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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/10/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 316/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
RA S. IL Presidente
IL RI ZI Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
promossa da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara
NI, MO SI e MI IN, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pescara, Piazza Unione, N. 4, giusta procu- ra versata in cale all'atto di citazione in appello;
Appellante
Contro (P.I. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Di Nisio, con Stu- P.IVA_2 dio Legale in Chieti alla via Papa Leone XIII n. 34, come da procura versata in calce all'atto di costituzione in appello;
Appellata
nonché contro
(P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_3 dall'avv. Antonella Manso, elettivamente domiciliato presso la Casa comuna- le in Pescara, Piazza Italia, n. 1, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale ed in dipendenza di deliberazione di
G.C.
Appellato appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 28/2025, depositata l'11 gennaio
2025 -Opposizione ad avviso di accertamento COSAP – area di presunta oc- cupazione abusiva.
CONCLUSIONI PARTI:
Appellante principale I/ Voglia l'On. Giudice adito, contrariis Parte_1 reiectis, in accoglimento dell'appello proposto dalla ed in riforma Parte_1 della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione proposta dalla società appel- lata avverso l'avviso di accertamento n. 13660296, notificato il 27.07.2022, ed accertare e dichiarare la legittimità della pretesa creditoria ivi contenuta;
per l'effetto condannare la società al Controparte_1 pagamento, in favore della , di € 7.584,19 o della maggiore o minore Pt_1 somma che risulterà di giustizia, oltre interessi come per legge. II/ condannare alla restituzione in favore della Parte_1
, della somma di € 4.078,86 versata in favore dell'odierna appellata per il
[...]
2 tramite del in esecuzione della sentenza n. 28/2025 del Controparte_2
Tribunale di Pescara;
oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi dal- la data del versamento all'effettivo soddisfo;
III/ con vittoria di spese e com- petenze del doppio grado di giudizio.
Appellata Le ha concluso chiedendo: - preliminarmente, la CP_1 declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 345 c.p.c.; - nel me- rito, la conferma della sentenza del Tribunale di Pescara n. 28/2025; - con condanna degli appellanti alle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Appellante incidentale ha concluso chiedendo:- Controparte_2
l'accoglimento dei motivi d'appello formulati da - l'accoglimento Parte_1 dei motivi formulati con l'appello incidentale;
- l'annullamento e riforma del- la sentenza di primo grado;
- con condanna della società appellata alla rifusio- ne delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 18 settembre 2022, la società
[...] adiva il Tribunale di Pescara ex art. 3 R.D. 639/1910, Controparte_1 proponendo opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 13660296, noti- ficato il 27 luglio 2022 dalla società quale concessionaria per Parte_1
l'accertamento e la riscossione del Controparte_2
1.1. L'atto impugnato intimava il pagamento della somma complessiva di €
7.584,19 a titolo di COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pub- bliche) per l'anno 2019, in riferimento all'occupazione di suolo pubblico rela- tivamente all'area delimitata da fioriere e dehors utilizzata dall'opponente per la propria attività commerciale di ristorazione, sita in Pescara alla via Nazio- nale Adriatica Sud n. 52/1.
3 1.2. La ricorrente contestava l'applicabilità del canone, sostenendo la natura privata dell'area occupata, di proprietà di e Parte_2 Parte_3
[.
, e quindi non assoggettabile alla disciplina del COSAP.
1.3. Si costituivano in giudizio sia che il , con- Parte_1 CP_2 CP_2 testando le deduzioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.4. All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 28/2025, depositata l'11 gennaio
2025, il Tribunale di Pescara accoglieva l'opposizione, annullando l'avviso di accertamento e condannando in solido e il al Parte_1 Controparte_2 pagamento delle spese processuali.
1.5. Il Giudice di prime cure riteneva che, pur in presenza di area privata, non fosse stata fornita prova dell'esistenza di una servitù di pubblico passaggio costituita per dicatio ad patriam, in quanto la sola pavimentazione uniforme con il marciapiede non era sufficiente a dimostrare l'uso da parte della gene- ralità dei cittadini, risultando l'area accessibile solo alla clientela del ristorante per la presenza permanente di fioriere in legno.
1.6. Avverso tale sentenza, proponeva appello con atto notificato Parte_1 il 28 marzo 2025, articolando quattro motivi di gravame.
1.7. Si costituiva tempestivamente la società appellata, contestando tutti i mo- tivi d'appello e chiedendone l'integrale rigetto.
1.8. Il si costituiva con comparsa depositata il 2 settembre Controparte_2
2025, aderendo all'appello principale e proponendo appello incidentale ex art. 334 c.p.c., articolato in tre motivi che verranno partitamente analizzati.
1.9. All'udienza del 24 settembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 350 bis cpc, con concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ammissibilità dell'appello e dell'appello incidentale
2. Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata, fondata sulla dedotta violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c.
