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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, all'udienza del 14/01/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, ecce-zioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.429
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1400/24 RG Lav
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv. Marco Lanari e Francesco Chiofalo
e
Controparte_1
rappresentata dagli avv. Anita Moglia, Luigi Angiello, Tommaso Zamboni e Benedetta
Angiello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, assunto da parte resistente in data 15.9.2008 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e adibito a mansioni di “carico e scarico di merce surgelata e congelata”, è stato licenziato per “giusta causa” con lettera del 06.03.2024 per essere stato assente dal lavoro senza alcuna giustificazione dal 2.01.2024 al 15.01.2024.
2. Il lavoratore si difende sotto diversi aspetti, deducendo che il licenziamento sarebbe pagina 1 di 6 nullo per discriminatorietà, in quanto irrogato in relazione alle condizioni di salute del ricorrente (peraltro cagionate dalla stessa parte datoriale) e/o illegittimo per mancanza o, comunque, per mancata comunicazione della contestazione e/o per mancanza della giusta causa, ovvero per insussistenza del fatto contestato ovvero ancora perché il datore di lavoro avrebbe manifestato con la sua riammissione al lavoro dopo il rientro la mancanza della «volontà espulsiva», e perché il fatto rientrerebbe tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dell'art.2119 cc mentre «nel caso di specie, nemmeno era affisso presso gli uffici il codice disciplinare» ; lamentando, in ulteriore subordine, il mancato percipimento dell'indennità di mancato preavviso.
3. Ciò premesso, appare opportuno, per ragioni espositive, occuparsi in primo luogo della questione relativa alla mancanza o, comunque, alla mancata comunicazione della contestazione.
3.1. Come è noto, la presunzione di conoscenza di un atto ex art. 1335 c.c. - nella specie la lettera di contestazione – si ha nel momento in cui l'atto è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, (Cass.8943/20, 19524/19)
3.2. Ebbene, nel caso che ci occupa dalla documentazione allegata da parte resistente emerge che:
- in data 09.01.2024, ha inviato una prima contestazione disciplinare al CP_1
sig. all'indirizzo Corso Umberto I n.28 a Castelplanio, rilevando Pt_1
l'ingiustificata assenza dal lavoro di quest'ultimo a partire dal 02.01.2024;
- in data 14.01.2024, la raccomandata era tornata al mittente in quanto il destinatario era irreperibile al predetto indirizzo (doc. n. 6);
- in data 15.01.2024, ha quindi inviato la contestazione disciplinare per CP_1
assenza ingiustificata dal 02.01.2024 al 15.01.2024 al nuovo indirizzo di via
Ribichini n. 5 Castelplanio comunicato dal sign. (doc. n. 7); Pt_1
- in data 28.02.2024 la raccomandata era tornata al mittente per compiuta pagina 2 di 6 giacenza (doc. n.7).
3.4 A fronte di ciò, pertanto, deve quindi escludersi la mancata comunicazione della contestazione disciplinare addotta dalla parte ricorrente (la quale del resto non ha più insistito sul punto dopo la produzione dei citati documenti).
4. Passando ora all'esame delle ulteriori doglianze di parte ricorrente, quest'ultima deduce che il licenziamento sarebbe illegittimo per mancanza della giusta causa ovvero per insussistenza del fatto contestato ovvero ancora perché il fatto rientrerebbe tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del CCNL e del codice disciplinare, comunque non affisso.
4.1. Invero, posto che non appare contestato dalle parti che il ricorrente si sia assentato dal 02.01.2024 al 15.01.2024 e che il datore di lavoro può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, incombe sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo: e nel caso che ci occupa tale onere non può ritenersi assolto.
4.1.1. In particolare, nell'escussione testi del 07.01.2025, il teste di parte resistente, capo reparto presso la ha affermato che Testimone_1 CP_1
il ricorrente gli aveva chiesto “le ferie solo fino al 31 dicembre 2023” e che
“doveva tornare il 2 gennaio”, precisando di escludere che le avrebbe chieste al sig. suo superiore, posto che a quest'ultima vanno chieste solo Parte_2
se superano i 15 giorni. Affermazione, quest'ultima, confermata anche dallo stesso sig. responsabile di produzione. Parte_2
4.1.2. In aggiunta, il teste di parte ricorrente, collega del sig. Testimone_2
ha dichiarato di non sapere il periodo di ferie da questi richiesto, Pt_1
specificando che lui le ferie le chiede “al capo, cioè a o Testimone_1
Persona_1
4.1.3. Soltanto dall'escussione della teste figlia del ricorrente, Testimone_3
sembrerebbe emergere una possibile spiegazione dell'assenza in questione, che tuttavia, come si dirà a breve, non appare idonea a giustificarla. La teste,
pagina 3 di 6 infatti, ha dichiarato: “ricordo che mio padre in mia presenza ha parlato al telefono con il signore che era qui prima di me;
la telefonata Testimone_2
la fece il fratello di mio padre che era in Italia e conosce , era con lui Tes_2
e l'ha passato a mio padre;
disse a mio padre che gli avevano Tes_2
concesso di rimanere una settimana in più; eravamo in Tunisia, era circa la fine di dicembre”.
