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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 411/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Marzuillo;
Parte_1
Attore
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Tucci;
Controparte_1
Convenuto
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI: Come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 26.4.2024, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, premesso che: a) in data 30 marzo 2023, il Controparte_1 Controparte_1 notificava a , a mezzo raccomandata a.r., preavviso di accertamento con Parte_1
intimazione di pagamento della somma di euro 1.000,00 per ratei riguardanti la fornitura di servizio idrico;
b) la richiesta di pagamento avanzata dal , non Controparte_1 Parte_2 poteva avere alcun pregio, dal momento che dichiarava di non aver Parte_1
ricevuto alcuna notifica in relazione agli importi contestati;
c) per effetto di detta mancata notifica, alcune annualità cadevano in prescrizione e, pertanto, non erano più dovute;
d)
, con sua nota del 12 aprile 2023, inoltrata tramite pec, proponeva ricorso in Parte_1
autotutela al;
e) il , in riscontro al Controparte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_2 ricorso in autotutela, comunicava di non poter accogliere la opposizione ed all'uopo esibiva e consegnava all'istante via pec, copia di una raccomandata numero 15222841129, la cui firma sarebbe stata apposta, per ricevuta ed accettazione da;
f) Parte_1 Parte_1
disconosceva la propria firma apposta sulla ricevuta della raccomandata ed al fine di
[...] meglio verificare i fatti, chiedeva l'acquisizione in originale della stessa cartolina;
g) avverso la predetta intimazione veniva presentato ricorso in opposizione innanzi al Giudice di Pace di
Castrovillari il quale dichiarava che la querela di falso per disconoscimento della firma andava effettuata in via principale e non subordinata all'opposizione in via incidentale cosi' per come proposta dalla parte;
Deduceva di avere interesse alla procedura in quanto non aveva, in alcun Parte_1 modo, firmato l'avviso di ricevimento contestato ed allegato in atti.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale accertare
e dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento a firma apparente di , con Parte_1
l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese.” Si costituiva in giudizio, Il il quale contestava l'avversa domanda Controparte_1
e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta per violazione dei requisiti di cui all'art. 221 cpc., perché mancante di sottoscrizione della parte e/o della procura speciale.
Concludeva, chiedendo:“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni di parte convenuta, dichiarare inammissibile e/o improcedibile ovvero rigettare
l'avversa domanda di querela di falso, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
per l'effetto ed in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento di spese e compensi di lite;
in via subordinata, ove inquadrata la domanda anche quale opposizione alla esecuzione, dichiarare
l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace di Castrovillari;
in via gradatamente subordinata, sempre in accoglimento delle ragioni di parte convenuta, dichiarare
l'opposizione inammissibile e/o improcedibile ovvero rigettarla, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento di spese e compensi di lite”.
Mandati gli atti al PM la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.05.2025.
Nel merito.
1.La querela di falso proposta da parte attrice dev'essere ritenuta inammissibile.
Invero, l'art.221 c.p.c. stabilisce che la querela di falso possa essere proposta “con atto di citazione” o “con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza”, ma nel caso di specie l'atto di citazione non risulta sottoscritto né dalla parte né dal difensore munito di procura speciale ( cfr.
Cass. civ. 16674/13 secondo cui La sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente
o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso, che non può ritenersi soddisfatto dalla procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento di cui si vuole far dichiarare la falsità).
Peraltro, la procura alle liti in atti, rilasciata da al suo difensore, non è una Parte_1
procura speciale ex art. 221 comma II c.p.c., essendo un mero mandato difensivo, privo di qualsiasi indicazione relativa all'oggetto della querela di falso.
Va, inoltre, rilevato che l'attore non è comparso alla prima udienza di comparizione del
14.10.2024 per confermare la querela proposta in via principale, anzì, al contrario, alla prima udienza è comparso, in sostituzione dell'avvocato Marcello Mazuillo – il quale come si è detto non è procuratore speciale- l'avvocato Luana Aurillio. Com'è noto, l'art. 99 disp. att. c.p.c. dispone che la querela di falso proposta con atto di citazione debba essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente ovvero dal proprio difensore munito di procura speciale.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità della querela.
Non si pronuncia la condanna di parte attrice al pagamento della pena pecuniaria di cui all'art. 226 c.p.c., in quanto la sanzione è riservata alla pronuncia di rigetto nel merito.
2.Le spese processuali, liquidate come in dispositivo. seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 411/24 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità della querela di falso proposta da per le Parte_1
ragioni in parte motiva;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in favore di parte convenuta nella misura di Euro 2.300,00, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e cap come per legge.
Castrovillari, 24.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta Dott.ssa Pt_3
Teresa Talarico