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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2021 /382
RS UN /DE AR NA CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 5.12.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza ed al termine ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 382/2021 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art
2049-2051-2052 cc e vertente
TRA
RS UN, Parte_1 Parte_2
, e , rappresentati e difesi Parte_3 Parte_4 Parte_5 dall'Avv. Luigi Mario Provenzano in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliati nel suo studio
Attori
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Ciardo in virtù Controparte_1 di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel loro studio
Convenuta Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
Come noto, colui che introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui afferma l'esistenza, assume l'obbligo di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, invece, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, si troverà avvantaggiata poiché se dagli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, "reus absolvitur" (art. 2967, comma primo,
c.c.).
L'art. 2967 c.c. (onus probandi incumbit ei qui dicit) consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assolta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur (art. 2697, comma primo, c.c.). Per converso, il soggetto negatore del diritto vantato dall'attore, positivamente affermando l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi, sarà a sua volta onerato alla prova degli stessi (art. 2697, comma secondo, c.c.).
Premesso quanto sopra bisogna rilevare che gli attori non hanno assolto l'onere, che incombeva su di loro, di provare la domanda: il ctu nella relazione che si condivide nel rispondere al quesito “accertare l'esatta dimensione e collocazione, in proprietà
[...]
, del pozzo nero, nonché per l'accertamento della causa delle denunciate CP_1 infiltrazioni, per l'individuazione dell'intervento riparatorio da eseguire e per la quantificazione dei danni arrecati all'immobile di proprietà degli odierni attori”, scrive
“Il sottoscritto, per ciò che attiene all'accertamento della causa delle denunciate infiltrazioni, (…) per quanto sopra descritto e dalle risultanze e valutazioni di quanto rilevato, in sede di sopralluogo, esclude la collocazione del pozzo come causa dei lamentati danni, sia per la distanza dai confini, sia per le diverse quote tra i piani dei fabbricati…”, ed aggiunge “Lo scrivente, per quanto sopra detto, escludendo come causa delle infiltrazioni, la presenza del pozzo nero, non ha potuto accertare altre cause, dei lamentati danni ma sulla scorta dei rilevi effettuati e dalle risultanze delle operazioni peritali, può formulare alcune ipotesi, evidenziando e valutando in particolare : - la presenza di una traccia di ripristino di intonaco, sul muro esterno di confine tra le proprietà in causa, precisamente, lungo il tratto terminale della scala, che collega il Vano 2 (di fatto una piccola veranda, coperta da una struttura leggera) al terrapieno dell'attore . (….) La traccia, come comunicato dalle parti in sede di sopralluogo, si riferisce ad un intervento di riparazione di tubazione idrica, che termina poco dopo l'angolo sul muro di proprietà dell'attore. (…) Tale dislocazione della tubazione oggetto di ripristino, corrisponde all'appoggio della volta del Vano 2, che evidenzia segni di umidità in asciugatura, di colore grigio chiaro con esfoliazione superficiale, (…) e che, più in basso, ha interessato la base delle murature interne ad angolo, in evidente stato di degrado e imbibizione;
- la peculiare conformazione e posizione del vano 4, semicoperto e sottoposto rispetto al terrapieno, presenta sui muri e sui gradini della scala, dei rivestimenti in ceramica. Sul pavimento a quote diverse, è collocato un chiusino per lo smaltimento delle acque che verrebbero contenute solo da una soglia in marmo, non idonea a tale scopo, considerando eventuali copiose precipitazioni atmosferiche.”. (ndr: il vano 2 ed il vano 4 sono in proprietà degli attori).
Non solo, in risposta ai quesiti richiesti da parte convenuta, il CTU scrive: “come descritto, nelle premesse della risposta al precedente quesito, l'ubicazione originaria del pozzo e le sue dimensioni, sono state individuate attraverso il confronto, tra il rilevo effettuato dello stato dei luoghi e l'attenta analisi della documentazione in atti, condividendo le operazioni di verifica con i CTP, pertanto, si conferma che: il fondo del pozzo nero, in proprietà convenuta è ubicato a meno 1,98 mt. rispetto alla quota del pavimento del terrapieno-cortile, di proprietà attorea, oltre ad essere ubicato a quota meno 4,49 mt rispetto a via G. Sant'Ermete; (…) 2 )- dai rilevi effettuati e attenta analisi delle verifiche documentali, effettuate in sede di sopralluogo, si conferma che il terrapieno-cortile di proprietà attrice è ubicato a quota meno 2,51 mt. rispetto a via G.
