Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP. N. 2914/2024 VG
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata, promossa da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Alessandra Leoni e Laura Villa
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Alessandra Leoni e Laura Villa
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cermenate (CO), in data 24 giugno 2000
(anno 2000, atto n. 2, parte I) regime patrimoniale: separazione dei beni con i seguenti figli: nata il [...], minorenne Persona_1 nato il 1° novembre 2001 maggiorenne non economicamente indipendente Persona_2
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 25 novembre 2024, hanno richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni, così precisate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025: Per_ 1) La figlia minorenne viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con dimora preferenziale presso la madre e facoltà, vista l'età della ragazza, quasi maggiorenne, di vedere il padre ogniqualvolta i due lo desiderino, e indicativamente per un fine settimana ogni due dal venerdì sera alla Per_ domenica sera, compatibilmente con gli impegni di e del papà.
2) La casa familiare sita a Cermenate (CO), Via Scalabrini n. 113, viene assegnata a che Parte_1 si accollerà l'importo della locazione, pari ad € 500,00 mensili, nonché l'importo delle spese per i consumi, già domiciliate sul proprio conto personale e la abiterà unitamente ai figli.
3) verserà, a titolo di contributo ordinario per il mantenimento dei figli (contributo per Controparte_1 affitto, spese e vestiario), la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), sino al compimento del
26° anno da parte di o sino a che i figli saranno divenuti economicamente autosufficienti. Tale Per_2 somma sarà versata a anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal Parte_1 mese di febbraio 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto acceso presso Intesa SanPaolo, Filiale di
Cermenate, intestato a con IBAN: [...] e sarà Parte_1 annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a far data dal mese di febbraio 2026.
4) continuerà ad accollarsi, come avviene ora, tutti i costi relativi al corso universitario Controparte_1 frequentato dal figlio , e ciò sino alla sua laurea che dovrà intervenire, salvo diversi accordi tra Per_2 padre e figlio, entro il compimento dei 26 anni di . Per_2
5) continuerà ad accollarsi, come avviene ora, tutti i costi relativi al corso della scuola Parte_1 Per_ superiore frequentata dalla figlia sino al suo diploma.
6) verserà, a titolo di quota dell'assegno di formazione percepito dalla Controparte_1 Parte_2 Per_ per la figlia , la somma di € 100,00 sino a che permarrà la corresponsione da parte della
[...]
di tale assegno. Tale somma sarà versata a anticipatamente entro il giorno 5 Pt_2 Parte_1 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, a mezzo bonifico bancario separato da quello relativo al contributo ordinario, sul conto acceso presso Intesa SanPaolo, Filiale di Cermenate, intestato a con IBAN: [...]. Parte_1
7) Fatte salve le regolamentazioni relative ai costi delle scuole frequentate dai figli, di cui ai punti 5 e 6, i coniugi sosterranno al 50% le spese extra assegno relative ai figli, sino a che i figli saranno divenuti economicamente autosufficienti, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Como in data 24 maggio 2018 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Sempre secondo quanto stabilito dalle Linee Guida, avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Qualora il genitore anticipatario sia la NO , il rimborso dovrà intervenire a mezzo bonifico Parte_1 bancario, separato da quello relativo all'assegno di mantenimento ordinario, sul conto acceso presso Intesa
SanPaolo, Filiale di Cermenate, intestato a con IBAN: [...]. Parte_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 24 giugno 2000, in Cermenate (atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Cermenate- (anno 2000, atto n. 2, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cermenate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
7) PROVVEDE, come da separata ordinanza, alla rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di divorzio.
Così deciso in COMO, il 26.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao