TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/05/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2592/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. VIA ORESTE;
Parte_1
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. LACERENZA CP_1
VITO NICOLA;
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato Parte_1 esponeva: di aver prestato servizio alle dipendenze della CP_1
dal 28/11/2019, al 20/04/2023, data in cui veniva
[...] licenziato per giustificato motivo oggettivo;
che il rapporto di lavoro veniva formalizzato dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato Part-Time al
60%, pari a 24 ore settimanali e successivamente dal
30.6.2020 con contratto a tempo indeterminato part-time al 60%; che gli erano state assegnate le mansioni di “commesso di negozio” con inquadramento nel V° livello di cui al
CCNL per i Dipendenti del Settore Commercio e dal
1.5.2022 nel IV livello;
di aver prestato attività lavorativa nel punto vendita sito in Rende presso il centro commerciale “Metropolis”, osservando,tuttavia, di fatto,un orario di lavoro diverso da quello contrattuale e in particolare di essere stato impegnato per un totale di 39 ore settimanali, secondo turni di 6 ½ ore giornaliere, distribuiti su sei giorni consecutivi dalle ore 8:30 alle ore 15:00 ovvero dalle 14:45 alle 21:15 dall'inizio del rapporto di lavoro e sino al 31 Marzo 2022; che successivamente aveva prestato attività lavorativa per 4 ore giornaliere come da contratto;
di aver svolto da sempre mansioni , analiticamente indicate in ricorso, inquadrabili nel IV livello;
di accreditare la somma di € 33.949,40 di cui €
27.463,40 a titolo di differenze retributive e € 6.486,00
a titolo di quote TFR non versate.
Eccepiva l'illegittimità dei verbali di conciliazione
, pur da lui sottoscritti in data 06/02/2020;
14/03/2021; 28/04/2022; 28/03/2023 poiché dalla lettura degli stessi risultavano vertenze e domanda di anticipo
TFR mai azionate.
Concludeva chiedendo” Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa che, l'odierno ricorrente, ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della a far data Controparte_2 dal 28/11/2019 e sino al 20/04/2023 - con mansioni riconosciute di Addetto vendita – IV° Livello Retributivo del C.C.N.L. Terziario e Servizi, Commercio,
Confcommercio; Condannare la Società odierna resistente
– l.r.p.t. - al pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente in applicazione dell'obbligo di corresponsione di una retribuzione globale commisurata all'effettiva qualità e quantità di lavoro svolto, e consistenti, in ragione del conteggio offerto in produzione, nel complessivo importo di € 33.949,40, ovvero altra e diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti e sino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva la società convenuta eccependo l'inammissibilità del ricorso alla luce della evidente inoppugnabilità, riconosciuta dall'art. 2113 ult comma c.c., delle conciliazioni in sede sindacale addivenute tra le parti.
Nel merito contestava le richieste avanzate disconoscendo lo svolgimento di ore supplementari .
In subordine chiedeva che venissero compensate le somme complessivamente incassate dal lavoratore per l'effetto delle conciliazioni con le somme che fossero risultate come dovute al lavoratore, trattandosi di partita di dare/avere discendente dal medesimo rapporto di lavoro.
Istruita attraverso l'escussione dei testi, disposta CTU contabile, all'esito del deposito della relazione la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del
9.5.2025 sostituita dal deposito delle note ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito delle note la causa veniva decisa.
Va preliminarmente affrontata la questione attinente la validità dei verbali di conciliazione.
Parte convenuta eccepisce l'inammissibilità del ricorso per essere intervenute conciliazioni tra le parti inoppugnabili perché intervenute in sede sindacali.
Va tuttavia osservato come tali conciliazioni sia affette da nullità.
Dall'istruttoria espletata è emerso che i verbali di conciliazione in contestazione sono stati sottoscritti presso la sede della società e sono stati reiterati non solo per il ricorrente ma per tutti i dipendenti ogni anno.