2.1. L'appellata sostiene che i motivi di gravame si risolverebbero in una me- ra riproposizione delle tesi difensive già svolte in primo grado, senza una pun- tuale critica della motivazione della sentenza impugnata, e che alcune dedu- zioni sarebbero nuove e quindi inammissibili.
2.3. L'eccezione non merita accoglimento.
2.4. Dall'esame dell'atto di appello emerge infatti che l'appellante principale ha articolato specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata, contestando: a) l'erronea affermazione circa la non contestazione della pro- prietà privata dell'area; b) l'erronea individuazione del riparto dell'onere pro- batorio;
c) l'erronea individuazione dei presupposti della dicatio ad patriam;
d) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
2.5. Si tratta di censure che investono direttamente la ratio decidendi della sentenza di primo grado e che risultano conformi ai requisiti di cui all'art. 342
c.p.c., in quanto specificamente dirette a contestare sia i presupposti di fatto che le argomentazioni giuridiche poste a fondamento della decisione.
2.6. Parimenti ammissibile risulta l'appello incidentale proposto dal
[...]
ai sensi dell'art. 334 c.p.c., vertendosi in ipotesi di litisconsorzio CP_2 necessario processuale, in cui la proposizione dell'appello da parte di uno dei litisconsorti necessari legittima gli altri a proporre appello incidentale tardivo, indipendentemente dalla scadenza dei termini ordinari.
5
2. Merito dell'appello - Questioni preliminari sulla ricostruzione del fatto
3. Prima di esaminare nel merito i motivi di gravame, appare necessario rico- struire con precisione i termini della controversia e i fatti rilevanti, anche alla luce delle reciproche contestazioni delle parti.
3.1. La sentenza di primo grado ha premesso che “la natura privata dell'area, oggetto di accertamento, non è in contestazione”.
3.2. Tale affermazione viene contestata sia dall'appellante principale che dall'appellante incidentale, i quali rilevano che: nelle proprie difese si è sem- pre parlato di “asserita proprietà privata”; solo nella comparsa conclusionale di replica si è contestata espressamente la proprietà privata;
non è stata fornita prova adeguata della proprietà privata con titolo idoneo ex art. 1350 c.c.
3.3. L'appellata controdeduce che: tale eccezione è stata sollevata tardivamen- te nella sola comparsa conclusionale;
è stata prodotta visura immobiliare per soggetto che, quale riproduzione informatica ex art. 2712 c.c., fa piena prova salvo disconoscimento;
il disconoscimento doveva essere tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito;
l'eccezione viola l'art. 345 comma 2 c.p.c.
3.4. La questione è dirimente ai fini della decisione.
3.5. Dall'esame degli atti di causa emerge che la ricorrente ha prodotto visura immobiliare per soggetto e planimetria catastale. La visura catastale, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha natura di certificazione della situazione di fatto esistente presso il catasto, ma non costituisce prova della proprietà del bene, la quale può essere dimostrata solo attraverso un titolo tra- slativo idoneo (ex multis, Cass. civ. n. 22339/2019, Cass. civ. n. 4687/2020).
3.6. Tuttavia, nel caso di specie, la questione della proprietà privata non appa- re dirimente per la soluzione della controversia. Infatti, come emerge dall'art. 1 del Regolamento comunale COSAP del 5 ottobre 1998 n. 172, il canone si
6 applica sia alle aree “appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile” sia alle “aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge”.
3.7. Ne consegue che, ai fini dell'applicabilità del canone, ciò che rileva non è tanto la titolarità dominicale dell'area quanto piuttosto la sussistenza o meno di una servitù di pubblico passaggio, anche su area eventualmente privata.
3.8. Questa Corte ritiene pertanto che la questione della proprietà privata pos- sa essere ritenuta pacifica o quantomeno non dirimente, dovendo la controver- sia essere risolta sulla base della sussistenza o meno di una servitù di pubblico passaggio sull'area in contestazione.
3. Sul riparto dell'onere probatorio
4. La questione centrale della controversia attiene al riparto dell'onere proba- torio circa l'esistenza di una servitù di pubblico passaggio sull'area occupata.
4.1. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che, in base al generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova della servitù pubblica gravasse su chi ne afferma la sussistenza, quindi sulla convenuta e sul Parte_1 CP_2
.
[...]
4.2. Gli appellanti contestano tale impostazione, richiamando la presunzione di demanialità delle aree adiacenti alle strade pubbliche, sancita dall'art. 22, comma 3, dell'Allegato F alla L. n. 2248/1865, secondo cui “Nell'interno del- le città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vi- coli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le con- suetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti”.
4.3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale disposizione pone una presunzione juris tantum di demanialità delle aree adiacenti alle strade pubbli- che, con conseguente inversione dell'onere probatorio: grava sul soggetto che
7 assume la natura privata dell'area l'onere di provare che, nonostante l'adiacenza alla pubblica via, l'area sia di proprietà privata e non assoggettata ad uso pubblico (Cass. civ., ord. n. 28869/2021).
