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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 17.04.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3347 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa come da mandato in atti dagli avv.ti Guido Lombardo, Antonio
Lombardo e Giandomenico Lombardo ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dagli avv.ti Luca Cuzzupoli e Itala
De Benedictis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente si duole della ripetizione d'indebito – per un importo complessivo di €
7.580,06 – che l convenuto ha operato nei suoi confronti con Controparte_2
comunicazione a mezzo PEC del 24.12.2020, ritenendo inesatte le somme alla stessa corrisposte rispetto a quanto dovutole a titolo di pensione ai superstiti n. 60067550 R nel periodo che va dal 01/01/2018 al 31/12/2018, a fronte dell'incumulabilità dei redditi prevista dall'art. 1 c. 41 della legge 335/'95, tabella F. Chiede, pertanto, che, previa declaratoria d'illegittimità dell'iniziativa di controparte, si accerti l'inesistenza dell'indebito e CP_ si condanni l a restituirle le somme che, mediante trattenute, ha recuperato.
1 CP_ Dal canto suo, l – eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito
– si limita a richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui spetta al pensionato ricorrente dimostrare le condizioni per l'irripetibilità dell'indebito.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del Giudice ordinario sulla controversia in esame.
Invero, il giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza o meno del contestato indebito, e non riguarda né l'an né il quantum del trattamento pensionistico riconosciuto alla ricorrente;
trova, pertanto, applicazione il principio di diritto espresso dalla Suprema
Corte secondo il quale, in materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei Conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene, quindi, al Giudice contabile solo se dell'indebito controverso è necessario accertare in giudizio l'"an" e/o il
"quantum" di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso, id est già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al Giudice ordinario.
Laddove, come nel caso di specie, le questioni poste dal ricorrente non attengono al rapporto che è posto a base della reversibilità, e si contrappongono alla pretesa
CP_ restitutoria dell che ha assunto una propria e distinta natura, concretizzatasi nella richiesta di ripetizione di una somma indebita, la giurisdizione non può che essere devoluta al Giudice ordinario (cfr. Cass 9436/2023).
Venendo al merito, in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento di recupero, si osserva innanzitutto che, per quel che attiene l'onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale, la Suprema Corte ha graniticamente affermato che “In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo
2 che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. Sez.Un. n. 18046/2010, conf. Cass. sez. lav. 10.06.2019 n. 15550).
Ne consegue che spettava all'odierna ricorrente l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto invocato.
Di contro, parte istante non ha contestato la diversa base reddituale posta a fondamento del ricalcolo della pensione, incentrando piuttosto le ragioni del ricorso esclusivamente sulla carenza di dolo, avendo ella (pacificamente) comunicato i redditi prodotti nel 2017, come emerge anche dalla documentazione in atti (v. Mod. 730/2018) e dalla stessa comunicazione d'indebito (v. PEC 23.12.2020).
Ebbene, com'è noto, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88/'89, le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui alla legge
30 aprile 1969 n. 153 art. 26, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Tale disposizione normativa, inoltre, stabilisce che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta
a dolo dell'interessato”.
L'interpretazione autentica della norma in questione è contenuta nell'art. 13 della legge n.
412/'91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.
88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
In altri termini, l'art. 52, co. 2, cit. stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
L'art. 13, co. 1 – formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993) – integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di
3 cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli era tenuto a comunicare, salvo risulti che l'Ente ne fosse già a conoscenza.
La disciplina complessiva che si ricava dalla lettura congiunta delle citate disposizioni va dunque ricostruita nel senso che l'indebito pensionistico derivante da errore imputabile CP_ all' , per essere ripetibile, deve essere conseguenza del dolo del percettore, ovvero della omessa trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' . CP_2
Ciò chiarito, va ora analizzato il secondo comma dell'art. 13 della citata legge n. 412, a CP_ mente del quale l “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Si è affermato, al riguardo, che l'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica CP_1 dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e
Cass. n. 18551 del 2017).
Da ciò il corollario che “la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, CP_1
soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co. 2. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili»
(così ancora Corte Cost. cit.). Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite
4 nella complessità organizzative del sistema pensionistico” (cfr. Cass. n. 18615/2021 e
Cass. 3802/2019).
