CA
Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/07/2025, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 3356 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “responsabilità professionale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6538/23, pubblicata il 26 Giugno
2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito nell'ambito dell'udienza del 20 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 30 Maggio 2025 – causa pendente tra:
(P.IVA: , già in persona del legale rapp.te p.t., _1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Antonio Cantabene
( , con il quale è elett.te dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC: C.F._1
Email_1
Appellante
E
Avv. Luigi Matrullo ( ), nella qualità di Difensore di se stesso, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato
1 NONCHÉ
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_3 P.IVA_2
e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Valerio Scelfo ( ), con il quale è C.F._3 elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 20 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti (l'avv. Luigi Matrullo anche quale Difensore di se stesso), a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18 Maggio 2021, la società conveniva dinanzi al _1
Tribunale di Napoli l'avv. Luigi Matrullo, invocando la responsabilità professionale di quest'ultimo.
La società deduceva la responsabilità del professionista, per inadempimento _1 nell'esecuzione del mandato ricevuto, volto al recupero dell'indennizzo assicurativo, inerente al patito furto dell'autovettura BMW targata EA660WV.
Ai fini del recupero dell'indennizzo, (difesa dall'avv. Luigi Matrullo) aveva _1 introdotto il giudizio n. 28874/13 RG dinanzi al Tribunale di Napoli, nei confronti della compagnia assicuratrice Il primo grado si era concluso con la sentenza del CP_4
Tribunale n. 14943/15, pubblicata il 3 Dicembre 2015, di rigetto della domanda attorea.
sempre con il ministero dell'avv. Matrullo, aveva interposto appello avverso la _1 sentenza di prime cure. Il giudizio di appello n. 2770/16 RG si era concluso con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5345/19, pubblicata il 7 Novembre 2019, di rigetto del gravame (con la conseguente conferma della pronuncia di primo grado).
E' in atti copia della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5345/19, non corredata di attestazione di irrevocabilità; tuttavia le parti costituite del presente processo – pur nel contrasto di posizioni – in sostanza concordano sul fatto che la suddetta pronuncia sia divenuta irrevocabile.
Dunque, a mezzo della citazione notificata il 18 Maggio 2021, chiedeva di _1 condannarsi l'avv. Luigi Matrullo al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 29.285,75, oltre accessori, ed oltre spese della procedura.
La srl attrice esponeva di occuparsi del noleggio di auto a lungo termine e di avere subìto, nel Settembre del 2012, il furto dell'autovettura BMW X1, targata EA660WV, di cui era utilizzatrice, in seguito ad apposito contratto di leasing stipulato con la concedente
2 CR SpA. La vettura era assicurata per il “rischio furto” con la compagnia
[...]
CP_5
Pertanto, aveva incaricato l'avv. Luigi Matrullo, affinché provvedesse al recupero _1 dell'indennizzo dovuto.
Come già accennato, l'avv. Matrullo aveva convenuto in giudizio la compagnia per CP_4 sentirla condannare al pagamento, in favore di della somma di euro 20.700,00, _1 quale indennizzo dovuto per il furto della BMW.
Nel costituirsi, la convenuta aveva eccepito preliminarmente la carenza di CP_6 legittimazione attiva della;
infatti il contratto di leasing prevedeva una “clausola di _1 vincolo” in favore della proprietaria-concedente (la CR SpA), unica autorizzata a richiedere il pagamento dell'indennizzo.
Nel merito, si era opposta alla liquidazione dell'indennizzo, deducendo anche che le CP_4 sarebbe stato consegnato “un set di chiavi incompleto”.
L'avv. Matrullo, nel corso del giudizio, aveva contestato l'eccezione sollevata, richiamando una giurisprudenza rivelatasi poi non pertinente in tema di risarcimento danni;
altresì aveva depositato documentazione rilasciata dalla , attestante la completezza del set di chiavi consegnato.
Il Tribunale di Napoli, con la succitata sentenza n. 14943/15, aveva accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla , per effetto dell'esistenza, nel contratto di _1 leasing, della “appendice di vincolo”; quindi il G.M. di Napoli aveva rigettato la domanda, con la pedissequa condanna al pagamento delle spese del giudizio, a carico di ed in _1 favore della compagnia (euro 20,00 per esborsi ed euro 2.800,00 per compensi, CP_4 oltre accessori come per Legge).
In seguito, l'avv. Matrullo aveva convinto il legale rappresentante di ad interporre _1 appello, avverso la sentenza sfavorevole del Tribunale.
All'esito del gravame la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 5345/19, pubblicata il
7 Novembre 2019, aveva in parte dichiarato inammissibile l'appello, ed in parte lo aveva rigettato.
Nel merito, la Corte territoriale aveva comunque rilevato l'infondatezza dell'assunto attoreo. In particolare si era affermato come sia “principio consolidato in giurisprudenza” che la richiamata appendice di vincolo determini “una legittimazione attiva esclusiva in capo all'ente erogatore del finanziamento (…), sicchè il conduttore, per agire in proprio, deve munirsi del consenso del finanziatore/concedente”. era stata anche condannata al pagamento delle spese del grado, quantificate in _1 euro 3.777,00 per compensi professionali, oltre accessori. Infine si era statuito, sempre a carico della appellante, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
3 Solo in data 21 Novembre 2019, l'avv. Matrullo aveva inviato una missiva alla
CR, diffidandola a “mettersi in contatto con la al fine di recuperare le CP_4 somme a titolo di indennizzo per il furto”…
La CR aveva riscontrato la “diffida”, evidenziando come alcuna azione, stante il decorso del tempo, potesse essere intrapresa. Altresì CR si era dichiarata disponibile a conferire mandato all'avv. Matrullo, per agìre nei confronti della compagnia a condizione “che ogni onere e costo relativo, ivi comprese le spese di un'eventuale CP_4 soccombenza, restino a carico dell'ex utilizzatrice sua assistita”. _1
In effetti, alcuna azione era più possibile, stante la prescrizione del diritto all'indennizzo spettante alla infatti l'avv. Matrullo aveva omesso di formalizzare un qualsiasi _1 valido atto interruttivo nei confronti della CR e/o della Controparte_8
aveva invocato il risarcimento dei danni (derivati dalla responsabilità
[...] _1 professionale dell'avv. Matrullo), in via bonaria.
Secondo la srl attrice, era evidente la condotta colposa dell'avv. Matrullo, per avere espletato il suo incarico in violazione degli artt. 1176 e 2236 cc..
Nello specifico, l'inadempimento dell'avv. Matrullo era da qualificarsi “grave”.
In particolare il legale:
Non aveva studiato il contratto di leasing e, quindi, non aveva esaminato la clausola di vincolo;
Aveva insistito nel proporre il gravame, avverso la sentenza del Tribunale, senza tenere conto delle ragioni esposte dal primo Giudice, in punto di carenza di legittimazione attiva;
Non aveva interrotto il corso della prescrizione;
Aveva ignorato le raccomandazioni della controparte, relative all'autorizzazione necessaria.
Ad avviso di sarebbe bastata una semplice lettura del contratto di leasing, per _1 rendersi conto dell'esistenza della clausola di vincolo, che riservava la legittimazione attiva in caso di furto del veicolo in capo alla CR SpA.
Per giunta la compagnia con la missiva del 3 Dicembre 2012 (di riscontro alla CP_4 richiesta di versamento dell'indennizzo avanzata da , aveva specificato che, per la _1 liquidazione del danno, “nel caso in cui sussista un contratto di leasing” era necessaria una
“autorizzazione della società di leasing per procedere alla liquidazione”.
Ebbene, tale comunicazione era stata inviata all'avv. Sara Carrino (altro legale dello studio
Carrino – Matrullo); ed inoltre era stata depositata in giudizio dall'avv. Matrullo.
4 In punto di danno sofferto a seguito dell'inadempimento del professionista, _1 esaminava anche la contestazione sollevata dalla compagnia circa la consegna di CP_4 un set di chiavi incompleto (due su tre).
La compagnia aveva eccepito come il furto fosse conseguenza della colpa grave del CP_4 contraente, il quale avrebbe lasciato la terza chiave nella vettura, agevolando la sottrazione del veicolo.
L'eccezione di era infondata: infatti aveva inoltrato alla una CP_4 _1 CP_4 certificazione, rilasciata dalla casa madre, nella quale si attestava come il veicolo rubato avesse un set di sole due chiavi.
Quindi, secondo l'attrice l'azione di recupero dell'indennizzo avrebbe avuto un _1 esito positivo, se l'avv. Matrullo avesse convenuto in giudizio la dopo essersi fatta CP_4 rilasciare dalla società concedente l'autorizzazione di cui innanzi. quantificava il danno subìto in euro 29.285,75 di cui: _1
euro 20.700,00 (oltre interessi), per l'indennizzo relativo al furto;
euro 7.583,75 (oltre accessori), per le spese legali da pagare alla CP_4
euro 1.002,00, a titolo di importi versati per il contributo unificato ed i bolli.
Dunque chiedeva di accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale del _1 convenuto, nello svolgimento del mandato ricevuto per il recupero dell'indennizzo, dovuto alla in seguito al furto della vettura targata EA660WV; per l'effetto, condannarsi _1
l'avv. Matrullo al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 29.285,75, oltre accessori, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che risultasse equa e congrua;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l'avv. Luigi Matrullo, contestando ogni addebito. L'avv. Matrullo aveva regolarmente espletato la sua attività difensiva, insieme al coniuge e collega di studio avv.
