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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 49/2023 R.G., promossa da:
PA ER, CF , residente in [...]da Casauria ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via Conte di Ruvo, 143 presso lo studio DEAvv. Emanuela Mattucci (C.F. PEC C.F._2
con PEC comunicata all'Ordine Professionale di Email_1
Pescara, presso la quale si chiede trasmettersi le comunicazioni e le notificazioni) che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
Contro
incorporante la (partita IVA di Gruppo Controparte_1 CP_2
, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: P.IVA_1
numero , REA 2657480), con sede legale in Milano (MI), via Caldera n. P.IVA_2
21 e, per essa, in qualità di procuratrice (partita IVA di Controparte_3 Gruppo codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di P.IVA_1
Milano: numero , REA 1260400), con sede legale in Milano (MI), via P.IVA_3
Caldera n. 21, giusta procura per atto del Notaio dott. del 17/02/2023 Persona_1
(rep n. 76924 racc. n. 17956), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano il
20.2.2023 al n. 14343, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Del Zoppo del Foro di
Milano (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio C.F._3
sito a Milano (MI), Piazza Risorgimento n.
8. Si autorizza ad effettuare le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata e/o al fax n. 02.54115106 Email_2
APPELLATA
E
già mandataria con rappresentanza della NC Controparte_1 CP_4 [...]
; CP_5
APPELLATA CONTUMACE per la riforma della sentenza n. 2923/2022 resa dal Tribunale di Pescara pubblicata in data 06 dicembre 2022.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 14 gennaio 2025 ai sensi DEart.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione DEudienza con il deposito di note scritte e la Corte con ordinanza del 14.01.2025 tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ai sensi DEart. 190 c.p.c. di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 2923/2022 pubblicata in data 06 dicembre 2022, il Tribunale di
Pescara decideva in ordine alla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n.
235/2020 proposta da PA ER a cui era stato ingiunto di pagare, in favore della mandataria di della somma di € 25.785,97, CP_4 Parte_1
oltre interessi e spese della procedura, quale fideiussore della società Autoforniture
Casauria s.r.l. per l'adempimento di obbligazioni contratte dalla società verso la NC DETI (poi . Controparte_5
pag. 2/22 1.1) A sostegno della predetta domanda, l'opponente deduceva l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, l'illegittimità della pretesa creditoria per l'applicazione illegittima degli interessi ultralegali ed anatocistici, la nullità e l'indeterminatezza delle commissioni di disponibilità fondi e delle altre commissioni e spese addebitate nel corso del rapporto per mancanza di valida pattuizione,
l'illegittimità dello ius variandi laddove applicato ma non convenuto e/o previamente comunicato, l'usurarietà degli interessi convenuti sul finanziamento addebitato mensilmente sul conto corrente e la tardività DEazione intrapresa contro esso fideiussore.
1.2) Si costituiva in giudizio (già quale Controparte_6 CP_4
mandataria con rappresentanza di eccependo Controparte_5
l'infondatezza DEopposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese.
1.3) Si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale Controparte_3
cessionaria del credito da parte di confermando e facendo Controparte_5
proprie le istanze, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate da
[...]
e chiedendo l'estromissione dal giudizio della banca cedente Controparte_5 [...]
Controparte_5
1.4) Istruita la causa tramite la produzione documentale delle parti e disattesa la richiesta di CTU contabile, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2) La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Pescara rigettava l'opposizione per i motivi che seguono.
Il primo giudice, in via preliminare, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione della , quale cessionaria del credito, sulla base della produzione in Controparte_7
atti della G.U. del 5-10-2021 n. 118, parte seconda, da cui risultava che la
[...]
era stata cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di Controparte_8
Intesa San Paolo S.p.a., con l'elenco dei crediti ceduti, ivi compresa la posizione facente capo all'ER, nonché alla luce della dichiarazione di Intesa San Paolo DEavvenuta cessione a del credito derivante dalla posizione di sofferenza n. Controparte_3
pag. 3/22 9501/00000565, rapporto ceduto con il contratto di cessione menzionato nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U.
Quanto alla censura relativa alla insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, evidenziava la piena efficacia probatoria limitatamente al procedimento monitorio DEestratto di saldaconto ex art. 50 del d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385 (T.U.B.) e la sua sufficienza ai fini DEemissione del decreto ingiuntivo, mentre in ordine alla doglianza circa l'indebita applicazione di interessi usurari/ultralegali, ne rilevava la sua genericità, evidenziando in ogni caso come i tassi indicati nel contratto erano inferiori al tasso soglia del periodo.
Rigettava, inoltre, anche le contestazioni relative al criterio di capitalizzazione degli interessi, asseritamente pattuito in violazione DEart. 1283 e dei principi contenuti nella delibera CICR del 20000 TUB, sostenendo l'irrilevanza della circostanza per cui il tasso nominale degli interessi attivi coincidesse con quello effettivo, poiché, anche nell'ipotesi in cui i tassi degli interessi attivi a favore del cliente erano previsti in una misura minima, tale da poterli considerare meramente simbolici, ciò non poteva configurare alcuna violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, posto che la stessa non prevedeva una proporzionalità tra tassi di interessi attivi e passivi, né prevedeva che la misura del tasso attivo dovesse corrispondere ad una certa soglia, restando rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore.
Disattendeva, poi, la doglianza sull'asserito illegittimo esercizio dello ius variandi, in quanto genericamente formulata senza indicazione delle singole modifiche dei tassi di interesse e sull'applicazione illegittima della commissione disposizione fondi, in quanto contrattualmente indicata nelle condizioni economiche DEapertura di credito del
01.09.2014.
Quanto alla dedotta usurarietà degli interessi convenuti sul finanziamento addebitato mensilmente sul conto corrente, oltre ad evidenziarne l'estrema genericità, rilevava che l'opponente faceva riferimento ad una metodologia di calcolo erronea, fondata sull'inclusione, ai fini del calcolo del TEG contrattuale e del superamento del tasso soglia, della penale per estinzione anticipata e sulla sommatoria degli interessi moratori a quelli corrispettivi, nonostante la presa d'atto che il finanziamento era stato pag. 4/22 regolarmente estinto, con conseguente insussistenza delle condizioni necessarie per l'applicazione sia della penale per l'estinzione anticipata che degli interessi moratori.
Da ultimo, disattendeva l'eccepita inefficacia della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione (i diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale) clausola, secondo l'opponente, indeterminata e/o indeterminabile in quanto priva di un valido ed efficace termine, rilevando che nel contratto di fideiussione in atti veniva espressamente prevista una deroga all'art. 1957 c.c. e tale deroga doveva ritenersi pienamente valida in quanto la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento DEobbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, poteva essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti non contrastante contro alcun principio di ordine pubblico.
In conclusione, il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Appello: avverso la predetta sentenza proponeva appello PA ER per i motivi di seguito indicati:
3.1) Sul difetto di legittimazione ad intervenire della Controparte_3
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto individuata, legittima e provata la cessione del credito da parte di a deducendo che dall'esame dei documenti Controparte_5 Controparte_3
allegati all'atto di intervento in causa, il credito ceduto non risulterebbe sufficientemente individuato nell'estratto di cessione pubblicato in G.U. e, inoltre, che la dichiarazione della , oltre ad essere stata allegata tardivamente e Controparte_5
dunque inammissibile, conterrebbe una numerazione non corrispondente a quella presente nell'estratto conto ex art 50 TUB.
3.2) Illegittimità della statuizione impugnata quanto all'applicazione degli interessi ultralegali maggiori di quelli convenuti, trattandosi di conto corrente affidato.
Sotto tale aspetto, l'appellante ha contestato la decisione in ordine al mancato rilievo DEapplicazione degli interessi ultralegali maggiori di quelli convenuti, rappresentando pag. 5/22 che la banca avrebbe azionato un saldo per sconfinamenti in assenza di fido con interessi al 21,25% di tan e al 23,01% di Taeg, allorquando il conto era affidato con la previsione di altri interessi, più bassi e che sarebbero stati applicati gli interessi iniziali e di chiusura extra fido anche sul saldo conto a debito per “scoperto” volturato a sofferenza, nonostante l'affidamento. Ha contestato inoltre l'erroneità della decisione in ordine alla statuizione circa la genericità della doglianza ed ha eccepito che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, gli interessi debitori rivendicati con il monitorio per “sconfinamenti in assenza di fido”, nel contratto prodotto sub 3 al ricorso pari al 21,25% di Tan e al 23,00 % di Taeg, supererebbero il tasso soglia di usura del periodo, come emergente dal relativo decreto ministeriale di riferimento.
3.3) Illegittimità della pretesa creditoria rivendicata per illegittimità degli interessi anatocistici applicati. Illegittimità dello jus variandi laddove applicato ma non convenuto o previamente comunicato.
Al riguardo, ha eccepito l'erroneità della decisione in ordine alla illegittima applicazione degli interessi anatocistici, deducendo che la previsione di un tasso creditore allo 0,01% annullerebbe la condizione di reciprocità della pratica anatocistica in violazione DEart. 1283 cc e dei principi contenuti nella delibera CICR del 2000. Ha inoltre contestato l'illegittima applicazione dello ius variandi nel corso degli anni, rappresentando che nessun articolo del contratto prodotto in atti attribuirebbe tale facoltà alla banca appellata e comunque, nessuna comunicazione sull'esercizio dello jus variandi sarebbe stata previamente recapitata al correntista, con necessaria epurazione di ogni modifica praticata nel corso del rapporto.
3.4) Tardività DEazione intrapresa con il ricorso monitorio rispetto al fideiussore.
Sotto tale aspetto, ha eccepito che l'assenza di un termine specifico e concreto comporterebbe l'indeterminatezza e/o indeterminabilità della clausola convenuta all'art. 6 della fideiussione e, dunque, l'inefficacia della deroga convenuta all'art 1957 c.c.
3.5) Richiesta di riforma sulle spese.
Da ultimo, ha chiesto la riforma della sentenza anche in relazione alla condanna alle spese di lite di primo grado, argomentando che l'accoglimento del gravame non potrà che comportare l'accoglimento di tale richiesta di riforma, con conseguente condanna di controparti alla refusione integrale delle spese di lite anche di questo grado.
pag. 6/22 3.6) Si costituiva in giudizio, per effetto di scissione parziale stipulato inter partes in data 21.12.2022 innanzi al dr. Notaio in Milano, rep. n. 14657, racc. Persona_2
n. 7926, iscritto nel Registro delle Imprese di Milano in data 23.12.2022, CP_2
e, per essa, in qualità di procuratrice (allegando l'atto di Controparte_3
scissione del 21.12.2022), deducendo di essere beneficiaria da parte di
[...]
di un compendio di attività e passività come identificato nell'atto di Controparte_3
Cont scissione e, in particolare, dei crediti identificabili nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna Parte seconda n. 7 del 17.01.2023
(allegato in atti), eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità DEappello ai sensi DEart. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese di lite.
3.7) Non si costituiva in giudizio Controparte_1
3.8) La Corte rimetteva la causa in istruttoria per lo svolgimento di CTU escludendo dal conteggio ogni forma di capitalizzazione e di interessi ultralegali non pattuiti con sostituzione ex art. 117 TUB.
3.9) Con atto di costituzione e precisazione delle conclusioni per l'udienza del 14 gennaio 2025 si costituiva la quale socio incorporante la Controparte_9
riportandosi alle conclusioni in atti. CP_2
3.10) In sede di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale parte appellante eccepiva la mancanza di valida procura della nuova costituita
[...]
per essere in realtà la procura depositata in atti (All. D alla comparsa di Controparte_9
intervento) rilasciata in favore della Gemini s.p.a. e non della Controparte_9
4) Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente, stante la regolare notifica DEatto di impugnazione e la mancata costituzione in giudizio, deve dichiararsi la contumacia DEappellata Controparte_1
4.2 Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità DEappello sollevata dall'appellata per violazione DEart. 342 c.p.c., in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazioni dettate dalla Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della pag. 7/22 delibazione sull'inammissibilità DEappello (SS.UU. n. 27199/2017; Cass. n.
1935/2020).
4.3 Sempre in via preliminare, occorre vagliare l'eccezione di difetto di ius postulandi della e di legittimazione della incorporata dalla Controparte_9 CP_2
prima, sollevata dall'appellante nelle note di trattazione scritta e nella comparsa conclusionale.
Quanto alla prima eccezione la stessa deve essere disattesa in quanto dalla documentazione in atti (all. D e all. E della comparsa della Controparte_9
emerge la procura rilasciata correttamente alla Gemini s.p.a., precedente denominazione della Controparte_9
Quanto al difetto di legittimazione osserva la Corte che nella fattispecie in esame non si verte in una mera ipotesi di cessione di crediti in blocco, essendo stata perfezionata tra e una scissione parziale ai sensi e per gli CP_2 Controparte_3
effetti degli artt. 2506 e segg. c.c. con conseguente passaggio dei crediti a seguito della suddetta scissione.
Ciò detto, nel caso di specie risulta essere stato prodotto non solo l'estratto DEatto di scissione parziale del 21.12.2022 che identifica gli elementi patrimoniali, attivi e passivi, trasferiti dalla scissa alla scissionaria (laddove emerge che “gli organi amministrativi delle società di cui sopra ebbero a predisporre e ad approvare un progetto di scissione parziale…di a favore di da attuarsi Controparte_3 CP_2
mediante il trasferimento, in continuità di valori contabili, alla società beneficiaria del
Cont ramo d'azienda “ della Società Scindenda nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata , nell'insieme delle attività e passività comunque connesse alla prestazione dei predetti servizi riportate con la relativa valorizzazione al 31 dicembre 2021 (“Compendio Scisso”), analiticamente descritto nel par. 4 (Elementi patrimoniali da assegnare alla
Beneficiaria) del Progetto… La Scissione è finalizzata a separare l'attività di acquisto
Cont di crediti da quella della gestione dei crediti dei terzi, sinora accentrate entrambe sulla Società Scindenda;
la Scissione permetterà quindi di concentrare competenze specifiche e altamente specializzate relative alla gestione di portafogli di crediti non performing nella Società Beneficiaria e (ii) salvaguardare la redditività della linea di
pag. 8/22 gestione del recupero dei crediti non performing per conto terzi che rimarrà allocata presso la Società Scindenda”), ma anche la pubblicazione DEavviso di scissione sulla
G.U. parte seconda n. 7 del 17.01.2021, nella quale si legge che “ rende CP_2
noto di essersi resa beneficiaria, con effetto dal 31 dicembre 2022, ore 23:59 (la
"Data di Efficacia") - in forza di un atto di scissione parziale stipulato con
[...]
di un compendio di attività e passività (il "Compendio"), come Controparte_3
identificato nell'Atto di Scissione. In particolare, sono stati assegnati alla Beneficiaria i
Cont crediti come risultanti da apposita lista contenente i relativi codici rapporto
(identificativi dei crediti oggetto di cessione) pubblicata sul seguente sito internet https://www.mbcreditsolutions.it/it/operazioni-di-cessione. Sono esclusi dal Compendio tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ricompresi nell'Atto di Scissione. In conseguenza di quanto previsto dall'Atto di Scissione, a partire dalla Data di Efficacia, la Beneficiaria e' subentrata di pieno diritto alla Scissa nella titolarita' degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici ad essa assegnati e costituenti il Compendio, di guisa che la Beneficiaria possa continuare senza soluzione di continuita' nell'esercizio dei diritti ad essa assegnati per effetto della scissione”.
Certamente, il credito oggetto di causa per il quale vi è stata richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo n. 235/2020 concerne crediti deteriorati (NPL) e l'atto di scissione depositato in atti ai fini DEindividuazione del compendio aziendale trasferito, completa l'informativa da cui emerge l'inclusione del credito oggetto di causa.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
4.4 Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito il difetto di legittimazione DEappellata per l'asserita carenza di prova della cessione del Controparte_3
credito.
Al riguardo, si osserva come sia noto che la produzione del contratto di cessione del credito non sia affatto necessaria, in quanto la legittimazione a provare la titolarità del credito ceduto nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, ai sensi DEart. 58
TUB e della L. n.130/1999, per giurisprudenza consolidata, è fornita con la produzione DEavviso di pubblicazione in G.U; infatti, anche di recente si è riaffermato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione pag. 9/22 DEavviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”(cfr. Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 31188/2017). Nel caso di specie, si rileva che la società cessionaria odierna appellata ha ritualmente prodotto in giudizio, come da documentazione in atti, l'avviso di cessione di crediti pro- soluto e in blocco, unitamente all'elenco delle posizioni cedute, pubblicato nella G.U. della Repubblica TAna, Parte seconda n. 118 del 5.10.2021, dal quale si evince Co chiaramente che “ ha acquistato e ha ceduto a titolo Controparte_3
oneroso - pro soluto e in blocco con efficacia giuridica a partire dal 27 settembre 2021
(la "Data di Efficacia") e con trasferimento dei rischi e benefici economici a far data dal 31 dicembre 2020 - un portafoglio di crediti pecuniari, per capitale, interessi anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione) (i "Contratti di
Finanziamento") che, alla del 31 dicembre 2020 (la "Data di Cut-Off") ovvero a quella data eventualmente differente specificata di seguito, rispettano congiuntamente i seguenti criteri (i "Crediti"): (a) derivano da Contratti di
Finanziamento di titolarita' di (b) i cui debitori risultavano alla Controparte_5
Data di Cut-off classificati e segnalati come "sofferenze" o "inadempienze probabili" nella Centrale dei Rischi di NC d'TA da parte di ”. Controparte_11
Inoltre, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, ha reso disponibili l'elenco e i dati indicativi dei Crediti, di tal che a giudizio di questa Corte può ritenersi senza dubbio provata la titolarità della cessionaria attraverso la produzione del suddetto avviso di pubblicazione in G.U., come tale idoneo a consentire al debitore di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione. Del resto, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 21821/2023, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi DEart. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione DEavviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
pag. 10/22 recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Ne deriva che, conformemente all'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, a cui la Corte reputa di aderire, si ritiene sufficiente l'indicazione di categorie generali di identificazione dei crediti trasferiti ai fini della dimostrazione del trasferimento del credito oggetto di causa.
A tal fine da ultimo la Cassazione indica la possibilità di verificare l'inclusione del credito tra quelli ceduti in blocco anche attraverso la verifica e la valutazione degli atti prodotti in giudizio (Cass. ord. n. 21821/2023). A tale proposito, nel materiale probatorio in atti è presente, con rilevanza assorbente, la dichiarazione di Intesa San
Paolo DEavvenuta cessione a del credito derivante dalla posizione Controparte_3
di sofferenza n. 9501/00000565 e la Suprema Corte, di recente, con l'ordinanza del 16 aprile 2021 n. 10200 ha apprezzato la possibilità che la dichiarazione di cessione del credito sottoscritta dalla cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio è sufficiente a provare la titolarità del credito azionato dalla cessionaria e la sua produzione è ammissibile anche in appello (con ciò venendo meno l'eccezione DEappellante di inammissibilità e, dunque, di tardività di tale produzione documentale, asseritamente allegata alle note di trattazione scritta avversarie soltanto all'udienza del 30.11.2022 di primo grado).
Né vale sostenere, come eccepito dall'appellante, che la predetta numerazione non corrisponderebbe a quella presente sull'estratto conto atteso che il numero di NDG
0067797138000 presente nell'elenco crediti ceduti e a cui fa riferimento l'avviso sulla
G.U. corrisponde esattamente alla posizione di sofferenza n 9501/00000565, indicata nell'estratto conto ex art. 50 TUB (sub doc. 5 fascicolo di primo grado
[...]
del 05.01.2022 e ciò che individua il credito ceduto, come Controparte_3
correttamente dedotto dall'appellata, è il numero di sofferenza corrispondente al numero di NDG, sigla che indica il Numero Direzione Generale, identificativo del cliente, ad uso interno della banca.
pag. 11/22 In definitiva da un punto di vista processuale, trattandosi di cessione in blocco dei crediti, la prova della titolarità del credito è stata pienamente assolta attraverso le produzioni sopra richiamate effettuate dall'appellata (Cass. civ. Ord. n. 10200/21), con conseguente infondatezza della sollevata eccezione.
4.5 Il secondo motivo di appello, appare infondato limitatamente al superamento del tasso soglia.
Assume l'appellante che la banca avrebbe applicato interessi maggiori rispetto a quelli contrattualmente convenuti e superiori al tasso soglia di usura del periodo di riferimento.
Orbene, nel caso di specie la doglianza sollevata sul punto dall'opponente e odierno appellante si palesa generica, risolvendosi in una mera deduzione della circostanza eccepita, senza indicare in modo specifico in che misura e in quale periodo dello svolgimento concreto del rapporto bancario si sarebbe verificato il superamento delle soglie usurarie.
La Corte osserva che secondo quanto da ultimo indicato dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, la parte che eccepisce il superamento dei tassi soglia degli interessi ha un onere di allegazione specifico relativamente a tale eccezione: “il debitore…ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale” (Cass. Sent. S.U. n. 19597 del 19 settembre 2020).
In ogni caso, alla luce della documentazione in atti e contrariamente a quanto assunto dall'appellante, emerge chiaramente come nei rapporti bancari oggetto di causa i tassi di interesse risultano essere indicati in modo preciso e correttamente pattuiti e non risulti alcun superamento del tasso soglia usurario.
Ed invero, nel contratto di conto corrente del 26.03.2013 si prevede un tasso creditore debitore annuo nominale in assenza di fido per le somme utilizzate sconfinamenti sino a euro 1.500,00 del 21,2500% ed un tasso effettivo annuo pari al 23,0041%, mentre per gli sconfinamenti oltre i 1500,00 euro un tasso annuo nominale del 20,9375% e tasso effettivo annuo del 22,6395%, a fronte di un tasso soglia, secondo il decreto ministeriale per il periodo di riferimento gennaio-marzo 2013, del 23,2500 per scoperti senza pag. 12/22 affidamento fino a € 1.500,00 e del 22,9375 per scoperti senza affidamento oltre gli €
1.500,00; parimenti, il contratto di affidamento del 01.09.2014 prevede un tasso debitore nominale annuo pari al 8,9490% e un tasso effettivo annuo paria al 9,2538%, oltre a un tasso extrafido per aperture di credito fino a euro 5.000,00 pari al 17,3125% ed un tasso effettivo annuo pari al 18,4692%, oltre tasso extrafido per le aperture di credito di importo superiore a euro 5.000,00 pari a 15,75% oltre a tasso effettivo annuo pari a 16,7048%, a fronte di un tasso soglia, come previsto dal D.M. di riferimento (1° luglio – 30 settembre 2014), del 16,75% per l'ipotesi di apertura di credito in c/c oltre €
5.000,00 in assenza di sconfinamenti, del 23,85% per sconfinamenti fino a € 1.500 e del
22,8625% per sconfinamenti oltre € 1.500.
Né possono assumere rilevanza le eventuali variazioni nel corso dello svolgimento del rapporto, configurando pertanto un'ipotesi di usura sopravvenuta. A tal fine, si osserva che il tema DEusura sopravvenuta è stato di grande attualità fino all'intervento della nota sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 24675/2017 che ha escluso la rilevanza ai fini del giudizio di usurarietà di una modifica al ribasso dei tassi soglia dipendenti dalla mera fluttuazione dei tassi, i quali tuttavia risultassero leciti al momento della loro pattuizione. In particolare la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto che, sebbene relativo ad un contratto di mutuo, declinando un principio generale in materia di usura, risulta pacificamente applicabile anche ai contratti di conto corrente bancario, non potendosi procedere ad approcci differenziati secondo che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente: “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia DEusura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. S.U. n. 24675/2017). Tale pronuncia, nella sostanza, ha escluso la pag. 13/22 cosiddetta usura sopravvenuta, vale a dire l'illegittimità del tasso pattuito legittimamente ma divenuto in corso di rapporto superiore al tasso soglia di quel dato momento.
4.6 Infondato risulta essere l'ultimo motivo di doglianza, che viene per comodità espositiva trattato con precedenza rispetto ai restanti motivi di appello, relativo all'asserita indeterminatezza e/o indeterminabilità della clausola convenuta all'art. 6 della fideiussione per l'assenza di un termine specifico e concreto e, dunque, all'inefficacia della deroga convenuta all'art 1957 c.c., con conseguente inammissibilità DEazione monitoria intrapresa contro il garante in quanto tardiva rispetto ai termini previsti dall'art 1957 c.c.
Al riguardo, si rileva che nel contratto di fideiussione del 01.09.2014 in atti, al predetto art. 6 rubricato Permanenza DEobbligazione del fideiussore, viene espressamente prevista una clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essere debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che s'intende derogato), nel caso di specie specificamente sottoscritta, deroga di cui deve evidenziarsi la piena validità alla luce del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche di recente confermato, secondo cui “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento DEobbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore" (Cass. n. 2607/2024; Cass. n. 9379/2028; Cass. n. 9245/2007; Cass. n.
21867/2013). Ed ancora, si osserva che nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza DEobbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (Cass. n. 2607/2024; Cass. n.
16836/2015).
pag. 14/22 Vero è che quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (Dlgs. n.
206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, comma 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341, comma 2, c.c.) (Cass. n. 27558/2023), tuttavia nel caso di specie il Sig. ER, odierno appellante, oltre ad essere garante era anche amministratore e legale rappresentante (poi liquidatore) della Autoforniture Casauria S.r.l., come risulta dalla visura camerale prodotta nel fascicolo monitorio e certamente non può rivestire la qualifica di consumatore.
Né la fideiussione per cui è causa può essere ricondotta nell'ambito delle fideiussioni affette da nullità in quanto asseritamente conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI e vietate dalla NC D'TA con provvedimento n. 55/2005, dovendosi evidenziare come la garanzia per cui è causa risulta essere stata stipulata nel 2014 e dunque successivamente all'accertamento effettuato dalla NC d'TA col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza. Al riguardo la Corte ritiene di aderire all'orientamento secondo cui poiché con il provvedimento n. 55/2005 la NC d'TA non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. 287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario -senza, peraltro, che le stesse risultino necessarie o anche solo funzionali a garantire l'accesso al credito - ed è principalmente per tale ragione che la
NC d'TA aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002, avendo lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia DEobbligazione principale e degli atti estintivi della stessa -, il provvedimento n. 55/2005 della NC d'TA costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005)
pag. 15/22 esaminato dal provvedimento stesso (Cass. n. 13846/2019), e include anche i contratti
“a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a “monte”, stipulati anteriormente all'accertamento DEintesa distorsiva della concorrenza da parte della NC d'TA (Cass. n. 29810/2017). Ciò premesso, si concorda nel ritenere che
"... nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussioni omnibus, infatti, occorre effettuare un netto distinguo tra le cause (dette “follow on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 della NC d'TA e le cause (dette “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza DEillecito antitrust accertato, del provvedimento n. 55/2005 assunto dalla NC d'TA (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone” in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata DEallegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati. ..." (cfr. ex multis Tribunale di Napoli, Sentenza
n. 6478/2022), orientamento già condiviso da questa Corte in precedenti pronunce cui in questa sede s'intende dare continuità. Nel presente giudizio, che rientra nello schema delle cause “stand alone”, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione DEart. 2 comma 2 lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (artt. 2, 6, 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust, prova nel caso di specie del tutto mancante. Nel caso di specie non è neanche dedotto, né risulta provato, dagli opponenti che le parti non avrebbero dato corso al negozio fideiussorio in assenza delle clausole asseritamente colpite da nullità; risulta cioè mancante l'allegazione da parte DEopponente che quell'accordo, senza dette clausole, non sarebbe stato concluso;
nel caso in esame,
pag. 16/22 inoltre, non risulta effettuata alcuna produzione documentale, non rinvenendosi nella documentazione versata agli atti né il provvedimento della NC d'TA n. 55/2005, né il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003.
