Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5532 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 24452/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 04/06/2025, alle ore 09,00 nella 13 SEZIONE civile del
Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Stefania Starace, è chia- mata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
E' presente l'avv. DARIO ABBRUZZESE DARIO, per l'attore, il quale conclude chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a fronte dell'appuntamento fissato in favore del ricorrente dalla Questura di
Napoli per il giorno 14.5.2025.
Nessuno è presente per il convenuto.
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa. L'istante si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a preleva- re l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di uf- ficio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Stefania Starace, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato in [...] in data [...], rapp.to e dife- Parte_1
so dall'avv.to Dario Abbruzzese, presso il cui studio, sito a Napoli alla via
Pasquale Baffi n. 2, è elett.nte domiciliato in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a
Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024 il ricorrente sosteneva di essere un cittadino del Pakistan e di essere giunto sul territorio nazionale per esse- re fuggito dal proprio paese di origine, a causa di una drammatica vicenda personale e dell'aggravarsi della situazione generale in termini di violenza, instabilità e sicurezza. Asseriva di avere manifestato tramite il proprio di- fensore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, e che, pur avendo inviato, tramite
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il proprio difensore, il 17.09.2024, via pec, la richiesta di appuntamento al- la Questura di Napoli, quest'ultima non aveva provveduto a convocarlo.
Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Instaurato il contraddittorio per provvedere sull'istanza cautelare formulata nel ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., parte resistente non si co- stituiva.
Con ordinanza del 12.12.2024 il giudice designato rigettava l'istanza cautelare per difetto del requisito del periculum in mora e fissava per la trattazione del merito della causa l'udienza del 09.04.2025, disponendone la sostituzione ex art. 127 ter con lo scambio di note di parte da depositare nel termine perentorio del 09.04.2025.
All'udienza partecipava il ricorrente che, con note depositate in data
08.04.2025, dava atto di aver ricevuto il 04.04.2025 la convocazione presso la Questura per il giorno 14.05.2025 e concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese del conve- nuto.
All'esito dell'udienza, il giudice, con decreto del 10.04.2025, fissava l'udienza di discussione orale della causa per il 04.06.2025.
Con memoria depositata il 14.04.2025 si costituiva parte convenuta la quale richiamava le considerazioni svolte dalla p.a. nella nota del
04.04.che allegava e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
All'udienza del compariva il difensore del ricorrente che concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e riportan- dosi ai propri atti.
Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non
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rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigra- zione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusi- va di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente fun- zione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, in- discutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da par- te della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la fi- nalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzio- so in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializ- zato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delinea- to, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione in- ternazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le rego- le generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplifi-
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cato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riserva- to, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Preme, inoltre, evidenziare al convenuto che la causa non ha natura cautelare ma di merito e l'oggetto è quello indicato sopra. Conseguente- mente, sono irrilevanti e non pertinenti gli argomenti difensivi, spesi nella comparsa di costituzione, sul difetto di periculum in mora dell'azione, che nulla ha a che vedere con l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale di cui si discute.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che il ricorrente è sta- to convocato per la formalizzazione della domanda di protezione interna- zionale il 04.04.2025.
Tale fatto è sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso il 13.11.2024, nonché alla notifica del ricorso e del de- creto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti al
[...]
, avvenuta il 12.12.2024. CP_1
Esso certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, inte- grata la cessazione della materia del contendere (Cass. 26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione interna- zionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Invece, i documenti prodotti dal ricorrente con il ricorso provano che fin dal 17.09.2024 egli ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale,
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della cui presentazione aveva manifestato la volontà e che, nonostante il l'attesa di quasi sette mesi, le attività di formalizzazione della già manife- stata domanda di protezione internazionale sono state avviate solo il
04.04.2025.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione interna- zionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18
CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08,
l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richie- dente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indi- cato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconosci- mento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, an- che di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui compete la valutazione della reiterazione CP_1
della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate.
L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
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Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamen- te ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive,
a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la do- manda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di forma- lizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle regole interne concernenti la disciplina del- la domanda di protezione speciale. Non avrebbero avuto rilevanza i prece- denti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controver- sia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto
“Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualo- ra la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il com- penso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimen- to, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudi- ce che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass.
11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la con-
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danna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soc- combenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U.
24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese processuali.
Il giudice dott.ssa Stefania Starace
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