Riferisce il teste ” Ogni anno venivamo convocati, Tes_1 verso febbraio, marzo presso la sede della società in
Monopoli a firmare un verbale conciliativo. Lo trovavamo già predisposto e lo dovevamo soltanto firmare. Io lo leggevo ma comunque, dovevo firmarlo. Presso la sede della società trovavamo tale , tale di cui Per_1 Per_2 non ricordo il cognome e l'avv. della società che era
. Persona_3
Firmavamo anche se non eravamo d'accordo sul contenuto perché dovevamo lavorare. Non ci veniva spiegato il contenuto del verbale. Non c'era alcuna discussione al riguardo. ADR: a Monopoli andavamo tutti insieme ed entravamo nella stanza per firmare, 2 o 3 alla volta.
ADR: ho personalmente visto il ricorrente leggere il verbale e firmarlo. “
Riferisce il teste “Una volta l'anno andiamo in Tes_2 azienda (ancora adesso succede così) e firmiamo questo verbale di conciliazione per il TFR. Io non lo leggo mai.
Noi arrivavamo lì, c'era la sindacalista ed altri due signori. Ci dicevano che dovevamo firmare per darci il
TFR ed io ho firmato senza leggere. Non ero presente quando firmava il Russo. Entravamo uno alla volta. Non parlavo con la sindacalista, prima di firmare il verbale.
“
La circostanza che tali verbali di conciliazione venivano firmati presso la sede della società inficia di per sé la validità degli stessi.La Cassazione con la recentissima pronuncia n. 10065 del 2024 ha sancito come la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art.
411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”.
Si legge nella sentenza “L'art. 2103, nel testo modificato dal d.lgs. 81 del 2015 applicabile ratione temporis, prevede al sesto comma: “Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”. 10. L'art. 2113 c.c., al primo comma, definisce non valide le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. Il quarto comma esclude il divieto, e quindi legittima le rinunzie e transazioni ove siano oggetto di
“conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185,
410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile”. 11. Il legislatore ha ritenuto necessaria una forma peculiare di "protezione" del lavoratore, realizzata attraverso la previsione dell'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili e l'introduzione di un termine di decadenza per l'impugnativa, così da riservare al lavoratore la possibilità di riflettere sulla convenienza dell'atto compiuto e di ricevere consigli al riguardo (così Cass.
n. 11167 del 1991 in motivazione). Tale forma di protezione giuridica è non necessaria (art. 2113, ultimo comma c.c.) in presenza di adeguate garanzie costituite dall'intervento di organi pubblici qualificati, operanti in sedi cd. protette. Le disposizioni richiamate dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. individuano quali sedi cd. protette, la sede giudiziale (artt. 185 e 420
c.p.c.), le commissioni di conciliazione presso la
Direzione ora Controparte_3 [...]
(art. 410 e 411, commi 1 e 2, Controparte_4 comma c.p.c.), le sedi sindacali (art. 411, comma 3,
c.p.c.), oltre ai collegi di conciliazione e arbitrato
(art. 412 ter e quater c.p.c.). 12. L'accordo conciliativo tra le parti in causa (integralmente trascritto alle pp. 4 e 5 del ricorso per cassazione) è stato concluso ai sensi degli “artt. 410 e 411 c.p.c. e
2113, 4° comma, cod. civ.”, come si legge nell'intestazione, e reca la precisazione che lo stesso
è da “ratificarsi successivamente con le modalità inoppugnabili indicate agli artt. 410 e 411 c.p.c.” (v. ricorso p. 5, secondo cpv.). 13. È pacifico che tale adempimento non sia mai avvenuto e che l'accordo in esame
è stato sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali della società. 6 14. Tali modalità non soddisfano i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni in base alle disposizioni richiamate e correttamente la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità dell'accordo in esame. 15. Nel sistema normativo sopra descritto, la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere. 16.Le citate disposizioni del codice di procedura civile individuano infatti non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni ma anche le sedi ove ciò può avvenire, come emerge in modo inequivoco dal tenore letterale delle stesse. L'art. 410 prevede che il tentativo di conciliazione possa avvenire “presso la commissione di conciliazione” e l'art. 411, terzo comma, fa riferimento alla conciliazione “in sede sindacale”. 17. L'assistenza prestata da rappresentanti sindacali (esponenti della organizzazione sindacale cui appartiene il lavoratore o, comunque, dal medesimo indicati, v. Cass. n. 4730 d 2002;
n. 12858 del 2003; n. 13217 del 2008) deve essere effettiva e ha lo scopo di porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in che misura (v. Cass. n. 24024 del 2013; n. 21617 del 2018;
n. 25796 del 2023; n. 18503 del 2023 in motivazione), così da consentire l'espressione di un consenso informato e consapevole. 18. I luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza della controparte datoriale (non depone in senso contrario
Cass. n. 1975 del 2024, concernente una conciliazione ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c”
Ma la nullità di tali verbali emerge anche sostanzialmente poiché firmati in assenza di rivendicazioni da parte del ricorrente in assenza cioè della res litigiosa.
