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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 19/12/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1983/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1983/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
29/11/1973 Con il patrocinio dell'Avv. CERUTTI EUGENIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. , nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CERUTTI EUGENIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“RICORRONO al Tribunale ill.mo affinché il medesimo voglia, ai sensi dell'art. 473 bis 51 C.p.c. Pronunciare la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti
2. La figlia viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Per_1
Pag. 1 Il padre potrà vederla e tenerla con sé in qualsiasi momento previo accordo con la madre e comunque a fine settimana alternati dal venerdì alle 17,30 fino alla domenica prima di cena La settimana in cui è previsto il fine settimana con il padre, lo stesso potrà tenerla con sé anche il lunedì e il mercoledì sera precedenti dalle 17.00 alle 22.00 L'altra settimana il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 22.00 Trascorrerà i giorni di Natale e Pasqua in maniera alternata presso ciascun genitore.
3. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne e della CP_1 Parte_1 figlia maggiorenne la somma di € 200,00 ciascuna, importo da aggiornarsi annualmente sulla base dell'indice Istat Provvederà al pagamento del 50 % delle spese straordinarie individuate sulla base del protocollo di Torino.
4. Le parti concordano che l'assegno unico verrà destinato al 100 % alla sig.ra Parte_1
5. L'autovettura Mazda Cx3 targata FB086AW di proprietà del sig. lizzata in modo esclusivo CP_1 dalla sig.ra Il sig. si farà carico dei costi di assicurazione e bollo.” Parte_1 CP_1
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1 NE (NO), in data 20/8/2005 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 13, parte I, anno 2005. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (2/2/2009) e (22/12/2005). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 3/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
VE (VB) in data 29/11/1973 e , nato in [...] Controparte_1 in data 16/09/1979;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Pag. 2 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18.12.2025
Il Presidente Andrea Ghinetti
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1983/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
29/11/1973 Con il patrocinio dell'Avv. CERUTTI EUGENIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. , nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CERUTTI EUGENIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“RICORRONO al Tribunale ill.mo affinché il medesimo voglia, ai sensi dell'art. 473 bis 51 C.p.c. Pronunciare la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti
2. La figlia viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Per_1
Pag. 1 Il padre potrà vederla e tenerla con sé in qualsiasi momento previo accordo con la madre e comunque a fine settimana alternati dal venerdì alle 17,30 fino alla domenica prima di cena La settimana in cui è previsto il fine settimana con il padre, lo stesso potrà tenerla con sé anche il lunedì e il mercoledì sera precedenti dalle 17.00 alle 22.00 L'altra settimana il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 22.00 Trascorrerà i giorni di Natale e Pasqua in maniera alternata presso ciascun genitore.
3. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne e della CP_1 Parte_1 figlia maggiorenne la somma di € 200,00 ciascuna, importo da aggiornarsi annualmente sulla base dell'indice Istat Provvederà al pagamento del 50 % delle spese straordinarie individuate sulla base del protocollo di Torino.
4. Le parti concordano che l'assegno unico verrà destinato al 100 % alla sig.ra Parte_1
5. L'autovettura Mazda Cx3 targata FB086AW di proprietà del sig. lizzata in modo esclusivo CP_1 dalla sig.ra Il sig. si farà carico dei costi di assicurazione e bollo.” Parte_1 CP_1
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1 NE (NO), in data 20/8/2005 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 13, parte I, anno 2005. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (2/2/2009) e (22/12/2005). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 3/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
VE (VB) in data 29/11/1973 e , nato in [...] Controparte_1 in data 16/09/1979;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Pag. 2 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18.12.2025
Il Presidente Andrea Ghinetti
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