4.7 Parzialmente fondato è il terzo motivo d'appello.
L'appellante ha eccepito l'applicazione illegittima degli interessi anatocistici, deducendo che il contratto di apertura del conto corrente del 26.03.2013, prevedendo un tasso creditore pari allo 0,01% e uno debitore pari al 21,25% per sconfinamenti in assenza di fido, annullerebbe di fatto la condizione di reciprocità della pratica anatocistica in violazione DEart. 1283 cc e della delibera CICR del 2000, chiedendo a tal fine l'epurazione dal conto degli interessi anatocistici appresi dall'istituto dall'inizio del rapporto e sino alla sua chiusura, avvenuta il 22.05.2019, con addebito anche delle relative competenze. Osserva la Corte che nel contratto di c/c n. 10391661 stipulato in data del 26.03.2013 il tasso d'interesse creditore è stato pattuito nella misura dello
0,0100% sia come TAN (tasso nominale), che come TAE, (tasso effettivo), mentre, come visto, è stato pattuito un tasso d'interesse creditore annuo nominale in assenza di fido per le somme utilizzate sconfinamenti sino a euro 1.500,00 nella misura del
21,2500% ed un tasso effettivo annuo pari al 23,0041%, mentre per gli sconfinamenti oltre i 1500,00 euro un tasso annuo nominale pari al 20,9375% e tasso effettivo annuo pari al 22,6395%.
La censura è fondata.
Al riguardo, emerge chiaramente come la capitalizzazione sia stata prevista contrattualmente solo con riferimento agli interessi passivi, atteso che il tasso creditore pattuito, pari allo 0,0100% è equivalente al tasso effettivo creditore annuo, convenuto nella stessa misura.
L'art. 120 comma 2 TUB, nel testo vigente ratione temporis, successivo alla modifica introdotta col D.lgs. n. 242/1999, ha così disposto: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio DEattività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. L'art. 1 delib. CICR del 9 febbraio
2000 recita: «Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste
pag. 17/22 in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono». Il successivo art. 3, dopo aver prescritto, al primo comma, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al secondo comma, che «nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori». L'art. 6 della stessa delibera ha, infine, il seguente tenore: «I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». La delibera CICR, cui l'art. 120 comma 2 TUB. ha demandato la fissazione di «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa. Ed invero, le condizioni in presenza delle quali, a mente DEart. 120 comma 2 TUB, può operarsi la capitalizzazione degli interessi passivi sono indicate dal CICR e la cit. delibera del 9 febbraio 2000, dopo aver stabilito che gli interessi possono produrre a loro volta interessi «secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono» (art. 1 cit.), ha precisato che la capitalizzazione infrannuale esige l'indicazione del «valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione» (art. 6 cit.).
Una volta chiarito che l'indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) che non evidenzi l'incremento determinato dalla capitalizzazione non soddisfa quest'ultima condizione, è agevole comprendere che in una siffatta evenienza non risulta integrato uno dei presupposti cui l'art. 1 delibera CICR, in attuazione DEart. 120 comma 2 TUB, subordina la pratica DEanatocismo.
pag. 18/22 Tali principi risultano confermati da una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha ribadito “il principio (già enunciato da Cass. 190 febbraio 2022, n. 4321) secondo cui la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale DEinteresse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (cfr. Cass.
Sez. I Ordinanza del 22 luglio 2023 n. 18664).
In particolare la Corte spiegava che “l'indicazione in contratto di un tasso annuo effettivo DEinteresse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè l'indicazione di un tasso annuo DEinteresse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi – giacchè sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetto a capitalizzazione
– e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il citato art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto la pattuizione DEanatocismo”.
In altri termini, si vuole indicare che al fine di rendere effettiva (e quindi correttamente applicata) la capitalizzazione in regime di reciprocità risulta indispensabile che il tasso effettivo risulti in ogni caso superiore a quello annuo indicato e tale circostanza deve necessariamente sussistere tanto per gli interessi debitori (in ordine ai quali in effetti il requisito è stato soddisfatto) che per quelli creditori.
