CASS
Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2024, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: OR IE, nato a [...], il [...], avverso la sentenza del 14/12/2022 della Corte di appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
letta le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 902 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza emessa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 14 dicembre 2022 anche sui punti relativi alla riconosciuta ed applicata aggravante della recidiva qualificata ed alla revoca, di diritto (art. 168, comma 1, cod. pen.), della sospensione condizionale della pena per reato commesso nel quinquennio rispetto al precedente giudicato per reato omogeno. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. vizio esiziale di motivazione, per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e;
art. 99, comma quarto, cod. pen.), per aver la Corte rigettato il motivo di gravame proposto in tema di applicazione della recidiva in difetto di argomentazione specifica circa la accresciuta pericolosità sociale e la più intensa colpevolezza dimostrate con la condotta oggetto di valutazione;
2.2. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 168, commi primo e terzo, cod. pen.), in quanto il giudice della impugnazione non aveva correttamente apprezzato i precedenti dell'appellante, che non consentivano di attivare lo strumento officioso di cui al primo comma dell'art. 168 cod. pen.. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, che denunciano peraltro (il primo) un vizio di motivazione, che non è dato cogliere dalla lettura della sentenza impugnata e (il secondo) una violazione di legge, che non trova riscontro nella lettura del certificato del casellario aggiornato e già affoliato. 3.1. La sentenza impugnata dà conto del precedente penale per reato contro il patrimonio riportato dall'imputato, caratterizzato dalla prossimità cronologica apprezzata dal legislatore rispetto al nuovo delitto commesso. La condotta oggetto del processo di impugnazione era caratterizzata da un certo grado di professionalità, desumibile dalle sue modalità, peculiare di chi è dedito ad un certo di reati contro il patrimonio. Essa denotava la propensione dell'imputato alla commissione di illeciti penali contro il patrimonio e, dunque, la sua accresciuta pericolosità (peraltro giustificata, a posteriori dalle ulteriori condanne per truffa divenute definitive), oltre che un più intenso grado di colpevolezza. Donde la necessità di applicare la contestata recidiva specifica infraquinquennale. La motivazione, dunque, è esistente, fondata su presupposti non contestati e non illogica;
essa sfugge al controllo in sede di legittimità, posto che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 2, n. 10988 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Rv. 263464). 3.2. Quanto al secondo motivo, nel caso di specie è di tutta evidenza, giacché così espressamente indicato in motivazione, come la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in precedenza all'imputato in altro procedimento, definito con sentenza irrevocabile di condanna, sia stata disposta dal Tribunale di Trento e confermata dalla Corte di appello del medesimo capoluogo 2 ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.. Si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa: ciò a differenza dell'ipotesi di cui al secondo comma del medesimo articolo nella quale, invece, il provvedimento di revoca ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (Sez. 6, n. 51131, del 15/11/2019, Rv. 277550; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Rv. 267913; Sez. 1, n. 20293, del 8/5/2008, Rv. 239996; Sez. U., n. 7551, del 8/4/1998, Rv. 210798). La Corte ha confermato la revoca, con atto meramente ricognitivo delle condizioni previste dalla legge e non ovviabili, richiamando espressamente in motivazione la sussistenza dei presupposti di legge per la revoca, il che rende contezza della decisione vincolata assunta. Neppure sussiste pertanto il denunziato vizio di motivazione. In ogni caso, dalla lettura, correttamente svolta dalla Corte territoriale, del certificato del casellario (aggiornato), risulta che il ricorrente ha già fruito per tre volte del beneficio invocato, il che è evidentemente ostativo ad un nuovo riconoscimento. Ma vi è di più, perché già con sentenza del Gip del Tribunale di Ancona del 21 luglio 2020, irrevocabile il 5 gennaio 2021 (dunque già prima della sentenza di primo grado che ha revocato la sospensione condizionale) era stata revocata la sospensione condizionale della pena di cui alla condanna del 17 gennaio 2014 del Tribunale in composizione monocratica di Modena. Dunque, la attuale deduzione è concretamente priva del necessario interesse che, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve accompagnare l'impugnazione. Non può infine sottacersi che la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, l'accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta. (Cass-. sez. 6, 12 novembre 2019, n. 1647, Rv. 278100; Sez. 4, n. 8833 del 1994, Rv. 200128 e Sez. 6, n. 8167 del 1996, Rv. 205558). Correttamente, dunque è stata disattesa la censura alla decisione del primo giudice di revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Modena del 17 gennaio 2014, irrevocabile il 4 marzo 2014. Il primo giudice ha, condivisibilmente, rilevato che la truffa per cui è processo, in quanto consumata il 22 luglio 2018, è stata commessa entro cinque anni dal passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale modenese con cui il beneficio era stato una prima volta concesso, il che comporta l'obbligo di revocare, ex art. 168, comma 1, n. 2, c.p. (rectius art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.) la suddetta sospensione condizionale, non sussistendo, alla stregua di quanto già visto in precedenza, le condizioni per l'applicazione di una seconda sospensione condizionale ex art. 164, ultimo comma, cod. pen. 4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di 3 inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
