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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2024, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7058/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25.10.2024, assunto in decisione in data 2.12.2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Linda Sansonetti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cinisello Balsamo
(MI), Via Frova n. 3;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne Per_1 Per_2 cureranno l'educazione e l'istruzione, a norma dell'art. 155, comma II, c.c., come modificato dalla Legge
8 febbraio 2006, nr. 54, e resteranno collocati presso l'abitazione materna sita in Via Guardi, 4 int. 2 condotta in locazione con contratto intestato alla Sig.ra e con canone di locazione pari ad € Pt_1
650,00= mensili comprensivo di spese;
2. Il Sig. si è già trasferito da tempo presso un'abitazione sita in Cinisello Balsamo, Via Parte_2
Masaccio n. 3, anch'essa condotta in locazione con contratto a lui intestato e canone mensile di € 300,00= comprensivo di spese;
3. Il padre avrà il diritto di vedere i figli secondo le modalità ed i tempi che verranno concordati fra i genitori, anche con riferimento ai turni di lavoro del padre, ma, in ogni caso, non meno dei tempi di seguito riportati:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 11.00 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, considerando che il padre inizia la settimana con il secondo turno lavorativo (dalle 12.30 alle ore
20);
- due pomeriggi infrasettimanali (tendenzialmente il martedì ed il giovedì), dall'uscita di scuola, senza pernottamento e con riconsegna alla madre entro le ore 21.00/21.30 nella settimana in cui il padre svolge il primo turno;
- durante le vacanze estive e trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con Per_1 Per_2 il padre che si impegna a portarli in villeggiatura almeno una settimana, da svolgersi nel periodo di sospensione dell'attività scolastica (metà giugno/metà settembre) Per le restanti vacanze estive i genitori valuteranno congiuntamente l'eventuale frequentazione di centri estivi ed affini, in ogni caso i genitori si impegnano a trovare l'intesa relativa alle vacanze estive entro fine aprile di ciascun anno;
- le vacanze scolastiche di Natale potranno essere trascorse dal 23 al 30dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ove possibile alternativamente, di anno in anno, con i rispettivi genitori;
tuttavia, le parti terranno conto delle ferie/chiusure aziendali di ciascuna. In ogni caso il giorno della Vigilia di Natale ed il giorno di Natale oppure Natale e Santo Stefano verranno trascorsi con l'uno o con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza;
- per le vacanze scolastiche di Pasqua, di Carnevale e per tutte le restanti festività, i figli trascorreranno le festività con l'uno o con l'altro genitore seguendo il principio dell'alternanza. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori, purché le modifiche siano compatibili con l'interesse primario dei figli.
4. Entrambi i genitori, per il tempo in cui i figli staranno con l'altro genitore, potranno chiamarli per telefono. I genitori si obbligano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria residenza nonché a comunicare eventuali spostamenti che intendano compiere con i minori allorché presuppongano un pernottamento fuori casa.
5. I genitori s'impegnano a garantire, sempre e comunque, ai minori la frequentazione dei parenti dell'altro e s'impegnano altresì a sostenere e a garantire gli interessi extrascolastici (attività sportive, hobbies, etc.) dei figli, accompagnandoli e ritirandoli nel rispetto degli orari stabiliti, ad accompagnarli alle visite mediche nonché ad aiutarli nello svolgimento dei compiti scolastici.
6. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento di entrambi i figli, la somma di € 300,00= mensili, rivalutabile ai sensi degli indici ISTAT, per 11 mensilità (escluso il mese in cui i ragazzi trascorreranno almeno una settimana di villeggiatura con il padre), da corrispondersi entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: [...].
7. Il Sig. acconsente a che l'assegno unico universale venga percepito al 100% dalla Sig.ra Parte_2
fatta eccezione per il mese in cui i ragazzi trascorreranno le vacanze estive con il padre: Parte_1 la Sig.ra provvederà a bonificare l'importo mensile percepito dall' sul C/C del Sig. Pt_1 CP_1 Pt_2 utilizzando le seguenti coordinate [...];
8. Le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
a tale proposito le parti dichiarano di essere concordi nell'applicare le “Linee Guida” in vigore presso Codesto
Tribunale (prot. n. 2067 del 7/05/2018), che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, nonché di osservarne le indicazioni anche per quel che concerne i tempi di rimborso al genitore anticipatario e le modalità di comunicazione scritta delle spese per le quali è richiesta, con l'onere di comunicare l'eventuale dissenso scritto entro i termini ivi indicati poiché in mancanza la spesa di intenderà approvata. Il rimborso delle spese straordinarie a favore della madre avverrà utilizzando le stesse coordinate bancarie sopra indicate.
9. Per le spese straordinarie di , i Signori e di comune accordo, Per_2 Parte_2 Parte_1 potranno anche prelevare dal libretto di deposito intestato al minore e con firma congiunta di entrambi i genitori, sul quale viene versata mensilmente la somma di € 250,00= circa erogata dall' a titolo di CP_1 invalidità per la patologia da cui è affetto il minore (Malformazione di Chiari).
