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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/09/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 291/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 107/2022 emessa dal Tribunale di Gela in data
23.02.2022
PROPOSTO DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Parte_1 via Esculapio n. 35 (c.f. , rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Riccardo Balsamo presso il cui studio in Gela, via Cap. Venezia
n. 369, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
, quale Impresa designata per il Controparte_1
Fondo di garanzia Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 1
1 (p.iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Francone P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Caltanissetta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in accoglimento del presente appello proposto dal signor nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 della via Esculapio n. 35 previa ammissione, se del caso, delle altre richieste istruttorie già articolate nel giudizio di primo grado e non anche ammesse dal giudice di primo grado e sopra debitamente ed espressamente richiamate nell'apposito paragrafo e al cui contenuto si fa espresso rinvio (confronto tra i testimoni escussi, ammissione del teste
cui ha fatto riferimento , richiamo dei due Testimone_1 Testimone_2
CC.TT. e/o o affidamento di un nuovo incarico ad altri CC.TT. ritenuti di esperienza e capacità professionale), riformare la sentenza n. 107/22 resa
a conclusione del giudizio iscritto al n.1538/15 RGAC del Tribunale di Gela del 23.02.2022 depositata nella competente Cancelleria in pari data e non notificata volendo piuttosto dichiarare contrariis reiectis: A) Ritenere e dichiarare che in data 29.10.2006, alle 21,00 circa il signor Parte_1
lungo la S.P. Mazzarino - Gela nel territorio di Gela alla guida
[...] della vettura Smart targata CM 290 JH veniva coinvolto in un sinistro stradale contro una vettura rimasta non identificata al momento dell'impatto e che nemmeno prestava il dovuto soccorso;
B) Ritenere e dichiarare che l'incidente de quo si è verificato per colpa esclusiva del conducente alla vettura Volkswagen modello Golf di colore scuro, rimasta non identificata al momento del sinistro, la quale, percorrendo ad elevata velocità la S.P. in direzione di marcia verso Mazzarino, nell'invadere la corsia dei marcia riservata al transito dei veicoli in senso opposto, impattava una vettura Smart targata CM290JH condotta dal signor
o, in subordine, accertare un eventuale grado di Parte_1
2 concorsualità nella causazione del sinistro per cui è causa;
C)
Conseguentemente per l'effetto, acclarata, dunque, la responsabilità del sinistro stradale per cui è causa in capo al conducente della vettura rimasta non identificata, stante quanto disposto dall'articolo 283 comma 1 lettera a del D. Leg.vo 209/2005 condannare la convenuta
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 in Firenze nella via Lorenzo il Magnifico n. 1, quale Società designata a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Sicilia, a pagare all'attore la somma di €. 463.503,00 a titolo di danno biologico ed I.T., la somma di
€.30.000,00 a titolo di danno esistenziale (stante quanto meglio spiegato sopra e quando ulteriormente provato in corso di causa), la somma di €.
50.000,00 a titolo di danno alla capacità lavorativa, la somma di €.
4.933,97 per danni alla vettura, o le altre somme minori o maggiori accertande, ritenute di giustizia oltre agli interessi legali e la svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino a quella dell'effettivo soddisfo. D)
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore avendo il medesimo anticipato le prime e non riscossi i secondi ex art. 93 c.p.c.”
Conclusioni dell'appellata Società
“Piaccia all' On. Corte d'appello di Caltanissetta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza non sussistendone i presupposti previsti dal codice;
Nel merito rigettare il proposto appello avverso la sentenza n. 107 del 23.02.2022 emessa dal Tribunale di Gela nel procedimento n.
1538/2015 per tutti i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente, confermare in toto l'impugnata sentenza. Con il favore delle spese.”
Svolgimento del processo
3 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 il giudizio, avanti al Tribunale di Gela, la Controparte_2 nella qualità di cui in epigrafe, al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni a lui derivati in conseguenza di un sinistro stradale occorsogli in data 29.10.2006 alle 21,00 circa lungo la SP
Mazzarino - Gela, in territorio di Gela.
Deduceva che quel giorno, mentre si trovava alla guida della vettura
Smart targata CM 290 JH, rimaneva vittima di un sinistro stradale cagionato da una vettura rimasta non identificata il cui conducente nemmeno si fermava per prestare soccorso.
Specificava che detta vettura, percorrendo ad elevata velocità la SP con direzione di marcia verso Mazzarino, invadeva la corsia di marcia riservata al transito dei veicoli provenienti in senso opposto, così da indurre la vettura Smart da lui condotta - che percorreva a velocità moderata la medesima SP - a porre in essere una repentina manovra di salvataggio che non le impediva, però, di urtare il guard rail così da essere scaraventato fuori dall'abitacolo.
Rappresentava ancora di avere riportato, in seguito del sinistro, gravissime lesioni personali (“trauma cranico con screzio emorragico cerebrale, frattura del trapezio carpale destro, frattura del soma di C5- –
C6 retrolistesi C4 – C5), per la cura delle quali veniva immediatamente trasportato presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela.
Chiedeva, pertanto, la condanna della al pagamento della CP_1 somma di €.463.503,00 per danno biologico, €. 30.000,00 per danno esistenziale, €. 50.000,00 per perdita di capacità lavorativa ed €.4.933,00 per danni al mezzo.
Si costituiva in giudizio la Compagnia convenuta che contestava, in via preliminare, la dinamica dell'evento e la sua addebitabilità ad una vettura non identificata nonché il quantum risarcitorio richiesto.
4 Concessi i termini ex art. 183 c. VI c.p.c. la causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi e CC.TT. medico legale e tecnica e precisate le conclusioni, veniva discussa previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con la sentenza oggi gravata in Tribunale di Gela ha rigettato la domanda attorea condannando al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore della convenuta liquidate come in dispositivo. CP_3
Il Giudice di prime cure, dopo aver rigettato la preliminare eccezione di prescrizione del diritto azionato avanzato da ha ritenuto non CP_1 provata la riconducibilità dell'evento lesivo alla presenza ed al contributo causale di un veicolo rimasto non identificato.
Più in particolare il Tribunale ha evidenziato come, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali rese dai soggetti escussi, erano emerse palesi incongruenze tali da far ritenere la non attendibilità degli stessi.
Rileva il Giudice, in proposito, come le dichiarazioni rese da ES
(terza trasportata sulla vettura Smart) appaiono essere in netto
[...] contrasto con quanto riferito dal teste , sia con Testimone_4 riferimento alle modalità del sinistro, sia con riferimento alle circostanze immediatamente antecedenti e successive allo stesso.
Il primo giudice ha poi rilevato come le due consulenze tecniche disposte non avessero apportato elementi utili alla decisione atteso che le stesse avevano sostanzialmente rilevato, per un verso, la compatibilità delle lesioni riscontrate all'attore con un evento lesivo del tipo di quello descritto (la c.t.u. medica) e, per altro verso, fornito una ricostruzione dell'evento basata esclusivamente sulle dichiarazioni dell'attore e su quelle testimoniali (la c.t.u. tecnica descrittiva) demandando al Decidente la valutazione delle conclusioni raggiunte.
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5 Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i Parte_1 motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 24 Aprile 2025 con il deposito di note ex artt.li 127
e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo di gravame l'appellante deduce la erronea valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado nonché la nullità della sentenza per carenza di motivazione e/o illogicità e/o contraddittorietà della stessa.
Si osserva, in particolare, come gli elementi raccolti nella complessa ed articolata fase istruttoria del giudizio di primo grado, ove correttamente valutati, avrebbero senza dubbio consentito al Tribunale di ritenere provati i fatti di causa.
Si rileva come il Giudice di prime cure, invece, obliterando le risultanze istruttorie e discostandosi, addirittura, dalle stesse conclusioni raggiunte dai propri ausiliari, abbia ritenuto non dimostrata la domanda attorea sotto il profilo dell'an debeatur.
L'appellante rammenta come le conclusioni peritali, pur non avendo efficacia vincolante ai fini della decisione, possano essere disattese soltanto attraverso una valutazione critica congruamente e logicamente motivata.
Nel caso de quo ad entrambi i CC.TT.UU. veniva richiesto di accertare la compatibilità dei danni fisici e materiali con la dinamica indicata in citazione e la loro quantificazione ed i consulenti, in ossequio al mandato ricevuto, avevano operato in tal senso rappresentando la piena
6 compatibilità della dinamica del sinistro con i danni residuati per essere poi smettiti dallo stesso Giudice che, un attimo prima, li aveva nominati.
