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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1944 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' Avv. Francesco M. Cornicello
RICORRENTE
E
(c.f: ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Italo Attanasio Mangano
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
9.6.2012 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Corigliano (CS), Anno
2012 - Numero 11 - Parte II - Serie B); dalla loro unione non sono nati figli.
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 17/10/2024
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, la resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 30/01/2025 con la quale ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
All'esito della prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno chiesto che la causa fosse decisa in conformità all'accordo, in base al quale: “- ritirerà personalmente dall'abitazione Parte_1
coniugale gli effetti personali;
- si obbliga a corrispondere mensilmente a un Parte_1 Controparte_1 assegno di mantenimento di € 500 mensili in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
- le parti dichiarano di autorizzarsi in via anticipata all'espatrio;
-spese compensate”
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1944 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 9.6.2012 (atto trascritto nei registri dello
[...]
Stato Civile del Comune di Corigliano (CS), Anno 2012 - Numero 11 - Parte II - Serie B) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 20/3/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1944 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' Avv. Francesco M. Cornicello
RICORRENTE
E
(c.f: ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Italo Attanasio Mangano
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
9.6.2012 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Corigliano (CS), Anno
2012 - Numero 11 - Parte II - Serie B); dalla loro unione non sono nati figli.
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 17/10/2024
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, la resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 30/01/2025 con la quale ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
All'esito della prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno chiesto che la causa fosse decisa in conformità all'accordo, in base al quale: “- ritirerà personalmente dall'abitazione Parte_1
coniugale gli effetti personali;
- si obbliga a corrispondere mensilmente a un Parte_1 Controparte_1 assegno di mantenimento di € 500 mensili in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
- le parti dichiarano di autorizzarsi in via anticipata all'espatrio;
-spese compensate”
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1944 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 9.6.2012 (atto trascritto nei registri dello
[...]
Stato Civile del Comune di Corigliano (CS), Anno 2012 - Numero 11 - Parte II - Serie B) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 20/3/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola