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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 28/11/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1267/2024 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice RI FA all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1267/2024 RG
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia (cod. fisc.
– fax 075/5736656 – PEC , presso la quale è ivi P.IVA_1 Email_1
domiciliato in Via degli Offici n. 14;
OPPONENTE
E
(C.F. e P.Iva n. , in persona e nella qualità di socio unico legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante Sig. (C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. Gianluca CP_2 C.F._1
Angeli, in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di precetto;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione pagina 1 di 10 Conclusioni di parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare, anche inaudita altera parte, o previa fissazione di udienza di discussione, sospendere l'efficacia del precetto opposto e degli eventuali successivi ulteriori atti esecutivi;
- dichiarare la nullità dell'atto di precetto impugnato e l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. Con vittoria di spese, anche generali”.
Conclusioni di parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni ed i motivi sia in fatto che in diritti, ogni diversa istanza disattesa e respinta:
A) IN VIA PRELIMINARE :
1) dichiarare improponibili e/o inammissibili la opposizione all'esecuzione di cui trattasi, per essere le eccezioni della opponente tutte pretestuose, illegittime ed infondate sia in fatto che in diritto legge;
B) NEL MERITO:
1) In Via Principale:
- rigettare le proposte opposizioni proposta, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e, per tale l'effetto,, in virtù del suindicato decreto ingiuntivo n°1061/2014, nella causa civile R.G. N°2263 -1/14, Cron. 7435/14 e Rep. 1071/14, emesso e depositato dal Tribunale Ordinario Di Spoleto in data 3/10/2014 e con apposizione della formula esecutiva rilasciata dal medesimo Tribunale in data 13/10/2014, condannare il
[...]
in persona del in carica pro-tempore c/o la sede dell'Avvocatura Parte_1 CP_3
Generale dello Stato, al pagamento in favore della intimante per la sua suddetta sua quota di Controparte_1
spettanza pari ad 1/3 dell'intero, della somma per sorte ed interessi indicati nell'atto di precetto opposto notificato al suddetto in data 3/09/2024, per complessivi Euro 27.172,31 pari alla differenza dell'importo dei canoni mensili scaduti Parte_1
dovuti a titolo di indennità di occupazione e comprensive delle spese ed onorari degli atti precetto notificati di cui trattasi, oltre naturalmente alle successive quote di differenza di canone annuo come sopra calcolate, nonché oltre sempre conseguenti successivi interessi di mora ex Lege n°231/2002 maturati successivamente alla notifica del presente atto di precetto sino al giorno del saldo effettivo;
2) In Via gradata e meramente subordinata:
pagina 2 di 10 In ogni caso, in via meramente gradata e subordinata, unicamente nella denegata ipotesi di non accoglimento della somma come sopra indicata per sorte interessi da corrispondere da parte del in favore della creditrice Parte_1 [...]
comunque ed in ogni caso quanto meno condannare controparte a rifondere alla ' esponente la minor somma Controparte_1
di Euro 6.817,50. oltre interessi legali e spese, così come espressamente statuito al riguardo da questo stesso Giudice nella sua ordinanza della Camera di Consiglio del 12/03/2025 (che in copia si allega alle presenti note conclusive All. n°1) a scioglimento della riserva assunta in data 12/02/2025 nel procedimento di reclamo al Collegio ex art.lo 669 terdecies cpc iscritto al R.G. n°1707/2024 proposto da controparte sempre innanzi al Tribunale Civile di Spoleto;
3) Condannare, comunque ed in ogni caso, la medesima opponente al pagamento integrale delle spese del presente giudizio, che dovranno essere liquidate comunque a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
(d'ora in avanti anche solo Parte_1
“ ”) ha convenuto dinanzi a questo giudice la proponendo opposizione Parte_1 Controparte_1
al precetto notificatogli in data 02/09/2024, col quale gli si intimava il pagamento della somma di euro
25.942,75 a titolo di canoni o indennità da indebita occupazione non corrisposti dall'odierno opponente con riferimento a un immobile sito in Todi, via Tiberina.
In particolare, l'attore ha rappresentato che:
- la notifica del precetto in questione costituirebbe un abuso del processo, in quanto già in precedenza (in data 27/05/2024) era stato notificato altro atto di precetto per le medesime somme e oggetto di autonomo giudizio di opposizione (R.G. 850/2024);
- la precettante sarebbe carente di legittimazione attiva, in quanto il titolo azionato, il decreto ingiuntivo n.
1061/2014 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 3/10/2014, in favore di Parte_2 Parte_3
e , allora proprietarie, e non in favore della che è
[...] Parte_4 Controparte_1
divenuta proprietaria solamente nel 2019, acquistando da la sua quota di comproprietà Parte_2
pari a 1/3;
pagina 3 di 10 - la somma richiesta, pari alla differenza fra il canone effettivamente versato (euro 25.755,00) e la somma stabilita originariamente nel contratto di locazione del 1999 (euro 37.701,35), non sarebbe dovuta, in quanto nel decreto di rinnovo tacito del 2008 si prevedeva un canone di euro 30.300,00, da ridursi del 15%, sino ad euro 25.755,00, né sarebbero dovuti gli interessi moratori, in quanto non indicati nel titolo;
- la somma non sarebbe nemmeno pretendibile, in quanto il decreto ingiuntivo posto alla base del precetto
è oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale di Spoleto.
Si è costituita in giudizio la evidenziando: Controparte_1
- la legittimità della notifica di differenti precetti relativi al medesimo credito;
- l'improponibilità dell'opposizione, in quanto sarebbe proponibile solamente l'opposizione agli atti esecutivi e non potendo nella presente sede allegarsi la sopravvenienza di un fatto estintivo, impeditivo e/o modificativo;
- la sussistenza di legittimazione attiva con riferimento ai canoni/indennità relative al periodo successivo all'acquisto della quota da parte della e la correttezza della quantificazione Controparte_1
effettuata;
- l'insussistenza di interdipendenza del procedimento in esame con l'opposizione tardiva proposta avverso il decreto ingiuntivo in questione, sia perché inammissibile sia perché non proposta avverso Parte_2
ovvero ed essendo, dunque, il decreto ingiuntivo ormai definitivo nei
[...] Controparte_1
confronti dell'opposta.
Rigettata l'istanza di sospensione proposta dall'opponente, all'esito della prima udienza, mutato il rito e ritenuta la causa immediatamente matura per la decisione, è stata dunque fissata udienza di discussione ex art. 426 c.p.c., tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. mediante scambio di note sino al 27/11/2025, con le quali le parti hanno discusso e precisato le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre ribadire che la presente controversia risulta disciplinata dal rito del lavoro, con necessaria decisione della stessa mediante discussione e decisione contestuale ai sensi degli artt. 426 c.p.c. e pagina 4 di 10 ss.. Infatti, l'art. 618bis c.p.c. stabilisce che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi che rientrano nelle materie demandate dal giudice del lavoro sono disciplinate nelle forme previste per le stesse dagli artt.
409 e ss.. L'ambito applicativo della norma, quindi, concerne non soltanto le controversie di lavoro in senso stretto, ma tutte quelle che sono disciplinate dal relativo rito, tra le quali rientrano quelle c.d. locatizie stante il rinvio operato dall'art. 447bis c.p.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17312/2015).
2. Sempre in via preliminare, occorre dichiarare l'inammissibilità delle asserite note di udienza ex art. 127ter
c.p.c. depositate da parte opposta, in data 27/11/2025, di ben 35 pagine e assolutamente esorbitanti rispetto a quello che è l'oggetto di tale strumento processuale, dovendo essere le medesime “contenenti le sole istanze e conclusioni” (art. 127ter co. 1 c.p.c.). Pertanto, delle medesime si potrà tenere conto nei limiti delle conclusioni precisate, considerato anche che era stato assegnato idoneo termine per note conclusive (ben più diffuse) sino al 31/10/2025, e ciò anche per permettere alle parti all'udienza cartolare del 27/11/2025 di poter prendere posizione su circostanze eventualmente nuove dedotte da controparte ovvero per poter semplicemente replicare. Di tale facoltà, tuttavia, parte opposta non si è avvalsa.
3. Ciò posto, occorre analizzare dapprima la censura attinente all'asserita abusività della condotta dell'opposta, la quale, dopo la notifica di un primo precetto nel maggio del 2024, oggetto di rituale impugnazione da parte dell'attrice, avrebbe provveduto alla notifica di un secondo precetto, avente medesimo oggetto.
La doglianza non pare fondata.
Invero, si ritiene nel caso specifico come non sia stata una mera scelta emulatoria quella di notificare un secondo atto di precetto. Invero, mediante la rinnovazione dello stesso, da una parte si è provveduto a sanare un vizio formale del medesimo, attinente alla mancata notifica congiunta del titolo esecutivo, eccepita formalmente dal precettato in sede di opposizione;
dall'altra, preso atto del decorso del termine di legge per provvedere in via esecutiva dopo la notifica del precetto, e quindi della cessazione di efficacia del primo già notificato, la notifica di un secondo atto di precetto si è comunque resa necessaria.
pagina 5 di 10 Sul punto, peraltro, da tempo la giurisprudenza ha affermato che “Non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 29/08/2013, n. 19876); in proposito, si veda anche la più recente Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/05/2023, n. 12195 e, sullo specifico tema della rinnovazione del precetto per sanare un errore formale, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 07/08/2012, n. 14189, la quale ha affermato “È consentito al creditore notificare al debitore una seconda volta il precetto, al fine di sanare un vizio formale del primo (nella specie, accompagnato da un titolo privo di formula esecutiva), ma solo a condizione che nel frattempo l'azione esecutiva non sia già iniziata. In tal caso, il termine di dieci giorni per l'inizio dell'esecuzione, di cui all'art. 482 cod. proc. civ., decorrerà dalla notifica del secondo precetto”.
