TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5983/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EN MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5983/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGILANTE Parte_1 C.F._1
VINCENZO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VIGILANTE VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGILANTE Parte_2 C.F._2
VINCENZO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VIGILANTE VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGILANTE Parte_3 C.F._3
VINCENZO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VIGILANTE VINCENZO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUTIGLIANO Controparte_1 C.F._4
LU e dell'avv. Francesco Paolo Ferragonio, elettivamente domiciliato in VIA GINO
ACQUAVIVA, 29 71122 FOGGIA presso il difensore avv. RUTIGLIANO LU
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._5
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIARAPPA Parte_2 C.F._7
GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 19 71022 ASCOLI SATRIANO presso il difensore avv. SCIARAPPA GIUSEPPINA
IA INCORONATA TANGA (C.F. , contumace C.F._8
CONVENUTI
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, e hanno promosso il presente giudizio per sentire Parte_1 Parte_3 Parte_2 pronunciare sentenza dichiarativa dell'acquisto di proprietà degli immobili in Ascoli Satriano alla
Traversa I di Via Arno piano terra foglio 72, p.lla 600 sub 1.
Esponeva parte attrice che:
- aveva esercitato da oltre vent'anni, animo domini, il possesso sull' immobile Persona_1 appena descritto;
- il figlio di , del '76, aveva convissuto con il padre sino alla Persona_1 Parte_2 morte di questi.
Si costituivano in giudizio e del '55 chiedendo il rigetto della domanda mentre CP_1 Parte_2 rimanevano contumaci , e . Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
Vale osservare in tesi generale che, in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comunisti, qualora - già possedendo animo proprio ed a titolo di comproprietà - estenda tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che egli goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Cass. civ., Sez. II, 10/11/2011, n. 23539; Cass. civ.,
Sez. II, 30/06/2011, n. 14467; Cass. civ., Sez. II, 25/03/2009, n. 7221; Cass. civ., Sez. II, 20/05/2008, n.
12775). La Suprema Corte ha chiarito che il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei comproprietari non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato corrispondente all'esercizio del possesso ad usucapionem, anziché come conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri comproprietari, essendo necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. Pertanto, il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (Cass. civ.,
Sez. IL 20/09/2007, n. 19478; Cass. civ., Sez. II, 28/04/2006, n. 9903; Cass. civ., Sez. II, 11/08/2005. n.
16841).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie non risulta provata la titolarità in capo al de cuius, né in capo agli Persona_1 odierni attori, di un possesso utile ad usucapionem nei termini richiesti dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità.
Il godimento degli immobili ed il pagamento degli oneri (anche tributari) ad esso connessi non può, di per sé, valere come manifestazione di un possesso esclusivo sul bene, trattandosi di facoltà ed oneri che non provano il possesso esclusivo del bene.
Neppure può valere come prova del possesso utile ad usucapionem l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione, trattandosi di attività materiale funzionale al godimento dell'immobile secondo la sua naturale destinazione abitativa e non incompatibile con la possibilità di godimento degli altri coeredi.
Dall'istruttoria processuale è emerso che aveva abitato l'immobile che in questo giudizio Persona_1 si chiede di usucapire da oltre vent'anni. E' emerso, poi, dalle testimonianze, ma è altresì incontestato, che:
- le chiavi per abitare l'immobile erano state consegnate a da MAa NA Persona_1
Tanga;
- aveva ristrutturato l'immobile cambiandone la destinazione d'uso; Persona_1
- il piano terra era abitato da VI mentre il piano superiore era occupato dal fratello . CP_1
Le prove per testi non hanno però provato che del bene ereditario gli attori e il loro padre abbiano posseduto ad excludendum, vale a dire non hanno dimostrato una situazione nella quale il rapporto materiale del coerede con il bene ereditario sia tale da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di analogo rapporto.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3493/2024 ha chiarito in materia di usucapione e diritti reali, trattando la questione del possesso esclusivo di un immobile tra fratelli, che anche in presenza di rapporti di parentela, per trasformare un possesso condiviso in un possesso esclusivo è necessaria una chiara manifestazione di volontà da parte di chi desidera possedere in modo esclusivo. Questo può avvenire anche attraverso comunicazioni informali agli altri comproprietari.
Nel caso sottoposto al vaglio non è emersa alcuna manifestazione in tal senso né da parte di Per_1
né da parte degli odierni attori.
[...]
Mette conto, poi, rilevare, avuto riguardo alla sussistenza della legittimazione passiva dei convenuti contumaci, che, nel giudizio ordinario di usucapione, legittimato passivo è il proprietario (o il possessore) del bene e che, comunque, la sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione non potrà avere alcun effetto di giudicato nei confronti dell'eventuale proprietario pretermesso, il quale potrà agire con l'opposizione di terzo.
Sull'individuazione dei convenuti, si evidenzia che parte attrice li ha individuati attraverso i certificati catastali e la denuncia di successione.
Occorre, tuttavia, approfondire la prova che parte attrice ha prodotto circa il diritto che invoca.
pagina 4 di 6 Chi agisce, invocando l'usucapione, non chiede, invero, di accertare l'acquisto in suo favore di un diritto di proprietà (o di altro diritto reale) su di un bene qualunque e nei confronti di chicchessia, ma insta per il conseguimento di una pronuncia dichiarativa avente ad oggetto un bene compiutamente individuato in tutti i suoi elementi costitutivi, contro un soggetto del pari esattamente identificato nella sua veste di precedente titolare, di portatore cioè di una situazione soggettiva realmente confliggente con quella che si fa valere in via d'azione.
La prova rigorosa della titolarità del bene può essere offerta, come è noto, unicamente mediante l'allegazione dei certificati delle “trascrizioni” concernenti tutti coloro i quali risultino aver posseduto il bene nel “ventennio” cui ha riguardo l'estratto catastale, nonché, in ogni caso, la persona nei confronti della quale è stata proposta la domanda e che dunque è assunta dall'attore quale precedente titolare del diritto sul bene oggetto di usucapione. Funzione precipua di tale certificazione è, infatti, quella di evidenziare se l'attuale intestazione dei diritti sul bene oggetto di usucapione corrisponda alla titolarità degli stessi presupposta e quindi asserita nella domanda. Anche a voler escludere la necessità di una prova rigorosa come quella richiesta nell'azione di rivendica, deve ammettersi purtuttavia la necessità che l'attore fornisca la dimostrazione del diritto del precedente titolare, attraverso la certificazione ipocastale ed esibendo il valido titolo di acquisto in suo favore.
Ma a siffatto onere probatorio gli attori non hanno assolto sicché resta indimostrato che la vocatio in ius sia stata effettuata nei confronti dei soggetti effettivamente titolari – dal lato passivo – del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio.
Va dato conto che neppure la contumacia dei convenuti o l'adesione di quelli che si sono costituiti può assumere alcun significato probatorio suppletivo in favore della domanda attorea, poiché – al pari del silenzio in campo negoziale – essa non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, lasciando del tutto impregiudicato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (così: Cass. 9 dicembre 1994 n. 10554; e v. anche Cass. 2 marzo 1996 n.
1648, secondo cui “la contumacia... non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore”).
Alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda non può trovare accoglimento.
Non si statuisce sulle spese nei rapporti tra parte attrice e , e MAa Controparte_2 Controparte_3
NA Tanga stante la contumacia di questi ultimi.
Nei rapporti tra parte attrice e del 55' – per il quale non sono state depositate la Parte_2 comparsa conclusionale e le memorie di replica- ed , le spese seguono la soccombenza Controparte_1
e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda.
Nulla per le spese per , e stante la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 contumacia degli stessi.
Condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 liquidano in euro euro 3.809,00 per compenso professionale oltre Iva, Cap e rimb. Forf. nella misura del 15%; condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_2 si liquidano in euro 2.356,00 per compenso professionale oltre Iva, Cap e rimb. Forf. nella misura del
15%
Così deciso in Foggia il 23 ottobre 2025.