Si rileva che quanto emerso dagli elaborati peritali era stato esplicitamente accettato dalla stessa controparte che non aveva opposto alcuna controdeduzione nei termini stabiliti dal Giudice contestandole soltanto in sede di precisazione delle conclusioni.
Si contesta, ancora, la sentenza impugnata nella parte in cui, il primo
Decidente, ha ritenuto non utilizzabili gli esiti dell'accertamento tecnico peritale avendo, il c.t.u., basato le sue conclusioni “sui racconti della parte
e dei testimoni”.
In tal modo, ricorda l'appellante, si omette di valutare come le dichiarazioni dei testi erano state raccolte a distanza di oltre 12 anni dai fatti dovendosi portando ritenere possibile che, nella narrazione, qualche particolare fosse ormai stato dimenticato o non perfettamente ricordato.
Si osserva, infine, come il Tribunale abbia anche omesso di considerare che il tratto di strada rettilineo di 500 metri percorso dal teste Tes_2
prima di giungere nel luogo in cui si era verificato il sinistro era
[...] in pendenza, ragione per la quale, questi, aveva avuto la possibilità di vedere – in prospettiva - esattamente quanto si era verificato qualche attimo prima davanti a lui.
In definitiva, sostiene l'appellante, ove il Tribunale e avesse tenuto conto dell'intero compendio probatorio (dichiarazioni testimoniali, documentazione medica allegata, esiti delle CC.TT.UU.) avrebbe dovuto senz'altro giungere ad una diversa conclusione e ritenere fondata la domanda nei termini prospettati.
Con ulteriore profilo di gravame l'appellante denuncia la illogicità ed erroneità della sentenza impugnata anche con riferimento alla condanna alle spese di lite, liquidate in una somma ritenuta sproporzionata, senza
7 che il Giudice tenesse conto, cioè, delle prove fornite dalla parte attorea, tutte dirette a dare contezza dei fatti dedotti in citazione.
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Si ricorda che, con ordinanza del 13 marzo 2023 la Corte, ha rigettato, in quanto irrilevanti ai fini della decisione, le richieste istruttorie avanzate con il gravame dall'appellante ovvero il richiamo e/o la sostituzione dei
CC.TT.UU. nonché l'ammissione di altro teste ( ) ed il Testimone_1 confronto tra i due testi escussi in rimo grado.
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Nel merito l'appello è infondato.
Pone in proposito rilevarsi come le uniche prove dichiarative assunte nel corso della fase istruttoria – per come correttamente rilevato dal Tribunale
– riguardino l'escussione dei testi (fidanzata dell'attore e Testimone_3 terza trasportata nella Smart al momento del sinistro ed anch'essa ferita in seguito all'impatto della vettura con il guard rail) e , Testimone_4 entrambi sentiti all'udienza dell'11 gennaio 2018.
Dalla contestuale lettura delle dichiarazioni rese dai suddetti testi emergono, in modo inequivocabile, una serie di incongruenze tali da far ritenere tali dichiarazioni inattendibili.
Deve premettersi che il sinistro si è verificato in pieno autunno ed in ore serali (le 21,00 circa) in una zona in cui il tratto stradale “non è illuminato”
(vedasi dichiarazioni e del c.t.u. ) e Testimone_4 Persona_1 già solo tale circostanza rende difficile comprendere come sia stato possibile, per il teste che percorreva la S.P. Mazzarino Testimone_4
– Gela in senso opposto a quello del veicolo rimasto ignoto, avere la possibilità di riconoscere non solo il modello di vettura incrociato, (Golf), il colore della stessa, la prima lettera della targa ed addirittura le sembianze dell'uomo alla guida descritto come soggetto di circa 40 anni,
8 tutto ciò avendo subendo il riflesso dei fari abbaglianti che gli venivano proiettati contro (vedasi, in proposito, le dichiarazioni rese dal in Tes_4 sede di SIT avanti ai Carabinieri di Mazzarino in data 1 luglio 2008) e come sia possibile che egli abbia memorizzato tali particolari, di solito irrilevanti, ancor prima di rendersi conto che quella vettura era stata la causa di un sinistro di cui lui avrebbe avuto contezza solo parecchi istanti dopo (dice di aver percorso circa 500 metri prima di trovare la Smart incidentata).