4.1.4. Ebbene, dal successivo confronto tra i testi e Testimone_3 Tes_2
quest'ultimo ha negato di aver parlato al telefono con il ricorrente,
[...]
puntualizzando che aveva solo sentito dire in reparto che gli avevano dato un'altra settimana di ferie, mentre ha affermato di non essere Testimone_3
sicura che quella al telefono fosse la voce del collega del padre.
4.1.5. Ciò posto, in ogni caso, tale versione dei fatti non è idonea a giustificare l'assenza non giustificata del ricorrente. Il collega, infatti, anche a voler supporre che effettivamente abbia detto al di aver sentito che a Pt_1
quest'ultimo era stata concessa un'ulteriore settimana di ferie, non aveva alcun titolo per dare una siffatta comunicazione, né, ben che meno, era autorizzato a concedere lui il permesso.
4.1.6. Peraltro, siffatta ricostruzione, emersa solo in sede di escussione testi, non era stata affatto dedotta nel ricorso introduttivo, per cui non sarebbe neppure idonea a fondare la decisione;
si rileva infatti sul punto che le deduzioni attoree erano ben diverse, oltre che contradditorie, laddove nel ricorso il lavoratore prima afferma che «la parte datoriale» gli avrebbe «imposto di usufruire delle ferie» e poi invece ( capitoli 10 e 11) che erano «stati concessi
…dalla parte datoriale e comunicati dal Sig. e poi invece Testimone_1
«comunicati dal collega del Sig. il Sig. : nessun accenno Pt_1 Per_2
all'ulteriore collega (e teste ) e quindi ad una sua (implicita) Testimone_2
legittimazione sulla quale la controparte avrebbe dovuto essere messa in grado tempestivamente di contraddire.
pagina 4 di 6 4.1.7. A ciò si aggiunga che ha affermato di aver sentito che al Testimone_3
padre era stata concessa una settimana in più di ferie, ma il sig. si è Pt_1
invero assentato per ben due settimane (e, dunque, anche nella settimana successiva rispetto a quella cui fa riferimento la teste) mentre, sia per il contratto collettivo Nazionale che per quello Provinciale (doc.17 allegato al ricorso e doc.14 di parte resistente), sono sufficienti soltanto 3 gg consecutivi di assenza ingiustificata per integrare il licenziamento per giusta causa.
4.2. Con riguardo poi all'affissione del codice disciplinare, dalle testimonianze assunte
(in particolare, emerge che tale codice, Testimone_4 Testimone_5
consistente “in due fogli formati A4 che contengono il relativo estratto sia del
Contratto Nazionale che del Contratto provinciale”, è collocato “nelle bacheche ufficiali che si trovano nelle mense”.
5. Il fatto che la Società abbia consentito la continuazione del rapporto nel lasso di tempo tra la spedizione della contestazione e l'atto di licenziamento (periodo di durata complessiva limitata e che oltretutto, per quanto risulta dagli atti, si è prolungato per fatto addebitabile al dipendente, il quale non ha comunicato a tempo debito il proprio cambio di residenza) si rileva che la sospensione cautelare non è un dovere ma una facoltà del datore il lavoro, e che in fattispecie analoghe alla presente il pregiudizio al datore di lavoro non inerisce alla presenza in azienda del lavoratore
(che sia dimostrato per esempio, incline al furto o a comportamenti violenti) ma, al contrario, alla possibilità di sue assenze imprevedibili ed arbitrarie.
6. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla nullità del licenziamento per discriminatorietà, in quanto irrogato in relazione alle condizioni di salute del ricorrente che sarebbero state cagionate dalla stessa parte datoriale, occorre anzitutto rilevare che il licenziamento per discriminatorietà richiede ex art. 1345 c.c. la natura unica e determinante del motivo illecito che, nella specie, è invece da escludersi in ragione di quanto accertato nel presente giudizio e cioè la sussistenza di una giusta causa di licenziamento per assenza ingiustificata dal lavoro dal 02.01.2024 al pagina 5 di 6 15.01.2024. La sussistenza di giusta causa esclude quindi che possa affermarsi che il licenziamento sia stato «esclusivamente» determinato (ex art.1345 cc) dal presunto motivo illecito invocato (pertanto, senza possibile esito) dal lavoratore.
7. La decisione sulle le spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA il ricorrente, in favore della Società convenuta, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.600,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona il 14/01/2025
IL GIUDICE A. De Sabbata
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. d.ssa Elisa Gerdevic
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, all'udienza del 14/01/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, ecce-zioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.429
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1400/24 RG Lav
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv. Marco Lanari e Francesco Chiofalo
e
Controparte_1
rappresentata dagli avv. Anita Moglia, Luigi Angiello, Tommaso Zamboni e Benedetta
Angiello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, assunto da parte resistente in data 15.9.2008 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e adibito a mansioni di “carico e scarico di merce surgelata e congelata”, è stato licenziato per “giusta causa” con lettera del 06.03.2024 per essere stato assente dal lavoro senza alcuna giustificazione dal 2.01.2024 al 15.01.2024.
2. Il lavoratore si difende sotto diversi aspetti, deducendo che il licenziamento sarebbe pagina 1 di 6 nullo per discriminatorietà, in quanto irrogato in relazione alle condizioni di salute del ricorrente (peraltro cagionate dalla stessa parte datoriale) e/o illegittimo per mancanza o, comunque, per mancata comunicazione della contestazione e/o per mancanza della giusta causa, ovvero per insussistenza del fatto contestato ovvero ancora perché il datore di lavoro avrebbe manifestato con la sua riammissione al lavoro dopo il rientro la mancanza della «volontà espulsiva», e perché il fatto rientrerebbe tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dell'art.2119 cc mentre «nel caso di specie, nemmeno era affisso presso gli uffici il codice disciplinare» ; lamentando, in ulteriore subordine, il mancato percipimento dell'indennità di mancato preavviso.
3. Ciò premesso, appare opportuno, per ragioni espositive, occuparsi in primo luogo della questione relativa alla mancanza o, comunque, alla mancata comunicazione della contestazione.
3.1. Come è noto, la presunzione di conoscenza di un atto ex art. 1335 c.c. - nella specie la lettera di contestazione – si ha nel momento in cui l'atto è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, (Cass.8943/20, 19524/19)
3.2. Ebbene, nel caso che ci occupa dalla documentazione allegata da parte resistente emerge che:
- in data 09.01.2024, ha inviato una prima contestazione disciplinare al CP_1
sig. all'indirizzo Corso Umberto I n.28 a Castelplanio, rilevando Pt_1
l'ingiustificata assenza dal lavoro di quest'ultimo a partire dal 02.01.2024;
- in data 14.01.2024, la raccomandata era tornata al mittente in quanto il destinatario era irreperibile al predetto indirizzo (doc. n. 6);
- in data 15.01.2024, ha quindi inviato la contestazione disciplinare per CP_1
assenza ingiustificata dal 02.01.2024 al 15.01.2024 al nuovo indirizzo di via
Ribichini n. 5 Castelplanio comunicato dal sign. (doc. n. 7); Pt_1
- in data 28.02.2024 la raccomandata era tornata al mittente per compiuta pagina 2 di 6 giacenza (doc. n.7).
3.4 A fronte di ciò, pertanto, deve quindi escludersi la mancata comunicazione della contestazione disciplinare addotta dalla parte ricorrente (la quale del resto non ha più insistito sul punto dopo la produzione dei citati documenti).
4. Passando ora all'esame delle ulteriori doglianze di parte ricorrente, quest'ultima deduce che il licenziamento sarebbe illegittimo per mancanza della giusta causa ovvero per insussistenza del fatto contestato ovvero ancora perché il fatto rientrerebbe tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del CCNL e del codice disciplinare, comunque non affisso.
4.1. Invero, posto che non appare contestato dalle parti che il ricorrente si sia assentato dal 02.01.2024 al 15.01.2024 e che il datore di lavoro può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, incombe sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo: e nel caso che ci occupa tale onere non può ritenersi assolto.
4.1.1. In particolare, nell'escussione testi del 07.01.2025, il teste di parte resistente, capo reparto presso la ha affermato che Testimone_1 CP_1
il ricorrente gli aveva chiesto “le ferie solo fino al 31 dicembre 2023” e che
“doveva tornare il 2 gennaio”, precisando di escludere che le avrebbe chieste al sig. suo superiore, posto che a quest'ultima vanno chieste solo Parte_2
se superano i 15 giorni. Affermazione, quest'ultima, confermata anche dallo stesso sig. responsabile di produzione. Parte_2
4.1.2. In aggiunta, il teste di parte ricorrente, collega del sig. Testimone_2
ha dichiarato di non sapere il periodo di ferie da questi richiesto, Pt_1
specificando che lui le ferie le chiede “al capo, cioè a o Testimone_1
Persona_1
4.1.3. Soltanto dall'escussione della teste figlia del ricorrente, Testimone_3
sembrerebbe emergere una possibile spiegazione dell'assenza in questione, che tuttavia, come si dirà a breve, non appare idonea a giustificarla. La teste,
pagina 3 di 6 infatti, ha dichiarato: “ricordo che mio padre in mia presenza ha parlato al telefono con il signore che era qui prima di me;
la telefonata Testimone_2
la fece il fratello di mio padre che era in Italia e conosce , era con lui Tes_2
e l'ha passato a mio padre;
disse a mio padre che gli avevano Tes_2
concesso di rimanere una settimana in più; eravamo in Tunisia, era circa la fine di dicembre”.