Appare fondata, dunque, solo la richiesta di ritenere non dovute le spese relative al primo precetto.
4. Passando, dunque, al difetto di legittimazione attiva sollevato da parte opponente, occorre evidenziare che parte reclamata ha acquistato la comproprietà sul bene di cui di discute da in data Parte_2
4/11/2019, e che tale circostanza determina, ai sensi dell'art. 1599 c.c., la surrogazione nel rapporto di locazione del terzo acquirente, il quale subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore. Il conduttore, invero, conserva integra la sua posizione nel rapporto contrattuale (rimanendo inalterati gli oneri e i doveri accessori nascenti dal contratto a carico del cessionario) e versa in una posizione di indifferenza giuridica rispetto al soggetto al quale deve pagare il canone di locazione, con la conseguenza che il conduttore è tenuto, di regola, a pagare i canoni all'acquirente, nuovo locatore, dalla data in cui riceve la comunicazione della vendita dell'immobile in una qualsiasi forma idonea, in applicazione analogica dell'art. 1264 c.c., in tema di cessione dei crediti (cfr Cass.
Civ., Sez. III, 04/02/2021, n. 2711).
Chiaro è che la data dell'acquisto del bene locato costituisce il momento di subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, cosicché, in assenza di contraria indicazione relativa a cessione di ulteriori crediti, il rapporto di locazione viene a scindersi in due periodi distinti,
pagina 6 di 10 rispetto a ciascuno dei quali l'unico contratto spiega i suoi effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità di locatore e l'acquirente dell'immobile locato ha diritto a pretendere i canoni relativi al momento successivo all'acquisto.
Né pare condivisibile la censura per la quale il decreto ingiuntivo farebbe riferimento a un periodo antecedente all'acquisto della invero, come è ben chiaro dalla lettura del titolo, la Controparte_1
condanna era anche per i canoni a scadere. Ciò posto, considerando che con il precetto in questione vengono richiesti esclusivamente i canoni (recte la differenza fra indennità di occupazione versata unilateralmente dal e quella dovuta sulla base del titolo) a partire dalla data di acquisto del cespite, Parte_1
non vi sono dubbi che la abbia la titolarità del relativo credito, considerato che nel decreto opposto CP_1
si condannava il alla corresponsione delle somme dovute per i canoni dovuti e per i canoni a Parte_1
scadere, sino all'effettivo rilascio.
5. Quanto alla presunta non debenza delle somme richieste, occorre ricordare come non potranno muoversi in questa sede censure al titolo esecutivo e all'ordine di pagamento ivi contenuto, potendosi allegare eventualmente solamente fatti sopravvenuti, quale potrebbe essere l'adempimento della prestazione.
Ebbene, nel caso di specie risulta contestata quale sia la somma dovuta dall'occupante, sostenendo l'opposta che ammonti ad euro 37.701,35 annue e la opponente ad euro 25.755,00 annui (anche nelle note conclusive, parte opponente “ribadisce che la somma ex adverso richiesta non è assolutamente dovuta in quanto al
canone annuo di € 30.300,00 (così come già evidenziato da codesto Ecc.mo Tribunale con l'ordinanza N. R.G.
1707/2024) deve essere applicata l'ulteriore e non considerata riduzione ex lege del 15% per un totale pari ad € 25.755,00, somma annualmente corrisposta come da documentazione in atti oltreché incontestata ex art. 115 c.p.c.”).
Tale questione, nella presente sede di opposizione all'esecuzione, potrà risolversi unicamente alla luce di quanto disposto dal titolo esecutivo.
Dunque, il decreto ingiuntivo opposto liquida unitariamente la somma dovuta per canoni non corrisposti e parla genericamente di canoni a scadere;
tuttavia, lo stesso fa riferimento ai canoni scaduti indicati pagina 7 di 10 nell'intimazione, così operando un richiamo alla cifra ivi indicata. Ancora, pertanto, dall'analisi dell'atto di intimazione, si legge: “alla luce dei citati eventi, il canone di locazione, alla data del 14.09.11 di conclusione del rapporto di locazione, ammontava, quindi, ad euro 30.300,00 annui. Pertanto, avendo il Ministero conduttore, corrisposto gli ultimi pagamenti di euro 9.042.00 in data 7.11.11 e di euro 24.285,00 in data 5.12.12, questo risulta moroso per canoni scaduti
e indennità di occupazione del fabbricato senza titolo ed alla data dal 30.06.14, del complessivo importo di euro 48.735,50, relativo al periodo decorrente dalla data del 15.09,12 alla data del 30.06.14”.
Di conseguenza, essendo questa la quantificazione operata per relationem dal titolo esecutivo, si ritiene che la somma corretta dell'indennità dovuta annualmente sia di euro 30.300,00. Dunque, considerando la somma effettivamente corrisposta dalla reclamante nel periodo cui fa riferimento il precetto opposto (dal
04/11/2019 sino al 4/05/2024), di euro 25.755,00 annui, sussiste una differenza annua dovuta di euro
4.545,00, che diviso tre per la quota di proprietà della Fusion ammonta a 1.515,00. Moltiplicando tale valore per gli anni e i mesi oggetto di intimazione nel precetto (4 anni e 6 mesi) si ottiene un valore finale di euro 6.817,50.
5.1 Né pare potersi applicare la suddetta riduzione del 15% di cui all'art 3 comma 4 del decreto-legge
95/2012 convertito nella legge 135/2011, il quale, nell'ottica di contenimento della spesa per locazioni passive al comma 1, dopo aver previsto che la riduzione del 15% si applica ai contratti di locazione ha poi specificato che “analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Invero, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il debitore che intenda far rilevare l'illegittimità del titolo giudiziale non può esporre le relative eccezioni, inerenti alla correttezza del medesimo, in sede di opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In sede di opposizione all'esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale, infatti, il debitore può unicamente invocare fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore come verificatisi dopo la formazione del titolo ed incidenti, dunque, non sulla sua validità ma solo sulla sua efficacia. I vizi attinenti alla formazione del titolo, in altri pagina 8 di 10 termini, sono deducibili solo nell'ambito del procedimento volto alla formazione del titolo medesimo e, dunque, solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ebbene, nel caso di specie, la questione giuridica posta a fondamento della quantificazione delle somme dovute in modo divergente rispetto al titolo esecutivo (come sopra interpretato) riguarda una circostanza preesistente alla formazione del titolo esecutivo. In altri termini, solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la questione della corretta determinazione del canone, ancorché in applicazioni di norme di legge, si sarebbe potuta porre, dovendosi limitare il giudice dell'opposizione esecutiva a prendere atto dell'accertamento già compiuto dal giudice della cognizione, ancorché lo stesso dovesse ritenersi astrattamente errato.
Nei limiti del presente motivo di opposizione si ritiene fondata, dunque, l'eccezione di “improcedibilità” genericamente sollevata dall'opposta, da meglio qualificare come inammissibilità del singolo motivo di opposizione.
6. Le medesime considerazioni, peraltro, valgono con riferimento alla debenza di interessi moratori;
anche in questo caso occorre fare riferimento al titolo.
Quest'ultimo dispone, con riferimento agli accessori, che le somme ingiunte avrebbero dovute essere maggiorate dei soli “interessi legali”, non facendo riferimento agli interessi moratori ex l. 231/2002 indicati nel precetto. Dunque, calcolando gli interessi legali dalla scadenza di ogni annualità alla data del precetto sulla differenza indicata (1.515,00), gli stessi ammontano a complessivi euro 335,27.
7. Infine, palesemente infondata l'eccezione di nullità del precetto in quanto riguardante somme al cui pagamento l'opponente sarebbe stata condannata in virtù di un decreto ingiuntivo attualmente oggetto di opposizione tardiva;
invero, al suddetto decreto è stata conferita la definitiva esecutorietà sulla base della mancata opposizione del medesimo. Tale efficacia esecutiva non viene meno automaticamente in caso di opposizione tardiva ma dovrà essere il giudice di tale giudizio, qualora ritenuti sussistenti i presupposti, a pronunciarsi in via provvisoria in relazione alla sospensione ovvero, in via definitiva, in relazione alla caducazione del titolo.
pagina 9 di 10 Circostanze che non sono state provate né ancor prima allegate dall'opponente.
Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, si ritiene fondata l'opposizione nei limiti di euro
19.289,98, con conseguente accertamento del diritto di agire esecutivamente da parte dell'opposta per euro
7.152,77, oltre spese del precetto e accessori.
8. Le spese, alla luce della sola parziale fondatezza dell'opposizione proposta, si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto opposto con riguardo alla somma di Euro 19.289,98 e conferma, per la residua somma,
l'efficacia del precetto opposto e dichiara il diritto di a procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata al fine di pretendere, dal
[...]
il pagamento della Parte_1
somma di Euro 7.152,77, oltre spese del precetto, accessori e interessi dal dovuto fino al saldo;
▪ Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 437 e 429 c.p.c..
Spoleto, 28/11/2025
Il giudice
RI FA
pagina 10 di 10
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice RI FA all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1267/2024 RG
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia (cod. fisc.
– fax 075/5736656 – PEC , presso la quale è ivi P.IVA_1 Email_1
domiciliato in Via degli Offici n. 14;
OPPONENTE
E
(C.F. e P.Iva n. , in persona e nella qualità di socio unico legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante Sig. (C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. Gianluca CP_2 C.F._1
Angeli, in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di precetto;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione pagina 1 di 10 Conclusioni di parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare, anche inaudita altera parte, o previa fissazione di udienza di discussione, sospendere l'efficacia del precetto opposto e degli eventuali successivi ulteriori atti esecutivi;
- dichiarare la nullità dell'atto di precetto impugnato e l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. Con vittoria di spese, anche generali”.
Conclusioni di parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni ed i motivi sia in fatto che in diritti, ogni diversa istanza disattesa e respinta:
A) IN VIA PRELIMINARE :
1) dichiarare improponibili e/o inammissibili la opposizione all'esecuzione di cui trattasi, per essere le eccezioni della opponente tutte pretestuose, illegittime ed infondate sia in fatto che in diritto legge;
B) NEL MERITO:
1) In Via Principale:
- rigettare le proposte opposizioni proposta, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e, per tale l'effetto,, in virtù del suindicato decreto ingiuntivo n°1061/2014, nella causa civile R.G. N°2263 -1/14, Cron. 7435/14 e Rep. 1071/14, emesso e depositato dal Tribunale Ordinario Di Spoleto in data 3/10/2014 e con apposizione della formula esecutiva rilasciata dal medesimo Tribunale in data 13/10/2014, condannare il
[...]
in persona del in carica pro-tempore c/o la sede dell'Avvocatura Parte_1 CP_3
Generale dello Stato, al pagamento in favore della intimante per la sua suddetta sua quota di Controparte_1
spettanza pari ad 1/3 dell'intero, della somma per sorte ed interessi indicati nell'atto di precetto opposto notificato al suddetto in data 3/09/2024, per complessivi Euro 27.172,31 pari alla differenza dell'importo dei canoni mensili scaduti Parte_1
dovuti a titolo di indennità di occupazione e comprensive delle spese ed onorari degli atti precetto notificati di cui trattasi, oltre naturalmente alle successive quote di differenza di canone annuo come sopra calcolate, nonché oltre sempre conseguenti successivi interessi di mora ex Lege n°231/2002 maturati successivamente alla notifica del presente atto di precetto sino al giorno del saldo effettivo;
2) In Via gradata e meramente subordinata:
pagina 2 di 10 In ogni caso, in via meramente gradata e subordinata, unicamente nella denegata ipotesi di non accoglimento della somma come sopra indicata per sorte interessi da corrispondere da parte del in favore della creditrice Parte_1 [...]
comunque ed in ogni caso quanto meno condannare controparte a rifondere alla ' esponente la minor somma Controparte_1
di Euro 6.817,50. oltre interessi legali e spese, così come espressamente statuito al riguardo da questo stesso Giudice nella sua ordinanza della Camera di Consiglio del 12/03/2025 (che in copia si allega alle presenti note conclusive All. n°1) a scioglimento della riserva assunta in data 12/02/2025 nel procedimento di reclamo al Collegio ex art.lo 669 terdecies cpc iscritto al R.G. n°1707/2024 proposto da controparte sempre innanzi al Tribunale Civile di Spoleto;
3) Condannare, comunque ed in ogni caso, la medesima opponente al pagamento integrale delle spese del presente giudizio, che dovranno essere liquidate comunque a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
(d'ora in avanti anche solo Parte_1
“ ”) ha convenuto dinanzi a questo giudice la proponendo opposizione Parte_1 Controparte_1
al precetto notificatogli in data 02/09/2024, col quale gli si intimava il pagamento della somma di euro
25.942,75 a titolo di canoni o indennità da indebita occupazione non corrisposti dall'odierno opponente con riferimento a un immobile sito in Todi, via Tiberina.
In particolare, l'attore ha rappresentato che:
- la notifica del precetto in questione costituirebbe un abuso del processo, in quanto già in precedenza (in data 27/05/2024) era stato notificato altro atto di precetto per le medesime somme e oggetto di autonomo giudizio di opposizione (R.G. 850/2024);
- la precettante sarebbe carente di legittimazione attiva, in quanto il titolo azionato, il decreto ingiuntivo n.
1061/2014 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 3/10/2014, in favore di Parte_2 Parte_3
e , allora proprietarie, e non in favore della che è
[...] Parte_4 Controparte_1
divenuta proprietaria solamente nel 2019, acquistando da la sua quota di comproprietà Parte_2
pari a 1/3;
pagina 3 di 10 - la somma richiesta, pari alla differenza fra il canone effettivamente versato (euro 25.755,00) e la somma stabilita originariamente nel contratto di locazione del 1999 (euro 37.701,35), non sarebbe dovuta, in quanto nel decreto di rinnovo tacito del 2008 si prevedeva un canone di euro 30.300,00, da ridursi del 15%, sino ad euro 25.755,00, né sarebbero dovuti gli interessi moratori, in quanto non indicati nel titolo;
- la somma non sarebbe nemmeno pretendibile, in quanto il decreto ingiuntivo posto alla base del precetto
è oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale di Spoleto.
Si è costituita in giudizio la evidenziando: Controparte_1
- la legittimità della notifica di differenti precetti relativi al medesimo credito;
- l'improponibilità dell'opposizione, in quanto sarebbe proponibile solamente l'opposizione agli atti esecutivi e non potendo nella presente sede allegarsi la sopravvenienza di un fatto estintivo, impeditivo e/o modificativo;
- la sussistenza di legittimazione attiva con riferimento ai canoni/indennità relative al periodo successivo all'acquisto della quota da parte della e la correttezza della quantificazione Controparte_1
effettuata;
- l'insussistenza di interdipendenza del procedimento in esame con l'opposizione tardiva proposta avverso il decreto ingiuntivo in questione, sia perché inammissibile sia perché non proposta avverso Parte_2
ovvero ed essendo, dunque, il decreto ingiuntivo ormai definitivo nei
[...] Controparte_1
confronti dell'opposta.
Rigettata l'istanza di sospensione proposta dall'opponente, all'esito della prima udienza, mutato il rito e ritenuta la causa immediatamente matura per la decisione, è stata dunque fissata udienza di discussione ex art. 426 c.p.c., tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. mediante scambio di note sino al 27/11/2025, con le quali le parti hanno discusso e precisato le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre ribadire che la presente controversia risulta disciplinata dal rito del lavoro, con necessaria decisione della stessa mediante discussione e decisione contestuale ai sensi degli artt. 426 c.p.c. e pagina 4 di 10 ss.. Infatti, l'art. 618bis c.p.c. stabilisce che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi che rientrano nelle materie demandate dal giudice del lavoro sono disciplinate nelle forme previste per le stesse dagli artt.
409 e ss.. L'ambito applicativo della norma, quindi, concerne non soltanto le controversie di lavoro in senso stretto, ma tutte quelle che sono disciplinate dal relativo rito, tra le quali rientrano quelle c.d. locatizie stante il rinvio operato dall'art. 447bis c.p.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17312/2015).
2. Sempre in via preliminare, occorre dichiarare l'inammissibilità delle asserite note di udienza ex art. 127ter
c.p.c. depositate da parte opposta, in data 27/11/2025, di ben 35 pagine e assolutamente esorbitanti rispetto a quello che è l'oggetto di tale strumento processuale, dovendo essere le medesime “contenenti le sole istanze e conclusioni” (art. 127ter co. 1 c.p.c.). Pertanto, delle medesime si potrà tenere conto nei limiti delle conclusioni precisate, considerato anche che era stato assegnato idoneo termine per note conclusive (ben più diffuse) sino al 31/10/2025, e ciò anche per permettere alle parti all'udienza cartolare del 27/11/2025 di poter prendere posizione su circostanze eventualmente nuove dedotte da controparte ovvero per poter semplicemente replicare. Di tale facoltà, tuttavia, parte opposta non si è avvalsa.
3. Ciò posto, occorre analizzare dapprima la censura attinente all'asserita abusività della condotta dell'opposta, la quale, dopo la notifica di un primo precetto nel maggio del 2024, oggetto di rituale impugnazione da parte dell'attrice, avrebbe provveduto alla notifica di un secondo precetto, avente medesimo oggetto.
La doglianza non pare fondata.
Invero, si ritiene nel caso specifico come non sia stata una mera scelta emulatoria quella di notificare un secondo atto di precetto. Invero, mediante la rinnovazione dello stesso, da una parte si è provveduto a sanare un vizio formale del medesimo, attinente alla mancata notifica congiunta del titolo esecutivo, eccepita formalmente dal precettato in sede di opposizione;
dall'altra, preso atto del decorso del termine di legge per provvedere in via esecutiva dopo la notifica del precetto, e quindi della cessazione di efficacia del primo già notificato, la notifica di un secondo atto di precetto si è comunque resa necessaria.
pagina 5 di 10 Sul punto, peraltro, da tempo la giurisprudenza ha affermato che “Non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 29/08/2013, n. 19876); in proposito, si veda anche la più recente Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/05/2023, n. 12195 e, sullo specifico tema della rinnovazione del precetto per sanare un errore formale, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 07/08/2012, n. 14189, la quale ha affermato “È consentito al creditore notificare al debitore una seconda volta il precetto, al fine di sanare un vizio formale del primo (nella specie, accompagnato da un titolo privo di formula esecutiva), ma solo a condizione che nel frattempo l'azione esecutiva non sia già iniziata. In tal caso, il termine di dieci giorni per l'inizio dell'esecuzione, di cui all'art. 482 cod. proc. civ., decorrerà dalla notifica del secondo precetto”.