4.4. La Corte ritiene fondata tale censura.
4.5. Nel caso di specie, è pacifico che l'area occupata dal dehor costituisce parte del marciapiede adiacente alla via Nazionale Adriatica Sud, strada co- munale. Tale circostanza, unitamente alla pavimentazione uniforme e conti- nua con il resto del marciapiede, fa presumere la natura demaniale o, quanto- meno, l'assoggettamento dell'area ad uso pubblico.
4.6. Conseguentemente, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, l'onere probatorio circa la natura esclusivamente privata dell'area e la sua sottrazione all'uso pubblico gravava sulla parte opponente, oggi appellata.
4.7. Tale prova non risulta essere stata adeguatamente fornita nel corso del giudizio di primo grado.
4. Sulla sussistenza della servitù di pubblico passaggio per dicatio ad pa- triam
5. Anche a voler prescindere dalla presunzione di demanialità sopra richiama- ta, la Corte ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per confi- gurare una servitù di pubblico passaggio costituita per dicatio ad patriam.
5.1. Il Giudice di prime cure ha individuato correttamente i presupposti di tale istituto, richiamando la giurisprudenza consolidata, secondo cui sono necessa- ri:
a) L'uso dell'area esercitato juris servitutis publicae da una collettività di persone;
8 b) La concreta idoneità dell'area a soddisfare esigenze d'interesse gene- rale;
c) Un titolo valido a costituire il diritto, ovvero un comportamento uni- voco del proprietario idoneo a manifestare l'intenzione di porre il bene a disposizione della collettività.
5.2. Tuttavia, il Giudice di prime cure è incorso in errore nell'applicazione di tali principi al caso concreto, ritenendo necessaria la prova dell'effettivo uti- lizzo dell'area da parte della generalità dei cittadini.
5.3. La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato ha chiarito che la dicatio ad patriam presuppone che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al dirit- to di uso pubblico, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso, indipendentemente dal decorso di un congruo periodo di tempo, dall'esistenza di un atto negoziale o dall'effettivo utilizzo da parte della collettività (Cass. civ., Sez. I, n.
25638/2024; Cons. Stato, Sez. V, n. 3773/2024, n. 4131/2024).
5.4. In altri termini, ciò che rileva non è tanto la prova dell'uso effettivo e continuativo da parte della generalità dei cittadini, quanto piuttosto: 1)
l'idoneità oggettiva dell'area a soddisfare esigenze di interesse generale;
2) il comportamento del proprietario che manifesti, anche implicitamente, la vo- lontà di destinare l'area all'uso pubblico.
5.5. Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie emerge che:
a) L'area occupata presenta caratteristiche oggettive di idoneità all'uso pub- blico: è pavimentata in modo uniforme e continuo con il resto del marciapie- de, senza soluzione di continuità; costituisce naturale prosecuzione del mar-
9 ciapiede pubblico;
è direttamente accessibile dalla pubblica via senza recin- zioni o delimitazioni preventive.
b) Il comportamento del proprietario denota la destinazione all'uso pubblico: la realizzazione della pavimentazione pubblica sull'area, eseguita dall'amministrazione comunale, presuppone necessariamente l'accessibilità dell'area e quantomeno l'acquiescenza del proprietario. Se l'area fosse stata sempre chiusa e destinata all'uso esclusivamente privato, non si comprende- rebbe come l'amministrazione avrebbe potuto accedervi per realizzare la pa- vimentazione, né per quale ragione avrebbe dovuto pavimentare a proprie spese un'area destinata all'uso privato.
c) La documentazione fotografica prodotta in atti dimostra che l'area, prima dell'installazione del dehor e delle fioriere, era liberamente accessibile e costi- tuiva parte integrante del marciapiede pubblico.
d) La scheda di rilevazione del manufatto, redatta dall'agente accertatore e confermata in sede testimoniale, attesta la destinazione ad uso pubblico dell'area antistante l'esercizio commerciale.
e) L'accertamento definitivo relativo all'annualità precedente (2018), non im- pugnato dalla società appellata, costituisce ulteriore elemento indiziario circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del COSAP. Sebbene ogni annualità di imposta abbia autonomia, il mancato dissenso da un precedente accertamento relativo alla medesima area assume rilevanza probatoria quan- tomeno indiziaria in ordine alla precedente destinazione dell'area.
f) La sentenza del Giudice di Pace di Pescara del 28 settembre 2024, relativa all'annualità successiva (2020), ha accertato la legittimità del canone richiesto per il medesimo manufatto, presupponendo l'occupazione abusiva di suolo pubblico.
10
5. Sull'attuale configurazione dell'area
6. L'appellata sostiene che l'attuale presenza di fioriere e dehors impedirebbe il pubblico passaggio, rendendo l'area accessibile solo alla clientela del risto- rante.
6.1. Tale circostanza, tuttavia, non esclude la sussistenza della servitù di pub- blico passaggio, ma, semmai, conferma l'abusività dell'occupazione.
6.2. La collocazione di fioriere e dehors che impediscono il pubblico transito non fa venir meno la destinazione originaria dell'area all'uso pubblico, ma in- tegra proprio quella “occupazione abusiva di suolo pubblico” che l'avviso di accertamento intende sanzionare.
6.3. Accogliere la tesi dell'appellata significherebbe legittimare l'appropriazione di fatto di aree destinate all'uso pubblico mediante il sempli- ce espediente di installare manufatti che ne impediscono il transito, con con- seguente perdita del carattere pubblico dell'area: soluzione manifestamente irragionevole e contraria ai principi che regolano l'uso dei beni pubblici.
6. Sulla valutazione delle prove
7. L'appellante principale deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
7.1. La censura è fondata.
7.2. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la documentazione fotografica at- testante la pavimentazione uniforme non fosse sufficiente a dare prova dell'uso pubblico sull'area, e che non vi fossero altri elementi probatori offerti Part dalla convenuta e dal CP_2
7.3. Tale valutazione appare erronea per le seguenti ragioni:
11 a) Il Giudice ha erroneamente richiesto la prova dell'uso effettivo da parte della collettività, mentre, come sopra chiarito, è sufficiente la prova dell'idoneità dell'area all'uso pubblico e della volontà (anche implicita) del proprietario di destinarla a tale uso.
b) Il Giudice non ha adeguatamente valutato il complesso degli elementi pro- batori acquisiti (documentazione fotografica, scheda di rilevazione, prova te- stimoniale, accertamento definitivo per l'annualità precedente), che, conside- rati unitariamente, forniscono prova sufficiente della destinazione dell'area all'uso pubblico.
c) La motivazione della sentenza risulta carente nella parte in cui omette di considerare alcuni elementi probatori rilevanti, in particolare la scheda di rile- vazione confermata dal teste e l'accertamento definitivo relativo all'anno
2018.
7.4. In conclusione, l'appello principale e l'appello incidentale meritano ac- coglimento.
La sentenza di primo grado deve essere riformata, dovendo ritenersi legittimo l'avviso di accertamento opposto per le seguenti ragioni:
1. Anche a prescindere da tale presunzione di demanialità di cui all'art. 22 comma 3 L. n. 2248/1865, sussistono i presupposti per configurare una servitù di pubblico passaggio costituita per dicatio ad patriam, risultando l'area idonea all'uso pubblico e destinata a tale uso dal comportamento del proprietario.
2. L'installazione del dehor con fioriere che impediscono il pub- blico transito non elimina la destinazione pubblica dell'area, ma integra occu- pazione abusiva assoggettata al canone COSAP.
12 3. Le risultanze istruttorie, correttamente valutate, confermano la destinazione dell'area all'uso pubblico.
Co Con
7.5. L'opposizione proposta dalla società Lampare deve pertanto esse- re rigettata e l'avviso di accertamento n. 13660296 del 27.07.2022 deve essere confermato nella sua legittimità.
7. Sulle spese del doppio grado
8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno po- ste a carico della società appellata e, di conseguenza, le spese del primo gra- do, già liquidate dalla sentenza impugnata a carico di e del Parte_1 [...]
, devono essere poste a carico della società ri- CP_3 CP_1 sultata soccombente, nella misura liquidata in dispositivo;
Le spese del secon- do grado, del pari, vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura della causa e dell'attività difensiva svolta, con fase trattazione/istruttoria al minimo.
8.1 L'accoglimento degli appelli comporta il necessario assorbimento della domanda dell'appellata relativa all'applicazione dell'art. 96 c.p.c..
8.2. Non può essere dato seguito alla domanda di restituzione in favore della
, della somma di € 4.078,86 versata in favore dell'odierna appellata Pt_1 per il tramite del in esecuzione della sentenza n. 28/2025 Controparte_2 del Tribunale di Pescara, non essendo stata prodotta la prova del versamento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello principale e l'appello incidentale;
13 2. IN RIFORMA della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso Controparte_1
l'avviso di accertamento n. 13660296 del 27.07.2022;
3. DICHIARA legittimo l'avviso di accertamento n. 13660296 del 27.07.2022;
Co
4. CONDANNA la società Lampare Controparte_1 al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in €
[...]
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di e Parte_1 del Controparte_2
Co
6. CONDANNA la società Lampare Controparte_1
l pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in €
[...]