Ne deriva che “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del
1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva CP_1
soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (cfr. Cass. sez. lav. n. 15039 del 31.05.2019).
Alla luce di tali considerazioni, oltre che della lettura del dato testuale (che utilizza l'espressione “entro l'anno successivo” per indicare il termine entro cui deve avvenire il recupero, non già “entro un anno” dalla verifica), il richiamato art. 13, co. 2, si interpreta, dunque, nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero, senza che, in tal caso, venga in alcun modo in considerazione la mancanza del dolo del pensionato (v. Cass. n.
3802/2019 cit.).
Peraltro, ai fini dell'accertamento del dolo del pensionato, nelle sue forme anche omissive, deve tenersi altresì conto del mutato quadro normativo di riferimento che, a partire dal
2010, prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all , qualora siano tenuti a Controparte_2 comunicare la situazione reddituale all'Amministrazione finanziaria (Mod. 730 o UNICO)
(v. art.13 c. 6 lett. c del D.L. n. 78/2010 conv. In L. n. 122/2010); in tali ipotesi, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate,
CP_ l ha sempre la possibilità di conoscere i dati reddituali dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali.
Più nel dettaglio, l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010 prevede l'istituzione presso l del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei CP_1
dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Lo stesso articolo al comma 10 bis prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente
5 all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
A ciò consegue che i redditi per i quali non sussiste più alcun obbligo di comunicazione CP_ all sono esclusivamente quelli che risultino “integralmente” dichiarati all'Amministrazione finanziaria e che, al contrario, l'obbligo permane per quei dati reddituali che, in quanto non integralmente o esaurientemente dichiarati al fisco (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei CP_ BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere dichiarati all' , nell'ottica di un dovere di collaborazione finalizzato a fornire all tutti i dati necessari alla CP_2
commisurazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito.
Peraltro, i giudici di legittimità hanno puntualizzato che in tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13 comma 2 della CP_ l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto CP_2 indebito – id. est.: iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato – e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (cfr. cass. n. 13918/2021; Cass. n. 3802/2019).
In definitiva, il termine annuale di decadenza decorre dalla data in cui l poteva CP_2
conoscere il contenuto della dichiarazione dei redditi del contribuente, il cui termine di presentazione è spostato all'anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono.
CP_ Ebbene – tornando al caso di specie – l ha comunicato alla ricorrente l'avvio della procedura di recupero dell'indebito previdenziale maturato sulle prestazioni erogate nel
2018 in data 24.12.2020: è infatti chiaramente desumibile dalla stessa comunicazione di
CP_ indebito in questa sede impugnata che il ricalcolo della pensione è stato operato dall' prendendo in esame “… i redditi relativi al 2017, (diversi da quelli da pensione che ammontano a euro 4.870,00) che ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate con il mod.
730/REDDITI/CU 2018” (v. PEC all.).
6 Appare dunque evidente, sulla base delle precedenti considerazioni, che il provvedimento
CP_ dell' comunicato il 24.12.2020 diretto al recupero dell'indebito maturato “dal 01
GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018” è intempestivo, in quanto assunto oltre la fine dell'anno solare successivo a quello in cui è avvenuta la verifica.
Ne consegue che limitatamente all'indebito relativo all'anno 2018 (pari ad € 7.580,06) va affermata l'irripetibilità delle somme erogate, atteso che i redditi percepiti nell'anno 2017, che hanno inciso sulla misura della pensione determinandone il ricalcolo, sono stati comunicati tempestivamente dall'istante nel 2018; ragion per cui, ai sensi dell'art. 13 CP_ citato, l avrebbe dovuto procedere al recupero entro il 31.12.2019.
Deve, pertanto, essere dichiarata irripetibile la somma di € 7.580,06 oggetto della richiesta CP_ di restituzione di cui alla nota datata 23.12.2020, con conseguente condanna dell' convenuto alla restituzione degli importi già trattenuti a tale titolo. CP_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibile la somma di € 7.580,06 CP_ oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota datata 23.12.2020, con conseguente condanna dell' convenuto alla restituzione degli importi già CP_3
trattenuti a tale titolo. CP_ b) Condanna l al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
900,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 18.04.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa A. Cozzolino
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