Sara Carrino, negli anni 2013 e 2014, e per parte dell'anno 2015.
Il professionista aveva assistito con continuità la società , senza mai ricevere _1 contestazioni sul proprio operato.
Nel merito, l'avv. Matrullo eccepiva la mancanza di nesso eziologico tra il presunto danno sofferto da e la condotta del professionista. _1
Anche nel caso di correttezza formale del proprio operato (ovvero se avesse ottenuto prima di introdurre il primo giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l'autorizzazione di
CR), l'azione non avrebbe avuto necessariamente un esito favorevole.
E ciò perché nelle memorie istruttorie ex art. 183 co.6 cpc, nel contestare che il set CP_4 di chiavi consegnato dalla società attrice era risultato incompleto, aveva richiesto una CTU tecnica sulle due chiavi depositate, unitamente alla perizia di parte.
5 Quindi – proseguiva il professionista – anche se avesse chiamato in causa o citato direttamente la società di leasing, ad ogni modo la compagnia assicuratrice avrebbe richiesto accertamenti istruttori in ordine al set di chiavi risultato incompleto
(accertamenti tali da condurre ad un diverso esito della controversia, o quantomeno tali da non garantire l'automatico accoglimento della domanda).
L'avv. Matrullo, nel prendere posizione difensiva in ordine alla richiesta avversaria di CTU per il riscontro dell'incompletezza del set delle chiavi, aveva articolato istanze istruttorie.
Dunque ribadiva il professionista: anche se l'azione legale fosse stata correttamente esperita, non vi sarebbe stato automaticamente un esito di accoglimento della richiesta di indennizzo;
infatti la compagnia assicuratrice aveva verificato difformità tecniche in ordine al set di chiavi consegnato dalla società attrice. Pertanto la causa avrebbe necessitato di un'ampia fase istruttoria (circostanza avvalorata dal fatto che il G.I. del Tribunale aveva disposto la custodia in cassaforte del fascicolo d'ufficio cartaceo, unitamente al set delle chiavi).
In via subordinata, sotto il profilo del quantum debeatur, l'avv. Matrullo deduceva come non si dovesse fare riferimento al valore del veicolo (pari ad euro 20.700,00). Piuttosto, il professionista poneva in evidenza il minore importo di euro 16.239,00 (corrispondente alle rate residue del leasing, che l'utilizzatrice aveva dovuto versare alla concedente _1
CR, a seguito del furto).
In ogni caso il convenuto avv. Luigi Matrullo (per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea) chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia nei confronti della compagnia . Infatti aveva stipulato la polizza n. 10000593301 del 6 Controparte_3
Ottobre 2017, e la n. 10000758716 (integrativa della prima) del 22 Marzo 2018, a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità professionale.
Previa autorizzazione del G.I., il convenuto avv. Matrullo provvedeva a notificare la chiamata in garanzia nei confronti di . Controparte_3
Si costituiva la terza chiamata , eccependo l'inoperatività della garanzia Controparte_3 assicurativa e la decadenza dal diritto all'indennizzo. Nel merito aderiva alla CP_3 posizione dell'avv. Matrullo, chiedendo di rigettarsi la domanda dell'attrice _1
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6538/23, pubblicata il 26 Giugno 2023.
Il G.M. ha rigettato la domanda attorea;
ha dichiarato assorbita la subordinata domanda di manleva, proposta dall'avv. Matrullo nei confronti di;
infine ha Controparte_3 compensato tra tutte le parti le spese del giudizio.
Il Tribunale ha accertato la colpa del professionista nello svolgimento del mandato ad litem ricevuto, per il recupero dell'indennizzo spettante a in seguito al furto della _1
6 vettura BMW targata EA660WV (mandato svolto nel succitato giudizio civile, articolatosi nel primo grado dinanzi al Tribunale di Napoli, e nel secondo grado dinanzi alla Corte territoriale).
Nello specifico, l'avv. Matrullo ha omesso di sconsigliare l'azione legale contro la suddetta compagnia nonostante l'esito sfavorevole fosse altamente probabile. CP_4
Secondo il Primo Giudice, tale omissione costituisce un inadempimento dell'obbligo di diligenza previsto dagli articoli 1176 co.2 e 2236 cc. – dovere di diligenza che impone all'avvocato di informare e consigliare adeguatamente il cliente, anche con riferimento ai rischi di esito negativo del giudizio.
Secondo il Tribunale, infatti, “è pacifica tra le parti, oltre che accertata nella sentenza di primo grado ed in quella d'appello, la sussistenza della clausola cd. di appendice di vincolo che, per giurisprudenza costante, consiste in un accordo trilaterale, in virtù del quale
l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario, ovvero a non versarlo all'assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso (Cass. civ., nn. 31345/22; 25610/15)”.
E quindi, “non vi è dubbio, che la causa, così come proposta, non avrebbe avuto alcuna possibilità di giungere ad un esito favorevole”.
Tuttavia, nonostante l'accertato inadempimento, secondo il Tribunale l'attrice non _1 avrebbe fornito prove concrete del danno subìto (non avendo assolto all'onere probatorio a suo carico).
In particolare, ha omesso di depositare l'atto di citazione di primo grado, notificato _1 alla convenuta ed ha omesso di indicare luogo, data e modalità del patito furto. CP_4
Fin dal primo grado la convenuta aveva anche contestato il verificarsi del furto. CP_4
Secondo il G.M., quindi, “anche a voler ritenere che, ove l'avv. Matrullo avesse chiesto il consenso della finanziatrice lo avrebbe ottenuto, è verosimile che il Giudice del merito avrebbe ammesso le prove orali volte a dimostrare la verificazione del furto e le sue modalità, posto che è onere dell'assicurato dimostrare che il rischio avveratosi rientra nei
"rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa….
Quindi, ad avviso del Tribunale non ha dimostrato il danno subìto. _1
Aggiunge il G.M.: nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito. Occorre, in altri termini, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Ai fini dell'affermazione
7 della responsabilità professionale non basta individuare un errore nella prestazione del professionista;
occorre allegare e dimostrare l'esistenza di un danno, da individuarsi, da un lato, nella perdita di una determinata utilità e, dall'altro, nella concreta misura di tale perdita.
Occorre, infine, che tale danno sia logicamente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla condotta colposa del professionista.
Solo una volta soddisfatto tale rigoroso onere di allegazione e prova, spetta al Giudice di merito compiere il menzionato giudizio prognostico, di “verosimile fondatezza” di quanto preteso nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, in mancanza di prove sul furto e sulle modalità, non sia possibile esercitare un giudizio prognostico favorevole;
da qui il rigetto della domanda dell'attrice _1
Avverso tale sentenza ha proposto appello con citazione notificata in data 14 _1
Luglio 2023 nei confronti dell'avv. Luigi Matrullo e di . Controparte_3
La srl appellante ha censurato la sentenza di prime cure, nella parte in cui è stato formulato un giudizio prognostico “negativo”, circa l'esito che avrebbe avuto la causa per furto contro la compagnia CP_4
deduce l'errata valutazione del quadro probatorio, in ordine alla prova del furto _1 della vettura ed al consequenziale giudizio prognostico.
Contrariamente a quanto asserito dal primo Giudice, la appellante ha fornito la prova del furto della BMW, avendo depositato il certificato cronologico del veicolo targato
EA660WV, dal quale si evince che l'auto è stata oggetto di furto, documento avente valore legale, le cui risultanze non sono mai state contestate, né dalla compagnia né CP_4 dall'avv. Matrullo.
pone in evidenza anche la missiva del 31 Ottobre 2012, inoltrata dalla _1
CR ad essa in cui la concedente dava atto di avere ricevuto “l'originale _1 della denuncia di furto”. E' in atti anche la fattura emessa dalla CR il 31 Ottobre
2012, attestante l'avvenuto pagamento della somma di euro 16.239,00 da parte di _1
Né il convenuto avv. Matrullo ha giammai messo in discussione l'evento furto.
Sottolinea l'appellante la compagnia soltanto genericamente ha contestato _1 CP_4 il verificarsi del furto.
Dunque, è evidente l'errore in cui è incorso il primo Giudice, laddove ha ritenuto contestato e non provato il furto.
Nel giudizio presupposto (svoltosi tra e la compagnia , vi era la prova _1 CP_4 documentale del furto (cfr. l'estratto cronologico e la denuncia); altresì vi era prova
8 documentale dell'importo versato da alla CR (pari alle residue rate del _1 contratto di leasing). Inoltre era stato versato in atti il contratto assicurativo, che prevedeva il rischio furto.
D'altro canto la compagnia si era limitata a dedurre il concorso di colpa della srl CP_4 assicurata nella causazione del furto (stante la presunta incompletezza del set di chiavi restituito).
In definitiva, chiede di accogliersi l'appello, nonché la domanda proposta in primo _1 grado;
quindi, in riforma della pronuncia di prime cure, chiede di condannarsi l'avv.
Matrullo e (in solido e/o alternativamente) al pagamento della somma Controparte_3 di euro 29.285,75, così distinta: euro 20.700,00 (oltre interessi) per l'indennizzo relativo al furto;
euro 7.583,75 (oltre accessori) per le spese legali da pagare alla compagnia euro 1.002,00 per le spese CP_4 relative agli importi versati per il contributo unificato ed i bolli;
ovvero al pagamento di quella diversa somma -maggiore o minore- che risulterà provata in corso di causa;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 5 Novembre 2023, si è costituito l'appellato avv. Luigi
Matrullo, chiedendo di rigettarsi il gravame.
In via subordinata (nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domanda di
, l'avv. Luigi Matrullo insiste nella domanda di garanzia e manleva nei confronti di _1
. Controparte_3
A mezzo della comparsa depositata il 10 Novembre 2023, si è costituita l'appellata
[...]
, ribadendo l'eccezione di non operatività della garanzia assicurativa. Nel CP_3 merito, la compagnia chiede il rigetto del gravame di (con la conseguente _1 conferma della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria attorea).
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata l'11 Dicembre 2023, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 20 Maggio
2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 352 cpc, consentite con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito dell'udienza del 20 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno insistito nella richiesta di introito della causa in decisione.
Pedissequamente il C.I., giusta ordinanza comunicata il 30 Maggio 2025, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9 L'appello proposto da è fondato e, pertanto, deve essere accolto. _1
Come già sopra osservato, il primo Giudice ha accertato l'inadempimento dell'avv. Luigi
Matrullo nello svolgimento dell'incarico difensivo, di recupero dell'indennizzo per il furto dell'autovettura BMW, subìto dalla società _1
E tuttavia è addivenuto al rigetto della domanda risarcitoria attorea, in assenza di puntuale allegazione e prova del fatto da cui sarebbe derivato il diritto all'indennizzo assicurativo
(vale a dire, in assenza di puntuale prova dell'evento del furto dell'autovettura).
Appunto, la appellante sostiene come, già in primo grado, avesse allegato elementi, che consentivano al Tribunale di compiere una valutazione prognostica positiva, circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. civ., n. 3355/14).
Dunque, lamenta l'errata valutazione del quadro probatorio, in ordine alla prova _1 del furto della vettura ed al consequenziale giudizio prognostico.
La srl impugnante sostiene di avere provato per tabulas l'evento-furto (cfr., in particolare, il certificato cronologico PRA;
la denuncia del furto;
la succitata missiva della concedente
CR, indirizzata il 31.10.2012 alla . _1
Aggiunge nel giudizio presupposto la compagnia assicuratrice aveva _1 CP_4 implicitamente ammesso il verificarsi del furto dell'autovettura; appunto, l'eccezione circa l'incompleta restituzione del set delle chiavi evocava il concorso di colpa dell'assicurata
(vale a dire concorso di colpa, rispetto ad un evento certamente verificatosi). _1
Pertanto, ad avviso di – diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale _1 nell'impugnata sentenza – è d'uopo effettuare un giudizio prognostico positivo, circa il probabile esito favorevole del giudizio di recupero dell'indennizzo, laddove diligentemente proposto e seguito.
La prospettazione della srl attrice merita di essere accolta.
Già in primo grado ha prodotto la seguente ed inequivoca documentazione: _1
Certificato cronologico PRA, attestante la perdita del possesso sul veicolo per “furto”; La missiva del 31 Ottobre 2012, inoltrata dalla concedente CR.
Nello specifico, il certificato cronologico del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) è un documento ufficiale, che riporta in ordine cronologico tutte le formalità giuridico-patrimoniali relative ad un veicolo: intestatari, trasferimenti, ipoteche, annotazioni come la perdita di possesso per furto e simili.
Sul punto, il documento non è stato contestato né è stato oggetto di esplicito disconoscimento.
10 Altresì è in atti la missiva della concedente CR, datata 31.10.2012, laddove si dava atto di avere ricevuto l'originale della denuncia di furto dall'utilizzatrice _1
Dal canto suo la convenuta compagnia nel giudizio presupposto, aveva sollevato CP_4 un'eccezione (di concorso di colpa dell'assicurata per incompleta restituzione del _1 set delle chiavi), sostanzialmente ammissiva dell'evento del furto.
E' d'uopo ribadire come – nel giudizio presupposto – il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello partenopea poi, nelle due sentenze del 3 Dicembre 2015 e del 7 Novembre
2019, non abbiano affatto affermato che la compagnia non fosse tenuta al CP_4 versamento dell'indennizzo assicurativo. Appunto, la domanda di (col ministero _1 dell'avv. Matrullo) è stata rigettata, poiché la legittimazione attiva esclusiva (ai fini del recupero dell'indennizzo assicurativo) era da riconoscersi in capo alla concedente
CR, in virtù della c.d. appendice di vincolo (o quanto meno l'utilizzatrice _1 doveva munirsi di autorizzazione della concedente).
Dal canto suo, nel presente giudizio di responsabilità professionale l'avv. Matrullo non ha specificamente contestato la documentazione prodotta dalla srl attrice, essendosi limitato a negare l'evento del furto.
Nel caso concreto, il professionista odierno appellato non ha mai negato che la BMW sia stata rubata (evento-furto), limitandosi a sollevare eccezioni, inerenti alla ritenuta complessa attività istruttoria, caratterizzante a suo avviso il giudizio presupposto.
Non può, quindi, revocarsi in dubbio che la srl attrice, odierna appellante, abbia allegato e dimostrato elementi, tali da far ritenere accertato l'evento furto.
Peraltro, è d'uopo evitare indebite sovrapposizioni tra l'onere probatorio a carico di _1 nel giudizio presupposto (avente ad oggetto l'indennizzo assicurativo), e l'onere probatorio del presente giudizio risarcitorio, per responsabilità professionale.
Non possono condividersi le considerazioni dell'avv. Matrullo, circa la necessità di un'attenta fase istruttoria nel giudizio presupposto.
Si ribadisce come fosse stato provato l'evento del furto. Quindi è altamente probabile che l'azione di recupero dell'indennizzo assicurativo – laddove promossa dalla concedente
CR, legittimata attiva in base alla clausola di vincolo, oppure laddove si _1 fosse munita dell'autorizzazione di CR – avrebbe avuto esito favorevole.
Appunto, secondo la Suprema Corte (Cass. civ., nn. 7064/21; 33442/22; 24670/24), in tema di responsabilità professionale, vale il criterio prognostico del più probabile che non.
L'attrice ha dimostrato che, con una corretta strategia, la causa nei confronti della _1 compagnia (avente ad oggetto il recupero dell'indennizzo assicurativo) avrebbe CP_4 avuto esito favorevole.
11 E ciò, considerato che è provato per tabulas il furto della BMW;
che trattasi di documentazione non contestata;
che certamente l'avv. Matrullo non esaminò con la dovuta attenzione la clausola di vincolo, presente nel contratto di leasing dell'autovettura.
Ragion per cui, sulla base di tali elementi logico-fattuali, sarebbe stato “più probabile che non” il definitivo conseguimento, da parte di dell'indennizzo assicurativo (previo _1 esperimento del recupero in via giudiziale da parte della concedente CR, oppure previa autorizzazione rilasciata da quest'ultima).
Si ribadisce come il Tribunale, nella sentenza oggi impugnata, abbia già accertato l'inadempimento dell'avv. Matrullo, in punto di omesso approfondito esame del contratto di leasing (dal canto suo il professionista, nella comparsa di costituzione nel presente grado, si è limitato a chiedere la conferma della pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda risarcitoria, senza censurare la descritta declaratoria di inadempimento).
In definitiva, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della pronuncia di prime cure, va accolta la domanda proposta in primo grado da vale a dire, deve essere dichiarata _1 la responsabilità professionale dell'avv. Luigi Matrullo nei confronti di con _1 riferimento alla prestazione giudiziale, inerente al recupero dell'indennizzo assicurativo, conseguente al furto dell'autovettura BMW targata EA660WV.
Prima di esaminare il profilo del quantum debeatur (con riferimento alla domanda di risarcimento danni), il Collegio ritiene opportuno esaminare la domanda di manleva assicurativa, proposta già in primo grado dall'avv. Matrullo nei confronti della compagnia
. Controparte_3
Infatti, il Tribunale aveva dichiarato assorbita tale subordinata domanda, alla luce del rigetto della domanda principale risarcitoria.
Invece, a questo punto, dato che si addiviene all'accoglimento della domanda risarcitoria per responsabilità professionale, si impone l'esame della domanda di garanzia. Trattasi di domanda di manleva ritualmente riproposta dall'appellato avv. Matrullo in sede di costituzione nel presente grado – per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domanda di (peraltro, è pacifico che sia sufficiente l'esplicita reiterazione _1 dell'istanza, senza la necessità che tale reiterazione si manifesti nelle forme dell'appello incidentale condizionato).
Del resto l'attrice già nel corso del primo grado, aveva esteso la domanda _1 risarcitoria anche nei confronti della terza chiamata , e quindi, a mezzo CP_3 dell'atto di gravame, chiede condannarsi in solido l'avv. Matrullo e al Controparte_3 risarcimento dei danni, in suo favore.
Ebbene, risulta fondata l'eccezione di non operatività della garanzia assicurativa, sollevata da fin dalla costituzione in primo grado. Controparte_3
12 La compagnia assicuratrice ha eccepito come l'avv. Matrullo sia iscritto all'Albo degli
Avvocati dall'anno 2016. Dunque la prestazione giudiziale in contestazione è antecedente al 2016; da qui la non operatività della polizza, non potendo coprire il rischio professionale, inerente a prestazioni rese dal Matrullo, quando non aveva ancora conseguito l'iscrizione all'Albo Professionale.
L'avv. Matrullo, nel costituirsi nel presente grado, ha replicato come – all'epoca della prestazione giudiziale in favore di – fosse iscritto nel Registro Speciale dei _1
Praticanti Abilitati al patrocinio. Da qui la ritenuta operatività della polizza, per il sinistro oggetto di causa.
Orbene, è incontestato che l'avv. Matrullo abbia conseguito l'iscrizione all'Albo degli
Avvocati soltanto nel 2016, e non prima.
Ergo, non può revocarsi in dubbio come tutta la prestazione giudiziale di primo grado si sia svolta quando il Matrullo non aveva ancora conseguito l'iscrizione all'Albo. Infatti, con riferimento al giudizio presupposto, il primo grado (ai fini del recupero dell'indennizzo assicurativo) è stato introdotto nell'anno 2013, e la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 3 Dicembre 2015.
Ciò premesso, lo status di praticante abilitato non consente di ritenere operante la polizza, nel caso di specie. Infatti, il praticante abilitato non può avere cause proprie, né vedere il suo nome inserito nel mandato difensivo. Invero l'abilitazione consente di svolgere attività, esclusivamente in sostituzione del dominus.
Al contrario, dall'intestazione della citata sentenza del Tribunale di Napoli n. 14943/15, risulta come l'attrice fosse rappresentata e difesa esclusivamente dall'avv. Luigi _1
Matrullo, come da mandato in calce alla citazione.
Quindi, va ribadito come la compagnia abbia correttamente eccepito la non CP_3 operatività della polizza.
Da qui il rigetto della domanda di garanzia e manleva, nei confronti di , CP_3 reiterata dall'avv. Matrullo nel presente grado.
A questo punto, è d'uopo esaminare la questione del quantum debeatur, con riferimento alla domanda risarcitoria di nei confronti dell'avv. Luigi Matrullo. _1
Sul quantum debeatur
Non può revocarsi in dubbio che debba essere riconosciuta a la somma di euro _1
20.700,00, vale a dire l'indennizzo inerente al patito furto.
La srl odierna appellante ha ben specificato come il suddetto importo corrisponda al valore medio della BMW X1 all'epoca del furto. Il valore è tratto da fonte AX (appunto, i valori di AX sono utilizzati dalle compagnie assicuratrici in sede di liquidazione dei sinistri). 13 Ma in modo ancor più assorbente si osserva come la cifra di euro 20.700,00 integri proprio l'indennizzo assicurativo che (col ministero dell'avv. Matrullo) aveva vanamente _1 invocato nel giudizio presupposto, esperito nei confronti della compagnia (giudizio CP_4 conclusosi con il definitivo rigetto della domanda di rigetto pronunciato dal _1
Tribunale e confermato dalla Corte territoriale).
In tale contesto, risulta evidente l'infondatezza della subordinata eccezione sul quantum, sollevata dall'avv. Matrullo, laddove il professionista faceva riferimento al minor importo di euro 16.239,00 (ammontare dei ratei residui del leasing, versato dall'utilizzatrice _1 alla concedente CR, a seguito della comunicazione del furto).
Inoltre correttamente la attrice invoca, quale ulteriore componente del danno,
l'ammontare degli importi, al cui pagamento è stata condannata, a titolo di spese del giudizio, nel procedimento presupposto, in favore della compagnia CP_4
Appunto, trattasi degli importi, a carico di rispettivamente liquidati nella sentenza _1 del Tribunale di Napoli n. 14943/15, e nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
5345/19. Tenendo conto degli accessori di Legge, la sommatoria degli importi liquidati a titolo di spese del giudizio nei due gradi è pari ad euro 7.583,75.
Quindi, il quantum risarcibile ammonta complessivamente ad euro 28.283,75 (euro
20.700,00 + euro 7.583,75).
Su tale importo debbono essere calcolati gli accessori. Sul punto, si impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
Nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., Sez. Un., 17.02.1995 n.
1712).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare l'odierno appellato avv. Luigi Matrullo al pagamento, in favore della appellante, a titolo di risarcimento danni, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data della domanda risarcitoria (18 Maggio 2021) sull'importo di euro
28.283,75, importo che deve essere devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice alla suddetta
14 data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 18 Maggio 2021 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tale senso, Cass.
03.12.1999 n. 13470).
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado
L'accoglimento dell'appello e della domanda di (e la conseguente riforma della _1 pronuncia di primo grado) comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd. “effetto espansivo interno”).
Ebbene (con riferimento al rapporto processuale tra e l'avv. Luigi Matrullo) le _1 spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza del professionista odierno appellato;
di conseguenza esse vengono poste a carico di quest'ultimo.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al
D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa va rapportato all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni, pari ad euro 28.283,75; pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale inerente ad entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento
(considerato che l'importo di euro 28.283,75 si colloca nella parte bassa dello scaglione di riferimento).
Quindi, a titolo di compensi professionali si liquidano, in favore dell'attrice i _1 seguenti importi: euro 3.809,00 per il primo grado;
euro 4.996,00 per il presente grado.
15 Con riferimento al presente grado, il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi specifici per tutte le fasi, e cioè non soltanto di studio, introduttiva e decisoria, ma anche istruttoria.
Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Con riferimento agli esborsi del primo grado, risulta come l'attrice abbia versato la _1 somma complessiva di euro 545,00 (sommatoria del contributo unificato di euro 518,00 e della marca da bollo di euro 27,00). Pertanto, a titolo di esborsi del primo grado si liquida l'importo di euro 545,00.
Con riferimento agli esborsi del presente grado, risulta come l'appellante abbia _1 versato la somma complessiva di euro 804,00 (sommatoria del contributo unificato di euro
777,00 e della marca da bollo di euro 27,00). Pertanto, a titolo di esborsi del presente grado si liquida l'importo di euro 804,00.
Per entrambi i gradi deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Antonio Cantabene (Difensore di in ambedue i gradi). _1
Per quel che concerne il rapporto processuale tra l'avv. Luigi Matrullo e la compagnia
[...]
, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per discostarsi dal principio della CP_3 soccombenza, e per addivenire all'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
Invero , nel costituirsi nel presente grado, nel merito, ha innanzi tutto CP_3 insistito nel rigetto dell'appello di e quindi nella conferma della pronuncia di _1 prime cure, di rigetto della domanda risarcitoria principale.
Infine, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del doppio grado, anche tra e . _1 Controparte_3
L'appellante nelle conclusioni dell'atto di gravame, ha chiesto di condannarsi in _1 solido, al risarcimento dei danni, l'avv. Matrullo e la compagnia assicuratrice (in sintonia con l'estensione della domanda risarcitoria alla terza chiamata, estensione già operata in primo grado). Tuttavia, al di là del riferimento nel petitum dell'impugnazione anche a
, l'atto di gravame investe – nella parte argomentativa – la sola Controparte_3 posizione dell'avv. Matrullo.
Quindi, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni militanti per la compensazione integrale delle spese del doppio grado, anche tra e Controparte_3 _1
P.Q.M.
16 La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell'avv. Luigi Matrullo e di _1 Controparte_3
, nonché pronunciando sulla subordinata domanda di manleva assicurativa, proposta
[...]
dall'avv. Luigi Matrullo nei confronti di , entrambi avverso la sentenza Controparte_3 del Tribunale di Napoli n. 6538/23, pubblicata il 26 Giugno 2023, così provvede:
A) Accoglie l'appello e la domanda di primo grado di (come proposti nei confronti _1 dell'avv. Luigi Matrullo); per l'effetto, in riforma della pronuncia di prime cure,
A1) Dichiara la responsabilità professionale dell'avv. Luigi Matrullo nei confronti di _1 con riferimento alla prestazione giudiziale, inerente al recupero dell'indennizzo assicurativo, conseguente al furto dell'autovettura BMW targata EA660WV;
A2) Condanna l'avv. Luigi Matrullo al pagamento, in favore di a titolo di _1
risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento professionale, della somma di euro
28.283,75 (ventottomiladuecentoottantatre/75), oltre interessi legali dal 18 Maggio 2021 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 18.5.2021 – quale data della domanda risarcitoria –
e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 18.5.2021 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Rigetta la domanda di manleva assicurativa, proposta dall'avv. Luigi Matrullo nei confronti di;
Controparte_3
C) Condanna l'avv. Luigi Matrullo al pagamento delle spese del doppio grado in favore di
– spese che liquida, quanto al primo grado, in euro 545,00 per esborsi ed euro _1
3.809,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 804,00 per esborsi ed euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. Antonio Cantabene;
D) Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado tra l'avv. Luigi Matrullo e
; Controparte_3
17 E) Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado tra e _1 Controparte_3
.
[...]
Così deciso, nella camera di consiglio del 4 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 3356 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “responsabilità professionale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6538/23, pubblicata il 26 Giugno
2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito nell'ambito dell'udienza del 20 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 30 Maggio 2025 – causa pendente tra:
(P.IVA: , già in persona del legale rapp.te p.t., _1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Antonio Cantabene
( , con il quale è elett.te dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC: C.F._1
Email_1
Appellante
E
Avv. Luigi Matrullo ( ), nella qualità di Difensore di se stesso, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato
1 NONCHÉ
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_3 P.IVA_2
e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Valerio Scelfo ( ), con il quale è C.F._3 elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 20 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti (l'avv. Luigi Matrullo anche quale Difensore di se stesso), a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18 Maggio 2021, la società conveniva dinanzi al _1
Tribunale di Napoli l'avv. Luigi Matrullo, invocando la responsabilità professionale di quest'ultimo.
La società deduceva la responsabilità del professionista, per inadempimento _1 nell'esecuzione del mandato ricevuto, volto al recupero dell'indennizzo assicurativo, inerente al patito furto dell'autovettura BMW targata EA660WV.
Ai fini del recupero dell'indennizzo, (difesa dall'avv. Luigi Matrullo) aveva _1 introdotto il giudizio n. 28874/13 RG dinanzi al Tribunale di Napoli, nei confronti della compagnia assicuratrice Il primo grado si era concluso con la sentenza del CP_4
Tribunale n. 14943/15, pubblicata il 3 Dicembre 2015, di rigetto della domanda attorea.
sempre con il ministero dell'avv. Matrullo, aveva interposto appello avverso la _1 sentenza di prime cure. Il giudizio di appello n. 2770/16 RG si era concluso con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5345/19, pubblicata il 7 Novembre 2019, di rigetto del gravame (con la conseguente conferma della pronuncia di primo grado).
E' in atti copia della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5345/19, non corredata di attestazione di irrevocabilità; tuttavia le parti costituite del presente processo – pur nel contrasto di posizioni – in sostanza concordano sul fatto che la suddetta pronuncia sia divenuta irrevocabile.
Dunque, a mezzo della citazione notificata il 18 Maggio 2021, chiedeva di _1 condannarsi l'avv. Luigi Matrullo al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 29.285,75, oltre accessori, ed oltre spese della procedura.
La srl attrice esponeva di occuparsi del noleggio di auto a lungo termine e di avere subìto, nel Settembre del 2012, il furto dell'autovettura BMW X1, targata EA660WV, di cui era utilizzatrice, in seguito ad apposito contratto di leasing stipulato con la concedente
2 CR SpA. La vettura era assicurata per il “rischio furto” con la compagnia
[...]
CP_5
Pertanto, aveva incaricato l'avv. Luigi Matrullo, affinché provvedesse al recupero _1 dell'indennizzo dovuto.
Come già accennato, l'avv. Matrullo aveva convenuto in giudizio la compagnia per CP_4 sentirla condannare al pagamento, in favore di della somma di euro 20.700,00, _1 quale indennizzo dovuto per il furto della BMW.
Nel costituirsi, la convenuta aveva eccepito preliminarmente la carenza di CP_6 legittimazione attiva della;
infatti il contratto di leasing prevedeva una “clausola di _1 vincolo” in favore della proprietaria-concedente (la CR SpA), unica autorizzata a richiedere il pagamento dell'indennizzo.
Nel merito, si era opposta alla liquidazione dell'indennizzo, deducendo anche che le CP_4 sarebbe stato consegnato “un set di chiavi incompleto”.
L'avv. Matrullo, nel corso del giudizio, aveva contestato l'eccezione sollevata, richiamando una giurisprudenza rivelatasi poi non pertinente in tema di risarcimento danni;
altresì aveva depositato documentazione rilasciata dalla , attestante la completezza del set di chiavi consegnato.
Il Tribunale di Napoli, con la succitata sentenza n. 14943/15, aveva accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla , per effetto dell'esistenza, nel contratto di _1 leasing, della “appendice di vincolo”; quindi il G.M. di Napoli aveva rigettato la domanda, con la pedissequa condanna al pagamento delle spese del giudizio, a carico di ed in _1 favore della compagnia (euro 20,00 per esborsi ed euro 2.800,00 per compensi, CP_4 oltre accessori come per Legge).
In seguito, l'avv. Matrullo aveva convinto il legale rappresentante di ad interporre _1 appello, avverso la sentenza sfavorevole del Tribunale.
All'esito del gravame la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 5345/19, pubblicata il
7 Novembre 2019, aveva in parte dichiarato inammissibile l'appello, ed in parte lo aveva rigettato.
Nel merito, la Corte territoriale aveva comunque rilevato l'infondatezza dell'assunto attoreo. In particolare si era affermato come sia “principio consolidato in giurisprudenza” che la richiamata appendice di vincolo determini “una legittimazione attiva esclusiva in capo all'ente erogatore del finanziamento (…), sicchè il conduttore, per agire in proprio, deve munirsi del consenso del finanziatore/concedente”. era stata anche condannata al pagamento delle spese del grado, quantificate in _1 euro 3.777,00 per compensi professionali, oltre accessori. Infine si era statuito, sempre a carico della appellante, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
3 Solo in data 21 Novembre 2019, l'avv. Matrullo aveva inviato una missiva alla
CR, diffidandola a “mettersi in contatto con la al fine di recuperare le CP_4 somme a titolo di indennizzo per il furto”…
La CR aveva riscontrato la “diffida”, evidenziando come alcuna azione, stante il decorso del tempo, potesse essere intrapresa. Altresì CR si era dichiarata disponibile a conferire mandato all'avv. Matrullo, per agìre nei confronti della compagnia a condizione “che ogni onere e costo relativo, ivi comprese le spese di un'eventuale CP_4 soccombenza, restino a carico dell'ex utilizzatrice sua assistita”. _1
In effetti, alcuna azione era più possibile, stante la prescrizione del diritto all'indennizzo spettante alla infatti l'avv. Matrullo aveva omesso di formalizzare un qualsiasi _1 valido atto interruttivo nei confronti della CR e/o della Controparte_8
aveva invocato il risarcimento dei danni (derivati dalla responsabilità
[...] _1 professionale dell'avv. Matrullo), in via bonaria.
Secondo la srl attrice, era evidente la condotta colposa dell'avv. Matrullo, per avere espletato il suo incarico in violazione degli artt. 1176 e 2236 cc..
Nello specifico, l'inadempimento dell'avv. Matrullo era da qualificarsi “grave”.
In particolare il legale:
Non aveva studiato il contratto di leasing e, quindi, non aveva esaminato la clausola di vincolo;
Aveva insistito nel proporre il gravame, avverso la sentenza del Tribunale, senza tenere conto delle ragioni esposte dal primo Giudice, in punto di carenza di legittimazione attiva;
Non aveva interrotto il corso della prescrizione;
Aveva ignorato le raccomandazioni della controparte, relative all'autorizzazione necessaria.
Ad avviso di sarebbe bastata una semplice lettura del contratto di leasing, per _1 rendersi conto dell'esistenza della clausola di vincolo, che riservava la legittimazione attiva in caso di furto del veicolo in capo alla CR SpA.
Per giunta la compagnia con la missiva del 3 Dicembre 2012 (di riscontro alla CP_4 richiesta di versamento dell'indennizzo avanzata da , aveva specificato che, per la _1 liquidazione del danno, “nel caso in cui sussista un contratto di leasing” era necessaria una
“autorizzazione della società di leasing per procedere alla liquidazione”.
Ebbene, tale comunicazione era stata inviata all'avv. Sara Carrino (altro legale dello studio
Carrino – Matrullo); ed inoltre era stata depositata in giudizio dall'avv. Matrullo.
4 In punto di danno sofferto a seguito dell'inadempimento del professionista, _1 esaminava anche la contestazione sollevata dalla compagnia circa la consegna di CP_4 un set di chiavi incompleto (due su tre).
La compagnia aveva eccepito come il furto fosse conseguenza della colpa grave del CP_4 contraente, il quale avrebbe lasciato la terza chiave nella vettura, agevolando la sottrazione del veicolo.
L'eccezione di era infondata: infatti aveva inoltrato alla una CP_4 _1 CP_4 certificazione, rilasciata dalla casa madre, nella quale si attestava come il veicolo rubato avesse un set di sole due chiavi.
Quindi, secondo l'attrice l'azione di recupero dell'indennizzo avrebbe avuto un _1 esito positivo, se l'avv. Matrullo avesse convenuto in giudizio la dopo essersi fatta CP_4 rilasciare dalla società concedente l'autorizzazione di cui innanzi. quantificava il danno subìto in euro 29.285,75 di cui: _1
euro 20.700,00 (oltre interessi), per l'indennizzo relativo al furto;
euro 7.583,75 (oltre accessori), per le spese legali da pagare alla CP_4
euro 1.002,00, a titolo di importi versati per il contributo unificato ed i bolli.
Dunque chiedeva di accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale del _1 convenuto, nello svolgimento del mandato ricevuto per il recupero dell'indennizzo, dovuto alla in seguito al furto della vettura targata EA660WV; per l'effetto, condannarsi _1
l'avv. Matrullo al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 29.285,75, oltre accessori, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che risultasse equa e congrua;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l'avv. Luigi Matrullo, contestando ogni addebito. L'avv. Matrullo aveva regolarmente espletato la sua attività difensiva, insieme al coniuge e collega di studio avv.
