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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 5699/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 22.05.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5699/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro pubblico privatizzato: sanzione disciplinare conservativa” e vertente
TRA
) - avv. CORSO Parte_1 C.F._1
NICOLA ( ); avv. COLOMBRINO PAOLA C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( - 417 bis c.p.c. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
( );
[...] C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 26.11.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa di € 500,00 irrogata dalla datrice resistente con decreto del 23.10.2024. Esponeva, in particolare, di essere segretario comunale del Comune di Angri dal 2022 e di aver ricevuto la suddetta sanzione per l'asserito mancato tempestivo riscontro a due note del Dipartimento della Funzione pubblica in merito alla segnalazione di mancato collocamento obbligatorio in pensione di un dipendente. Eccepiva, in particolare, la violazione dei termini perentori del procedimento disciplinare;
la natura discriminatoria dell'addebito disciplinare, con disparità di trattamento verso altri segretari comunali;
l'insussistenza di un comportamento negligente, atteso che nel periodo in cui erano state inoltrate le note la lavoratrice era in congedo per maternità;
l'illegittimità della somma ingiunta, individuata nella misura massima edittale senza alcuna specifica motivazione.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in tardivamente giudizio con memoria difensiva depositata in data 13.05.2025, concludendo per il rigetto del ricorso.
La domanda attorea si presenta manifestamente fondata e meritevole di accoglimento, senza necessità di ulteriore istruttoria.
Invero, dagli atti si evince che l'addebito disciplinare è stato inflitto in quanto la datrice pubblica ha “evidenziato l'omesso riscontro alle comunicazioni prot. N. 78366 dell'11.12.2023 e prot. N. 5435 del
23.01.2024 del predetto Dipartimento della Funzione Pubblica, riscontro avvenuto tardivamente in data 28.05.2024 con nota prot. N. 18026” (cfr. comunicazione avviso procedimento disciplinare).
Orbene, si presenta incontestato il dato fattuale secondo cui la lavoratrice sia stata in congedo per maternità durante il periodo intercorso dal 02.04.2023 al 14.02.2024, segmento temporale durante il quale sono state emesse e comunicate le note oggetto di contestazione, che, come detto, sono dell'11.12.2023 e del 23.01.2024. Peraltro, non può neppure essere obliterata la circostanza che le suddette comunicazioni risultino essere state inoltrate alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Angri e non a quella personale della parte ricorrente (cfr. doc. in atti), la
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quale, per tale ragione, non avrebbe potuto venirne a conoscenza se non appositamente compulsata, la cui prova la datrice, onerata ex art. 2697
c.c., non ha comunque ottemperato neppure in questo giudizio. Inoltre, essendo tali missive poste all'attenzione del Segretario Generale tout court
e avendo l disposto la sostituzione della ricorrente con un segretario Pt_2 supplente, sarebbe stato, al più, onere di questi procedere a effettuare il tempestivo riscontro alle richieste del Dipartimento. Da ultimo, l'assenza di cadute di diligenza in capo alla ricorrente è ulteriormente suffragata dal fatto che quest'ultima, una volta rientrata in servizio e ricevuta la terza richiesta di sollecito dal Dipartimento in data 20.05.2024, l'ha prontamente riscontrata in data 28.05.2024 (cfr. doc. in atti).
Va, pertanto, annullata la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente per assenza del fatto materiale contestato e per insussistenza di comportamenti negligenti in capo alla lavoratrice, dichiarandosi non dovuta dalla stessa la somma intimata di € 500,00.
Ogni altra questione può ritenersi assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare della multa di € 500,00 irrogata con decreto del 23.10.2024;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, 22.05.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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