Sant'Ermete; 3 )- inoltre, il pozzo nero è ubicato a circa mt. 2,20 dal muro di confine e collocato in corrispondenza del terrapieno di proprietà attorea;
(…) 4 )- dai rilievi effettuati si evidenzia che i corpi di fabbrica, per cui è causa, si distaccano tra loro di circa cm 25, lungo il confine delle relative proprietà, inoltre, il vano 2 dell'immobile degli attori, confina con proprietà e non con il vano dove è ubicato il pozzo nero;
(…) Per_1
5 )- dall'analisi dello stato dei luoghi, infine, il vano 4 di proprietà Marsano, confina solo marginalmente con il vano dove è ubicato il pozzo nero, più precisamente in corrispondenza del terrapieno e non dove sussiste il fenomeno di degrado, evidenziando che tra i due vani è interposta, ad angolo, una scala a due rampe;
6 )- dai rilevi effettuati si è potuto accertare che il piano di calpestio del vano 4, dell'immobile degli attori è ubicato a quota meno 6,01 mt. rispetto a Via Grotta di S. Ermete, ( … ) 6a)- alla luce delle risultanze dei rilevi e confronto tra lo stato dei luoghi e la documentazione in atti, il vano dove insiste il pozzo nero è ubicato, ante lavori di ristrutturazione, a quota meno 3,19 mt rispetto a via S. Ermete e l'attuale pavimento risulta ad una quota maggiore, di circa cm 22 rispetto il precedente pavimento, ivi collocato l'ex pozzo nero;
(…) 6b)- con le modalità di analisi e valutazioni tra lo stato dei luoghi e la documentazione in atti, di cui alle precedenti risposte, tra i due piani, fondo del pozzo e il Vano 4, vi è un dislivello di quota di meno 1,52 mt , mentre il Vano 2, interessato dall'umidità, evidenzia un dislivello dal fondo del pozzo di ulteriori meno 0,83mt.”. Conclude il ctu: “…lo scrivente ritiene opportuno precisare che dopo attente analisi e valutazioni, avendo escluso il pozzo nero come causa dei lamentati danni, per i lavori di ristrutturazione effettuati, non ne ha potuto accertarne le cause…” e “…relativamente alle possibili cause, ha potuto formulare solo alcune ipotesi, come descritto nelle precedenti risposte ai quesiti e che di seguito si riepilogano in particolare: - quella riferita all'evidenza di una traccia di intonaco ripristinata e localizzata sul muro di confine tra le proprietà in causa, sull'angolo esterno del vano 4, ed in netta corrispondenza con le strutture murarie danneggiate A tale traccia, come riportato dalle parti in sede di sopralluogo e come innanzi descritto, si riferiscono lavori di riparazione di una tubazione idrica e pertanto, tale rottura, avrebbe potuto aver dato luogo a fenomeni di infiltrazione e imbibizione dei muri;
- non meno trascurabile ipotesi, quella relativa alla peculiare conformazione e struttura del Vano 2, semicoperto e seminterrato rispetto al terrapieno, considerando la presenza sul pavimento di un chiusino di smaltimento acque ed una soglia, di limitate dimensioni, non idonea a contenere eventuali copiose precipitazioni atmosferiche con possibile conseguente deflusso, attraverso l'adiacente porta, nel vano danneggiato.”. Alla luce di dette risultanze istruttorie conseguentemente nessuna responsabilità può essere quindi addebitata alla convenuta. Nella responsabilità per i danni causati dalla cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., spetta infatti al danneggiato, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché il danno in conseguenza subito. Nel caso in esame la prova non si può dire raggiunta.
Le spese del giudizio vengono poste a carico degli attori e liquidate in favore del procuratore di parte convenuta dichiaratosi anticipatario come da dispositivo.
Le spese di ctu come liquidate vengono definitivamente poste a carico degli attori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , , Marsano Assunta, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e così provvede: Parte_4 Parte_5
1) Rigetta la domanda attrice per le ragioni indicate in motivazione;
2) Condanna gli attori al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dell'avv. Gabriele Ciardo procuratore anticipatario della convenuta che liquida in complessivi €.3.200,00 oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
3) Pone definitivamente a carico degli attori le spese di ctu come liquidate
Così deciso in Lecce il 5 dicembre 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta
RS UN /DE AR NA CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 5.12.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza ed al termine ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 382/2021 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art
2049-2051-2052 cc e vertente
TRA
RS UN, Parte_1 Parte_2
, e , rappresentati e difesi Parte_3 Parte_4 Parte_5 dall'Avv. Luigi Mario Provenzano in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliati nel suo studio
Attori
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Ciardo in virtù Controparte_1 di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel loro studio
Convenuta Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
Come noto, colui che introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui afferma l'esistenza, assume l'obbligo di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, invece, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, si troverà avvantaggiata poiché se dagli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, "reus absolvitur" (art. 2967, comma primo,
c.c.).
L'art. 2967 c.c. (onus probandi incumbit ei qui dicit) consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assolta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur (art. 2697, comma primo, c.c.). Per converso, il soggetto negatore del diritto vantato dall'attore, positivamente affermando l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi, sarà a sua volta onerato alla prova degli stessi (art. 2697, comma secondo, c.c.).
Premesso quanto sopra bisogna rilevare che gli attori non hanno assolto l'onere, che incombeva su di loro, di provare la domanda: il ctu nella relazione che si condivide nel rispondere al quesito “accertare l'esatta dimensione e collocazione, in proprietà
[...]
, del pozzo nero, nonché per l'accertamento della causa delle denunciate CP_1 infiltrazioni, per l'individuazione dell'intervento riparatorio da eseguire e per la quantificazione dei danni arrecati all'immobile di proprietà degli odierni attori”, scrive
“Il sottoscritto, per ciò che attiene all'accertamento della causa delle denunciate infiltrazioni, (…) per quanto sopra descritto e dalle risultanze e valutazioni di quanto rilevato, in sede di sopralluogo, esclude la collocazione del pozzo come causa dei lamentati danni, sia per la distanza dai confini, sia per le diverse quote tra i piani dei fabbricati…”, ed aggiunge “Lo scrivente, per quanto sopra detto, escludendo come causa delle infiltrazioni, la presenza del pozzo nero, non ha potuto accertare altre cause, dei lamentati danni ma sulla scorta dei rilevi effettuati e dalle risultanze delle operazioni peritali, può formulare alcune ipotesi, evidenziando e valutando in particolare : - la presenza di una traccia di ripristino di intonaco, sul muro esterno di confine tra le proprietà in causa, precisamente, lungo il tratto terminale della scala, che collega il Vano 2 (di fatto una piccola veranda, coperta da una struttura leggera) al terrapieno dell'attore . (….) La traccia, come comunicato dalle parti in sede di sopralluogo, si riferisce ad un intervento di riparazione di tubazione idrica, che termina poco dopo l'angolo sul muro di proprietà dell'attore. (…) Tale dislocazione della tubazione oggetto di ripristino, corrisponde all'appoggio della volta del Vano 2, che evidenzia segni di umidità in asciugatura, di colore grigio chiaro con esfoliazione superficiale, (…) e che, più in basso, ha interessato la base delle murature interne ad angolo, in evidente stato di degrado e imbibizione;
- la peculiare conformazione e posizione del vano 4, semicoperto e sottoposto rispetto al terrapieno, presenta sui muri e sui gradini della scala, dei rivestimenti in ceramica. Sul pavimento a quote diverse, è collocato un chiusino per lo smaltimento delle acque che verrebbero contenute solo da una soglia in marmo, non idonea a tale scopo, considerando eventuali copiose precipitazioni atmosferiche.”. (ndr: il vano 2 ed il vano 4 sono in proprietà degli attori).
Non solo, in risposta ai quesiti richiesti da parte convenuta, il CTU scrive: “come descritto, nelle premesse della risposta al precedente quesito, l'ubicazione originaria del pozzo e le sue dimensioni, sono state individuate attraverso il confronto, tra il rilevo effettuato dello stato dei luoghi e l'attenta analisi della documentazione in atti, condividendo le operazioni di verifica con i CTP, pertanto, si conferma che: il fondo del pozzo nero, in proprietà convenuta è ubicato a meno 1,98 mt. rispetto alla quota del pavimento del terrapieno-cortile, di proprietà attorea, oltre ad essere ubicato a quota meno 4,49 mt rispetto a via G. Sant'Ermete; (…) 2 )- dai rilevi effettuati e attenta analisi delle verifiche documentali, effettuate in sede di sopralluogo, si conferma che il terrapieno-cortile di proprietà attrice è ubicato a quota meno 2,51 mt. rispetto a via G.
Sant'Ermete; 3 )- inoltre, il pozzo nero è ubicato a circa mt. 2,20 dal muro di confine e collocato in corrispondenza del terrapieno di proprietà attorea;
(…) 4 )- dai rilievi effettuati si evidenzia che i corpi di fabbrica, per cui è causa, si distaccano tra loro di circa cm 25, lungo il confine delle relative proprietà, inoltre, il vano 2 dell'immobile degli attori, confina con proprietà e non con il vano dove è ubicato il pozzo nero;
(…) Per_1
5 )- dall'analisi dello stato dei luoghi, infine, il vano 4 di proprietà Marsano, confina solo marginalmente con il vano dove è ubicato il pozzo nero, più precisamente in corrispondenza del terrapieno e non dove sussiste il fenomeno di degrado, evidenziando che tra i due vani è interposta, ad angolo, una scala a due rampe;
6 )- dai rilevi effettuati si è potuto accertare che il piano di calpestio del vano 4, dell'immobile degli attori è ubicato a quota meno 6,01 mt. rispetto a Via Grotta di S. Ermete, ( … ) 6a)- alla luce delle risultanze dei rilevi e confronto tra lo stato dei luoghi e la documentazione in atti, il vano dove insiste il pozzo nero è ubicato, ante lavori di ristrutturazione, a quota meno 3,19 mt rispetto a via S. Ermete e l'attuale pavimento risulta ad una quota maggiore, di circa cm 22 rispetto il precedente pavimento, ivi collocato l'ex pozzo nero;
(…) 6b)- con le modalità di analisi e valutazioni tra lo stato dei luoghi e la documentazione in atti, di cui alle precedenti risposte, tra i due piani, fondo del pozzo e il Vano 4, vi è un dislivello di quota di meno 1,52 mt , mentre il Vano 2, interessato dall'umidità, evidenzia un dislivello dal fondo del pozzo di ulteriori meno 0,83mt.”. Conclude il ctu: “…lo scrivente ritiene opportuno precisare che dopo attente analisi e valutazioni, avendo escluso il pozzo nero come causa dei lamentati danni, per i lavori di ristrutturazione effettuati, non ne ha potuto accertarne le cause…” e “…relativamente alle possibili cause, ha potuto formulare solo alcune ipotesi, come descritto nelle precedenti risposte ai quesiti e che di seguito si riepilogano in particolare: - quella riferita all'evidenza di una traccia di intonaco ripristinata e localizzata sul muro di confine tra le proprietà in causa, sull'angolo esterno del vano 4, ed in netta corrispondenza con le strutture murarie danneggiate A tale traccia, come riportato dalle parti in sede di sopralluogo e come innanzi descritto, si riferiscono lavori di riparazione di una tubazione idrica e pertanto, tale rottura, avrebbe potuto aver dato luogo a fenomeni di infiltrazione e imbibizione dei muri;
- non meno trascurabile ipotesi, quella relativa alla peculiare conformazione e struttura del Vano 2, semicoperto e seminterrato rispetto al terrapieno, considerando la presenza sul pavimento di un chiusino di smaltimento acque ed una soglia, di limitate dimensioni, non idonea a contenere eventuali copiose precipitazioni atmosferiche con possibile conseguente deflusso, attraverso l'adiacente porta, nel vano danneggiato.”. Alla luce di dette risultanze istruttorie conseguentemente nessuna responsabilità può essere quindi addebitata alla convenuta. Nella responsabilità per i danni causati dalla cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., spetta infatti al danneggiato, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché il danno in conseguenza subito. Nel caso in esame la prova non si può dire raggiunta.
Le spese del giudizio vengono poste a carico degli attori e liquidate in favore del procuratore di parte convenuta dichiaratosi anticipatario come da dispositivo.
Le spese di ctu come liquidate vengono definitivamente poste a carico degli attori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , , Marsano Assunta, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e così provvede: Parte_4 Parte_5
1) Rigetta la domanda attrice per le ragioni indicate in motivazione;
2) Condanna gli attori al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dell'avv. Gabriele Ciardo procuratore anticipatario della convenuta che liquida in complessivi €.3.200,00 oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
3) Pone definitivamente a carico degli attori le spese di ctu come liquidate
Così deciso in Lecce il 5 dicembre 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta