Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3472/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3472/2022; avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio;
promossa da: rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. Parte_1
MAGISTRELLI MARINA, per procura in atti;
RICORRENTE contro
, rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. REGNI Controparte_1
ROBERTO, per procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: le parti all'udienza del 15/01/2025 hanno depositato note di trattazione scritta contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, come di seguito riportate:
1) le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto, potendo fissare la residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene comunicazione;
2) la casa coniugale, sita a Polverigi in Via Coppa n. 18, rimane assegnata al sig. (che Pt_1 ne è unico proprietario e già ne ha la disponibilità), che continuerà ad occuparla u alle figlie minori e Per_1 Per_2
pagina 1 di 4
in ogni caso potrà vederle e tenerle con sé a fine settimana alternati, dal sabato dopo la scuola (o sabato mattina nei periodi di vacanza) alla domenica sera alle ore 21.00 (o 22.00 nei periodi di vacanza), nonché un pomeriggio infrasettimanale nelle settimane in cui le avrà con sé nel fine settimana e due pomeriggi nelle altre settimane, da concordare in ogni caso con le minori e compatibilmente con i loro impegni scolastici e sportivi.
Nel periodo delle vacanze estive, la madre potrà vedere e tenere con sé le minori per 15 giorni anche non consecutivi.
Nel periodo delle vacanze natalizie, la madre potrà vedere e tenere con sé le figlie per 5 giorni anche non consecutivi, rispettando i genitori negli anni l'alternanza dei giorni di Vigilia di Natale col Natale, il 31 dicembre con il 1° gennaio.
Nel periodo delle vacanze Pasquali, la madre potrà vedere e tenere con sé le minori per 2 giorni e negli anni verranno alternati tra i genitori i giorni di Vigilia di Pasqua e Pasqua con i giorni del Lunedì dell'Angelo ed il successivo martedì.
Le altre festività (6 Gennaio, 25 aprile, 1° Maggio) saranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore alternativamente ogni anno, secondo le esigenze delle figlie.
4) la sig.ra verserà al sig. la somma di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese a CP_1 Pt_1 titolo di co l manteniment lie. La somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
5) le spese straordinarie relative alle minori, per tali intendendosi quelle previste dal Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ancona sottoscritto in data 10.07.2024, saranno suddivise tra i genitori per la paritaria quota del 50% ciascuno.
In base alla normativa fiscale applicabile, le eventuali detrazioni fiscali per le figlie a carico saranno percepite in ragione del 50% a favore di ciascun genitore, come anche in ragione del 50% ciascuno saranno le detrazioni relative alle spese.
6) tutto ciò che la sig.ra acquisterà per le figlie dovrà rimanere presso l'abitazione CP_1 materna
7) l'Assegno Unico Universale verrà percepito dai genitori per la paritaria quota del 50% ciascuno;
8) entrambe le parti rinunciano a qualsiasi somma a titolo di reciproco mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
9) la sig.ra si impegna a rinunciare alla procedura esecutiva mobiliare pendente dinanzi CP_1 all'intestato Tribunale rubricata al n. 1638/2024 R.G.E.
Allo stesso modo, il sig. di impegna a rinunciare all'opposizione alla procedura Pt_1 esecutiva pendente dinanzi al Giudice di Pace di Ancona rubricata al n. 3715/2024 RG.
Le parti dichiarano, altresì, che le spese e le competenze legali relative ai due procedimenti esecutivi (quello rubricato al n. 1638/2024 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Ancona e pagina 2 di 4 quello rubricato al n. 3715/2024 RG pendente dinanzi al Giudice di Pace di Ancona) sono integralmente compensate tra le parti.
10) le parti chiedono disporsi la revoca dell'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
11) Con la sottoscrizione del presente atto e con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui ai punti che precedono, le parti danno atto di non aver più nulla a reciprocamente pretendere per qualsivoglia titolo, azione o ragione derivante e/o conseguente e/o collegato alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, escluso quanto pattuito ai punti n. 4 e n. 5 del presente atto (assegno di mantenimento per le minori a carico della sig.ra e spese straordinarie relative CP_1 alle figlie).
12) le spese e le competenze legali relative all'odierno giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso in atti, premesso: - di aver contratto matrimonio con Parte_1
a Polverigi (AN) in data 04/09/2004; - che da tale matrimonio sono nate le Controparte_1 figlie minori (Ancona, 31/12/2007) e (Ancona, 31/08/2010); - che con Per_1 Per_2 provvedimento del 12/01/2022 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione dei coniugi che sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 14/12/2021; ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha, in particolare, dedotto che, a decorrere dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione, i coniugi non hanno più ripreso la convivenza.
Inoltre, ha domandato che la collocazione delle figlie fosse stabilita in via prevalente presso l'abitazione paterna (e non più con la madre), essendo sopravvenute delle tensioni che davano luogo a frequenti litigi tra le stesse e la madre, con conseguente onere a carico di costei di versare un contributo al mantenimento delle figlie.
2. La resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla richiesta di declaratoria di scioglimento del vincolo, insistendo per l'accoglimento di condizioni difformi.
3. In data 08/03/2023 è stata pronunciata sentenza sullo status.
4. La causa è stata istruita con produzioni documentali e prove orali.
5. All'udienza del 15/02/2025 le parti depositavano note di trattazione scritta contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
L'accordo raggiunto nel corso del procedimento appare rispondente alle condizioni economiche delle parti (che hanno rinunciato reciprocamente all'assegno divorzile, dichiarando di avere adeguati redditi propri) e delle due figlie minori, in favore della quali è stato previsto un contributo al mantenimento a carico della madre, quale genitore non convivente, adeguato alle esigenze delle figlie e corrispondente alle capacità economiche dell'onerata; i tempi di visita della madre, genitore non collocatario, sono tali da consentire una costante frequentazione delle figlie in conformità ai principi della bigenitorialità.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti anche sul punto. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei confronti di Parte_1
, così decide: Controparte_1 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza del 15/02/2025 e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio di data 05/III/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4