4.1.4. Ebbene, dal successivo confronto tra i testi e Testimone_3 Tes_2
quest'ultimo ha negato di aver parlato al telefono con il ricorrente,
[...]
puntualizzando che aveva solo sentito dire in reparto che gli avevano dato un'altra settimana di ferie, mentre ha affermato di non essere Testimone_3
sicura che quella al telefono fosse la voce del collega del padre.
4.1.5. Ciò posto, in ogni caso, tale versione dei fatti non è idonea a giustificare l'assenza non giustificata del ricorrente. Il collega, infatti, anche a voler supporre che effettivamente abbia detto al di aver sentito che a Pt_1
quest'ultimo era stata concessa un'ulteriore settimana di ferie, non aveva alcun titolo per dare una siffatta comunicazione, né, ben che meno, era autorizzato a concedere lui il permesso.
4.1.6. Peraltro, siffatta ricostruzione, emersa solo in sede di escussione testi, non era stata affatto dedotta nel ricorso introduttivo, per cui non sarebbe neppure idonea a fondare la decisione;
si rileva infatti sul punto che le deduzioni attoree erano ben diverse, oltre che contradditorie, laddove nel ricorso il lavoratore prima afferma che «la parte datoriale» gli avrebbe «imposto di usufruire delle ferie» e poi invece ( capitoli 10 e 11) che erano «stati concessi
…dalla parte datoriale e comunicati dal Sig. e poi invece Testimone_1
«comunicati dal collega del Sig. il Sig. : nessun accenno Pt_1 Per_2
all'ulteriore collega (e teste ) e quindi ad una sua (implicita) Testimone_2
legittimazione sulla quale la controparte avrebbe dovuto essere messa in grado tempestivamente di contraddire.
pagina 4 di 6 4.1.7. A ciò si aggiunga che ha affermato di aver sentito che al Testimone_3
padre era stata concessa una settimana in più di ferie, ma il sig. si è Pt_1
invero assentato per ben due settimane (e, dunque, anche nella settimana successiva rispetto a quella cui fa riferimento la teste) mentre, sia per il contratto collettivo Nazionale che per quello Provinciale (doc.17 allegato al ricorso e doc.14 di parte resistente), sono sufficienti soltanto 3 gg consecutivi di assenza ingiustificata per integrare il licenziamento per giusta causa.
4.2. Con riguardo poi all'affissione del codice disciplinare, dalle testimonianze assunte
(in particolare, emerge che tale codice, Testimone_4 Testimone_5
consistente “in due fogli formati A4 che contengono il relativo estratto sia del
Contratto Nazionale che del Contratto provinciale”, è collocato “nelle bacheche ufficiali che si trovano nelle mense”.
5. Il fatto che la Società abbia consentito la continuazione del rapporto nel lasso di tempo tra la spedizione della contestazione e l'atto di licenziamento (periodo di durata complessiva limitata e che oltretutto, per quanto risulta dagli atti, si è prolungato per fatto addebitabile al dipendente, il quale non ha comunicato a tempo debito il proprio cambio di residenza) si rileva che la sospensione cautelare non è un dovere ma una facoltà del datore il lavoro, e che in fattispecie analoghe alla presente il pregiudizio al datore di lavoro non inerisce alla presenza in azienda del lavoratore
(che sia dimostrato per esempio, incline al furto o a comportamenti violenti) ma, al contrario, alla possibilità di sue assenze imprevedibili ed arbitrarie.
6. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla nullità del licenziamento per discriminatorietà, in quanto irrogato in relazione alle condizioni di salute del ricorrente che sarebbero state cagionate dalla stessa parte datoriale, occorre anzitutto rilevare che il licenziamento per discriminatorietà richiede ex art. 1345 c.c. la natura unica e determinante del motivo illecito che, nella specie, è invece da escludersi in ragione di quanto accertato nel presente giudizio e cioè la sussistenza di una giusta causa di licenziamento per assenza ingiustificata dal lavoro dal 02.01.2024 al pagina 5 di 6 15.01.2024. La sussistenza di giusta causa esclude quindi che possa affermarsi che il licenziamento sia stato «esclusivamente» determinato (ex art.1345 cc) dal presunto motivo illecito invocato (pertanto, senza possibile esito) dal lavoratore.
7. La decisione sulle le spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA il ricorrente, in favore della Società convenuta, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.600,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona il 14/01/2025
IL GIUDICE A. De Sabbata
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. d.ssa Elisa Gerdevic
pagina 6 di 6