A ciò si aggiunga che lo stesso , in sede di SIT aveva dichiarato Tes_4
“di non avere assistito all'incidente” e che si trovava “a circa 300 metri di distanza in quanto la strada è tutta curve”.
Ciò consente di ritenere non condivisibili le argomentazioni sollevate dall'appellante che, nel motivo di gravame, lamenta come, il Giudice di prime cure, non avesse adeguatamente valutato che il , benché Tes_4 distante dal luogo del sinistro, era stato in grado di vedere quanto accaduto “in quanto il tratto di strada da lui percorso era in pendenza”.
Deve, pertanto, concordarsi con il primo Giudice laddove osserva (pag. 4 sentenza), che il non potè vedere (per sua stessa ammissione) Tes_4
l'autovettura antagonista della Smart invadere la corsia di marcia opposta tanto da costringere il a tentare una manovra di salvataggio. Pt_1
Risulta, inoltre che la , (altra teste escussa) in sede di Testimone_3 spontanee dichiarazioni rese ai Carabinieri di Mazzarino in data
13.10.2008 (vedasi doc. n. 9 fascicolo attoreo) aveva dichiarato “di essere stata soccorsa da un automobilista che aveva assistito all'incidente stradale autonomo” con ciò contraddicendo quanto riferito dal Tes_4
in sede di SIT del 1° luglio 2008 che aveva, invece, ammesso,
[...] come sopra ricordato, di non avere assistito all'evento.
Le dichiarazioni del appaiono, a prescindere da quanto Testimone_4 sopra evidenziato, difficilmente compatibili, inoltre, con quanto dichiarato
9 dalla avanti al Tribunale con riferimento ai momenti Testimone_3 successivi al suo arrivo sui luoghi.
Infatti, mentre costei narra che il giovane dopo l'impatto con il Pt_1 guard rail si “trovava ai margini della strada” ricorda Testimone_4 che il giovane “si trovava per terra nella campagna dietro la vettura”.
Ora, anche a voler ammettere che il decorso del tempo possa aver offuscato i ricordi dei testi, non vi è dubbio che circostanze come quelle descritte, anche per la loro gravità, sono certamente ben impresse nella mente di chi ha avuto occasione di assistervi in prima persona.
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La fase istruttoria ha poi contemplato l'espletamento di due cc.tt.uu. affidate rispettivamente al Dott. e al Perito Persona_2
Assicurativo . Persona_3
Al primo il Tribunale affidò l'incarico volto ad accertare, tra le altre cose
(punto n. 2): “La sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro così come lamentato e se l'utilizzo o meno delle cinture di sicurezza avrebbe o meno potuto evitare o attenuare con certezza o con ragionevole probabilità le conseguenze del sinistro e in tale caso indicando il grado di ragionevole probabilità delle lesioni traumatiche derivanti da sinistro”.
Con relazione scritta del 23.06.2020 il c.t.u., nel dare risposta al su indicato quesito scrive: “E' presente chiaro il nesso di causalità tra le lesioni accertate e il sinistro così come lamentato. La espulsione fuori dall'abitacolo del periziato evidenzia l'assenza dell'utilizzo della cintura di sicurezza”. (pag. 12 della relazione)
Come sopra ricordato, con ulteriore incarico peritale, il Tribunale incaricò il perito assicurativo di accertare: “se i danni Persona_3
10 riscontrati siano causalmente riconducibili alla dinamica del sinistro (punto
2).”
Anche in tal caso il c.t.u., con propria relazione scritta, dopo aver specificato (pag.6) che la ricostruzione del sinistro era avvenuta sulla
“base delle dichiarazioni dell'attore e dei testimoni” ha concluso affermando che:” Tutti i danni descritti nella relazione di perizia sono assoggettabili ad un impatto del veicolo Smart contro la barriera di sicurezza. In base agli elementi raccolti è possibile affermare che la dinamica del sinistro così come descritta risulta compatibile con la tipologia dei dati subiti dal veicolo coinvolto. (pagina 7 della c.t.u.).