Appare fondata, dunque, solo la richiesta di ritenere non dovute le spese relative al primo precetto.
4. Passando, dunque, al difetto di legittimazione attiva sollevato da parte opponente, occorre evidenziare che parte reclamata ha acquistato la comproprietà sul bene di cui di discute da in data Parte_2
4/11/2019, e che tale circostanza determina, ai sensi dell'art. 1599 c.c., la surrogazione nel rapporto di locazione del terzo acquirente, il quale subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore. Il conduttore, invero, conserva integra la sua posizione nel rapporto contrattuale (rimanendo inalterati gli oneri e i doveri accessori nascenti dal contratto a carico del cessionario) e versa in una posizione di indifferenza giuridica rispetto al soggetto al quale deve pagare il canone di locazione, con la conseguenza che il conduttore è tenuto, di regola, a pagare i canoni all'acquirente, nuovo locatore, dalla data in cui riceve la comunicazione della vendita dell'immobile in una qualsiasi forma idonea, in applicazione analogica dell'art. 1264 c.c., in tema di cessione dei crediti (cfr Cass.
Civ., Sez. III, 04/02/2021, n. 2711).
Chiaro è che la data dell'acquisto del bene locato costituisce il momento di subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, cosicché, in assenza di contraria indicazione relativa a cessione di ulteriori crediti, il rapporto di locazione viene a scindersi in due periodi distinti,
pagina 6 di 10 rispetto a ciascuno dei quali l'unico contratto spiega i suoi effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità di locatore e l'acquirente dell'immobile locato ha diritto a pretendere i canoni relativi al momento successivo all'acquisto.
Né pare condivisibile la censura per la quale il decreto ingiuntivo farebbe riferimento a un periodo antecedente all'acquisto della invero, come è ben chiaro dalla lettura del titolo, la Controparte_1
condanna era anche per i canoni a scadere. Ciò posto, considerando che con il precetto in questione vengono richiesti esclusivamente i canoni (recte la differenza fra indennità di occupazione versata unilateralmente dal e quella dovuta sulla base del titolo) a partire dalla data di acquisto del cespite, Parte_1
non vi sono dubbi che la abbia la titolarità del relativo credito, considerato che nel decreto opposto CP_1
si condannava il alla corresponsione delle somme dovute per i canoni dovuti e per i canoni a Parte_1
scadere, sino all'effettivo rilascio.
5. Quanto alla presunta non debenza delle somme richieste, occorre ricordare come non potranno muoversi in questa sede censure al titolo esecutivo e all'ordine di pagamento ivi contenuto, potendosi allegare eventualmente solamente fatti sopravvenuti, quale potrebbe essere l'adempimento della prestazione.
Ebbene, nel caso di specie risulta contestata quale sia la somma dovuta dall'occupante, sostenendo l'opposta che ammonti ad euro 37.701,35 annue e la opponente ad euro 25.755,00 annui (anche nelle note conclusive, parte opponente “ribadisce che la somma ex adverso richiesta non è assolutamente dovuta in quanto al
canone annuo di € 30.300,00 (così come già evidenziato da codesto Ecc.mo Tribunale con l'ordinanza N. R.G.
1707/2024) deve essere applicata l'ulteriore e non considerata riduzione ex lege del 15% per un totale pari ad € 25.755,00, somma annualmente corrisposta come da documentazione in atti oltreché incontestata ex art. 115 c.p.c.”).
Tale questione, nella presente sede di opposizione all'esecuzione, potrà risolversi unicamente alla luce di quanto disposto dal titolo esecutivo.
Dunque, il decreto ingiuntivo opposto liquida unitariamente la somma dovuta per canoni non corrisposti e parla genericamente di canoni a scadere;
tuttavia, lo stesso fa riferimento ai canoni scaduti indicati pagina 7 di 10 nell'intimazione, così operando un richiamo alla cifra ivi indicata. Ancora, pertanto, dall'analisi dell'atto di intimazione, si legge: “alla luce dei citati eventi, il canone di locazione, alla data del 14.09.11 di conclusione del rapporto di locazione, ammontava, quindi, ad euro 30.300,00 annui. Pertanto, avendo il Ministero conduttore, corrisposto gli ultimi pagamenti di euro 9.042.00 in data 7.11.11 e di euro 24.285,00 in data 5.12.12, questo risulta moroso per canoni scaduti
e indennità di occupazione del fabbricato senza titolo ed alla data dal 30.06.14, del complessivo importo di euro 48.735,50, relativo al periodo decorrente dalla data del 15.09,12 alla data del 30.06.14”.
Di conseguenza, essendo questa la quantificazione operata per relationem dal titolo esecutivo, si ritiene che la somma corretta dell'indennità dovuta annualmente sia di euro 30.300,00. Dunque, considerando la somma effettivamente corrisposta dalla reclamante nel periodo cui fa riferimento il precetto opposto (dal
04/11/2019 sino al 4/05/2024), di euro 25.755,00 annui, sussiste una differenza annua dovuta di euro
4.545,00, che diviso tre per la quota di proprietà della Fusion ammonta a 1.515,00. Moltiplicando tale valore per gli anni e i mesi oggetto di intimazione nel precetto (4 anni e 6 mesi) si ottiene un valore finale di euro 6.817,50.
5.1 Né pare potersi applicare la suddetta riduzione del 15% di cui all'art 3 comma 4 del decreto-legge
95/2012 convertito nella legge 135/2011, il quale, nell'ottica di contenimento della spesa per locazioni passive al comma 1, dopo aver previsto che la riduzione del 15% si applica ai contratti di locazione ha poi specificato che “analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Invero, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il debitore che intenda far rilevare l'illegittimità del titolo giudiziale non può esporre le relative eccezioni, inerenti alla correttezza del medesimo, in sede di opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In sede di opposizione all'esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale, infatti, il debitore può unicamente invocare fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore come verificatisi dopo la formazione del titolo ed incidenti, dunque, non sulla sua validità ma solo sulla sua efficacia. I vizi attinenti alla formazione del titolo, in altri pagina 8 di 10 termini, sono deducibili solo nell'ambito del procedimento volto alla formazione del titolo medesimo e, dunque, solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ebbene, nel caso di specie, la questione giuridica posta a fondamento della quantificazione delle somme dovute in modo divergente rispetto al titolo esecutivo (come sopra interpretato) riguarda una circostanza preesistente alla formazione del titolo esecutivo. In altri termini, solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la questione della corretta determinazione del canone, ancorché in applicazioni di norme di legge, si sarebbe potuta porre, dovendosi limitare il giudice dell'opposizione esecutiva a prendere atto dell'accertamento già compiuto dal giudice della cognizione, ancorché lo stesso dovesse ritenersi astrattamente errato.
Nei limiti del presente motivo di opposizione si ritiene fondata, dunque, l'eccezione di “improcedibilità” genericamente sollevata dall'opposta, da meglio qualificare come inammissibilità del singolo motivo di opposizione.
6. Le medesime considerazioni, peraltro, valgono con riferimento alla debenza di interessi moratori;
anche in questo caso occorre fare riferimento al titolo.
Quest'ultimo dispone, con riferimento agli accessori, che le somme ingiunte avrebbero dovute essere maggiorate dei soli “interessi legali”, non facendo riferimento agli interessi moratori ex l. 231/2002 indicati nel precetto. Dunque, calcolando gli interessi legali dalla scadenza di ogni annualità alla data del precetto sulla differenza indicata (1.515,00), gli stessi ammontano a complessivi euro 335,27.
7. Infine, palesemente infondata l'eccezione di nullità del precetto in quanto riguardante somme al cui pagamento l'opponente sarebbe stata condannata in virtù di un decreto ingiuntivo attualmente oggetto di opposizione tardiva;
invero, al suddetto decreto è stata conferita la definitiva esecutorietà sulla base della mancata opposizione del medesimo. Tale efficacia esecutiva non viene meno automaticamente in caso di opposizione tardiva ma dovrà essere il giudice di tale giudizio, qualora ritenuti sussistenti i presupposti, a pronunciarsi in via provvisoria in relazione alla sospensione ovvero, in via definitiva, in relazione alla caducazione del titolo.
pagina 9 di 10 Circostanze che non sono state provate né ancor prima allegate dall'opponente.
Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, si ritiene fondata l'opposizione nei limiti di euro
19.289,98, con conseguente accertamento del diritto di agire esecutivamente da parte dell'opposta per euro
7.152,77, oltre spese del precetto e accessori.
8. Le spese, alla luce della sola parziale fondatezza dell'opposizione proposta, si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto opposto con riguardo alla somma di Euro 19.289,98 e conferma, per la residua somma,
l'efficacia del precetto opposto e dichiara il diritto di a procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata al fine di pretendere, dal
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il pagamento della Parte_1
somma di Euro 7.152,77, oltre spese del precetto, accessori e interessi dal dovuto fino al saldo;
▪ Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 437 e 429 c.p.c..
Spoleto, 28/11/2025
Il giudice
RI FA
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