4.888,00 per compensi professionali, oltre € 383,50, per spese e rimborso for- fettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di e in favore del Parte_1 Controparte_2
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio in data 24/09/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
IL RI ZI RA S. IL
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 316/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
RA S. IL Presidente
IL RI ZI Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
promossa da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara
NI, MO SI e MI IN, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pescara, Piazza Unione, N. 4, giusta procu- ra versata in cale all'atto di citazione in appello;
Appellante
Contro (P.I. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Di Nisio, con Stu- P.IVA_2 dio Legale in Chieti alla via Papa Leone XIII n. 34, come da procura versata in calce all'atto di costituzione in appello;
Appellata
nonché contro
(P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_3 dall'avv. Antonella Manso, elettivamente domiciliato presso la Casa comuna- le in Pescara, Piazza Italia, n. 1, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale ed in dipendenza di deliberazione di
G.C.
Appellato appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 28/2025, depositata l'11 gennaio
2025 -Opposizione ad avviso di accertamento COSAP – area di presunta oc- cupazione abusiva.
CONCLUSIONI PARTI:
Appellante principale I/ Voglia l'On. Giudice adito, contrariis Parte_1 reiectis, in accoglimento dell'appello proposto dalla ed in riforma Parte_1 della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione proposta dalla società appel- lata avverso l'avviso di accertamento n. 13660296, notificato il 27.07.2022, ed accertare e dichiarare la legittimità della pretesa creditoria ivi contenuta;
per l'effetto condannare la società al Controparte_1 pagamento, in favore della , di € 7.584,19 o della maggiore o minore Pt_1 somma che risulterà di giustizia, oltre interessi come per legge. II/ condannare alla restituzione in favore della Parte_1
, della somma di € 4.078,86 versata in favore dell'odierna appellata per il
[...]
2 tramite del in esecuzione della sentenza n. 28/2025 del Controparte_2
Tribunale di Pescara;
oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi dal- la data del versamento all'effettivo soddisfo;
III/ con vittoria di spese e com- petenze del doppio grado di giudizio.
Appellata Le ha concluso chiedendo: - preliminarmente, la CP_1 declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 345 c.p.c.; - nel me- rito, la conferma della sentenza del Tribunale di Pescara n. 28/2025; - con condanna degli appellanti alle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Appellante incidentale ha concluso chiedendo:- Controparte_2
l'accoglimento dei motivi d'appello formulati da - l'accoglimento Parte_1 dei motivi formulati con l'appello incidentale;
- l'annullamento e riforma del- la sentenza di primo grado;
- con condanna della società appellata alla rifusio- ne delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 18 settembre 2022, la società
[...] adiva il Tribunale di Pescara ex art. 3 R.D. 639/1910, Controparte_1 proponendo opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 13660296, noti- ficato il 27 luglio 2022 dalla società quale concessionaria per Parte_1
l'accertamento e la riscossione del Controparte_2
1.1. L'atto impugnato intimava il pagamento della somma complessiva di €
7.584,19 a titolo di COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pub- bliche) per l'anno 2019, in riferimento all'occupazione di suolo pubblico rela- tivamente all'area delimitata da fioriere e dehors utilizzata dall'opponente per la propria attività commerciale di ristorazione, sita in Pescara alla via Nazio- nale Adriatica Sud n. 52/1.
3 1.2. La ricorrente contestava l'applicabilità del canone, sostenendo la natura privata dell'area occupata, di proprietà di e Parte_2 Parte_3
[.
, e quindi non assoggettabile alla disciplina del COSAP.
1.3. Si costituivano in giudizio sia che il , con- Parte_1 CP_2 CP_2 testando le deduzioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.4. All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 28/2025, depositata l'11 gennaio
2025, il Tribunale di Pescara accoglieva l'opposizione, annullando l'avviso di accertamento e condannando in solido e il al Parte_1 Controparte_2 pagamento delle spese processuali.
1.5. Il Giudice di prime cure riteneva che, pur in presenza di area privata, non fosse stata fornita prova dell'esistenza di una servitù di pubblico passaggio costituita per dicatio ad patriam, in quanto la sola pavimentazione uniforme con il marciapiede non era sufficiente a dimostrare l'uso da parte della gene- ralità dei cittadini, risultando l'area accessibile solo alla clientela del ristorante per la presenza permanente di fioriere in legno.
1.6. Avverso tale sentenza, proponeva appello con atto notificato Parte_1 il 28 marzo 2025, articolando quattro motivi di gravame.
1.7. Si costituiva tempestivamente la società appellata, contestando tutti i mo- tivi d'appello e chiedendone l'integrale rigetto.
1.8. Il si costituiva con comparsa depositata il 2 settembre Controparte_2
2025, aderendo all'appello principale e proponendo appello incidentale ex art. 334 c.p.c., articolato in tre motivi che verranno partitamente analizzati.
1.9. All'udienza del 24 settembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 350 bis cpc, con concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ammissibilità dell'appello e dell'appello incidentale
2. Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata, fondata sulla dedotta violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c.
2.1. L'appellata sostiene che i motivi di gravame si risolverebbero in una me- ra riproposizione delle tesi difensive già svolte in primo grado, senza una pun- tuale critica della motivazione della sentenza impugnata, e che alcune dedu- zioni sarebbero nuove e quindi inammissibili.
2.3. L'eccezione non merita accoglimento.
2.4. Dall'esame dell'atto di appello emerge infatti che l'appellante principale ha articolato specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata, contestando: a) l'erronea affermazione circa la non contestazione della pro- prietà privata dell'area; b) l'erronea individuazione del riparto dell'onere pro- batorio;
c) l'erronea individuazione dei presupposti della dicatio ad patriam;
d) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
2.5. Si tratta di censure che investono direttamente la ratio decidendi della sentenza di primo grado e che risultano conformi ai requisiti di cui all'art. 342
c.p.c., in quanto specificamente dirette a contestare sia i presupposti di fatto che le argomentazioni giuridiche poste a fondamento della decisione.
2.6. Parimenti ammissibile risulta l'appello incidentale proposto dal
[...]
ai sensi dell'art. 334 c.p.c., vertendosi in ipotesi di litisconsorzio CP_2 necessario processuale, in cui la proposizione dell'appello da parte di uno dei litisconsorti necessari legittima gli altri a proporre appello incidentale tardivo, indipendentemente dalla scadenza dei termini ordinari.
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2. Merito dell'appello - Questioni preliminari sulla ricostruzione del fatto
3. Prima di esaminare nel merito i motivi di gravame, appare necessario rico- struire con precisione i termini della controversia e i fatti rilevanti, anche alla luce delle reciproche contestazioni delle parti.
3.1. La sentenza di primo grado ha premesso che “la natura privata dell'area, oggetto di accertamento, non è in contestazione”.
3.2. Tale affermazione viene contestata sia dall'appellante principale che dall'appellante incidentale, i quali rilevano che: nelle proprie difese si è sem- pre parlato di “asserita proprietà privata”; solo nella comparsa conclusionale di replica si è contestata espressamente la proprietà privata;
non è stata fornita prova adeguata della proprietà privata con titolo idoneo ex art. 1350 c.c.
3.3. L'appellata controdeduce che: tale eccezione è stata sollevata tardivamen- te nella sola comparsa conclusionale;
è stata prodotta visura immobiliare per soggetto che, quale riproduzione informatica ex art. 2712 c.c., fa piena prova salvo disconoscimento;
il disconoscimento doveva essere tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito;
l'eccezione viola l'art. 345 comma 2 c.p.c.
3.4. La questione è dirimente ai fini della decisione.
3.5. Dall'esame degli atti di causa emerge che la ricorrente ha prodotto visura immobiliare per soggetto e planimetria catastale. La visura catastale, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha natura di certificazione della situazione di fatto esistente presso il catasto, ma non costituisce prova della proprietà del bene, la quale può essere dimostrata solo attraverso un titolo tra- slativo idoneo (ex multis, Cass. civ. n. 22339/2019, Cass. civ. n. 4687/2020).
3.6. Tuttavia, nel caso di specie, la questione della proprietà privata non appa- re dirimente per la soluzione della controversia. Infatti, come emerge dall'art. 1 del Regolamento comunale COSAP del 5 ottobre 1998 n. 172, il canone si
6 applica sia alle aree “appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile” sia alle “aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge”.
3.7. Ne consegue che, ai fini dell'applicabilità del canone, ciò che rileva non è tanto la titolarità dominicale dell'area quanto piuttosto la sussistenza o meno di una servitù di pubblico passaggio, anche su area eventualmente privata.
3.8. Questa Corte ritiene pertanto che la questione della proprietà privata pos- sa essere ritenuta pacifica o quantomeno non dirimente, dovendo la controver- sia essere risolta sulla base della sussistenza o meno di una servitù di pubblico passaggio sull'area in contestazione.
3. Sul riparto dell'onere probatorio
4. La questione centrale della controversia attiene al riparto dell'onere proba- torio circa l'esistenza di una servitù di pubblico passaggio sull'area occupata.
4.1. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che, in base al generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova della servitù pubblica gravasse su chi ne afferma la sussistenza, quindi sulla convenuta e sul Parte_1 CP_2
.
[...]
4.2. Gli appellanti contestano tale impostazione, richiamando la presunzione di demanialità delle aree adiacenti alle strade pubbliche, sancita dall'art. 22, comma 3, dell'Allegato F alla L. n. 2248/1865, secondo cui “Nell'interno del- le città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vi- coli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le con- suetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti”.
4.3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale disposizione pone una presunzione juris tantum di demanialità delle aree adiacenti alle strade pubbli- che, con conseguente inversione dell'onere probatorio: grava sul soggetto che
7 assume la natura privata dell'area l'onere di provare che, nonostante l'adiacenza alla pubblica via, l'area sia di proprietà privata e non assoggettata ad uso pubblico (Cass. civ., ord. n. 28869/2021).
4.4. La Corte ritiene fondata tale censura.
4.5. Nel caso di specie, è pacifico che l'area occupata dal dehor costituisce parte del marciapiede adiacente alla via Nazionale Adriatica Sud, strada co- munale. Tale circostanza, unitamente alla pavimentazione uniforme e conti- nua con il resto del marciapiede, fa presumere la natura demaniale o, quanto- meno, l'assoggettamento dell'area ad uso pubblico.
4.6. Conseguentemente, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, l'onere probatorio circa la natura esclusivamente privata dell'area e la sua sottrazione all'uso pubblico gravava sulla parte opponente, oggi appellata.
4.7. Tale prova non risulta essere stata adeguatamente fornita nel corso del giudizio di primo grado.
4. Sulla sussistenza della servitù di pubblico passaggio per dicatio ad pa- triam
5. Anche a voler prescindere dalla presunzione di demanialità sopra richiama- ta, la Corte ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per confi- gurare una servitù di pubblico passaggio costituita per dicatio ad patriam.
5.1. Il Giudice di prime cure ha individuato correttamente i presupposti di tale istituto, richiamando la giurisprudenza consolidata, secondo cui sono necessa- ri:
a) L'uso dell'area esercitato juris servitutis publicae da una collettività di persone;
8 b) La concreta idoneità dell'area a soddisfare esigenze d'interesse gene- rale;
c) Un titolo valido a costituire il diritto, ovvero un comportamento uni- voco del proprietario idoneo a manifestare l'intenzione di porre il bene a disposizione della collettività.
5.2. Tuttavia, il Giudice di prime cure è incorso in errore nell'applicazione di tali principi al caso concreto, ritenendo necessaria la prova dell'effettivo uti- lizzo dell'area da parte della generalità dei cittadini.
5.3. La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato ha chiarito che la dicatio ad patriam presuppone che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al dirit- to di uso pubblico, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso, indipendentemente dal decorso di un congruo periodo di tempo, dall'esistenza di un atto negoziale o dall'effettivo utilizzo da parte della collettività (Cass. civ., Sez. I, n.
25638/2024; Cons. Stato, Sez. V, n. 3773/2024, n. 4131/2024).
5.4. In altri termini, ciò che rileva non è tanto la prova dell'uso effettivo e continuativo da parte della generalità dei cittadini, quanto piuttosto: 1)
l'idoneità oggettiva dell'area a soddisfare esigenze di interesse generale;
2) il comportamento del proprietario che manifesti, anche implicitamente, la vo- lontà di destinare l'area all'uso pubblico.
5.5. Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie emerge che:
a) L'area occupata presenta caratteristiche oggettive di idoneità all'uso pub- blico: è pavimentata in modo uniforme e continuo con il resto del marciapie- de, senza soluzione di continuità; costituisce naturale prosecuzione del mar-
9 ciapiede pubblico;
è direttamente accessibile dalla pubblica via senza recin- zioni o delimitazioni preventive.
b) Il comportamento del proprietario denota la destinazione all'uso pubblico: la realizzazione della pavimentazione pubblica sull'area, eseguita dall'amministrazione comunale, presuppone necessariamente l'accessibilità dell'area e quantomeno l'acquiescenza del proprietario. Se l'area fosse stata sempre chiusa e destinata all'uso esclusivamente privato, non si comprende- rebbe come l'amministrazione avrebbe potuto accedervi per realizzare la pa- vimentazione, né per quale ragione avrebbe dovuto pavimentare a proprie spese un'area destinata all'uso privato.
c) La documentazione fotografica prodotta in atti dimostra che l'area, prima dell'installazione del dehor e delle fioriere, era liberamente accessibile e costi- tuiva parte integrante del marciapiede pubblico.
d) La scheda di rilevazione del manufatto, redatta dall'agente accertatore e confermata in sede testimoniale, attesta la destinazione ad uso pubblico dell'area antistante l'esercizio commerciale.
e) L'accertamento definitivo relativo all'annualità precedente (2018), non im- pugnato dalla società appellata, costituisce ulteriore elemento indiziario circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del COSAP. Sebbene ogni annualità di imposta abbia autonomia, il mancato dissenso da un precedente accertamento relativo alla medesima area assume rilevanza probatoria quan- tomeno indiziaria in ordine alla precedente destinazione dell'area.
f) La sentenza del Giudice di Pace di Pescara del 28 settembre 2024, relativa all'annualità successiva (2020), ha accertato la legittimità del canone richiesto per il medesimo manufatto, presupponendo l'occupazione abusiva di suolo pubblico.
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5. Sull'attuale configurazione dell'area
6. L'appellata sostiene che l'attuale presenza di fioriere e dehors impedirebbe il pubblico passaggio, rendendo l'area accessibile solo alla clientela del risto- rante.
6.1. Tale circostanza, tuttavia, non esclude la sussistenza della servitù di pub- blico passaggio, ma, semmai, conferma l'abusività dell'occupazione.
6.2. La collocazione di fioriere e dehors che impediscono il pubblico transito non fa venir meno la destinazione originaria dell'area all'uso pubblico, ma in- tegra proprio quella “occupazione abusiva di suolo pubblico” che l'avviso di accertamento intende sanzionare.
6.3. Accogliere la tesi dell'appellata significherebbe legittimare l'appropriazione di fatto di aree destinate all'uso pubblico mediante il sempli- ce espediente di installare manufatti che ne impediscono il transito, con con- seguente perdita del carattere pubblico dell'area: soluzione manifestamente irragionevole e contraria ai principi che regolano l'uso dei beni pubblici.
6. Sulla valutazione delle prove
7. L'appellante principale deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
7.1. La censura è fondata.
7.2. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la documentazione fotografica at- testante la pavimentazione uniforme non fosse sufficiente a dare prova dell'uso pubblico sull'area, e che non vi fossero altri elementi probatori offerti Part dalla convenuta e dal CP_2
7.3. Tale valutazione appare erronea per le seguenti ragioni:
11 a) Il Giudice ha erroneamente richiesto la prova dell'uso effettivo da parte della collettività, mentre, come sopra chiarito, è sufficiente la prova dell'idoneità dell'area all'uso pubblico e della volontà (anche implicita) del proprietario di destinarla a tale uso.
b) Il Giudice non ha adeguatamente valutato il complesso degli elementi pro- batori acquisiti (documentazione fotografica, scheda di rilevazione, prova te- stimoniale, accertamento definitivo per l'annualità precedente), che, conside- rati unitariamente, forniscono prova sufficiente della destinazione dell'area all'uso pubblico.
c) La motivazione della sentenza risulta carente nella parte in cui omette di considerare alcuni elementi probatori rilevanti, in particolare la scheda di rile- vazione confermata dal teste e l'accertamento definitivo relativo all'anno
2018.
7.4. In conclusione, l'appello principale e l'appello incidentale meritano ac- coglimento.
La sentenza di primo grado deve essere riformata, dovendo ritenersi legittimo l'avviso di accertamento opposto per le seguenti ragioni:
1. Anche a prescindere da tale presunzione di demanialità di cui all'art. 22 comma 3 L. n. 2248/1865, sussistono i presupposti per configurare una servitù di pubblico passaggio costituita per dicatio ad patriam, risultando l'area idonea all'uso pubblico e destinata a tale uso dal comportamento del proprietario.
2. L'installazione del dehor con fioriere che impediscono il pub- blico transito non elimina la destinazione pubblica dell'area, ma integra occu- pazione abusiva assoggettata al canone COSAP.
12 3. Le risultanze istruttorie, correttamente valutate, confermano la destinazione dell'area all'uso pubblico.
Co Con
7.5. L'opposizione proposta dalla società Lampare deve pertanto esse- re rigettata e l'avviso di accertamento n. 13660296 del 27.07.2022 deve essere confermato nella sua legittimità.
7. Sulle spese del doppio grado
8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno po- ste a carico della società appellata e, di conseguenza, le spese del primo gra- do, già liquidate dalla sentenza impugnata a carico di e del Parte_1 [...]
, devono essere poste a carico della società ri- CP_3 CP_1 sultata soccombente, nella misura liquidata in dispositivo;
Le spese del secon- do grado, del pari, vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura della causa e dell'attività difensiva svolta, con fase trattazione/istruttoria al minimo.
8.1 L'accoglimento degli appelli comporta il necessario assorbimento della domanda dell'appellata relativa all'applicazione dell'art. 96 c.p.c..
8.2. Non può essere dato seguito alla domanda di restituzione in favore della
, della somma di € 4.078,86 versata in favore dell'odierna appellata Pt_1 per il tramite del in esecuzione della sentenza n. 28/2025 Controparte_2 del Tribunale di Pescara, non essendo stata prodotta la prova del versamento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello principale e l'appello incidentale;
13 2. IN RIFORMA della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso Controparte_1
l'avviso di accertamento n. 13660296 del 27.07.2022;
3. DICHIARA legittimo l'avviso di accertamento n. 13660296 del 27.07.2022;
Co
4. CONDANNA la società Lampare Controparte_1 al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in €
[...]
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di e Parte_1 del Controparte_2
Co
6. CONDANNA la società Lampare Controparte_1
l pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in €
[...]
4.888,00 per compensi professionali, oltre € 383,50, per spese e rimborso for- fettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di e in favore del Parte_1 Controparte_2
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio in data 24/09/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
IL RI ZI RA S. IL
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