ordine all'entità della somma, e non dalla sola testimonianza del , e Pt_3 ha concluso che non vi era prova dell'avvenuto pagamento in contanti della somma di €
10.000,00.
Siffatta statuizione non è inficiata dalle censure mosse all'attendibilità del teste , Pt_3 dovendosi ribadire che il giudice ha valutato con la giusta attenzione tutte le risultanze probatorie nel loro complesso, sicché il motivo deve essere disatteso.
*** Il sesto motivo denuncia ‹‹Inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e ss››.
Sostengono gli appellanti che su tale domanda subordinata, inammissibile, il Tribunale nulla aveva deciso, né risulta che la stessa fosse stata assorbita nella domanda principale.
Pertanto, il rigetto della domanda subordinata avrebbe indotto il primo giudice a valutare in maniera più equa la condanna alle spese sino ad arrivare a una compensazione delle stesse.
*** Il motivo è infondato.
Il aveva proposto, in via subordinata, la domanda di indebito arricchimento. CP_1
L'esame della seconda domanda, per il nesso di subordinazione che ex lege le correla, poteva avvenire solo una volta che fosse stata risolta negativamente la verifica circa la ricorrenza del titolo della prima (cfr. Cass. n. 33954/2023), in quanto la domanda di ingiustificato arricchimento, può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento (cfr. Cass. n. 14944/2022).
Ne consegue che, correttamente, il giudice, avendo accolto la domanda principale, non ha esaminato né deciso la domanda subordinata.
*** Il settimo motivo denuncia ‹‹Erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di compensare le spese di lite (violazione dell'art. 92 c.p.c.) Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3
c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma, 1, n. 5 c.p.c.)››.
Lamentano gli appellanti che ‹‹a prescindere dall'esito del giudizio, sussistevano ampie e giustificate ragioni che avrebbero dovuto condurre ad una decisione di compensazione delle spese di lite. Ragioni che possono essere ravvisate nella particolarità delle questioni trattate e negli elementi istruttori acquisiti, che rendevano certamente non temeraria la posizione dell'odierna ricorrente››. pagina 13 di 16 *** Il motivo è infondato.
L'art. 92 comma 2 c.p.c., come novellato dall'art. 13, comma primo, del d.l. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevede che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero
La tassatività di tale elencazione ha subìto un parziale temperamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha ripristinato il predetto potere discrezionale, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Pur dovendosi escludere il carattere eccezionale della compensazione, non limitata ad ipotesi tassativamente previste ma riferibile anche ad altre situazioni la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, se è vero che nel nostro ordinamento processuale coesistono criteri diversi di regolamentazione delle spese di lite, non tutti improntati al principio di soccombenza e destinati a far fronte a situazioni diverse, è anche vero, però, che al di fuori di tali ipotesi torna a trovare applicazione la regola generale, la quale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale, in tal senso deponendo chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla
«gravità ed eccezionalità» delle ragioni richieste ai fini della compensazione (Cass. S.U. n.
32061/2022, in motivazione).
Tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. n. 6424/2024).
Ciò detto, è evidente come non rientrino fra le gravi ed eccezionali ragioni gli elementi genericamente indicati dagli appellanti e come non siano configurabili altri elementi.
Ne consegue che correttamente le spese sono state poste a carico della parte soccombente, in base all'esito finale della lite.
*** In conclusione, l'appello deve essere respinto.
***
pagina 14 di 16 La domanda di condanna per lite temeraria, formulata dall'appellato, deve essere respinta.
Difettano, ad avviso della Corte, i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., vale a dire l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e quelli di cui al successivo comma 3, e cioè l'aver abusato dello strumento processuale, posto che la responsabilità per lite temeraria non consegue alla mera infondatezza della domanda, ma necessita della mala fede o colpa grave, elementi che nella specie non si ravvisano, così come non si ravvisa l'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dall'infondatezza delle azionate pretese (cfr. Cass. n. 26545 del
30/09/2021).
*** Gli appellanti devono essere condannati in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Civitavecchia n. 994/2021, R.G. n. 1481/2016, pubblicata il 4.10.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna ed al pagamento, in solido, in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.809,00 per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Silvia Mucciante, dichiaratosi antistatario;
pagina 15 di 16 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 3.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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