Sara Carrino, negli anni 2013 e 2014, e per parte dell'anno 2015.
Il professionista aveva assistito con continuità la società , senza mai ricevere _1 contestazioni sul proprio operato.
Nel merito, l'avv. Matrullo eccepiva la mancanza di nesso eziologico tra il presunto danno sofferto da e la condotta del professionista. _1
Anche nel caso di correttezza formale del proprio operato (ovvero se avesse ottenuto prima di introdurre il primo giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l'autorizzazione di
CR), l'azione non avrebbe avuto necessariamente un esito favorevole.
E ciò perché nelle memorie istruttorie ex art. 183 co.6 cpc, nel contestare che il set CP_4 di chiavi consegnato dalla società attrice era risultato incompleto, aveva richiesto una CTU tecnica sulle due chiavi depositate, unitamente alla perizia di parte.
5 Quindi – proseguiva il professionista – anche se avesse chiamato in causa o citato direttamente la società di leasing, ad ogni modo la compagnia assicuratrice avrebbe richiesto accertamenti istruttori in ordine al set di chiavi risultato incompleto
(accertamenti tali da condurre ad un diverso esito della controversia, o quantomeno tali da non garantire l'automatico accoglimento della domanda).
L'avv. Matrullo, nel prendere posizione difensiva in ordine alla richiesta avversaria di CTU per il riscontro dell'incompletezza del set delle chiavi, aveva articolato istanze istruttorie.
Dunque ribadiva il professionista: anche se l'azione legale fosse stata correttamente esperita, non vi sarebbe stato automaticamente un esito di accoglimento della richiesta di indennizzo;
infatti la compagnia assicuratrice aveva verificato difformità tecniche in ordine al set di chiavi consegnato dalla società attrice. Pertanto la causa avrebbe necessitato di un'ampia fase istruttoria (circostanza avvalorata dal fatto che il G.I. del Tribunale aveva disposto la custodia in cassaforte del fascicolo d'ufficio cartaceo, unitamente al set delle chiavi).
In via subordinata, sotto il profilo del quantum debeatur, l'avv. Matrullo deduceva come non si dovesse fare riferimento al valore del veicolo (pari ad euro 20.700,00). Piuttosto, il professionista poneva in evidenza il minore importo di euro 16.239,00 (corrispondente alle rate residue del leasing, che l'utilizzatrice aveva dovuto versare alla concedente _1
CR, a seguito del furto).
In ogni caso il convenuto avv. Luigi Matrullo (per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea) chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia nei confronti della compagnia . Infatti aveva stipulato la polizza n. 10000593301 del 6 Controparte_3
Ottobre 2017, e la n. 10000758716 (integrativa della prima) del 22 Marzo 2018, a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità professionale.
Previa autorizzazione del G.I., il convenuto avv. Matrullo provvedeva a notificare la chiamata in garanzia nei confronti di . Controparte_3
Si costituiva la terza chiamata , eccependo l'inoperatività della garanzia Controparte_3 assicurativa e la decadenza dal diritto all'indennizzo. Nel merito aderiva alla CP_3 posizione dell'avv. Matrullo, chiedendo di rigettarsi la domanda dell'attrice _1
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6538/23, pubblicata il 26 Giugno 2023.
Il G.M. ha rigettato la domanda attorea;
ha dichiarato assorbita la subordinata domanda di manleva, proposta dall'avv. Matrullo nei confronti di;
infine ha Controparte_3 compensato tra tutte le parti le spese del giudizio.
Il Tribunale ha accertato la colpa del professionista nello svolgimento del mandato ad litem ricevuto, per il recupero dell'indennizzo spettante a in seguito al furto della _1
6 vettura BMW targata EA660WV (mandato svolto nel succitato giudizio civile, articolatosi nel primo grado dinanzi al Tribunale di Napoli, e nel secondo grado dinanzi alla Corte territoriale).
Nello specifico, l'avv. Matrullo ha omesso di sconsigliare l'azione legale contro la suddetta compagnia nonostante l'esito sfavorevole fosse altamente probabile. CP_4
Secondo il Primo Giudice, tale omissione costituisce un inadempimento dell'obbligo di diligenza previsto dagli articoli 1176 co.2 e 2236 cc. – dovere di diligenza che impone all'avvocato di informare e consigliare adeguatamente il cliente, anche con riferimento ai rischi di esito negativo del giudizio.
Secondo il Tribunale, infatti, “è pacifica tra le parti, oltre che accertata nella sentenza di primo grado ed in quella d'appello, la sussistenza della clausola cd. di appendice di vincolo che, per giurisprudenza costante, consiste in un accordo trilaterale, in virtù del quale
l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario, ovvero a non versarlo all'assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso (Cass. civ., nn. 31345/22; 25610/15)”.
E quindi, “non vi è dubbio, che la causa, così come proposta, non avrebbe avuto alcuna possibilità di giungere ad un esito favorevole”.
Tuttavia, nonostante l'accertato inadempimento, secondo il Tribunale l'attrice non _1 avrebbe fornito prove concrete del danno subìto (non avendo assolto all'onere probatorio a suo carico).
In particolare, ha omesso di depositare l'atto di citazione di primo grado, notificato _1 alla convenuta ed ha omesso di indicare luogo, data e modalità del patito furto. CP_4
Fin dal primo grado la convenuta aveva anche contestato il verificarsi del furto. CP_4
Secondo il G.M., quindi, “anche a voler ritenere che, ove l'avv. Matrullo avesse chiesto il consenso della finanziatrice lo avrebbe ottenuto, è verosimile che il Giudice del merito avrebbe ammesso le prove orali volte a dimostrare la verificazione del furto e le sue modalità, posto che è onere dell'assicurato dimostrare che il rischio avveratosi rientra nei
"rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa….
Quindi, ad avviso del Tribunale non ha dimostrato il danno subìto. _1
Aggiunge il G.M.: nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito. Occorre, in altri termini, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Ai fini dell'affermazione
7 della responsabilità professionale non basta individuare un errore nella prestazione del professionista;
occorre allegare e dimostrare l'esistenza di un danno, da individuarsi, da un lato, nella perdita di una determinata utilità e, dall'altro, nella concreta misura di tale perdita.
Occorre, infine, che tale danno sia logicamente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla condotta colposa del professionista.
Solo una volta soddisfatto tale rigoroso onere di allegazione e prova, spetta al Giudice di merito compiere il menzionato giudizio prognostico, di “verosimile fondatezza” di quanto preteso nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, in mancanza di prove sul furto e sulle modalità, non sia possibile esercitare un giudizio prognostico favorevole;
da qui il rigetto della domanda dell'attrice _1
Avverso tale sentenza ha proposto appello con citazione notificata in data 14 _1
Luglio 2023 nei confronti dell'avv. Luigi Matrullo e di . Controparte_3
La srl appellante ha censurato la sentenza di prime cure, nella parte in cui è stato formulato un giudizio prognostico “negativo”, circa l'esito che avrebbe avuto la causa per furto contro la compagnia CP_4
deduce l'errata valutazione del quadro probatorio, in ordine alla prova del furto _1 della vettura ed al consequenziale giudizio prognostico.
Contrariamente a quanto asserito dal primo Giudice, la appellante ha fornito la prova del furto della BMW, avendo depositato il certificato cronologico del veicolo targato
EA660WV, dal quale si evince che l'auto è stata oggetto di furto, documento avente valore legale, le cui risultanze non sono mai state contestate, né dalla compagnia né CP_4 dall'avv. Matrullo.
pone in evidenza anche la missiva del 31 Ottobre 2012, inoltrata dalla _1
CR ad essa in cui la concedente dava atto di avere ricevuto “l'originale _1 della denuncia di furto”. E' in atti anche la fattura emessa dalla CR il 31 Ottobre
2012, attestante l'avvenuto pagamento della somma di euro 16.239,00 da parte di _1
Né il convenuto avv. Matrullo ha giammai messo in discussione l'evento furto.
Sottolinea l'appellante la compagnia soltanto genericamente ha contestato _1 CP_4 il verificarsi del furto.
Dunque, è evidente l'errore in cui è incorso il primo Giudice, laddove ha ritenuto contestato e non provato il furto.
Nel giudizio presupposto (svoltosi tra e la compagnia , vi era la prova _1 CP_4 documentale del furto (cfr. l'estratto cronologico e la denuncia); altresì vi era prova
8 documentale dell'importo versato da alla CR (pari alle residue rate del _1 contratto di leasing). Inoltre era stato versato in atti il contratto assicurativo, che prevedeva il rischio furto.
D'altro canto la compagnia si era limitata a dedurre il concorso di colpa della srl CP_4 assicurata nella causazione del furto (stante la presunta incompletezza del set di chiavi restituito).
In definitiva, chiede di accogliersi l'appello, nonché la domanda proposta in primo _1 grado;
quindi, in riforma della pronuncia di prime cure, chiede di condannarsi l'avv.
Matrullo e (in solido e/o alternativamente) al pagamento della somma Controparte_3 di euro 29.285,75, così distinta: euro 20.700,00 (oltre interessi) per l'indennizzo relativo al furto;
euro 7.583,75 (oltre accessori) per le spese legali da pagare alla compagnia euro 1.002,00 per le spese CP_4 relative agli importi versati per il contributo unificato ed i bolli;
ovvero al pagamento di quella diversa somma -maggiore o minore- che risulterà provata in corso di causa;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 5 Novembre 2023, si è costituito l'appellato avv. Luigi
Matrullo, chiedendo di rigettarsi il gravame.
In via subordinata (nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domanda di
, l'avv. Luigi Matrullo insiste nella domanda di garanzia e manleva nei confronti di _1
. Controparte_3
A mezzo della comparsa depositata il 10 Novembre 2023, si è costituita l'appellata
[...]
, ribadendo l'eccezione di non operatività della garanzia assicurativa. Nel CP_3 merito, la compagnia chiede il rigetto del gravame di (con la conseguente _1 conferma della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria attorea).
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata l'11 Dicembre 2023, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 20 Maggio
2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 352 cpc, consentite con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito dell'udienza del 20 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno insistito nella richiesta di introito della causa in decisione.
Pedissequamente il C.I., giusta ordinanza comunicata il 30 Maggio 2025, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9 L'appello proposto da è fondato e, pertanto, deve essere accolto. _1
Come già sopra osservato, il primo Giudice ha accertato l'inadempimento dell'avv. Luigi
Matrullo nello svolgimento dell'incarico difensivo, di recupero dell'indennizzo per il furto dell'autovettura BMW, subìto dalla società _1
E tuttavia è addivenuto al rigetto della domanda risarcitoria attorea, in assenza di puntuale allegazione e prova del fatto da cui sarebbe derivato il diritto all'indennizzo assicurativo
(vale a dire, in assenza di puntuale prova dell'evento del furto dell'autovettura).
Appunto, la appellante sostiene come, già in primo grado, avesse allegato elementi, che consentivano al Tribunale di compiere una valutazione prognostica positiva, circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. civ., n. 3355/14).
Dunque, lamenta l'errata valutazione del quadro probatorio, in ordine alla prova _1 del furto della vettura ed al consequenziale giudizio prognostico.
La srl impugnante sostiene di avere provato per tabulas l'evento-furto (cfr., in particolare, il certificato cronologico PRA;
la denuncia del furto;
la succitata missiva della concedente
CR, indirizzata il 31.10.2012 alla . _1
Aggiunge nel giudizio presupposto la compagnia assicuratrice aveva _1 CP_4 implicitamente ammesso il verificarsi del furto dell'autovettura; appunto, l'eccezione circa l'incompleta restituzione del set delle chiavi evocava il concorso di colpa dell'assicurata
(vale a dire concorso di colpa, rispetto ad un evento certamente verificatosi). _1
Pertanto, ad avviso di – diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale _1 nell'impugnata sentenza – è d'uopo effettuare un giudizio prognostico positivo, circa il probabile esito favorevole del giudizio di recupero dell'indennizzo, laddove diligentemente proposto e seguito.
La prospettazione della srl attrice merita di essere accolta.
Già in primo grado ha prodotto la seguente ed inequivoca documentazione: _1
Certificato cronologico PRA, attestante la perdita del possesso sul veicolo per “furto”; La missiva del 31 Ottobre 2012, inoltrata dalla concedente CR.
Nello specifico, il certificato cronologico del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) è un documento ufficiale, che riporta in ordine cronologico tutte le formalità giuridico-patrimoniali relative ad un veicolo: intestatari, trasferimenti, ipoteche, annotazioni come la perdita di possesso per furto e simili.
Sul punto, il documento non è stato contestato né è stato oggetto di esplicito disconoscimento.
10 Altresì è in atti la missiva della concedente CR, datata 31.10.2012, laddove si dava atto di avere ricevuto l'originale della denuncia di furto dall'utilizzatrice _1
Dal canto suo la convenuta compagnia nel giudizio presupposto, aveva sollevato CP_4 un'eccezione (di concorso di colpa dell'assicurata per incompleta restituzione del _1 set delle chiavi), sostanzialmente ammissiva dell'evento del furto.
E' d'uopo ribadire come – nel giudizio presupposto – il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello partenopea poi, nelle due sentenze del 3 Dicembre 2015 e del 7 Novembre
2019, non abbiano affatto affermato che la compagnia non fosse tenuta al CP_4 versamento dell'indennizzo assicurativo. Appunto, la domanda di (col ministero _1 dell'avv. Matrullo) è stata rigettata, poiché la legittimazione attiva esclusiva (ai fini del recupero dell'indennizzo assicurativo) era da riconoscersi in capo alla concedente
CR, in virtù della c.d. appendice di vincolo (o quanto meno l'utilizzatrice _1 doveva munirsi di autorizzazione della concedente).
Dal canto suo, nel presente giudizio di responsabilità professionale l'avv. Matrullo non ha specificamente contestato la documentazione prodotta dalla srl attrice, essendosi limitato a negare l'evento del furto.
Nel caso concreto, il professionista odierno appellato non ha mai negato che la BMW sia stata rubata (evento-furto), limitandosi a sollevare eccezioni, inerenti alla ritenuta complessa attività istruttoria, caratterizzante a suo avviso il giudizio presupposto.
Non può, quindi, revocarsi in dubbio che la srl attrice, odierna appellante, abbia allegato e dimostrato elementi, tali da far ritenere accertato l'evento furto.
Peraltro, è d'uopo evitare indebite sovrapposizioni tra l'onere probatorio a carico di _1 nel giudizio presupposto (avente ad oggetto l'indennizzo assicurativo), e l'onere probatorio del presente giudizio risarcitorio, per responsabilità professionale.
Non possono condividersi le considerazioni dell'avv. Matrullo, circa la necessità di un'attenta fase istruttoria nel giudizio presupposto.
Si ribadisce come fosse stato provato l'evento del furto. Quindi è altamente probabile che l'azione di recupero dell'indennizzo assicurativo – laddove promossa dalla concedente
CR, legittimata attiva in base alla clausola di vincolo, oppure laddove si _1 fosse munita dell'autorizzazione di CR – avrebbe avuto esito favorevole.
Appunto, secondo la Suprema Corte (Cass. civ., nn. 7064/21; 33442/22; 24670/24), in tema di responsabilità professionale, vale il criterio prognostico del più probabile che non.
L'attrice ha dimostrato che, con una corretta strategia, la causa nei confronti della _1 compagnia (avente ad oggetto il recupero dell'indennizzo assicurativo) avrebbe CP_4 avuto esito favorevole.
11 E ciò, considerato che è provato per tabulas il furto della BMW;
che trattasi di documentazione non contestata;
che certamente l'avv. Matrullo non esaminò con la dovuta attenzione la clausola di vincolo, presente nel contratto di leasing dell'autovettura.
Ragion per cui, sulla base di tali elementi logico-fattuali, sarebbe stato “più probabile che non” il definitivo conseguimento, da parte di dell'indennizzo assicurativo (previo _1 esperimento del recupero in via giudiziale da parte della concedente CR, oppure previa autorizzazione rilasciata da quest'ultima).
Si ribadisce come il Tribunale, nella sentenza oggi impugnata, abbia già accertato l'inadempimento dell'avv. Matrullo, in punto di omesso approfondito esame del contratto di leasing (dal canto suo il professionista, nella comparsa di costituzione nel presente grado, si è limitato a chiedere la conferma della pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda risarcitoria, senza censurare la descritta declaratoria di inadempimento).
In definitiva, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della pronuncia di prime cure, va accolta la domanda proposta in primo grado da vale a dire, deve essere dichiarata _1 la responsabilità professionale dell'avv. Luigi Matrullo nei confronti di con _1 riferimento alla prestazione giudiziale, inerente al recupero dell'indennizzo assicurativo, conseguente al furto dell'autovettura BMW targata EA660WV.
Prima di esaminare il profilo del quantum debeatur (con riferimento alla domanda di risarcimento danni), il Collegio ritiene opportuno esaminare la domanda di manleva assicurativa, proposta già in primo grado dall'avv. Matrullo nei confronti della compagnia
. Controparte_3
Infatti, il Tribunale aveva dichiarato assorbita tale subordinata domanda, alla luce del rigetto della domanda principale risarcitoria.
Invece, a questo punto, dato che si addiviene all'accoglimento della domanda risarcitoria per responsabilità professionale, si impone l'esame della domanda di garanzia. Trattasi di domanda di manleva ritualmente riproposta dall'appellato avv. Matrullo in sede di costituzione nel presente grado – per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domanda di (peraltro, è pacifico che sia sufficiente l'esplicita reiterazione _1 dell'istanza, senza la necessità che tale reiterazione si manifesti nelle forme dell'appello incidentale condizionato).
Del resto l'attrice già nel corso del primo grado, aveva esteso la domanda _1 risarcitoria anche nei confronti della terza chiamata , e quindi, a mezzo CP_3 dell'atto di gravame, chiede condannarsi in solido l'avv. Matrullo e al Controparte_3 risarcimento dei danni, in suo favore.
Ebbene, risulta fondata l'eccezione di non operatività della garanzia assicurativa, sollevata da fin dalla costituzione in primo grado. Controparte_3
12 La compagnia assicuratrice ha eccepito come l'avv. Matrullo sia iscritto all'Albo degli
Avvocati dall'anno 2016. Dunque la prestazione giudiziale in contestazione è antecedente al 2016; da qui la non operatività della polizza, non potendo coprire il rischio professionale, inerente a prestazioni rese dal Matrullo, quando non aveva ancora conseguito l'iscrizione all'Albo Professionale.
L'avv. Matrullo, nel costituirsi nel presente grado, ha replicato come – all'epoca della prestazione giudiziale in favore di – fosse iscritto nel Registro Speciale dei _1
Praticanti Abilitati al patrocinio. Da qui la ritenuta operatività della polizza, per il sinistro oggetto di causa.
Orbene, è incontestato che l'avv. Matrullo abbia conseguito l'iscrizione all'Albo degli
Avvocati soltanto nel 2016, e non prima.
Ergo, non può revocarsi in dubbio come tutta la prestazione giudiziale di primo grado si sia svolta quando il Matrullo non aveva ancora conseguito l'iscrizione all'Albo. Infatti, con riferimento al giudizio presupposto, il primo grado (ai fini del recupero dell'indennizzo assicurativo) è stato introdotto nell'anno 2013, e la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 3 Dicembre 2015.
Ciò premesso, lo status di praticante abilitato non consente di ritenere operante la polizza, nel caso di specie. Infatti, il praticante abilitato non può avere cause proprie, né vedere il suo nome inserito nel mandato difensivo. Invero l'abilitazione consente di svolgere attività, esclusivamente in sostituzione del dominus.
Al contrario, dall'intestazione della citata sentenza del Tribunale di Napoli n. 14943/15, risulta come l'attrice fosse rappresentata e difesa esclusivamente dall'avv. Luigi _1
Matrullo, come da mandato in calce alla citazione.
Quindi, va ribadito come la compagnia abbia correttamente eccepito la non CP_3 operatività della polizza.
Da qui il rigetto della domanda di garanzia e manleva, nei confronti di , CP_3 reiterata dall'avv. Matrullo nel presente grado.
A questo punto, è d'uopo esaminare la questione del quantum debeatur, con riferimento alla domanda risarcitoria di nei confronti dell'avv. Luigi Matrullo. _1
Sul quantum debeatur
Non può revocarsi in dubbio che debba essere riconosciuta a la somma di euro _1
20.700,00, vale a dire l'indennizzo inerente al patito furto.
La srl odierna appellante ha ben specificato come il suddetto importo corrisponda al valore medio della BMW X1 all'epoca del furto. Il valore è tratto da fonte AX (appunto, i valori di AX sono utilizzati dalle compagnie assicuratrici in sede di liquidazione dei sinistri). 13 Ma in modo ancor più assorbente si osserva come la cifra di euro 20.700,00 integri proprio l'indennizzo assicurativo che (col ministero dell'avv. Matrullo) aveva vanamente _1 invocato nel giudizio presupposto, esperito nei confronti della compagnia (giudizio CP_4 conclusosi con il definitivo rigetto della domanda di rigetto pronunciato dal _1
Tribunale e confermato dalla Corte territoriale).
In tale contesto, risulta evidente l'infondatezza della subordinata eccezione sul quantum, sollevata dall'avv. Matrullo, laddove il professionista faceva riferimento al minor importo di euro 16.239,00 (ammontare dei ratei residui del leasing, versato dall'utilizzatrice _1 alla concedente CR, a seguito della comunicazione del furto).
Inoltre correttamente la attrice invoca, quale ulteriore componente del danno,
l'ammontare degli importi, al cui pagamento è stata condannata, a titolo di spese del giudizio, nel procedimento presupposto, in favore della compagnia CP_4
Appunto, trattasi degli importi, a carico di rispettivamente liquidati nella sentenza _1 del Tribunale di Napoli n. 14943/15, e nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
5345/19. Tenendo conto degli accessori di Legge, la sommatoria degli importi liquidati a titolo di spese del giudizio nei due gradi è pari ad euro 7.583,75.
Quindi, il quantum risarcibile ammonta complessivamente ad euro 28.283,75 (euro
20.700,00 + euro 7.583,75).
Su tale importo debbono essere calcolati gli accessori. Sul punto, si impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
Nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., Sez. Un., 17.02.1995 n.
1712).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare l'odierno appellato avv. Luigi Matrullo al pagamento, in favore della appellante, a titolo di risarcimento danni, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data della domanda risarcitoria (18 Maggio 2021) sull'importo di euro
28.283,75, importo che deve essere devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice alla suddetta
14 data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 18 Maggio 2021 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tale senso, Cass.
03.12.1999 n. 13470).
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado
L'accoglimento dell'appello e della domanda di (e la conseguente riforma della _1 pronuncia di primo grado) comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd. “effetto espansivo interno”).
Ebbene (con riferimento al rapporto processuale tra e l'avv. Luigi Matrullo) le _1 spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza del professionista odierno appellato;
di conseguenza esse vengono poste a carico di quest'ultimo.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al
D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa va rapportato all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni, pari ad euro 28.283,75; pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale inerente ad entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento
(considerato che l'importo di euro 28.283,75 si colloca nella parte bassa dello scaglione di riferimento).
Quindi, a titolo di compensi professionali si liquidano, in favore dell'attrice i _1 seguenti importi: euro 3.809,00 per il primo grado;
euro 4.996,00 per il presente grado.
15 Con riferimento al presente grado, il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi specifici per tutte le fasi, e cioè non soltanto di studio, introduttiva e decisoria, ma anche istruttoria.
Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Con riferimento agli esborsi del primo grado, risulta come l'attrice abbia versato la _1 somma complessiva di euro 545,00 (sommatoria del contributo unificato di euro 518,00 e della marca da bollo di euro 27,00). Pertanto, a titolo di esborsi del primo grado si liquida l'importo di euro 545,00.
Con riferimento agli esborsi del presente grado, risulta come l'appellante abbia _1 versato la somma complessiva di euro 804,00 (sommatoria del contributo unificato di euro
777,00 e della marca da bollo di euro 27,00). Pertanto, a titolo di esborsi del presente grado si liquida l'importo di euro 804,00.
Per entrambi i gradi deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Antonio Cantabene (Difensore di in ambedue i gradi). _1
Per quel che concerne il rapporto processuale tra l'avv. Luigi Matrullo e la compagnia
[...]
, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per discostarsi dal principio della CP_3 soccombenza, e per addivenire all'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
Invero , nel costituirsi nel presente grado, nel merito, ha innanzi tutto CP_3 insistito nel rigetto dell'appello di e quindi nella conferma della pronuncia di _1 prime cure, di rigetto della domanda risarcitoria principale.
Infine, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del doppio grado, anche tra e . _1 Controparte_3
L'appellante nelle conclusioni dell'atto di gravame, ha chiesto di condannarsi in _1 solido, al risarcimento dei danni, l'avv. Matrullo e la compagnia assicuratrice (in sintonia con l'estensione della domanda risarcitoria alla terza chiamata, estensione già operata in primo grado). Tuttavia, al di là del riferimento nel petitum dell'impugnazione anche a
, l'atto di gravame investe – nella parte argomentativa – la sola Controparte_3 posizione dell'avv. Matrullo.
Quindi, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni militanti per la compensazione integrale delle spese del doppio grado, anche tra e Controparte_3 _1
P.Q.M.
16 La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell'avv. Luigi Matrullo e di _1 Controparte_3
, nonché pronunciando sulla subordinata domanda di manleva assicurativa, proposta
[...]
dall'avv. Luigi Matrullo nei confronti di , entrambi avverso la sentenza Controparte_3 del Tribunale di Napoli n. 6538/23, pubblicata il 26 Giugno 2023, così provvede:
A) Accoglie l'appello e la domanda di primo grado di (come proposti nei confronti _1 dell'avv. Luigi Matrullo); per l'effetto, in riforma della pronuncia di prime cure,
A1) Dichiara la responsabilità professionale dell'avv. Luigi Matrullo nei confronti di _1 con riferimento alla prestazione giudiziale, inerente al recupero dell'indennizzo assicurativo, conseguente al furto dell'autovettura BMW targata EA660WV;
A2) Condanna l'avv. Luigi Matrullo al pagamento, in favore di a titolo di _1
risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento professionale, della somma di euro
28.283,75 (ventottomiladuecentoottantatre/75), oltre interessi legali dal 18 Maggio 2021 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 18.5.2021 – quale data della domanda risarcitoria –
e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 18.5.2021 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Rigetta la domanda di manleva assicurativa, proposta dall'avv. Luigi Matrullo nei confronti di;
Controparte_3
C) Condanna l'avv. Luigi Matrullo al pagamento delle spese del doppio grado in favore di
– spese che liquida, quanto al primo grado, in euro 545,00 per esborsi ed euro _1
3.809,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 804,00 per esborsi ed euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. Antonio Cantabene;
D) Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado tra l'avv. Luigi Matrullo e
; Controparte_3
17 E) Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado tra e _1 Controparte_3
.
[...]
Così deciso, nella camera di consiglio del 4 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
18