Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 9861
TAR
Sentenza 19 maggio 2022
>
CS
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2023
>
CS
Parere definitivo 7 marzo 2023
>
CS
Parere definitivo 19 marzo 2025
>
CS
Accoglimento
Sentenza 12 dicembre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha esaminato l'appello proposto da un ampio gruppo di militari in servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Corpo della Guardia di Finanza, avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso. I ricorrenti originari avevano chiesto l'accertamento dell'inadempimento delle Amministrazioni resistenti (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ARAN) all'obbligo di attivare la previdenza complementare prevista dalla legge n. 335/1995, con conseguente risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 20.740,00 per ciascuno. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per asserito difetto di legittimazione attiva dei singoli ricorrenti, condannandoli alle spese. Gli appellanti hanno sollevato due motivi di ricorso: il primo, relativo a un error in iudicando per violazione dell'art. 73, comma 3, del c.p.a., sostenendo che la questione dell'inammissibilità per difetto di legittimazione attiva non fosse stata chiaramente dirimente, né oggetto di contraddittorio stimolato dal giudice di primo grado prima della decisione; il secondo motivo, anch'esso un error in iudicando, riguardava la violazione di legge e la falsa applicazione della disciplina sulla legittimazione attiva esclusiva delle associazioni sindacali, affermando l'esistenza di un diritto soggettivo azionabile individualmente alla previdenza complementare, e contestando altresì la condanna alle spese. Le Amministrazioni appellate si sono costituite chiedendo il rigetto dell'appello, mentre l'ARAN ha richiesto la propria estromissione per carenza di legittimazione passiva.

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo di appello, ritenendolo dirimente e non contrastato dalle Amministrazioni appellate. Il Collegio ha evidenziato la violazione dell'art. 73, comma 3, del c.p.a., poiché il TAR aveva fondato la propria decisione su una questione rilevata d'ufficio (il difetto di legittimazione attiva) senza averla previamente indicata in udienza o aver assegnato alle parti un termine per controdedurre, ledendo così il diritto al contraddittorio e di difesa garantiti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che, in assenza di una specifica eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di primo grado e in mancanza di documentazione amministrativa da cui desumere tale rilievo, il giudice non poteva autonomamente porre a fondamento della decisione una questione non ritualmente introdotta nel contraddittorio. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio della causa al TAR Lazio, in diversa composizione, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., per violazione del diritto di difesa. Le spese del doppio grado di giudizio sono state interamente compensate tra le parti, data la natura meramente processuale della decisione.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentario1

  • 1P.A.: a chi spetta la legittimazione ad agire per l’attuazione della previdenza complementare?Accesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2022
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 9861
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 9861
Data del deposito : 12 dicembre 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo