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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7796/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela IA, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.11.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
7796/2025
TRA
[...
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e dif. dall'Avv. M. Geronimo (c.f. ) Pt_2 C.F._2
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
Rappr. e dif. dall'Avv. Anna Faretra
1 Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2025 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di al fine di sentire CP_1
accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 Per_2
, dott. , dott.sse e -, la causa veniva Per_3 Per_4 Per_5 CP_5
decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
2 Invero, deve premettersi che il ricorrente, deduce di prestare attività lavorativa quale Ausiliario Specializzato, articolata su tre turni giornalieri che coprono tutti i sette giorni della settimana, e di aver prestato attività lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo
(cfr. i fogli di rilevazione delle presenze) durante tutto l'arco del rapporto di lavoro. Lamenta che, nonostante la perdita del giorno di riposo, causata dalla presenza in servizio oltre i sei giorni consecutivi, non gli veniva concesso il giorno di riposo compensativo stabilito dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la parte convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese.
Ebbene, si rileva che l'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi,
“ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire
40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle
3 ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal
D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacchè quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva).
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche.
Ebbene, dopo aver ribadito il principio secondo cui la pronta disponibilità passiva (ossia quella senza il richiamo in servizio) non può essere assimilata all'attività lavorativa, la Suprema Corte ha analizzato il caso della pronta disponibilità attiva (quella con richiamo in servizio ed effettivo svolgimento di attività lavorativa), nei seguenti termini: <<il tribunale di massa, dopo avere rilevato d'ufficio la questione, ha dichiarato la nullità dell'art. 17, comma 5 del CCNL 3.11.2005, ritenendo che la disposizione contrattuale consentirebbe al dirigente reperibile, in caso di chiamata effettiva, di "monetizzare" il riposo settimanale, rinunciando allo stesso in
4 cambio della corresponsione della maggiorazione per il lavoro straordinario.
Dette conclusioni non sono condivisibili.
Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della il comma 6, nella parte in cui fa riferimento al godimento del riposo compensativo "senza riduzione del debito di orario", si riferisce unicamente alla reperibilità passiva, ossia a quella che non dà luogo a prestazione lavorativa, posto che, ove la prestazione venga resa, la stessa non può non essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale. Il comma 5, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva (e quindi anche alla reperibilità prestata in giorno non festivo nelle ore notturne), disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede solo il diritto del dirigente a percepire, oltre alla indennità stabilita dallo stesso comma, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, in alternativa, ad usufruire di un corrispondente recupero orario. La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa, che resta disciplinata dalle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo settimanale (art. 14 del CCNL 3.11.2005 e art. 21 del CCNL
5.12.1996).
5 Ne discende che, ove il dirigente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 5 (o in alternativa, su richiesta del dirigente, il recupero orario) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art.5 della direttiva 2003/88/CE. Detta interpretazione induce a ritenere la disciplina contrattuale pienamente conforme al precetto inderogabile dettato dal D.Lgs. n.
66 del 2003, art. 9 sicchè deve essere esclusa la nullità della clausola, dichiarata dal Tribunale di Massa>> (cfr. Corte di
Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n. 5465/2016 del
18/03/16).
All'uopo, pare opportuno richiamare il testo dell'art. 5 della direttiva 2003/88/CE: <<riposo settimanale. gli stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per periodo di 7 giorni, un minimo riposo ininterrotto 24 ore a cui si sommano 11 giornaliero previste all'articolo 3. se condizioni oggettive, tecniche o organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato>>.
A tale norma fa eco quella di cui all'art. 9 del D. Lgs. 66/2003:
<<
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Omissis…>>
6 Si può concludere che l'intera disciplina legislativa e contrattuale
- che la sentenza della Cassazione in esame al paragrafo 3.2 afferma essere “sovrapponibile a quella dettata per il personale non dirigenziale del comparto sanità” – stabilisce l'obbligo dell' di riconoscere al lavoratore Parte_4
richiamato in servizio di pronta disponibilità attiva un giorno di riposo compensativo a prescindere dalla sua richiesta, considerata la natura indisponibile della richiesta, in aggiunta alla retribuzione come straordinario dell'attività lavorativa svolta.
Negli stessi termini si è espressa la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 18884 del 15/07/2019, che ha affermato i seguenti principi di diritto:<< 20. questa Corte nelle sentenze sopra richiamate ha affermato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE;
21. questa Corte ha, inoltre, affermato che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perchè “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno…”(Cass.,
SS.UU. n. 142 del 2013; n. 24180 del
2013; n. 16665 del 2015; n. 24563 del 2016); omissis 24. va osservato, altresì, che il D.Lgs. n. 66 del 2003 nel testo
7 applicabile “ratione temporis” (le pretese azionate dal ricorrente sono riferite ad epoca antecedente alle modifiche introdotte dal
D.L. n. 112 del 2008, art. 41, comma 5 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008), riconosce il diritto del lavoratore, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (art. 7) e a fruire ogni sette giorni di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, pur consentendo alla contrattazione collettiva di derogare alle disposizioni di cui all'art. 7 (art. 17), nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge (Cass.
n. 11574 del 2015; n. 15995 del 2016)”.
Orbene, i principi di diritto appena affermati valgono anche nel caso de quo, in cui l'istante ha prestato attività lavorativa per sette o più giorni consecutivi. Anche in tal caso il lavoratore non ha goduto del riposo settimanale, né di alcun riposo compensativo la settimana successiva o in seguito.
L'inosservanza dell'obbligo di riposo settimanale, qualora sia inderogabile, dà luogo al risarcimento del danno da usura psicofisica in favore del lavoratore. Sul punto si è espressa in maniera pressoché unanime la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità. Sul punto è sufficiente richiamare la la sentenza 27 luglio 2015, n. 15699 della Suprema Corte secondo cui “<<
7. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sul danno, per aver presunto l'esistenza del danno in assenza di pluralità di fatti gravi precisi e concordanti.
8. Il motivo
è infondato. La corte territoriale, con motivazione corretta ed adeguata, ha accertato che l'adibizione dei lavoratore a turni di lavoro senza riconoscimento dei riposi di legge, per come
8 documentalmente emergente dall'istruttoria, ha determinato - in violazione dei limiti di legge - l'aumento della penosità del lavoro, rilevante tanto più in quanto protrattasi per lungo tempo (diversi anni), con efficienza lesiva costante (in quanto ancorata a turni omogenei, replicatisi nel tempo), con incidenza su diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento). La sentenza è dunque in linea con il principio affermato da questa Corte secondo il quale l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36, terzo comma Cost., - avente natura risarcitoria di un danno (usura psico- fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro - deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi "de qua", non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale (principio affermato da Cass. Sez. L, Sentenza
n. 8709 del 11/04/2007, Rv.596529, in fattispecie concernente dipendenti di società di autolinee con mansioni di guida espletate in turni comportanti attività lavorativa per sette o più giorni consecutivi, con conseguente slittamento del riposo settimanale, di media, una volta al mese). La sentenza ha accertato dunque fatti univoci, reiterati e gravi, posti in essere in violazione di precisi limiti legali, idonei come tali ad esporre il datore di lavoro al risarcimento
9 del danno anche non patrimoniale, sicché il motivo di ricorso in esame va rigettato.
9. In linea generale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2886 del
10/02/2014, Rv.630472) il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici. Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, questa Corte ha ritenuto (Sez. L,
Sentenza n. 16398 del 20/08/2004, Rv.576013) di distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del
04/03/2000, Rv.534580). La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che nella fattispecie l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Omissis… Nella specie, la sentenza impugnata, con motivazione congrua ed immune da errori logici e giuridici, ha ritenuto
10 dimostrata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali ed ha riconosciuto il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto al riposo costituzionalmente protetto, quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale (di anni) senza ricorso adeguato a riposi compensativi>>.
La sentenza è di fondamentale importanza perché affronta anche il tema del quantum risarcitorio nei seguenti termini: <<11. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sull'entità del danno, per aver quantificato il danno equitativamente utilizzando senza motivazione la retribuzione relativa allo straordinario.
12. Il motivo è infondato, avendo la corte adeguatamente motivato in ordine al criterio di liquidazione del danno prescelto, facendo corretto riferimento alla maggior penosità della prestazione lavorativa non accompagnata dai prescritti riposi giornalieri e settimanali e, correlativamente, al maggior valore economico della prestazione eccedente i limiti di legge, evocando il compenso previsto dalla contrattazione per l'ipotesi correttamente richiamabile proprio per la sua analogia con la fattispecie dei mancati riposi giornalieri- dello straordinario. La decisione è corretta e non è qui sindacabile, atteso quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 1529 del
26/01/2010, Rv. 611250), secondo la quale la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge,
o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o
11 sia radicalmente contraddittoria. Del resto, la decisione non solo è immune dai vizi ora detti, ma è anche in linea con gli insegnamenti delle Sez. U (n. 1607 del 03/04/1989, Rv. 462388), secondo le quali, nel caso di prestazione dell'attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l'usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il lavoratore - cui per tale prestazione dev'essere corrisposta la retribuzione giornaliera (in quanto la paga normale compensa solo sei giorni la settimana) - uno specifico titolo di risarcimento, che è autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale;
tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé
l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto>>.
E' dunque corretto, a parere della Cassazione, quantificare il danno nella misura di una giornata lavorativa festiva;
anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata per l'accoglimento della domanda in fattispecie analoghe alla presente. Codesta Sezione
Lavoro, in fattispecie similari, ha concluso che <<al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa festiva per ogni riposo settimanale non goduto oltre accessori, con decorrenza dalla maturazione di perduto nei periodi svolgimento della pronta disponibilità attiva>> (cfr. sentenza n. 4163/2018 del 26/11/18, n. 5642/19 del 16/12/19
, (sent. n. 671/2020 del 06/02/2020).
12 Discorso del tutto analogo vale per il caso della perdita del riposo settimanale, conseguente alla prestazione di attività lavorativa per oltre sei giorni consecutivi.
Infatti, l'art. 9 del D. Lgs. 66/2003 stabilisce:
<<
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni. 2.
Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue;
il servizio prestato a bordo dei treni;
le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche: a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi
13 caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonchè attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di
3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità; e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370; g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre
2000, n. 323. …>>.
Sul punto, da tempo la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui <<in tema di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, bisogna tenere distinto danno da usura psico-fisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni lavoro, dall'eventuale ulteriore biologico, che invece si concretizza in un'infermità determinata una continua attività lavorativa non seguita riposi settimanali. nella prima evenienza, può essere presunto sull'an; relativo quantum è indennizzabile
14 mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive (cfr., per tutte e da ultimo, Cass. n.
21225/15)>> (cfr. Cass. Sez. Lav. 17967/2016).
Orbene, la documentazione in atti (in particolare le timbrature) dimostrano come parte ricorrente, come dedotto in ricorso, non ha goduto del riposo settimanale imposto dal citato art. 9 D. Lgs.
66/2003.
Può dunque concludersi affermando che al ricorrente – in ragione dello svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sei giorni consecutivi – spetta il risarcimento del danno da usura psicofisica. Il mancato godimento del riposo settimanale, in altri termini, giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti, lo si ribadisce, la Cassazione ha chiarito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....”(cfr.Cass.n.24563/16;n.16665/15;n.24180/13;Cass.S.
U.n.142/13).
Spetta pertanto al ricorrente il danno da usura psico fisica da mancato riposo.
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, il parametro da utilizzare deve far riferimento alla retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non fruito;
tale criterio appare idoneo, in via equitativa in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, può esser utilizzato per compensare la penosità dell'assenza di riposo settimanale (così C. Appello di
15 Bari, n. 1589/2021). E' solo il caso di aggiungere che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente va rigettata in considerazione della lettera di messa in mora in atti. Ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi nella retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non goduto oltre accessori, con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva così come documentati nel fascicolo di parte.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate: procedimento di lavoro, con applicazione della massima riduzione consentita rispetto al valore medio, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e la serialità della controversia, analoga ad altri procedimenti patrocinati dal medesimo difensore).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno nella misura di cui in motivazione;
16 - condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.109,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Bari, 06.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela IA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela IA, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.11.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
7796/2025
TRA
[...
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e dif. dall'Avv. M. Geronimo (c.f. ) Pt_2 C.F._2
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
Rappr. e dif. dall'Avv. Anna Faretra
1 Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2025 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di al fine di sentire CP_1
accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 Per_2
, dott. , dott.sse e -, la causa veniva Per_3 Per_4 Per_5 CP_5
decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
2 Invero, deve premettersi che il ricorrente, deduce di prestare attività lavorativa quale Ausiliario Specializzato, articolata su tre turni giornalieri che coprono tutti i sette giorni della settimana, e di aver prestato attività lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo
(cfr. i fogli di rilevazione delle presenze) durante tutto l'arco del rapporto di lavoro. Lamenta che, nonostante la perdita del giorno di riposo, causata dalla presenza in servizio oltre i sei giorni consecutivi, non gli veniva concesso il giorno di riposo compensativo stabilito dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la parte convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese.
Ebbene, si rileva che l'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi,
“ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire
40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle
3 ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal
D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacchè quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva).
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche.
Ebbene, dopo aver ribadito il principio secondo cui la pronta disponibilità passiva (ossia quella senza il richiamo in servizio) non può essere assimilata all'attività lavorativa, la Suprema Corte ha analizzato il caso della pronta disponibilità attiva (quella con richiamo in servizio ed effettivo svolgimento di attività lavorativa), nei seguenti termini: <<il tribunale di massa, dopo avere rilevato d'ufficio la questione, ha dichiarato la nullità dell'art. 17, comma 5 del CCNL 3.11.2005, ritenendo che la disposizione contrattuale consentirebbe al dirigente reperibile, in caso di chiamata effettiva, di "monetizzare" il riposo settimanale, rinunciando allo stesso in
4 cambio della corresponsione della maggiorazione per il lavoro straordinario.
Dette conclusioni non sono condivisibili.
Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della il comma 6, nella parte in cui fa riferimento al godimento del riposo compensativo "senza riduzione del debito di orario", si riferisce unicamente alla reperibilità passiva, ossia a quella che non dà luogo a prestazione lavorativa, posto che, ove la prestazione venga resa, la stessa non può non essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale. Il comma 5, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva (e quindi anche alla reperibilità prestata in giorno non festivo nelle ore notturne), disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede solo il diritto del dirigente a percepire, oltre alla indennità stabilita dallo stesso comma, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, in alternativa, ad usufruire di un corrispondente recupero orario. La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa, che resta disciplinata dalle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo settimanale (art. 14 del CCNL 3.11.2005 e art. 21 del CCNL
5.12.1996).
5 Ne discende che, ove il dirigente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 5 (o in alternativa, su richiesta del dirigente, il recupero orario) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art.5 della direttiva 2003/88/CE. Detta interpretazione induce a ritenere la disciplina contrattuale pienamente conforme al precetto inderogabile dettato dal D.Lgs. n.
66 del 2003, art. 9 sicchè deve essere esclusa la nullità della clausola, dichiarata dal Tribunale di Massa>> (cfr. Corte di
Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n. 5465/2016 del
18/03/16).
All'uopo, pare opportuno richiamare il testo dell'art. 5 della direttiva 2003/88/CE: <<riposo settimanale. gli stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per periodo di 7 giorni, un minimo riposo ininterrotto 24 ore a cui si sommano 11 giornaliero previste all'articolo 3. se condizioni oggettive, tecniche o organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato>>.
A tale norma fa eco quella di cui all'art. 9 del D. Lgs. 66/2003:
<<
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Omissis…>>
6 Si può concludere che l'intera disciplina legislativa e contrattuale
- che la sentenza della Cassazione in esame al paragrafo 3.2 afferma essere “sovrapponibile a quella dettata per il personale non dirigenziale del comparto sanità” – stabilisce l'obbligo dell' di riconoscere al lavoratore Parte_4
richiamato in servizio di pronta disponibilità attiva un giorno di riposo compensativo a prescindere dalla sua richiesta, considerata la natura indisponibile della richiesta, in aggiunta alla retribuzione come straordinario dell'attività lavorativa svolta.
Negli stessi termini si è espressa la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 18884 del 15/07/2019, che ha affermato i seguenti principi di diritto:<< 20. questa Corte nelle sentenze sopra richiamate ha affermato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE;
21. questa Corte ha, inoltre, affermato che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perchè “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno…”(Cass.,
SS.UU. n. 142 del 2013; n. 24180 del
2013; n. 16665 del 2015; n. 24563 del 2016); omissis 24. va osservato, altresì, che il D.Lgs. n. 66 del 2003 nel testo
7 applicabile “ratione temporis” (le pretese azionate dal ricorrente sono riferite ad epoca antecedente alle modifiche introdotte dal
D.L. n. 112 del 2008, art. 41, comma 5 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008), riconosce il diritto del lavoratore, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (art. 7) e a fruire ogni sette giorni di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, pur consentendo alla contrattazione collettiva di derogare alle disposizioni di cui all'art. 7 (art. 17), nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge (Cass.
n. 11574 del 2015; n. 15995 del 2016)”.
Orbene, i principi di diritto appena affermati valgono anche nel caso de quo, in cui l'istante ha prestato attività lavorativa per sette o più giorni consecutivi. Anche in tal caso il lavoratore non ha goduto del riposo settimanale, né di alcun riposo compensativo la settimana successiva o in seguito.
L'inosservanza dell'obbligo di riposo settimanale, qualora sia inderogabile, dà luogo al risarcimento del danno da usura psicofisica in favore del lavoratore. Sul punto si è espressa in maniera pressoché unanime la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità. Sul punto è sufficiente richiamare la la sentenza 27 luglio 2015, n. 15699 della Suprema Corte secondo cui “<<
7. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sul danno, per aver presunto l'esistenza del danno in assenza di pluralità di fatti gravi precisi e concordanti.
8. Il motivo
è infondato. La corte territoriale, con motivazione corretta ed adeguata, ha accertato che l'adibizione dei lavoratore a turni di lavoro senza riconoscimento dei riposi di legge, per come
8 documentalmente emergente dall'istruttoria, ha determinato - in violazione dei limiti di legge - l'aumento della penosità del lavoro, rilevante tanto più in quanto protrattasi per lungo tempo (diversi anni), con efficienza lesiva costante (in quanto ancorata a turni omogenei, replicatisi nel tempo), con incidenza su diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento). La sentenza è dunque in linea con il principio affermato da questa Corte secondo il quale l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36, terzo comma Cost., - avente natura risarcitoria di un danno (usura psico- fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro - deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi "de qua", non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale (principio affermato da Cass. Sez. L, Sentenza
n. 8709 del 11/04/2007, Rv.596529, in fattispecie concernente dipendenti di società di autolinee con mansioni di guida espletate in turni comportanti attività lavorativa per sette o più giorni consecutivi, con conseguente slittamento del riposo settimanale, di media, una volta al mese). La sentenza ha accertato dunque fatti univoci, reiterati e gravi, posti in essere in violazione di precisi limiti legali, idonei come tali ad esporre il datore di lavoro al risarcimento
9 del danno anche non patrimoniale, sicché il motivo di ricorso in esame va rigettato.
9. In linea generale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2886 del
10/02/2014, Rv.630472) il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici. Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, questa Corte ha ritenuto (Sez. L,
Sentenza n. 16398 del 20/08/2004, Rv.576013) di distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del
04/03/2000, Rv.534580). La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che nella fattispecie l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Omissis… Nella specie, la sentenza impugnata, con motivazione congrua ed immune da errori logici e giuridici, ha ritenuto
10 dimostrata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali ed ha riconosciuto il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto al riposo costituzionalmente protetto, quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale (di anni) senza ricorso adeguato a riposi compensativi>>.
La sentenza è di fondamentale importanza perché affronta anche il tema del quantum risarcitorio nei seguenti termini: <<11. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sull'entità del danno, per aver quantificato il danno equitativamente utilizzando senza motivazione la retribuzione relativa allo straordinario.
12. Il motivo è infondato, avendo la corte adeguatamente motivato in ordine al criterio di liquidazione del danno prescelto, facendo corretto riferimento alla maggior penosità della prestazione lavorativa non accompagnata dai prescritti riposi giornalieri e settimanali e, correlativamente, al maggior valore economico della prestazione eccedente i limiti di legge, evocando il compenso previsto dalla contrattazione per l'ipotesi correttamente richiamabile proprio per la sua analogia con la fattispecie dei mancati riposi giornalieri- dello straordinario. La decisione è corretta e non è qui sindacabile, atteso quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 1529 del
26/01/2010, Rv. 611250), secondo la quale la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge,
o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o
11 sia radicalmente contraddittoria. Del resto, la decisione non solo è immune dai vizi ora detti, ma è anche in linea con gli insegnamenti delle Sez. U (n. 1607 del 03/04/1989, Rv. 462388), secondo le quali, nel caso di prestazione dell'attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l'usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il lavoratore - cui per tale prestazione dev'essere corrisposta la retribuzione giornaliera (in quanto la paga normale compensa solo sei giorni la settimana) - uno specifico titolo di risarcimento, che è autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale;
tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé
l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto>>.
E' dunque corretto, a parere della Cassazione, quantificare il danno nella misura di una giornata lavorativa festiva;
anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata per l'accoglimento della domanda in fattispecie analoghe alla presente. Codesta Sezione
Lavoro, in fattispecie similari, ha concluso che <<al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa festiva per ogni riposo settimanale non goduto oltre accessori, con decorrenza dalla maturazione di perduto nei periodi svolgimento della pronta disponibilità attiva>> (cfr. sentenza n. 4163/2018 del 26/11/18, n. 5642/19 del 16/12/19
, (sent. n. 671/2020 del 06/02/2020).
12 Discorso del tutto analogo vale per il caso della perdita del riposo settimanale, conseguente alla prestazione di attività lavorativa per oltre sei giorni consecutivi.
Infatti, l'art. 9 del D. Lgs. 66/2003 stabilisce:
<<
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni. 2.
Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue;
il servizio prestato a bordo dei treni;
le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche: a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi
13 caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonchè attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di
3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità; e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370; g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre
2000, n. 323. …>>.
Sul punto, da tempo la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui <<in tema di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, bisogna tenere distinto danno da usura psico-fisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni lavoro, dall'eventuale ulteriore biologico, che invece si concretizza in un'infermità determinata una continua attività lavorativa non seguita riposi settimanali. nella prima evenienza, può essere presunto sull'an; relativo quantum è indennizzabile
14 mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive (cfr., per tutte e da ultimo, Cass. n.
21225/15)>> (cfr. Cass. Sez. Lav. 17967/2016).
Orbene, la documentazione in atti (in particolare le timbrature) dimostrano come parte ricorrente, come dedotto in ricorso, non ha goduto del riposo settimanale imposto dal citato art. 9 D. Lgs.
66/2003.
Può dunque concludersi affermando che al ricorrente – in ragione dello svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sei giorni consecutivi – spetta il risarcimento del danno da usura psicofisica. Il mancato godimento del riposo settimanale, in altri termini, giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti, lo si ribadisce, la Cassazione ha chiarito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....”(cfr.Cass.n.24563/16;n.16665/15;n.24180/13;Cass.S.
U.n.142/13).
Spetta pertanto al ricorrente il danno da usura psico fisica da mancato riposo.
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, il parametro da utilizzare deve far riferimento alla retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non fruito;
tale criterio appare idoneo, in via equitativa in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, può esser utilizzato per compensare la penosità dell'assenza di riposo settimanale (così C. Appello di
15 Bari, n. 1589/2021). E' solo il caso di aggiungere che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente va rigettata in considerazione della lettera di messa in mora in atti. Ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi nella retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non goduto oltre accessori, con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva così come documentati nel fascicolo di parte.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate: procedimento di lavoro, con applicazione della massima riduzione consentita rispetto al valore medio, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e la serialità della controversia, analoga ad altri procedimenti patrocinati dal medesimo difensore).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno nella misura di cui in motivazione;
16 - condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.109,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Bari, 06.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela IA
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