Articolo 9 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401
Articolo 6 terArticolo 6 quinquies
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2 gennaio 1990
Art. 9. Abrogazione di norme e disposizioni finali 1. Sono abrogati l' articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315 , l' articolo 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , l' articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , nonche' il terzo comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza, in luogo di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 , come da ultimo modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528 .
Note all' art. 9:
- La legge n. 315/1942 reca: "Provvedimenti per la ippicoltura". Il D.Lgs. n. 496/1948 reca: "Disciplina delle attivita' di giuoco". La legge n. 528/1982 reca: "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto". Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . Le disposizioni abrogate comminavano sanzioni, detentive e/o pecuniarie, nelle ipotesi di valutazione di norme connesse all'organizzazione e all'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi pronostici, riservati, rispettivamente, all'U.N.I.R.E., allo Stato o a societa' debitamente autorizzate all'esercizio di scommesse, munite di licenza.
Nota all' art. 9, comma 2:
Il R.D.L. n. 1933/1938 reca: "Riforma delle leggi sul lotto pubblico".
Entrata in vigore il 2 gennaio 1990
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