Ed invero se pure dai verbali di conciliazione risultano vertenze azionate dal lavoratore, nonché domande di anticipo del TFR,di tali richieste e rivendicazioni,che sarebbero state effettuate con cadenza annuale, non v'è traccia negli atti.
Inoltre come ha statuito la Suprema Corte(cfr Cass. n.
20780/2007) per poter qualificare come atto di transazione l'accordo tra lavoratore e datore è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicchè, ove manchi l'elemento dell'"aliquid datum, aliquid retentum", essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile.
Nel caso in esame viene in rilievo la genericità delle rivendicazioni “il lavoratore ha contestato alla società datrice di lavoro il mancato riconoscimento di diversi istituti contrattuali ….”e la circostanza che lo stesso a fronte della sua rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro, non ha ottenuto null'altro che l'anticipo del TFR, diritto che gli era già riconosciuto per legge.
Infine è emerso dalla prova che il ricorrente come peraltro gli altri dipendenti non era stato informato del contenuto del verbale che andava a firmare e che la sottoscrizione era avvenuta “anche se non eravamo d'accordo sul contenuto perché dovevamo lavorare”(cfr testimonianza di ). Tes_1
Dette emergenze processuali non risultano scalfite dalla testimonianza della sindacalista che nel corso della sua deposizione ha comunque affermato “ho ricevuto mandato dal lavoratore nello stesso giorno e nello stesso luogo indicato nella conciliazione, ma prima della firma del verbale”avvalorando ulteriormente la tesi del ricorrente circa le modalità con cui avvenivano le sottoscrizioni, senza una reale volontà conciliativa e senza che venisse data reale e completa informazione ai lavoratori.
I verbali di conciliazione devono dunque dichiararsi nulli. Passando ora ad esaminare le rivendicazioni di parte ricorrente rileva questo giudice che la prova testimoniale espletata ha confermato l'assunto attoreo.
E' emerso infatti dalle dichiarazioni dei testi che il ricorrente ha svolto dall'inizio del rapporto lavorativo , in via prevalente e continuativa, mansioni rientranti nel superiore IV livello che peraltro non sono contestate da parte convenuta che si limita a rilevare la correttezza dell'inquadramento al V livello fino al 1.5.2022 in quanto il ricorrente non aveva svolto apprendistato nel settore merceologico di riferimento.
A prescindere dalla circostanza che il ricorrente non è stato assunto con un contratto di apprendistato si rileva come nel contratto di assunzione la mansione assegnata non è di aiuto commesso ma di commesso di negozio che rientra nel IV livello sicchè è del tutto ininfluente il richiamo all'art. 113 del C.C.N.L. “L'aiutante commesso
è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età operché proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi.”
Provato altresì è l'orario di lavoro per come rivendicato.
Riferisce il teste ”Lavoravamo su turni. I turni Tes_1 erano dalle 9 alle 15 e dalle 15 alle 21. Poi c'erano dei turni intermedi che andavano dalle 12 alle 18 e dalle
13 alle 19. Infine, c'erano anche turni spezzati che andavano dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 21. Quando è stato aperto il negozio, a Dicembre 2019, fino ai saldi di febbraio, abbiamo lavorato in media dalle 8 alle 10 re al giorno, per 6 giorni. Successivamente gli orari sono stati stabilizzati per 6 ore al giorno per 6 giorni.