La conseguenza, in diritto, che deriva dal mancato rispetto di quanto esposto è che il regime della capitalizzazione, sebbene espressamente concordato in regime di reciprocità trimestrale, deve ritenersi nullo sicché nella determinazione del rapporto pag. 19/22 dare/avere deve escludersi l'applicazione di qualsivoglia modalità anatocistica, con conseguente nullità della relativa clausola contenuta nel contratto.
Al riguardo questa Corte ha fatto svolgere CTU in appello al fine di escludere nel ricalcolo del saldo dare e avere tra le parti ogni forma di capitalizzazione, pervenendo al risultato su cui si tornerà di seguito.
4.7.1 Quanto alla censura relativa all'applicazione illegittima dello ius variandi, asseritamente non convenuto e/o non previamente comunicato, la doglianza appare solo genericamente formulata, difettando una concreta e specifica indicazione della variazioni unilaterali che si assumono poste in essere in violazione della normativa vigente, atteso che è espressamente pattuita in entrambi i contratti in questione la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ius variandi) da parte DEistituto di credito (in particolare, all'art. 16 del contratto di conto corrente del 26.03.2013 e all'art. 6 del contratto di affidamento del 01.09.2014), rispetto alla quale non viene contestato in modo specifico quando come e con quali effetti sia avvenuta l'asserita modifica, vieppiù che la banca appellata ha comunicato al correntista ogni proposta di modifica unilaterale del contratto nel corso dei rapporti in essere, con indicazione della motivazione, come si evince dall'esame dagli estratti conti periodici versati in atti.
4.7.2 Fondata risulta tuttavia la doglianza relativa all'applicazione di interessi diversi da quanto pattuito, come emerso dall'elaborato della CTU svolta in appello, del tutto condivisa da questa Corte, nell'ambito della quale è stato accertato in alcuni periodi meglio nella stessa specificato l'applicazione di interessi diversi dal concordato, con corretta sostituzione in tali casi degli interessi di cui all'art. 117 TUB.
4.8 In accoglimento dei motivi di appello 4.7 e 4.7.2 pertanto deve aversi riferimento all'elaborato svolto in appello dal CTU, approfondito, esauriente e privo di contraddizioni, quindi pienamente condiviso da questa Corte, secondo il quale il saldo dare e avere tra le parti, esclusa ogni forma di capitalizzazione e sostituiti gli interessi, laddove applicati diversamente da quanto pattuito, con gli interessi ex art. 117 TUB, ammonta ad euro 15.700,70 a debito del correntista, diverso da quanto oggetto di decreto ingiuntivo opposto.
Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere parzialmente accolto e, in riforma della sentenza pag. 20/22 impugnata, deve accogliersi l'opposizione proposta da ER PA ed essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, con rideterminazione del saldo a debito del correntista di € 15.700,70.
Per l'effetto deve condannarsi ER PA al pagamento in favore DEappellata della somma come sopra indicata e rideterminata dal CTU, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo.
4.9 Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e pertanto considerato il parziale accoglimento DEappello, le stesse vanno compensate di 1/3 e poste per la restante parte in capo all'appellante PA ER, il tutto secondo liquidazione di cui in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria, non svolta in secondo grado.
Le spese di CTU, secondo la liquidazione già disposta, fermo il vincolo solidale tra le parti nei confronti del Consulente d'ufficio, si ripartiscono nel rapporto interno tra le parti costituite nella misura di 1/ 3 a carico della e di 2/3 a Controparte_9
carico di ER PA.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AL BE, contro la sentenza n. n. 2923/2022 emessa dal Tribunale di Pescara pubblicata in data 06 dicembre 2022, nei confronti di in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore, e mandataria di in Controparte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,così provvede:
• Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma DEimpugnata sentenza, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• Condanna ER PA al pagamento in favore della controparte di
[...]
€ 15.700,70, oltre interessi di legge dalla domanda Controparte_9
all'effettivo saldo;
• Condanna PA ER a rimborsare con Controparte_9
compensazione di 1/3 della somma, già disposta la compensazione, a pagamento in favore della controparte costituita di euro 3.385,00 oltre iva, cap e spese generali come per legge per il primo grado e di euro 2.694,00 oltre iva, cap e spese generali come per legge per il secondo grado;
pag. 21/22 • Condanna le parti costituite al pagamento delle spese di CTU, come già liquidate con decreto a parte, fermo il vincolo solidale tra le parti nei confronti del
Consulente d'ufficio, nella misura ripartita nel rapporto interno tra di loro in 1/ 3
a carico della e 2/3 a carico di ER PA. Controparte_9
Così deciso nella camera di consiglio in L'Aquila in data 15 aprile 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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