10. Le parti si danno il reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per i figli minori. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono nati Parte_1 Parte_2
in data 29.5.2012 e , in data 12.7.2015. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 29.5.2012 e , 12.7.2015) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 25.10.2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.12.2024
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25.10.2024, assunto in decisione in data 2.12.2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Linda Sansonetti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cinisello Balsamo
(MI), Via Frova n. 3;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne Per_1 Per_2 cureranno l'educazione e l'istruzione, a norma dell'art. 155, comma II, c.c., come modificato dalla Legge
8 febbraio 2006, nr. 54, e resteranno collocati presso l'abitazione materna sita in Via Guardi, 4 int. 2 condotta in locazione con contratto intestato alla Sig.ra e con canone di locazione pari ad € Pt_1
650,00= mensili comprensivo di spese;
2. Il Sig. si è già trasferito da tempo presso un'abitazione sita in Cinisello Balsamo, Via Parte_2
Masaccio n. 3, anch'essa condotta in locazione con contratto a lui intestato e canone mensile di € 300,00= comprensivo di spese;
3. Il padre avrà il diritto di vedere i figli secondo le modalità ed i tempi che verranno concordati fra i genitori, anche con riferimento ai turni di lavoro del padre, ma, in ogni caso, non meno dei tempi di seguito riportati:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 11.00 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, considerando che il padre inizia la settimana con il secondo turno lavorativo (dalle 12.30 alle ore
20);
- due pomeriggi infrasettimanali (tendenzialmente il martedì ed il giovedì), dall'uscita di scuola, senza pernottamento e con riconsegna alla madre entro le ore 21.00/21.30 nella settimana in cui il padre svolge il primo turno;
- durante le vacanze estive e trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con Per_1 Per_2 il padre che si impegna a portarli in villeggiatura almeno una settimana, da svolgersi nel periodo di sospensione dell'attività scolastica (metà giugno/metà settembre) Per le restanti vacanze estive i genitori valuteranno congiuntamente l'eventuale frequentazione di centri estivi ed affini, in ogni caso i genitori si impegnano a trovare l'intesa relativa alle vacanze estive entro fine aprile di ciascun anno;
- le vacanze scolastiche di Natale potranno essere trascorse dal 23 al 30dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ove possibile alternativamente, di anno in anno, con i rispettivi genitori;
tuttavia, le parti terranno conto delle ferie/chiusure aziendali di ciascuna. In ogni caso il giorno della Vigilia di Natale ed il giorno di Natale oppure Natale e Santo Stefano verranno trascorsi con l'uno o con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza;
- per le vacanze scolastiche di Pasqua, di Carnevale e per tutte le restanti festività, i figli trascorreranno le festività con l'uno o con l'altro genitore seguendo il principio dell'alternanza. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori, purché le modifiche siano compatibili con l'interesse primario dei figli.
4. Entrambi i genitori, per il tempo in cui i figli staranno con l'altro genitore, potranno chiamarli per telefono. I genitori si obbligano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria residenza nonché a comunicare eventuali spostamenti che intendano compiere con i minori allorché presuppongano un pernottamento fuori casa.
5. I genitori s'impegnano a garantire, sempre e comunque, ai minori la frequentazione dei parenti dell'altro e s'impegnano altresì a sostenere e a garantire gli interessi extrascolastici (attività sportive, hobbies, etc.) dei figli, accompagnandoli e ritirandoli nel rispetto degli orari stabiliti, ad accompagnarli alle visite mediche nonché ad aiutarli nello svolgimento dei compiti scolastici.
6. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento di entrambi i figli, la somma di € 300,00= mensili, rivalutabile ai sensi degli indici ISTAT, per 11 mensilità (escluso il mese in cui i ragazzi trascorreranno almeno una settimana di villeggiatura con il padre), da corrispondersi entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: [...].
7. Il Sig. acconsente a che l'assegno unico universale venga percepito al 100% dalla Sig.ra Parte_2
fatta eccezione per il mese in cui i ragazzi trascorreranno le vacanze estive con il padre: Parte_1 la Sig.ra provvederà a bonificare l'importo mensile percepito dall' sul C/C del Sig. Pt_1 CP_1 Pt_2 utilizzando le seguenti coordinate [...];
8. Le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
a tale proposito le parti dichiarano di essere concordi nell'applicare le “Linee Guida” in vigore presso Codesto
Tribunale (prot. n. 2067 del 7/05/2018), che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, nonché di osservarne le indicazioni anche per quel che concerne i tempi di rimborso al genitore anticipatario e le modalità di comunicazione scritta delle spese per le quali è richiesta, con l'onere di comunicare l'eventuale dissenso scritto entro i termini ivi indicati poiché in mancanza la spesa di intenderà approvata. Il rimborso delle spese straordinarie a favore della madre avverrà utilizzando le stesse coordinate bancarie sopra indicate.
9. Per le spese straordinarie di , i Signori e di comune accordo, Per_2 Parte_2 Parte_1 potranno anche prelevare dal libretto di deposito intestato al minore e con firma congiunta di entrambi i genitori, sul quale viene versata mensilmente la somma di € 250,00= circa erogata dall' a titolo di CP_1 invalidità per la patologia da cui è affetto il minore (Malformazione di Chiari).
10. Le parti si danno il reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per i figli minori. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono nati Parte_1 Parte_2
in data 29.5.2012 e , in data 12.7.2015. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 29.5.2012 e , 12.7.2015) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 25.10.2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.12.2024
Il Presidente est.
Claudia Bonomi