Il giudice
EN MA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EN MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5983/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGILANTE Parte_1 C.F._1
VINCENZO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VIGILANTE VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGILANTE Parte_2 C.F._2
VINCENZO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VIGILANTE VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGILANTE Parte_3 C.F._3
VINCENZO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VIGILANTE VINCENZO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUTIGLIANO Controparte_1 C.F._4
LU e dell'avv. Francesco Paolo Ferragonio, elettivamente domiciliato in VIA GINO
ACQUAVIVA, 29 71122 FOGGIA presso il difensore avv. RUTIGLIANO LU
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._5
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIARAPPA Parte_2 C.F._7
GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 19 71022 ASCOLI SATRIANO presso il difensore avv. SCIARAPPA GIUSEPPINA
IA INCORONATA TANGA (C.F. , contumace C.F._8
CONVENUTI
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, e hanno promosso il presente giudizio per sentire Parte_1 Parte_3 Parte_2 pronunciare sentenza dichiarativa dell'acquisto di proprietà degli immobili in Ascoli Satriano alla
Traversa I di Via Arno piano terra foglio 72, p.lla 600 sub 1.
Esponeva parte attrice che:
- aveva esercitato da oltre vent'anni, animo domini, il possesso sull' immobile Persona_1 appena descritto;
- il figlio di , del '76, aveva convissuto con il padre sino alla Persona_1 Parte_2 morte di questi.
Si costituivano in giudizio e del '55 chiedendo il rigetto della domanda mentre CP_1 Parte_2 rimanevano contumaci , e . Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
Vale osservare in tesi generale che, in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comunisti, qualora - già possedendo animo proprio ed a titolo di comproprietà - estenda tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che egli goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Cass. civ., Sez. II, 10/11/2011, n. 23539; Cass. civ.,
Sez. II, 30/06/2011, n. 14467; Cass. civ., Sez. II, 25/03/2009, n. 7221; Cass. civ., Sez. II, 20/05/2008, n.
12775). La Suprema Corte ha chiarito che il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei comproprietari non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato corrispondente all'esercizio del possesso ad usucapionem, anziché come conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri comproprietari, essendo necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. Pertanto, il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (Cass. civ.,
Sez. IL 20/09/2007, n. 19478; Cass. civ., Sez. II, 28/04/2006, n. 9903; Cass. civ., Sez. II, 11/08/2005. n.
16841).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie non risulta provata la titolarità in capo al de cuius, né in capo agli Persona_1 odierni attori, di un possesso utile ad usucapionem nei termini richiesti dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità.
Il godimento degli immobili ed il pagamento degli oneri (anche tributari) ad esso connessi non può, di per sé, valere come manifestazione di un possesso esclusivo sul bene, trattandosi di facoltà ed oneri che non provano il possesso esclusivo del bene.
Neppure può valere come prova del possesso utile ad usucapionem l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione, trattandosi di attività materiale funzionale al godimento dell'immobile secondo la sua naturale destinazione abitativa e non incompatibile con la possibilità di godimento degli altri coeredi.
Dall'istruttoria processuale è emerso che aveva abitato l'immobile che in questo giudizio Persona_1 si chiede di usucapire da oltre vent'anni. E' emerso, poi, dalle testimonianze, ma è altresì incontestato, che:
- le chiavi per abitare l'immobile erano state consegnate a da MAa NA Persona_1
Tanga;
- aveva ristrutturato l'immobile cambiandone la destinazione d'uso; Persona_1
- il piano terra era abitato da VI mentre il piano superiore era occupato dal fratello . CP_1
Le prove per testi non hanno però provato che del bene ereditario gli attori e il loro padre abbiano posseduto ad excludendum, vale a dire non hanno dimostrato una situazione nella quale il rapporto materiale del coerede con il bene ereditario sia tale da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di analogo rapporto.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3493/2024 ha chiarito in materia di usucapione e diritti reali, trattando la questione del possesso esclusivo di un immobile tra fratelli, che anche in presenza di rapporti di parentela, per trasformare un possesso condiviso in un possesso esclusivo è necessaria una chiara manifestazione di volontà da parte di chi desidera possedere in modo esclusivo. Questo può avvenire anche attraverso comunicazioni informali agli altri comproprietari.
Nel caso sottoposto al vaglio non è emersa alcuna manifestazione in tal senso né da parte di Per_1
né da parte degli odierni attori.
[...]
Mette conto, poi, rilevare, avuto riguardo alla sussistenza della legittimazione passiva dei convenuti contumaci, che, nel giudizio ordinario di usucapione, legittimato passivo è il proprietario (o il possessore) del bene e che, comunque, la sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione non potrà avere alcun effetto di giudicato nei confronti dell'eventuale proprietario pretermesso, il quale potrà agire con l'opposizione di terzo.
Sull'individuazione dei convenuti, si evidenzia che parte attrice li ha individuati attraverso i certificati catastali e la denuncia di successione.
Occorre, tuttavia, approfondire la prova che parte attrice ha prodotto circa il diritto che invoca.
pagina 4 di 6 Chi agisce, invocando l'usucapione, non chiede, invero, di accertare l'acquisto in suo favore di un diritto di proprietà (o di altro diritto reale) su di un bene qualunque e nei confronti di chicchessia, ma insta per il conseguimento di una pronuncia dichiarativa avente ad oggetto un bene compiutamente individuato in tutti i suoi elementi costitutivi, contro un soggetto del pari esattamente identificato nella sua veste di precedente titolare, di portatore cioè di una situazione soggettiva realmente confliggente con quella che si fa valere in via d'azione.
La prova rigorosa della titolarità del bene può essere offerta, come è noto, unicamente mediante l'allegazione dei certificati delle “trascrizioni” concernenti tutti coloro i quali risultino aver posseduto il bene nel “ventennio” cui ha riguardo l'estratto catastale, nonché, in ogni caso, la persona nei confronti della quale è stata proposta la domanda e che dunque è assunta dall'attore quale precedente titolare del diritto sul bene oggetto di usucapione. Funzione precipua di tale certificazione è, infatti, quella di evidenziare se l'attuale intestazione dei diritti sul bene oggetto di usucapione corrisponda alla titolarità degli stessi presupposta e quindi asserita nella domanda. Anche a voler escludere la necessità di una prova rigorosa come quella richiesta nell'azione di rivendica, deve ammettersi purtuttavia la necessità che l'attore fornisca la dimostrazione del diritto del precedente titolare, attraverso la certificazione ipocastale ed esibendo il valido titolo di acquisto in suo favore.
Ma a siffatto onere probatorio gli attori non hanno assolto sicché resta indimostrato che la vocatio in ius sia stata effettuata nei confronti dei soggetti effettivamente titolari – dal lato passivo – del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio.
Va dato conto che neppure la contumacia dei convenuti o l'adesione di quelli che si sono costituiti può assumere alcun significato probatorio suppletivo in favore della domanda attorea, poiché – al pari del silenzio in campo negoziale – essa non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, lasciando del tutto impregiudicato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (così: Cass. 9 dicembre 1994 n. 10554; e v. anche Cass. 2 marzo 1996 n.
1648, secondo cui “la contumacia... non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore”).
Alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda non può trovare accoglimento.
Non si statuisce sulle spese nei rapporti tra parte attrice e , e MAa Controparte_2 Controparte_3
NA Tanga stante la contumacia di questi ultimi.
Nei rapporti tra parte attrice e del 55' – per il quale non sono state depositate la Parte_2 comparsa conclusionale e le memorie di replica- ed , le spese seguono la soccombenza Controparte_1
e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda.
Nulla per le spese per , e stante la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 contumacia degli stessi.
Condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 liquidano in euro euro 3.809,00 per compenso professionale oltre Iva, Cap e rimb. Forf. nella misura del 15%; condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_2 si liquidano in euro 2.356,00 per compenso professionale oltre Iva, Cap e rimb. Forf. nella misura del
15%
Così deciso in Foggia il 23 ottobre 2025.
Il giudice
EN MA
pagina 6 di 6