CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 276/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6691/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crosia - Ufficio Tributi 87060 Crosia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 403054240001679440 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3040/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21.9.2024 al Comune di Crosia ed alla So.ge. t s.p.a., concessionaria per la riscossione delle entrate del predetto Comune, indi depositato il 16.10.2024, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il Data di nascita_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, e residente a [...], impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato,intestato a “Eredi di Nominativo_1” , notificatogli in data 10.7.24 , con il quale veniva richiesto il pagamento della Tari dovuta per l'anno 2022 per euro 328,00, comprensivi di interessi.
Premetteva il ricorrente che :-il sig. Nominativo_1 era deceduto il Data di morte ,come emergeva dal certificato di morte prodotto;
- la denuncia di successione era stata presentata in data 26.3.2009 e quindi ben prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- il presunto debito si riferiva all'anno 2022 e quindi non poteva essere considerato di natura ereditaria.
Eccepiva pertanto :1) la propria carenza di legittimazione passiva,non potendo la notifica essere eseguita collettivamente ed impersonalmente agli eredi per essere trascorso oltre un anno dal decesso;
2) la nullità della notifica, dovendosi gli atti per debiti asseritamente maturati dopo il decesso del contribuente notificare singolarmente a ciascun erede, pro-quota, presso il rispettivo domicilio;
3) il difetto di motivazione,non essendo indicati i criteri di determinazione del “ quantum” richiesto.
Concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità dell'avviso di accertamento notificato, con vittoria di spese del giudizio.
Produceva anche sentenza emessa in relazione ad altre annualità dalla CGT I grado di ZA ( la n.6413/24) ,con la quale erano state accolte analoghe doglianze e,in prosieguo, sentenza CGT I grado di
ZA n.3048/25, pure favorevole agli eredi.
Si costituiva in giudizio la concessionaria So.ge.t. spa, che ribadiva la correttezza del procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 65 secondo comma d.p.r. 600/1973 e comunque la fondatezza nel merito della pretesa impositiva e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Nessuno si costituiva per il Comune di Crosia, benché ritualmente citato.
*All'udienza del 12 dicembre 2025, fissata per la trattazione, presente in collegamento da remoto il solo difensore del ricorrente, che si riportava ai propri atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
*Come emerge dalle produzioni effettuate dal ricorrente, la medesima vicenda è stata già decisa in relazione ad altre annualità del tributo con due pronunce emesse da questa Corte e precisamente la sentenza n.6413/2024 ( emessa su ricorso del sig. Ricorrente_1 per la Tari 2019 e 2020) e la sentenza n. 3048/2025 ( emessa nei confronti di tutti gli eredi di Nominativo_1 e relativa alla annualità 2017).
Ritiene questo Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuta la Corte con i due pronunciati sopra menzionati, condividendole.
Invero ,secondo l'art. 65 del d.p.r. 600/1973, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione […]
La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.
Alla luce di ciò, va ribadito che la norma in questione, di stretta interpretazione, riguarda i soli casi in cui il presupposto della imposizione si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa, mentre esula dalla sua previsione l'opposto caso in cui detto presupposto sia maturato in epoca successiva al decesso dell'originario intestatario, i cui beni siano pervenuti per successione agli eredi;
in tal caso riprende vigore la norma di carattere generale in base alla quale l'atto impositivo deve essere intestato “ pro quota”ai singoli proprietari .Nel caso di specie, è incontestato che il dante causa Nominativo_1 è deceduto in data Data di morte, e quindi in epoca ben anteriore alla data di maturazione del debito tributario.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ZA sez.8, in persona del Giudice monocratico designato, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna in solido i resistenti al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, con distrazione ove richiesta , liquidandole in
Euro 233,00 oltre accessori di legge se dovuti. Il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6691/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crosia - Ufficio Tributi 87060 Crosia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 403054240001679440 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3040/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21.9.2024 al Comune di Crosia ed alla So.ge. t s.p.a., concessionaria per la riscossione delle entrate del predetto Comune, indi depositato il 16.10.2024, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il Data di nascita_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, e residente a [...], impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato,intestato a “Eredi di Nominativo_1” , notificatogli in data 10.7.24 , con il quale veniva richiesto il pagamento della Tari dovuta per l'anno 2022 per euro 328,00, comprensivi di interessi.
Premetteva il ricorrente che :-il sig. Nominativo_1 era deceduto il Data di morte ,come emergeva dal certificato di morte prodotto;
- la denuncia di successione era stata presentata in data 26.3.2009 e quindi ben prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- il presunto debito si riferiva all'anno 2022 e quindi non poteva essere considerato di natura ereditaria.
Eccepiva pertanto :1) la propria carenza di legittimazione passiva,non potendo la notifica essere eseguita collettivamente ed impersonalmente agli eredi per essere trascorso oltre un anno dal decesso;
2) la nullità della notifica, dovendosi gli atti per debiti asseritamente maturati dopo il decesso del contribuente notificare singolarmente a ciascun erede, pro-quota, presso il rispettivo domicilio;
3) il difetto di motivazione,non essendo indicati i criteri di determinazione del “ quantum” richiesto.
Concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità dell'avviso di accertamento notificato, con vittoria di spese del giudizio.
Produceva anche sentenza emessa in relazione ad altre annualità dalla CGT I grado di ZA ( la n.6413/24) ,con la quale erano state accolte analoghe doglianze e,in prosieguo, sentenza CGT I grado di
ZA n.3048/25, pure favorevole agli eredi.
Si costituiva in giudizio la concessionaria So.ge.t. spa, che ribadiva la correttezza del procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 65 secondo comma d.p.r. 600/1973 e comunque la fondatezza nel merito della pretesa impositiva e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Nessuno si costituiva per il Comune di Crosia, benché ritualmente citato.
*All'udienza del 12 dicembre 2025, fissata per la trattazione, presente in collegamento da remoto il solo difensore del ricorrente, che si riportava ai propri atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
*Come emerge dalle produzioni effettuate dal ricorrente, la medesima vicenda è stata già decisa in relazione ad altre annualità del tributo con due pronunce emesse da questa Corte e precisamente la sentenza n.6413/2024 ( emessa su ricorso del sig. Ricorrente_1 per la Tari 2019 e 2020) e la sentenza n. 3048/2025 ( emessa nei confronti di tutti gli eredi di Nominativo_1 e relativa alla annualità 2017).
Ritiene questo Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuta la Corte con i due pronunciati sopra menzionati, condividendole.
Invero ,secondo l'art. 65 del d.p.r. 600/1973, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione […]
La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.
Alla luce di ciò, va ribadito che la norma in questione, di stretta interpretazione, riguarda i soli casi in cui il presupposto della imposizione si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa, mentre esula dalla sua previsione l'opposto caso in cui detto presupposto sia maturato in epoca successiva al decesso dell'originario intestatario, i cui beni siano pervenuti per successione agli eredi;
in tal caso riprende vigore la norma di carattere generale in base alla quale l'atto impositivo deve essere intestato “ pro quota”ai singoli proprietari .Nel caso di specie, è incontestato che il dante causa Nominativo_1 è deceduto in data Data di morte, e quindi in epoca ben anteriore alla data di maturazione del debito tributario.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ZA sez.8, in persona del Giudice monocratico designato, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna in solido i resistenti al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, con distrazione ove richiesta , liquidandole in
Euro 233,00 oltre accessori di legge se dovuti. Il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia