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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1593/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti, all'esito della discussione ex art. 352 2° comma c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1593/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv.ti Alessandro Gracis e Matteo Bonini Baraldi
contro
:
Controparte_1
Avv.ti Caterina Siciliano e Antonella Trentini
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2021, convenne il dinanzi Parte_1 Controparte_1
al locale Tribunale chiedendo di accertarne la responsabilità ex art. 2051 c.c. e di condannarlo al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in data 23.5.2020 allorché, alle ore 19 circa, mentre stava passeggiando con il cane al guinzaglio ed in compagnia di un amico, nel territorio comunale di e più precisamente nell'area verde del giardino Le Corbusier (con accesso da Viale Aldo CP_1
Moro), vicino alla zona fiera, era entrata con il piede in una profonda buca – a forma di cubo, profonda e larga circa 20 cm – la cui superficie, a causa del mancato sfalcio del manto erboso, era ricoperta di erba, terra e foglie come da documentazione fotografica (doc. 1); era così rovinata a terra, riportando la distorsione della caviglia e del piede sinistro.
Il si costituì contestando ogni responsabilità e chiedendo di rigettare la domanda. In CP_1
particolare, precisò che il giardino Le Corbusier era aperto al pubblico, ma non tutte le sue parti erano fruibili da parte della collettività in modo uguale e con le medesime accortezze. Vi erano zone ove il cittadino aveva l'onere di porre una maggiore attenzione ed ove, correlativamente, l'onere manutentivo pagina 1 di 10 del non era esigibile in modo continuo e puntuale al fine di garantire il camminamento in CP_1
assenza totale di rischi, in considerazione delle sue caratteristiche vegetative e della sua ampiezza.
Come dimostrava la fotografia aerea, (doc. 7) detto giardino era costituito da due aree, separate da un viottolo: un'area verde con alberi, il cui accesso era prevalente dal Viale Aldo Moro, da dove era entrata l'attrice, ed un'altra area su cui insisteva un edificio denominato “Pavillon de L'Esprit
Nouveau”, destinato a mostre ed eventi. Come si vedeva chiaramente, solo questa seconda parte del parco presentava camminamenti, ovvero sentieri per l'attraversamento sicuro e continuo della zona verde, destinati, per l'appunto a raggiungere gli ingressi del predetto Edificio museale, per sua funzione centro di aggregazione. La restante parte del parco, invece, era costituita da una zona esclusivamente verde con cunette, collinette e dossi ed alberi di grandi dimensioni, come si evinceva dalle fotografie del parco tratte da google maps (doc. 8). Detta zona, infatti, non presentava panchine, aree giochi per bambini o destinate allo sport, a conferma che essa non aveva la funzione di consentire il camminamento costante e continuo, come può essere una strada o un viottolo in terra battuta o di cemento o un'area dedicata, quale quella che conduceva al contiguo talché questa parte del CP_2
giardino era zona di verde pubblico utilizzabile dai cittadini, ma con la scrupolosa osservanza delle regole della generale cautela esigibile quando si attraversa una zona non pavimentata o quasi boschiva, perché naturalmente irregolare, in quanto non vi erano camminamenti in asfalto o cemento, né si trattava di un prato “all'inglese” perfettamente raso.
A conferma di ciò, nell'area verde in questione erano presenti molteplici cartelli con indicazione delle norme di comportamento da attuarsi nei parchi e giardini pubblici ove era espressamente indicato che
“nei giardini si va a piedi o in bici, con prudenza, lungo la viabilità principale” ed ancora che “si cammina su sentieri e vialetti e non si calpestano prati e aiuole”, come rappresentato nelle fotografie dei cartelli e della mappa parco con indicazione del loro posizionamento indicato con i codici n. 22057,
n. 16281, n. 16282 (doc. 9).
Il affermò, poi, che l'area verde "Giardino Le Corbusier" era soggetta a regolare attività CP_1
manutentive dalla , tramite appalto di servizi con imprese Parte_2
specializzate nel settore, e dettagliatamente descrisse gli interventi eseguiti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a dimostrare l'adeguatezza dell'attività manutentiva.
La zona di verde in questione, dunque, era naturalmente irregolare, con presenza di numerosi alberi, ove la vegetazione presente e le foglie secche andavano talvolta a coprire il suolo, fino a diventare parte stabile della copertura del terreno. Essa, dunque, costituiva area di verde con piante erbacee (non prative) in un terreno conformato da particolari naturali irregolarità ove era raccomandata la massima prudenza.
pagina 2 di 10 Tanto precisato, il eccepì la mancanza di nesso causale fra la cosa in custodia ed il suo uso CP_1
normale ed il danno;
citando giurisprudenza di legittimità sul punto, richiamò il dovere di cautela da parte di chi entra in contatto con la cosa, rilevando come nella fattispecie l'ostacolo fosse prevedibile alla stregua del principio di autoresponsabilità, non essendo prudente la condotta di chi cammina in mezzo all'erba alta e vi conduce un cane, nonostante gli avvisi in proposito, anziché percorrere uno dei corselli. Inoltre, in difetto di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte della stessa danneggiata, potendosi così escludere che il danno fosse stato cagionato dalla cosa, ridotta a rango di mera occasione dell'evento e ritenere integrato il caso fortuito.
Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 491/2022 l'adito Tribunale rigettò la domanda e regolò le spese processuali secondo la soccombenza. Il giudice, qualificata la fattispecie ex art. 2051
c.c. e richiamati i relativi criteri di riparto dell'onere della prova e i principi di diritto, ritenne che l'attrice fosse caduta a causa della propria disattenzione od imprudenza ovvero per un mero fortuito connaturato allo stato dei luoghi. Già in sede di prospettazione, riteneva il giudice, si evidenziava come intraprendere quel determinato percorso, fosse stato frutto di una scelta autonoma, libera e volontaria.
Era, infatti, evidente che la presenza di foglie ed erbacce a copertura della lamentata buca era circostanza assolutamente normale e fisiologica. Orbene, stante la natura irregolare e quasi boschiva del terreno e la mancanza di camminamenti pedonali, era evidente che si trattava di una zona utilizzabile con la scrupolosa osservanza delle regole della generale cautela e che conseguentemente
“era del tutto lecito aspettarsi di trovare buche o disconnessioni, che sono evenienze, non solo, frequentissime, ma soprattutto, ampiamente prevedibili, ove anche non completamente avvistabili, in ragione della connaturale asperità del suolo. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che per stessa allegazione attorea si era al di fuori di un percorso/sentiero tracciato, dove l'attenzione e la soglia di vigilanza dovevano essere massimi”, risultando irrilevante che la buca fosse di fattura umana o animale. Del resto, le stesse foto prodotte dall'attrice “mostravano in maniera evidente come la presunta “insidia” fosse chiaramente prevedibile, se non propriamente avvistabile, trattandosi di naturale asperità/dissesto ampiamente connaturata e, quindi, prevedibile in relazione alla natura ed allo stato dei luoghi, contrassegnato da ampia distesa, destinata a parco pubblico, con prato ad erba e vegetazione spontanee anche alta”. Richiamava poi il principio di autoresponsabilità “che ben può spingersi fino ad esigere l'astensione dall'azione, se non ritenuta sicura o se sospettata pericolosa o inadatta alle proprie competenze o capacità”. Dunque, già sulla base della prospettazione non era affatto dimostrato che la caduta si fosse effettivamente verificata per ragioni differenti dalla mancata pagina 3 di 10 dovuta ed esigibile diligenza, avvedutezza ed attenzione del caso di specie, ovvero per fortuito legato a soggetti e condizioni estranee all'operato del custode.
Il giudice evidenziò altresì “che se, da un lato, il diritto alla salute gode di copertura costituzionale nell'art. 32 Cost, tuttavia, in virtù dell'art. 2 della stessa Carta, sussiste a carico di tutti i consociati un dovere di solidarietà sociale ed un siffatto dovere ben può legittimamente estrinsecarsi attraverso
l'aspettativa di un comportamento attento, vigile ed auto responsabile da parte di ciascuno.
Conseguentemente la collettività, sulle cui spalle si chiedeva di far ricadere la pretesa risarcitoria, “non solo, ben può esigere che “chi cammina per strada deve stare attento a dove mette i piedi”, per usare un linguaggio invalso nell'uso comune, ma anzi deve proprio esigerlo, perché i costi di una disattenzione non vadano a ricadere proprio su di essa”. Pertanto, come affermato da Cass. Civ. n.
25460/2020, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Da ultimo, la Suprema Corte aveva evidenziato che su un piano pratico il rispetto di tali obblighi di prudenza presidia pure il valore costituzionale del “sistema giustizia” (artt. 6 CEDU e 111 Cost.) in quanto, ove tali obblighi fossero violati, si aggraverebbe la giurisdizione mediante una pluralità di azioni risarcitorie promosse da chi si è danneggiato da sé per avere violato le ordinarie norme comportamentali, realizzando una condotta affetta da colpa quantomeno generica (Cass. Civ. n.
18415/2019 che richiama Cass. Civ. n. 2482/2018).
Il Tribunale, concludendo, attribuì il sinistro esclusivamente alla disattenzione dell'attrice “viste le circostanze oggettive e soggettive in costanza delle quali è avvenuto il fatto lesivo, che consentono di ritenere che la stessa, secondo l'id quod plerumque accidit, fosse perfettamente in grado di evitare pericoli di tal genere, secondo un criterio di normale esigibilità”, avendo “la concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia e ciò vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della res”. ha proposto appello alla sentenza, affidato a tre motivi, cui ha resistito il Parte_1 CP_1
contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto.
[...]
La Corte ha rigettato le istanze istruttorie riproposte dall'appellante.
pagina 4 di 10 Precisate le conclusioni ed assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., le parti hanno discusso oralmente la causa ex art. 352 2° comma c.p.c. all'udienza del 19.11.2024, previa espunzione dal fascicolo di parte appellante del regolamento Comunale del 2016, tardivamente depositato in allegato alle note d'udienza.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) “Omessa motivazione per non avere il Giudice individuato la causa della caduta dell'attrice”.
Lamenta l'appellante che nella sentenza si legge che ella è caduta “a causa di una sua disattenzione od imprudenza, ovvero per mero fortuito connaturato allo stato dei luoghi, come induce a ritenere quanto segue”, ma tale motivazione (dall'appellante definita “minestrone causale”) non consente di individuare la vera ragione della caduta. Il Tribunale avrebbe dovuto assumere la decisione non presentando un ventaglio di ipotesi alternative tra loro, ma indicando in maniera incontrovertibile la causa oggettiva più verosimile della caduta dell'attrice e il non averlo fatto ha comportato una violazione dell'art. 132, comma II, n° 4 c.p.c. per non aver spiegato le ragioni di fatto e di diritto sui quali si fonda l'assunto.
2) “Errata ricostruzione del fatto – sensoriale sulla morfologia della res” Per_1
Il Giudice ha commesso un errore revocatorio, censurabile nel merito, per aver fondato la decisione sulla supposizione di un fatto la cui verità era incontrastabilmente esclusa dalle fotografie in atti, avendo descritto una “natura irregolare e quasi boschiva del terreno” ove era lecito trovare buche o disconnessioni ampiamente prevedibili, ove anche non completamente avvistabili “in ragioni della connaturale asperità del suolo”, e, ancora, descrivendo lo stato del luogo in termini di
“asperità/dissesto ampiamente connaturata e, quindi, prevedibile in relazione alla natura e allo stato dei luoghi, contrassegnato da ampia distesa, destinata a parco pubblico, con prato ad erba e vegetazione spontanea anche alta”, ma tale descrizione non corrisponde alla realtà documentata dalle fotografie (doc. 1) da cui si evince incontrovertibilmente che l'attrice non si trovava “in una zona boschiva e neppure in un tratto impervio dell'Appennino tosco emiliano, ma nell'area verde denominata “Giardino Le Corbusier”, nel centro abitato di , all'apparenza più un campo da CP_1 golf o, meglio, un prato all'inglese che una savana boschiva, dissestata e ruvida, nella quale fossero disseminate voragini piccole e grandi delle quali naturalmente essa fosse stata dotata, da cui guardarsi al pari degli animali feroci in esse acquattati”, bensì in un'area verde adiacente alla pubblica via, prospicente ad un museo, destinata alla ricreazione ed al passeggio, percorsa abitualmente da tutti i cittadini.
pagina 5 di 10 La sentenza riporta una ricostruzione in fatto diversa e fuorviante “scambiando un giardino per una
“selva” addirittura fortificata da “vegetazione spontanea anche alta”, forzandone un'apparenza di luogo scabroso e ruvido nel quale attendersi insidie di ogni specie.
Sulla base di tale errata descrizione fattuale, il Giudice di primo grado ha così potuto attribuire il sinistro ad una disattenzione o imprudenza dell'attrice, che doveva essere perfettamente in grado ex art. 2 Cost. di evitare pericoli del genere, proprio perché, a suo dire, si trovava in una zona impervia
“quasi boschiva” e “irregolare” e conseguentemente era del tutto lecito “aspettarsi di trovare buche o disconnessioni”, da affrontarsi come le truppe americane affrontavano i nascosti nelle Per_2 paludi del Vietnam negli anni '60.
In realtà, l'attrice non stava facendo trekking in zona montuosa, ma stava semplicemente camminando nella zona di verde pubblico della sua città, nemmeno un parco, ma solo un giardino, liberamente utilizzabile da tutti i cittadini, adulti e bambini, non sussistendo sbarramenti che inibissero l'accesso al prato, né cartelli con l'indicazione delle norme di comportamento da tenere”.
3) “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”.
Nell'atto di citazione di primo grado veniva dedotto che la buca era a forma “quadrilatera, frutto di una mano umana e non di movimenti bradisismici, della profondità di almeno 20 cm e di pari larghezza, probabile contenitore di qualche supporto verticale poi asportato” e le dimensioni della buca, non contestate dal e quindi provate ex art. 115 c.p.c., non sono state esaminate dal primo CP_1
Giudice che si è limitato a dare atto che la stessa era ben rappresentata dalle foto in atti, non essendo rilevante che la buca fosse di fattura umana o animale.
In realtà, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26524/2020, la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia “può dirsi davvero imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” con il corollario che la “caduta di un pedone in una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile
(rientrando nel notorio che la buca possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile
(sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca o, almeno, di segnalarla adeguatamente)” e se il Giudice avesse scrutinato le dimensioni della buca, avrebbe ascritto la responsabilità della caduta al ex art. 2051 c.c. CP_1
4) “Ulteriore violazione dell'art. 2051 c.c. per il mancato principio di diritto di cui a Cass. 1725/2019
(Est. Graziosi) per il quale se sussiste una condotta di terzi prevedibile materialmente attinente ad una cosa oggetto di custodia, la prevenzione e/o l'eliminazione della sua conseguenza pregiudizievole rientrano nell'attività di custodia perché custodia significa anche vigilanza e il fortuito è solo ciò che è impossibile vigilare.
pagina 6 di 10 Non serve spiegare perché la presenza sul giardino della pedone col cane, in assenza di divieti o di segnali di pericolo, in centro a e davanti al museo, fosse una condotta del tutto prevedibile e CP_1 ordinaria da parte della utenza”.
Il aveva il dovere di rendere più sicura la zona prativa teatro del sinistro in considerazione che CP_1 era un'area verde, prospicente ad un museo, destinata alla ricreazione ed al passeggio, liberamente utilizzabile da tutti i cittadini, anziani, giovani, bambini, mamme con la carrozzina, ricorrendo a qualche metodo efficace per segnalare l'anomalia apponendo, ad esempio, dei cartelli di pericolo o provvedendo ad una più accurata manutenzione, proporzionale per l'appunto alla quantità di persone in transito ed al grado di affidamento che un giardino situato in centro città dà agli utenti. Da ultimo, richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 29662/2017 e n. 18415/2019,
n. 1725/2019 afferma l'appellante che “alla luce delle risultanze probatorie in atti e di quanto si è fin qui ragionato, non è in alcun modo sostenibile che la pedone, la quale stava beatamente passeggiando nel giardino comunale, in centro città, a braccetto del suo amico e tenendo a guinzaglio il proprio cane di piccola taglia, indossando scarpe basse, abbia tenuto una condotta eccezionale o abnorme, in quanto stava, all'evidenza, utilizzando la cosa secondo la sua normale funzionalità, né tantomeno imprevedibile, risultando di immediata comprensione che sarebbe bastata una banale cautela come la collocazione di un cartello o lo sfalcio dell'erba per evitare che la deducente cadesse a terra”.
***
Preliminarmente, si conferma l'ordinanza resa all'udienza del 14.2.2023 con cui non è stata ammessa, in quanto superflua, la prova testimoniale – riproposta dall'appellante anche in sede di precisazione delle conclusioni – vertente sulla dinamica del sinistro e sullo stato dei luoghi, posto che la sentenza rigetta la domanda sul presupposto che la dinamica del sinistro sia stata quella prospettata dall'attrice e, sul punto, non v'è appello incidentale.
Passando all'esame dei motivi, il primo è infondato, dato che il giudice ha posto su un piano di equivalenza la disattenzione e l'imprudenza, essendo, fra l'altro, senz'altro imprudente che cammina disattento.
Il secondo motivo è infondato.
Il Tribunale non solo non ha descritto l'area come “un luogo scabroso e ruvido nel quale attendersi insidie di ogni specie”, come sostiene l'appellante (pag. 8 appello), ma ha correttamente valutato la documentazione fotografica, anche aerea, depositata da entrambe le parti che rappresenta molto bene le due distinte aree, separate da un viottolo, da cui è formato il giardino Le Corbusier. L'una, ove cadde la cui si accede dal viale Aldo Moro, presenta alberi ad alto fusto, cunette e dossi, è ricoperta di Pt_1
vegetazione alta sino a venti centimetri circa, è naturalmente accidentata ed irregolare, è totalmente pagina 7 di 10 priva di panchine, aree adibite a giochi o sport, aree pavimentate, viottoli e sentieri e, dunque, non è funzionalmente destinata a camminamento;
l'altra, prospiciente la piazza della Costituzione, più lineare, presenta diversi camminamenti pavimentati per l'attraversamento sicuro della zona verde.
Nel giardino, poi, sono installati cartelli con le “NORME DI COMPORTAMENTO” ove, fra l'altro, è espressamente indicato che “nei giardini si va a piedi o in bici, con prudenza, lungo la viabilità principale” ed ancora che “si cammina su sentieri e vialetti e non si calpestano prati e aiuole”, come si vede nelle fotografie dei cartelli (doc. 9 depositato dal;
dall'allegata mappa del , ove è CP_1 CP_3
segnalato il loro posizionamento (indicato con i codici n. 22057, n. 16281, n. 16282) si evince, poi, che tali cartelli sono installati su entrambe le parti del (ancora doc. 9 cit.). CP_3
I rimanenti motivi consentono la trattazione congiunta e sono infondati.
La decidendo di passeggiare sul prato, con massima imprudenza colposamente violò sia le Pt_1
norme di generale cautela, sia le prescrizioni comunali contenute nei cartelli (che, come visto, indicavano di camminare su sentieri e vialetti e non sul prato). Queste ultime erano idonee a completamente escludere incidenti come quello occorso all'appellante, tenuto conto che l'ente proprietario poteva prevedere il rischio di caduta degli avventori, ma non poteva prevenirlo per la natura stessa del giardino, liberamente aperto alla fruizione del pubblico.
Senza servirsi dei vialetti all'uopo dedicati e senza prestare la dovuta ed esigibile attenzione ai propri passi, infatti, ella camminò sul prato ricoperto da alta vegetazione ove, per sua naturale conformazione, era ampiamente prevedibile, perché fisiologica all'interno di un parco, ancorché cittadino, la presenza di avvallamenti, disconnessioni e buche, anche profondi 20 centimetri come quello in cui cadde – ciò che rende superfluo accertare se la buca fosse naturale o meno – con ogni probabilità ricoperti dalle foglie cadute dai numerosi alberi presenti.
Orbene, in tali termini precisato lo stato della cosa custodita e la condotta gravemente colposa della danneggiata, è senz'altro corretta la decisione del primo giudice di attribuire a quest'ultima efficienza causale esclusiva dell'incidente, non occorrendo, in ipotesi siffatte, che il contegno colposo del danneggiato sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, diversamente da quanto sostiene l'appellante.
Sul punto, si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione che afferma: “Deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo – al quale i ricorrenti si richiamano e che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto alle decisioni assunte da questa Corte con le pronunce nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1° febbraio 2018 – secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la
pagina 8 di 10 quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).
Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, anche di recente, ribadito da questa Corte che
“il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto),
“intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr.
Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02).
In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez.
3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01)” (Cass. Civ. 2376/2024).