“ Riferisce il teste ” Quando il negozio ha aperto Tes_2 si faceva dalle 8:30 fino alle 15:30. Poi il pomeriggio dalle 15:30 fino alle 21:30. Non ricordo poi i turni che venivano fatti e le ore che lavoravamo. Adesso io faccio
20 ore settimanali ho un contratto part-time da più di un anno. Preciso che i primi due mesi abbiamo lavorato per 8 ore ed anche di più. Poi abbiamo abbassato a 6 ore”.
Le dichiarazioni dei testi e sono Tes_1 Tes_2 precise e circostanziate e non sono contrastate dalla testimonianza della teste che ha Testimone_3 ammesso di essersi recata presso il punto vendita di
Rende solo un paio di volte.
Ritenuta provata la domanda attorea in ordine all'an , relativamente al quantum si è resa necessaria una CTU contabile.
Il CTU ha quantificato in € 24.786,43 il quantum accreditato dal ricorrente a titolo di differenze retributive e differenze sul TFR.
Ritiene questo giudice di condividere i conteggi predisposti dal CTU, anche a seguito delle osservazioni della parte convenuta, la cui relazione appare tecnicamente corretta e immune da vizi logico giuridici.
Ed invero parte convenuta ha:
1)considerato erronea l'esclusione operata dal CTU nella determinazione del “percepito dal lavoratore” degli importi relativi a:
a. “superminimo individuale ad personam” per l'ammontare complessivo di €
526,00;
b. “rimborso spese” per l'ammontare complessivo di €
350,00;
c. “trasferte” per l'ammontare complessivo di € 1.623,84.
2)considerato erronea l'esclusione operata dal CTU nella determinazione del percepito dal lavoratore degli importi relativi al “trattamento integrativo di cassa integrazione a copertura di parte delle ore lavorative”;
3) considerato non dovuto il maggiore importo calcolato dal CTU per la 13^ mensilità 2021 non avendo il lavoratore “mai avanzato domanda alcuna per tale emolumento”e ha evidenziato l'avvenuta corresponsione della somma a tale titolo
4) considerato non dovuto il maggiore importo calcolato dal CTU riferito ai ratei di 13^e 14^ mensilità 2022, non avendo il lavoratore richiesto tali emolumenti e ha evidenziato l'avvenuta erogazione di tali importi .
5) Dal totale conteggiato dal CTU deve essere decurtato l'importo complessivo di € 820,00 a titolo di “… indennità transattiva complessivamente erogata al dipendente in forza dei verbali di conciliazione sottoscritti e come anche risulta dai prospetti paga versati in atti dal lavoratore.”
6)considerato che dal conteggio del TFR complessivamente calcolato dal CTU doveva essere decurtato l'importo complessivo di € 2.273,49 già erogato al dipendente per come risulta dai prospetti paga in atti e dai verbali di conciliazione in sede sindacale.
Su tali osservazioni il CTU ha dedotto, con motivazione condivisa da questo giudice quanto al punto 1) che gli importi erogati dal datore di lavoro a titolo di
“rimborso spese” e “trasferte,” per l'occasionalità degli stessi più che configurare elementi retributivi, costituiscono somme funzionali a ristorare il lavoratore per il sostenimento di spese occorse nello svolgimento dell'attività lavorativa;
quanto al punto 3) e punto
4)che gli importi calcolati a tale titolo sono conseguenti al diverso inquadramento, quanto al punto
2)che i conteggi sono stati elaborati considerando che la richiesta del ricorrente era di un lavoro full-time e che invece la cassa integrazione era stata pagata per 4 ore, calcolando, quindi la differenza fra le 2 voci.
Ha invece, il CTU condiviso le osservazioni di cui al punto 5) e ha,nel conteggio riepilogativo, incluso le somme percepite dal lavoratore a titolo di TFR per l'importo di € 2.273,49.
La convenuta va dunque condannata al pagamento della somma di cui sopra maggiorata degli interessi e della rivalutazione come per legge.
Le spese di lite e di CTU, quest'ultime liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di € € 24.786,43 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Pone a carico della parte convenuta le spese di CTU che liquida come da separato decreto e le spese di lite che liquida in € 2695,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza,23.5.2025
il giudice dott.ssa Silvana D.Ferrentino