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Ricordato quanto precede, ed in riferimento ai motivi di lagnanza sviluppati nel gravame, deve convenirsi che, correttamente, il Giudice di prime cure, nel motivare la propria decisione, ha ritenuto che nulla, le due cc.tt.uu., avessero apportato al compendio probatorio nel senso di dare contezza delle ragioni prospettate in domanda.
Deve, in proposito evidenziarsi che non è in discussione l'evento in sé, ovvero l'impatto della vettura Smart con la barriera metallica posta sul ciglio della strada, né il fatto che il in seguito all'impatto, fosse Pt_1 stato balzato fuori dalla vettura procurandosi le gravi lesioni personali poi refertate e documentate, quanto piuttosto il fatto che, ciò fosse stato causato dalla manovra repentinamente posta in essere in dipendenza della imprudente ed illecita condotta di guida del conducente della vettura rimasta ignota, ovvero se la perdita di controllo della Smart non fosse invece dipeso da imperizia o distrazione dello stesso Pt_1
Sul punto le due cc.tt.uu. nulla possono aggiungere rispetto a quanto emerso dalle prove testimoniali denunciando, entrambe, ed esclusivamente la sussistenza di un rapporto di causalità tra i danni (fisici
11 e materiali) subiti dall'attore e dalla vettura in seguito ad un violento impatto con la barriera metallica.
Sul punto, contrariamente a quanto dedotto nei motivi di gravame, il primo Giudice (vedasi pagg. 4/5 della sentenza) ha ben motivato spiegando le ragioni per le quali, all'esito della compiuta istruttoria – e proprio sulla scorta degli altri elementi acquisiti nel corso del giudizio – ha ritenuto di rigettare la domanda esplicitando come le cc.tt.uu. “non avessero risolto la questione circa l'imputabilità soggettiva dell'evento”.
[Il Giudice di merito può disattendere le risultanze della CTU ma in tal caso deve motivare in ordine agli elementi di valutazione adottati nonché gli elementi probatori utilizzati per la decisione, specificando altresì le ragioni per cui abbia ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio. Cass. Civ. sez. III, 11 gennaio 2021, n. 200].
*****
Ai fini di una completa disamina della vicenda, appare opportuno rilevare, infine, che il procedimento penale apertosi contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Gela (n. 4514/2008 R.G.) venne archiviato anche in quanto la querela presentata da relativa alle lesioni Parte_2 personali riportate in occasione dell'incidente stradale verificatosi in territorio di Mazzarino in data 29.10.2006 “è da considerare senz'altro tardiva essendo decorsi ben due anni dagli accadimenti dei fatti, e dunque ampiamente decorso il termine di tre mesi previsto dalla legge” per come è dato leggere nella richiesta di archiviazione del 4.09.2008 a firma della
Dott. ssa Monia Di Marco, Procuratore della Repubblica di Gela. Pt_3
Anche tale elemento – ovvero la presentazione di una denuncia – querela a oltre due anni dai fatti – depone in senso negativo in ordine alla reale dinamica dell'evento, non essendo chiare le ragioni per le quali l'attore attese oltre due anni per la presentazione dell'atto querelatorio alle autorità così da rendere, quanto meno improba, (se non impossibile) la
12 ricerca di elementi che avrebbero ben potuto essere acquisti ove si fosse proceduto con celerità alle indagini.
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Quanto, infine, alla liquidazione degli importi per le spese di lite per come liquidate in sentenza, e ritenute eccessive dall'appellante, si osserva che detti importi, in considerazione del valore della domanda, determinato dall'entità del risarcimento richiesto (complessivamente, circa 550.000,00 euro) appaiono non solo corrispondenti ai criteri di cui al D.M. 55/2014 ma anzi liquidati entro i limiti dei minimi tariffari.
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In assenza di ulteriori elementi di valutazione la sentenza del Tribunale di Gela oggi gravata deve integralmente confermarsi.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 107/2022 resa dal Tribunale di Gela in data 23.02.2022 ed appellata da . Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata Compagnia le spese del presente grado del giudizio che liquida in €. 8.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante, il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, camera di consiglio dell'8 settembre 2025.
13 Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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