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Ferma la statuizione di condanna alla rifusione delle spese processuali contenuta nella sentenza di primo grado, in quanto non impugnata sul punto con motivo subordinato, sussistono i presupposti per pagina 9 di 10 compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto degli orientamenti declinati, nella materia, dalla giurisprudenza, anche di legittimità, degli ultimi anni.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti del contro la sentenza Parte_1 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Bologna n. 491/2022 e compensa fra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 19.11.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti, all'esito della discussione ex art. 352 2° comma c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1593/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv.ti Alessandro Gracis e Matteo Bonini Baraldi
contro
:
Controparte_1
Avv.ti Caterina Siciliano e Antonella Trentini
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2021, convenne il dinanzi Parte_1 Controparte_1
al locale Tribunale chiedendo di accertarne la responsabilità ex art. 2051 c.c. e di condannarlo al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in data 23.5.2020 allorché, alle ore 19 circa, mentre stava passeggiando con il cane al guinzaglio ed in compagnia di un amico, nel territorio comunale di e più precisamente nell'area verde del giardino Le Corbusier (con accesso da Viale Aldo CP_1
Moro), vicino alla zona fiera, era entrata con il piede in una profonda buca – a forma di cubo, profonda e larga circa 20 cm – la cui superficie, a causa del mancato sfalcio del manto erboso, era ricoperta di erba, terra e foglie come da documentazione fotografica (doc. 1); era così rovinata a terra, riportando la distorsione della caviglia e del piede sinistro.
Il si costituì contestando ogni responsabilità e chiedendo di rigettare la domanda. In CP_1
particolare, precisò che il giardino Le Corbusier era aperto al pubblico, ma non tutte le sue parti erano fruibili da parte della collettività in modo uguale e con le medesime accortezze. Vi erano zone ove il cittadino aveva l'onere di porre una maggiore attenzione ed ove, correlativamente, l'onere manutentivo pagina 1 di 10 del non era esigibile in modo continuo e puntuale al fine di garantire il camminamento in CP_1
assenza totale di rischi, in considerazione delle sue caratteristiche vegetative e della sua ampiezza.
Come dimostrava la fotografia aerea, (doc. 7) detto giardino era costituito da due aree, separate da un viottolo: un'area verde con alberi, il cui accesso era prevalente dal Viale Aldo Moro, da dove era entrata l'attrice, ed un'altra area su cui insisteva un edificio denominato “Pavillon de L'Esprit
Nouveau”, destinato a mostre ed eventi. Come si vedeva chiaramente, solo questa seconda parte del parco presentava camminamenti, ovvero sentieri per l'attraversamento sicuro e continuo della zona verde, destinati, per l'appunto a raggiungere gli ingressi del predetto Edificio museale, per sua funzione centro di aggregazione. La restante parte del parco, invece, era costituita da una zona esclusivamente verde con cunette, collinette e dossi ed alberi di grandi dimensioni, come si evinceva dalle fotografie del parco tratte da google maps (doc. 8). Detta zona, infatti, non presentava panchine, aree giochi per bambini o destinate allo sport, a conferma che essa non aveva la funzione di consentire il camminamento costante e continuo, come può essere una strada o un viottolo in terra battuta o di cemento o un'area dedicata, quale quella che conduceva al contiguo talché questa parte del CP_2
giardino era zona di verde pubblico utilizzabile dai cittadini, ma con la scrupolosa osservanza delle regole della generale cautela esigibile quando si attraversa una zona non pavimentata o quasi boschiva, perché naturalmente irregolare, in quanto non vi erano camminamenti in asfalto o cemento, né si trattava di un prato “all'inglese” perfettamente raso.
A conferma di ciò, nell'area verde in questione erano presenti molteplici cartelli con indicazione delle norme di comportamento da attuarsi nei parchi e giardini pubblici ove era espressamente indicato che
“nei giardini si va a piedi o in bici, con prudenza, lungo la viabilità principale” ed ancora che “si cammina su sentieri e vialetti e non si calpestano prati e aiuole”, come rappresentato nelle fotografie dei cartelli e della mappa parco con indicazione del loro posizionamento indicato con i codici n. 22057,
n. 16281, n. 16282 (doc. 9).
Il affermò, poi, che l'area verde "Giardino Le Corbusier" era soggetta a regolare attività CP_1
manutentive dalla , tramite appalto di servizi con imprese Parte_2
specializzate nel settore, e dettagliatamente descrisse gli interventi eseguiti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a dimostrare l'adeguatezza dell'attività manutentiva.
La zona di verde in questione, dunque, era naturalmente irregolare, con presenza di numerosi alberi, ove la vegetazione presente e le foglie secche andavano talvolta a coprire il suolo, fino a diventare parte stabile della copertura del terreno. Essa, dunque, costituiva area di verde con piante erbacee (non prative) in un terreno conformato da particolari naturali irregolarità ove era raccomandata la massima prudenza.
pagina 2 di 10 Tanto precisato, il eccepì la mancanza di nesso causale fra la cosa in custodia ed il suo uso CP_1
normale ed il danno;
citando giurisprudenza di legittimità sul punto, richiamò il dovere di cautela da parte di chi entra in contatto con la cosa, rilevando come nella fattispecie l'ostacolo fosse prevedibile alla stregua del principio di autoresponsabilità, non essendo prudente la condotta di chi cammina in mezzo all'erba alta e vi conduce un cane, nonostante gli avvisi in proposito, anziché percorrere uno dei corselli. Inoltre, in difetto di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte della stessa danneggiata, potendosi così escludere che il danno fosse stato cagionato dalla cosa, ridotta a rango di mera occasione dell'evento e ritenere integrato il caso fortuito.
Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 491/2022 l'adito Tribunale rigettò la domanda e regolò le spese processuali secondo la soccombenza. Il giudice, qualificata la fattispecie ex art. 2051
c.c. e richiamati i relativi criteri di riparto dell'onere della prova e i principi di diritto, ritenne che l'attrice fosse caduta a causa della propria disattenzione od imprudenza ovvero per un mero fortuito connaturato allo stato dei luoghi. Già in sede di prospettazione, riteneva il giudice, si evidenziava come intraprendere quel determinato percorso, fosse stato frutto di una scelta autonoma, libera e volontaria.
Era, infatti, evidente che la presenza di foglie ed erbacce a copertura della lamentata buca era circostanza assolutamente normale e fisiologica. Orbene, stante la natura irregolare e quasi boschiva del terreno e la mancanza di camminamenti pedonali, era evidente che si trattava di una zona utilizzabile con la scrupolosa osservanza delle regole della generale cautela e che conseguentemente
“era del tutto lecito aspettarsi di trovare buche o disconnessioni, che sono evenienze, non solo, frequentissime, ma soprattutto, ampiamente prevedibili, ove anche non completamente avvistabili, in ragione della connaturale asperità del suolo. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che per stessa allegazione attorea si era al di fuori di un percorso/sentiero tracciato, dove l'attenzione e la soglia di vigilanza dovevano essere massimi”, risultando irrilevante che la buca fosse di fattura umana o animale. Del resto, le stesse foto prodotte dall'attrice “mostravano in maniera evidente come la presunta “insidia” fosse chiaramente prevedibile, se non propriamente avvistabile, trattandosi di naturale asperità/dissesto ampiamente connaturata e, quindi, prevedibile in relazione alla natura ed allo stato dei luoghi, contrassegnato da ampia distesa, destinata a parco pubblico, con prato ad erba e vegetazione spontanee anche alta”. Richiamava poi il principio di autoresponsabilità “che ben può spingersi fino ad esigere l'astensione dall'azione, se non ritenuta sicura o se sospettata pericolosa o inadatta alle proprie competenze o capacità”. Dunque, già sulla base della prospettazione non era affatto dimostrato che la caduta si fosse effettivamente verificata per ragioni differenti dalla mancata pagina 3 di 10 dovuta ed esigibile diligenza, avvedutezza ed attenzione del caso di specie, ovvero per fortuito legato a soggetti e condizioni estranee all'operato del custode.
Il giudice evidenziò altresì “che se, da un lato, il diritto alla salute gode di copertura costituzionale nell'art. 32 Cost, tuttavia, in virtù dell'art. 2 della stessa Carta, sussiste a carico di tutti i consociati un dovere di solidarietà sociale ed un siffatto dovere ben può legittimamente estrinsecarsi attraverso
l'aspettativa di un comportamento attento, vigile ed auto responsabile da parte di ciascuno.
Conseguentemente la collettività, sulle cui spalle si chiedeva di far ricadere la pretesa risarcitoria, “non solo, ben può esigere che “chi cammina per strada deve stare attento a dove mette i piedi”, per usare un linguaggio invalso nell'uso comune, ma anzi deve proprio esigerlo, perché i costi di una disattenzione non vadano a ricadere proprio su di essa”. Pertanto, come affermato da Cass. Civ. n.
25460/2020, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Da ultimo, la Suprema Corte aveva evidenziato che su un piano pratico il rispetto di tali obblighi di prudenza presidia pure il valore costituzionale del “sistema giustizia” (artt. 6 CEDU e 111 Cost.) in quanto, ove tali obblighi fossero violati, si aggraverebbe la giurisdizione mediante una pluralità di azioni risarcitorie promosse da chi si è danneggiato da sé per avere violato le ordinarie norme comportamentali, realizzando una condotta affetta da colpa quantomeno generica (Cass. Civ. n.
18415/2019 che richiama Cass. Civ. n. 2482/2018).
Il Tribunale, concludendo, attribuì il sinistro esclusivamente alla disattenzione dell'attrice “viste le circostanze oggettive e soggettive in costanza delle quali è avvenuto il fatto lesivo, che consentono di ritenere che la stessa, secondo l'id quod plerumque accidit, fosse perfettamente in grado di evitare pericoli di tal genere, secondo un criterio di normale esigibilità”, avendo “la concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia e ciò vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della res”. ha proposto appello alla sentenza, affidato a tre motivi, cui ha resistito il Parte_1 CP_1
contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto.
[...]
La Corte ha rigettato le istanze istruttorie riproposte dall'appellante.
pagina 4 di 10 Precisate le conclusioni ed assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., le parti hanno discusso oralmente la causa ex art. 352 2° comma c.p.c. all'udienza del 19.11.2024, previa espunzione dal fascicolo di parte appellante del regolamento Comunale del 2016, tardivamente depositato in allegato alle note d'udienza.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) “Omessa motivazione per non avere il Giudice individuato la causa della caduta dell'attrice”.
Lamenta l'appellante che nella sentenza si legge che ella è caduta “a causa di una sua disattenzione od imprudenza, ovvero per mero fortuito connaturato allo stato dei luoghi, come induce a ritenere quanto segue”, ma tale motivazione (dall'appellante definita “minestrone causale”) non consente di individuare la vera ragione della caduta. Il Tribunale avrebbe dovuto assumere la decisione non presentando un ventaglio di ipotesi alternative tra loro, ma indicando in maniera incontrovertibile la causa oggettiva più verosimile della caduta dell'attrice e il non averlo fatto ha comportato una violazione dell'art. 132, comma II, n° 4 c.p.c. per non aver spiegato le ragioni di fatto e di diritto sui quali si fonda l'assunto.
2) “Errata ricostruzione del fatto – sensoriale sulla morfologia della res” Per_1
Il Giudice ha commesso un errore revocatorio, censurabile nel merito, per aver fondato la decisione sulla supposizione di un fatto la cui verità era incontrastabilmente esclusa dalle fotografie in atti, avendo descritto una “natura irregolare e quasi boschiva del terreno” ove era lecito trovare buche o disconnessioni ampiamente prevedibili, ove anche non completamente avvistabili “in ragioni della connaturale asperità del suolo”, e, ancora, descrivendo lo stato del luogo in termini di
“asperità/dissesto ampiamente connaturata e, quindi, prevedibile in relazione alla natura e allo stato dei luoghi, contrassegnato da ampia distesa, destinata a parco pubblico, con prato ad erba e vegetazione spontanea anche alta”, ma tale descrizione non corrisponde alla realtà documentata dalle fotografie (doc. 1) da cui si evince incontrovertibilmente che l'attrice non si trovava “in una zona boschiva e neppure in un tratto impervio dell'Appennino tosco emiliano, ma nell'area verde denominata “Giardino Le Corbusier”, nel centro abitato di , all'apparenza più un campo da CP_1 golf o, meglio, un prato all'inglese che una savana boschiva, dissestata e ruvida, nella quale fossero disseminate voragini piccole e grandi delle quali naturalmente essa fosse stata dotata, da cui guardarsi al pari degli animali feroci in esse acquattati”, bensì in un'area verde adiacente alla pubblica via, prospicente ad un museo, destinata alla ricreazione ed al passeggio, percorsa abitualmente da tutti i cittadini.
pagina 5 di 10 La sentenza riporta una ricostruzione in fatto diversa e fuorviante “scambiando un giardino per una
“selva” addirittura fortificata da “vegetazione spontanea anche alta”, forzandone un'apparenza di luogo scabroso e ruvido nel quale attendersi insidie di ogni specie.
Sulla base di tale errata descrizione fattuale, il Giudice di primo grado ha così potuto attribuire il sinistro ad una disattenzione o imprudenza dell'attrice, che doveva essere perfettamente in grado ex art. 2 Cost. di evitare pericoli del genere, proprio perché, a suo dire, si trovava in una zona impervia
“quasi boschiva” e “irregolare” e conseguentemente era del tutto lecito “aspettarsi di trovare buche o disconnessioni”, da affrontarsi come le truppe americane affrontavano i nascosti nelle Per_2 paludi del Vietnam negli anni '60.
In realtà, l'attrice non stava facendo trekking in zona montuosa, ma stava semplicemente camminando nella zona di verde pubblico della sua città, nemmeno un parco, ma solo un giardino, liberamente utilizzabile da tutti i cittadini, adulti e bambini, non sussistendo sbarramenti che inibissero l'accesso al prato, né cartelli con l'indicazione delle norme di comportamento da tenere”.
3) “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”.
Nell'atto di citazione di primo grado veniva dedotto che la buca era a forma “quadrilatera, frutto di una mano umana e non di movimenti bradisismici, della profondità di almeno 20 cm e di pari larghezza, probabile contenitore di qualche supporto verticale poi asportato” e le dimensioni della buca, non contestate dal e quindi provate ex art. 115 c.p.c., non sono state esaminate dal primo CP_1
Giudice che si è limitato a dare atto che la stessa era ben rappresentata dalle foto in atti, non essendo rilevante che la buca fosse di fattura umana o animale.
In realtà, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26524/2020, la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia “può dirsi davvero imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” con il corollario che la “caduta di un pedone in una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile
(rientrando nel notorio che la buca possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile
(sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca o, almeno, di segnalarla adeguatamente)” e se il Giudice avesse scrutinato le dimensioni della buca, avrebbe ascritto la responsabilità della caduta al ex art. 2051 c.c. CP_1
4) “Ulteriore violazione dell'art. 2051 c.c. per il mancato principio di diritto di cui a Cass. 1725/2019
(Est. Graziosi) per il quale se sussiste una condotta di terzi prevedibile materialmente attinente ad una cosa oggetto di custodia, la prevenzione e/o l'eliminazione della sua conseguenza pregiudizievole rientrano nell'attività di custodia perché custodia significa anche vigilanza e il fortuito è solo ciò che è impossibile vigilare.
pagina 6 di 10 Non serve spiegare perché la presenza sul giardino della pedone col cane, in assenza di divieti o di segnali di pericolo, in centro a e davanti al museo, fosse una condotta del tutto prevedibile e CP_1 ordinaria da parte della utenza”.
Il aveva il dovere di rendere più sicura la zona prativa teatro del sinistro in considerazione che CP_1 era un'area verde, prospicente ad un museo, destinata alla ricreazione ed al passeggio, liberamente utilizzabile da tutti i cittadini, anziani, giovani, bambini, mamme con la carrozzina, ricorrendo a qualche metodo efficace per segnalare l'anomalia apponendo, ad esempio, dei cartelli di pericolo o provvedendo ad una più accurata manutenzione, proporzionale per l'appunto alla quantità di persone in transito ed al grado di affidamento che un giardino situato in centro città dà agli utenti. Da ultimo, richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 29662/2017 e n. 18415/2019,
n. 1725/2019 afferma l'appellante che “alla luce delle risultanze probatorie in atti e di quanto si è fin qui ragionato, non è in alcun modo sostenibile che la pedone, la quale stava beatamente passeggiando nel giardino comunale, in centro città, a braccetto del suo amico e tenendo a guinzaglio il proprio cane di piccola taglia, indossando scarpe basse, abbia tenuto una condotta eccezionale o abnorme, in quanto stava, all'evidenza, utilizzando la cosa secondo la sua normale funzionalità, né tantomeno imprevedibile, risultando di immediata comprensione che sarebbe bastata una banale cautela come la collocazione di un cartello o lo sfalcio dell'erba per evitare che la deducente cadesse a terra”.
***
Preliminarmente, si conferma l'ordinanza resa all'udienza del 14.2.2023 con cui non è stata ammessa, in quanto superflua, la prova testimoniale – riproposta dall'appellante anche in sede di precisazione delle conclusioni – vertente sulla dinamica del sinistro e sullo stato dei luoghi, posto che la sentenza rigetta la domanda sul presupposto che la dinamica del sinistro sia stata quella prospettata dall'attrice e, sul punto, non v'è appello incidentale.
Passando all'esame dei motivi, il primo è infondato, dato che il giudice ha posto su un piano di equivalenza la disattenzione e l'imprudenza, essendo, fra l'altro, senz'altro imprudente che cammina disattento.
Il secondo motivo è infondato.
Il Tribunale non solo non ha descritto l'area come “un luogo scabroso e ruvido nel quale attendersi insidie di ogni specie”, come sostiene l'appellante (pag. 8 appello), ma ha correttamente valutato la documentazione fotografica, anche aerea, depositata da entrambe le parti che rappresenta molto bene le due distinte aree, separate da un viottolo, da cui è formato il giardino Le Corbusier. L'una, ove cadde la cui si accede dal viale Aldo Moro, presenta alberi ad alto fusto, cunette e dossi, è ricoperta di Pt_1
vegetazione alta sino a venti centimetri circa, è naturalmente accidentata ed irregolare, è totalmente pagina 7 di 10 priva di panchine, aree adibite a giochi o sport, aree pavimentate, viottoli e sentieri e, dunque, non è funzionalmente destinata a camminamento;
l'altra, prospiciente la piazza della Costituzione, più lineare, presenta diversi camminamenti pavimentati per l'attraversamento sicuro della zona verde.
Nel giardino, poi, sono installati cartelli con le “NORME DI COMPORTAMENTO” ove, fra l'altro, è espressamente indicato che “nei giardini si va a piedi o in bici, con prudenza, lungo la viabilità principale” ed ancora che “si cammina su sentieri e vialetti e non si calpestano prati e aiuole”, come si vede nelle fotografie dei cartelli (doc. 9 depositato dal;
dall'allegata mappa del , ove è CP_1 CP_3
segnalato il loro posizionamento (indicato con i codici n. 22057, n. 16281, n. 16282) si evince, poi, che tali cartelli sono installati su entrambe le parti del (ancora doc. 9 cit.). CP_3
I rimanenti motivi consentono la trattazione congiunta e sono infondati.
La decidendo di passeggiare sul prato, con massima imprudenza colposamente violò sia le Pt_1
norme di generale cautela, sia le prescrizioni comunali contenute nei cartelli (che, come visto, indicavano di camminare su sentieri e vialetti e non sul prato). Queste ultime erano idonee a completamente escludere incidenti come quello occorso all'appellante, tenuto conto che l'ente proprietario poteva prevedere il rischio di caduta degli avventori, ma non poteva prevenirlo per la natura stessa del giardino, liberamente aperto alla fruizione del pubblico.
Senza servirsi dei vialetti all'uopo dedicati e senza prestare la dovuta ed esigibile attenzione ai propri passi, infatti, ella camminò sul prato ricoperto da alta vegetazione ove, per sua naturale conformazione, era ampiamente prevedibile, perché fisiologica all'interno di un parco, ancorché cittadino, la presenza di avvallamenti, disconnessioni e buche, anche profondi 20 centimetri come quello in cui cadde – ciò che rende superfluo accertare se la buca fosse naturale o meno – con ogni probabilità ricoperti dalle foglie cadute dai numerosi alberi presenti.
Orbene, in tali termini precisato lo stato della cosa custodita e la condotta gravemente colposa della danneggiata, è senz'altro corretta la decisione del primo giudice di attribuire a quest'ultima efficienza causale esclusiva dell'incidente, non occorrendo, in ipotesi siffatte, che il contegno colposo del danneggiato sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, diversamente da quanto sostiene l'appellante.
Sul punto, si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione che afferma: “Deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo – al quale i ricorrenti si richiamano e che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto alle decisioni assunte da questa Corte con le pronunce nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1° febbraio 2018 – secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la
pagina 8 di 10 quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).
Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, anche di recente, ribadito da questa Corte che
“il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto),
“intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr.
Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02).
In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez.
3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01)” (Cass. Civ. 2376/2024).
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Ferma la statuizione di condanna alla rifusione delle spese processuali contenuta nella sentenza di primo grado, in quanto non impugnata sul punto con motivo subordinato, sussistono i presupposti per pagina 9 di 10 compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto degli orientamenti declinati, nella materia, dalla giurisprudenza, anche di legittimità, degli ultimi anni.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti del contro la sentenza Parte_1 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Bologna n. 491/2022 e compensa fra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 19.11.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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