letta le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 902 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza emessa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 14 dicembre 2022 anche sui punti relativi alla riconosciuta ed applicata aggravante della recidiva qualificata ed alla revoca, di diritto (art. 168, comma 1, cod. pen.), della sospensione condizionale della pena per reato commesso nel quinquennio rispetto al precedente giudicato per reato omogeno. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. vizio esiziale di motivazione, per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e;
art. 99, comma quarto, cod. pen.), per aver la Corte rigettato il motivo di gravame proposto in tema di applicazione della recidiva in difetto di argomentazione specifica circa la accresciuta pericolosità sociale e la più intensa colpevolezza dimostrate con la condotta oggetto di valutazione;
2.2. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 168, commi primo e terzo, cod. pen.), in quanto il giudice della impugnazione non aveva correttamente apprezzato i precedenti dell'appellante, che non consentivano di attivare lo strumento officioso di cui al primo comma dell'art. 168 cod. pen.. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, che denunciano peraltro (il primo) un vizio di motivazione, che non è dato cogliere dalla lettura della sentenza impugnata e (il secondo) una violazione di legge, che non trova riscontro nella lettura del certificato del casellario aggiornato e già affoliato. 3.1. La sentenza impugnata dà conto del precedente penale per reato contro il patrimonio riportato dall'imputato, caratterizzato dalla prossimità cronologica apprezzata dal legislatore rispetto al nuovo delitto commesso. La condotta oggetto del processo di impugnazione era caratterizzata da un certo grado di professionalità, desumibile dalle sue modalità, peculiare di chi è dedito ad un certo di reati contro il patrimonio. Essa denotava la propensione dell'imputato alla commissione di illeciti penali contro il patrimonio e, dunque, la sua accresciuta pericolosità (peraltro giustificata, a posteriori dalle ulteriori condanne per truffa divenute definitive), oltre che un più intenso grado di colpevolezza. Donde la necessità di applicare la contestata recidiva specifica infraquinquennale. La motivazione, dunque, è esistente, fondata su presupposti non contestati e non illogica;
essa sfugge al controllo in sede di legittimità, posto che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 2, n. 10988 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Rv. 263464). 3.2. Quanto al secondo motivo, nel caso di specie è di tutta evidenza, giacché così espressamente indicato in motivazione, come la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in precedenza all'imputato in altro procedimento, definito con sentenza irrevocabile di condanna, sia stata disposta dal Tribunale di Trento e confermata dalla Corte di appello del medesimo capoluogo 2 ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.. Si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa: ciò a differenza dell'ipotesi di cui al secondo comma del medesimo articolo nella quale, invece, il provvedimento di revoca ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (Sez. 6, n. 51131, del 15/11/2019, Rv. 277550; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Rv. 267913; Sez. 1, n. 20293, del 8/5/2008, Rv. 239996; Sez. U., n. 7551, del 8/4/1998, Rv. 210798). La Corte ha confermato la revoca, con atto meramente ricognitivo delle condizioni previste dalla legge e non ovviabili, richiamando espressamente in motivazione la sussistenza dei presupposti di legge per la revoca, il che rende contezza della decisione vincolata assunta. Neppure sussiste pertanto il denunziato vizio di motivazione. In ogni caso, dalla lettura, correttamente svolta dalla Corte territoriale, del certificato del casellario (aggiornato), risulta che il ricorrente ha già fruito per tre volte del beneficio invocato, il che è evidentemente ostativo ad un nuovo riconoscimento. Ma vi è di più, perché già con sentenza del Gip del Tribunale di Ancona del 21 luglio 2020, irrevocabile il 5 gennaio 2021 (dunque già prima della sentenza di primo grado che ha revocato la sospensione condizionale) era stata revocata la sospensione condizionale della pena di cui alla condanna del 17 gennaio 2014 del Tribunale in composizione monocratica di Modena. Dunque, la attuale deduzione è concretamente priva del necessario interesse che, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve accompagnare l'impugnazione. Non può infine sottacersi che la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, l'accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta. (Cass-. sez. 6, 12 novembre 2019, n. 1647, Rv. 278100; Sez. 4, n. 8833 del 1994, Rv. 200128 e Sez. 6, n. 8167 del 1996, Rv. 205558). Correttamente, dunque è stata disattesa la censura alla decisione del primo giudice di revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Modena del 17 gennaio 2014, irrevocabile il 4 marzo 2014. Il primo giudice ha, condivisibilmente, rilevato che la truffa per cui è processo, in quanto consumata il 22 luglio 2018, è stata commessa entro cinque anni dal passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale modenese con cui il beneficio era stato una prima volta concesso, il che comporta l'obbligo di revocare, ex art. 168, comma 1, n. 2, c.p. (rectius art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.) la suddetta sospensione condizionale, non sussistendo, alla stregua di quanto già visto in precedenza, le condizioni per l'applicazione di una seconda sospensione condizionale ex art. 164, ultimo comma, cod. pen. 4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di 3 inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.